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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/12/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3446/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA IA LC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3446/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Battipede, presso il cui studio in Varese via Morazzone 8 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
(P.IVA ), nella Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Conconi contro
(C.F. ), nato Varese il giorno 8.6.1971, Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Grassi, presso il cui studio sito in Varese via Cesare
Battisti n. 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Demolli presso il cui studio sito in Milano, via
NO XI n. 2 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento per ATP sub RG n. 2793/2020 contro
1 C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Controparte_4 C.F._4
AV presso il cui studio sito in Milano Via Freguglia 10 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
e contro
(P.IVA in persona del procuratore pro tempore, Controparte_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Gabardini presso il cui studio sito in Varese, via Cavour
44 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
ER TA
CONCLUSIONI
Per gli attori (come da fogli depositati telematicamente il 15 luglio 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: NEL MERITO: A) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione dei vizi e difetti verificatesi nella proprietà degli attori, così come descritti in narrativa, e, per l'effetto, condannarli in via tra loro solidale, al risarcimento, in favore dei signori e Parte_1 [...]
, dei danni tutti subiti e subendi, quantificati nella misura di € 55.000,00 o in Parte_2 quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia ad esito dell'esperenda istruttoria, oltre lavori preparatori e di ripristino ivi inclusi quelli di scavo, successivo riempimento e sistemazione dell'area verde circostante la piscina, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo saldo;
B) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali ai sensi della tariffa professionale forense, anche del giudizio ex art. 696-bis c.p.c rubricato al n. 2793/2020 R.G. avanti il Tribunale di Varese, oltre rimborso spese di CTU e CTP per la fase di ATP ammontanti ad € 7.784,29 come documentate, e a quelle della fase di merito ancora da liquidarsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo saldo.”. Per parte convenuta (come da fogli Controparte_1 depositati telematicamente in data 11 luglio 2025):
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e previe declaratorie del caso (anche in punto di estensione del contraddittorio al soggetto assicuratore, effettivamente obbligato a garantire la resistente), così giudicare: a) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
b) respingere le pretese attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in narrativa della comparsa;
2 c) nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità solidale di convenuti ed attori, quantificare la responsabilità con il criterio paritario/sussidiario di cui all'art. 2055 n. 3 c.c.; d) con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi a favore dello scrivente Legale, in quanto antistatario”. Per parte convenuta (come da fogli depositat telematicamente in data 11 Controparte_2 luglio 2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: In principalità:
= rigettare le domande tutte proposte nei confronti del geom perché infondate in fatto e CP_2 in diritto. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata in capo al OM CP_2 una qualsiasi responsabilità in relazione ai fatti di cui è causa, salvo gravame: = in ipotesi di ritenuta responsabilità solidale dei convenuti: quantificare ex art. 2055 comma II cc, la misura della responsabilità di ciascun convenuto nel presente giudizio tenuto conto della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, con limitazione della percentuale della responsabilità del geom a misura non superiore al 10%; CP_2
= condannare in ogni caso a manlevare e tenere indenne il OM Controparte_5 [...] da ogni e qualsiasi obbligo di risarcimento in relazione ai fatti di cui è causa nonché CP_2 dal pagamento di tutte le somme eventualmente dovute dal medesimo convenuto a qualsiasi titolo
o ragione ad esito del presente giudizio. In ogni caso:
= vittoria di compensi e spese del presente procedimento. In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova, il OM chiede ammettersi prova Controparte_2 orale, per interpello e testi, sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli:
1) Vero che nel corso della riunione in data 11/3/2019, tenutasi in Gazzada Schianno via Battisti n. 18 presso l'ufficio del OM , alla presenza degli attori, di tutti i convenuti e del Persona_1 consulente della committenza, ing , questo ultimo ha precisato che ai fini Persona_2 della realizzazione della piscina di cui ai documenti 2 e 3 fascicolo che mi si CP_2 rammostrano era da omettere il deposito della pratica sismica e strutturale;
2) Vero che nel corso del medesimo incontro di cui al cap 1) e alla presenza dei medesimi soggetti, visti i dettagli costruttivi forniti da impresa la committenza ha dato CP_1 istruzione al dott. di non procedere alla ulteriore relazione geotecnica;
CP_4
3) Vero che nella occasione di cui al cap. 2) il Dott. ha accettato l'indicazione ricevuta CP_4 dalla committenza e ha omesso di sollevare obiezioni e avvertimenti;
4) Vero che nella occasione di cui al cap. 2) ha accettato l'indicazione impartita CP_1 dalla committenza e ha omesso di sollevare obiezioni e avvertimenti;
3 5) Vero che le opere di realizzazione della piscina di cui è causa sono state eseguite da CP_1
e da seguendo le istruzioni contenute alle pagine 35 e 36 della relazione
[...] Controparte_3
Dott. che mi si rammostra quale doc. 4 fascicolo nonché le istruzioni esecutive CP_4 CP_2 predisposte dall'Ing. .” Persona_2
Per parte convenuta (come da fogli depositatoi telematicamente Controparte_3 in data 14 luglio 2025):
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: Nel merito: accertare e per l'effetto dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a e conseguentemente rigettare la domanda avversaria poiché infondata in Controparte_3 fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. In Via Istruttoria: si chiede sin d'ora l'interrogatorio formale dell'Attore e di tutti i convenuti sui seguenti capitoli di prova.
1.Vero che la ditta nel gennaio – marzo 2018 aveva illustrato alla Controparte_3 committenza la soluzione tecnica, per la stessa, più opportuna e che tale soluzione tecnica fu respinta dalla committenza, poiché troppo onerosa.
2.Vero che la soluzione tecnica di cui al capitolo di prova che precede prevedeva le palificazioni e la realizzazione di pareti in cemento armato
3.Vero che la soluzione tecnica di cui al capitolo di prova che precede, ovverosia le palificazioni e la realizzazione di pareti in cemento armato veniva suggerita all'esito della consultazione e dell'esame effettuato dall'Ing. e dal Geologo Dott. Per_2 CP_4
4.Vero che nell'incontro svolto presso la sede di il giorno 11 marzo 2019 Controparte_3 alle ore 17,30 con il progettista geom. l'ing. , il dott. Controparte_2 Persona_2
i responsabili di il committente Sig. e i responsabili Controparte_4 CP_6 Parte_2 incaricati dalla ditta questi ultimi fornirono verbalmente ampie garanzie e CP_1 referenze realizzative sulla validità del sistema offerto alla committenza (Terre armate) , sostitutivo al più complesso ed oneroso sistema dei micropali.
5.Vero che venne commissionata dal committente alla la sola esecuzione di Controparte_3 una platea in cemento armato come offerta del 19 dicembre 2018 da realizzarsi su fondo costipato per strati, alternati da reti specifiche eseguiti direttamente dalla ditta CP_1 come da documento che si rammostra al teste. Appurato che da tale sequenza di fatti emerge già ex se l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'odierna convenuta, si insiste altresì perché venga ammessa l'escussione testimoniale del OMetra , nella sua qualità di CTP nel procedimento per ATP, sui seguenti Persona_1 capitoli di prova: di CTP nel procedimento per ATP, sui seguenti capitoli di prova:
6.Vero che il CTU nel procedimento per ATP sub RG 27993/2020 ha omesso l'esame dei fatti per cui è causa.
7.Vero che nel procedimento per ATP sub RG 27993/2020 omettendo di sentire le parti in causa il CTU accertava i fatti del presente giudizio.”
4 Per parte convenuta (come da fogli depositati telematicamente il 14 luglio Controparte_4
2025):
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Varese, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
- In via principale nel merito: respingere le domande tutte rivolte dagli attori nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni espresse in narrativa, Controparte_4 con la rifusione delle spese e dei compensi di lite;
- In via subordinata: liquidare il danno secondo le conseguenze dirette ed immediate dell'accertata responsabilità del Dott. contenen - dolo nelle effettive risultanze Controparte_4 istruttorie, e comunque nel limite della quota del 2% accertata nel procedimento cautelare, con la riduzione prevista dall'art. 1227 Cod. Civ., con la compensazione almeno parziale delle spese e dei compensi di lite.” Per la terza chiamata (come da fogli depositati telematicamente in Controparte_5 data 11 luglio 2025):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale:
- respingere le domande svolte nei confronti di Controparte_7
già , in quanto infondate in fatto e diritto,
[...] Controparte_8
In via subordinata e, comunque, nella denegata ipotesi in cui la responsabilità del OM.
[...] venisse ritenuta compromessa, in toto o in parte, CP_2
- accertare e dichiarare che Controparte_7 già , se mai, potrà essere chiamata a mallevare il OM. Controparte_8 [...]
nei limiti di cui all'invocato contratto, come meglio articolati ed eccepiti in atti e da CP_2 intendersi qui integralmente trascritti, e che le somme che eventualmente la Controparte_8
sarà chiamata a pagare, dovranno essere decurtate delle franchigie contrattuali
[...]
e, comunque,
- accertare e dichiarare che l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivategli in via di solidarietà; In ogni caso:
- spese e competenze di lite rifuse.”. MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio le società
[...] Controparte_1
e nonché il geom.
[...] Controparte_3 [...]
e il geologo al fine di vedere accertata la responsabilità CP_2 Controparte_4
5 degli stessi per i vizi e difetti presenti nell'opera loro commissionata nei primi mesi dell'anno
2019 e vederli condannare al risarcimento dei danni subiti.
Allegavano, in particolare, gli attori:
- che al fine di realizzare una piscina interrata presso la propria abitazione, avevano incaricato il geom. quale progettista architettonico e direttore lavori;
Controparte_2
- che il progetto strutturale dell'opera era stato commissionato all'ing. , il Persona_2 quale aveva suggerito di procedere effettuando delle palificazioni del terreno;
- che in occasione di uno dei sopralluoghi effettuati prima dell'avvio delle opere, il rappresentante della , aveva proposto, in luogo della Controparte_1 Persona_3 palificazione, di utilizzare la tecnica delle “terre armate”;
- che tale proposta era stata accolta favorevolmente dal direttore dei lavori, geom.
