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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8632 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40500/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De IN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 40500/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Camplone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Montemaggiore
Belsito n.44.
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Federico Roselli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via
CA LL n.6.
CONVENUTA
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'avv. Luigi Marino ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
; Email_1
CHIAMATA IN CAUSA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato in data 31.05.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e la deducendone la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 CP_1 CP_2
c.c, al fine di ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza di una caduta asseritamente verificatasi in data 30.12.2020 all'interno dell'area di parcheggio di VI LM
GL all'altezza del civico 1445-1448.
Quanto alla dinamica della caduta per cui è causa, parte attrice ha dedotto: “1) Che in data 30.12.2020 alle ore 16:20 circa il sig. mentre attraversava viale LM GL all'altezza Parte_1 del civico 1445-1448, ancora nell'area parcheggio inciampava sulla grata metallica dello scolo della acque piovane e cadeva rovinosamente a terra;
2) In particolare detta grata metallica risultava sollevata, in parte divelta dall'ancoraggio a terra e priva di ogni segnalazione di pericolo;
3) Sul luogo accorreva il sig. nato a [...] il [...] ed il sig. Controparte_3 Controparte_4 che immediatamente chiamavano i soccorsi;
4) L'odierno attore veniva quindi trasportato con ambulanza presso il Nosocomio San Giovanni Addolorata di Roma ed ivi ricoverato con diagnosi
“frattura chiusa del corpo dell'omero” ed alle ore 23:08 ricoverato presso il reparto di ortopedia”.
La citazione così conclude: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta previa disposizione di apposita CTU medico legale sul sig. : 1) Parte_1 accertare e dichiarare e responsabili dei danni materiale e fisici subiti dal CP_1 CP_2 sig. ex art 2051 c.c. o in via subordinata ex art. 2043 c.c.; 2) per l'effetto condannare Pt_1 [...]
e a risarcire tutti i danni subiti quantificati in euro 18.855,05 o quella maggiore CP_1 CP_2
o minore somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda CTU. 15 Doc.12. 16 Doc.13. Con vittoria di spese, competenza ed onorari considerata anche l'omessa risposta ed il rifiuto a partecipare alla procedura di negoziazione obbligatoria”.
Si è costituita nel presente giudizio deducendo per quanto di interesse ai fini della CP_1 motivazione:
1) In via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in virtù del contratto di appalto stipulato con la società oltre alla necessità di essere manlevata o comunque CP_2 indennizzata in caso di accoglimento della domanda attorea;
2) Nel merito, il difetto di prova in ordine al verificarsi della caduta descritta nell'atto di citazione, nonché l'assenza di valenza probatoria dei documenti prodotti da parte attrice: “Non risulta provato che l'attore sia effettivamente caduto in terra a causa di una grata metallica dello scolo delle acque piovane asseritamente sollevata e in parte divelta dall'ancoraggio a terra, che questa abbia costituito un'insidia non evitabile ed infine che le lesioni lamentate siano causalmente collegabili all'evento riferito. Al riguardo si evidenzia che, nonostante deduca di aver riportato consistenti lesioni, l'attore non risulta aver invocato in loco Autorità preposte
a redigere un rapporto che avrebbero potuto relazionare l'evento, verificare lo stato dei luoghi
e la presenza o meno della riferita grata rialzata nonché individuare eventuali testimoni. Si è limitato ad allegare in atti una dichiarazione scritta precostituita che si contesta decisamente poiché del tutto priva di valenza probatoria anche perchè non assunta nelle forme di legge e nel contraddittorio tra le parti, peraltro attestante, semmai, il dichiarante non ha assistito alla caduta ma è sopraggiunto in un secondo momento. Anche le fotografie ex adverso allegate sono prive di valore sotto il profilo probatorio in quanto non comprovano il loro riferimento al luogo e al momento dell'evento lamentato”;
3) In ogni caso, l'integrale responsabilità dell'attore che avrebbe potuto evitare la caduta utilizzando l'ordinaria prudenza e diligenza: “Fermo quanto precede, anche qualora le modalità dei fatti ex adverso descritte dovessero trovare un qualche riscontro nel corso dell'istruttoria, la caduta si sarebbe comunque verificata per responsabilità dello stesso attore il quale non utilizzava la comune prudenza e diligenza, non avvedendosi in orario diurno e con piena visibilità di una normale struttura stradale. non è quindi in alcun CP_1 modo responsabile poichè l'attore, semplicemente usando l'ordinaria diligenza e tenendo un comportamento prudente e avveduto, avrebbe evitato la caduta, considerato anche che per costante giurisprudenza la presenza di anomalie sul manto stradale, soggetto a continuo logorio a causa dell'uso generale e costante e degli agenti atmosferici, non è circostanza da considerarsi imprevedibile in quanto percepibile appunto con l'utilizzo di prudenza e attenzione”;
La comparsa così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) autorizzare la chiamata in causa del terzo in persona del l.r.p.t., con sede in Roma Via Francesco CP_2
Tensi n.116 (p.e.c. , previo differimento dell'udienza di prima comparizione. 2) Email_2 in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1 con conseguente estromissione dal giudizio per le motivazioni esposte. 3) nel merito, respingere ogni domanda proposta dal Sig. perché infondata in fatto ed in diritto, anche Parte_1 ai sensi dell'art.1227 co.2 c.c., e non provata sia relativamente all'an che al quantum debeatur sempre per le motivazioni esposte. 4) in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso dell'attore nella causazione dell'evento, anche ai sensi dell'art.1227 co.1 c.c., contenendo
l'eventuale risarcimento nella ridotta misura che risulterà di giustizia e defalcando in ogni caso tutte le somme che dovessero risultare percepite dal a titolo di indennizzo in forza di Pt_1 polizza infortuni. 5) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dall'attore, ritenere comunque la in persona del l.r.p.t., unica responsabile CP_2 dell'evento per inadempimento contrattuale con conseguente condanna diretta della stessa al risarcimento. 6) in via ulteriormente subordinata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal nei confronti di accertare e Pt_1 CP_1 dichiarare l'inadempimento contrattuale della in persona del l.r.p.t., in relazione al CP_2 contratto di appalto concluso e, per l'effetto, condannarla, sempre in persona del l.r.p.t., a garantire, manlevare e tenere indenne nei confronti delle pretese attoree e, CP_1 comunque, alla restituzione in favore della concludente di tutte quelle somme che dovesse essere costretta a corrispondere a qualsivoglia titolo all'attore in forza dell'emananda sentenza. Con vittoria delle spese di lite oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la deducendo in CP_2 estrema sintesi e per quanto di rilievo ai fini della motivazione:
1. La propria carenza di legittimazione passiva avendo correttamente espletato l'attività di sorveglianza oggetto del contratto di appalto stipulato con CP_1
2. L'assenza di prova in ordine al verificarsi del fatto storico prospettato nell'atto introduttivo in ordine all'assenza di verbale e di effettivi testimoni oculari dell'accaduto oltre alla non riferibilità delle fotografie prodotte dall'attore al luogo del sinistro: “Ferme restando la Cont carenza di legittimazione processuale passiva della , per mero tuziorismo difensivo, si eccepisce che la pretesa attorea risulta, comunque, sprovvista del necessario supporto probatorio in ordine al fatto e al nesso di causalità fra questo e l'evento. In primo luogo, non
è stato invocato l'intervento di alcuna Pubblica Autorità nell'immediatezza dell'evento dannoso. Conseguentemente, non sussiste alcun verbale, dotato di pubblica fede, che faccia piena prova dello stato dei luoghi teatro del sinistro al momento del fatto – e funzionale a ricostruirne la dinamica – nonché di tutte le circostanze dell'accadimento, sino a querela di falso, ex artt. 2699 e 2700 c.c.; in particolare, della sussistenza o meno di testimoni oculari della vicenda che ci occupa. Conseguentemente, si contesta anche la circostanza secondo cui, come dedotto nel libello introduttivo, subito dopo l'incidente siano sopraggiunti i Sig.ri
e Pertanto, sin d'ora, la scrivente Controparte_3 Controparte_4 difesa si oppone alla già anticipata richiesta di escussione testimoniale di tali soggetti. E valga il vero. Come riportato nel libello introduttivo ed esposto nella dichiarazione testimoniale sub doc. 14 dell'atto di citazione, tali soggetti “prestavano soccorso” al Sig.
. Nello specifico, nel richiamato documento, si precisa che, dopo il fatto, allertati Pt_1 dalle grida dell'attore “io e mio nipote attraversavamo la carreggiata di VI LM
GL, direzione Ponte Mammolo, e prestavamo soccorso al soggetto” (cfr. doc. 14 dell'atto di citazione). Conseguentemente, non vi è chi non veda come una eventuale testimonianza di queste persone sarebbe del tutto inutile, giacché costoro non hanno assistito all'evento lesivo, in quanto, solo a seguito dell'improvvisa caduta, accorrevano per soccorrere il Sig. , chiamando, poi, il 118. Inoltre, per quanto attiene ai connotati Pt_1 dell'anomalia del marciapiede che avrebbe cagionato l'evento per cui è causa, si stigmatizza che controparte si è limitata a versare in atti quattro rilievi fotostatici che non appaiono affatto circostanziati – ben potendo essere stati scattatati in relazione ad altri luoghi, non potendosi evincere l'esatta collocazione di ciò che in essi risulta raffigurato (anche alla luce del fatto che parte attrice non ha indicato un preciso numero civico nel libello introduttivo ove sarebbe occorso l'evento): per le motivazioni esposte, la scrivente difesa non può che contestare, ex art. 2712 c.c., la produzione documentale in esame”.
3. La condotta colposa dell'attore da ritenersi integralmente responsabile nella causazione del sinistro: “Ma anche a voler dare per provata la sussistenza di un potenziale pericolo occulto, occorre rilevare che l'accadimento si è verificato per esclusiva mancanza di accortezza dell'attore nell'incedere. Nello specifico, si considerino le seguenti circostanze: il sinistro si svolgeva alle ore 16:20 del penultimo giorno del mese di dicembre 2020, in cui la visibilità risultava piena;
le condizioni metereologiche mostravano un clima sereno: e nulla è stato dedotto in contrario dall'attore e anche dalle stesse fotografie contestate appare un clima non connotato da avversi agenti atmosferico;
il tratto di marciapiede ove è occorso l'incidente risulta rettilineo ed ampio;
la griglia idraulica su cui sarebbe caduto l'attore è dotata di un differente cromatismo ed il rialzo della stessa – anche dalle contestate fotografie – appare chiaramente non interessare un piccolo ed isolato punto di detta griglia;
Il Sig. Pt_1 conosceva dettagliatamente VI LM GL all'altezza dei numeri civici 1445-1448, per la semplice ed incontestabile considerazione secondo cui il medesimo – come è dato leggere in epigrafe dell'atto di citazione – risiede in Via Edoardo D'onofrio n. 7 e, cioè, a distanza di solamente 23 metri dal luogo del sinistro, quantificabili in appena un minuto di camminata (doc.
