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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4323/2024 avente ad oggetto: altre controversie di materie di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Matteo,
Michele e Roberto Di Pierro, presso il cui studio in Bisceglie, alla via
Ruvo n. 118, elettivamente domicilia come da ricorso
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 19 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 3.06.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa, riconosciuto dal
c.t.u. nominato nella fase sommaria con decorrenza differita rispetto alle operazioni peritali.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_1 ricorso per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito
l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_1
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
2 Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato nel presente giudizio, dott. Per_1
medico chirurgo specializzato in malattia dell'apparato respiratorio, le cui
[...] conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle plurime patologie sofferte, si trovava, alla data della domanda amministrativa (20.02.2023) in una situazione di inabilità totale, che la rende del tutto incapace (nella misura del 100%) di compiere gli atti della vita quotidiana senza assistenza (cfr. CTU in atti).
In particolare, il consulente d'ufficio, dopo aver premesso che la ricorrente è affetta da ““Esiti di asportazione parziale del colon per rottura diverticolo e perforazione intestinale. Portatrice di colostomia. Esiti di QUART per neoplasia mammaria. Spondilodiscoartrosi polidistrettuale con deficit deambulatorio. Esiti di cataratta bilaterale. Diabete mellito. Dislipidemia. . Controparte_2
Cardiopatia scleroipertensiva. Tireopatia nodulare. Ipoacusia bilaterale”, ha concluso che essa non è in grado di compiere gli atti di vita quotidiana con decorrenza dalla domanda amministrativa, così motivando “(…) dal nostro accertamento medico-legale è emerso che la ricorrente appare in condizioni tali da non poter attendere autonomamente alle attività ordinarie e/o tipiche della sua età, anche quando esse non siano particolarmente impegnative. La deambulazione è precauzionale e possibile autonomamente solo per brevissimi tratti, necessitando di ausili e/o aiuto di accompagnatore. I test delle competenze utili eseguire nel misurare il grado dell'indipendenza funzionale nelle attività di base della vita quotidiana sono risultati insufficienti. La persona esaminata è apparsa non in
3 grado di provvedere a se stessa. La capacità di compiere attività che consentano il soddisfacimento di bisogni fisiologici di base e di sicurezza fondamentali della persona esaminata è apparsa compromessa ed è stata rilevata una totale dipendenza funzionale da altre persone.”.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dall'1.03.2023 (primo giorno successivo alla domanda amministrativa).
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1 nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, tenuto conto della fase sommaria e di merito (cfr. Cass. n. 19482/18), delle ragioni della decisione, della natura della controversia, e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Matteo, Michele e Roberto Di Pierro che ne hanno fatto richiesta.
Le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4323/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo alla ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento Parte_1 dall'1.03.2023 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa);
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che CP_1 liquida in complessivi € 3.867,00 per compenso al difensore, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Matteo, Michele e Roberto Di Pierro;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 19.03.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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