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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 243/2024 R.G.A.C.
FRA
IN PERSONA DEL Parte_1
SINDACO PRO TEMPORE ING. Pt_2
[...]
rapp. e dif. dall'Avv. Angelo Marino
OPPONENTE
CONTRO
NATO A NISCEMI Controparte_1
IL 28/01/82 rapp. e dif. dagli Avv.ti e Controparte_1
Sabrina Causa
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 925 del 18/12/2023 il Giudice designato di questo Tribunale ingiungeva al
[...]
[...]
la somma di euro 22.639,71, oltre spese CP_1
del procedimento monitorio ed accessori, a titolo di compenso per avere assolto l'incarico di difensore nell'ambito di un giudizio civile svoltosi davanti al
Tribunale di Agrigento. Avverso il superiore decreto, notificato in data 24/12/2023, il Parte_1
proponeva tempestiva opposizione con
[...]
ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 31/01/2024 preliminarmente eccependo l'illiquidità ed inesigibilità del credito monitoriamente azionato e nel merito esponendo al riguardo, sinteticamente, che l'avverso credito, in violazione dell'art. 191 del
DLGS, n. 267/00, non era fondato su contratto validamente stipulato, né su deliberazione di impegno della relativa spesa. In via subordinata infine chiedeva nell'ipotesi in cui fosse stata accertata l'esistenza di un contratto d'opera professionale che venisse dichiarato che il credito vantato dal convenuto opposto ammontava ad una somma inferiore. Concludeva pertanto chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Radicatasi la lite, si costituiva il quale resisteva Controparte_1
all'avversa opposizione, invocandone il rigetto.
Celebrata l'istruzione esclusivamente attraverso
2 produzioni documentali la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 17/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace preliminarmente ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino
3 l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da
4 numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte
Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice
5 revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento. Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente
6 non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Nel merito occorre osservare che l'odierno opposto ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma di euro 22.639,71,
a titolo di compenso per l'opera professionale prestata in qualità di Avvocato in favore del
[...]
La domanda non può però essere Parte_1
accolta. Secondo quanto efficacemente messo in luce dalla Suprema Corte di Cassazione dal cui indirizzo regolatore non vi è motivo di doversi discostare perchè il Comune resti giuridicamente vincolato per il pagamento del compenso al professionista per l'opera professionale da lui prestata, è necessario che sussistano tutti i seguenti adempimenti: 1) la delibera di affidamento dell'incarico, che autorizza il Sindaco a concludere il relativo contratto;
2) la conclusione di detto contratto tra il Sindaco ed il professionista in forma scritta;
3) la esistenza di copertura finanziaria
(attestata dal responsabile del servizio finanziario), vale a dire l'esistenza della imputazione della spesa ad un capitolo di bilancio, che si riferisca all'oggetto della spesa stessa e che presenti la necessaria capienza e ciò al fine di evitare che vengano assunti
7 impegni di spesa eccedenti i limiti della somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio. La mancanza di uno solo di questi elementi determina la nullità dell'incarico professionale. Dovendo dunque valutarsi la fondatezza della pretesa monitoriamente azionata alla luce di tale principio è agevole osservare come manchino, nel caso di specie, due degli elementi essenziali dianzi ricordati: la conclusione del contratto d'opera tra il professionista e l'amministrazione e un valido impegno di spesa.
Quanto al primo presupposto, ossia alla conclusione del contratto, mette conto osservare che l'opposto ha unicamente prodotto: copia della determinazione sindacale n. 55 del 20/10/2016 con cui gli è stato conferito “l'incarico di difensore nel procedimento n.
1806/2016”. Non è stato prodotto il contratto d'opera sottoscritto congiuntamente dal professionista e del legale rappresentante dell'amministrazione né tanto meno è stato allegato che esso contratto sia mai stato concluso. E' così mancata la prova del valido atto che, ai sensi degli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923 può valere per consentire l'assunzione di una valida obbligazione in capo alla P.A. posto che la volontà di obbligarsi da parte della pubblica amministrazione non può
8 implicitamente desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo per converso manifestarsi con la forma scritta ad substantiam a garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale della p.a. e che la deliberazione di concludere un contratto costituisce un atto interno revocabile ad nutum, inidoneo a dar luogo all'incontro dei consensi. Per i contratti conclusi dallo Stato e degli enti pubblici, l'osservanza della forma scritta non è sufficiente con l'esclusione dei casi tassativamente previsti dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, richiamato dall'art. 87 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 ad assicurare l'esistenza del vincolo contrattuale se non accompagnata dalla unicità del testo documentale. La Suprema Corte ha, infatti, costantemente affermato che la forma scritta, in particolare, è richiesta in questo caso ad substantiam, come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività
(negoziale) della P.A., sia nell'interesse del cittadino, in quanto costituisce remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa amministrazione, in quanto agevola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità della amministrazione. Di recente, poi, la Corte di Legittimità ha ribadito taluni
9 importanti principi a proposito della forma dei contratti stipulati con la P.A., stabilendo che per quelli di un certo rilievo, pur ove questa agisca iure privatorum, sono richieste, in ottemperanza al disposto degli artt. 16/1 e 17 del R.D. 18.11.1923 n.
2240, non solo la manifestazione di volontà da parte del soggetto competente e la forma scritta ad substantiam, ma anche che quest'ultima si traduca o in un atto rogato da funzionario all'uopo delegato o in una scrittura firmata dall'offerente e dal rappresentante dell'amministrazione, requisiti che costituiscono strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e sono quindi espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. Il contratto deve, pertanto, tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, in forma pubblica amministrativa o privata che sia, ma sempre recante la sottoscrizione congiunta della parte privata e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei
10 terzi, dal quale possa desumersi l'avvenuta stipulazione del contratto con le indispensabili specifiche indicazioni di tutti gli elementi costitutivi dell'oggetto di esso, restando inidoneo al detto fine il mero incontro delle volontà del privato e dell'Ente per ciascuna delle quali espressa, ma autonomamente, in forma scritta: se pure, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato, alla quale fa espresso richiamo la disciplina dei contratti degli Enti locali, consente all'art. 17 terza ipotesi, ferma restando la forma scritta, la conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza, tuttavia tale modalità di costituzione può essere utilizzata per i soli rapporti di fornitura minuta con le imprese commerciali o assimilabili i quali, per intuibili esigenze di praticità, possono anche essere definiti nel loro contenuto con riferimento agli “usi del commercio” per quanto concerne sia il prezzo sia le modalità d'esecuzione ma non anche per la conclusione di contratti di particolare rilievo, la cui stipulazione non può aver luogo se non mediante la formazione del suindicato imprescindibile documento unitario, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto e dal quale soltanto e non aliunde la sua sussistenza e lo stesso suo contenuto possono essere desunti. Per le
11 precedenti considerazioni, ai fini di una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione di un organo dell'Ente, anche competente a decidere in materia, ove tale deliberazione non risulti essersi successivamente tradotta nel necessario distinto ed autonomo documento congiuntamente e contestualmente sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente e dalla parte privata, in quanto detta deliberazione non costituisce un'accettazione contrattualmente rilevante nei confronti di quest'ultima, ma un atto con efficacia interna all'Ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno. I principi in questione sono stati, peraltro, solennemente affermati anche con riguardo al contratto di opera professionale. Poiché, nel caso di specie, il contratto non riguardava rapporti di fornitura minuta o contratti a questi assimilabili e che nessuna prova scritta del contratto o comunque dall'accordo finalizzato a regolamentare le obbligazioni corrispettive scaturenti della vicenda in questione sono state fornite da parte ricorrente, alla stregua di quanto esposto non può che concludersi
12 per la mancata prova della validità del contratto.
Rilevato che l'opposto vuol far valere il contratto in questione, che assume non adempiuto, per ottenere il compenso contrattuale, la validità del contratto in oggetto rappresenta un elemento costitutivo della pretesa che avrebbe dovuto essere comprovata dalla convenuta attrice in senso sostanziale. In ordine al secondo requisito, ossia alla validità della copertura finanziaria deve essere osservato che l'art. 191 del citato d.lgs 267 del 2000 dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma
5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. Per le spese previste dai regolamenti
13 economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile,
l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. Si tratta, come è noto, della nuova formulazione dell'art. 23 del decreto legge n. 66 del
1989 che, al comma 3, che, per le province, i comuni e le comunità montane, stabiliva che “qualsiasi spesa é consentita esclusivamente se sussistono la
14 deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e dichiarata o divenuta esecutiva, nonché
l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati”. A sua volta, il comma 4 disponeva che, in caso “di violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura”. Sul punto, mette peraltro conto rilevare che ogni soluzione di continuità nella disciplina in questione viene esclusa dal fatto che il menzionato art. 23 è stato sostituito per l'epoca successiva all'entrata in vigore del DLGS
n. 77/95 dall'art. 35 della medesima disposizione legislativa, nella quale è riprodotta una normativa del tutto analoga a quella sopra ricordata, normativa che
è stata oggi trasfusa nell'art. 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Orbene la disciplina in questione comporta l'imputazione alla sfera giuridica diretta e personale dell'amministratore (o funzionario) degli effetti
