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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ Consigliere rel.
dott. EDOARDO MANCINI Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 240 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 28.11.2024, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Presidente “pro tempore”,
[...] elettivamente domiciliato in Latina, Via A. Saffi n. 12, presso lo studio dell'Avv. Corrado Trozzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
Oggetto: enfiteusi.
Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
(nel prosieguo, “ ”) conveniva in Parte_2 Pt_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Latina il sig. assumendo di essere Controparte_1 subentrato “ope legis” (legge n. 222/85) in tutti i rapporti attivi e passivi già di spettanza degli Enti
Ecclesiastici (contestualmente dichiarati estinti) e, quindi, anche nel patrimonio del Capitolo della
Chiesa di San Giovanni Battista in Terracina, di cui facevano parte anche i terreni agricoli censiti al fg. 89, p.lle 461, 473, 476 e 482; inoltre l'Istituto aggiungeva che nonostante ciò, con atto di donazione a rogito Notar del 17.12.1996 (Rep. 21636), i sigg. e Persona_1 Persona_2 CP_2
semplici livellari, avevano trasferito detti terreni in proprietà al loro figlio, sig.
[...] [...]
dichiarando, nel “corpus” dell'atto, che il diritto di livello si era estinto. CP_1
Pertanto, nel sostenere che il diritto di livello, al pari dell'enfiteusi, potesse estinguersi solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, che non ricorrevano nel caso di specie e, comunque, la cui eventuale dimostrazione sarebbe spettata al convenuto, l' concludeva chiedendo che Pt_1 venisse accertato che i terreni agricoli censiti al Catasto terreni del Comune di Terracina, fg. 89
p.lle 461, 473, 476 e 482 erano gravati dal rapporto di livello e, per l'effetto, che il sig.
[...]
“subentrato “ope legis” nel diritto del concedente”, fosse condannato al pagamento, CP_1 in favore dello stesso , della somma di Euro 2.985,00 -o di altra somma maggiore o minore Pt_1 ritenuta di giustizia- a titolo di canoni scaduti e non pagati (così come calcolata nella “perizia estimativa” di parte prodotta), oltre alla rifusione delle spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il sig. si limitava a contestare quanto eccepito Controparte_1 dalla controparte, assumendo di aver ricevuto i terreni per cui era causa in donazione dai propri genitori, che glieli avevano trasferiti “liberi da vincoli ed oneri di sorta”; pertanto, nel dichiarare di non riconoscere e di non aver mai riconosciuto il diritto di alcuno sugli appezzamenti di terreno in questione, il convenuto concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'attività istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 2072/18, rigettava la domanda dell' per l'omessa dimostrazione dell'esistenza del contratto di Pt_1 enfiteusi, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto.
Avverso tale pronuncia l proponeva appello, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia. Pt_1
Con un primo motivo, l lamentava l'erronea e falsa applicazione degli artt. 1350, n. 2, e Pt_1
2697 c.c., in quanto, a suo dire, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova scritta dell'avvenuto trasferimento, in favore del sig. del Controparte_1 solo diritto di enfiteusi, evidenziando che, pur avendo affermato l'atto a rogito Notar il Persona_1 trasferimento della proprietà dei terreni in questione, in realtà costui aveva ricevuto dai propri genitori soltanto il dominio utile, tanto che era stata menzionata l'esistenza di un canone;
ne conseguiva che, al contrario di quanto ritenuto dal giudicante di prime cure, con la produzione della copia di detto rogito l'Istituto aveva pienamente ottemperato all'onere probatorio imposto dall'art. 1350, n. 2, c.c., che prevede che gli atti di trasferimento del diritto di enfiteusi siano stipulati in forma scritta a pena di nullità.
