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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/07/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 293/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Deli Luca Presidente
Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. COMMISSATI FRANCESCA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PELOSO MONICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato l ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione
1 degli effetti civili del matrimonio confermando le condizioni stabilite in sede di separazione.
Si è costituito il resistente aderendo alla domanda sullo status, ma chiedendo, a turni di frequentazione invariati, la modifica delle condizioni di separazione quanto all'entità del contributo al mantenimento dallo stesso dovuto.
All'udienza del 29.5.25 le parti hanno raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale.
I procuratori delle parti hanno quindi discusso la causa chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come da accordo raggiunto.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n.
898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/10/2006 da Parte_1
e , trascritto al n. 18, Parte II, Serie A, Anno 2006 del registro degli
[...] Parte_2
atti di matrimonio del Comune di ROCCAMONFINA;
Conferma il calendario di visite già in essere;
Dispone che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, la somma di 250
euro per figlia, non rivalutati, ma rivalutabili, con decorrenza giugno 2025, rivalutabili di anno in anno secondo gli indici Istat;
Dispone che l'assegno unico sia percepito dalla ricorrente per l'intero;
2 Dispone che le spese straordinarie siano divise al 50% come da Protocollo in uso presso il
Tribunale;
Le ricariche telefoniche, rappresentando una voce di mantenimento ordinario, verranno pagate dalla madre.
Se le figlie si recheranno in Campania dai nonni paterni nei mesi di luglio ed agosto il padre corrisponderà, per i due mesi, la metà dell'assegno direttamente alle due figlie per le spese che sosterranno in estate (l'altra metà verrà corrisposta alla madre).
Le parti concordano, quanto ai contributi al mantenimento ordinario arretrati, al fine di definire ogni ulteriore controversia, che il sig. corrisponda alla sig.ra la soma di euro 1.000 Parte_2 Pt_1
in rate da 100 euro al mese a partire da giugno 2025.
Spese di giudizio compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
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