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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 475/2025 R.V.G. vertente TRA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in forza Parte_1 CodiceFiscale_1 di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Leopoldo Biondo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rende, alla via J.F. Kennedy, n. 56/D; E (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Controparte_1 CodiceFiscale_2 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Alessandro Russo;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: “chiedono che codesto Tribunale, modificando parzialmente la sentenza n. 464/2022 del 09/03/2022 (RG 568/2022), emessa dal Tribunale di Cosenza, voglia disporre:
1. Affido congiunto del minore (07/09/2010) ai genitori con Persona_1 collocamento presso il padre la cui residenza è oggi nel Comune di Luzzi (CS);
2. Il sig. Pt_1 continuerà a versare entro il giorno 30 di ogni mese la somma ridotta ad euro 250,00 quale assegno di mantenimento per i due figli ( e che rimarranno collocati presso Per_2 Per_3 Per_ la madre;
3. Il sig. stante che la sig.ra ed i due figli e si Pt_1 CP_1 Per_2 trasferiranno ad agosto 2024 a Roma, verserà il 50% delle spese straordinarie in relazione a quanto le singole spese sarebbero costate a Cosenza e provincia, rimanendo a carico della sig.ra ogni spesa maggiore determinata dal costo della vita della città di Roma;
4. Nelle CP_1 feste (es. Pasqua, Natale e Capodanno) i figli staranno in modalità alternata con i due genitori;
che a giugno e luglio il sig. verserà alla sig.ra ulteriori 100,00 euro per ogni Pt_1 CP_1 mese, al fine di contribuire a far andare i ragazzi al composcuola (o altro intrattenimento); nel mese di agosto il sig. terrà con sé, con relativo pernottamento, i tre figli per 15 giorni di Pt_1 fila, corrispondenti alle due settimane di ferie lavorative concesse dal datore di lavoro a 2
quest'ultimo e per tale mese corrisponderà alla sig.ra a titolo di assegno per i figli CP_1 euro 150,00, anziché euro 250,00 in deroga a quanto previsto per gli altri mesi”.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso congiunto depositato in data 30/1/2025 ed Parte_1 [...] hanno riferito di aver contratto matrimonio concordatario in data CP_1
1/7/2007 e di avere avuto tre figli: nata il [...], Per_2 Per_1 nato il [...] e nato 2015. Hanno ded Per_3 successivamente alla separazione, con sentenza n. 464/2022 del 9/3/2022 il tribunale di Cosenza ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto prevedendo, fra l'altro, l'obbligo del , in Pt_1 qualità di genitore non collocatario dei figli allora minorenni, di corrispondere alla un assegno mensile di € 300,00 per il loro mantenimento, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie. Nel mese di agosto 2024 la ha dovuto trasferirsi a Roma per esigenze CP_1 lavorative. Il figlio rifiutato, a differenza degli altri due fratelli, Per_1 di seguire la madre a Roma e pertanto le parti si sono accordate nel senso che resterà a vivere col padre, mentre gli altri due figli resteranno collocati Per_1 presso la madre a Roma. Per tale ragione i ricorrenti hanno congiuntamente richiesto al tribunale di modificare le condizioni stabilite nella sentenza di divorzio nei termini specificati nelle conclusioni sopra trascritte. Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 473-bis.51, quinto comma, c.p.c. per l'acquisizione del relativo parere, ha espresso parere favorevole in data 10/2/2025. Con decreto del 31/3/2025 il tribunale, ritenuta la necessità di sentire le parti non avendo queste nulla stabilito relativamente alle modalità di frequentazione del figlio minore con la madre, ha fissato per la comparizione delle Per_1 parti dinanzi a sé l'udienza del 23/4/2025. Nel corso di tale udienza le parti hanno raggiunto un accordo anche in ordine al punto in questione stabilendo che la madre potrà vedere e tenere con sé per almeno una settimana al mese, anche non consecutiva, previa Per_1 comunicazione al padre, da effettuarsi con un preavviso di almeno tre mesi e fermi restando diversi accordi eventualmente intervenuti fra le parti. Hanno altresì concordato sul fatto che durante le vacanze estive potrà Per_1 trascorrere con la madre quindici giorni anche non consecutivi sia nel mese di giugno che nel mese di luglio;
durante il mese di agosto, invece, i figli trascorreranno il periodo che va dall'1 al 15 con un genitore e quello che va dal 16 al 31 con l'altro, secondo una calendarizzazione che i genitori si sono impegnati a stabilire e a comunicarsi reciprocamente entro il 30 giugno di ciascun anno. Durante l'udienza le parti hanno infine stabilito che le spese straordinarie resteranno a carico di entrambe per il 50% e dovranno essere previamente concordate oltre che documentate, fatti salvi solo i casi di urgenza. L'accordo raggiunto può essere recepito in questa sede, tenuto conto della volontà manifestata da entrambi i coniugi apparendo conforme agli interessi dei figli. Nulla sulle spese. 3
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, decidendo sulle richieste avanzate dai ricorrenti, prende atto dell'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza n. 464/2022 e fermo restando l'affidamento condiviso dei due figli ancora minorenni ad entrambi i genitori, così provvede:
- dispone che sia collocato presso il padre;
Persona_1
- la madre po rlo con sé secondo le modalità stabilite in parte motiva;
- provvederà al mantenimento del figlio minore fatto Parte_1 Per_1 salvo il contributo della madre per il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi di urgenza;
- è obbligato a versare ad entro il giorno 30 di Parte_1 Controparte_1 ciascun mese un assegno di € 250,00 per il mantenimento dei figli e Per_2
che restano collocati presso la madre, oltre al 50% delle spese Per_3 dinarie da concordarsi preventivamente e documentarsi, fatti salvi i casi di urgenza, con la precisazione che per i soli mesi di giugno e luglio l'assegno ordinario per il mantenimento dei suddetti due figli verrà aumentato di € 100,00, mentre per il solo mese di agosto, in cui i tre figli resteranno col padre per quindici giorni, l'assegno ordinario da corrispondersi alla verrà ridotto CP_1 ad € 150,00.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma