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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa BA CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
16:16 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 9 Dicembre 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 884 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor , nato il [...] ad [...] e ivi residente, in via Parte_1
Renato ND n. 15, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Ribera (AG), nel Corso Umberto I n. 83, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Nicosia, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- opponente -
CONTRO
l , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, in qualità di commissario straordinario in sostituzione del consiglio di amministrazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Bellia Nicola dell'avvocatura interna dell'ente giusta determinazione n. 92 dell'1/07/2025 e in forza di procura rilasciata in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato l'1/07/2025,
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sua sede sita ad , in CP_1
via Donato Bramante n. 42,
- opposto -
1 Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per l'opponente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 9 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, nonché alle note conclusive depositate il 22 Maggio 2023, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l' resistente: CP_1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 9 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione e nelle note difensive autorizzate depositate, rispettivamente, il 27 Luglio 2021 e il 22 Maggio 2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 22 Marzo 2021, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione a mezzo pec inviata il 14 Aprile 2021, il signor proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 102/2021, Parte_1 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 4/8 Febbraio 2021 su istanza dell , in persona Controparte_2 del commissario ad acta legale rappresentante pro tempore. In particolare, con tale provvedimento, notificatogli a mani l'11 Febbraio 2021, gli era stato intimato di pagare all'opposto la complessiva somma di € 24.254,83, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò alla stregua di debito sorto a suo carico per il mancato saldo dei canoni di locazione, comprensivi degli interessi, scaduti fino al mese di Maggio 2020 e di quote condominiali, dovutigli in forza del contratto stipulato inter partes il 12 Dicembre 1994, con il quale gli era stato assegnato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nel Comune di , nella via Renato CP_1
ND n. 15. All'uopo l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei citati canoni di locazione e degli interessi sui medesimi maturati ai sensi dell'art. 2948, n. 3) e n. 4),
c.c., che erano scaduti da oltre venti anni. Esponendo che, nella fase sommaria il prefato CP_1 aveva prodotto, quali atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale, soltanto due diffide protocollate il 10 Ottobre 2018 e il 30 Giugno 2020, che gli erano state notificate, rispettivamente, l'11 Ottobre 2018 e il 9 Luglio 2020, mancando la prova di altri precedenti atti idonei a interromperlo. Di guisa che, secondo l'istante, la maggior parte dell'importo preteso con la cennata ingiunzione di pagamento era prescritto. Lo stesso obiettava, poi, che quest'ultima era stata emessa in mancanza dei presupposti della certezza, della liquidità e
2 dell'esigibilità del credito azionato, di cui all'art. 633 c.p.c. Deducendo sia che l'unica prova a supporto del medesimo, prodotta dall' , costituita da una Controparte_1 scheda contabile, conteneva un riepilogo morosità per voce;
sia che non era stata versata alcuna fattura, bollettino e delibera condominiale a lui notificati, al fine di dimostrarne la sussistenza.
Il ricorrente evidenziava, inoltre, che dall'analisi della documentazione in parola relativa a periodi recenti si evinceva come si era passati da cifre basse, pretese presumibilmente a titolo di canoni di locazione, ad ammontari esosi di € 1.584,93 e di € 1.002,35, computati, rispettivamente, al 5 Maggio 2016 e al 5 Ottobre 2019, di cui non si conosceva la natura e non veniva specificato a cosa si riferissero. Denunciando che, comunque, anche per la quota condominiale, rispetto a cui il menzionato Istituto pretendeva la corresponsione della somma di € 5.451,14, era intervenuta la prescrizione, non essendo stato versato nel procedimento de quo alcun atto che l'aveva interrotta, posto in essere dall'opposto. Contestava, infine, la richiesta di sfratto contenuta nell'enunciato decreto ingiuntivo. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'avvenuta prescrizione degli importi ingiunti. Di conseguenza, di annullare, dichiarare nullo e inefficace il nominato provvedimento monitorio perché relativo a crediti prescritti, ovvero in quanto emesso in assenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità degli stessi e, per l'effetto, di revocarlo.
Domandava, altresì, di rigettare la ricordata richiesta di sfratto per morosità. Infine, nell'ipotesi di accoglimento della pretesa economica di controparte, di ridurla in quell'ammontare che fosse risultato dovuto e documentato.
L' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, in qualità di commissario straordinario in sostituzione del consiglio di amministrazione, si costituiva nel presente giudizio depositando il 27 Luglio 2021 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto, dopo avere ricostruito sul piano fattuale la vicenda processuale in esame, prendeva posizione contro i motivi articolati dal signor per contrastare la richiamata ingiunzione di pagamento. In forza delle Parte_1 argomentazioni ivi sviluppate chiedeva al Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di rinviare la trattazione della causa per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, stante che la controversia era attinente alla materia delle locazioni. Nel merito, di dichiarare infondata in fatto e in diritto la citata opposizione, rigettandola integralmente e confermando il decreto ingiuntivo in dibattito, ivi compresa la comminatoria di sfratto in esso contenuta, da statuire anche in ragione dell'intervenuta risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento.
3 Con ordinanza adottata il 7 Settembre 2021 il Giudice Onorario designato alla trattazione della contesa assegnava all'opponente il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. In quella emessa il 25 Gennaio 2022 l'adita autorità giudiziaria, da un lato, dava atto dell'esito negativo della cennata procedura;
dall'altro, rigettava la richiesta di ammissione di C.T.U. spiegata dal menzionato Istituto. Mediante provvedimento adottato nel corso dell'udienza del 3 Giugno 2025 il Giudice, rilevato che dalla documentazione depositata dall'opposto il 29 Maggio 2025 emergeva che, il 28 Febbraio 2025 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di aveva deliberato la cancellazione dell'Avv. Teresa La Russa, a cui CP_1 aveva conferito mandato per rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, dall'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici dal medesimo tenuto, in ossequio al principio sancito in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, lo dichiarava interrotto.
Con ricorso depositato il 23 Giugno 2025 il ricorrente lo riassumeva, notificandolo a controparte, unitamente al decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti davanti a sé adottato dall'adita autorità giudiziaria il 27 Giugno 2025.
Mediante atto depositato l'1 Luglio 2025 l' Controparte_1
si costituiva in ius per il tramite di un nuovo difensore, insistendo in tutte le istanze,
[...] le ragioni e le difese articolate nella memoria di cui sopra.
Indi, durante l'udienza odierna del 9 Dicembre 2025 i procuratori delle parti discutono la causa come in epigrafe, il Giudice l'assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in loro assenza.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, volta ad ottenere da codesto Tribunale l'annullamento, la declaratoria di nullità e di inefficacia e la revoca del decreto ingiuntivo n. 102/2021, dallo stesso emesso nelle date dei 4/8
Febbraio 2021 contro il ricorrente su istanza dell'opposto, non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo alle argomentazioni sviluppate per supportarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Destituita di qualsivoglia validità, conducenza ed ammissibilità si palesa una delle eccezioni sollevate dal signor per contrastare l'enunciato Parte_1
provvedimento monitorio. Per il suo tramite contesta, in estrema sintesi, la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 3) e n. 4), c.c., innanzitutto, dei citati canoni di locazione e degli interessi su di essi maturati, pretesi dall' (d'ora Controparte_2
4 in poi, per brevità, semplicemente della con quest'ultimo, CP_1 CP_1 CP_1
poiché scaduti da oltre venti anni. Rilevando che, nella fase sommaria tale ha prodotto, CP_1
alla stregua di atti interruttivi del nominato termine prescrizionale, soltanto due diffide protocollate il 10 Ottobre 2018 e il 30 Giugno 2020, che gli sono state notificate, rispettivamente, l'11 Ottobre 2018 e il 9 Luglio 2020, mancando la prova di altri precedenti atti idonei a interromperlo. L'opponente obietta, inoltre, che pure per la quota condominiale,
rispetto a cui con l'ingiunzione di pagamento in discorso si pretende la corresponsione a opera sua della somma di € 5.451,14, è intervenuta la prescrizione, non essendo stato allegato alcun atto che la ha interrotta, posto in essere dall'opposto. Di guisa che, secondo
[...]
, la maggior parte dell'importo ingiunto con il ricordato decreto ingiuntivo è Parte_1
prescritto. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare inaccoglibile la doglianza appena esposta è necessario chiarire alcuni peculiari e significativi aspetti. Invero, non risulta contestato che in forza del contratto di locazione stipulato fra le parti in lite il 12 Dicembre 1994, in primis,
l' della Provincia di ha assegnato all'opponente l'alloggio di edilizia CP_1 CP_1
residenziale pubblica ubicato nel Comune di , nella via Renato ND n. 15. In CP_1
secondo luogo che, l'assegnatario si è impegnato, a propria volta, a pagare mensilmente il canone, inizialmente quantificato in £. 87.232. E', del pari, incontrovertibile, perché da lui mai negato, che nel corso di tale rapporto negoziale il ricorrente si è reso moroso nella corresponsione di canoni locatizi, degli interessi, anche di mora, sui medesimi maturati e di oneri condominiali. Nel fascicolo che il richiamato Istituto ha depositato nel procedimento sommario si rinviene il riepilogo morosità per voce, imputabile a carico dell'istante sino al mese di Maggio 2020. Dall'analisi di tale documento si evince chiaramente che, nell'ammontare di
€ 24.254,83, ingiunto con il citato provvedimento monitorio, sono ricompresi € 15.686,69 per canoni di locazione, € 231,75 per spese legali, € 145,62 per spese amministrative, nonché €
2.498,78 per interessi moratori applicati, € 5.451,14 per quota condominiale, € 143,54 per registrazione contratti ed € 97,31 per ulteriori interessi di mora. Prendendo le mosse da tale delucidazione bisogna evidenziare un'altra emblematica circostanza, concernente la parte della somma pretesa dall'opposto con l'anzidetta ingiunzione di pagamento a titolo di canoni di locazione e di interessi. Segnatamente, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà assunta al protocollo dell' della Provincia di il 28 Febbraio 2013 al CP_1 CP_1
n. 2063 E/13, recante in calce la sua firma e prodotta agli atti di causa, il signor
[...]
