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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/10/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 36/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. VICINANZA ALESSANDRA Parte_1 elett. dom.to in VIA CARLO FELICE ROMA
APPELLANTE e RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro quale gestione liquidatoria della CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. DIMATTEO ANTONIO elett.te
[...] dom.to in VIA MENICUCCI 1 60121 CP_1
APPELLATO E RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2025, ha proposto la riassunzione del Parte_1 giudizio di appello, definito con la sentenza della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n.
299/2019 pubblicata in data 15 novembre 2019 con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla pagina 1 di 11 stessa, venendo confermata la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del demansionamento operato dal datore di lavoro.
In particolare, la medesima, quale infermiera alle dipendenze dell' assegnata Parte_2 presso il Blocco Operatorio del presidio Ospedaliero Mazzoni di Ascoli Piceno, aveva agito in primo grado, allegando di essere stata illegittimamente demansionata in quanto adibita con regolarità (ogni pomeriggio e nei turni di pronta disponibilità) al lavaggio, disinfezione e preparazione alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici, chiedendo, pertanto, l'inibitoria da dette mansioni ed il conseguente risarcimento del danno professionale.
Il Tribunale di Ascoli Piceno – sezione lavoro – con sentenza n. 393, pubblicata il 23.11.2018, rigettava la domanda della con condanna alle spese di lite per euro 3.500,00, ritenendo, da un Pt_1 lato, la residualità dello svolgimento delle attività di pulizia degli strumenti, dall'altro, la non estraneità delle medesime alla sfera lavorativa dell'infermiere, pur se rientranti nel mansionario dell' con Pt_3 conseguente inidoneità a recare un vulnus alla sua qualifica.
La lavoratrice interponeva appello avverso tale pronuncia e la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 299 pubblicata il 15.11.2019, non notificata, respingeva l'appello, con condanna alla refusione delle spese di lite quantificate in euro 3.310,00 oltre accessori come per legge.
In particolare, la Corte di appello richiamava i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori, purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello ed ha pertanto osservato che la tassatività delle mansioni indicate per la categoria di appartenenza non va intesa in senso rigido, ma cede il passo nelle ipotesi in cui, come quella in esame, le prestazioni che rientrano tra quelle previste per la categoria inferiore siano marginali e vengano svolte solo in caso di situazioni contingenti. Ha evidenziato che, in base alle dichiarazioni dei testi escussi, il lavaggio e la disinfezione degli strumenti chirurgici era avvenuto in momenti limitati del turno lavorativo, ossia il pomeriggio, in occasione dell'assenza del personale ausiliario;
a fronte della durata limitata e assolutamente marginale dello svolgimento di mansioni inferiori rispetto a tutte le altre che caratterizzano il profilo professionale della ha pertanto escluso la sussistenza in tali ipotesi di un danno all'immagine o alla Pt_1 professionalità. Ha aggiunto che per la declaratoria contrattuale e le risultanze della prova testimoniale l'infermiere professionale non è del tutto estraneo all'attività di pulizia e disinfezione degli strumenti medici e chirurgici, in quanto il controllo della pulizia e la sterilizzazione ricade nell'ambito delle sue mansioni. Ha sul punto evidenziato che in relazione al profilo di collaboratore professionale sanitario, il
CCNL 1998/2001 prevede anche lo svolgimento delle funzioni di carattere strumentale rispetto alle attività che rientrano nella sua competenza professionale specifica;
ha in particolare precisato che il pagina 2 di 11 profilo professionale dell'infermiere, ricavabile dal DM n. 739 del 14.9.1994 indica, tra le altre,
l'attività di assistenza infermieristica alla persona, nonché la collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali. Ha in particolare osservato che in tale attività di assistenza e di collaborazione si inserisce quella che pone gli infermieri a diretto contatto con i medici chirurghi che utilizzano gli strumenti, che vanno puliti e sterilizzati prima dell'utilizzo ed ha pertanto ritenuto che la suddetta operazione di pulizia assume carattere strumentale dell'attività del collaboratore professionale sanitario e rientra dunque nelle sue competenze, tanto più che in base all'allegato 2 del DPR n. 384/1990 richiamato dall'appellante e riguardante il mansionario dell'operatore tecnico di assistenza, questi è addetto al lavaggio, all'asciugatura e alla preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e alla relativa conservazione non rientrano tra le sue mansioni. Ha pertanto ritenuto che nel caso di specie lo svolgimento saltuario dell'attività di lavaggio e asciugatura di strumenti medici e chirurgici, propedeutica alla loro sterilizzazione, strumentale rispetto ad altra di specifica competenza dell'infermiere professionale, non comporti alcun demansionamento.
Avverso la sentenza della Corte di Appello, l'originaria ricorrente interponeva ricorso per
Cassazione, deciso con ordinanza n. 33781/2024 del 21.12.2024 che accoglieva il ricorso per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, alla Corte d'Appello di in diversa Sezione e in diversa composizione con la seguente motivazione: CP_1
“
6. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, fermo restando che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali collegate a ragioni contingenti non diversamente risolvibili, a compiti inferiori se marginali rispetto a quelli propri del proprio livello (Cass. n. 8910/2019 e giurisprudenza ivi richiamata). Si è inoltre ritenuto che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo, sicché l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano
l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita. Tali principi, enunciati in materia di impiego privato, sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato (v. Cass. n. 17774/2006); si è in particolare affermata l'esigibilità di attività corrispondenti a mansioni inferiori, da parte del datore di lavoro pubblico, quando le stesse abbiano pagina 3 di 11 carattere marginale e rispondano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, che ha l'onere di dimostrarla. Nel pubblico impiego contrattualizzato è stata dunque ritenuta la legittimità dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori “per esigenze di servizio”, purché sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. n. 4301/2013). In tale ambito si è dunque precisato che l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio del potere di specificazione o di conformazione dell'attività dovuta è costituita dall'esistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, non rilevando che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata, né la carenza del requisito della temporaneità dell'esigenza di flessibilità (Cass. n. 19419/2020). Si è anche sottolineato che l'eventuale adibizione a mansioni inferiori, per gli effetti che produce, deve risultate da atti della PA datrice di lavoro adeguatamente motivati in quanto, nella gestione del rapporto, il datore di lavoro pubblico è obbligato ad attenersi ai principi di correttezza e buona fede applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (vedi, fra le tante: Cass. SU n. 21671/2013).
Tali principi sono stati successivamente ribaditi da questa Corte, che ha escluso il demansionamento di un infermiere adibito occasionalmente ed in via residuale a mansioni di chiusura e confezionamento di rifiuti tossici in forza di una circolare aziendale, valorizzando le disposizioni aziendali, genericamente riferite al “personale sanitario” e riguardanti situazioni eccezionali in cui era venuta in rilievo l'esigenza di evitare l'abbandono di rifiuti di tale tipologia, in mancanza di personale ausiliario OTA (v. Cass. n. 22901/2022).
7. Non è dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenuto la legittimità dell'attribuzione alla delle mansioni relative al Pt_1 lavaggio dei ferri in quanto marginali e strumentali rispetto alle mansioni dell'infermiere senza ritenere necessaria l'ulteriore condizione di legittimità per l'attribuzione di mansioni inferiori, costituita dalla sussistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, risultante da atti motivati della . CP_2
La Corte territoriale ha in particolare accertato che il lavaggio e la disinfezione degli strumenti chirurgici da parte degli infermieri venivano effettuati di pomeriggio, in occasione dell'assenza del personale ausiliario ed ha ritenuto sufficiente tale condizione ai fini della legittimità dell'attribuzione alla delle mansioni di lavaggio dei ferri, senza verificare le modalità con cui l' aveva Pt_1 CP_2 organizzato il lavaggio e la disinfezione degli strumenti chirurgici adottando i relativi atti di gestione di tali mansioni.
8. Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.
pagina 4 di 11 Con il ricorso in riassunzione, dunque, la lavoratrice chiede di “Accertare e dichiarare
l'illegittimità delle mansioni imposte all'appellante consistenti nella pulizia e nella preparazione degli strumenti chirurgici da inviare alla sterilizzazione, così come spiegato nelle premesse del precedente ricorso e, per l'effetto, • Condannare l' in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, ad assegnare dette attività al personale subalterno dell'appellante perché rientranti nelle mansioni del personale ausiliario OSS/OTA/agente socio sanitario e, di conseguenza, • Condannare l' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno professionale da valutarsi ex aequo, secondo giustizia, come precisato in ricorso e reiterato nel presente atto, parametrando il danno subito ad una quota della retribuzione globale lorda mensile media, fissata in una quota di
2.875,00 euro (quota percentuale rimessa al prudente apprezzamento e valutazione del Giudice) quale retribuzione lorda ultima percepita alla stesura del ricorso di I grado, da assegnarsi in equitativa, per ogni mese in cui è persistito il demansionamento ovvero, dalla data del deposito del ricorso di I grado fino, retroattivamente, al 7 maggio 2001 (data di assunzione della ricorrente), fino al totale soddisfo, il tutto con interessi legali”.
Nel giudizio si è costituita l' quale Gestione Liquidatoria dell'ex CP_1 CP_3 resistendo al gravame e chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, ha chiesto di dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria relativa al periodo antecedente la data del 12.11.2011.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ripercorso brevemente l'iter giudiziale che ha interessato la vicenda, ritiene questa Corte che, alla luce delle prove raccolte in primo grado e alla luce del principio di diritto affermato nell'ordinanza della Cassazione che ha disposto il rinvio, l'originaria domanda avanzata da sia fondata Parte_1 solo in parte.
Si premette, innanzitutto, che il giudizio di rinvio è notoriamente un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a pagina 5 di 11 limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Si afferma, dunque, che il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise (Cass. civ. n. 636/2019) e che l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito (Cass. civ. n. 22989/2018).
Ebbene, nel caso in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla per i Pt_1 profili di cui all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., quindi per violazione di legge, affermando che la sentenza non si sarebbe conformata ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo “ritenuto la legittimità dell'attribuzione alla delle mansioni relative al lavaggio dei ferri in quanto Pt_1 marginali e strumentali rispetto alle mansioni dell'infermiere senza ritenere necessaria l'ulteriore condizione di legittimità per l'attribuzione di mansioni inferiori, costituita dalla sussistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, risultante da atti motivati della . La Corte territoriale ha in CP_2 particolare accertato che il lavaggio e la disinfezione degli strumenti chirurgici da parte degli infermieri venivano effettuati di pomeriggio, in occasione dell'assenza del personale ausiliario ed ha ritenuto sufficiente tale condizione ai fini della legittimità dell'attribuzione alla delle Pt_1 mansioni di lavaggio dei ferri, senza verificare le modalità con cui l' aveva organizzato il CP_2 lavaggio e la disinfezione degli strumenti chirurgici adottando i relativi atti di gestione di tali mansioni”.
Ebbene, la pronuncia in esame sottintende, evidentemente, come sia pacifico ed implicito che l'operazione di pulizia e decontaminazione degli strumenti (quale fase propedeutica alla vera e propria sterilizzazione) sia di competenza dell'operatore socio sanitario, seppure sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'infermiere professionale.
Quanto, poi, agli atti di gestione dell'azienda, l' (ora liquidatoria) Parte_2 Parte_4 aveva allegato, già dal primo grado, di avere adottato, nel 2011, il Protocollo di sterilizzazione dei dispositivi medici (cfr. doc. n. 2 fascicolo di primo grado di parte resistente), che prevede una specifica procedura da seguire in tutti i reparti ed ambulatori del e per la Parte_5 cui esecuzione è richiesta necessariamente la presenza di un infermiere. Più in particolare, in esso si legge che sin dalla prima di fase di “decontaminazione e disinfezione chimica del materiale” la responsabilità esecutiva è attribuita in via esclusiva all'infermiere (cfr. pag. 13, art. 5.7), ciò in ragione della fondamentale importanza di tale attività, come spiegato nei paragrafi 5.1 e 5.3 del Protocollo, in cui si evidenzia che in caso di non corretta esecuzione verrebbe pregiudicato il lavaggio degli pagina 6 di 11 strumenti. La medesima attribuzione di responsabilità esecutiva in capo all'infermiere è prevista anche per le successive fasi del processo, come quella di “selezione manutenzione e confezionamento” (cfr. pag. 21, art. 7.8), quella di “sterilizzazione” (cfr. pag. 32, art. 8.8) e quella di “stoccaggio- conservazione” (cfr. pag. 43, art. 9.4). Inoltre, a pag. 36 viene previsto che i controlli sul materiale
“..coinvolgono direttamente l'infermiere dedicato alla sterilizzazione e se alcune procedure possono essere delegate a personale di qualifica inferiore, la responsabilità del processo e dell'esito è comunque dell'infermiere..”. Nello stesso senso, l'art. 10 (pag. 44), rubricato appunto “Responsabilità”, è inequivoco nello stabilire che “..La responsabilità della gestione dei Dispositivi Medici poliuso da processare è esclusivamente del personale infermieristico che applica la procedura, del coordinatore che verifica la corretta applicazione e degli organi di controllo Direzione sanitaria e CIO che supervisionano la scrupolosa osservanza nell'applicazione della procedura. Si ricorda che il personale di supporto può essere delegato solo per alcune attività che l'infermiere responsabile di turno valuta singolarmente e che la responsabilità sulla corretta applicazione della procedura è sempre e comunque dell'infermiere e del coordinatore dell'Unità operativa..”.
Ebbene, tale protocollo, oltre che apparire non pienamente in linea col mansionario proprio delle figure professionali coinvolte nel processo di sterilizzazione, non può costituire prova dell'esigenza aziendale obiettiva atta a giustificare l'attribuzione al personale infermieristico di mansioni inferiori al livello posseduto, dovendo tale esigenza consistere in una necessità di tipo organizzativo che, tuttavia, non viene esplicitata (il protocollo, infatti, non indica le ragioni per le quali la pulizia debba essere assegnata agli infermieri e non anche agli OSS).
Quest'ultimo, peraltro, quando parla di “responsabilità esecutiva” può anche più correttamente interpretarsi nel senso di attribuire all'infermiere la responsabilità della corretta esecuzione dell'operazione e non anche l'esecuzione tout court della pulizia.
Deve, pertanto, affermarsi, seguendo il principio di diritto affermato dalla pronuncia rescindente, che l'attribuzione alla delle mansioni relative al lavaggio dei ferri, pur se marginali e Pt_1 strumentali rispetto alle mansioni dell'infermiere, non può ritenersi legittima mancando la prova della sussistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, risultante da atti motivati della CP_2
In questo senso, dunque, l' si è resa responsabile di una condotta inadempiente Controparte_3 rispetto al dettato normativo di cui all'art. 52 T.U.P.I. in quanto, seppure in altre pronunce pure citate nella ordinanza rescindente la Cassazione abbia affermato come lo svolgimento occasionale e residuale di compiti propri di qualifiche inferiori non comporta demansionamento, nel caso de quo, tale svolgimento era sì residuale ma non rispondeva ad alcuna specifica e motivata esigenza organizzativa, risultante da atti aziendali. pagina 7 di 11 Tale affermazione, tuttavia, non è sufficiente al fine di poter ritenere la fondatezza della domanda della ricorrente, volta ad ottenere il risarcimento del danno.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno derivante da demansionamento e dequalificazione (v. Cass. nn. 19785/2020, 29047/2017, 21527/2024), il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
In particolare, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico - fisica medicalmente accettabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (v. anche Cass. 24 marzo 2006 n. 6572). Qualora, invece, sia allegato un danno professionale, lo stesso, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata pagina 8 di 11 acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore (sent. cit).
