TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CIBELLI MARIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CIBELLI MARIA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/01/2025 e chiedevano CP_1 Controparte_2
pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in QUARTO il
20.7.2006 (atto n. 69 P.II S. A, anno 2006). Aggiungevano che dalla loro unione erano nati tre
Per_ figli: nato a [...] il [...], nato a [...] il [...] e nato in Per_1 Per_2
Giugliano in Campania il 30/12/2015. Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Stabilivano quali condizioni della separazione:
• I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• Nulla sulla casa coniugale in quanto i coniugi hanno già residenze diverse e precisamente il Sig.
in Quarto alla Via Consolare campana 1 e la Signora con i suoi figli in Quarto CP_2 CP_1 alla Via Russolillo 43 ; • Relativamente all'affido entrambi i genitori avranno l'affido condiviso con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale sui figli;
• Per la regolamentazione delle visite padre-figlio , visto l'ottimo rapporto esistente con il padre e la buona collaborazione tra i genitori e vista la separazione di fatto da molti anni che ha creato una regolamentazione di fatto dando la possibilità al padre e ai figli di vedersi quando vogliono senza mai avere problemi ,il padre vedrà e terrà i figli quando vuole, fermo restando i due fine settimana a settimane alterne dal venerdì alla domenica dalle ore 18 del venerdi fino alle ore 20 della domenica con pernottamento. Solo nel caso di contrasti il padre potrà vedere i figli il martedi e il giovedi dall'uscita di scuola fino alle ore 20.Per le festività natalizie e pasquali verranno decisi di comune accordo tra i coniugi e sempre rispettando le esigenze e la volontà dei minori. Per il periodo estivo i minori trascorreranno con il papà 15 giorni da definire entro il 30 giugno di ogni anno.
• Il Sig. si obbliga a versare alla moglie quale contributo per il mantenimento dei 3 figli CP_2 la somma mensile di euro 250 in quanto la Signora percepisce lei tutto l'assegno unico CP_1 dell'importo di euro 690 (quindi nello specifico il Sig. versa già alla Signora per il CP_2 CP_1 mantenimento dei figli la somma di euro 600 ,350 relativi alla metà dell'assegno unico più euro
250). Detta somma verrà versata entro e non oltre il 5 di ogni mese e verrà rivalutata annualmente, secondo gli indici Istat. Entrambi i coniugi si obbligano a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie relative al figlio, come meglio specificato in dettaglio nel protocollo del Tribunale di Napoli, del quale i coniugi hanno avuto conoscenza.
• Entrambi i coniugi si dichiarano autosufficienti quindi nulla è dovuto per l'assegno di mantenimento e rinunciano reciprocamente”.
All'udienza cartolare del 28.3.2025, le parti, con note depositate in data 24.3.2025, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso alle condizioni in quest'ultimo riportate.
Alla successiva udienza dell'8.5.2025, le parti personalmente comparse innanzi al Giudice relatore precisavano che l'importo dell'assegno unico attualmente percepito dalla sola ammonta ad CP_1
euro 600,00, e in modifica degli accordi di separazione consensuale di cui al ricorso introduttivo, fermi restando gli ulteriori patti, integravano quanto segue:
<< il signor si obbliga a versare alla RA , a titolo di contributo al CP_2 CP_1
mantenimento dei figli maggiorenne non economicamente indipendente, e Per_1 Per_2
2 Per_
, la somma complessiva di euro 400,00 al mese, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie;
la RA CP_1 percepirà il 100% dell'assegno unico per i figli fino a quando sarà erogato>>.
Il procuratore costituito delle parti, invitato alla discussione orale, si riportava al ricorso e ne chiedevano l'accoglimento.
Il Giudice prendeva atto della volontà separativa dei coniugi alle condizioni come precisate e modificate in udienza e si riservava di riferire al collegio per la decisione, previo nuovo parere del
PM. che precedentemente aveva espresso parere contrario.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto alla luce delle modifiche/integrazioni apportate.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare) e di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
(atto n.69, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2006); CP_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, così come modificate ed integrate all'udienza dell'8.5.2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUARTO per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
3 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
4