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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1413/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2503/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2881/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 09/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 1T 001684 000 IMP.SOSTITUTIVA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di primo grado Resistente_1 impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2018 1T 001684 000 – avviso n. 001, notificato il 18 ottobre 2021, avente ad oggetto imposta sostitutiva su mutuo “prima casa”.
L'Ufficio aveva recuperato la differenza d'imposta applicando l'aliquota ordinaria del 2% in luogo di quella agevolata dello 0,25%, ritenendo che il contribuente non avesse ultimato, entro tre anni dalla registrazione dell'atto di acquisto (21.8.2017), l'unità abitativa da destinare a propria residenza.
Con sentenza n. 2881/08/2022, depositata il 9.12.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di liquidazione, condannando l'Ufficio alle spese per
€ 500,00 .
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate deducendo l'errata applicazione della sospensione dei termini ex art. 24 D.L. 23/2020, l'insussistenza dei presupposti per la proroga del termine triennale e la violazione degli artt. 76 DPR 131/1986 e 3, comma 5-septies, D.L. 228/2021 .
Si costituiva il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e producendo la sentenza n. 2277/2022 della
CGT di Messina, sez. V, passata in giudicato, relativa all'imposta di registro sul medesimo immobile.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla spettanza dell'agevolazione “prima casa” si osservi che il contribuente ha acquistato in data 21.8.2017 un immobile “in corso di costruzione”, ha stipulato il mutuo agevolato il 15.11.2018, ha ultimato i lavori con variazione catastale del 27.5.2022 e ha trasferito la residenza nell'immobile il 20.7.2022.
Le agevolazioni “prima casa” spettano anche per immobili in corso di costruzione, purché l'immobile venga destinato ad abitazione entro tre anni dalla registrazione dell'atto.
Nel caso di specie il termine triennale, originariamente scadente il 21.08.2020, risulta legittimamente sospeso dal 23.2.2020 al 31.3.2022 per effetto dell'art. 24 D.L. 23/2020 e successivamente prorogato fino al
30.10.2023 dal D.L. “Milleproroghe”.
Pertanto, alla data di ultimazione dei lavori (27.5.2022) il termine non era ancora spirato.
Ne consegue che il contribuente ha rispettato i termini previsti e l'agevolazione non poteva essere revocata.
L'avviso di liquidazione è quindi illegittimo.
Ulteriore elemento dirimente è costituito dalla sentenza n. 2277/2022 della CGT di Messina, sez. V, passata in giudicato, che ha annullato l'atto di recupero dell'imposta di registro sulla medesima compravendita, riconoscendo la spettanza dell'agevolazione “prima casa”.
Tale decisione integra un giudicato esterno vincolante, stante l'identità delle parti, l'identità del presupposto agevolativo e la stretta connessione tra agevolazione sull'atto di acquisto e sull'imposta sostitutiva del mutuo.
Ne discende che non può essere riconosciuta l'agevolazione per l'imposta di registro e negata per l'imposta sostitutiva sul mutuo.
In conclusione, l'appello è infondato.
Tenuto conto della complessità della normativa emergenziale e della particolarità delle questioni interpretative esaminate, si dispone la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2503/2024 depositato il 21/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2881/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 09/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 1T 001684 000 IMP.SOSTITUTIVA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 108/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso di primo grado Resistente_1 impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta ed irrogazione delle sanzioni n. 2018 1T 001684 000 – avviso n. 001, notificato il 18 ottobre 2021, avente ad oggetto imposta sostitutiva su mutuo “prima casa”.
L'Ufficio aveva recuperato la differenza d'imposta applicando l'aliquota ordinaria del 2% in luogo di quella agevolata dello 0,25%, ritenendo che il contribuente non avesse ultimato, entro tre anni dalla registrazione dell'atto di acquisto (21.8.2017), l'unità abitativa da destinare a propria residenza.
Con sentenza n. 2881/08/2022, depositata il 9.12.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Messina accoglieva il ricorso e annullava l'avviso di liquidazione, condannando l'Ufficio alle spese per
€ 500,00 .
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate deducendo l'errata applicazione della sospensione dei termini ex art. 24 D.L. 23/2020, l'insussistenza dei presupposti per la proroga del termine triennale e la violazione degli artt. 76 DPR 131/1986 e 3, comma 5-septies, D.L. 228/2021 .
Si costituiva il contribuente chiedendo il rigetto dell'appello e producendo la sentenza n. 2277/2022 della
CGT di Messina, sez. V, passata in giudicato, relativa all'imposta di registro sul medesimo immobile.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 20.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla spettanza dell'agevolazione “prima casa” si osservi che il contribuente ha acquistato in data 21.8.2017 un immobile “in corso di costruzione”, ha stipulato il mutuo agevolato il 15.11.2018, ha ultimato i lavori con variazione catastale del 27.5.2022 e ha trasferito la residenza nell'immobile il 20.7.2022.
Le agevolazioni “prima casa” spettano anche per immobili in corso di costruzione, purché l'immobile venga destinato ad abitazione entro tre anni dalla registrazione dell'atto.
Nel caso di specie il termine triennale, originariamente scadente il 21.08.2020, risulta legittimamente sospeso dal 23.2.2020 al 31.3.2022 per effetto dell'art. 24 D.L. 23/2020 e successivamente prorogato fino al
30.10.2023 dal D.L. “Milleproroghe”.
Pertanto, alla data di ultimazione dei lavori (27.5.2022) il termine non era ancora spirato.
Ne consegue che il contribuente ha rispettato i termini previsti e l'agevolazione non poteva essere revocata.
L'avviso di liquidazione è quindi illegittimo.
Ulteriore elemento dirimente è costituito dalla sentenza n. 2277/2022 della CGT di Messina, sez. V, passata in giudicato, che ha annullato l'atto di recupero dell'imposta di registro sulla medesima compravendita, riconoscendo la spettanza dell'agevolazione “prima casa”.
Tale decisione integra un giudicato esterno vincolante, stante l'identità delle parti, l'identità del presupposto agevolativo e la stretta connessione tra agevolazione sull'atto di acquisto e sull'imposta sostitutiva del mutuo.
Ne discende che non può essere riconosciuta l'agevolazione per l'imposta di registro e negata per l'imposta sostitutiva sul mutuo.
In conclusione, l'appello è infondato.
Tenuto conto della complessità della normativa emergenziale e della particolarità delle questioni interpretative esaminate, si dispone la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del presente grado del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente