TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6347 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XII SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 43908 / 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giordano ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Ferdinando Paoletti n.
24
ATTORE nei confronti di
(già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2
e difesa dagli avvocati Francesca Rolla, Silvia Lolli e Andrea Atteritano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Marche n. 1/3
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: contratto assicurativo.
Pagina 1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, evocava in giudizio Parte_1 [...]
(già ) e, premesso che Controparte_1 Controparte_2
è una società con sede in Irlanda ammessa, nel territorio della Repubblica CP_1
Italiana, all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazioni di servizi per il ramo III, che il veniva contattato da promotori finanziari Pt_1
incaricati da di distribuire polizze assicurative di tipo unit linked denominate CP_1
“La Signature Bond Plus”, che le caratteristiche della polizza erano rappresentate in una brochure diffusa al pubblico, che il compilava il modulo di proposta e Pt_1
versava il premio di € 25.000,00 tramite assegno, che la Compagnia, dopo aver incassato il premio, attivava la polizza n. 137615P, che la documentazione contrattuale rilasciata al contraente erano le condizioni generali di contratto e la scheda sintetica, che il valore della polizza “La Signature Bond Plus” risultava collegato all'andamento di fondi esterni GLOBAL QUALITY SELECTION e
[...]
, che la gestione degli investimenti era affidata ad un Controparte_3
gestore esterno la NO AG (società con sede in Svizzera) indicata vincolativamente dalla stessa Compagnia, che a partire dal 2015 con CP_1
comunicazioni diffuse tramite il proprio sito web annunciava che non era più possibile dare corso alle richiesta di riscatto delle polizze in quanto entrambi i fondi sopra citati erano affetti da problemi di liquidità, che in data 06.05.2016 , CP_1
sempre tramite sito web, dichiarava la sospensione delle attività di compravendita per i fondi Global di cui sopra a partire dal 1 febbraio 2016, che il chiedeva il Pt_1
riscatto della polizza come previsto dalle condizioni generali ma che non otteneva alcuna prestazione in quanto le attività a cui era collegato il valore della polizza sono risultate inconsistenti e si sono rapidamente dissolte divenendo prive di valore, che a nulla sono valsi i reclami del che nell'ottobre 2021 era emerso che erano in Pt_1
corso delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il sospetto di frode e irregolarità nei confronti dei clienti con riguardo al collocamento
Pagina 2 dei fondi Global veicolati da polizze assicurative, che quindi il lamentava di Pt_1
essere vittima di pratiche scorrette da parte della Compagnia ritenuta responsabile di aver omesso di adempiere ai suoi obblighi informativi e trascurato ogni misura di diligenza e protezione del contraente, che quindi il lamentava di essere Pt_1
vittima di pratiche scorrette da parte della Compagnia che aveva dato corso ad operazioni surrettizie di raccolta di risparmio in attività inconsistenti ed illiquide e che non aveva effettuato alcuna verifica sull'affidabilità del soggetto CP_1
incaricato della gestione degli investimenti trascurando ogni obbligo informativo gravante sui professionisti nell'ambito finanziario – assicurativo e per di più dichiarava che la NO presentava un concreto interesse a orientare l'investimento dei contraenti verso i fondi sopra citati in quanto coinvolta nella gestione e nella proprietà delle attività ad essi sottostanti, come da relazione elaborata nel dicembre
2016 dalla società di revisione KPMG che aveva fornito informazioni sull'assetto e sulla gestione dei fondi, che negava anche la reale copertura del rischio demografico da parte della polizza sottoscritta e dichiarava di aver anche tentato la negoziazione assistita ma che la procedura aveva avuto esito negativo, chiedeva, pertanto, di accertare che la condotta di costituiva inadempimento delle CP_1
obbligazioni di diligente esecuzione della prestazione ovvero configurava un'ipotesi di responsabilità civile (precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale) e per l'effetto ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno subito pari ad €
25.000,00, o somma diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 Controparte_1
la domanda e chiedendone il rigetto, previo mutamento del rito. In particolare deduceva di essere carente di legittimazione passiva, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di parte attrice, e comunque l'infondatezza della domanda in base all'insussistenza degli obblighi asseritamente violati, all'inapplicabilità della normativa invocata trattandosi di strumenti assicurativi e non finanziari e alla sua totale estraneità alle irregolarità contestate delle quali avrebbero
Pagina 3 dovuto rispondere, casomai, gli intermediari e l'Asset Manager di cui chiedeva la chiamata in giudizio. Rilevava altresì la mancanza di diligenza della stessa parte attrice.
Poneva in rilievo il suo ruolo di solo emittente della polizza e come esclusivamente gli intermediari assicurativi - A1 KE RL (oggi ) e A1 IF - avevano CP_4
avuto contatti con la clientela, che solo l'Asset Manager aveva potuto selezionare gli attivi in cui investire con conseguente esonero di ogni responsabilità della stessa, che in polizza era previsto, addirittura in più punti, che non erano garantiti né la restituzione del capitale né rendimenti minimi, che era previsto il diritto di recesso e che il contraente aveva dichiarato di aver ricevuto e compreso la documentazione, che quindi era ben consapevole del rischio assunto in merito all'assenza di garanzie di restituzione del premio e/o di rendimenti minimi avendo altresì scelto la Linea di
Investimento “Premium Income” a grado di rischio “medio-alto”. In corso di contratto aveva tenuto una condotta improntata a buona fede e CP_1
trasparenza inviando le informazioni e i resoconti di polizza e non appena avuta notizia dei problemi di liquidità aveva informato la ricorrente (lettera del 21.07.2014
e successive informative versate in atti), provvedendo anche ad eseguire un parziale riscatto per € 2.375,00 mentre era rimasta inevasa la richiesta di riscatto totale presentata nel maggio 2016 per illiquidità dei fondi. Chiedeva, quindi, in via pregiudiziale/preliminare in rito, di disporre la conversione del rito ex art. 281- duodecies c.p.c. per le ragioni in atto;
in via pregiudiziale/preliminare nel merito, di rigettare le domande del in accoglimento delle eccezioni Pt_1
pregiudiziali/preliminari di carenza di legittimazione/titolarità passiva di CP_1
e prescrizione dei diritti azionati;
in via principale nel merito di rigettare tutte
[...]
le domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili ed infondate, in via riconvenzionale subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande del e previo differimento dell'udienza ex Pt_1
artt. 167 e 269 e 281-undecies c.p.c., consentire la chiamata in causa di NO A.G., di e di , accertare la loro esclusiva responsabilità e Controparte_5 CP_6
Pagina 4 condannarle al pagamento di qualsiasi importo eventualmente dovuto al o, in Pt_1
subordine, al pagamento nei confronti di a titolo di manleva e/o CP_1
risarcimento dei danni, di qualsiasi importo che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere al con vittoria di spese. Pt_1
La causa, rigettata l'istanza di chiamata in causa dei terzi anche per esigenze di celerità del giudizio (ordinanza di rigetto che viene confermata in questa sede alla luce delle reiterate richieste di parte convenuta) e disposto il mutamento del rito vista la complessità della lite, è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti,
l'acquisizione di copia del fascicolo della Procura della Repubblica di Verona e l'escussione di un solo testimone in prova diretta e contraria. All'udienza dell'08.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 189 cpc.
In via preliminare in merito all'eccezione di prescrizione sollevata si rileva come la stessa sia infondata;
infatti le doglianze di parte attrice sono in parte relative alla formazione del consenso (carenza di informazioni e cattiva scelta di NO quale gestore dell'investimento) e quindi, secondo questo giudice, da ricondurre ad una responsabilità precontrattuale di parte convenuta ex artt. 1337 e 1338 c.c., da ricomprendersi nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art.1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc (Cass. civ. sez. I n. 14188/2016) e in parte ad una responsabilità propriamente contrattuale (e cioè successiva alla formazione del consenso e relativa allo svolgimento del rapporto contrattuale) relativa al mancato controllo del conflitto di interessi denunciato dal con Pt_1
applicazione, quindi, in entrambi i casi, del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cc. La prescrizione, tuttavia, non inizia a decorrere né dalla data della proposta
(02.03.2012) né dalla data di emissione della polizza (27.03.2012) ma, in applicazione dell'art. 2935 cc secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, dal momento in cui comunicata
Pagina 5 l'illiquidità del fondo (cfr. lettera del 21.07.2014) l'attore ha approfondito sul piano tecnico – giuridico la natura del prodotto acquistato. Tenuto conto che l'incontro di mediazione (sia pur con esito negativo), è stato tenuto in data 11.05.2023, è evidente che la prescrizione non è decorsa.
Parimenti da rigettare è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, trattandosi in realtà di deduzioni inerenti alla titolarità del diritto sostanziale controverso da esaminarsi unitamente al merito della controversia (Cass. Civ. S.U. 2016 n. 2951). In base alla prospettazione attorea proprio ad vengono imputati gli CP_1
inadempimenti divenuti oggetto delle doglianze attoree: sarà poi da verificare la questione - che deve essere esaminata sul piano sostanziale di merito - se davvero era estranea ai fatti di causa, come dalla stessa affermato sin dalla CP_1
comparsa di costituzione e risposta.
Occorre in primo luogo individuare la natura della polizza sottoscritta dal Pt_1
essendovi contrasto tra le parti.
Per meglio comprendere la portata della polizza si ritiene utile ripercorrere brevemente la normativa formatasi al riguardo. Come è noto l'art. 1882 c.c. definisce
“assicurazione” quel contratto con il quale “l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Negli anni a tali contratti se ne sono affiancati altri di origine anglosassone nei quali, sebbene inquadrati nel ramo vita, la prestazione dovuta dall'assicuratore non è determinata nel quantum al momento della stipulazione del contratto ma è commisurata al valore di una entità di riferimento suscettibile di un andamento variabile nel tempo. Tali polizze si differenziano a seconda del parametro di riferimento cui sono collegate le prestazioni dell'assicuratore, tra polizze unit linked e polizze index linked (distinzione basata ora sull'art. 41 del Codice delle assicurazioni private, che ha raccolto la disposizione prima contenuta nell'art. 30, II co., del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 174). In dettaglio, mentre le polizze unit linked sono indicizzate al rendimento di un fondo di investimento, per quelle index linked la
Pagina 6 prestazione dell'assicuratore è determinata in rapporto al valore di un indice azionario o di un altro parametro di riferimento, ragione questa che porta a ritenere queste ultime polizze ad alto contenuto speculativo.
Le polizze linked, prima dell'introduzione del codice delle assicurazioni, sono state regolamentate nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 174/1995 - che ha recepito la
Direttiva 92/96/CEE e nel quale sono richiamate proprio le assicurazioni di cui ai rami I e II (sulla durata della vita umana nonché di natalità e nuzialità) “connesse con fondi di investimento”, vale a dire alle polizze unit linked - dove all'art. 30 viene fatto riferimento alle prestazioni dell'assicuratore “direttamente collegate ad un indice azionario od altro valore di riferimento”, ed all'art. 109 viene imposto alle imprese assicuratrici di fornire al contraente, per iscritto, sia in fase precontrattuale che durante “la vigenza” del contratto, le informazioni indicate rispettivamente ai punti A
e B dell'allegato II dello stesso decreto. La complessità strutturale di dette polizze e l'incertezza del loro valore al termine del contratto hanno indotto l' ad CP_7
emanare numerose circolari con le quali è stata prescritta, ai fini della qualificazione quale prodotto assicurativo, la necessaria presenza del c.d. rischio demografico
(principio confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità). Conseguentemente, non possono essere qualificate come assicurazioni sulla durata della vita umana, e, quindi, non possono essere incluse nel ramo I, quelle polizze le cui condizioni contrattuali sono articolate in modo tale da rendere, di fatto, l'entità e l'effettiva erogazione delle prestazioni del tutto indipendenti dalla durata della vita dell'assicurato.