Con un secondo motivo di censura, poi, l'appellante lamentava l'erronea e/o falsa applicazione dell'art. 969 c.c., per non aver il Tribunale considerato che l'espressa menzione del livello nell'atto pubblico di donazione del 17/12/1996 aveva supplito all'originaria assenza del titolo, confermando che i donanti avevano trasferito al figlio il solo livello e non anche il diritto di proprietà.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda originariamente avanzata, con la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, il sig. non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nel corso del giudizio, su richiesta dell'appellante, venivano disposti vari rinvii per la bonaria composizione della lite;
quindi, in data 8.05.2019, gli Avv.ti Osvaldo e Francesco Pietricola, già difensori del sig. nel primo grado di giudizio, depositavano in telematico Controparte_1 una nota con la quale si “limitavano a rappresentare di aver appreso, soltanto di recente, che il
Signor già proprio rappresentato ad odierno appellato, sia, Controparte_1 purtroppo, deceduto”, riservando la produzione del relativo certificato di morte;
inoltre i medesimi evidenziavano che, stante l'avvenuto decesso dell'appellato, l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei suoi eredi e che, essendo stata invece formulata nei confronti del defunto, non avrebbe potuto trovare applicazione la previsione di cui all'art. 291 c.p.c..
All'udienza del 28.11.2024, su richiesta dell'appellante, che precisava le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alla medesima dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che la citazione in appello risulta essere stata ritualmente notificata all'Avv. Francesco Pietricola, difensore in primo grado del sig. ed al Controparte_1 quale quest'ultimo aveva rilasciato regolare procura valevole anche per l'eventuale fase di gravame. Ciò nonostante, il sig. benché correttamente evocato nel giudizio di Controparte_1 appello, non ha inteso costituirsi, sicché va dichiarata la sua contumacia.
Per quanto concerne, poi, la nota depositata direttamente in telematico dagli Avv.ti Osvaldo e
Francesco Pietricola, già difensori in primo grado del contumace, con cui è stata comunicata, senza neanche fornire documentazione al riguardo, la morte del sig. essa Controparte_1 risulta priva di qualsiasi rilevanza sul piano processuale, trattandosi di dichiarazione che avrebbe dovuto essere effettuata in udienza dai suddetti legali, una volta effettuata la costituzione in giudizio.
Nel merito, il primo motivo d'appello è infondato.
L'enfiteusi a favore dell'Istituto diocesano, infatti, è rimasta priva della prova della forma scritta
“ad substantiam”, non potendo supplire in tal senso la semplice dichiarazione, resa dai donanti nella donazione prodotta in giudizio, circa il fatto che “i livelli ancora risultanti catastalmente alle partite 10678 e 35447 sono giuridicamente estinti”.
Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce,
“quando, per l'esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta (nella specie, contratto costitutivo di enfiteusi), alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto” (in tal senso, vedi Cass. n. 5148/82 e, più di recente, Cass. n. 4431/2017, peraltro menzionata dallo stesso giudicante di prime cure).
Pertanto, se sul piano della prova del titolo risulta inconferente addirittura una scrittura contenente una dichiarazione confessoria proveniente dall'altra parte, tanto meno può essere considerato rilevante, per supplire alla necessaria forma “ad substantiam”, il semplice deposito di certificati catastali, il cui contenuto può avere valenza semplicemente indiziaria e che, pertanto, non sono in grado di acquisire un valore probatorio paragonabile al titolo originario, la cui produzione resta comunque essenziale;
ne consegue, in assenza di tale deposito, che risulta priva di rilievo anche l'affermazione del consulente di parte dell , contenuta nella “perizia Pt_1 estimativa” depositata in primo grado, ove si fa riferimento alla esistenza di una “ditta reale” genericamente “dedotta dai titoli di proprietà”, riconducibile al Capitolo della Chiesa di San
Giovanni Battista in Terracina.
Considerazioni identiche valgono anche per l'ipotesi in cui, come sostenuto dall'appellante, venga trasferito il solo “livello” sulle particelle, in quanto, secondo la giurisprudenza e la più recente dottrina in materia, il diritto di livello è oramai ritenuto assimilabile al contratto di enfiteusi, sicché anche in tale ipotesi, sul piano probatorio, risulta indispensabile la prova scritta del titolo costitutivo (sul punto, vedi, “ex multis”, Cass. Sez. II, n. 30823/2023, secondo cui “il cd. "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi, sicché la sua esistenza va accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre è da escludersi la rilevanza dei dati catastali”.