, dopo avere attestato di essere venuto a conoscenza di essere debitore, fino a tale Parte_1
5 data, della somma di € 15.537,47, comprensiva di interessi computati al 2011, e di non potere pagare in n. 60 rate per come previsto essendo disoccupato, ha chiesto al prefato Istituto di saldarla attraverso il versamento di n. 120 rate, previa corresponsione entro il mese di Marzo
2013 di un acconto di € 537,47. Con un precedente atto, che reca in alto a sinistra, per chi guarda, l'intestazione dello studio dell'amministratore dell'epoca del condominio Siracusa, ove
è collocato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnatogli, pure rinvenibile nel fascicolo dell'opposto, si attesta che in data 25 Maggio 2011 l'opponente ha assunto l'impegno di pagare le spese condominiali arretrate, per un totale di € 865,61, di cui € 163,53 alla stregua di conguagli sino all'anno 2007, ed € 732,08 afferenti alle quote dovute per gli anni 2008, 2009,
2010 e fino al mese di Maggio 2011. Nell'ambito del documento in commento, che è stato sottoscritto dal ricorrente, si dà, inoltre, atto che egli si è obbligato sia a saldare l'importo in discussione, corrispondendo il giorno 10 di ogni mese € 50,00 sino all'estinzione dell'intero debito;
sia a versare la rata condominiale mensile di € 14,00 a partire dal mese di Giugno 2011,
osservando la relativa scadenza. Appare assolutamente incontrovertibile che, mediante quest'ultimo atto e la cennata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà l'istante ha, indirettamente e implicitamente, riconosciuto le posizioni debitorie superiormente individuate.
Sicché, essi integrano delle vere e proprie ricognizioni di debito a norma dell'art. 1988 c.c., che hanno perseguito la finalità di interrompere la prescrizione dei crediti in parola ai sensi dell'art. 2944 c.c., che è di cinque anni pure per gli oneri condominiali ordinari, che sono riconducibili nel disposto dell'art. 2948, n. 4), c.c. Per confortare la correttezza di tale conclusione si deve richiamare l'insegnamento elaborato in materia dalla Suprema Corte di Cassazione. Alla sua stregua si afferma che: “(……) il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un atto
giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi
del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo
a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da
escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti
condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010)
anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la
volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una
dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944 c.c., rientra nei poteri del
giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta
6 motivazione” (cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., 1/03/2021 n. 5549). Non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie gli atti superiormente sottoposti a disamina presentano tutte le caratteristiche,
indicate nello stralcio della menzionata pronuncia della giurisprudenza di legittimità, per essere qualificati come riconoscimenti di debito idonei a interrompere il termine prescrizionale quinquennale, applicabile ai canoni di locazione, agli interessi sugli stessi maturati e alle quote condominiali cui fanno espresso riferimento. Peraltro, la sottoscrizione a opera di
[...]
di questi ultimi costituisce un fatto incompatibile con la volontà di valersi della Parte_1
prescrizione eventualmente maturata negli anni precedenti rispetto agli enunciati crediti. Tale,
quindi, da integrare una rinunzia alla medesima ex art. 2937, III comma, c.c. Questa
constatazione trova una inoppugnabile conferma nel principio statuito in proposito sempre dalla
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “Perché possa sussistere, ai sensi dell'art. 2937
comma 3 c.c., una rinuncia (tacita) alla prescrizione, è necessaria una incompatibilità assoluta
tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del
diritto altrui (nella specie, il riconoscimento non equivoco, da parte del debitore, del debito
prescritto). Occorre, cioè, che nel detto comportamento sia necessariamente insita, senza
nessuna possibilità di diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà dello stesso di rinunciare alla prescrizione già maturata. (......)” (cfr.: Cass. Civ., Sez. III, 29/03/1989 n.
1489).
Ciò posto, in epoca successiva al rilascio della nominata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà l' ha interrotto il termine prescrizionale di CP_1 Controparte_1
cinque anni dei canoni di locazione oggetto del contendere e di quelli nel frattempo rimasti non saldati, nonché degli interessi, pure di tipo moratorio, sui medesimi calcolati, notificando all'opponente le diffide e gli inviti al loro pagamento datati 7 Giugno 2017, 7 Novembre 2017,
10 Ottobre 2018 e 30 Giugno 2020, versati agli atti del presente giudizio. Di essi i primi tre sono stati consegnati a mani di familiari del ricorrente, rispettivamente, il 12 Giugno 2017, il
16 Novembre 2017 e l'11 Ottobre 2018, il quarto, invece, gli è stato recapitato nel periodo dell'emergenza provocata dalla pandemia da COVID19 il 9 Luglio 2020, a norma dell'art. 46 del D.L. n. 34/2020. Peraltro, l'istante non ha contestato di avere ricevuto le note in dibattito.
Da ultimo, il richiamato Istituto ha proceduto a interrompere la prescrizione in discorso attraverso la notifica del decreto ingiuntivo impugnato, compiuta a mani del signor
[...]
l'11 Febbraio 2021. Pertanto, si palesa indiscutibile che i citati crediti, fatti valere Parte_1
con tale provvedimento monitorio, non sono affatto prescritti.
7 In maniera analoga, dopo l'atto di cui sopra, sottoscritto dall'opponente nel mese di Maggio
2011, l' ha interrotto il termine prescrizionale non solo Controparte_1
delle spese condominiali ivi richiamate;
ma, pure, degli oneri condominiali sorti successivamente e non corrisposti. Ha perseguito questo precipuo scopo facendogli recapitare,
innanzitutto, l'invito recante la data del 14 Maggio 2012, consegnato a un familiare il 17
Maggio 2012, e quello datato 10 Ottobre 2012, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 24 Novembre 2012. La consegna di tali lettere, rinvenibili nel fascicolo di parte del suddetto , non è mai stata negata dal ricorrente. A seguito del loro invio l'opposto ha CP_1
nuovamente provveduto a interrompere la cennata prescrizione, mediante la notifica nei confronti dell'istante delle diffide, su indicate, del 7 Giugno 2017 e del 10 Ottobre 2018, nonché, infine, del provvedimento monitorio in argomento. Ragion per cui, nessuna perplessità
può sorgere sul fatto che, neanche le menzionate posizioni creditorie risultano prescritte.