Disciplina di questi prodotti assicurativi si rinviene anche nel TUF dove l'art. 25 bis, con riferimento ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, dispone l'applicabilità delle regole contenute negli artt. 21, 23, 30, comma IX, e 34. Ulteriori norme si rinvengono nel D.Lgs. n. 164/2007, che ha recepito la direttiva MIFID
2004/39/CE, e nel Regolamento intermediari adottato dalla CONSOB che dedica il libro VI proprio alla “distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”. Infine, per quanto concerne l'onere della prova vale
Pagina 7 evidenziare come l'art. 178 cod. ass. private recepisca la regola, già contenuta nell'art. 23 del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria, dell'inversione dell'onere della prova nei giudizi in cui si chiede il risarcimento dei danni subiti dai contraenti dei soli prodotti assicurativi dei rami III e V.
Sotto l'aspetto giurisprudenziale, i giudici di merito in diverse pronunce hanno affermato che le polizze unit linked, offrendo una garanzia parziale, non possono essere qualificate come prodotti puramente assicurativi ma costituiscono prodotti a componente mista, assicurativa e finanziaria, e precisato che non può definirsi
"polizza vita" un contratto che preveda un investimento finanziario non finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale. Per aversi una funzione di tutela previdenziale e, quindi, per potersi qualificare come polizza vita, il contratto deve infatti prevedere quale obiettivo minimo, in caso di decesso, la conservazione integrale del capitale, dato che la previsione di un rimborso, in caso di morte, in misura inferiore al capitale versato è incompatibile con lo strumento della assicurazione sulla vita quale forma di assicurazione privata (Tribunale Parma I, 10 agosto 2010, n. 1107; sulla stessa linea Trib. Trani, 11 marzo 2008, Trib. Salerno, 7 luglio 2009; Trib. Milano, 12 febbraio 2010; Trib. Busto Arsizio, 6 novembre 2009).
Anche la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 21022 del
26.7.2024, dopo aver richiamato la normativa nazionale e comunitaria ha ritenuto che
“… un contratto non va qualificato "assicurazione" sol perché la legislazione eurounitaria consente che sia stipulato da una società di assicurazione. La qualificazione dei contratti nell'ordinamento nazionale si fa per causa, non per soggetti. E del resto la legislazione eurounitaria consente alle imprese di assicurazione di stipulare contratti che pacificamente assicurazioni non sono (le capitalizzazioni, le fideiussioni), e persino contratti vietati nell'ordinamento nazionale …. In primo luogo, le assicurazioni sulla vita in cui l'obbligazione dell'assicuratore è fatta dipendere dalla fluttuazione di valori finanziari non costituiscono un genus omogeneo. Sotto la denominazione "unit-linked" o " index- linked" la prassi commerciale accomuna contratti con le previsioni più disparate:
Pagina 8 con rischio per il beneficiario di perdita totale del capitale versato o (in caso di avveramento del rischio) dell'indennizzo; con rischio di perdita parziale;
con capitale garantito (Sez. 1 -, Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024). Dunque la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come "unit-linked" non basta per qualificare quel contratto come "assicurazione", in virtù del millenario principio plus valet quod agitur, quam quod simulate concipitur.
1.4.2. In secondo luogo, un contratto di assicurazione sulla vita non consiste in uno scambio di moneta attuale in cambio di moneta futura: altrimenti costituirebbe un mutuo. Nemmeno consiste nella promessa di pagamento d'una somma di denaro a fronte d'un evento futuro e incerto: altrimenti costituirebbe una scommessa. A qualificare un contratto come
"assicurazione sulla vita", pertanto, non basta né la previsione dell'obbligo dell'assicuratore di pagare una somma di denaro nel caso di morte del portatore di rischio;
né la previsione che l'indennizzo sia superiore al valore delle quote possedute dall'assicurato al momento dell'avverarsi del rischio. Non basta la prima, perché un contratto di assicurazione è tale se l'obbligazione dell'assicurato e quella dell'assicuratore sono basate sulla tecnica assicurativa: ovvero la comunione dei rischi, l'accantonamento del premio puro, il calcolo del rischio. Non basta la seconda, perché, se è vero che l'assicurazione sulla vita è un contratto duttile che può avere cause diverse (non solo previdenziale, ma anche - ad es. - di liberalità, di regolazione dei rapporti successori, solutoria, risarcitoria), non è men vero che la tecnica della comunione dei rischi impone che l'indennizzo sia determinato su base statistica, e che di conseguenza l'assicurazione vita poggi su un "rischio demografico". Questo non consiste - al contrario di quanto deduce la ricorrente - semplicemente nel prevedere il pagamento di una somma di denaro in caso di morte.
Il rischio demografico ha per presupposto la parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione
d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato nel caso di morte ante tempus. Ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei
Pagina 9 premi versati;
oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito;
od ancora nel pagamento d'una maggiorazione irrisoria rispetto all'uno od all'altro”. In difetto dei requisiti sopra richiamati il contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del T.U.F. e del regolamento Consob. Infatti, se il rischio è posto interamente in capo al soggetto assicurato, si ricade in una fattispecie contrattuale diversa dall'assicurazione sulla vita, ove l'intermediario è tenuto a rispettare le regole di leale comportamento previste dalla normativa (Cass. sez. III, ord. n. 10333/2018). Dunque, se il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore, si tratta di una polizza vita, mentre se il rischio di “performance” è per intero addossato all'assicurato, si rientra nell'ambito degli strumenti finanziari, ipotesi che si ravvisa qualora il costo della copertura per il caso di morte sia detratto dal premio netto, ovvero al beneficiario non siano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell'evento morte
(Cass. sez. III, ord. n.6319/19).