Analogamente, poi, va disatteso il secondo motivo di appello.
Premesso che l' non ha mai proceduto, pur essendo nelle sue possibilità, alla produzione del Pt_1 titolo da cui sarebbe scaturito il rapporto di (di cui non è stata neanche dedotta la natura Per_3 perpetua o semplicemente temporanea e, in questo secondo caso, sino a quando), si osserva che la sola menzione, nell'atto di donazione del 17.12.1996, di un pregresso diritto di livello sui terreni in questione non può in ogni caso qualificarsi alla stregua di una ricognizione del rapporto di enfiteusi
(che, peraltro, è possibile solo per le enfiteusi aventi durata temporanea): infatti, la ricognizione fa fede dell'esistenza dell'enfiteusi e si sostituisce al titolo originario, se mancante, solo allorché sia piena e completa (nel senso che richiede la menzione del titolo originario, da cui discende il diritto alla ricezione dei canoni, con indicazione del contenuto e delle pattuizioni intercorse), e al contempo suppone non solo che il riconoscimento del diritto provenga da chi si trovi nel possesso del fondo enfiteutico, ma anche che esso sia operato nei confronti dello stesso concedente;
elementi che, nel caso in esame, non ricorrono in alcun modo, stante la genericità dell'affermazione dei sigg.
e peraltro neanche formulata nei confronti dell'asserito concedente Persona_2 CP_2
(o di chi assume di essere succeduto ad esso).
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, deve essere respinto.
Le spese del grado restano irripetibili, stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d. P. R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del Tribunale di Latina n. 2072/2018, che conferma;
dichiara l'irripetibilità delle spese del grado di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 19/3/2025
Il Consigliere rel.
Dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII° CIVILE – II° Collegio così composta:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANÓ Consigliere rel.
dott. EDOARDO MANCINI Giudice ausiliario
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 240 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione all'udienza di discussione del 28.11.2024, vertente
TRA
Parte_1
, in persona del Presidente “pro tempore”,
[...] elettivamente domiciliato in Latina, Via A. Saffi n. 12, presso lo studio dell'Avv. Corrado Trozzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellante
E
Controparte_1
Appellato non costituito
Oggetto: enfiteusi.
Conclusioni: come da scritti difensivi
Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, l'
[...]
(nel prosieguo, “ ”) conveniva in Parte_2 Pt_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Latina il sig. assumendo di essere Controparte_1 subentrato “ope legis” (legge n. 222/85) in tutti i rapporti attivi e passivi già di spettanza degli Enti
Ecclesiastici (contestualmente dichiarati estinti) e, quindi, anche nel patrimonio del Capitolo della
Chiesa di San Giovanni Battista in Terracina, di cui facevano parte anche i terreni agricoli censiti al fg. 89, p.lle 461, 473, 476 e 482; inoltre l'Istituto aggiungeva che nonostante ciò, con atto di donazione a rogito Notar del 17.12.1996 (Rep. 21636), i sigg. e Persona_1 Persona_2 CP_2
semplici livellari, avevano trasferito detti terreni in proprietà al loro figlio, sig.
[...] [...]
dichiarando, nel “corpus” dell'atto, che il diritto di livello si era estinto. CP_1
Pertanto, nel sostenere che il diritto di livello, al pari dell'enfiteusi, potesse estinguersi solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge, che non ricorrevano nel caso di specie e, comunque, la cui eventuale dimostrazione sarebbe spettata al convenuto, l' concludeva chiedendo che Pt_1 venisse accertato che i terreni agricoli censiti al Catasto terreni del Comune di Terracina, fg. 89
p.lle 461, 473, 476 e 482 erano gravati dal rapporto di livello e, per l'effetto, che il sig.
[...]
“subentrato “ope legis” nel diritto del concedente”, fosse condannato al pagamento, CP_1 in favore dello stesso , della somma di Euro 2.985,00 -o di altra somma maggiore o minore Pt_1 ritenuta di giustizia- a titolo di canoni scaduti e non pagati (così come calcolata nella “perizia estimativa” di parte prodotta), oltre alla rifusione delle spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il sig. si limitava a contestare quanto eccepito Controparte_1 dalla controparte, assumendo di aver ricevuto i terreni per cui era causa in donazione dai propri genitori, che glieli avevano trasferiti “liberi da vincoli ed oneri di sorta”; pertanto, nel dichiarare di non riconoscere e di non aver mai riconosciuto il diritto di alcuno sugli appezzamenti di terreno in questione, il convenuto concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'attività istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 2072/18, rigettava la domanda dell' per l'omessa dimostrazione dell'esistenza del contratto di Pt_1 enfiteusi, condannandolo al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto.
Avverso tale pronuncia l proponeva appello, deducendone l'erroneità e l'ingiustizia. Pt_1
Con un primo motivo, l lamentava l'erronea e falsa applicazione degli artt. 1350, n. 2, e Pt_1
2697 c.c., in quanto, a suo dire, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che non fosse stata fornita la prova scritta dell'avvenuto trasferimento, in favore del sig. del Controparte_1 solo diritto di enfiteusi, evidenziando che, pur avendo affermato l'atto a rogito Notar il Persona_1 trasferimento della proprietà dei terreni in questione, in realtà costui aveva ricevuto dai propri genitori soltanto il dominio utile, tanto che era stata menzionata l'esistenza di un canone;
ne conseguiva che, al contrario di quanto ritenuto dal giudicante di prime cure, con la produzione della copia di detto rogito l'Istituto aveva pienamente ottemperato all'onere probatorio imposto dall'art. 1350, n. 2, c.c., che prevede che gli atti di trasferimento del diritto di enfiteusi siano stipulati in forma scritta a pena di nullità.
Con un secondo motivo di censura, poi, l'appellante lamentava l'erronea e/o falsa applicazione dell'art. 969 c.c., per non aver il Tribunale considerato che l'espressa menzione del livello nell'atto pubblico di donazione del 17/12/1996 aveva supplito all'originaria assenza del titolo, confermando che i donanti avevano trasferito al figlio il solo livello e non anche il diritto di proprietà.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento della domanda originariamente avanzata, con la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, il sig. non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Nel corso del giudizio, su richiesta dell'appellante, venivano disposti vari rinvii per la bonaria composizione della lite;
quindi, in data 8.05.2019, gli Avv.ti Osvaldo e Francesco Pietricola, già difensori del sig. nel primo grado di giudizio, depositavano in telematico Controparte_1 una nota con la quale si “limitavano a rappresentare di aver appreso, soltanto di recente, che il
Signor già proprio rappresentato ad odierno appellato, sia, Controparte_1 purtroppo, deceduto”, riservando la produzione del relativo certificato di morte;
inoltre i medesimi evidenziavano che, stante l'avvenuto decesso dell'appellato, l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei suoi eredi e che, essendo stata invece formulata nei confronti del defunto, non avrebbe potuto trovare applicazione la previsione di cui all'art. 291 c.p.c..
All'udienza del 28.11.2024, su richiesta dell'appellante, che precisava le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alla medesima dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
Motivi della decisione
Preliminarmente si osserva che la citazione in appello risulta essere stata ritualmente notificata all'Avv. Francesco Pietricola, difensore in primo grado del sig. ed al Controparte_1 quale quest'ultimo aveva rilasciato regolare procura valevole anche per l'eventuale fase di gravame. Ciò nonostante, il sig. benché correttamente evocato nel giudizio di Controparte_1 appello, non ha inteso costituirsi, sicché va dichiarata la sua contumacia.
Per quanto concerne, poi, la nota depositata direttamente in telematico dagli Avv.ti Osvaldo e
Francesco Pietricola, già difensori in primo grado del contumace, con cui è stata comunicata, senza neanche fornire documentazione al riguardo, la morte del sig. essa Controparte_1 risulta priva di qualsiasi rilevanza sul piano processuale, trattandosi di dichiarazione che avrebbe dovuto essere effettuata in udienza dai suddetti legali, una volta effettuata la costituzione in giudizio.
Nel merito, il primo motivo d'appello è infondato.