15 dell'attività di spesa che non si svolga nell'osservanza dei criteri contabili relativi alla gestione degli enti locali: tutto ciò con lo scopo di sollecitare, da un canto, un più rigoroso rispetto dei principi di legalità
e correttezza da parte di coloro che operano nelle gestioni locali e di far sì, dall'altro, che la competenza ad esprimere la volontà degli enti locali resti effettivamente riservata, nel rispetto delle procedure prescritte, agli organi a ciò deputati, e cioè agli organi cui spetta di programmare la gestione finanziaria e di inquadrare le varie scelte amministrative nella prospettiva del piano di spesa contenuto nel bilancio di previsione, e non oltre i limiti da esso fissati. In tale prospettiva, il detto art. 23 prevede una disciplina che comporta il venir meno del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministratore o il funzionario, da una parte, e la
P.A., dall'altra, con la conseguente imputabilità del rapporto obbligatorio contrattuale direttamente alla persona fisica dell'amministratore o del funzionario stessi. Tale scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione rende l'ente locale estraneo agli impegni di spesa irregolarmente assunti ed impedisce di rendere applicabili gli schemi della responsabilità
16 dell'amministrazione. È evidente che la disposizione sopra citata mira, da un canto, a delineare i limiti entro i quali le contrattazioni tra l'ente locale ed i terzi possono spiegare effetti nei confronti della P.A.
e ad evitare esplicitamente che beni e servizi possano essere acquisiti dalle amministrazioni al di fuori delle procedure amministrativo-contabili previste e, dall'altro, a porre una garanzia nei confronti dei privati che abbiano eseguito tali prestazioni, ovverosia l'instaurazione ex lege di un rapporto obbligatorio diretto fra questi ultimi e gli amministratori e funzionari che abbiano consentito l'esecuzione delle forniture. È bene peraltro evidenziare che la violazione della normativa contabile in questione non importa la nullità del contratto, ma solo l'impossibilità di riferirlo all'amministrazione, dal momento che con la “cesura” dell'immedesimazione organica, del rapporto viene ad essere parte il funzionario che abbia impegnato l'amministrazione al di fuori delle garanzie dianzi delineate. L'esperibilità quindi di detto rimedio contrattuale nei confronti del funzionario
“responsabile” determinerebbe inoltre l'inammissibilità dell'eventuale azione di ingiustificato arricchimento proposta dal
17 professionista, in quanto nel caso di acquisizione di beni o servizi avvenuta in violazione della normativa contabile dianzi indicata l'azione ex art. 2041 c.c. non
è esperibile (secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale) dal terzo contraente verso la P.A. per difetto dell'elemento della sussidiarietà. Il terzo contraente può infatti agire è adesso il caso di ripetere nei confronti dell'amministratore o del funzionario che ha consentito la fornitura o la prestazione del servizio. Ciò debitamente premesso, nel caso di specie è sufficiente osservare che non vi è contratto e, quindi, necessariamente neanche copertura finanziaria per lo stesso. Inoltre, nella determinazione sindacale del 20/10/2016, è specificato che le competenze per l'incarico in argomento ammontavano ad euro 500,00 rinviando per la determinazione del compenso ed al relativo impegno di spesa ad un successivo atto al più, quindi, la copertura finanziaria era limitata alla predetta somma. Con ciò, però, non può dirsi certo rispettata la prescrizione di cui all'art. 191 del testo unico degli enti locali che appunto richiede, come già ricordato,
“l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 18 153, comma 5”. Secondo, infatti, l'autorevole indirizzo della Corte di Legittimità che si condivide appieno in questa sede è solo con l'iscrizione dell'impegno contabile nel bilancio di previsione dell'ente locale che viene a costituirsi il vincolo tra spese e somme destinate alla loro copertura. Non è quindi sufficiente che l'ente locale, nei propri atti, individui le modalità di reperimento delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dai contratti, ma è necessario che le risorse così individuate vengano impegnate attraverso l'annotazione nel bilancio di previsione e che di ciò venga data comunicazione ai terzi interessati. Alla luce di tale principio, l'azione di adempimento in cui si sostanza la domanda dell'opposto attore in senso sostanziale non può essere accolta e per l'effetto il decreto ingiuntivo in avversione va dunque revocato. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dal convenuto opposto.
Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuto opposto.
19
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
925/2023; condanna il convenuto opposto, al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese del presente procedimento di opposizione, complessivamente liquidate in euro 2.000,00, oltre
I.V.A C.P.A. e spese generali;
pone definitivamente a carico del convenuto opposto, le spese del procedimento monitorio.
AGRIGENTO 20/03/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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