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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/01/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ambra Alvano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5026/2019 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Anna Capaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venafro (IS) alla Via S.S. 85 Venafrana n. 230;
APPELLANTE contro
(p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Monica Rabuano ed CP_2
elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Salvatore Telesino (BN) alla Via Mastracchio n. 10;
APPELLATO
*
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza n. 1638 /2018, del Giudice Parte_1
di Pace di Teano, con la quale è stata rigettata la sua domanda volta ad accertare la responsabilità del in ordine al sinistro Controparte_1
verificatosi il 16.07.2011, per l'omissione, sul tratto di strada teatro dell'incidente, di adeguata segnaletica orizzontale.
Più nello specifico, l'attore asserisce che, stava percorrendo, a bordo dell'autovettura di sua proprietà, Ford Fiesta targata DL035DM - la Via
Volturno nel Comune di , allorquando veniva coinvolto in un Controparte_1
sinistro con altro autoveicolo, il quale, procedendo nella stessa direzione, senza alcuna preventiva segnalazione, tentava di svoltare a destra su Via Monaco mentre il veicolo attoreo proveniente da tergo aveva iniziato la manovra di sorpasso. Nella prospettazione difensiva, il sinistro si sarebbe verificato per l'assenza, sul tratto di strada di interesse, di segnaletica orizzontale idonea ad evidenziare l'intersezione stradale tra Via Volturno e Via Monaco.
A sostegno del proposto appello, deduce, con unico motivo di gravame,
l'erronea valutazione da parte del Giudice di prime cure, sia della domanda che delle evidenze istruttorie, così ribadendo la propria richiesta di accertamento della responsabilità dell'ente proprietario e gestore della strada, il
[...]
per la relativa omissione, e la conseguente condanna di Controparte_1 quest'ultimo al risarcimento del danno.
Il si è costituito regolarmente in giudizio, Controparte_3
deducendo: in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; in secondo luogo, l'infondatezza nel merito della domanda, per tutte le ragioni espresse in comparsa.
La causa è stata assegnata in decisione in data 2.10.2024, con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito dei propri scritti conclusionali.
*
2.-L'appello è infondato, per quanto di seguito si espone.
3.- In primo luogo va rigettata l'eccezione proposta in merito alla genericità del presente gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Cass. SU 16 novembre 2017 n. 27199), il cui orientamento è stato successivamente condiviso da altre pronunce (ex multis: Cass. 30 maggio 2018
n. 13535), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (ex multis: Cass.
31 maggio 2006, n. 12984, 18 aprile 2007, n. 9244, 17 dicembre 2010, n. 25588,
23 ottobre 2014, n. 22502, 27 settembre 2016, n. 18932, e 23 febbraio 2017, n.
4695; tali principi hanno trovato conferma anche nelle sentenze delle Sezioni
Unite 25 novembre 2008, n. 28057, e 9 novembre 2011, n. 23299; sentenza 30 luglio 2001, n. 10401).
Nel caso di specie, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche ad esse indirizzate.
4.- Del pari insussistenti sono i presupposti dell'invocata inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.
Il concetto di probabilità di accoglimento, invero, va interpretato come verosimiglianza delle censure e degli argomenti posti a fondamento dei motivi di gravame e va riconosciuto anche se sussista una sola probabilità di accoglimento.
In tal senso, l'appello proposto non si è palesato prima facie inammissibile, non essendo apparsa evidente, all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis, la loro infondatezza. 5.- Tanto esposto, nel merito si osserva quanto segue.
Segnatamente, l'appellante sostiene che il Giudice di Pace avrebbe errato nel ritenere non dimostrato il nesso causale tra la dedotta omissione di segnaletica e l'evento di danno, atteso che in primo grado, grazie alle risultanze documentali (fascicolo fotografico) e testimoniali, sarebbe stata raggiunta la prova del fatto che l'omissione di segnaletica (in particolare di un divieto di sorpasso) nello specifico tratto stradale interessato dal sinistro, a causa del carattere occulto dell'intersezione, avrebbe costituito un'insidia per l'utenza tale da determinare, nel caso specifico, l'incidente stradale.
In via preliminare deve darsi atto che sia la dinamica dell'incidente, per come descritta dall'attore, sia lo stato dei luoghi, e in particolare l'assenza di segnaletica sui luoghi di causa, per come si evince dalla documentazione fotografica in atti, sono circostanze non contestate.
L'unico motivo di contestazione, riguarda dunque l'esistenza del nesso causale tra l'omissione della segnaletica verticale (con particolare riferimento al divieto di sorpasso) da parte del convenuto ed il sinistro occorso, con conseguente risarcibilità dei danni lamentati dall'attore.
6.- Sul punto occorre precisare che gli Enti proprietari o gestori delle strade, ai sensi dell'art. 14 c.1 lett. c) del Codice della Strada devono provvedere alla apposizione ed alla manutenzione della segnaletica stradale, la quale deve essere sempre mantenuta in efficienza, reintegrata o rimossa quando risulti anche parzialmente inefficiente o non più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata, ai sensi dell'art. 38 c. 7 Codice della Strada.