3.- Privo dei requisiti della legittimità e della fondatezza giuridica si configura anche il secondo motivo, formulato dal signor per giustificare l'opposizione Parte_1
proposta avverso la enunciata ingiunzione di pagamento. Con esso egli eccepisce che, quest'ultima è stata emessa in mancanza dei presupposti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità del credito azionato, stabiliti dall'art. 633 c.p.c. Lamentando tanto che l'unica prova a supporto dello stesso, prodotta dall' , costituita da Controparte_1
una scheda contabile, contiene un riepilogo morosità per voce;
quanto che non è stata allegata alcuna fattura, bollettino e delibera condominiale a lui notificati, per dimostrarne la sussistenza.
L'obiezione testé riportata è agevolmente superabile tenendo conto di tutti i documenti, sopra sottoposti a disamina, che il nominato ha versato, oltre che nel procedimento de quo, CP_1
nella fase sommaria. Si tratta, come già precisato, del contratto di locazione stipulato inter partes il 12 Dicembre 1994 e, per quel che qui rileva maggiormente, dei due ricordati atti,
integranti delle vere e proprie ricognizioni di debito, e dei numerosi inviti e diffide di pagamento che l'opposto ha recapitato nel tempo all'opponente.
Nell'ambito della doglianza che ci occupa il ricorrente denuncia, altresì, che dall'esame della richiamata documentazione relativa a periodi recenti si desume come si è passati da cifre basse, pretese presumibilmente a titolo di canoni di locazione, ad ammontari esosi di € 1.584,93
e di € 1.002,35, computati, rispettivamente, al 5 Maggio 2016 e al 5 Ottobre 2019, di cui non si conosce la natura e non viene specificato a cosa si riferiscono. Per dimostrare l'inammissibilità
e l'inaccoglibilità di quest'altra doglianza è necessario puntualizzare che, le citate somme sono
8 elencate, insieme ad altre, nell'estratto conto degli importi dovuti dall'istante nell'arco temporale intercorrente fra il mese di Dicembre 2003 e il mese di Ottobre 2019, che l'
[...]
ha allegato nel procedimento monitorio. In effetti, all'interno di Controparte_1
questo documento non è stata specificata la natura delle predette voci. Però, dalla lettura delle determinazioni dirigenziali n. 187 del 18 Maggio 2016 e n. 387 del 15 Ottobre 2019, adottate dal cennato e prodotte nel presente giudizio, emerge in modo chiaro e inequivoco un CP_1
dirimente aspetto. Segnatamente che, la cifra di € 1.584,93 coincide con gli oneri condominiali non saldati da , fatti valere nei riguardi dell'opposto dal menzionato Parte_1
condominio Siracusa con il decreto ingiuntivo n. 212/2016, notificatogli il 15 Marzo 2016, e con il 50% delle spese legali ivi liquidate. Analogamente, l'ammontare di € 1.002,35 altro non
è che, il debito maturato dall'opponente nei riguardi dell'enunciato ente di gestione, sempre a titolo di spese condominiali, per il periodo indicato nella seconda delle nominate determinazioni dirigenziali. Si tratta, in buona sostanza, di importi che, per le ragioni esplicitate in seno ai due atti in commento, l' ha corrisposto al ricordato condominio CP_1 Controparte_1
Siracusa, divenendone, così, creditore verso il ricorrente. E' indiscutibile, sulla scorta di quanto su appurato, che i medesimi, ricompresi nell'ammontare ingiunto con il provvedimento monitorio in discussione, sono dovuti dall'istante, non essendo per nulla prescritti.
Alla luce delle argomentazioni che precedono si giunge alla conclusione che, l'opposizione proposta dal signor contro quest'ultimo è suscettibile di essere Parte_1
rigettata. Di conseguenza, la richiamata ingiunzione di pagamento va confermata.
4.- Infine, per il principio della soccombenza l'opponente deve essere condannato a rifondere all'Istituto opposto le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi
€ 1.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta dal signor avverso il decreto ingiuntivo n. 102/2021, emesso nei suoi confronti Parte_1
dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 4/8 Febbraio 2021 su istanza e nell'interesse dell' , in persona del Controparte_1
9 legale rappresentante pro tempore, in qualità di commissario straordinario in sostituzione del consiglio di amministrazione, notificato a mani l'11 Febbraio 2021;
- per l'effetto, conferma la predetta ingiunzione di pagamento dichiarandola definitivamente esecutiva;
- infine, condanna l'opponente a rifondere all'Istituto opposto, come sopra rappresentato, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, comprensivi di spese,
diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 9 Dicembre 2025.
