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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3144/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 709/2023 emessa in data 16 giugno 2023 dal Tribunale-
GL di Velletri e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Carlo Guglielmi pec
; Email_1
CP_1
[...]
(C.F. ) in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, ; APPELLATO non costituito
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 13 dicembre 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 709/2023 emessa nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc dal Tribunale GL di Velletri e pubblicata il giorno 16 luglio 2023.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto l'opposizione a precetto proposta dalla in relazione all'esecuzione preannunciata da in CP_1 Pt_1 riferimento al titolo costituito dall'ordinanza n.9886 del 5 giugno 2020, emessa dal GL di Velletri all'esito della fase sommaria nel procedimento ex art.1, commi
48 della legge n.92/2012, per il credito -residuo- rivendicato pari ad 2.162,00, a titolo di “10/12 della tredicesima mensilità”, nonché per le spese di lite, quantificate in euro 2.988,34 corrispondenti sia a quelle liquidate nell'ordinanza che a quelle dovute per il precetto .
Con l'appello ha insistito sull'idoneità del titolo a sostenere Parte_1
l'esecuzione.
Nonostante la regolare comunicazione del decreto di comparizione presso la PEc del difensore, l'appellante non ha documentato la notifica dell'appello, né si è presentato alla prima udienza fissata per il giorno 11 marzo 2025. Pertanto, la causa è assunta in decisione e, all'esito della Camera di Consiglio, viene definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato improcedibile previo doveroso rilievo d'ufficio della questione.
E, infatti, come rilevato nello svolgimento del processo, va esclusa l'avvenuta notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto e ciò pur avendo
Pag. 2 di 5 l'appellante avuto ritualmente e tempestivamente conoscenza del decreto di comparizione, come si ricava dalla consultazione dello “Storico” del fascicolo in via telematica (da cui si ricava la comunicazione di Cancelleria avvenuta il 20 dicembre 2023 e la successiva del 7 marzo 2025).
Ne deriva che va assunta la determinazione nel senso dell'improcedibilità del ricorso in appello in coerenza con l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di mancata instaurazione del contraddittorio, allorché si concretizzi un'inadempienza insanabile dovuta, come nel caso in esame, all'inesistenza materiale della notifica che preclude la possibilità di una valida vocatio in jus successiva.
Difatti, la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite con sentenza n. 20604 dell'8.7.2008-30.7.2008, ha fissato il seguente principio di diritto: «Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge
è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art.111, comma 2, Cost.) al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.».
Orbene, tale affermazione del Giudice di legittimità (v. anche 20613/2013,
1502/2021) consegue ad una articolata esposizione di ragioni giuridiche che muove dalla necessità di riconsiderare in termini rigorosi, alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, alcuni precetti normativi presenti nel rito del lavoro, dei quali il diritto vivente aveva nel tempo attenuato la portata.
Fra questi, il precetto contenuto nell'art. 291, I comma, c.p.c. che dispone la rinnovazione della notifica in presenza di un vizio che importi la nullità della notificazione, presupposto quest'ultimo che, per la sentenza appena citata, deve essere limitato ai soli casi di nullità escludendo l'inesistenza.
Poi, quello contenuto nell'art. 421 c.p.c., relativo al potere giudiziale di indicare alle parti le irregolarità per consentire loro di sanarle con l'assegnazione di un
Pag. 3 di 5 termine, potere non esercitabile, per la Corte a Sezioni Unite sopra indicata, nei casi di inesistenza giuridica (di fatto o di diritto) di un atto o documento, trattandosi di vizi insanabili.
Infine, in relazione allo stesso art. 154 c.p.c. che disciplina la prorogabilità dei termini ordinatori, come quello stabilito nel decreto di fissazione dell'udienza in appello, la Corte ha affermato che la scadenza dei termini ordinatori non è priva di effetti negativi per la parte onerata poiché, ove la proroga non possa essere più concessa (alle specifiche condizioni fissate dall'art. 154 c.p.c.) si producono effetti preclusivi analoghi alle decadenze conseguenti alla scadenza del termine perentorio.
Dunque, dopo la scadenza del termine ordinatorio, è preclusa la proroga in sanatoria anche ad opera del Giudice.
Ciò in base all'affermazione che il principio di ragionevole durata del processo costituisce un preciso parametro costituzionale, alla stregua del quale s'impone l'interpretazione adeguatrice delle norme primarie (c.d. interpretazione
“costituzionalmente orientata”), e prime fra queste, quelle procedurali che incidono, direttamente o indirettamente, sulla durata del processo.
Ed, infatti, «Nelle controversie di lavoro in grado di appello, quindi, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità della impugnazione senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo di lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire la instaurazione del contraddittorio (Cass. 6159 del 2018, n. 1502/2021)».
Applicando tali criteri al caso in esame, e rilevato, come già detto, che la parte appellante, ha avuto utilmente notizia della fissazione dell'udienza di comparizione ha del tutto omesso di adempiere all'incombente della notifica, deve concludersi che il ricorso in appello deve ritenersi improcedibile per l'impossibilità di proroga del termine scaduto, alla luce dell'orientamento delle
Pag. 4 di 5 Sezioni Unite cui questa Corte si conforma, ostando a tale rimedio l'insanabilità di una notifica inesistente, né attraverso l'assegnazione di un nuovo termine, né attraverso l'accettazione del contraddittorio.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado giacché l'appellato non si è costituito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.
S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 13 dicembre 2023 nei confronti della in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 709/2023 pubblicata il giorno 16 giugno 2023 dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara improcedibile l'appello.
2) Nulla sulle spese.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, dà atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma, 11 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 3144/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 709/2023 emessa in data 16 giugno 2023 dal Tribunale-
GL di Velletri e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'Avv. Carlo Guglielmi pec
; Email_1
CP_1
[...]
(C.F. ) in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, ; APPELLATO non costituito
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 13 dicembre 2023 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 709/2023 emessa nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc dal Tribunale GL di Velletri e pubblicata il giorno 16 luglio 2023.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto l'opposizione a precetto proposta dalla in relazione all'esecuzione preannunciata da in CP_1 Pt_1 riferimento al titolo costituito dall'ordinanza n.9886 del 5 giugno 2020, emessa dal GL di Velletri all'esito della fase sommaria nel procedimento ex art.1, commi
48 della legge n.92/2012, per il credito -residuo- rivendicato pari ad 2.162,00, a titolo di “10/12 della tredicesima mensilità”, nonché per le spese di lite, quantificate in euro 2.988,34 corrispondenti sia a quelle liquidate nell'ordinanza che a quelle dovute per il precetto .
Con l'appello ha insistito sull'idoneità del titolo a sostenere Parte_1
l'esecuzione.
Nonostante la regolare comunicazione del decreto di comparizione presso la PEc del difensore, l'appellante non ha documentato la notifica dell'appello, né si è presentato alla prima udienza fissata per il giorno 11 marzo 2025. Pertanto, la causa è assunta in decisione e, all'esito della Camera di Consiglio, viene definita dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere dichiarato improcedibile previo doveroso rilievo d'ufficio della questione.
E, infatti, come rilevato nello svolgimento del processo, va esclusa l'avvenuta notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto e ciò pur avendo
Pag. 2 di 5 l'appellante avuto ritualmente e tempestivamente conoscenza del decreto di comparizione, come si ricava dalla consultazione dello “Storico” del fascicolo in via telematica (da cui si ricava la comunicazione di Cancelleria avvenuta il 20 dicembre 2023 e la successiva del 7 marzo 2025).
Ne deriva che va assunta la determinazione nel senso dell'improcedibilità del ricorso in appello in coerenza con l'orientamento della Corte di Cassazione in tema di mancata instaurazione del contraddittorio, allorché si concretizzi un'inadempienza insanabile dovuta, come nel caso in esame, all'inesistenza materiale della notifica che preclude la possibilità di una valida vocatio in jus successiva.
Difatti, la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite con sentenza n. 20604 dell'8.7.2008-30.7.2008, ha fissato il seguente principio di diritto: «Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge
è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art.111, comma 2, Cost.) al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.».
Orbene, tale affermazione del Giudice di legittimità (v. anche 20613/2013,
1502/2021) consegue ad una articolata esposizione di ragioni giuridiche che muove dalla necessità di riconsiderare in termini rigorosi, alla luce del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, alcuni precetti normativi presenti nel rito del lavoro, dei quali il diritto vivente aveva nel tempo attenuato la portata.
Fra questi, il precetto contenuto nell'art. 291, I comma, c.p.c. che dispone la rinnovazione della notifica in presenza di un vizio che importi la nullità della notificazione, presupposto quest'ultimo che, per la sentenza appena citata, deve essere limitato ai soli casi di nullità escludendo l'inesistenza.
Poi, quello contenuto nell'art. 421 c.p.c., relativo al potere giudiziale di indicare alle parti le irregolarità per consentire loro di sanarle con l'assegnazione di un
Pag. 3 di 5 termine, potere non esercitabile, per la Corte a Sezioni Unite sopra indicata, nei casi di inesistenza giuridica (di fatto o di diritto) di un atto o documento, trattandosi di vizi insanabili.
Infine, in relazione allo stesso art. 154 c.p.c. che disciplina la prorogabilità dei termini ordinatori, come quello stabilito nel decreto di fissazione dell'udienza in appello, la Corte ha affermato che la scadenza dei termini ordinatori non è priva di effetti negativi per la parte onerata poiché, ove la proroga non possa essere più concessa (alle specifiche condizioni fissate dall'art. 154 c.p.c.) si producono effetti preclusivi analoghi alle decadenze conseguenti alla scadenza del termine perentorio.
Dunque, dopo la scadenza del termine ordinatorio, è preclusa la proroga in sanatoria anche ad opera del Giudice.
Ciò in base all'affermazione che il principio di ragionevole durata del processo costituisce un preciso parametro costituzionale, alla stregua del quale s'impone l'interpretazione adeguatrice delle norme primarie (c.d. interpretazione
“costituzionalmente orientata”), e prime fra queste, quelle procedurali che incidono, direttamente o indirettamente, sulla durata del processo.
Ed, infatti, «Nelle controversie di lavoro in grado di appello, quindi, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità della impugnazione senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo di lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire la instaurazione del contraddittorio (Cass. 6159 del 2018, n. 1502/2021)».
Applicando tali criteri al caso in esame, e rilevato, come già detto, che la parte appellante, ha avuto utilmente notizia della fissazione dell'udienza di comparizione ha del tutto omesso di adempiere all'incombente della notifica, deve concludersi che il ricorso in appello deve ritenersi improcedibile per l'impossibilità di proroga del termine scaduto, alla luce dell'orientamento delle
Pag. 4 di 5 Sezioni Unite cui questa Corte si conforma, ostando a tale rimedio l'insanabilità di una notifica inesistente, né attraverso l'assegnazione di un nuovo termine, né attraverso l'accettazione del contraddittorio.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado giacché l'appellato non si è costituito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.
S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato Parte_1 in data 13 dicembre 2023 nei confronti della in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 709/2023 pubblicata il giorno 16 giugno 2023 dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Dichiara improcedibile l'appello.
2) Nulla sulle spese.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, dà atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Roma, 11 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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