Ebbene, nel caso in esame, nel ricorso introduttivo, la lavoratrice aveva allegato di avere subito dal dedotto demansionamento soprattutto un danno professionale, ossia di tipo patrimoniale, ma definito (in maniera contraddittoria) piuttosto quale lesione alla dignità professionale, all'autorità e all'immagine della lavoratrice, facendo ampio ricorso a massime tratte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Si tratta, all'evidenza, di indicazioni generiche, scollegate dalla fattispecie concreta della singola lavoratrice, elaborate facendo mero riferimento ad arresti giurisprudenziali attinenti ad altri diversi casi.
Ad esempio, pur lamentando un danno professionale, non viene specificata l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero il venir meno di vantaggi connessi all'esperienza professionale in conseguenza del mancato esercizio delle mansioni per un apprezzabile periodo di tempo. D'altronde, l'esistenza di un simile pregiudizio deve ritenersi esclusa dal fatto che la Pt_1 ha sempre continuato a svolgere, in prevalenza, le mansioni di formale assegnazione. Ciò viene riconosciuto dalla stessa ricorrente, atteso che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. punto n. 9 di pag. 2) si legge espressamente che “L'assegnazione a tali mansioni inconferenti, non impedisce alla ricorrente di svolgere il proprio lavoro durante le sedute operatorie, ma le impone di svolgerne ulteriori al termine della seduta operatoria, cioè quando la ricorrente dovrebbe terminare il proprio servizio da infermiera..”.
Allo stesso modo, non appare configurabile un danno da perdita di chance, perché non è stata allegata, né fornita prova della perdita di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di pagina 9 di 11 guadagno. Quanto al dedotto danno all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine, alla vita di relazione o comunque alla libera esplicazione della sua personalità sul luogo di lavoro, non sono stati allegate circostanze concrete che abbiano comportato l'alterazione delle sue abitudini di vita. Va, peraltro, osservato come le mansioni in oggetto venivano espletate all'interno della sala operatoria, luogo per definizione inaccessibile a terzi, dovendosi, dunque, escludere ogni "visibilità" della dequalificazione.
Anche facendo ricorso ai criteri presuntivi indicati dalla giurisprudenza (pur se riferiti, per lo più, alla fattispecie del danno esistenziale), non appare facilmente comprovabile il lamentato danno, considerata la genericità di allegazione e prova in merito alla durata della lamentata dequalificazione.
Ammesso, infatti, che durante i turni mattutini, della pulizia dei ferri si occupavano solo gli O.S.S., tale mansione veniva, invece, svolta dalla ricorrente soltanto nei turni pomeridiani e nei turni di pronta disponibilità. Quanto ai turni pomeridiani, sembra di desumersi dalla prova testimoniale che le operazioni di pulizia venivano effettuate solo alla fine del turno (e quando vi era tempo), sicché la mansione inferiore occupava soltanto una frazione del turno, non ben definibile. Solo in caso di chiamata a titolo di pronta disponibilità, l'infermiera era assegnata a svolgere unicamente le mansioni di lavaggio ma anche in tal caso non è dato sapere con che frequenza ciò avvenisse e per quale durata di tempo (il ricorso sul punto tace e non sono allegati prospetti di presenza e turni da cui desumere oggettivamente i tempi di impiego).
Anche la dedotta umiliazione subita sul luogo di lavoro appare contraddetta, da un lato, dalla solo residuale adibizione alle mansioni inferiori, dall'altro, come evidenziato dalla sentenza cassata (senza che su ciò sia intervenuta la sentenza rescindente), dalla non estraneità di tali mansioni inferiori al bagaglio professionale dell'infermiere. In questo senso va, infatti, rimarcato come il lavaggio della strumentazione si inserisca nel processo di sterilizzazione ed, in genere, nelle procedure atte a garantire la corretta igiene e sanificazione dell'ambiente ospedaliero che costituisce primario obiettivo strategico di ogni struttura ospedaliera, al fine di ridurre al minimo il rischio di esposizione ad agenti biologici sia per il personale occupato ma, soprattutto, per i pazienti. A questo obiettivo è chiamato a cooperare tutto il personale sanitario ma anche medico, tra cui spicca la figura dell'infermiere professionale che riveste un ruolo specifico nella prevenzione del rischio infettivo a tutela dei pazienti ed a cui, pacificamente, spetta il ruolo di supervisione della correttezza delle procedure di disinfezione e sterilizzazione.
La domanda dell'originaria ricorrente va, dunque, accolta solo nella parte in cui lamenta l'esistenza di un inadempimento, peraltro parziale, di parte datoriale ma va respinta in relazione alla domanda di condanna al risarcimento del danno.
pagina 10 di 11 Trovando applicazione l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce al giudice del lavoro anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un 'facere', va ordinato all'azienda convenuta il divieto di assegnare le mansioni di lavaggio della strumentazione alla ricorrente.
Considerato il solo parziale accoglimento della domanda ed il sottile discrimen di legittimità nell'assegnazione di mansioni inferiori in misura solo residuale, sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarato il parziale inadempimento dell' convenuta, ordina a quest'ultima Controparte_3 di non assegnare le mansioni di lavaggio della strumentazione a;
2) rigetta, per il resto, Parte_1 la domanda;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio e della presente fase rescissoria.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel. dott. Vito Savino consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 36/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. VICINANZA ALESSANDRA Parte_1 elett. dom.to in VIA CARLO FELICE ROMA
APPELLANTE e RICORRENTE IN RIASSUNZIONE contro quale gestione liquidatoria della CP_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. DIMATTEO ANTONIO elett.te
[...] dom.to in VIA MENICUCCI 1 60121 CP_1
APPELLATO E RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2025, ha proposto la riassunzione del Parte_1 giudizio di appello, definito con la sentenza della Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, n.