Il Giudice
BA CO
10
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dopo essere uscita alle ore
16:16 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 9 Dicembre 2025,
dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 884 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il signor , nato il [...] ad [...] e ivi residente, in via Parte_1
Renato ND n. 15, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1 presente giudizio, a Ribera (AG), nel Corso Umberto I n. 83, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Nicosia, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- opponente -
CONTRO
l , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, in qualità di commissario straordinario in sostituzione del consiglio di amministrazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Bellia Nicola dell'avvocatura interna dell'ente giusta determinazione n. 92 dell'1/07/2025 e in forza di procura rilasciata in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato l'1/07/2025,
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso la sua sede sita ad , in CP_1
via Donato Bramante n. 42,
- opposto -
1 Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per l'opponente: come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 9 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate in seno al ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio, nonché alle note conclusive depositate il 22 Maggio 2023, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l' resistente: CP_1 come all'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. del 9 Dicembre 2025, riportandosi a quelle formulate nella memoria di costituzione e nelle note difensive autorizzate depositate, rispettivamente, il 27 Luglio 2021 e il 22 Maggio 2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con ricorso depositato il 22 Marzo 2021, notificato in uno al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione a mezzo pec inviata il 14 Aprile 2021, il signor proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 102/2021, Parte_1 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 4/8 Febbraio 2021 su istanza dell , in persona Controparte_2 del commissario ad acta legale rappresentante pro tempore. In particolare, con tale provvedimento, notificatogli a mani l'11 Febbraio 2021, gli era stato intimato di pagare all'opposto la complessiva somma di € 24.254,83, oltre gli interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò alla stregua di debito sorto a suo carico per il mancato saldo dei canoni di locazione, comprensivi degli interessi, scaduti fino al mese di Maggio 2020 e di quote condominiali, dovutigli in forza del contratto stipulato inter partes il 12 Dicembre 1994, con il quale gli era stato assegnato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica ubicato nel Comune di , nella via Renato CP_1
ND n. 15. All'uopo l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei citati canoni di locazione e degli interessi sui medesimi maturati ai sensi dell'art. 2948, n. 3) e n. 4),
c.c., che erano scaduti da oltre venti anni. Esponendo che, nella fase sommaria il prefato CP_1 aveva prodotto, quali atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale, soltanto due diffide protocollate il 10 Ottobre 2018 e il 30 Giugno 2020, che gli erano state notificate, rispettivamente, l'11 Ottobre 2018 e il 9 Luglio 2020, mancando la prova di altri precedenti atti idonei a interromperlo. Di guisa che, secondo l'istante, la maggior parte dell'importo preteso con la cennata ingiunzione di pagamento era prescritto. Lo stesso obiettava, poi, che quest'ultima era stata emessa in mancanza dei presupposti della certezza, della liquidità e
2 dell'esigibilità del credito azionato, di cui all'art. 633 c.p.c. Deducendo sia che l'unica prova a supporto del medesimo, prodotta dall' , costituita da una Controparte_1 scheda contabile, conteneva un riepilogo morosità per voce;
sia che non era stata versata alcuna fattura, bollettino e delibera condominiale a lui notificati, al fine di dimostrarne la sussistenza.
Il ricorrente evidenziava, inoltre, che dall'analisi della documentazione in parola relativa a periodi recenti si evinceva come si era passati da cifre basse, pretese presumibilmente a titolo di canoni di locazione, ad ammontari esosi di € 1.584,93 e di € 1.002,35, computati, rispettivamente, al 5 Maggio 2016 e al 5 Ottobre 2019, di cui non si conosceva la natura e non veniva specificato a cosa si riferissero. Denunciando che, comunque, anche per la quota condominiale, rispetto a cui il menzionato Istituto pretendeva la corresponsione della somma di € 5.451,14, era intervenuta la prescrizione, non essendo stato versato nel procedimento de quo alcun atto che l'aveva interrotta, posto in essere dall'opposto. Contestava, infine, la richiesta di sfratto contenuta nell'enunciato decreto ingiuntivo. Pertanto, con il ricorso in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'avvenuta prescrizione degli importi ingiunti. Di conseguenza, di annullare, dichiarare nullo e inefficace il nominato provvedimento monitorio perché relativo a crediti prescritti, ovvero in quanto emesso in assenza dei requisiti di certezza, liquidità, esigibilità degli stessi e, per l'effetto, di revocarlo.
Domandava, altresì, di rigettare la ricordata richiesta di sfratto per morosità. Infine, nell'ipotesi di accoglimento della pretesa economica di controparte, di ridurla in quell'ammontare che fosse risultato dovuto e documentato.
L' , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, in qualità di commissario straordinario in sostituzione del consiglio di amministrazione, si costituiva nel presente giudizio depositando il 27 Luglio 2021 il proprio fascicolo con la memoria difensiva. In tale scritto, dopo avere ricostruito sul piano fattuale la vicenda processuale in esame, prendeva posizione contro i motivi articolati dal signor per contrastare la richiamata ingiunzione di pagamento. In forza delle Parte_1 argomentazioni ivi sviluppate chiedeva al Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di rinviare la trattazione della causa per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, stante che la controversia era attinente alla materia delle locazioni. Nel merito, di dichiarare infondata in fatto e in diritto la citata opposizione, rigettandola integralmente e confermando il decreto ingiuntivo in dibattito, ivi compresa la comminatoria di sfratto in esso contenuta, da statuire anche in ragione dell'intervenuta risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento.
