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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Il Presidente facente funzione della Seconda Sezione Civile delegato, Dott.ssa
LV RO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc e 15 D.Lvo 150/2011 nella causa civile n. 422/2025 RGAC assunta in decisione all'esito delle note scritte depositate ex art. 127ter cpc in sostituzione dell'udienza del 1à ottobre
2025 tra
Avv. Eliana Corapi , rappresentato e difeso da se stesso ricorrente
E
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
resistente
Conclusioni:
Per l'opponente: Voglia l'E.cc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, ritenuta l'illegittimità del decreto impugnato, accogliere il ricorso e, per l'effetto, liquidare a favore del sottoscritto difensore l'importo richiesto nell'istanza di liquidazione del 28/06/2024 ovvero Euro 5.048,71 ed in conformità a quanto liquidato agli altri difensori di parte civile (ex multis: Avv. Orlando M. Miriello, Avv. Nunzio Sigillò e Avv. Francesco
Severino) così come risultante dai decreti di liquidazione allegati ovvero nella misura minore o maggiore che apparirà di giustizia.
Con vittoria di spese competenze e onorari.
1 Fatto e Diritto
1. Con ricorso ex art 281 decies cpc depositato in data 3 aprile 2025 l'Avv. Eliana
Corapi, difensore di fiducia di parte civile costituita Parte_1 ricorrente nel procedimento penale di cassazione n. 212115/2023 RGN, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del GUP di
Catanzaro del 2 aprile 2020 ha proposto opposizione avverso il decreto comunicato a mezzo pec in data 5il 27 marzo 2025 con il quale la Corte di
Appello –Seconda Sezione Penale ha liquidato il compenso professionale nella misura di € 1.200,00 già operata la riduzione di un terzo ex art 106 bis DPR
115/2002.
L'opponente imputa alla Corte di aver liquidato il compenso al di sotto dei minimi inderogabili e senza tenere conto della rilevanza dell'attività professionale svolta. L'opponente deduce altresì l'erronea indicazione nel provvedimento impugnato, del procedimento cui si riferisce la liquidazione, poiché il decreto fa riferimento al giudizio davanti alla Corte d'Appello mentre la richiesta di liquidazione si riferisce alla fase di Cassazione.
2. Il , ritualmente evocato in giudizio a mezzo pec del, Controparte_1 non si è costituito in giudizio.
La prima udienza fissata per il giorno 4 giugno 2025 è stata sostituita dal deposito delle note scritte di trattazione;
indi, espletato l'incombente, su richiesta dell'opponente la causa è stata decisa mediante deposito telematico del dispositivo e della motivazione.
3. In via del tutto preliminare, occorre precisare che il presente procedimento è soggetto ai sensi dell'art 15 D.Lgs 150/2011 al nuovo rito semplificato di cognizione introdotto dalla riforma Cartabia che si conclude non più con ordinanza, ma con sentenza inappellabile.
4. Nel merito, giova puntualizzare in diritto:
- che ai sensi dell'art 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 l'onorario e le spese spettanti al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidate in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto della natura e dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale;
- che secondo la Suprema Corte la norma va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione
2 debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore a essa, purché non al di sotto delle tariffe minime (cfr Cass. 31404/2019);
- che dopo le modifiche apportate al d.m. n. 55 del 2014 dal dm 37/2018 e, più di recente, dal d.m. 147/2022 il giudice non può in nessun caso diminuire il compenso oltre il 50%;
- che all'eventuale riduzione del 50% del valore medio va aggiunta l'ulteriore riduzione stabilita dall'art 106 bis dpr 115/2002 senza che ciò comporti la violazione del minimo tariffario, trattandosi di (ulteriore) decurtazione stabilita da una norma speciale che mira a soddisfare le esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente e il diritto dell'avvocato a un compenso equo (cfr Cass. 4759/2022).
5. Tanto premesso in diritto si osserva che nel caso in esame la ricorrente invitata a depositare la documentazione attestante l'attività difensiva svolta nel giudizio di Cassazione ha depositato una memoria scritta di sole tre righe il verbale di udienza: la memoria scritta consta di sole tre righe nelle quali si chiede la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso e dal verbale di udienza emerge che il sostituto processuale presente in udienza anche per conto di numerosi altri difensori si limitato a concludere nel medesimo senso della memoria.
Sulla base della documentazione prodotta, la liquidazione nei minimi tariffari operata dalla Corte d'Assise deve ritenersi pienamente adeguata al tenore dell'attività difensiva svolta. L'opposizione deve essere pertanto rigettata.
PQM
Dichiara la contumacia del;
CP_1 rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Cosi deciso in data 9 ottobre 2025
Il Presidente delegato
LV RO
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