Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente rel.
2) dott. Antonio Quaranta Consigliere
3) dott. Alberto Canale Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1717/2023 R.G. vertente
T R A
in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede legale in Parte_1
Benevento alla via Enzo Ferrari snc, c.f. elett. dom.ta in P.IVA_1
Cervinara, via C. del Balzo 52, presso lo studio degli avv.ti Domenico Cioffi e Raffaele Cioffi, entrambi del foro di Avellino, cf. – C.F._1
, i quali la rappresentano e difendono giusta procura in C.F._2 calce all'appello, pec: – Email_1
Email_2
APPELLANTE
E con sede in San Donato Milanese alla Controparte_1
Piazza Vanoni n°1 (Cod.Fisc. e P.IVA - REA di Milano n. P.IVA_2
1544762) già , conferitaria del ramo d'azienda denominato Controparte_2
, in persona del suo procuratore speciale Controparte_3 avv. nato a [...] il [...] (Cod.Fisc. CP_4
) in forza di procura del 23 marzo 2022 per notaio C.F._3 [...]
di Locate di Triulzi, rep.6854 racc.4414, rappresentata e difesa Per_1 dall'avv. Stefano Del Vecchio (Cod.Fisc. – PEC CodiceFiscale_4
– fax 0824279497) presso il cui studio Email_3 elettivamente domicilia in Benevento al Viale Atlantici n°6 in virtù di mandato rilasciato in data 24/05/2023, in calce alla comparsa di costituzione in giudizio in appello. APPELLATA
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Motivi della decisione
Le parti, nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. non hanno depositato le note in sostituzione dell'udienza del 10.1.2025 e nemmeno nel termine del 24.1.2025 fissato ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 127 ter c.p.c., che sanziona l'omissione con la cancellazione della causa a ruolo e l'estinzione del processo.
L'estinzione del processo va dichiarata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c. e, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
letti gli artt. 127 ter, 307 e 310 c.p.c., così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
b) dichiara l'estinzione del processo;
c) dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Napoli, il 24.1.2025
Il Presidente est.
Dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
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