L'enfiteusi a favore dell'Istituto diocesano, infatti, è rimasta priva della prova della forma scritta
“ad substantiam”, non potendo supplire in tal senso la semplice dichiarazione, resa dai donanti nella donazione prodotta in giudizio, circa il fatto che “i livelli ancora risultanti catastalmente alle partite 10678 e 35447 sono giuridicamente estinti”.
Infatti, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce,
“quando, per l'esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta (nella specie, contratto costitutivo di enfiteusi), alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto "de quo", nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto” (in tal senso, vedi Cass. n. 5148/82 e, più di recente, Cass. n. 4431/2017, peraltro menzionata dallo stesso giudicante di prime cure).
Pertanto, se sul piano della prova del titolo risulta inconferente addirittura una scrittura contenente una dichiarazione confessoria proveniente dall'altra parte, tanto meno può essere considerato rilevante, per supplire alla necessaria forma “ad substantiam”, il semplice deposito di certificati catastali, il cui contenuto può avere valenza semplicemente indiziaria e che, pertanto, non sono in grado di acquisire un valore probatorio paragonabile al titolo originario, la cui produzione resta comunque essenziale;
ne consegue, in assenza di tale deposito, che risulta priva di rilievo anche l'affermazione del consulente di parte dell , contenuta nella “perizia Pt_1 estimativa” depositata in primo grado, ove si fa riferimento alla esistenza di una “ditta reale” genericamente “dedotta dai titoli di proprietà”, riconducibile al Capitolo della Chiesa di San
Giovanni Battista in Terracina.
Considerazioni identiche valgono anche per l'ipotesi in cui, come sostenuto dall'appellante, venga trasferito il solo “livello” sulle particelle, in quanto, secondo la giurisprudenza e la più recente dottrina in materia, il diritto di livello è oramai ritenuto assimilabile al contratto di enfiteusi, sicché anche in tale ipotesi, sul piano probatorio, risulta indispensabile la prova scritta del titolo costitutivo (sul punto, vedi, “ex multis”, Cass. Sez. II, n. 30823/2023, secondo cui “il cd. "livello" ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all'enfiteusi, sicché la sua esistenza va accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l'atto di ricognizione, mentre è da escludersi la rilevanza dei dati catastali”.
Analogamente, poi, va disatteso il secondo motivo di appello.
Premesso che l' non ha mai proceduto, pur essendo nelle sue possibilità, alla produzione del Pt_1 titolo da cui sarebbe scaturito il rapporto di (di cui non è stata neanche dedotta la natura Per_3 perpetua o semplicemente temporanea e, in questo secondo caso, sino a quando), si osserva che la sola menzione, nell'atto di donazione del 17.12.1996, di un pregresso diritto di livello sui terreni in questione non può in ogni caso qualificarsi alla stregua di una ricognizione del rapporto di enfiteusi
(che, peraltro, è possibile solo per le enfiteusi aventi durata temporanea): infatti, la ricognizione fa fede dell'esistenza dell'enfiteusi e si sostituisce al titolo originario, se mancante, solo allorché sia piena e completa (nel senso che richiede la menzione del titolo originario, da cui discende il diritto alla ricezione dei canoni, con indicazione del contenuto e delle pattuizioni intercorse), e al contempo suppone non solo che il riconoscimento del diritto provenga da chi si trovi nel possesso del fondo enfiteutico, ma anche che esso sia operato nei confronti dello stesso concedente;
elementi che, nel caso in esame, non ricorrono in alcun modo, stante la genericità dell'affermazione dei sigg.
e peraltro neanche formulata nei confronti dell'asserito concedente Persona_2 CP_2
(o di chi assume di essere succeduto ad esso).
Da quanto premesso deriva che l'appello, totalmente infondato, deve essere respinto.
Le spese del grado restano irripetibili, stante la mancata costituzione in giudizio dell'appellato.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d. P. R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto dall' Parte_1
nei confronti di avverso la
[...] Controparte_1 sentenza del Tribunale di Latina n. 2072/2018, che conferma;
dichiara l'irripetibilità delle spese del grado di appello;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 19/3/2025
Il Consigliere rel.
Dott. Giuseppe Staglianò
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato