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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
Sentenza contestuale nella causa civile iscritta al n. 7314/2020 R.G., chiamata all'udienza dell'1/10/2025
TRA
Parte_1 CP_1 ONroparte_2 CP_3
; ; ;
[...] CP_4 ONroparte_5 ONroparte_6 ONroparte_7
; ; ; , rappresentati e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 difesi dagli avv.ti D. Garofalo e D. Virgintino
Ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_8 rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Daverio, S. Florio e I. Schiraldi
Resistente
OGGETTO: trasferimento ramo d'azienda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/7/2020, i ricorrenti indicati in epigrafe, i quali hanno ON svolto attività lavorativa alle dipendenze della sino alla data del 20/12/2017, allorquando, in forza di un trasferimento di ramo d'azienda, transitavano, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della società Credit Management s.r.l., adivano il
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. In via principale, ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt. 1418 e
1343 c.c. accertare e dichiarare la nullità della cessione dell' dalla ONroparte_10
ON
alla società in quanto attuata in frode alla legge per le motivazioni Parte_5 esposte ai punti II) e III) e sottopunti del presente atto;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti alla ON retrocessione del rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze della con ON decorrenza 21 dicembre 2017 e condannare la ad assegnare i ricorrenti alle precedenti mansioni, fermo restando l'anzianità di servizio maturata;
3. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito per l'illegittima e scorretta condotta della ON
, parametrato alle retribuzioni dal 21/12/2017 sino all'effettiva retrocessione, oltre accessori come per legge per i motivi indicati al punto IV); ON
4. in via subordinata, accertare che ha posto in essere una intermediazione di lavoro illecita e fraudolenta nei confronti degli odierni ricorrenti per i motivi illustrati ON al punto V) del presente atto, e conseguentemente costituire in capo a un rapporto di lavoro per ognuno dei ricorrenti con categoria, qualifica, mansione e trattamento economico e normativo posseduti alla data del 21/12/2017; ON
5. condannare, pertanto, a corrispondere agli odierni ricorrenti quanto avrebbero avuto diritto di percepire detraendo quanto già percepito da ai sensi Parte_5 dell'art. 38, co.2, d.lgs. n.81/2015, oltre accessori di legge;
6. Con vittoria sulle spese di lite, oltre accessori come per legge.”.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità ONroparte_8 ed infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 17/3/2022, i difensori dei ricorrenti depositavano atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. per conto della dott.ssa in virtù ONroparte_6 dell'accordo concluso tra la stessa e l'Istituto di credito resistente, formalizzato nel verbale di conciliazione in sede sindacale del 28/2/2022.
Successivamente, in data 22/4/2022, i difensori dei ricorrenti depositavano un ulteriore atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. per conto di tutti i ricorrenti, eccetto che per il dott. e per la dott.ssa in virtù dell'accordo Parte_3 CP_2 concluso con l'Istituto di credito resistente, formalizzato nel verbale di conciliazione in sede sindacale del 30/3/2022.
Con atto depositato in data 9/5/2022 i procuratori delle parti, premesse le su richiamate rinunce agli atti del giudizio che l'Istituto di credito resistente dichiarava di accettare ed evidenziato che anche il dott. aveva raggiunto un accordo Parte_3 transattivo con la che andava e ratificato dalle parti innanzi al CP_11 Parte_6
Pag. 2 di 5 Giudice, chiedevano congiuntamente l'anticipazione dell'udienza fissata per il 9/6/2022
a quella del 12/5/2022 ai fini della formalizzazione dell'accordo conciliativo tra la
[...]
CP_1 e il dott. e, dunque, per la declaratoria di estinzione del giudizio nei Parte_3 confronti di quest'ultimo, nonché di tutti gli altri ricorrenti, fatta eccezione per la dott.ssa CP_2
Con decreto del 9/5/2022, in accoglimento della predetta istanza, l'udienza veniva anticipata al 12/5/2022, data in cui veniva sottoscritto il verbale di conciliazione tra il dott. e la e veniva dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione Parte_3 CP_11 alla sua posizione e la causa veniva rinviata al 6/10/2022 in relazione alla sola posizione della ricorrente, dott.ssa CP_2
Con sentenza parziale n. 1433/2022 emessa in data 12/5/2022, in ragione dell'intervenuto accordo tra la e tutti i ricorrenti, fatta eccezione per i dottori CP_11
e veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere con Parte_3 CP_2 compensazione delle spese di giudizio.
