Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI Presidente Est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10413/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (CF: Parte_1
) con l'avv. Francesca Trainini, elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._1
difensore, in Brescia
e
, nata a [...] in data [...] (CF: , con Parte_2 C.F._2
l'avv. Silvia Curti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Gardone Val Trompia (BS)
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 20.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«I ricorrenti, come in atti rappresentati e difesi
DICHIARANO
- di aver contratto matrimonio civile in Sarezzo (BS) in data 28 maggio 2016, matrimonio trascritto nei registri di stato civile Comune di Sarezzo al N.2 P.1 anno 2016.
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1) I coniugi vivranno separati, con obbligo del rispetto reciproco.
2) La figlia minore viene affidata in via esclusiva al padre. Persona_1
La casa familiare, di proprietà della signora che trasferisce la propria residenza Parte_2
presso la casa dei suoi genitori che sono disponibili ad ospitarla, verrà assegnata unitamente agli arredi al padre affinchè vi abiti unitamente alla figlia fino all'indipendenza economica di . Persona_1
3) il padre è coadiuvato nella cura e gestione della figlia dai genitori della signora Parte_2
(nonni materni) e dal figlio Persona_2
4) quanto alle modalità di frequentazione e visita le parti concordano che frequenti il fratello Per_1
unilaterale ed i nonni materni come segue:
• due sere a settimana per cena (indicativamente dalle 19 alle 22) con il fratello ND presso la residenza di , una o due sere a settimana per cena dai nonni materni;
Per_1
• a weekend alterni dai i nonni materni presso la loro abitazione in Villa Carcina (BS) da venerdì sera a domenica tardo pomeriggio e dal fratello ND presso la sua abitazione in Torbole Casaglia (BS);
5) con riferimento alla frequentazione della madre , la stessa potrà vedere la figlia con l'ausilio Pt_2
del servizio tutela minori, in incontri protetti madre-figlia secondo le esigenze della minore ed in ottemperanza a quanto stabilito nell'ordinanza TM 01.10.2024 che si allega per comodità di consultazione (All.1)
6) con l'ausilio del servizio tutela minori, le parti possono concordare di volta in volta un incremento della frequentazione e visita madre e figlia;
7) quanto al mantenimento di , il signor vi provvederà in maniera esclusiva con Per_1 Parte_1
riferimento alle spese ordinarie, quelle straordinarie rimangono a carico di entrambi al 50% come da protocollo del Tribunale di Brescia, il sig. si farà carico del pagamento di tutte le utenze Pt_1
domestiche della casa familiare, previa voltura delle stesse a suo nome.
Il padre percepirà il 100% dell'importo dell'assegno unico e universale per la figlia.
8) la signora al momento disoccupata, potrà contare sull'aiuto e l'assistenza dei Parte_2
propri genitori sino a reperimento di una occupazione che le consenta una minima indipendenza;
9) I coniugi dichiarano e danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale fra loro esistente e di non aver quindi nulla a che pretendere l'uno dall'altro, salvo quanto forma oggetto degli accordi di separazione.
pagina 2 di 4 - di rinunciare espressamente al tentativo di conciliazione di cui all'art. 708 cpc;
- di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
- di rinunciare espressamente a comparire personalmente innanzi al Giudice all'udienza fissata al
21 NOVEMBRE 2024
- contestualmente
CHIEDONO
l'emissione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
.»
[...]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 31.05.2024 e premesso di avere Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile a Sarezzo (BS) in data 28.05.2016, dalla cui unione era nata la figlia Per_1
il 29.11.2018, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e
[...]
chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 21.11.2024 tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sarezzo (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2016, parte I, n. 2;
3) Spese di lite compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 30.1.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
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