Per quanto concerne il caso concreto non è in dubbio la riconducibilità del contratto di cui si discute nell'alveo dei contratti unit linked, in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno, e non in quello
“tradizionale” di cui all'art. 1882 c.c. con il quale l'assicurato mira generalmente a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero. Infatti, utilizzando a fini ermeneutici il criterio di rilevanza causale del rischio assicurato, ossia della sua collocazione a carico dell'una e dell'altra parte, è chiaro che la causa nettamente prevalente del contratto per cui è causa non coincide con quella tipica del contratto di assicurazione. Analizzando nel dettaglio le caratteristiche del prodotto contenute all'interno della scheda informativa e delle condizioni di assicurazione emerge invero, come sopra rilevato, che alcuna somma a titolo di indennizzo sarebbe stata garantita né sarebbe stato garantito il rimborso del capitale versato, come indiscutibilmente si ricava dalle condizioni generali versate in atti.
Pagina 10 Alla luce delle clausole in questione, risulta evidente che, qualunque fosse la data di decesso dell'assicurato ovvero di riscatto della polizza, il valore della prestazione della società assicuratrice sarebbe stato determinato unicamente sulla scorta del valore delle quote, che rappresentano la linea di investimento, con la concreta possibilità che, in caso di andamento negativo dell' investimento, la Compagnia pagasse una somma nettamente inferiore a quella investita nei limiti della garanzia minima dell'1% dei premi versati;
tale, quindi, da far ritenere che alcun concreto rischio demografico fosse stato assunto in concreto dalla società di assicurazioni.
Il contratto intercorso con il deve pertanto ritenersi di natura finanziaria e Pt_1
non assicurativa, con ogni conseguenza in ordine ai doveri di informativa e correttezza.
Il teste , escusso all'udienza del 09.07.2024, che ha fatto Testimone_1
sottoscrivere materialmente la proposta di polizza di ha dichiarato di CP_1
aver spiegato sinteticamente al quanto ripotato nella scheda sintetica e di Pt_1
avergli consegnato le condizioni generali di contratto, come dichiarato all'udienza di escussione del 09.07.2024. Tuttavia ha negato di aver sottoposto a parte attrice apposito questionario per l'acquisizione del profilo di rischio e di aver verificato la sua conoscenza ed esperienza nel settore degli investimenti nonché la sua propensione al rischio, dichiarando espressamente: “Non ho fatto il profilo del cliente in quanto nel caso specifico non era richiesto … non era previsto per la sottoscrizione della polizza …” e nessun questionario è stato prodotto in giudizio né possono essere ritenute sufficienti le scarse notizie derivanti dal modulo di proposta sottoscrtitto. Inoltre ha dichiarato che l'unico gestore era NO e che il nominativo era fornito dalla Compagnia.
E' evidente, pertanto, che le informazioni fornite al contraente, sia pure tramite l'intermediario, sulla base delle indicazioni fornite dalla Compagnia convenuta non corrispondono a quanto previsto dalla normativa in materia di investimenti finanziari, avendo l'intermediario fornito indicazioni - indipendentemente dalla loro completezza - sulla base di quanto indicato vincolativamente dalla Compagnia e
Pagina 11 fondate sul fatto che il contratto proposto rientrasse nell'ambito del contratto assicurativo e fosse sottoposto alla disciplina prevista per lo stesso;
trattandosi, invece, di un contratto di gestione finanziaria appare evidente che l'attività principale, costituita dalla gestione dell'investimento, non potesse essere attribuita ad un soggetto diverso, il cd. asset manager, costituito come del tutto indipendente, senza peraltro fornire una chiara indicazione dei livelli di rischio dell'investimento e dell'adeguatezza della scelta mediante l'individuazione della propensione al rischio da parte del contraente, non potendosi ritenere sufficiente ed adeguata la sola indicazione che non vi fosse garanzia della conservazione del capitale versato né era previsto un rendimento minimo garantito.
Nel caso di specie risulta evidente che lo schema dell'asset manager indipendente è incompatibile con la responsabilità che deve necessariamente assumersi il gestore del capitale investito che non può eludere tale responsabilità creando un meccanismo contrattuale con il quale l'oggetto principale del contratto - la gestione del capitale investito nei fondi - era svolta da un soggetto asseritamente estraneo alla Compagnia
e che non rendeva conto alla stessa, soggetto peraltro, che se pur indicato formalmente dal contraente, in realtà doveva necessariamente essere scelto in quello preventivamente individuato dalla Compagnia e che quindi aveva la sua fiducia ma di cui la stessa non assumeva alcuna responsabilità nell'adempimento dell'oggetto del contratto.
Risulta quindi confermato che l'oggetto e la natura del contratto non era di assicurazione ma un contratto di investimento finanziario;
di conseguenza il contratto di cui è causa è affetto da nullità in quanto stipulato senza il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di investimento.
Deve pertanto essere dichiarata la nullità del contratto per le ragioni sopra esposte e la società convenuta deve essere condannata al pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 22.625,00, già detratto l'importo ricevuto a seguito di riscatto parziale pari ad € 2.735,00 (mai contestato dal , oltre interessi legali dalla Pt_1
data di pagamento della rata di premio fino al soddisfo.
Pagina 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da DM 147/2022, così come modificato, in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M
definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la nullità della polizza n. 137615P stipulata da con Parte_1
per le motivazioni di cui in Controparte_1
narrativa e per l'effetto condanna Controparte_1
alla restituzione a parte attrice dell'importo di € 22.625,00 oltre agli
[...]
interessi legali dalla data di pagamento della rata di premio fino al soddisfo;
- condanna a rifondere le spese Controparte_1
di lite a che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per Parte_1
compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge.
Roma, 29.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
Pagina 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XII SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Romana Di Giangiacomo
Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 43908 / 2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Giordano ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Ferdinando Paoletti n.
24
ATTORE nei confronti di
(già Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2
e difesa dagli avvocati Francesca Rolla, Silvia Lolli e Andrea Atteritano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Marche n. 1/3
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: contratto assicurativo.
Pagina 1 Con ricorso ex art. 281 decies cpc, regolarmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, evocava in giudizio Parte_1 [...]
(già ) e, premesso che Controparte_1 Controparte_2
è una società con sede in Irlanda ammessa, nel territorio della Repubblica CP_1
Italiana, all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazioni di servizi per il ramo III, che il veniva contattato da promotori finanziari Pt_1
incaricati da di distribuire polizze assicurative di tipo unit linked denominate CP_1
“La Signature Bond Plus”, che le caratteristiche della polizza erano rappresentate in una brochure diffusa al pubblico, che il compilava il modulo di proposta e Pt_1
versava il premio di € 25.000,00 tramite assegno, che la Compagnia, dopo aver incassato il premio, attivava la polizza n. 137615P, che la documentazione contrattuale rilasciata al contraente erano le condizioni generali di contratto e la scheda sintetica, che il valore della polizza “La Signature Bond Plus” risultava collegato all'andamento di fondi esterni GLOBAL QUALITY SELECTION e
[...]
, che la gestione degli investimenti era affidata ad un Controparte_3
gestore esterno la NO AG (società con sede in Svizzera) indicata vincolativamente dalla stessa Compagnia, che a partire dal 2015 con CP_1
comunicazioni diffuse tramite il proprio sito web annunciava che non era più possibile dare corso alle richiesta di riscatto delle polizze in quanto entrambi i fondi sopra citati erano affetti da problemi di liquidità, che in data 06.05.2016 , CP_1
sempre tramite sito web, dichiarava la sospensione delle attività di compravendita per i fondi Global di cui sopra a partire dal 1 febbraio 2016, che il chiedeva il Pt_1
riscatto della polizza come previsto dalle condizioni generali ma che non otteneva alcuna prestazione in quanto le attività a cui era collegato il valore della polizza sono risultate inconsistenti e si sono rapidamente dissolte divenendo prive di valore, che a nulla sono valsi i reclami del che nell'ottobre 2021 era emerso che erano in Pt_1
corso delle indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il sospetto di frode e irregolarità nei confronti dei clienti con riguardo al collocamento
Pagina 2 dei fondi Global veicolati da polizze assicurative, che quindi il lamentava di Pt_1
essere vittima di pratiche scorrette da parte della Compagnia ritenuta responsabile di aver omesso di adempiere ai suoi obblighi informativi e trascurato ogni misura di diligenza e protezione del contraente, che quindi il lamentava di essere Pt_1
vittima di pratiche scorrette da parte della Compagnia che aveva dato corso ad operazioni surrettizie di raccolta di risparmio in attività inconsistenti ed illiquide e che non aveva effettuato alcuna verifica sull'affidabilità del soggetto CP_1
incaricato della gestione degli investimenti trascurando ogni obbligo informativo gravante sui professionisti nell'ambito finanziario – assicurativo e per di più dichiarava che la NO presentava un concreto interesse a orientare l'investimento dei contraenti verso i fondi sopra citati in quanto coinvolta nella gestione e nella proprietà delle attività ad essi sottostanti, come da relazione elaborata nel dicembre
2016 dalla società di revisione KPMG che aveva fornito informazioni sull'assetto e sulla gestione dei fondi, che negava anche la reale copertura del rischio demografico da parte della polizza sottoscritta e dichiarava di aver anche tentato la negoziazione assistita ma che la procedura aveva avuto esito negativo, chiedeva, pertanto, di accertare che la condotta di costituiva inadempimento delle CP_1
obbligazioni di diligente esecuzione della prestazione ovvero configurava un'ipotesi di responsabilità civile (precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale) e per l'effetto ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno subito pari ad €
25.000,00, o somma diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 Controparte_1
la domanda e chiedendone il rigetto, previo mutamento del rito. In particolare deduceva di essere carente di legittimazione passiva, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di parte attrice, e comunque l'infondatezza della domanda in base all'insussistenza degli obblighi asseritamente violati, all'inapplicabilità della normativa invocata trattandosi di strumenti assicurativi e non finanziari e alla sua totale estraneità alle irregolarità contestate delle quali avrebbero
Pagina 3 dovuto rispondere, casomai, gli intermediari e l'Asset Manager di cui chiedeva la chiamata in giudizio. Rilevava altresì la mancanza di diligenza della stessa parte attrice.
Poneva in rilievo il suo ruolo di solo emittente della polizza e come esclusivamente gli intermediari assicurativi - A1 KE RL (oggi ) e A1 IF - avevano CP_4
avuto contatti con la clientela, che solo l'Asset Manager aveva potuto selezionare gli attivi in cui investire con conseguente esonero di ogni responsabilità della stessa, che in polizza era previsto, addirittura in più punti, che non erano garantiti né la restituzione del capitale né rendimenti minimi, che era previsto il diritto di recesso e che il contraente aveva dichiarato di aver ricevuto e compreso la documentazione, che quindi era ben consapevole del rischio assunto in merito all'assenza di garanzie di restituzione del premio e/o di rendimenti minimi avendo altresì scelto la Linea di
Investimento “Premium Income” a grado di rischio “medio-alto”. In corso di contratto aveva tenuto una condotta improntata a buona fede e CP_1
trasparenza inviando le informazioni e i resoconti di polizza e non appena avuta notizia dei problemi di liquidità aveva informato la ricorrente (lettera del 21.07.2014
e successive informative versate in atti), provvedendo anche ad eseguire un parziale riscatto per € 2.375,00 mentre era rimasta inevasa la richiesta di riscatto totale presentata nel maggio 2016 per illiquidità dei fondi. Chiedeva, quindi, in via pregiudiziale/preliminare in rito, di disporre la conversione del rito ex art. 281- duodecies c.p.c. per le ragioni in atto;
in via pregiudiziale/preliminare nel merito, di rigettare le domande del in accoglimento delle eccezioni Pt_1
pregiudiziali/preliminari di carenza di legittimazione/titolarità passiva di CP_1
e prescrizione dei diritti azionati;
in via principale nel merito di rigettare tutte
[...]