299/2019 pubblicata in data 15 novembre 2019 con la quale veniva respinto il ricorso proposto dalla pagina 1 di 11 stessa, venendo confermata la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito del demansionamento operato dal datore di lavoro.
In particolare, la medesima, quale infermiera alle dipendenze dell' assegnata Parte_2 presso il Blocco Operatorio del presidio Ospedaliero Mazzoni di Ascoli Piceno, aveva agito in primo grado, allegando di essere stata illegittimamente demansionata in quanto adibita con regolarità (ogni pomeriggio e nei turni di pronta disponibilità) al lavaggio, disinfezione e preparazione alla sterilizzazione degli strumenti chirurgici, chiedendo, pertanto, l'inibitoria da dette mansioni ed il conseguente risarcimento del danno professionale.
Il Tribunale di Ascoli Piceno – sezione lavoro – con sentenza n. 393, pubblicata il 23.11.2018, rigettava la domanda della con condanna alle spese di lite per euro 3.500,00, ritenendo, da un Pt_1 lato, la residualità dello svolgimento delle attività di pulizia degli strumenti, dall'altro, la non estraneità delle medesime alla sfera lavorativa dell'infermiere, pur se rientranti nel mansionario dell' con Pt_3 conseguente inidoneità a recare un vulnus alla sua qualifica.
La lavoratrice interponeva appello avverso tale pronuncia e la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 299 pubblicata il 15.11.2019, non notificata, respingeva l'appello, con condanna alla refusione delle spese di lite quantificate in euro 3.310,00 oltre accessori come per legge.
In particolare, la Corte di appello richiamava i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori, purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello ed ha pertanto osservato che la tassatività delle mansioni indicate per la categoria di appartenenza non va intesa in senso rigido, ma cede il passo nelle ipotesi in cui, come quella in esame, le prestazioni che rientrano tra quelle previste per la categoria inferiore siano marginali e vengano svolte solo in caso di situazioni contingenti. Ha evidenziato che, in base alle dichiarazioni dei testi escussi, il lavaggio e la disinfezione degli strumenti chirurgici era avvenuto in momenti limitati del turno lavorativo, ossia il pomeriggio, in occasione dell'assenza del personale ausiliario;
a fronte della durata limitata e assolutamente marginale dello svolgimento di mansioni inferiori rispetto a tutte le altre che caratterizzano il profilo professionale della ha pertanto escluso la sussistenza in tali ipotesi di un danno all'immagine o alla Pt_1 professionalità. Ha aggiunto che per la declaratoria contrattuale e le risultanze della prova testimoniale l'infermiere professionale non è del tutto estraneo all'attività di pulizia e disinfezione degli strumenti medici e chirurgici, in quanto il controllo della pulizia e la sterilizzazione ricade nell'ambito delle sue mansioni. Ha sul punto evidenziato che in relazione al profilo di collaboratore professionale sanitario, il
CCNL 1998/2001 prevede anche lo svolgimento delle funzioni di carattere strumentale rispetto alle attività che rientrano nella sua competenza professionale specifica;
ha in particolare precisato che il pagina 2 di 11 profilo professionale dell'infermiere, ricavabile dal DM n. 739 del 14.9.1994 indica, tra le altre,
l'attività di assistenza infermieristica alla persona, nonché la collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali. Ha in particolare osservato che in tale attività di assistenza e di collaborazione si inserisce quella che pone gli infermieri a diretto contatto con i medici chirurghi che utilizzano gli strumenti, che vanno puliti e sterilizzati prima dell'utilizzo ed ha pertanto ritenuto che la suddetta operazione di pulizia assume carattere strumentale dell'attività del collaboratore professionale sanitario e rientra dunque nelle sue competenze, tanto più che in base all'allegato 2 del DPR n. 384/1990 richiamato dall'appellante e riguardante il mansionario dell'operatore tecnico di assistenza, questi è addetto al lavaggio, all'asciugatura e alla preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e alla relativa conservazione non rientrano tra le sue mansioni. Ha pertanto ritenuto che nel caso di specie lo svolgimento saltuario dell'attività di lavaggio e asciugatura di strumenti medici e chirurgici, propedeutica alla loro sterilizzazione, strumentale rispetto ad altra di specifica competenza dell'infermiere professionale, non comporti alcun demansionamento.
Avverso la sentenza della Corte di Appello, l'originaria ricorrente interponeva ricorso per
Cassazione, deciso con ordinanza n. 33781/2024 del 21.12.2024 che accoglieva il ricorso per quanto di ragione, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese, alla Corte d'Appello di in diversa Sezione e in diversa composizione con la seguente motivazione: CP_1
“
6. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, fermo restando che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore può essere adibito, per motivate esigenze aziendali collegate a ragioni contingenti non diversamente risolvibili, a compiti inferiori se marginali rispetto a quelli propri del proprio livello (Cass. n. 8910/2019 e giurisprudenza ivi richiamata). Si è inoltre ritenuto che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo, sicché l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano
l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita. Tali principi, enunciati in materia di impiego privato, sono stati ritenuti estensibili al lavoro pubblico contrattualizzato (v. Cass. n. 17774/2006); si è in particolare affermata l'esigibilità di attività corrispondenti a mansioni inferiori, da parte del datore di lavoro pubblico, quando le stesse abbiano pagina 3 di 11 carattere marginale e rispondano ad esigenze organizzative di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, che ha l'onere di dimostrarla. Nel pubblico impiego contrattualizzato è stata dunque ritenuta la legittimità dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori “per esigenze di servizio”, purché sia assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. n. 4301/2013). In tale ambito si è dunque precisato che l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio del potere di specificazione o di conformazione dell'attività dovuta è costituita dall'esistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, non rilevando che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata, né la carenza del requisito della temporaneità dell'esigenza di flessibilità (Cass. n. 19419/2020). Si è anche sottolineato che l'eventuale adibizione a mansioni inferiori, per gli effetti che produce, deve risultate da atti della PA datrice di lavoro adeguatamente motivati in quanto, nella gestione del rapporto, il datore di lavoro pubblico è obbligato ad attenersi ai principi di correttezza e buona fede applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (vedi, fra le tante: Cass. SU n. 21671/2013).
Tali principi sono stati successivamente ribaditi da questa Corte, che ha escluso il demansionamento di un infermiere adibito occasionalmente ed in via residuale a mansioni di chiusura e confezionamento di rifiuti tossici in forza di una circolare aziendale, valorizzando le disposizioni aziendali, genericamente riferite al “personale sanitario” e riguardanti situazioni eccezionali in cui era venuta in rilievo l'esigenza di evitare l'abbandono di rifiuti di tale tipologia, in mancanza di personale ausiliario OTA (v. Cass. n. 22901/2022).
7. Non è dunque conforme a tali principi la sentenza impugnata, che ha ritenuto la legittimità dell'attribuzione alla delle mansioni relative al Pt_1 lavaggio dei ferri in quanto marginali e strumentali rispetto alle mansioni dell'infermiere senza ritenere necessaria l'ulteriore condizione di legittimità per l'attribuzione di mansioni inferiori, costituita dalla sussistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, risultante da atti motivati della . CP_2
La Corte territoriale ha in particolare accertato che il lavaggio e la disinfezione degli strumenti chirurgici da parte degli infermieri venivano effettuati di pomeriggio, in occasione dell'assenza del personale ausiliario ed ha ritenuto sufficiente tale condizione ai fini della legittimità dell'attribuzione alla delle mansioni di lavaggio dei ferri, senza verificare le modalità con cui l' aveva Pt_1 CP_2 organizzato il lavaggio e la disinfezione degli strumenti chirurgici adottando i relativi atti di gestione di tali mansioni.
8. Il ricorso va dunque accolto per quanto di ragione;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità”.
pagina 4 di 11 Con il ricorso in riassunzione, dunque, la lavoratrice chiede di “Accertare e dichiarare
l'illegittimità delle mansioni imposte all'appellante consistenti nella pulizia e nella preparazione degli strumenti chirurgici da inviare alla sterilizzazione, così come spiegato nelle premesse del precedente ricorso e, per l'effetto, • Condannare l' in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, ad assegnare dette attività al personale subalterno dell'appellante perché rientranti nelle mansioni del personale ausiliario OSS/OTA/agente socio sanitario e, di conseguenza, • Condannare l' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno professionale da valutarsi ex aequo, secondo giustizia, come precisato in ricorso e reiterato nel presente atto, parametrando il danno subito ad una quota della retribuzione globale lorda mensile media, fissata in una quota di
2.875,00 euro (quota percentuale rimessa al prudente apprezzamento e valutazione del Giudice) quale retribuzione lorda ultima percepita alla stesura del ricorso di I grado, da assegnarsi in equitativa, per ogni mese in cui è persistito il demansionamento ovvero, dalla data del deposito del ricorso di I grado fino, retroattivamente, al 7 maggio 2001 (data di assunzione della ricorrente), fino al totale soddisfo, il tutto con interessi legali”.
Nel giudizio si è costituita l' quale Gestione Liquidatoria dell'ex CP_1 CP_3 resistendo al gravame e chiedendo il rigetto della domanda di risarcimento in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, ha chiesto di dichiarare l'intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria relativa al periodo antecedente la data del 12.11.2011.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ripercorso brevemente l'iter giudiziale che ha interessato la vicenda, ritiene questa Corte che, alla luce delle prove raccolte in primo grado e alla luce del principio di diritto affermato nell'ordinanza della Cassazione che ha disposto il rinvio, l'originaria domanda avanzata da sia fondata Parte_1 solo in parte.
Si premette, innanzitutto, che il giudizio di rinvio è notoriamente un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a pagina 5 di 11 limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Si afferma, dunque, che il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise (Cass. civ. n. 636/2019) e che l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio opera solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto enunciato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito (Cass. civ. n. 22989/2018).
Ebbene, nel caso in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dalla per i Pt_1 profili di cui all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c., quindi per violazione di legge, affermando che la sentenza non si sarebbe conformata ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, avendo “ritenuto la legittimità dell'attribuzione alla delle mansioni relative al lavaggio dei ferri in quanto Pt_1 marginali e strumentali rispetto alle mansioni dell'infermiere senza ritenere necessaria l'ulteriore condizione di legittimità per l'attribuzione di mansioni inferiori, costituita dalla sussistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, risultante da atti motivati della . La Corte territoriale ha in CP_2 particolare accertato che il lavaggio e la disinfezione degli strumenti chirurgici da parte degli infermieri venivano effettuati di pomeriggio, in occasione dell'assenza del personale ausiliario ed ha ritenuto sufficiente tale condizione ai fini della legittimità dell'attribuzione alla delle Pt_1 mansioni di lavaggio dei ferri, senza verificare le modalità con cui l' aveva organizzato il CP_2 lavaggio e la disinfezione degli strumenti chirurgici adottando i relativi atti di gestione di tali mansioni”.
Ebbene, la pronuncia in esame sottintende, evidentemente, come sia pacifico ed implicito che l'operazione di pulizia e decontaminazione degli strumenti (quale fase propedeutica alla vera e propria sterilizzazione) sia di competenza dell'operatore socio sanitario, seppure sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'infermiere professionale.
Quanto, poi, agli atti di gestione dell'azienda, l' (ora liquidatoria) Parte_2 Parte_4 aveva allegato, già dal primo grado, di avere adottato, nel 2011, il Protocollo di sterilizzazione dei dispositivi medici (cfr. doc. n. 2 fascicolo di primo grado di parte resistente), che prevede una specifica procedura da seguire in tutti i reparti ed ambulatori del e per la Parte_5 cui esecuzione è richiesta necessariamente la presenza di un infermiere. Più in particolare, in esso si legge che sin dalla prima di fase di “decontaminazione e disinfezione chimica del materiale” la responsabilità esecutiva è attribuita in via esclusiva all'infermiere (cfr. pag. 13, art. 5.7), ciò in ragione della fondamentale importanza di tale attività, come spiegato nei paragrafi 5.1 e 5.3 del Protocollo, in cui si evidenzia che in caso di non corretta esecuzione verrebbe pregiudicato il lavaggio degli pagina 6 di 11 strumenti. La medesima attribuzione di responsabilità esecutiva in capo all'infermiere è prevista anche per le successive fasi del processo, come quella di “selezione manutenzione e confezionamento” (cfr. pag. 21, art. 7.8), quella di “sterilizzazione” (cfr. pag. 32, art. 8.8) e quella di “stoccaggio- conservazione” (cfr. pag. 43, art. 9.4). Inoltre, a pag. 36 viene previsto che i controlli sul materiale
“..coinvolgono direttamente l'infermiere dedicato alla sterilizzazione e se alcune procedure possono essere delegate a personale di qualifica inferiore, la responsabilità del processo e dell'esito è comunque dell'infermiere..”. Nello stesso senso, l'art. 10 (pag. 44), rubricato appunto “Responsabilità”, è inequivoco nello stabilire che “..La responsabilità della gestione dei Dispositivi Medici poliuso da processare è esclusivamente del personale infermieristico che applica la procedura, del coordinatore che verifica la corretta applicazione e degli organi di controllo Direzione sanitaria e CIO che supervisionano la scrupolosa osservanza nell'applicazione della procedura. Si ricorda che il personale di supporto può essere delegato solo per alcune attività che l'infermiere responsabile di turno valuta singolarmente e che la responsabilità sulla corretta applicazione della procedura è sempre e comunque dell'infermiere e del coordinatore dell'Unità operativa..”.
Ebbene, tale protocollo, oltre che apparire non pienamente in linea col mansionario proprio delle figure professionali coinvolte nel processo di sterilizzazione, non può costituire prova dell'esigenza aziendale obiettiva atta a giustificare l'attribuzione al personale infermieristico di mansioni inferiori al livello posseduto, dovendo tale esigenza consistere in una necessità di tipo organizzativo che, tuttavia, non viene esplicitata (il protocollo, infatti, non indica le ragioni per le quali la pulizia debba essere assegnata agli infermieri e non anche agli OSS).
Quest'ultimo, peraltro, quando parla di “responsabilità esecutiva” può anche più correttamente interpretarsi nel senso di attribuire all'infermiere la responsabilità della corretta esecuzione dell'operazione e non anche l'esecuzione tout court della pulizia.
Deve, pertanto, affermarsi, seguendo il principio di diritto affermato dalla pronuncia rescindente, che l'attribuzione alla delle mansioni relative al lavaggio dei ferri, pur se marginali e Pt_1 strumentali rispetto alle mansioni dell'infermiere, non può ritenersi legittima mancando la prova della sussistenza di un'obiettiva esigenza aziendale, risultante da atti motivati della CP_2
In questo senso, dunque, l' si è resa responsabile di una condotta inadempiente Controparte_3 rispetto al dettato normativo di cui all'art. 52 T.U.P.I. in quanto, seppure in altre pronunce pure citate nella ordinanza rescindente la Cassazione abbia affermato come lo svolgimento occasionale e residuale di compiti propri di qualifiche inferiori non comporta demansionamento, nel caso de quo, tale svolgimento era sì residuale ma non rispondeva ad alcuna specifica e motivata esigenza organizzativa, risultante da atti aziendali. pagina 7 di 11 Tale affermazione, tuttavia, non è sufficiente al fine di poter ritenere la fondatezza della domanda della ricorrente, volta ad ottenere il risarcimento del danno.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno derivante da demansionamento e dequalificazione (v. Cass. nn. 19785/2020, 29047/2017, 21527/2024), il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale.
In particolare, mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico - fisica medicalmente accettabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (v. anche Cass. 24 marzo 2006 n. 6572). Qualora, invece, sia allegato un danno professionale, lo stesso, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata pagina 8 di 11 acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno. Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo. Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore (sent. cit).