Con nota depositata in data 30/9/2025, i difensori delle parti facevano rilevare che nelle more del giudizio la aveva raggiunto un accordo di definizione bonaria della CP_11 controversia anche con la dott.ssa , formalizzato nel verbale di ONroparte_2 conciliazione sottoscritto dalle parti in data 22/9/2025, in virtù del quale la ricorrente si era impegnata a rinunciare agli atti e all'azione del giudizio (rinuncia che la CP_11 dichiarava di accettare), con compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'1/10/2025, originariamente fissata per il 6/10/2022 ma rinviata più volte su richiesta congiunta delle parti per bonario componimento, il difensore di parte ricorrente, , faceva presente di aver versato in atti l'atto di ONroparte_2 rinuncia agli atti ed all'azione, con riferimento alla posizione della predetta ricorrente, già accettata dalla controparte e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa, giunta sul ruolo dello scrivente Giudicante, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuta le rinuncia agli atti ed all'azione da parte dell'unica ricorrente, CP_2
Pag. 3 di 5 , accettata dalla parte resistente, come da documentazione versata agli atti del CP_2 presente giudizio.
Il Giudice deve, pertanto, prendere atto della situazione e dichiarare cessata la materia del contendere.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); le parti hanno richiesto concordemente che le spese del giudizio siano compensate;
non sussistono ragioni per discostarsi dalla concorde volontà espressa dalle parti che appare quella di richiedere la compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_3 ONroparte_2 confronti di , con ricorso depositato in data 27/7/2020, così ONroparte_8 provvede:
1)dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di Parte_3
;
[...]
2)dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione di
[...]
; ONroparte_2
3)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 1/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Bari, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Emanuela Foggetti, ha emesso la seguente
Sentenza contestuale nella causa civile iscritta al n. 7314/2020 R.G., chiamata all'udienza dell'1/10/2025
TRA
Parte_1 CP_1 ONroparte_2 CP_3
; ; ;
[...] CP_4 ONroparte_5 ONroparte_6 ONroparte_7
; ; ; , rappresentati e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 difesi dagli avv.ti D. Garofalo e D. Virgintino
Ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, ONroparte_8 rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Daverio, S. Florio e I. Schiraldi
Resistente
OGGETTO: trasferimento ramo d'azienda
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27/7/2020, i ricorrenti indicati in epigrafe, i quali hanno ON svolto attività lavorativa alle dipendenze della sino alla data del 20/12/2017, allorquando, in forza di un trasferimento di ramo d'azienda, transitavano, ai sensi dell'art. 2112 c.c., alle dipendenze della società Credit Management s.r.l., adivano il
Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. In via principale, ai sensi e per effetto del combinato disposto degli artt. 1418 e
1343 c.c. accertare e dichiarare la nullità della cessione dell' dalla ONroparte_10
ON
alla società in quanto attuata in frode alla legge per le motivazioni Parte_5 esposte ai punti II) e III) e sottopunti del presente atto;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti alla ON retrocessione del rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze della con ON decorrenza 21 dicembre 2017 e condannare la ad assegnare i ricorrenti alle precedenti mansioni, fermo restando l'anzianità di servizio maturata;
3. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito per l'illegittima e scorretta condotta della ON
, parametrato alle retribuzioni dal 21/12/2017 sino all'effettiva retrocessione, oltre accessori come per legge per i motivi indicati al punto IV); ON
4. in via subordinata, accertare che ha posto in essere una intermediazione di lavoro illecita e fraudolenta nei confronti degli odierni ricorrenti per i motivi illustrati ON al punto V) del presente atto, e conseguentemente costituire in capo a un rapporto di lavoro per ognuno dei ricorrenti con categoria, qualifica, mansione e trattamento economico e normativo posseduti alla data del 21/12/2017; ON
5. condannare, pertanto, a corrispondere agli odierni ricorrenti quanto avrebbero avuto diritto di percepire detraendo quanto già percepito da ai sensi Parte_5 dell'art. 38, co.2, d.lgs. n.81/2015, oltre accessori di legge;
6. Con vittoria sulle spese di lite, oltre accessori come per legge.”.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità ONroparte_8 ed infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 17/3/2022, i difensori dei ricorrenti depositavano atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. per conto della dott.ssa in virtù ONroparte_6 dell'accordo concluso tra la stessa e l'Istituto di credito resistente, formalizzato nel verbale di conciliazione in sede sindacale del 28/2/2022.