3 Con ordinanza adottata il 7 Settembre 2021 il Giudice Onorario designato alla trattazione della contesa assegnava all'opponente il termine di quindici giorni per presentare la domanda di mediazione. In quella emessa il 25 Gennaio 2022 l'adita autorità giudiziaria, da un lato, dava atto dell'esito negativo della cennata procedura;
dall'altro, rigettava la richiesta di ammissione di C.T.U. spiegata dal menzionato Istituto. Mediante provvedimento adottato nel corso dell'udienza del 3 Giugno 2025 il Giudice, rilevato che dalla documentazione depositata dall'opposto il 29 Maggio 2025 emergeva che, il 28 Febbraio 2025 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di aveva deliberato la cancellazione dell'Avv. Teresa La Russa, a cui CP_1 aveva conferito mandato per rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, dall'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici dal medesimo tenuto, in ossequio al principio sancito in materia dalla Suprema Corte di Cassazione, lo dichiarava interrotto.
Con ricorso depositato il 23 Giugno 2025 il ricorrente lo riassumeva, notificandolo a controparte, unitamente al decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti davanti a sé adottato dall'adita autorità giudiziaria il 27 Giugno 2025.
Mediante atto depositato l'1 Luglio 2025 l' Controparte_1
si costituiva in ius per il tramite di un nuovo difensore, insistendo in tutte le istanze,
[...] le ragioni e le difese articolate nella memoria di cui sopra.
Indi, durante l'udienza odierna del 9 Dicembre 2025 i procuratori delle parti discutono la causa come in epigrafe, il Giudice l'assume in decisione e, ritiratosi in camera di consiglio, emette in pari data la relativa sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c., della quale dà lettura in pubblica udienza in loro assenza.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, volta ad ottenere da codesto Tribunale l'annullamento, la declaratoria di nullità e di inefficacia e la revoca del decreto ingiuntivo n. 102/2021, dallo stesso emesso nelle date dei 4/8
Febbraio 2021 contro il ricorrente su istanza dell'opposto, non è giuridicamente legittima e fondata con riguardo alle argomentazioni sviluppate per supportarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
Destituita di qualsivoglia validità, conducenza ed ammissibilità si palesa una delle eccezioni sollevate dal signor per contrastare l'enunciato Parte_1
provvedimento monitorio. Per il suo tramite contesta, in estrema sintesi, la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 3) e n. 4), c.c., innanzitutto, dei citati canoni di locazione e degli interessi su di essi maturati, pretesi dall' (d'ora Controparte_2
4 in poi, per brevità, semplicemente della con quest'ultimo, CP_1 CP_1 CP_1
poiché scaduti da oltre venti anni. Rilevando che, nella fase sommaria tale ha prodotto, CP_1
alla stregua di atti interruttivi del nominato termine prescrizionale, soltanto due diffide protocollate il 10 Ottobre 2018 e il 30 Giugno 2020, che gli sono state notificate, rispettivamente, l'11 Ottobre 2018 e il 9 Luglio 2020, mancando la prova di altri precedenti atti idonei a interromperlo. L'opponente obietta, inoltre, che pure per la quota condominiale,
rispetto a cui con l'ingiunzione di pagamento in discorso si pretende la corresponsione a opera sua della somma di € 5.451,14, è intervenuta la prescrizione, non essendo stato allegato alcun atto che la ha interrotta, posto in essere dall'opposto. Di guisa che, secondo
[...]
, la maggior parte dell'importo ingiunto con il ricordato decreto ingiuntivo è Parte_1
prescritto. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare inaccoglibile la doglianza appena esposta è necessario chiarire alcuni peculiari e significativi aspetti. Invero, non risulta contestato che in forza del contratto di locazione stipulato fra le parti in lite il 12 Dicembre 1994, in primis,
l' della Provincia di ha assegnato all'opponente l'alloggio di edilizia CP_1 CP_1
residenziale pubblica ubicato nel Comune di , nella via Renato ND n. 15. In CP_1
secondo luogo che, l'assegnatario si è impegnato, a propria volta, a pagare mensilmente il canone, inizialmente quantificato in £. 87.232. E', del pari, incontrovertibile, perché da lui mai negato, che nel corso di tale rapporto negoziale il ricorrente si è reso moroso nella corresponsione di canoni locatizi, degli interessi, anche di mora, sui medesimi maturati e di oneri condominiali. Nel fascicolo che il richiamato Istituto ha depositato nel procedimento sommario si rinviene il riepilogo morosità per voce, imputabile a carico dell'istante sino al mese di Maggio 2020. Dall'analisi di tale documento si evince chiaramente che, nell'ammontare di
€ 24.254,83, ingiunto con il citato provvedimento monitorio, sono ricompresi € 15.686,69 per canoni di locazione, € 231,75 per spese legali, € 145,62 per spese amministrative, nonché €
2.498,78 per interessi moratori applicati, € 5.451,14 per quota condominiale, € 143,54 per registrazione contratti ed € 97,31 per ulteriori interessi di mora. Prendendo le mosse da tale delucidazione bisogna evidenziare un'altra emblematica circostanza, concernente la parte della somma pretesa dall'opposto con l'anzidetta ingiunzione di pagamento a titolo di canoni di locazione e di interessi. Segnatamente, attraverso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà assunta al protocollo dell' della Provincia di il 28 Febbraio 2013 al CP_1 CP_1
n. 2063 E/13, recante in calce la sua firma e prodotta agli atti di causa, il signor
[...]