Ebbene, nel caso in esame, nel ricorso introduttivo, la lavoratrice aveva allegato di avere subito dal dedotto demansionamento soprattutto un danno professionale, ossia di tipo patrimoniale, ma definito (in maniera contraddittoria) piuttosto quale lesione alla dignità professionale, all'autorità e all'immagine della lavoratrice, facendo ampio ricorso a massime tratte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Si tratta, all'evidenza, di indicazioni generiche, scollegate dalla fattispecie concreta della singola lavoratrice, elaborate facendo mero riferimento ad arresti giurisprudenziali attinenti ad altri diversi casi.
Ad esempio, pur lamentando un danno professionale, non viene specificata l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero il venir meno di vantaggi connessi all'esperienza professionale in conseguenza del mancato esercizio delle mansioni per un apprezzabile periodo di tempo. D'altronde, l'esistenza di un simile pregiudizio deve ritenersi esclusa dal fatto che la Pt_1 ha sempre continuato a svolgere, in prevalenza, le mansioni di formale assegnazione. Ciò viene riconosciuto dalla stessa ricorrente, atteso che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. punto n. 9 di pag. 2) si legge espressamente che “L'assegnazione a tali mansioni inconferenti, non impedisce alla ricorrente di svolgere il proprio lavoro durante le sedute operatorie, ma le impone di svolgerne ulteriori al termine della seduta operatoria, cioè quando la ricorrente dovrebbe terminare il proprio servizio da infermiera..”.
Allo stesso modo, non appare configurabile un danno da perdita di chance, perché non è stata allegata, né fornita prova della perdita di ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di pagina 9 di 11 guadagno. Quanto al dedotto danno all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine, alla vita di relazione o comunque alla libera esplicazione della sua personalità sul luogo di lavoro, non sono stati allegate circostanze concrete che abbiano comportato l'alterazione delle sue abitudini di vita. Va, peraltro, osservato come le mansioni in oggetto venivano espletate all'interno della sala operatoria, luogo per definizione inaccessibile a terzi, dovendosi, dunque, escludere ogni "visibilità" della dequalificazione.
Anche facendo ricorso ai criteri presuntivi indicati dalla giurisprudenza (pur se riferiti, per lo più, alla fattispecie del danno esistenziale), non appare facilmente comprovabile il lamentato danno, considerata la genericità di allegazione e prova in merito alla durata della lamentata dequalificazione.
Ammesso, infatti, che durante i turni mattutini, della pulizia dei ferri si occupavano solo gli O.S.S., tale mansione veniva, invece, svolta dalla ricorrente soltanto nei turni pomeridiani e nei turni di pronta disponibilità. Quanto ai turni pomeridiani, sembra di desumersi dalla prova testimoniale che le operazioni di pulizia venivano effettuate solo alla fine del turno (e quando vi era tempo), sicché la mansione inferiore occupava soltanto una frazione del turno, non ben definibile. Solo in caso di chiamata a titolo di pronta disponibilità, l'infermiera era assegnata a svolgere unicamente le mansioni di lavaggio ma anche in tal caso non è dato sapere con che frequenza ciò avvenisse e per quale durata di tempo (il ricorso sul punto tace e non sono allegati prospetti di presenza e turni da cui desumere oggettivamente i tempi di impiego).
Anche la dedotta umiliazione subita sul luogo di lavoro appare contraddetta, da un lato, dalla solo residuale adibizione alle mansioni inferiori, dall'altro, come evidenziato dalla sentenza cassata (senza che su ciò sia intervenuta la sentenza rescindente), dalla non estraneità di tali mansioni inferiori al bagaglio professionale dell'infermiere. In questo senso va, infatti, rimarcato come il lavaggio della strumentazione si inserisca nel processo di sterilizzazione ed, in genere, nelle procedure atte a garantire la corretta igiene e sanificazione dell'ambiente ospedaliero che costituisce primario obiettivo strategico di ogni struttura ospedaliera, al fine di ridurre al minimo il rischio di esposizione ad agenti biologici sia per il personale occupato ma, soprattutto, per i pazienti. A questo obiettivo è chiamato a cooperare tutto il personale sanitario ma anche medico, tra cui spicca la figura dell'infermiere professionale che riveste un ruolo specifico nella prevenzione del rischio infettivo a tutela dei pazienti ed a cui, pacificamente, spetta il ruolo di supervisione della correttezza delle procedure di disinfezione e sterilizzazione.
La domanda dell'originaria ricorrente va, dunque, accolta solo nella parte in cui lamenta l'esistenza di un inadempimento, peraltro parziale, di parte datoriale ma va respinta in relazione alla domanda di condanna al risarcimento del danno.
pagina 10 di 11 Trovando applicazione l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce al giudice del lavoro anche il potere di adottare nei confronti della P.A. qualsiasi tipo di sentenza, ivi compresa la sentenza di condanna ad un 'facere', va ordinato all'azienda convenuta il divieto di assegnare le mansioni di lavaggio della strumentazione alla ricorrente.
Considerato il solo parziale accoglimento della domanda ed il sottile discrimen di legittimità nell'assegnazione di mansioni inferiori in misura solo residuale, sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) In parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarato il parziale inadempimento dell' convenuta, ordina a quest'ultima Controparte_3 di non assegnare le mansioni di lavaggio della strumentazione a;
2) rigetta, per il resto, Parte_1 la domanda;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio e della presente fase rescissoria.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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