le domande proposte dal ricorrente in quanto inammissibili ed infondate, in via riconvenzionale subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande del e previo differimento dell'udienza ex Pt_1
artt. 167 e 269 e 281-undecies c.p.c., consentire la chiamata in causa di NO A.G., di e di , accertare la loro esclusiva responsabilità e Controparte_5 CP_6
Pagina 4 condannarle al pagamento di qualsiasi importo eventualmente dovuto al o, in Pt_1
subordine, al pagamento nei confronti di a titolo di manleva e/o CP_1
risarcimento dei danni, di qualsiasi importo che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere al con vittoria di spese. Pt_1
La causa, rigettata l'istanza di chiamata in causa dei terzi anche per esigenze di celerità del giudizio (ordinanza di rigetto che viene confermata in questa sede alla luce delle reiterate richieste di parte convenuta) e disposto il mutamento del rito vista la complessità della lite, è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti,
l'acquisizione di copia del fascicolo della Procura della Repubblica di Verona e l'escussione di un solo testimone in prova diretta e contraria. All'udienza dell'08.04.2025 la causa è stata rimessa in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 189 cpc.
In via preliminare in merito all'eccezione di prescrizione sollevata si rileva come la stessa sia infondata;
infatti le doglianze di parte attrice sono in parte relative alla formazione del consenso (carenza di informazioni e cattiva scelta di NO quale gestore dell'investimento) e quindi, secondo questo giudice, da ricondurre ad una responsabilità precontrattuale di parte convenuta ex artt. 1337 e 1338 c.c., da ricomprendersi nella responsabilità di tipo contrattuale da "contatto sociale qualificato", dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell'art.1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cc (Cass. civ. sez. I n. 14188/2016) e in parte ad una responsabilità propriamente contrattuale (e cioè successiva alla formazione del consenso e relativa allo svolgimento del rapporto contrattuale) relativa al mancato controllo del conflitto di interessi denunciato dal con Pt_1
applicazione, quindi, in entrambi i casi, del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cc. La prescrizione, tuttavia, non inizia a decorrere né dalla data della proposta
(02.03.2012) né dalla data di emissione della polizza (27.03.2012) ma, in applicazione dell'art. 2935 cc secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, dal momento in cui comunicata
Pagina 5 l'illiquidità del fondo (cfr. lettera del 21.07.2014) l'attore ha approfondito sul piano tecnico – giuridico la natura del prodotto acquistato. Tenuto conto che l'incontro di mediazione (sia pur con esito negativo), è stato tenuto in data 11.05.2023, è evidente che la prescrizione non è decorsa.
Parimenti da rigettare è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, trattandosi in realtà di deduzioni inerenti alla titolarità del diritto sostanziale controverso da esaminarsi unitamente al merito della controversia (Cass. Civ. S.U. 2016 n. 2951). In base alla prospettazione attorea proprio ad vengono imputati gli CP_1
inadempimenti divenuti oggetto delle doglianze attoree: sarà poi da verificare la questione - che deve essere esaminata sul piano sostanziale di merito - se davvero era estranea ai fatti di causa, come dalla stessa affermato sin dalla CP_1
comparsa di costituzione e risposta.
Occorre in primo luogo individuare la natura della polizza sottoscritta dal Pt_1
essendovi contrasto tra le parti.
Per meglio comprendere la portata della polizza si ritiene utile ripercorrere brevemente la normativa formatasi al riguardo. Come è noto l'art. 1882 c.c. definisce
“assicurazione” quel contratto con il quale “l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Negli anni a tali contratti se ne sono affiancati altri di origine anglosassone nei quali, sebbene inquadrati nel ramo vita, la prestazione dovuta dall'assicuratore non è determinata nel quantum al momento della stipulazione del contratto ma è commisurata al valore di una entità di riferimento suscettibile di un andamento variabile nel tempo. Tali polizze si differenziano a seconda del parametro di riferimento cui sono collegate le prestazioni dell'assicuratore, tra polizze unit linked e polizze index linked (distinzione basata ora sull'art. 41 del Codice delle assicurazioni private, che ha raccolto la disposizione prima contenuta nell'art. 30, II co., del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 174). In dettaglio, mentre le polizze unit linked sono indicizzate al rendimento di un fondo di investimento, per quelle index linked la
Pagina 6 prestazione dell'assicuratore è determinata in rapporto al valore di un indice azionario o di un altro parametro di riferimento, ragione questa che porta a ritenere queste ultime polizze ad alto contenuto speculativo.
Le polizze linked, prima dell'introduzione del codice delle assicurazioni, sono state regolamentate nel nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 174/1995 - che ha recepito la
Direttiva 92/96/CEE e nel quale sono richiamate proprio le assicurazioni di cui ai rami I e II (sulla durata della vita umana nonché di natalità e nuzialità) “connesse con fondi di investimento”, vale a dire alle polizze unit linked - dove all'art. 30 viene fatto riferimento alle prestazioni dell'assicuratore “direttamente collegate ad un indice azionario od altro valore di riferimento”, ed all'art. 109 viene imposto alle imprese assicuratrici di fornire al contraente, per iscritto, sia in fase precontrattuale che durante “la vigenza” del contratto, le informazioni indicate rispettivamente ai punti A
e B dell'allegato II dello stesso decreto. La complessità strutturale di dette polizze e l'incertezza del loro valore al termine del contratto hanno indotto l' ad CP_7
emanare numerose circolari con le quali è stata prescritta, ai fini della qualificazione quale prodotto assicurativo, la necessaria presenza del c.d. rischio demografico
(principio confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità). Conseguentemente, non possono essere qualificate come assicurazioni sulla durata della vita umana, e, quindi, non possono essere incluse nel ramo I, quelle polizze le cui condizioni contrattuali sono articolate in modo tale da rendere, di fatto, l'entità e l'effettiva erogazione delle prestazioni del tutto indipendenti dalla durata della vita dell'assicurato.