, dopo avere attestato di essere venuto a conoscenza di essere debitore, fino a tale Parte_1
5 data, della somma di € 15.537,47, comprensiva di interessi computati al 2011, e di non potere pagare in n. 60 rate per come previsto essendo disoccupato, ha chiesto al prefato Istituto di saldarla attraverso il versamento di n. 120 rate, previa corresponsione entro il mese di Marzo
2013 di un acconto di € 537,47. Con un precedente atto, che reca in alto a sinistra, per chi guarda, l'intestazione dello studio dell'amministratore dell'epoca del condominio Siracusa, ove
è collocato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnatogli, pure rinvenibile nel fascicolo dell'opposto, si attesta che in data 25 Maggio 2011 l'opponente ha assunto l'impegno di pagare le spese condominiali arretrate, per un totale di € 865,61, di cui € 163,53 alla stregua di conguagli sino all'anno 2007, ed € 732,08 afferenti alle quote dovute per gli anni 2008, 2009,
2010 e fino al mese di Maggio 2011. Nell'ambito del documento in commento, che è stato sottoscritto dal ricorrente, si dà, inoltre, atto che egli si è obbligato sia a saldare l'importo in discussione, corrispondendo il giorno 10 di ogni mese € 50,00 sino all'estinzione dell'intero debito;
sia a versare la rata condominiale mensile di € 14,00 a partire dal mese di Giugno 2011,
osservando la relativa scadenza. Appare assolutamente incontrovertibile che, mediante quest'ultimo atto e la cennata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà l'istante ha, indirettamente e implicitamente, riconosciuto le posizioni debitorie superiormente individuate.
Sicché, essi integrano delle vere e proprie ricognizioni di debito a norma dell'art. 1988 c.c., che hanno perseguito la finalità di interrompere la prescrizione dei crediti in parola ai sensi dell'art. 2944 c.c., che è di cinque anni pure per gli oneri condominiali ordinari, che sono riconducibili nel disposto dell'art. 2948, n. 4), c.c. Per confortare la correttezza di tale conclusione si deve richiamare l'insegnamento elaborato in materia dalla Suprema Corte di Cassazione. Alla sua stregua si afferma che: “(……) il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un atto
giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi
del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo
a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da
escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti
condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010)
anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la
volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Peraltro, l'indagine diretta a stabilire se una
dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell'art. 2944 c.c., rientra nei poteri del
giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in cassazione se sorretto da corretta
6 motivazione” (cfr.: Cass. Civ., Sez. Lav., 1/03/2021 n. 5549). Non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie gli atti superiormente sottoposti a disamina presentano tutte le caratteristiche,
indicate nello stralcio della menzionata pronuncia della giurisprudenza di legittimità, per essere qualificati come riconoscimenti di debito idonei a interrompere il termine prescrizionale quinquennale, applicabile ai canoni di locazione, agli interessi sugli stessi maturati e alle quote condominiali cui fanno espresso riferimento. Peraltro, la sottoscrizione a opera di
[...]
di questi ultimi costituisce un fatto incompatibile con la volontà di valersi della Parte_1
prescrizione eventualmente maturata negli anni precedenti rispetto agli enunciati crediti. Tale,
quindi, da integrare una rinunzia alla medesima ex art. 2937, III comma, c.c. Questa
constatazione trova una inoppugnabile conferma nel principio statuito in proposito sempre dalla
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “Perché possa sussistere, ai sensi dell'art. 2937
comma 3 c.c., una rinuncia (tacita) alla prescrizione, è necessaria una incompatibilità assoluta
tra il comportamento del debitore e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del
diritto altrui (nella specie, il riconoscimento non equivoco, da parte del debitore, del debito
prescritto). Occorre, cioè, che nel detto comportamento sia necessariamente insita, senza
nessuna possibilità di diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà dello stesso di rinunciare alla prescrizione già maturata. (......)” (cfr.: Cass. Civ., Sez. III, 29/03/1989 n.
1489).
Ciò posto, in epoca successiva al rilascio della nominata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà l' ha interrotto il termine prescrizionale di CP_1 Controparte_1
cinque anni dei canoni di locazione oggetto del contendere e di quelli nel frattempo rimasti non saldati, nonché degli interessi, pure di tipo moratorio, sui medesimi calcolati, notificando all'opponente le diffide e gli inviti al loro pagamento datati 7 Giugno 2017, 7 Novembre 2017,
10 Ottobre 2018 e 30 Giugno 2020, versati agli atti del presente giudizio. Di essi i primi tre sono stati consegnati a mani di familiari del ricorrente, rispettivamente, il 12 Giugno 2017, il
16 Novembre 2017 e l'11 Ottobre 2018, il quarto, invece, gli è stato recapitato nel periodo dell'emergenza provocata dalla pandemia da COVID19 il 9 Luglio 2020, a norma dell'art. 46 del D.L. n. 34/2020. Peraltro, l'istante non ha contestato di avere ricevuto le note in dibattito.
Da ultimo, il richiamato Istituto ha proceduto a interrompere la prescrizione in discorso attraverso la notifica del decreto ingiuntivo impugnato, compiuta a mani del signor
[...]
l'11 Febbraio 2021. Pertanto, si palesa indiscutibile che i citati crediti, fatti valere Parte_1
con tale provvedimento monitorio, non sono affatto prescritti.