6 - Schermata tratta dal sito Google Maps 23 metri dal luogo del sinistro).
E tale circostanza è ammessa ex professo nella lettera di diffida inviata a da CP_1 parte del legale dell'attore, nella quale è dato leggere che il Sig. , al momento del Pt_1 fatto, si trovasse “in prossimità della sua abitazione” (cfr. doc. 2, pag. 1 dell'atto di citazione).
Inoltre, viene confermata nella consulenza Medico-Legale ex adverso depositata, ove si legge che il Sig. si trovava “in prossimità della sua abitazione” (cfr. doc. 11 dell'atto di Pt_1 citazione). Dunque, il Sig. è ivi transitato in termini di certezza un numero Pt_1 significativo di volete precedentemente al sinistro, avvedendosi dello stato di lieve sollevamento che interessava il tratto di marciapiede ove è avvenuto l'incidente che l'ha visto coinvolto.
4. L'errata quantificazione del danno prospettata da parte attrice.
La comparsa così conclude: “Voglia l'On.le Tribunale di Roma adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla come per tabulas provato e, per l'effetto, disporne CP_2
l'estromissione dal giudizio, con condanna alle spese di parte attrice;
2) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e
l'evento, ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
3) in via subordinata, accertata e dichiarata l'interruzione del nesso di causalità per il fatto del danneggiato che ha integrato un caso fortuito soggettivo, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
4) in via gradata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso del danneggiato nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1° comma c.c.; 5) in via ulteriormente gradata, condannare solidalmente e la al risarcimento del danno patito dall'attore, CP_1 CP_2 condannando quest'ultima in misura ridotta rispetto all'altra convenuta, in ragione di una minor gravità della propria colpa, in considerazione del proprio adempimento contrattuale, ex art. 2055,
2° comma c.c. Con vittoria di spese, nella misura prescritta dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato con il D.M. n. 147/2022), aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis)”.
Nel corso del giudizio, per quanto rileva ai fini della decisione:
1) È stata prodotta dall'attore documentazione fotografica raffigurante la grata metallica posta nell'area di parcheggio di VI LM GL all'altezza del civico 1445-1448 che avrebbe determinato la caduta di cui è causa (cfr. foto luogo incidente. doc. 15. citazione);
2) All'udienza del 30.11.2023, è stato escusso quale testimone il quale Controparte_4 interrogato sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 di parte attrice ha risposto: a) Vero che in data 30.12.2020 in viale LM GL n. 1445-1448, alle ore 16:20, mentre mi trovavo presso il negozio di fiori sentivo la richiesta di CP_5 aiuto del sig. provenire dal parcheggio davanti al negozio stesso” Parte_1
“confermo quanto mi si legge. Il signore che ci stava chiamando aveva il braccio penzoloni.
Era in piedi. L'ho fatto sedere io perché stava quasi per svenire. Il negozio di fiori dove mi trovavo è sito al civico 1448 di fronte al parcheggio dall'altro lato della strada”; b) Vero che in data 30.12.2020 in viale LM GL n. 1445-1448 alle ore 16:20 dopo essere accorso nell'area di parcheggio vedevo il sig. caduto sopra una grata di scolo delle Parte_1 acque piovane divelta e priva di segnalazione di pericolo” “posso dire che quando sono arrivato nel parcheggio ho visto questo signore davanti alla grata che era sollevata in parte
e in parte era sprofondata nella canalina di scolo. Il signore mi disse solo che gli faceva male il braccio non ha detto nulla rispetto a come si era fatto male”; c) Vero che la grata per lo scolo delle acque piovane sita nell'area di parcheggio di viale LM GL n. 1445-1448 era mal posizionata e priva di segnalazione di pericolo” “non ricordo che ci fosse segnalazione. La grata prende tutti i parcheggi a spina. Non so se fosse mal posizionata in tutta la sua lunghezza. Io ho potuto constatare che era mal posizionata per un tratto che direi lungo circa due/tre metri”; d) “Vero che in data 30.12.2020 in viale LM GL n. 1445-
1448 alle ore 16:20 il sig. non riusciva a stare in piedi, aveva il braccio destro Pt_1 dolorante e avendolo fatto sdraiare a terra chiamavo l'ambulanza.” “confermo quanto mi si legge, come ho già detto”; interrogato a prova contraria sui capitoli relativi alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 di ha riferito: 5) “vero che la giornata CP_1
30.12.2020, alle ore 16,20, era caratterizzata da luce diurna e piena visibilità” “precisamente non saprei dire, non c'era sole, non era buio”; 6) “vero che il tratto di strada di VI LM
GL, altezza civico n. 1445-1448, era rettilineo ed a visuale libera” “il tratto di strada è libero ma prima ci sono gli incroci coi semafori”; (cfr. verbale di udienza del 30.11.2023);
3) Alla medesima udienza è stato escusso il testimone che sui capitoli della Controparte_3 seconda memoria ex art. 183 comma 6 di parte attrice ha riferito: a) Vero che in data
30.12.2020 in viale LM GL n. 1445-1448, alle ore 16:20, mentre mi trovavo presso il negozio di fiori sentivo la richiesta di aiuto del sig. CP_6 Parte_1 provenire dal parcheggio davanti al negozio stesso” “sono intervenuto perché ho visto che
c'era una persona che chiedeva aiuto. Allora ho aspettato che scattasse il semaforo per poter attraversare la strada. Ho visto che c'era una grata rialzata, peraltro lo è ancora, anzi ora peggio di prima. Quando sono arrivato non ricordo che posizione avesse il signore che chiedeva aiuto. Sicuramente non era in piedi. O era in ginocchio o era in piedi ma piegato.
Accusava dolore al braccio. Quando sono arrivato diceva che non si sentiva il braccio. Era in confusione mentale. Ha detto che era inciampato sulla grata anche se non ricordo le parole precise. Comunque sia la grata era proprio lì e ho potuto vedere che era rialzata appoggiata dentro la buca a coltello nella caditoia”; b) Vero che in data 30.12.2020 in viale LM
GL n. 1445-1448 alle ore 16:20 dopo essere accorso nell'area di parcheggio vedevo il sig. caduto sopra una grata di scolo delle acque piovane divelta e priva di Parte_1 segnalazione di pericolo” “confermo come ho già riferito”; c) Vero che la grata per lo scolo delle acque piovane sita nell'area di parcheggio di viale LM GL n. 1445-1448 era mal posizionata e priva di segnalazione di pericolo” “non ci sono segnalazioni di pericolo”;
d) “Vero che in data 30.12.2020 in viale LM GL n. 1445-1448 alle ore 16:20 il sig.
non riusciva a stare in piedi, aveva il braccio destro dolorante e avendolo fatto Pt_1 sdraiare a terra chiamavo l'ambulanza.” “confermo quanto mi si legge” Interrogato a prova contraria sulla seconda memoria ex art. 183 comma 6 di ha risposto: 5) “vero CP_1 che la giornata 30.12.2020, alle ore 16,20, era caratterizzata da luce diurna e piena visibilità”
“c'era poca luce”. Era l'imbrunire tant'è vero che quando è arrivata l'ambulanza aveva le luci accese. Credo che sia arrivata dopo circa venti minuti, mezz'ora. Posso aggiungere che mi sembra fosse una giornata umida”; 6) “vero che il tratto di strada di VI LM
GL, altezza civico n. 1445-1448, era rettilineo ed a visuale libera” “il tratto di strada è libero ma prima ci sono gli incroci coi semafori” (cfr. verbale di udienza del 30.11.2023)
4) È stata espletata consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore al fine di accertare l'entità dei postumi permanenti derivanti dal sinistro.
2) Contratto di appalto con la e difetto di legittimazione passiva CP_2
La costituitasi nel presente giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_2 rappresentando di aver adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di appalto stipulato con
[...]
avente oggetto il monitoraggio e la sorveglianza della rete stradale di competenza CP_1 dipartimentale del lotto 1, strade della grande viabilità ricadenti nei Municipi da Roma I a Roma VI
e sedi tranviarie (cfr. contratto di appalto. doc.
2. fascicolo . CP_1
Deve in primo luogo darsi atto che il predetto contratto di appalto ha ad oggetto l'attività di monitoraggio e di sorveglianza delle strade ivi indicate tra cui quella in cui si è concretizzata la caduta descritta dall'attore ossia VI LM GL (cfr. allegato 1.A elenchi strade schema di contratto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale. doc.
3. fascicolo Roma capitale), mentre l'attività di manutenzione ordinaria e di pronto intervento manutentivo è stata affidata alla società CP_7 in virtù di un apposito e ulteriore contratto di appalto (cfr. scrittura privata relativa all'accordo quadro con oc.
4. fascicolo . CP_7 CP_1
In ordine agli obblighi relativi all'attività di sorveglianza e di monitoraggio posti a carico della società appaltatrice, l'art 6 dello schema di contratto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale acquisito agli atti prescrive che: “Scopo della Sorveglianza è quello di individuare e segnalare ai singoli aggiudicatari degli Accordi Quadro collegati per il Pronto Intervento e la Manutenzione Ordinaria della viabilità di competenza Dipartimentale ogni possibile situazione di pericolo “in atto” o di pericolo “incipiente” per la pubblica incolumità, che richiede un intervento manutentivo urgente, detto anche Pronto Intervento, ed ogni altro “stato di fatto” o “situazione constatabile” che richiede un intervento di Manutenzione programmabile” inoltre alla voce protocollo di comportamento si legge: “Le squadre mobili di sorveglianza rilevano ogni possibile situazione di pericolo “in atto” o di pericolo “incipiente” per la pubblica incolumità, ogni altro “stato di fatto” o “situazione constatabile” che richiede un intervento di Manutenzione programmabile. Inviano le segnalazioni alla Centrale Operativa della Sorveglianza, corredate da foto georefenziate e sintetica descrizione dell'anomalia. Il Responsabile della Sorveglianza riceve la segnalazione dalla squadra mobile;
ne effettua prontamente la diagnosi, dando così alla Segnalazione Ponderata di Anomalia (SPA). Dal risultato dell'attività di ponderazione della severità dell'Anomalia dipende la richiesta di: - attività di Pronto Intervento (se la “Anomalia” sottende un pericolo immediato); - attività di Manutenzione
Ordinaria (se la “Anomalia” sottende un intervento procrastinabile). Il Responsabile della
Sorveglianza invia la SPA (georeferenziata) al Responsabile del Pronto intervento competente dell'accordo quadro collegato. La segnalazione va inoltrata tramite mezzo certificabile (e-mail)”
(cfr. art.6 schema di contratto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale. doc.
3. fascicolo.
[...]
). CP_1
Al soggetto responsabile della sorveglianza è stato pertanto deputato non solo il compito di valutare il grado di severità delle anomalie riscontrate sulle strade monitorate dalle squadre mobili, ma anche quello di segnalare tempestivamente tramite e-mail ogni situazione di pericolo al responsabile del pronto intervento competente dell'accordo quadro collegato.
Quanto alle modalità di segnalazione delle anomalie riscontrate sulle strade monitorate, l'articolo 6 del capitolato speciale prevede -oltre al protocollo tradizionale rappresentato dall'invio di una e-mail al soggetto responsabile del pronto intervento- anche l'utilizzo obbligatorio di una piattaforma per il tracciamento delle anomalie all'epoca ancora in fase di sperimentazione denominata “STAR”: “È in avanzata fase di sperimentazione, da parte dell'Amministrazione, l'utilizzo di apposito Sistema integrato denominato STAR - Segnalazione e Tracciamento delle Anomalie sulle strade di Roma, che deve essere immediatamente ed obbligatoriamente adottato dall'Esecutore del servizio di
Sorveglianza e dagli Appaltatori dei lavori per Manutenzione e Pronto Intervento. STAR è un sistema integrato per il tracciamento delle anomalie riscontrabili sul patrimonio stradale di Roma, la contestuale segnalazione geolocalizzata a chi compete il Pronto Intervento e la Manutenzione, garantendo l'osservanza del protocollo di comportamento e di comunicazione tra diversi soggetti appaltatori chiamati ad operare contemporaneamente sul patrimonio stradale e relative pertinenze con la finalità di prevenire incidenti e programmare gli interventi di manutenzione, il tutto a tutela degli utenti delle strade. Il Sistema STAR prevede di dotare gli addetti alla Sorveglianza di una applicazione che consente loro di comunicare e documentare in tempo reale situazioni di degrado del sedime stradale o di altri elementi che insistono sulla rete stradale agli addetti al Pronto
Intervento o alla Manutenzione. Nel contempo le stesse informazioni possono essere monitorate dalla
Stazione Appaltante con una apposita interfaccia che consente anche di verificare l'operatività degli addetti tracciando, in tempo reale, la loro posizione sul territorio. Trattandosi di sperimentazione è prevista la fase di Start-up di mesi 9 dalla data di consegna. In tale periodo dovrà comunque essere garantita senza soluzione di continuità l'efficacia del servizio di sorveglianza tramite il protocollo precedentemente descritto”.
La non ha mosso contestazioni in ordine all'esistenza e all'operatività del contratto di CP_2 appalto al caso di specie, rappresentando piuttosto di aver assolto agli obblighi di sorveglianza segnalando tempestivamente la situazione di pericolo da cui è scaturita la caduta dell'odierno attore.
Ai fini della prova dell'adempimento degli obblighi di sorveglianza e monitoraggio derivanti dal contratto di appalto, la società convenuta ha depositato un documento denominato “Segnalazione
Ponderata di Anomalia” datato 10.02.2020 ossia circa 10 mesi prima rispetto alla caduta prospettata in citazione.
Ora, occorre evidenziare che il luogo raffigurato nella documentazione prodotta da parte convenuta non collima esattamente con quello in cui si è concretizzato il sinistro descritto da Parte_1 nell'atto introduttivo.
Invero, nella segnalazione ponderata di anomalia prodotta da parte convenuta e datata 10.02.2020 pur essendo come da contratto geolocalizzata con coordinate geografiche GPS, non vi è evidenza della grata sollevata da terra in evidente stato di dissesto che risulta raffigurata nelle fotografie prodotte dall'attore e acquisite agli atti.
Nella segnalazione ponderata di anomalia prodotta dalla società convenuta si legge: “chiusino griglia caditoia-assente” all'altezza del civico 1449 di VI LM GL all'uscita del parcheggio centrale (cfr. segnalazione ponderata di anomalia. doc.
4. fascicolo ). CP_2
Trattasi pertanto di un'anomalia differente rispetto a quella segnalata da parte attrice che ha invece riferito di una caduta avvenuta all'interno del parcheggio di VI LM GL all'altezza del civico 1445-1448 a causa di una grata metallica parzialmente sollevata dall'ancoraggio e priva di segnalazione di pericolo, circostanza che peraltro è stata confermata dai due testimoni escussi nel corso del giudizio.
A ciò aggiungasi che a prescindere da qualunque considerazione in merito al luogo raffigurato nella segnalazione di anomalia prodotta dalla , la società appaltatrice non ha fornito alcuna CP_2 prova dell'effettivo inoltro della segnalazione di anomalia al responsabile della sorveglianza tramite il protocollo ordinario che prevede l'invio di una e-mail o alternativamente mediante la piattaforma denominata “STAR” indicata nel capitolato speciale.
Alla luce delle superiori considerazioni, rilevato il mancato adempimento degli obblighi di sorveglianza da parte della , non avendo quest'ultima fornito prova dell'inoltro della CP_2 segnalazione di anomalia al soggetto responsabile del pronto intervento e della manutenzione ordinaria mediante gli strumenti indicati nel capitolato speciale, deve essere rigettata l'eccezione di legittimazione passiva sollevata. 3)In ordine ai presupposti per l'applicazione della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Parte attrice ha invocato la responsabilità delle parti convenute ai sensi dell'art. 2051 c.c. che recita:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Grava quindi sulla parte attrice la prova dell'effettiva riconducibilità del danno lamentato alla cosa nella custodia della parte convenuta, ossia del nesso causale fra la cosa e il danno (cfr. in tema: Cass.
Civ., Sez. III, n. 20986 del 18.07.2023, così massimata ufficialmente: “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”; in senso analogo anche: Cass. Civ., Sez. VI, n. 10166 del 30.03.2022).
La parte convenuta, dal canto suo – onde liberarsi della presunzione di responsabilità che le deriva dalla sua qualità di custode – deve provare il caso fortuito, ossia la ricorrenza di un evento eccezionale ed imprevedibile atto ad interrompere il nesso causale fra la cosa custodita e il danno lamentato. Prova che, in concreto, si atteggia in maniera diversa e con una minore o maggiore intensità a seconda che la pericolosità sia una caratteristica intrinseca della cosa (cfr. in tema: Cass. Civ., Sez. III, n. 25736 del 22.09.2021) ovvero che sia stata ingenerata dal contatto con agenti esterni e, in quest'ultima ipotesi, a seconda che detti agenti esterni coincidono o meno col danneggiato. Invero, nell'ipotesi in cui il fattore esterno sia dato dall'agire del danneggiato – come nella specie – occorre tenere in considerazione l'esistenza del generale dovere di diligenza che deve improntare l'agire dei consociati discendente dal principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione che nell'ambito del diritto processuale civile trova il suo precipitato nel disposto dell'art. 1227 c.c. ai termini del quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Nell'indagare l'eventuale ricorrenza dell'esimente del caso fortuito deve quindi anche tenersi conto del comportamento tenuto dal danneggiato e del suo contributo in termini di causazione del danno
(cfr., in tema, Cass. Civ., Sez. III, n. 14228 del 23.05.2023), posto che: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ., Sez. VI, n. 34886 del 17.11.2021, così in massima ufficiale). Valutazioni che debbono essere effettuate anche tenendo conto del fatto che -come condivisibilmente illustrato dalla giurisprudenza di legittimità-: “il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma
1; e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto”
(Cassazione civile sez. III, 01/02/2018, n.2481 §5.38 della motivazione;
in precedenza, nello stesso senso: Cass. 29/07/2016, n. 15761 e Cass. 22/03/2011, n. 6550).
Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno prospettata da Parte_1 in ordine ad una caduta avvenuta 30.12.2020 all' interno di un parcheggio sito in VI LM
GL all'altezza del civico 1445-1448.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, la caduta sarebbe avvenuta a causa della presenza nell'area di parcheggio di una grata metallica adibita allo scolo delle acque piovane descritta come parzialmente sollevata dall'ancoraggio a terra e non opportunamente segnalata.
Nella specie, assumono rilievo ai fini della decisione i seguenti elementi di prova:
1. La documentazione fotografica prodotta da parte attrice rappresentante lo stato dei luoghi, che di seguito si riproduce per una migliore comprensione della motivazione (cfr. foto luogo incidente. doc. 15. citazione);
2. La prova orale coi testimoni assunta nel corso del giudizio che ha consentito di provare il fatto storico della caduta di così come descritto dall'attore in citazione, oltre Parte_1 allo stato di dissesto della grata metallica posizionata all'interno del parcheggio di VI
LM GL. I testimoni hanno infatti reso dichiarazioni oltre che intrinsecamente coerenti, anche coerenti con la deposizione dell'altro testimone e con la documentazione fotografica in atti.
I rilievi fotografici prodotti dall'attore unitamente alle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio consentono pertanto di provare non solo il verificarsi del fatto storico prospettato in citazione ma anche lo stato di dissesto e di omessa manutenzione della grata metallica adibita allo scolo delle acque piovane.
Non osta alla conclusione che precede quanto asserito da nella comparsa CP_1 conclusionale in merito al difetto di prova tra le lesioni riportate e l'insidia segnalata da parte attrice:
“I due testimoni escussi Sigg. e - quest'ultimo aveva fornito Controparte_4 Testimone_1 anche una dichiarazione scritta precostituita prontamente contestata giacchè del tutto priva di valenza probatoria anche perchè non assunta nelle forme di legge e nel contraddittorio tra le parti
(peraltro attestante che non ha assistito alla caduta ma è sopraggiunto in un secondo momento), hanno entrambi riferito di non aver assistito alla caduta, di conseguenza non sussiste prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'insidia riferita e le lesioni lamentate” (cfr. comparsa conclusionale ). CP_1
Invero, entrambi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare non essendo legati all'attore da rapporti di affinità amicizia o familiarità, pur non avendo assistito direttamente alla caduta, hanno comunque riferito di aver prestato immediatamente soccorso a in seguito alle sue richieste di aiuto e di aver rinvenuto parte attrice in prossimità Parte_1 della grata che era risultata sollevata dal terreno e parzialmente sprofondata nella canalina di scolo:
“confermo quanto mi si legge. Il signore che ci stava chiamando aveva il braccio penzoloni. Era in piedi. L'ho fatto sedere io perché stava quasi per svenire. Il negozio di fiori dove mi trovavo è sito al civico 1448 di fronte al parcheggio dall'altro lato della strada. ( . . .) posso dire che quando sono arrivato nel parcheggio ho visto questo signore davanti alla grata che era sollevata in parte e in parte era sprofondata nella canalina di scolo” (cfr. dichiarazioni di verbale Controparte_4 di udienza del 30.11.2023); “sono intervenuto perché ho visto che c'era una persona che chiedeva aiuto. Allora ho aspettato che scattasse il semaforo per poter attraversare la strada. Ho visto che
c'era una grata rialzata, peraltro lo è ancora, anzi ora peggio di prima. Quando sono arrivato non ricordo che posizione avesse il signore che chiedeva aiuto. Sicuramente non era in piedi. O era in ginocchio o era in piedi ma piegato. Accusava dolore al braccio. Quando sono arrivato diceva che non si sentiva il braccio. Era in confusione mentale. Ha detto che era inciampato sulla grata anche se non ricordo le parole precise. Comunque sia la grata era proprio lì e ho potuto vedere che era rialzata appoggiata dentro la buca a coltello nella caditoia (cfr. dichiarazioni di Controparte_3
Verbale di udienza del 30.11.2023).
Analogamente non possono condividersi le contestazioni mosse dalle parti convenute in ordine alla non riferibilità delle fotografie prodotte dall'attore al luogo del sinistro descritto in citazione posto che entrambi i testimoni hanno confermato di trovarsi nelle prossimità del parcheggio di VI
LM GL 1445-1448 dove è stato poi rinvenuto l'attore vicino alla grata metallica dolorante a causa della caduta.
Le dichiarazioni testimoniali di e risultano inoltre essere Controparte_3 Controparte_4 coerenti con quanto raffigurato nella documentazione fotografica di parte attrice nella quale viene messo in luce per un verso il cattivo posizionamento della grata e il suo sollevamento da terra per un lungo tratto per altro verso l'assenza di qualunque tipo di segnalazione rappresentando un'obiettiva situazione di pericolo per i passanti nell'area di parcheggio.
Accertato lo stato di pericolosità del luogo in cui si è concretizzata la caduta dell'attore occorre ora valutare la sussistenza di un eventuale condotta colposa di quest'ultimo.
La circostanza non contestata che l'attore all'epoca del sinistro abitasse in via Edoardo D'onofrio n.7, ossia a pochi metri dal parcheggio di VI LM GL (cfr. estratti google maps su luogo evento e indirizzo residenza dell'attore. doc.
7. allegato alla comparsa di , a discapito di CP_1 quanto prospettato dalle parti convenute nelle rispettive comparse conclusionali, non consente automaticamente di dedurre che conoscesse effettivamente lo stato del luogo in Parte_1 cui si è verificato il sinistro non essendovi prova dell'abituale percorrenza di quello specifico tratto del parcheggio in cui è avvenuta la caduta.
Ciò premesso va comunque evidenziato che l'attore ha riferito di una caduta avvenuta alle ore 16.20 ossia in orario diurno e che le fotografie prodotte evidenziano sufficienti condizioni di visibilità del tratto del parcheggio interessato. Inoltre, i testimoni escussi hanno dichiarato che il tratto di strada fosse effettivamente libero in assenza di ostacoli che potessero ostruire la visibilità della grata.
Da ciò discende che nel caso di specie, tenuto conto delle sufficienti condizioni di visibilità nonché dell'evidente sollevamento e stato di dissesto della grata metallica, l'attore avrebbe potuto evitare la caduta con una maggiore diligenza e prudenza avvedendosi della situazione di pericolo concorrendo nella causazione del danno in misura che appare equo stimare pari al 50%.
3) In ordine alla quantificazione del danno
Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025. Al riguardo, non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass.
n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le Tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle Tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le Tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un
“range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale. In conclusione, si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Nella specie, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato lesioni fisiche Parte_1 permanenti;
in particolare il consulente tecnico d'ufficio sui singoli quesiti posti all'udienza del
20.12.2023, ha così risposto: “A) Nell'evento del 30.12.2020 si sono prodotte lesioni consistenti in un trauma contusivo della spalla destra con frattura del III medio diafisario dell'omero. B) Per quanto attiene allo stato anteriore del danneggiato, dalla raccolta anamnestica e dalla documentazione sanitaria in atti, sono emersi precedenti traumatici influenti sul determinismo delle lesioni de quo e delle menomazioni in atto riscontrate. C) La natura e l'entità delle lesioni, nonché dei postumi permanenti da esse derivati e medicolegalmente accertati, risultano causalmente compatibili con la dinamica del sinistro per cui è causa, così come descritta agli atti, e con i mezzi in questione. D) Dalle suddette lesioni è derivato un processo di malattia che ai fini civilistici configura un periodo di incapacità temporanea assoluta della durata di giorni 30 (trenta) e un periodo di incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 30 (trenta). E) Alla luce delle vigenti disposizioni in tema di risarcimento del danno alla persona ex lege n. 27 del 24 marzo 2012, si può ritenere che dalle lesioni riportate nell'evento dannoso del 14.02.2019 sono residuati postumi a carattere permanente medicolegalmente apprezzabili, anche alla luce dello stato anteriore del ricorrente, e da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento, costituiti da esiti algo- disfunzionali di trauma contusivo della spalla destra con frattura del III medio diafisario dell'omero, chirurgicamente trattato mediante intervento di osteosintesi endomidollare con mezzo tuttora in situ.
F) Tale complesso menomativo, con riferimento alle Tabelle per la valutazione delle menomazioni alla integrità psicofisica allegate al D.M. del 3 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, configura un'invalidità permanente (intesa come danno biologico) valutabile nella misura del 7% (settepercento) della totale. G) Le spese mediche e di cura sostenute dal ricorrente, attestate mediante fatture e ricevute presenti in atti, aventi per oggetto prestazioni sanitarie e acquisto di farmaci, che risultano pertinenti alle lesioni sofferte ed al decorso della malattia e sono complessivamente quantificabili in Euro 2147,00 (duemilacentoquarantasette/00) 1
. Non sono prevedibili ulteriori spese future (cfr. ctu a firma di depositata in data CP_8
21.02.2024). Il consulente tecnico d'ufficio, quindi, ha accertato che i postumi permanenti riportati da Parte_1
, da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di futuro miglioramento, incidono nella misura
[...] del 7% sulla sua complessiva validità psicofisica. Inoltre, a causa di tali lesioni, il danneggiato ha altresì subito una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni e una inabilità temporanea parziale al
50% di trenta giorni.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico, sono fondate sull'esame diretto del paziente, su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e sono motivate con argomentazioni immuni da errori o vizi logici, le stesse meritano quindi integrale recepimento nella presente sede senza ulteriori considerazioni.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito da va Parte_1 determinato in complessivi €14.854,21, di cui:
a) quello permanente, tenuto conto dell'età di all'epoca del sinistro (78 anni) Parte_1
e dell'entità dei postumi permanenti (7%), nella misura di € 8.993,11 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma;
b) quello temporaneo, nella misura di € 5.861,10 di cui: € 3,907,50 (130,25x 30 giorni) per i 30 giorni di inabilità temporanea assoluta ed €1953,60 (65,12x 30 giorni) per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi conto delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad € 2.147,00 (cfr. spese mediche. doc. 13.
Citazione)
L' importo totale del danno biologico e delle spese mediche sostenute dall'attore è dunque pari a €
17.001,21.
In conclusione, tenuto conto della percentuale di responsabilità dell'attore nella causazione del danno
(50%), andrà liquidato a l'importo complessivo pari ad euro 8.500,60. Parte_1
4)In ordine alla richiesta di manleva di CP_1
Nel presente giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ha CP_1 richiesto di essere manlevata dalla Società rappresentando che quest'ultima non avrebbe CP_2 rispettato gli obblighi derivanti il contratto di appalto.
In punto di diritto occorre rammentare che l'affidamento da parte di della CP_1 manutenzione, della sorveglianza o del pronto intervento sulle strade mediante contratto di appalto non vale a sollevare quest'ultima da responsabilità per i danni cagionati dalla cosa a terzi, atteso che comunque permane l'obbligo di custodia in capo all'ente proprietario e che il contratto di appalto costituisce solo lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale dell'ente territoriale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 Cod. Strada (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 7553 del
17/03/2021, così massimata ufficialmente: “In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente)”.
Nella specie, la società , è tenuta a svolgere le attività operative di sorveglianza e CP_2 monitoraggio delle strade indicate nel contratto di appalto essendo responsabile per ogni eventuale disservizio.
In particolare, premesso l'obbligo per l'appaltatrice di stipulare una polizza assicurativa che copra la stazione appaltante per i sinistri occorsi a terzi a causa di stati di pericolo sulle strade del patrimonio in consegna, conseguenti a omessa sorveglianza, l'art.10 dello schema di contratto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale prescrive che: “È fatto obbligo all'Esecutore di intervenire nel giudizio nei confronti di per la manleva ed altresì l'obbligo all'adesione alla CP_1 procedura conciliativa. L'Esecutore, ove non provveda il fidejussore con l'apposita garanzia assicurativa, si obbliga a garantire e rilevare da qualunque pretesa, azione, CP_1 domanda, molestia od altro che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza (difetto di Sorveglianza, errata ponderazione della Anomalia, omessa
o ritardata Segnalazione Ponderata di Anomalia) o colpa nell'adempimento dei medesimi o, comunque, in dipendenza o in conseguenza diretta o indiretta dell'affidamento del presente appalto di servizi” (cfr. art. 10 schema di contratto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale. doc.
3. fascicolo Roma capitale).
Pertanto, in ragione della menzionata previsione, non avendo come già ampiamente appurato la società assolto agli obblighi contrattuali di monitoraggio e di sorveglianza relativi al CP_2 contratto di appalto, va accolta la domanda di manleva articolata da CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA la responsabilità di nella causazione dei danni patiti dall'attore in CP_1 conseguenza della caduta occorsa il 30.12.2020 nella misura del 50%;
DA al risarcimento dei danni subiti dall'attore che liquida in €8.500,60; CP_1
DA alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € CP_1
5.077,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro 274.00 rimborso spese vive;
PONE definitivamente a carico di le spese di ctu;
CP_1
DA la a manlevare e tenere indenne per quanto è tenuta a pagare CP_2 CP_1 in virtù della presente sentenza;
Così deciso in Roma il 09/06/2025
IL GIUDICE
UC De IN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. UC De IN;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 40500/2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Camplone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Montemaggiore
Belsito n.44.
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Federico Roselli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via
CA LL n.6.
CONVENUTA
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_2 dall'avv. Luigi Marino ed elettivamente domiciliata all'indirizzo pec
; Email_1
CHIAMATA IN CAUSA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1) I fatti storici e processuali a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione notificato in data 31.05.2022, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e la deducendone la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 CP_1 CP_2
c.c, al fine di ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza di una caduta asseritamente verificatasi in data 30.12.2020 all'interno dell'area di parcheggio di VI LM
GL all'altezza del civico 1445-1448.
Quanto alla dinamica della caduta per cui è causa, parte attrice ha dedotto: “1) Che in data 30.12.2020 alle ore 16:20 circa il sig. mentre attraversava viale LM GL all'altezza Parte_1 del civico 1445-1448, ancora nell'area parcheggio inciampava sulla grata metallica dello scolo della acque piovane e cadeva rovinosamente a terra;
2) In particolare detta grata metallica risultava sollevata, in parte divelta dall'ancoraggio a terra e priva di ogni segnalazione di pericolo;
3) Sul luogo accorreva il sig. nato a [...] il [...] ed il sig. Controparte_3 Controparte_4 che immediatamente chiamavano i soccorsi;
4) L'odierno attore veniva quindi trasportato con ambulanza presso il Nosocomio San Giovanni Addolorata di Roma ed ivi ricoverato con diagnosi
“frattura chiusa del corpo dell'omero” ed alle ore 23:08 ricoverato presso il reparto di ortopedia”.
La citazione così conclude: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta previa disposizione di apposita CTU medico legale sul sig. : 1) Parte_1 accertare e dichiarare e responsabili dei danni materiale e fisici subiti dal CP_1 CP_2 sig. ex art 2051 c.c. o in via subordinata ex art. 2043 c.c.; 2) per l'effetto condannare Pt_1 [...]
e a risarcire tutti i danni subiti quantificati in euro 18.855,05 o quella maggiore CP_1 CP_2
o minore somma ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda CTU. 15 Doc.12. 16 Doc.13. Con vittoria di spese, competenza ed onorari considerata anche l'omessa risposta ed il rifiuto a partecipare alla procedura di negoziazione obbligatoria”.
Si è costituita nel presente giudizio deducendo per quanto di interesse ai fini della CP_1 motivazione:
1) In via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in virtù del contratto di appalto stipulato con la società oltre alla necessità di essere manlevata o comunque CP_2 indennizzata in caso di accoglimento della domanda attorea;
2) Nel merito, il difetto di prova in ordine al verificarsi della caduta descritta nell'atto di citazione, nonché l'assenza di valenza probatoria dei documenti prodotti da parte attrice: “Non risulta provato che l'attore sia effettivamente caduto in terra a causa di una grata metallica dello scolo delle acque piovane asseritamente sollevata e in parte divelta dall'ancoraggio a terra, che questa abbia costituito un'insidia non evitabile ed infine che le lesioni lamentate siano causalmente collegabili all'evento riferito. Al riguardo si evidenzia che, nonostante deduca di aver riportato consistenti lesioni, l'attore non risulta aver invocato in loco Autorità preposte
a redigere un rapporto che avrebbero potuto relazionare l'evento, verificare lo stato dei luoghi
e la presenza o meno della riferita grata rialzata nonché individuare eventuali testimoni. Si è limitato ad allegare in atti una dichiarazione scritta precostituita che si contesta decisamente poiché del tutto priva di valenza probatoria anche perchè non assunta nelle forme di legge e nel contraddittorio tra le parti, peraltro attestante, semmai, il dichiarante non ha assistito alla caduta ma è sopraggiunto in un secondo momento. Anche le fotografie ex adverso allegate sono prive di valore sotto il profilo probatorio in quanto non comprovano il loro riferimento al luogo e al momento dell'evento lamentato”;
3) In ogni caso, l'integrale responsabilità dell'attore che avrebbe potuto evitare la caduta utilizzando l'ordinaria prudenza e diligenza: “Fermo quanto precede, anche qualora le modalità dei fatti ex adverso descritte dovessero trovare un qualche riscontro nel corso dell'istruttoria, la caduta si sarebbe comunque verificata per responsabilità dello stesso attore il quale non utilizzava la comune prudenza e diligenza, non avvedendosi in orario diurno e con piena visibilità di una normale struttura stradale. non è quindi in alcun CP_1 modo responsabile poichè l'attore, semplicemente usando l'ordinaria diligenza e tenendo un comportamento prudente e avveduto, avrebbe evitato la caduta, considerato anche che per costante giurisprudenza la presenza di anomalie sul manto stradale, soggetto a continuo logorio a causa dell'uso generale e costante e degli agenti atmosferici, non è circostanza da considerarsi imprevedibile in quanto percepibile appunto con l'utilizzo di prudenza e attenzione”;
La comparsa così conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) autorizzare la chiamata in causa del terzo in persona del l.r.p.t., con sede in Roma Via Francesco CP_2
Tensi n.116 (p.e.c. , previo differimento dell'udienza di prima comparizione. 2) Email_2 in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di CP_1 con conseguente estromissione dal giudizio per le motivazioni esposte. 3) nel merito, respingere ogni domanda proposta dal Sig. perché infondata in fatto ed in diritto, anche Parte_1 ai sensi dell'art.1227 co.2 c.c., e non provata sia relativamente all'an che al quantum debeatur sempre per le motivazioni esposte. 4) in via subordinata, accertare e dichiarare il concorso dell'attore nella causazione dell'evento, anche ai sensi dell'art.1227 co.1 c.c., contenendo
l'eventuale risarcimento nella ridotta misura che risulterà di giustizia e defalcando in ogni caso tutte le somme che dovessero risultare percepite dal a titolo di indennizzo in forza di Pt_1 polizza infortuni. 5) nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dall'attore, ritenere comunque la in persona del l.r.p.t., unica responsabile CP_2 dell'evento per inadempimento contrattuale con conseguente condanna diretta della stessa al risarcimento. 6) in via ulteriormente subordinata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dal nei confronti di accertare e Pt_1 CP_1 dichiarare l'inadempimento contrattuale della in persona del l.r.p.t., in relazione al CP_2 contratto di appalto concluso e, per l'effetto, condannarla, sempre in persona del l.r.p.t., a garantire, manlevare e tenere indenne nei confronti delle pretese attoree e, CP_1 comunque, alla restituzione in favore della concludente di tutte quelle somme che dovesse essere costretta a corrispondere a qualsivoglia titolo all'attore in forza dell'emananda sentenza. Con vittoria delle spese di lite oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio la deducendo in CP_2 estrema sintesi e per quanto di rilievo ai fini della motivazione:
1. La propria carenza di legittimazione passiva avendo correttamente espletato l'attività di sorveglianza oggetto del contratto di appalto stipulato con CP_1
2. L'assenza di prova in ordine al verificarsi del fatto storico prospettato nell'atto introduttivo in ordine all'assenza di verbale e di effettivi testimoni oculari dell'accaduto oltre alla non riferibilità delle fotografie prodotte dall'attore al luogo del sinistro: “Ferme restando la Cont carenza di legittimazione processuale passiva della , per mero tuziorismo difensivo, si eccepisce che la pretesa attorea risulta, comunque, sprovvista del necessario supporto probatorio in ordine al fatto e al nesso di causalità fra questo e l'evento. In primo luogo, non
è stato invocato l'intervento di alcuna Pubblica Autorità nell'immediatezza dell'evento dannoso. Conseguentemente, non sussiste alcun verbale, dotato di pubblica fede, che faccia piena prova dello stato dei luoghi teatro del sinistro al momento del fatto – e funzionale a ricostruirne la dinamica – nonché di tutte le circostanze dell'accadimento, sino a querela di falso, ex artt. 2699 e 2700 c.c.; in particolare, della sussistenza o meno di testimoni oculari della vicenda che ci occupa. Conseguentemente, si contesta anche la circostanza secondo cui, come dedotto nel libello introduttivo, subito dopo l'incidente siano sopraggiunti i Sig.ri
e Pertanto, sin d'ora, la scrivente Controparte_3 Controparte_4 difesa si oppone alla già anticipata richiesta di escussione testimoniale di tali soggetti. E valga il vero. Come riportato nel libello introduttivo ed esposto nella dichiarazione testimoniale sub doc. 14 dell'atto di citazione, tali soggetti “prestavano soccorso” al Sig.
. Nello specifico, nel richiamato documento, si precisa che, dopo il fatto, allertati Pt_1 dalle grida dell'attore “io e mio nipote attraversavamo la carreggiata di VI LM
GL, direzione Ponte Mammolo, e prestavamo soccorso al soggetto” (cfr. doc. 14 dell'atto di citazione). Conseguentemente, non vi è chi non veda come una eventuale testimonianza di queste persone sarebbe del tutto inutile, giacché costoro non hanno assistito all'evento lesivo, in quanto, solo a seguito dell'improvvisa caduta, accorrevano per soccorrere il Sig. , chiamando, poi, il 118. Inoltre, per quanto attiene ai connotati Pt_1 dell'anomalia del marciapiede che avrebbe cagionato l'evento per cui è causa, si stigmatizza che controparte si è limitata a versare in atti quattro rilievi fotostatici che non appaiono affatto circostanziati – ben potendo essere stati scattatati in relazione ad altri luoghi, non potendosi evincere l'esatta collocazione di ciò che in essi risulta raffigurato (anche alla luce del fatto che parte attrice non ha indicato un preciso numero civico nel libello introduttivo ove sarebbe occorso l'evento): per le motivazioni esposte, la scrivente difesa non può che contestare, ex art. 2712 c.c., la produzione documentale in esame”.
3. La condotta colposa dell'attore da ritenersi integralmente responsabile nella causazione del sinistro: “Ma anche a voler dare per provata la sussistenza di un potenziale pericolo occulto, occorre rilevare che l'accadimento si è verificato per esclusiva mancanza di accortezza dell'attore nell'incedere. Nello specifico, si considerino le seguenti circostanze: il sinistro si svolgeva alle ore 16:20 del penultimo giorno del mese di dicembre 2020, in cui la visibilità risultava piena;
le condizioni metereologiche mostravano un clima sereno: e nulla è stato dedotto in contrario dall'attore e anche dalle stesse fotografie contestate appare un clima non connotato da avversi agenti atmosferico;
il tratto di marciapiede ove è occorso l'incidente risulta rettilineo ed ampio;
la griglia idraulica su cui sarebbe caduto l'attore è dotata di un differente cromatismo ed il rialzo della stessa – anche dalle contestate fotografie – appare chiaramente non interessare un piccolo ed isolato punto di detta griglia;
Il Sig. Pt_1 conosceva dettagliatamente VI LM GL all'altezza dei numeri civici 1445-1448, per la semplice ed incontestabile considerazione secondo cui il medesimo – come è dato leggere in epigrafe dell'atto di citazione – risiede in Via Edoardo D'onofrio n. 7 e, cioè, a distanza di solamente 23 metri dal luogo del sinistro, quantificabili in appena un minuto di camminata (doc.
6 - Schermata tratta dal sito Google Maps 23 metri dal luogo del sinistro).
E tale circostanza è ammessa ex professo nella lettera di diffida inviata a da CP_1 parte del legale dell'attore, nella quale è dato leggere che il Sig. , al momento del Pt_1 fatto, si trovasse “in prossimità della sua abitazione” (cfr. doc. 2, pag. 1 dell'atto di citazione).
Inoltre, viene confermata nella consulenza Medico-Legale ex adverso depositata, ove si legge che il Sig. si trovava “in prossimità della sua abitazione” (cfr. doc. 11 dell'atto di Pt_1 citazione). Dunque, il Sig. è ivi transitato in termini di certezza un numero Pt_1 significativo di volete precedentemente al sinistro, avvedendosi dello stato di lieve sollevamento che interessava il tratto di marciapiede ove è avvenuto l'incidente che l'ha visto coinvolto.
4. L'errata quantificazione del danno prospettata da parte attrice.
La comparsa così conclude: “Voglia l'On.le Tribunale di Roma adito, contrariis rejectis, così giudicare: 1) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva in capo alla come per tabulas provato e, per l'effetto, disporne CP_2
l'estromissione dal giudizio, con condanna alle spese di parte attrice;
2) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante in capo a parte attrice, in ordine alla verificazione del fatto ed alla sussistenza del nesso causale fra questo e
l'evento, ex art. 2697 c.c. e, per l'effetto, rigettare le domande attoree in quanto non provate;
3) in via subordinata, accertata e dichiarata l'interruzione del nesso di causalità per il fatto del danneggiato che ha integrato un caso fortuito soggettivo, ex art. 2051 c.c., per i motivi esposti, rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
4) in via gradata, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso del danneggiato nella causazione del danno, per l'effetto diminuire il quantum risarcitorio in ragione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ex art. 1227, 1° comma c.c.; 5) in via ulteriormente gradata, condannare solidalmente e la al risarcimento del danno patito dall'attore, CP_1 CP_2 condannando quest'ultima in misura ridotta rispetto all'altra convenuta, in ragione di una minor gravità della propria colpa, in considerazione del proprio adempimento contrattuale, ex art. 2055,
2° comma c.c. Con vittoria di spese, nella misura prescritta dal D.M. n. 55/2014 (come aggiornato con il D.M. n. 147/2022), aumentati del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1-bis)”.
Nel corso del giudizio, per quanto rileva ai fini della decisione:
1) È stata prodotta dall'attore documentazione fotografica raffigurante la grata metallica posta nell'area di parcheggio di VI LM GL all'altezza del civico 1445-1448 che avrebbe determinato la caduta di cui è causa (cfr. foto luogo incidente. doc. 15. citazione);
2) All'udienza del 30.11.2023, è stato escusso quale testimone il quale Controparte_4 interrogato sui capitoli di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 di parte attrice ha risposto: a) Vero che in data 30.12.2020 in viale LM GL n. 1445-1448, alle ore 16:20, mentre mi trovavo presso il negozio di fiori sentivo la richiesta di CP_5 aiuto del sig. provenire dal parcheggio davanti al negozio stesso” Parte_1
“confermo quanto mi si legge. Il signore che ci stava chiamando aveva il braccio penzoloni.
Era in piedi. L'ho fatto sedere io perché stava quasi per svenire. Il negozio di fiori dove mi trovavo è sito al civico 1448 di fronte al parcheggio dall'altro lato della strada”; b) Vero che in data 30.12.2020 in viale LM GL n. 1445-1448 alle ore 16:20 dopo essere accorso nell'area di parcheggio vedevo il sig. caduto sopra una grata di scolo delle Parte_1 acque piovane divelta e priva di segnalazione di pericolo” “posso dire che quando sono arrivato nel parcheggio ho visto questo signore davanti alla grata che era sollevata in parte
e in parte era sprofondata nella canalina di scolo. Il signore mi disse solo che gli faceva male il braccio non ha detto nulla rispetto a come si era fatto male”; c) Vero che la grata per lo scolo delle acque piovane sita nell'area di parcheggio di viale LM GL n. 1445-1448 era mal posizionata e priva di segnalazione di pericolo” “non ricordo che ci fosse segnalazione. La grata prende tutti i parcheggi a spina. Non so se fosse mal posizionata in tutta la sua lunghezza. Io ho potuto constatare che era mal posizionata per un tratto che direi lungo circa due/tre metri”; d) “Vero che in data 30.12.2020 in viale LM GL n. 1445-
1448 alle ore 16:20 il sig. non riusciva a stare in piedi, aveva il braccio destro Pt_1 dolorante e avendolo fatto sdraiare a terra chiamavo l'ambulanza.” “confermo quanto mi si legge, come ho già detto”; interrogato a prova contraria sui capitoli relativi alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 di ha riferito: 5) “vero che la giornata CP_1
30.12.2020, alle ore 16,20, era caratterizzata da luce diurna e piena visibilità” “precisamente non saprei dire, non c'era sole, non era buio”; 6) “vero che il tratto di strada di VI LM
GL, altezza civico n. 1445-1448, era rettilineo ed a visuale libera” “il tratto di strada è libero ma prima ci sono gli incroci coi semafori”; (cfr. verbale di udienza del 30.11.2023);
3) Alla medesima udienza è stato escusso il testimone che sui capitoli della Controparte_3 seconda memoria ex art. 183 comma 6 di parte attrice ha riferito: a) Vero che in data
30.12.2020 in viale LM GL n. 1445-1448, alle ore 16:20, mentre mi trovavo presso il negozio di fiori sentivo la richiesta di aiuto del sig. CP_6 Parte_1 provenire dal parcheggio davanti al negozio stesso” “sono intervenuto perché ho visto che
c'era una persona che chiedeva aiuto. Allora ho aspettato che scattasse il semaforo per poter attraversare la strada. Ho visto che c'era una grata rialzata, peraltro lo è ancora, anzi ora peggio di prima. Quando sono arrivato non ricordo che posizione avesse il signore che chiedeva aiuto. Sicuramente non era in piedi. O era in ginocchio o era in piedi ma piegato.
Accusava dolore al braccio. Quando sono arrivato diceva che non si sentiva il braccio. Era in confusione mentale. Ha detto che era inciampato sulla grata anche se non ricordo le parole precise. Comunque sia la grata era proprio lì e ho potuto vedere che era rialzata appoggiata dentro la buca a coltello nella caditoia”; b) Vero che in data 30.12.2020 in viale LM
GL n. 1445-1448 alle ore 16:20 dopo essere accorso nell'area di parcheggio vedevo il sig. caduto sopra una grata di scolo delle acque piovane divelta e priva di Parte_1 segnalazione di pericolo” “confermo come ho già riferito”; c) Vero che la grata per lo scolo delle acque piovane sita nell'area di parcheggio di viale LM GL n. 1445-1448 era mal posizionata e priva di segnalazione di pericolo” “non ci sono segnalazioni di pericolo”;
d) “Vero che in data 30.12.2020 in viale LM GL n. 1445-1448 alle ore 16:20 il sig.
non riusciva a stare in piedi, aveva il braccio destro dolorante e avendolo fatto Pt_1 sdraiare a terra chiamavo l'ambulanza.” “confermo quanto mi si legge” Interrogato a prova contraria sulla seconda memoria ex art. 183 comma 6 di ha risposto: 5) “vero CP_1 che la giornata 30.12.2020, alle ore 16,20, era caratterizzata da luce diurna e piena visibilità”
“c'era poca luce”. Era l'imbrunire tant'è vero che quando è arrivata l'ambulanza aveva le luci accese. Credo che sia arrivata dopo circa venti minuti, mezz'ora. Posso aggiungere che mi sembra fosse una giornata umida”; 6) “vero che il tratto di strada di VI LM
GL, altezza civico n. 1445-1448, era rettilineo ed a visuale libera” “il tratto di strada è libero ma prima ci sono gli incroci coi semafori” (cfr. verbale di udienza del 30.11.2023)
4) È stata espletata consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attore al fine di accertare l'entità dei postumi permanenti derivanti dal sinistro.
2) Contratto di appalto con la e difetto di legittimazione passiva CP_2
La costituitasi nel presente giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva CP_2 rappresentando di aver adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di appalto stipulato con
[...]
avente oggetto il monitoraggio e la sorveglianza della rete stradale di competenza CP_1 dipartimentale del lotto 1, strade della grande viabilità ricadenti nei Municipi da Roma I a Roma VI
e sedi tranviarie (cfr. contratto di appalto. doc.
2. fascicolo . CP_1
Deve in primo luogo darsi atto che il predetto contratto di appalto ha ad oggetto l'attività di monitoraggio e di sorveglianza delle strade ivi indicate tra cui quella in cui si è concretizzata la caduta descritta dall'attore ossia VI LM GL (cfr. allegato 1.A elenchi strade schema di contratto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale. doc.
3. fascicolo Roma capitale), mentre l'attività di manutenzione ordinaria e di pronto intervento manutentivo è stata affidata alla società CP_7 in virtù di un apposito e ulteriore contratto di appalto (cfr. scrittura privata relativa all'accordo quadro con oc.
4. fascicolo . CP_7 CP_1
In ordine agli obblighi relativi all'attività di sorveglianza e di monitoraggio posti a carico della società appaltatrice, l'art 6 dello schema di contratto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale acquisito agli atti prescrive che: “Scopo della Sorveglianza è quello di individuare e segnalare ai singoli aggiudicatari degli Accordi Quadro collegati per il Pronto Intervento e la Manutenzione Ordinaria della viabilità di competenza Dipartimentale ogni possibile situazione di pericolo “in atto” o di pericolo “incipiente” per la pubblica incolumità, che richiede un intervento manutentivo urgente, detto anche Pronto Intervento, ed ogni altro “stato di fatto” o “situazione constatabile” che richiede un intervento di Manutenzione programmabile” inoltre alla voce protocollo di comportamento si legge: “Le squadre mobili di sorveglianza rilevano ogni possibile situazione di pericolo “in atto” o di pericolo “incipiente” per la pubblica incolumità, ogni altro “stato di fatto” o “situazione constatabile” che richiede un intervento di Manutenzione programmabile. Inviano le segnalazioni alla Centrale Operativa della Sorveglianza, corredate da foto georefenziate e sintetica descrizione dell'anomalia. Il Responsabile della Sorveglianza riceve la segnalazione dalla squadra mobile;
ne effettua prontamente la diagnosi, dando così alla Segnalazione Ponderata di Anomalia (SPA). Dal risultato dell'attività di ponderazione della severità dell'Anomalia dipende la richiesta di: - attività di Pronto Intervento (se la “Anomalia” sottende un pericolo immediato); - attività di Manutenzione
Ordinaria (se la “Anomalia” sottende un intervento procrastinabile). Il Responsabile della
Sorveglianza invia la SPA (georeferenziata) al Responsabile del Pronto intervento competente dell'accordo quadro collegato. La segnalazione va inoltrata tramite mezzo certificabile (e-mail)”
(cfr. art.6 schema di contratto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale. doc.
3. fascicolo.
[...]