Dunque, dall'inosservanza da parte dell'Ente dei predetti obblighi può certo derivare un profilo di responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati agli utenti della strada, ove però sia provato il nesso di causalità tra tale inosservanza ed il danno ed a meno che l'ente non riesca a provare il caso fortuito esimente.
Con particolare riferimento al nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso richiesto per la affermazione della responsabilità in capo all'Ente ex art. 2051 c.c., è infatti necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.
Conformemente a tali principi, appare condivisibile l'orientamento per il quale l'inosservanza dei predetti obblighi da parte dell'Ente ed in particolare
“L'assenza di una intellegibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, rivelandosi sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e, quindi, non determina alcuna responsabilità dell'ente custode della strada quanto al loro verificarsi”
(in termini Cass. 10520/2017).
Più nello specifico, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che
“nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest'ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che
l'incidente si sia in esso verificato;
in tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada" (in termini Cass. 4161/2019).
7.- Nella vicenda in esame, si osserva prima di tutto che l'incidente ebbe a verificarsi in pieno giorno ed in piena estate, alle ore 15.00 circa del 16 luglio
2011.
Entrambi i testimoni hanno dichiarato di essere intervenuti sui luoghi, dopo il sinistro, con conseguente inevitabile compromissione dell'efficacia probatoria delle rispettive deposizioni, almeno con riferimento alla dinamica dell'incidente. Si può però ritenere dimostrato dalle fotografie allegate e dalla prova testimoniale espletata che l'incidente si verificò su un tratto stradale dove sorgono fabbricati e villette, dall'aspetto ampio e rettilineo, sebbene non in buone condizioni. Infatti, sul punto, il teste all'udienza Testimone_1 del 17.10.2017 dichiarava: “Ricordo che sulla strada vi sono fabbricati e villette…. ricordo che la strada presentava imperfezioni in diversi tratti e che il manto stradale non era in buone condizioni…sono sopraggiunta sul posto quando il sinistro si era già verificato”; il teste , all'udienza Testimone_2
del 6.2.2018, dichiarava “che la Via Volturno è una strada ampia e rettilinea…”.
Sebbene questo secondo teste dichiarava altresì che su detta strada “non si notano intersezioni”, dall'esame del fascicolo fotografico in atti si evince con chiarezza la presenza di varie case lungo le stradine secondarie che si immettono nella strada teatro del sinistro e l'inevitabile, nonché facilmente intuibile, presenza di intersezioni per consentire l'accesso ad esse.
Alla luce già di detti elementi, non si ravvisa nella vicenda in oggetto, una situazione di pericolo occulto, determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibili dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabili con l'osservanza delle regole del codice della strada e di comune prudenza.
Dirimente appare poi la circostanza, narrata dallo stesso appellante, che il conducente dell'altra auto coinvolta nel sinistro avesse intrapreso la svolta su
Via Monaco senza l'utilizzo degli indicatori di direzione, nonostante la presenza di una autovettura alle spalle. Infatti, detta condotta imprudente integra già di per sé un fattore idoneo ad innestarsi nella sequenza causale con efficacia eziologica assorbente rispetto all'evento di danno poi verificatosi.
Alla luce degli elementi passati in rassegna, deve concludersi che l'appellante ben avrebbe potuto scongiurare ogni conseguenza dannosa, mantenendo maggior prudenza alla guida ed evitando il sorpasso, dal momento che gli elementi esaminati (stato della strada con presenza di “imperfezioni in diversi tratti”, presenza di intersezioni visibili o comunque facilmente intuibili) non offrivano la condizioni ottimali per l'esecuzione della manovra in sicurezza. Al contempo, con ogni probabilità l'incidente si sarebbe potuto evitare anche con una condotta maggiormente accorta e conforme alle regole della strada, da parte del conducente dell'altro veicolo, laddove avesse azionato, al momento della decisione di svolta, il proprio indicatore di posizione.
In definitiva, il Giudice di prime cure, dal materiale istruttorio in atti, non poteva che evincere, come correttamente ha fatto, la mancata prova del nesso causale tra l'assenza di segnaletica sul luogo e il sinistro.
Alla luce di quanto suddetto l'appello va rigettato.
8.- Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, tenendo conto del valore della domanda e senza considerare i compensi per la fase istruttoria, in base ai parametri vigenti.
9.- Deve poi darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante principale.
10.- Si dà atto altresì che in corso di giudizio, con atto depositato il
27.12.2024, è pervenuta espressa rinuncia all'ammissione al gratuito patrocinio dalla parte appellante personalmente. L'univoca ed esplicita rinuncia al beneficio proveniente dalla parte personalmente equivale alla negazione della sussistenza delle condizioni reddituali necessarie per l'attribuzione delle stesso, con la conseguenza che va disposta la revoca del provvedimento di ammissione ex art. 136 TUSG con efficacia retroattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. revoca l'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello
Stato;
3. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.701,00 oltre rimborso spese generali, I. V. A. e
Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
4. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Santa Maria Capua Vetere, 30.01.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ambra Alvano