7 In maniera analoga, dopo l'atto di cui sopra, sottoscritto dall'opponente nel mese di Maggio
2011, l' ha interrotto il termine prescrizionale non solo Controparte_1
delle spese condominiali ivi richiamate;
ma, pure, degli oneri condominiali sorti successivamente e non corrisposti. Ha perseguito questo precipuo scopo facendogli recapitare,
innanzitutto, l'invito recante la data del 14 Maggio 2012, consegnato a un familiare il 17
Maggio 2012, e quello datato 10 Ottobre 2012, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza il 24 Novembre 2012. La consegna di tali lettere, rinvenibili nel fascicolo di parte del suddetto , non è mai stata negata dal ricorrente. A seguito del loro invio l'opposto ha CP_1
nuovamente provveduto a interrompere la cennata prescrizione, mediante la notifica nei confronti dell'istante delle diffide, su indicate, del 7 Giugno 2017 e del 10 Ottobre 2018, nonché, infine, del provvedimento monitorio in argomento. Ragion per cui, nessuna perplessità
può sorgere sul fatto che, neanche le menzionate posizioni creditorie risultano prescritte.
3.- Privo dei requisiti della legittimità e della fondatezza giuridica si configura anche il secondo motivo, formulato dal signor per giustificare l'opposizione Parte_1
proposta avverso la enunciata ingiunzione di pagamento. Con esso egli eccepisce che, quest'ultima è stata emessa in mancanza dei presupposti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità del credito azionato, stabiliti dall'art. 633 c.p.c. Lamentando tanto che l'unica prova a supporto dello stesso, prodotta dall' , costituita da Controparte_1
una scheda contabile, contiene un riepilogo morosità per voce;
quanto che non è stata allegata alcuna fattura, bollettino e delibera condominiale a lui notificati, per dimostrarne la sussistenza.
L'obiezione testé riportata è agevolmente superabile tenendo conto di tutti i documenti, sopra sottoposti a disamina, che il nominato ha versato, oltre che nel procedimento de quo, CP_1
nella fase sommaria. Si tratta, come già precisato, del contratto di locazione stipulato inter partes il 12 Dicembre 1994 e, per quel che qui rileva maggiormente, dei due ricordati atti,
integranti delle vere e proprie ricognizioni di debito, e dei numerosi inviti e diffide di pagamento che l'opposto ha recapitato nel tempo all'opponente.
Nell'ambito della doglianza che ci occupa il ricorrente denuncia, altresì, che dall'esame della richiamata documentazione relativa a periodi recenti si desume come si è passati da cifre basse, pretese presumibilmente a titolo di canoni di locazione, ad ammontari esosi di € 1.584,93
e di € 1.002,35, computati, rispettivamente, al 5 Maggio 2016 e al 5 Ottobre 2019, di cui non si conosce la natura e non viene specificato a cosa si riferiscono. Per dimostrare l'inammissibilità
e l'inaccoglibilità di quest'altra doglianza è necessario puntualizzare che, le citate somme sono
8 elencate, insieme ad altre, nell'estratto conto degli importi dovuti dall'istante nell'arco temporale intercorrente fra il mese di Dicembre 2003 e il mese di Ottobre 2019, che l'
[...]
ha allegato nel procedimento monitorio. In effetti, all'interno di Controparte_1
questo documento non è stata specificata la natura delle predette voci. Però, dalla lettura delle determinazioni dirigenziali n. 187 del 18 Maggio 2016 e n. 387 del 15 Ottobre 2019, adottate dal cennato e prodotte nel presente giudizio, emerge in modo chiaro e inequivoco un CP_1
dirimente aspetto. Segnatamente che, la cifra di € 1.584,93 coincide con gli oneri condominiali non saldati da , fatti valere nei riguardi dell'opposto dal menzionato Parte_1
condominio Siracusa con il decreto ingiuntivo n. 212/2016, notificatogli il 15 Marzo 2016, e con il 50% delle spese legali ivi liquidate. Analogamente, l'ammontare di € 1.002,35 altro non
è che, il debito maturato dall'opponente nei riguardi dell'enunciato ente di gestione, sempre a titolo di spese condominiali, per il periodo indicato nella seconda delle nominate determinazioni dirigenziali. Si tratta, in buona sostanza, di importi che, per le ragioni esplicitate in seno ai due atti in commento, l' ha corrisposto al ricordato condominio CP_1 Controparte_1
Siracusa, divenendone, così, creditore verso il ricorrente. E' indiscutibile, sulla scorta di quanto su appurato, che i medesimi, ricompresi nell'ammontare ingiunto con il provvedimento monitorio in discussione, sono dovuti dall'istante, non essendo per nulla prescritti.
Alla luce delle argomentazioni che precedono si giunge alla conclusione che, l'opposizione proposta dal signor contro quest'ultimo è suscettibile di essere Parte_1
rigettata. Di conseguenza, la richiamata ingiunzione di pagamento va confermata.
4.- Infine, per il principio della soccombenza l'opponente deve essere condannato a rifondere all'Istituto opposto le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi
€ 1.500,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa BA CO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta dal signor avverso il decreto ingiuntivo n. 102/2021, emesso nei suoi confronti Parte_1
dal Tribunale di Agrigento nelle date dei 4/8 Febbraio 2021 su istanza e nell'interesse dell' , in persona del Controparte_1
9 legale rappresentante pro tempore, in qualità di commissario straordinario in sostituzione del consiglio di amministrazione, notificato a mani l'11 Febbraio 2021;
- per l'effetto, conferma la predetta ingiunzione di pagamento dichiarandola definitivamente esecutiva;
- infine, condanna l'opponente a rifondere all'Istituto opposto, come sopra rappresentato, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.500,00, comprensivi di spese,
diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 9 Dicembre 2025.
Il Giudice
BA CO
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