Successivamente, in data 22/4/2022, i difensori dei ricorrenti depositavano un ulteriore atto di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. per conto di tutti i ricorrenti, eccetto che per il dott. e per la dott.ssa in virtù dell'accordo Parte_3 CP_2 concluso con l'Istituto di credito resistente, formalizzato nel verbale di conciliazione in sede sindacale del 30/3/2022.
Con atto depositato in data 9/5/2022 i procuratori delle parti, premesse le su richiamate rinunce agli atti del giudizio che l'Istituto di credito resistente dichiarava di accettare ed evidenziato che anche il dott. aveva raggiunto un accordo Parte_3 transattivo con la che andava e ratificato dalle parti innanzi al CP_11 Parte_6
Pag. 2 di 5 Giudice, chiedevano congiuntamente l'anticipazione dell'udienza fissata per il 9/6/2022
a quella del 12/5/2022 ai fini della formalizzazione dell'accordo conciliativo tra la
[...]
CP_1 e il dott. e, dunque, per la declaratoria di estinzione del giudizio nei Parte_3 confronti di quest'ultimo, nonché di tutti gli altri ricorrenti, fatta eccezione per la dott.ssa CP_2
Con decreto del 9/5/2022, in accoglimento della predetta istanza, l'udienza veniva anticipata al 12/5/2022, data in cui veniva sottoscritto il verbale di conciliazione tra il dott. e la e veniva dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione Parte_3 CP_11 alla sua posizione e la causa veniva rinviata al 6/10/2022 in relazione alla sola posizione della ricorrente, dott.ssa CP_2
Con sentenza parziale n. 1433/2022 emessa in data 12/5/2022, in ragione dell'intervenuto accordo tra la e tutti i ricorrenti, fatta eccezione per i dottori CP_11
e veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere con Parte_3 CP_2 compensazione delle spese di giudizio.
Con nota depositata in data 30/9/2025, i difensori delle parti facevano rilevare che nelle more del giudizio la aveva raggiunto un accordo di definizione bonaria della CP_11 controversia anche con la dott.ssa , formalizzato nel verbale di ONroparte_2 conciliazione sottoscritto dalle parti in data 22/9/2025, in virtù del quale la ricorrente si era impegnata a rinunciare agli atti e all'azione del giudizio (rinuncia che la CP_11 dichiarava di accettare), con compensazione delle spese di lite.
All'udienza dell'1/10/2025, originariamente fissata per il 6/10/2022 ma rinviata più volte su richiesta congiunta delle parti per bonario componimento, il difensore di parte ricorrente, , faceva presente di aver versato in atti l'atto di ONroparte_2 rinuncia agli atti ed all'azione, con riferimento alla posizione della predetta ricorrente, già accettata dalla controparte e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La causa, giunta sul ruolo dello scrivente Giudicante, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuta le rinuncia agli atti ed all'azione da parte dell'unica ricorrente, CP_2
Pag. 3 di 5 , accettata dalla parte resistente, come da documentazione versata agli atti del CP_2 presente giudizio.
Il Giudice deve, pertanto, prendere atto della situazione e dichiarare cessata la materia del contendere.
Ciò posto, rilevato che: secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche i procuratori delle parti hanno preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. verbale d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009); le parti hanno richiesto concordemente che le spese del giudizio siano compensate;
non sussistono ragioni per discostarsi dalla concorde volontà espressa dalle parti che appare quella di richiedere la compensazione delle spese di lite.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Giudice di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_3 ONroparte_2 confronti di , con ricorso depositato in data 27/7/2020, così ONroparte_8 provvede:
1)dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di Parte_3
;
[...]
2)dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione di
[...]
; ONroparte_2
3)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 1/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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