Disciplina di questi prodotti assicurativi si rinviene anche nel TUF dove l'art. 25 bis, con riferimento ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione, dispone l'applicabilità delle regole contenute negli artt. 21, 23, 30, comma IX, e 34. Ulteriori norme si rinvengono nel D.Lgs. n. 164/2007, che ha recepito la direttiva MIFID
2004/39/CE, e nel Regolamento intermediari adottato dalla CONSOB che dedica il libro VI proprio alla “distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione”. Infine, per quanto concerne l'onere della prova vale
Pagina 7 evidenziare come l'art. 178 cod. ass. private recepisca la regola, già contenuta nell'art. 23 del Testo Unico sull'intermediazione finanziaria, dell'inversione dell'onere della prova nei giudizi in cui si chiede il risarcimento dei danni subiti dai contraenti dei soli prodotti assicurativi dei rami III e V.
Sotto l'aspetto giurisprudenziale, i giudici di merito in diverse pronunce hanno affermato che le polizze unit linked, offrendo una garanzia parziale, non possono essere qualificate come prodotti puramente assicurativi ma costituiscono prodotti a componente mista, assicurativa e finanziaria, e precisato che non può definirsi
"polizza vita" un contratto che preveda un investimento finanziario non finalizzato a soddisfare principalmente bisogni di carattere previdenziale. Per aversi una funzione di tutela previdenziale e, quindi, per potersi qualificare come polizza vita, il contratto deve infatti prevedere quale obiettivo minimo, in caso di decesso, la conservazione integrale del capitale, dato che la previsione di un rimborso, in caso di morte, in misura inferiore al capitale versato è incompatibile con lo strumento della assicurazione sulla vita quale forma di assicurazione privata (Tribunale Parma I, 10 agosto 2010, n. 1107; sulla stessa linea Trib. Trani, 11 marzo 2008, Trib. Salerno, 7 luglio 2009; Trib. Milano, 12 febbraio 2010; Trib. Busto Arsizio, 6 novembre 2009).
Anche la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 21022 del
26.7.2024, dopo aver richiamato la normativa nazionale e comunitaria ha ritenuto che
“… un contratto non va qualificato "assicurazione" sol perché la legislazione eurounitaria consente che sia stipulato da una società di assicurazione. La qualificazione dei contratti nell'ordinamento nazionale si fa per causa, non per soggetti. E del resto la legislazione eurounitaria consente alle imprese di assicurazione di stipulare contratti che pacificamente assicurazioni non sono (le capitalizzazioni, le fideiussioni), e persino contratti vietati nell'ordinamento nazionale …. In primo luogo, le assicurazioni sulla vita in cui l'obbligazione dell'assicuratore è fatta dipendere dalla fluttuazione di valori finanziari non costituiscono un genus omogeneo. Sotto la denominazione "unit-linked" o " index- linked" la prassi commerciale accomuna contratti con le previsioni più disparate:
Pagina 8 con rischio per il beneficiario di perdita totale del capitale versato o (in caso di avveramento del rischio) dell'indennizzo; con rischio di perdita parziale;
con capitale garantito (Sez. 1 -, Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024). Dunque la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come "unit-linked" non basta per qualificare quel contratto come "assicurazione", in virtù del millenario principio plus valet quod agitur, quam quod simulate concipitur.
1.4.2. In secondo luogo, un contratto di assicurazione sulla vita non consiste in uno scambio di moneta attuale in cambio di moneta futura: altrimenti costituirebbe un mutuo. Nemmeno consiste nella promessa di pagamento d'una somma di denaro a fronte d'un evento futuro e incerto: altrimenti costituirebbe una scommessa. A qualificare un contratto come
"assicurazione sulla vita", pertanto, non basta né la previsione dell'obbligo dell'assicuratore di pagare una somma di denaro nel caso di morte del portatore di rischio;
né la previsione che l'indennizzo sia superiore al valore delle quote possedute dall'assicurato al momento dell'avverarsi del rischio. Non basta la prima, perché un contratto di assicurazione è tale se l'obbligazione dell'assicurato e quella dell'assicuratore sono basate sulla tecnica assicurativa: ovvero la comunione dei rischi, l'accantonamento del premio puro, il calcolo del rischio. Non basta la seconda, perché, se è vero che l'assicurazione sulla vita è un contratto duttile che può avere cause diverse (non solo previdenziale, ma anche - ad es. - di liberalità, di regolazione dei rapporti successori, solutoria, risarcitoria), non è men vero che la tecnica della comunione dei rischi impone che l'indennizzo sia determinato su base statistica, e che di conseguenza l'assicurazione vita poggi su un "rischio demografico". Questo non consiste - al contrario di quanto deduce la ricorrente - semplicemente nel prevedere il pagamento di una somma di denaro in caso di morte.
Il rischio demografico ha per presupposto la parametrazione dell'indennizzo alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio, e per effetto la previsione
d'un indennizzo che abbia una reale utilità per l'assicurato nel caso di morte ante tempus. Ha una reale utilità l'indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei
Pagina 9 premi versati;
oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito;
od ancora nel pagamento d'una maggiorazione irrisoria rispetto all'uno od all'altro”. In difetto dei requisiti sopra richiamati il contratto deve considerarsi un investimento finanziario, con la conseguente applicazione del T.U.F. e del regolamento Consob. Infatti, se il rischio è posto interamente in capo al soggetto assicurato, si ricade in una fattispecie contrattuale diversa dall'assicurazione sulla vita, ove l'intermediario è tenuto a rispettare le regole di leale comportamento previste dalla normativa (Cass. sez. III, ord. n. 10333/2018). Dunque, se il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore, si tratta di una polizza vita, mentre se il rischio di “performance” è per intero addossato all'assicurato, si rientra nell'ambito degli strumenti finanziari, ipotesi che si ravvisa qualora il costo della copertura per il caso di morte sia detratto dal premio netto, ovvero al beneficiario non siano garantiti né un rendimento minimo, né la restituzione del valore nominale del capitale versato al verificarsi dell'evento morte
(Cass. sez. III, ord. n.6319/19).
