Articolo 13 della Legge 6 marzo 1958, n. 243
Articolo 12Articolo 14
Versione
19 aprile 1958
Art. 13.
Indipendentemente dall'esercizio delle facolta' e dell'adempimento degli obblighi indicati nell'articolo precedente, i singoli membri del Collegio dei revisori sono tenuti a riferire immediatamente al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del tesoro su ogni irregolarita' nel funzionamento del Consorzio, della, quale siano venuti comunque a conoscenza.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958