). CP_1
Al soggetto responsabile della sorveglianza è stato pertanto deputato non solo il compito di valutare il grado di severità delle anomalie riscontrate sulle strade monitorate dalle squadre mobili, ma anche quello di segnalare tempestivamente tramite e-mail ogni situazione di pericolo al responsabile del pronto intervento competente dell'accordo quadro collegato.
Quanto alle modalità di segnalazione delle anomalie riscontrate sulle strade monitorate, l'articolo 6 del capitolato speciale prevede -oltre al protocollo tradizionale rappresentato dall'invio di una e-mail al soggetto responsabile del pronto intervento- anche l'utilizzo obbligatorio di una piattaforma per il tracciamento delle anomalie all'epoca ancora in fase di sperimentazione denominata “STAR”: “È in avanzata fase di sperimentazione, da parte dell'Amministrazione, l'utilizzo di apposito Sistema integrato denominato STAR - Segnalazione e Tracciamento delle Anomalie sulle strade di Roma, che deve essere immediatamente ed obbligatoriamente adottato dall'Esecutore del servizio di
Sorveglianza e dagli Appaltatori dei lavori per Manutenzione e Pronto Intervento. STAR è un sistema integrato per il tracciamento delle anomalie riscontrabili sul patrimonio stradale di Roma, la contestuale segnalazione geolocalizzata a chi compete il Pronto Intervento e la Manutenzione, garantendo l'osservanza del protocollo di comportamento e di comunicazione tra diversi soggetti appaltatori chiamati ad operare contemporaneamente sul patrimonio stradale e relative pertinenze con la finalità di prevenire incidenti e programmare gli interventi di manutenzione, il tutto a tutela degli utenti delle strade. Il Sistema STAR prevede di dotare gli addetti alla Sorveglianza di una applicazione che consente loro di comunicare e documentare in tempo reale situazioni di degrado del sedime stradale o di altri elementi che insistono sulla rete stradale agli addetti al Pronto
Intervento o alla Manutenzione. Nel contempo le stesse informazioni possono essere monitorate dalla
Stazione Appaltante con una apposita interfaccia che consente anche di verificare l'operatività degli addetti tracciando, in tempo reale, la loro posizione sul territorio. Trattandosi di sperimentazione è prevista la fase di Start-up di mesi 9 dalla data di consegna. In tale periodo dovrà comunque essere garantita senza soluzione di continuità l'efficacia del servizio di sorveglianza tramite il protocollo precedentemente descritto”.
La non ha mosso contestazioni in ordine all'esistenza e all'operatività del contratto di CP_2 appalto al caso di specie, rappresentando piuttosto di aver assolto agli obblighi di sorveglianza segnalando tempestivamente la situazione di pericolo da cui è scaturita la caduta dell'odierno attore.
Ai fini della prova dell'adempimento degli obblighi di sorveglianza e monitoraggio derivanti dal contratto di appalto, la società convenuta ha depositato un documento denominato “Segnalazione
Ponderata di Anomalia” datato 10.02.2020 ossia circa 10 mesi prima rispetto alla caduta prospettata in citazione.
Ora, occorre evidenziare che il luogo raffigurato nella documentazione prodotta da parte convenuta non collima esattamente con quello in cui si è concretizzato il sinistro descritto da Parte_1 nell'atto introduttivo.
Invero, nella segnalazione ponderata di anomalia prodotta da parte convenuta e datata 10.02.2020 pur essendo come da contratto geolocalizzata con coordinate geografiche GPS, non vi è evidenza della grata sollevata da terra in evidente stato di dissesto che risulta raffigurata nelle fotografie prodotte dall'attore e acquisite agli atti.
Nella segnalazione ponderata di anomalia prodotta dalla società convenuta si legge: “chiusino griglia caditoia-assente” all'altezza del civico 1449 di VI LM GL all'uscita del parcheggio centrale (cfr. segnalazione ponderata di anomalia. doc.
4. fascicolo ). CP_2
Trattasi pertanto di un'anomalia differente rispetto a quella segnalata da parte attrice che ha invece riferito di una caduta avvenuta all'interno del parcheggio di VI LM GL all'altezza del civico 1445-1448 a causa di una grata metallica parzialmente sollevata dall'ancoraggio e priva di segnalazione di pericolo, circostanza che peraltro è stata confermata dai due testimoni escussi nel corso del giudizio.
A ciò aggiungasi che a prescindere da qualunque considerazione in merito al luogo raffigurato nella segnalazione di anomalia prodotta dalla , la società appaltatrice non ha fornito alcuna CP_2 prova dell'effettivo inoltro della segnalazione di anomalia al responsabile della sorveglianza tramite il protocollo ordinario che prevede l'invio di una e-mail o alternativamente mediante la piattaforma denominata “STAR” indicata nel capitolato speciale.
Alla luce delle superiori considerazioni, rilevato il mancato adempimento degli obblighi di sorveglianza da parte della , non avendo quest'ultima fornito prova dell'inoltro della CP_2 segnalazione di anomalia al soggetto responsabile del pronto intervento e della manutenzione ordinaria mediante gli strumenti indicati nel capitolato speciale, deve essere rigettata l'eccezione di legittimazione passiva sollevata. 3)In ordine ai presupposti per l'applicazione della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Parte attrice ha invocato la responsabilità delle parti convenute ai sensi dell'art. 2051 c.c. che recita:
“Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Grava quindi sulla parte attrice la prova dell'effettiva riconducibilità del danno lamentato alla cosa nella custodia della parte convenuta, ossia del nesso causale fra la cosa e il danno (cfr. in tema: Cass.
Civ., Sez. III, n. 20986 del 18.07.2023, così massimata ufficialmente: “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova – gravante sull'attore – del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”; in senso analogo anche: Cass. Civ., Sez. VI, n. 10166 del 30.03.2022).
La parte convenuta, dal canto suo – onde liberarsi della presunzione di responsabilità che le deriva dalla sua qualità di custode – deve provare il caso fortuito, ossia la ricorrenza di un evento eccezionale ed imprevedibile atto ad interrompere il nesso causale fra la cosa custodita e il danno lamentato. Prova che, in concreto, si atteggia in maniera diversa e con una minore o maggiore intensità a seconda che la pericolosità sia una caratteristica intrinseca della cosa (cfr. in tema: Cass. Civ., Sez. III, n. 25736 del 22.09.2021) ovvero che sia stata ingenerata dal contatto con agenti esterni e, in quest'ultima ipotesi, a seconda che detti agenti esterni coincidono o meno col danneggiato. Invero, nell'ipotesi in cui il fattore esterno sia dato dall'agire del danneggiato – come nella specie – occorre tenere in considerazione l'esistenza del generale dovere di diligenza che deve improntare l'agire dei consociati discendente dal principio di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione che nell'ambito del diritto processuale civile trova il suo precipitato nel disposto dell'art. 1227 c.c. ai termini del quale: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Nell'indagare l'eventuale ricorrenza dell'esimente del caso fortuito deve quindi anche tenersi conto del comportamento tenuto dal danneggiato e del suo contributo in termini di causazione del danno
(cfr., in tema, Cass. Civ., Sez. III, n. 14228 del 23.05.2023), posto che: “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ., Sez. VI, n. 34886 del 17.11.2021, così in massima ufficiale). Valutazioni che debbono essere effettuate anche tenendo conto del fatto che -come condivisibilmente illustrato dalla giurisprudenza di legittimità-: “il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma
1; e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale con la cosa custodita - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto”
(Cassazione civile sez. III, 01/02/2018, n.2481 §5.38 della motivazione;
in precedenza, nello stesso senso: Cass. 29/07/2016, n. 15761 e Cass. 22/03/2011, n. 6550).
Il presente giudizio verte sulla richiesta di risarcimento del danno prospettata da Parte_1 in ordine ad una caduta avvenuta 30.12.2020 all' interno di un parcheggio sito in VI LM
GL all'altezza del civico 1445-1448.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, la caduta sarebbe avvenuta a causa della presenza nell'area di parcheggio di una grata metallica adibita allo scolo delle acque piovane descritta come parzialmente sollevata dall'ancoraggio a terra e non opportunamente segnalata.
Nella specie, assumono rilievo ai fini della decisione i seguenti elementi di prova:
1. La documentazione fotografica prodotta da parte attrice rappresentante lo stato dei luoghi, che di seguito si riproduce per una migliore comprensione della motivazione (cfr. foto luogo incidente. doc. 15. citazione);
2. La prova orale coi testimoni assunta nel corso del giudizio che ha consentito di provare il fatto storico della caduta di così come descritto dall'attore in citazione, oltre Parte_1 allo stato di dissesto della grata metallica posizionata all'interno del parcheggio di VI
LM GL. I testimoni hanno infatti reso dichiarazioni oltre che intrinsecamente coerenti, anche coerenti con la deposizione dell'altro testimone e con la documentazione fotografica in atti.
I rilievi fotografici prodotti dall'attore unitamente alle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del giudizio consentono pertanto di provare non solo il verificarsi del fatto storico prospettato in citazione ma anche lo stato di dissesto e di omessa manutenzione della grata metallica adibita allo scolo delle acque piovane.
Non osta alla conclusione che precede quanto asserito da nella comparsa CP_1 conclusionale in merito al difetto di prova tra le lesioni riportate e l'insidia segnalata da parte attrice:
“I due testimoni escussi Sigg. e - quest'ultimo aveva fornito Controparte_4 Testimone_1 anche una dichiarazione scritta precostituita prontamente contestata giacchè del tutto priva di valenza probatoria anche perchè non assunta nelle forme di legge e nel contraddittorio tra le parti
(peraltro attestante che non ha assistito alla caduta ma è sopraggiunto in un secondo momento), hanno entrambi riferito di non aver assistito alla caduta, di conseguenza non sussiste prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'insidia riferita e le lesioni lamentate” (cfr. comparsa conclusionale ). CP_1
Invero, entrambi i testimoni escussi nel corso del giudizio, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare non essendo legati all'attore da rapporti di affinità amicizia o familiarità, pur non avendo assistito direttamente alla caduta, hanno comunque riferito di aver prestato immediatamente soccorso a in seguito alle sue richieste di aiuto e di aver rinvenuto parte attrice in prossimità Parte_1 della grata che era risultata sollevata dal terreno e parzialmente sprofondata nella canalina di scolo:
“confermo quanto mi si legge. Il signore che ci stava chiamando aveva il braccio penzoloni. Era in piedi. L'ho fatto sedere io perché stava quasi per svenire. Il negozio di fiori dove mi trovavo è sito al civico 1448 di fronte al parcheggio dall'altro lato della strada. ( . . .) posso dire che quando sono arrivato nel parcheggio ho visto questo signore davanti alla grata che era sollevata in parte e in parte era sprofondata nella canalina di scolo” (cfr. dichiarazioni di verbale Controparte_4 di udienza del 30.11.2023); “sono intervenuto perché ho visto che c'era una persona che chiedeva aiuto. Allora ho aspettato che scattasse il semaforo per poter attraversare la strada. Ho visto che
c'era una grata rialzata, peraltro lo è ancora, anzi ora peggio di prima. Quando sono arrivato non ricordo che posizione avesse il signore che chiedeva aiuto. Sicuramente non era in piedi. O era in ginocchio o era in piedi ma piegato. Accusava dolore al braccio. Quando sono arrivato diceva che non si sentiva il braccio. Era in confusione mentale. Ha detto che era inciampato sulla grata anche se non ricordo le parole precise. Comunque sia la grata era proprio lì e ho potuto vedere che era rialzata appoggiata dentro la buca a coltello nella caditoia (cfr. dichiarazioni di Controparte_3
Verbale di udienza del 30.11.2023).