Per quanto concerne il caso concreto non è in dubbio la riconducibilità del contratto di cui si discute nell'alveo dei contratti unit linked, in cui le prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno, e non in quello
“tradizionale” di cui all'art. 1882 c.c. con il quale l'assicurato mira generalmente a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero. Infatti, utilizzando a fini ermeneutici il criterio di rilevanza causale del rischio assicurato, ossia della sua collocazione a carico dell'una e dell'altra parte, è chiaro che la causa nettamente prevalente del contratto per cui è causa non coincide con quella tipica del contratto di assicurazione. Analizzando nel dettaglio le caratteristiche del prodotto contenute all'interno della scheda informativa e delle condizioni di assicurazione emerge invero, come sopra rilevato, che alcuna somma a titolo di indennizzo sarebbe stata garantita né sarebbe stato garantito il rimborso del capitale versato, come indiscutibilmente si ricava dalle condizioni generali versate in atti.
Pagina 10 Alla luce delle clausole in questione, risulta evidente che, qualunque fosse la data di decesso dell'assicurato ovvero di riscatto della polizza, il valore della prestazione della società assicuratrice sarebbe stato determinato unicamente sulla scorta del valore delle quote, che rappresentano la linea di investimento, con la concreta possibilità che, in caso di andamento negativo dell' investimento, la Compagnia pagasse una somma nettamente inferiore a quella investita nei limiti della garanzia minima dell'1% dei premi versati;
tale, quindi, da far ritenere che alcun concreto rischio demografico fosse stato assunto in concreto dalla società di assicurazioni.
Il contratto intercorso con il deve pertanto ritenersi di natura finanziaria e Pt_1
non assicurativa, con ogni conseguenza in ordine ai doveri di informativa e correttezza.
Il teste , escusso all'udienza del 09.07.2024, che ha fatto Testimone_1
sottoscrivere materialmente la proposta di polizza di ha dichiarato di CP_1
aver spiegato sinteticamente al quanto ripotato nella scheda sintetica e di Pt_1
avergli consegnato le condizioni generali di contratto, come dichiarato all'udienza di escussione del 09.07.2024. Tuttavia ha negato di aver sottoposto a parte attrice apposito questionario per l'acquisizione del profilo di rischio e di aver verificato la sua conoscenza ed esperienza nel settore degli investimenti nonché la sua propensione al rischio, dichiarando espressamente: “Non ho fatto il profilo del cliente in quanto nel caso specifico non era richiesto … non era previsto per la sottoscrizione della polizza …” e nessun questionario è stato prodotto in giudizio né possono essere ritenute sufficienti le scarse notizie derivanti dal modulo di proposta sottoscrtitto. Inoltre ha dichiarato che l'unico gestore era NO e che il nominativo era fornito dalla Compagnia.
E' evidente, pertanto, che le informazioni fornite al contraente, sia pure tramite l'intermediario, sulla base delle indicazioni fornite dalla Compagnia convenuta non corrispondono a quanto previsto dalla normativa in materia di investimenti finanziari, avendo l'intermediario fornito indicazioni - indipendentemente dalla loro completezza - sulla base di quanto indicato vincolativamente dalla Compagnia e
Pagina 11 fondate sul fatto che il contratto proposto rientrasse nell'ambito del contratto assicurativo e fosse sottoposto alla disciplina prevista per lo stesso;
trattandosi, invece, di un contratto di gestione finanziaria appare evidente che l'attività principale, costituita dalla gestione dell'investimento, non potesse essere attribuita ad un soggetto diverso, il cd. asset manager, costituito come del tutto indipendente, senza peraltro fornire una chiara indicazione dei livelli di rischio dell'investimento e dell'adeguatezza della scelta mediante l'individuazione della propensione al rischio da parte del contraente, non potendosi ritenere sufficiente ed adeguata la sola indicazione che non vi fosse garanzia della conservazione del capitale versato né era previsto un rendimento minimo garantito.
Nel caso di specie risulta evidente che lo schema dell'asset manager indipendente è incompatibile con la responsabilità che deve necessariamente assumersi il gestore del capitale investito che non può eludere tale responsabilità creando un meccanismo contrattuale con il quale l'oggetto principale del contratto - la gestione del capitale investito nei fondi - era svolta da un soggetto asseritamente estraneo alla Compagnia
e che non rendeva conto alla stessa, soggetto peraltro, che se pur indicato formalmente dal contraente, in realtà doveva necessariamente essere scelto in quello preventivamente individuato dalla Compagnia e che quindi aveva la sua fiducia ma di cui la stessa non assumeva alcuna responsabilità nell'adempimento dell'oggetto del contratto.
Risulta quindi confermato che l'oggetto e la natura del contratto non era di assicurazione ma un contratto di investimento finanziario;
di conseguenza il contratto di cui è causa è affetto da nullità in quanto stipulato senza il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di contratti di investimento.
Deve pertanto essere dichiarata la nullità del contratto per le ragioni sopra esposte e la società convenuta deve essere condannata al pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 22.625,00, già detratto l'importo ricevuto a seguito di riscatto parziale pari ad € 2.735,00 (mai contestato dal , oltre interessi legali dalla Pt_1
data di pagamento della rata di premio fino al soddisfo.
Pagina 12 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da DM 147/2022, così come modificato, in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M
definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la nullità della polizza n. 137615P stipulata da con Parte_1
per le motivazioni di cui in Controparte_1
narrativa e per l'effetto condanna Controparte_1
alla restituzione a parte attrice dell'importo di € 22.625,00 oltre agli
[...]
interessi legali dalla data di pagamento della rata di premio fino al soddisfo;
- condanna a rifondere le spese Controparte_1
di lite a che si liquidano in € 264,00 per esborsi, € 5.077,00 per Parte_1
compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura di legge.
Roma, 29.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
Pagina 13