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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 16092/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 14 luglio 2025, alle ore 10:20, innanzi al giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Francesco Spina, in sostituzione dell'Avv. STRANO SALVATORE ROSARIO;
per parte convenuta, l'Avv. Nicita;
per la terza chiamata, l'Avv. Marletta Maria Letizia, in sostituzione dell'Avv. Ferlito;
sono rpesenti per la pratica forense le Dott.sse e;
Persona_1 Persona_2 i difensori discutono la causa dando atto che è intervenuto un accordo stragiudiziale con riconoscimento di una somma anche per spese di lite tra l'assicurazione e l'attore che determina la cessazione della materia del contendere con spese interamente compensate secondo gli accordi delle parti tra le altre parti in causa;
Il verbale viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 4 N.R.G. 16092/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 16092/2019 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. STRANO SALVATORE ROSARIO in Via San Gaetano, 26 Paternò che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(c.f ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Nicita che la CP_2
rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA
E
elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, 43 Controparte_3
presso lo studio dell'Avv.FERLITO LUIGI EDOARDO che la rappresenta e difende per CP_1 procura in calce alla comparsa;
TERZA CHIAMATA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
pagina 2 di 4 Con citazione notificata in data 30.10.2019, ha convenuto in giudizio la Parte_2 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale Controparte_4
adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa così statuire: riconoscere e dichiarare la responsabilità della nella causazione del sinistro, oggetto della Controparte_4
presente controversia, ai sensi dell'art.2051 c.c., ovvero in via subordinata, ai sensi dell'art.2043 c.c.; per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_4
risarcire l' dei danni che vengono quantificati in € 1.415,00, per danno alla bici ed € Parte_1
50.000,00 a titolo di risarcimento danno biologico e patrimoniale, oltre interessi legali moratori di cui al comma 4 dell'art.1284 c..c, con decorrenza giudiziale all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi".
L'attore ha dedotto, infatti, che la mattina del giorno 01.02.2018, verso le ore 9,30 - 10,00 circa, in compagnia di due amici, ed , percorreva, con bici da corsa, la S.P. Persona_3 Persona_4
102/II in località Franchetto, in direzione Cinquegrani provenendo da Sferro, allorquando, veniva sorpassato da un autoarticolato finendo con la ruota anteriore dentro una buca presente sulla strada, riportando numerose lesioni personali.
Con comparsa depositata in data 7.1.2020 si è costituita in giudizio la , Controparte_4
chiedendo di autorizzare la chiamata in causa del proprio assicuratore, eccependo l'inammissibilità dell'azione e comunque chiedendo il rigetto.
La terza chiamata si è costituita con comparsa depositata il 28.05.2020 Controparte_3
chiedendo di rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, in ogni caso limitando la manleva secondo quanto previsto nella polizza.
L'istruttoria si è articolata nell'interrogatorio formale dell'attore, nell'escussione di testi e nella CTU medico legale.
Con ordinanza del 3 luglio 2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 14 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, le parti hanno dichiarato cessata la materia del contendere su tutte le domande oggetto di causa per avere raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale.
pagina 3 di 4 Ne consegue la declaratoria di cessata materia del contendere in conformità con quanto richiesto dalle parti.
Le spese di lite, già regolate nei confronti dell'attore in forza dell'accordo raggiunto con riconoscimento da parte del terzo chiamato in favore dell'attore, vanno interamente compensate per intero tra le restanti parti sulla scorta dell'accordo raggiunto. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico del terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda attorea;
compensa le spese di lite tra terzo chiamato e convenuto. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del terzo chiamato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 14/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE
All'udienza del 14 luglio 2025, alle ore 10:20, innanzi al giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Francesco Spina, in sostituzione dell'Avv. STRANO SALVATORE ROSARIO;
per parte convenuta, l'Avv. Nicita;
per la terza chiamata, l'Avv. Marletta Maria Letizia, in sostituzione dell'Avv. Ferlito;
sono rpesenti per la pratica forense le Dott.sse e;
Persona_1 Persona_2 i difensori discutono la causa dando atto che è intervenuto un accordo stragiudiziale con riconoscimento di una somma anche per spese di lite tra l'assicurazione e l'attore che determina la cessazione della materia del contendere con spese interamente compensate secondo gli accordi delle parti tra le altre parti in causa;
Il verbale viene riletto ai procuratori presenti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 1 di 4 N.R.G. 16092/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, nella causa civile iscritta al r.g.
n. 16092/2019 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. STRANO SALVATORE ROSARIO in Via San Gaetano, 26 Paternò che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
(c.f ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maurizio Nicita che la CP_2
rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
CONVENUTA
E
elettivamente domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, 43 Controparte_3
presso lo studio dell'Avv.FERLITO LUIGI EDOARDO che la rappresenta e difende per CP_1 procura in calce alla comparsa;
TERZA CHIAMATA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna, nell'ambito della quale le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
pagina 2 di 4 Con citazione notificata in data 30.10.2019, ha convenuto in giudizio la Parte_2 [...]
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale Controparte_4
adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa così statuire: riconoscere e dichiarare la responsabilità della nella causazione del sinistro, oggetto della Controparte_4
presente controversia, ai sensi dell'art.2051 c.c., ovvero in via subordinata, ai sensi dell'art.2043 c.c.; per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_4
risarcire l' dei danni che vengono quantificati in € 1.415,00, per danno alla bici ed € Parte_1
50.000,00 a titolo di risarcimento danno biologico e patrimoniale, oltre interessi legali moratori di cui al comma 4 dell'art.1284 c..c, con decorrenza giudiziale all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi".
L'attore ha dedotto, infatti, che la mattina del giorno 01.02.2018, verso le ore 9,30 - 10,00 circa, in compagnia di due amici, ed , percorreva, con bici da corsa, la S.P. Persona_3 Persona_4
102/II in località Franchetto, in direzione Cinquegrani provenendo da Sferro, allorquando, veniva sorpassato da un autoarticolato finendo con la ruota anteriore dentro una buca presente sulla strada, riportando numerose lesioni personali.
Con comparsa depositata in data 7.1.2020 si è costituita in giudizio la , Controparte_4
chiedendo di autorizzare la chiamata in causa del proprio assicuratore, eccependo l'inammissibilità dell'azione e comunque chiedendo il rigetto.
La terza chiamata si è costituita con comparsa depositata il 28.05.2020 Controparte_3
chiedendo di rigettare tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, in ogni caso limitando la manleva secondo quanto previsto nella polizza.
L'istruttoria si è articolata nell'interrogatorio formale dell'attore, nell'escussione di testi e nella CTU medico legale.
Con ordinanza del 3 luglio 2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 14 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'odierna udienza, le parti hanno dichiarato cessata la materia del contendere su tutte le domande oggetto di causa per avere raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale.
pagina 3 di 4 Ne consegue la declaratoria di cessata materia del contendere in conformità con quanto richiesto dalle parti.
Le spese di lite, già regolate nei confronti dell'attore in forza dell'accordo raggiunto con riconoscimento da parte del terzo chiamato in favore dell'attore, vanno interamente compensate per intero tra le restanti parti sulla scorta dell'accordo raggiunto. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, restano definitivamente a carico del terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda attorea;
compensa le spese di lite tra terzo chiamato e convenuto. Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del terzo chiamato.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 14/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
pagina 4 di 4