Analogamente non possono condividersi le contestazioni mosse dalle parti convenute in ordine alla non riferibilità delle fotografie prodotte dall'attore al luogo del sinistro descritto in citazione posto che entrambi i testimoni hanno confermato di trovarsi nelle prossimità del parcheggio di VI
LM GL 1445-1448 dove è stato poi rinvenuto l'attore vicino alla grata metallica dolorante a causa della caduta.
Le dichiarazioni testimoniali di e risultano inoltre essere Controparte_3 Controparte_4 coerenti con quanto raffigurato nella documentazione fotografica di parte attrice nella quale viene messo in luce per un verso il cattivo posizionamento della grata e il suo sollevamento da terra per un lungo tratto per altro verso l'assenza di qualunque tipo di segnalazione rappresentando un'obiettiva situazione di pericolo per i passanti nell'area di parcheggio.
Accertato lo stato di pericolosità del luogo in cui si è concretizzata la caduta dell'attore occorre ora valutare la sussistenza di un eventuale condotta colposa di quest'ultimo.
La circostanza non contestata che l'attore all'epoca del sinistro abitasse in via Edoardo D'onofrio n.7, ossia a pochi metri dal parcheggio di VI LM GL (cfr. estratti google maps su luogo evento e indirizzo residenza dell'attore. doc.
7. allegato alla comparsa di , a discapito di CP_1 quanto prospettato dalle parti convenute nelle rispettive comparse conclusionali, non consente automaticamente di dedurre che conoscesse effettivamente lo stato del luogo in Parte_1 cui si è verificato il sinistro non essendovi prova dell'abituale percorrenza di quello specifico tratto del parcheggio in cui è avvenuta la caduta.
Ciò premesso va comunque evidenziato che l'attore ha riferito di una caduta avvenuta alle ore 16.20 ossia in orario diurno e che le fotografie prodotte evidenziano sufficienti condizioni di visibilità del tratto del parcheggio interessato. Inoltre, i testimoni escussi hanno dichiarato che il tratto di strada fosse effettivamente libero in assenza di ostacoli che potessero ostruire la visibilità della grata.
Da ciò discende che nel caso di specie, tenuto conto delle sufficienti condizioni di visibilità nonché dell'evidente sollevamento e stato di dissesto della grata metallica, l'attore avrebbe potuto evitare la caduta con una maggiore diligenza e prudenza avvedendosi della situazione di pericolo concorrendo nella causazione del danno in misura che appare equo stimare pari al 50%.
3) In ordine alla quantificazione del danno
Ciò posto, per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025. Al riguardo, non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n. 394/2007; Cass.
n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004).
Anche l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le Tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di
“danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente. Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle Tabelle di Milano è pienamente legittima se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le Tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un
“range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale. In conclusione, si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Nella specie, in conseguenza del sinistro per cui è causa, ha riportato lesioni fisiche Parte_1 permanenti;
in particolare il consulente tecnico d'ufficio sui singoli quesiti posti all'udienza del
20.12.2023, ha così risposto: “A) Nell'evento del 30.12.2020 si sono prodotte lesioni consistenti in un trauma contusivo della spalla destra con frattura del III medio diafisario dell'omero. B) Per quanto attiene allo stato anteriore del danneggiato, dalla raccolta anamnestica e dalla documentazione sanitaria in atti, sono emersi precedenti traumatici influenti sul determinismo delle lesioni de quo e delle menomazioni in atto riscontrate. C) La natura e l'entità delle lesioni, nonché dei postumi permanenti da esse derivati e medicolegalmente accertati, risultano causalmente compatibili con la dinamica del sinistro per cui è causa, così come descritta agli atti, e con i mezzi in questione. D) Dalle suddette lesioni è derivato un processo di malattia che ai fini civilistici configura un periodo di incapacità temporanea assoluta della durata di giorni 30 (trenta) e un periodo di incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 30 (trenta). E) Alla luce delle vigenti disposizioni in tema di risarcimento del danno alla persona ex lege n. 27 del 24 marzo 2012, si può ritenere che dalle lesioni riportate nell'evento dannoso del 14.02.2019 sono residuati postumi a carattere permanente medicolegalmente apprezzabili, anche alla luce dello stato anteriore del ricorrente, e da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di miglioramento, costituiti da esiti algo- disfunzionali di trauma contusivo della spalla destra con frattura del III medio diafisario dell'omero, chirurgicamente trattato mediante intervento di osteosintesi endomidollare con mezzo tuttora in situ.
F) Tale complesso menomativo, con riferimento alle Tabelle per la valutazione delle menomazioni alla integrità psicofisica allegate al D.M. del 3 luglio 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, configura un'invalidità permanente (intesa come danno biologico) valutabile nella misura del 7% (settepercento) della totale. G) Le spese mediche e di cura sostenute dal ricorrente, attestate mediante fatture e ricevute presenti in atti, aventi per oggetto prestazioni sanitarie e acquisto di farmaci, che risultano pertinenti alle lesioni sofferte ed al decorso della malattia e sono complessivamente quantificabili in Euro 2147,00 (duemilacentoquarantasette/00) 1
. Non sono prevedibili ulteriori spese future (cfr. ctu a firma di depositata in data CP_8
21.02.2024). Il consulente tecnico d'ufficio, quindi, ha accertato che i postumi permanenti riportati da Parte_1
, da ritenersi stabilizzati e non suscettibili di futuro miglioramento, incidono nella misura
[...] del 7% sulla sua complessiva validità psicofisica. Inoltre, a causa di tali lesioni, il danneggiato ha altresì subito una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni e una inabilità temporanea parziale al
50% di trenta giorni.
Le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico, sono fondate sull'esame diretto del paziente, su un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e sono motivate con argomentazioni immuni da errori o vizi logici, le stesse meritano quindi integrale recepimento nella presente sede senza ulteriori considerazioni.
Alla luce di quanto sopra, il danno all'integrità psicofisica subito da va Parte_1 determinato in complessivi €14.854,21, di cui:
a) quello permanente, tenuto conto dell'età di all'epoca del sinistro (78 anni) Parte_1
e dell'entità dei postumi permanenti (7%), nella misura di € 8.993,11 in base ai parametri fissati dalla tabella utilizzata dal Tribunale di Roma;
b) quello temporaneo, nella misura di € 5.861,10 di cui: € 3,907,50 (130,25x 30 giorni) per i 30 giorni di inabilità temporanea assoluta ed €1953,60 (65,12x 30 giorni) per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Nella determinazione del danno complessivamente subito deve tenersi conto delle spese mediche sostenute e stimate eque dal consulente tecnico pari ad € 2.147,00 (cfr. spese mediche. doc. 13.
Citazione)
L' importo totale del danno biologico e delle spese mediche sostenute dall'attore è dunque pari a €
17.001,21.
In conclusione, tenuto conto della percentuale di responsabilità dell'attore nella causazione del danno
(50%), andrà liquidato a l'importo complessivo pari ad euro 8.500,60. Parte_1
4)In ordine alla richiesta di manleva di CP_1
Nel presente giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, ha CP_1 richiesto di essere manlevata dalla Società rappresentando che quest'ultima non avrebbe CP_2 rispettato gli obblighi derivanti il contratto di appalto.
In punto di diritto occorre rammentare che l'affidamento da parte di della CP_1 manutenzione, della sorveglianza o del pronto intervento sulle strade mediante contratto di appalto non vale a sollevare quest'ultima da responsabilità per i danni cagionati dalla cosa a terzi, atteso che comunque permane l'obbligo di custodia in capo all'ente proprietario e che il contratto di appalto costituisce solo lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale dell'ente territoriale di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 Cod. Strada (cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 7553 del
17/03/2021, così massimata ufficialmente: “In tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la responsabilità solidale del committente per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione di un'opera pubblica, ritenendo irrilevante, ai fini della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., il mero inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente)”.
Nella specie, la società , è tenuta a svolgere le attività operative di sorveglianza e CP_2 monitoraggio delle strade indicate nel contratto di appalto essendo responsabile per ogni eventuale disservizio.
In particolare, premesso l'obbligo per l'appaltatrice di stipulare una polizza assicurativa che copra la stazione appaltante per i sinistri occorsi a terzi a causa di stati di pericolo sulle strade del patrimonio in consegna, conseguenti a omessa sorveglianza, l'art.10 dello schema di contratto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale prescrive che: “È fatto obbligo all'Esecutore di intervenire nel giudizio nei confronti di per la manleva ed altresì l'obbligo all'adesione alla CP_1 procedura conciliativa. L'Esecutore, ove non provveda il fidejussore con l'apposita garanzia assicurativa, si obbliga a garantire e rilevare da qualunque pretesa, azione, CP_1 domanda, molestia od altro che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza (difetto di Sorveglianza, errata ponderazione della Anomalia, omessa
o ritardata Segnalazione Ponderata di Anomalia) o colpa nell'adempimento dei medesimi o, comunque, in dipendenza o in conseguenza diretta o indiretta dell'affidamento del presente appalto di servizi” (cfr. art. 10 schema di contratto e capitolato speciale descrittivo e prestazionale. doc.
3. fascicolo Roma capitale).
Pertanto, in ragione della menzionata previsione, non avendo come già ampiamente appurato la società assolto agli obblighi contrattuali di monitoraggio e di sorveglianza relativi al CP_2 contratto di appalto, va accolta la domanda di manleva articolata da CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della misura entro cui è accolta la domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
DICHIARA la responsabilità di nella causazione dei danni patiti dall'attore in CP_1 conseguenza della caduta occorsa il 30.12.2020 nella misura del 50%;
DA al risarcimento dei danni subiti dall'attore che liquida in €8.500,60; CP_1
DA alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € CP_1
5.077,00 per compensi di difesa, oltre oneri previdenziali e fiscali di legge, nonché euro 274.00 rimborso spese vive;
PONE definitivamente a carico di le spese di ctu;
CP_1
DA la a manlevare e tenere indenne per quanto è tenuta a pagare CP_2 CP_1 in virtù della presente sentenza;
Così deciso in Roma il 09/06/2025
IL GIUDICE
UC De IN