[...]
il quale l'aveva inclusa nel proprio progetto architettonico;
CP_2
- che anche nella relazione del geologo si dava atto della realizzazione delle “terre armate”;
- che, ricevuto il preventivo della avevano dato incarico alla stessa di Controparte_1 eseguire quanto necessario per la realizzazione dell'opera;
- che i lavori di realizzazione della piscina, iniziati nei primi mesi del 2019, venivano ultimati nel mese di giugno del 2019;
- che nella seconda metà di luglio 2019 si erano accorti della perdita di planarità della vasca, ovvero della pendenza della stessa verso valle, con dislivello pari a 2,8 cm tra il lato a
“monte” e il lato a “valle”;
- che denunciati i vizi e difetti riscontrati, constatata l'impossibilità di addivenire a una definizione bonaria della controversia, era stato svolto procedimento di istruzione preventiva innanzi al Tribunale di Varese (RG n. 2793/2020) all'esito del quale era stato introdotto il presente giudizio, tenendo conto delle risultanze della svolta ctu.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27 marzo 2023, si costituiva il convenuto chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a Controparte_2 chiamare in causa la propria assicurazione, ; nel merito, in via Controparte_5 principale, di rigettare le domande formulate dagli attori perché infondate in fatto e in diritto;
in
6 via subordinata, di accertare le quote di responsabilità in capo a ciascun convenuto, limitando la propria al 10% e condannando la sua assicurazione a tenerlo indenne da qualsiasi somma sarebbe stato condannato a pagare in favore degli attori.
Allegava, in particolare, il convenuto:
- che con riguardo alle opere oggetto di causa aveva svolto il ruolo di progettista architettonico e direttore lavori, non anche quello di progettista strutturale;
- che, infatti, si era limitato a redigere il progetto architettonico diretto all'ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione della piscina interrata e accessorio in legno presso l'immobile degli attori e sulla base delle scelte operate da questi ultimi;
- che nel progetto architettonico le “terre armate” erano state indicate solo graficamente identificandole non solo come sostegno del pendio, ma anche come supporto funzionale, come richiesto dai committenti;
- che non si era pronunciato sulla proposta di di eseguire le terre armate, Controparte_1 ma si era limitato a dare corso alla volontà della committenza;
- che in seguito all'incontro svoltosi in data 11 marzo 2019 alla presenza dei committenti era stata data indicazione al dott. di non procedere con la relazione geotecnica alla luce dei dettagli CP_4 costruttivi forniti dall'impresa CP_1 Controparte_1
1.3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29 marzo 2023, si costituiva il convenuto chiedendo, nel merito in via principale, di rigettare tutte le Controparte_4 domande articolate dagli attori e, in subordine, di contenere la propria responsabilità nella misura del 2%.
Allegava il convenuto:
- che la proposta tecnico-economica accettata dagli attori prevedeva il proprio obbligo di eseguire due specifiche prestazioni: i) una relazione geologica;
ii) una relazione geotecnica;
- che i due elaborati hanno funzioni distinte e complementari: la relazione geologica contiene la valutazione di fattibilità del progetto, mentre la relazione geotecnica contiene il dimensionamento delle opere e le verifiche del progetto stesso;
- che, eseguita la prima relazione, in data 11 marzo 2019, gli era stato revocato l'incarico dagli attori in ragione dei dettagli costruttivi forniti dall'impresa
[...]
Controparte_1
7 - che aveva pertanto fatturato alla signora solo il compenso relativo alla prima Parte_1 parte dell'incarico a suo tempo affidatogli;
- che nella relazione geologica eseguita e trasmessa agli attori era indicato espressamente che le
“terre armate” in fase di progettazione esecutiva avrebbero dovuto essere oggetto di dimensionamento e veridica ai sensi del DM 17 gennaio 2018 nell'ambito della relazione geotecnica.
1.4 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17 aprile 2023, si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande articolate dagli Controparte_3 attori in quanto infondate in fatto e in diritto.
Allegava, in particolare, la convenuta:
- che ad inizio gennaio 2018 era stata contattata dal sig. (già cliente in Parte_2 precedenza), per suggerimenti e consigli in merito alla ipotesi di realizzazione di una piscina nel loro giardino;
- che, in ragione delle difficoltà connesse alla realizzazione dell'opera di interesse degli attori, era stata indicata la necessità di rivolgersi ad un ingegnere strutturista con il supporto di un geologo;
- che gli incarichi erano stati affidati all'ing. e al geologo dott. Persona_2 CP_4
[...]
- che i professionisti incaricati tra febbraio e marzo del 2018 avevano consigliato di utilizzare la soluzione tecnologica che prevedeva una serie di micropali da installare da parte di una ditta specializzata, ma, poiché la proposta si era rivelata particolarmente onerosa, la stessa era stata momentaneamente accantonata dagli attori;
- che a dicembre 2018 era stata ricontattata dal progettista geom. e dal Controparte_2 committente sig. per formulare una diversa offerta che prevedeva la sola Parte_2 realizzazione della platea in cemento armato secondo il progetto già redatto dall'ing.
, escludendo sia le palificazioni e sia la realizzazione di pareti in cemento Persona_2 armato, a vantaggio di una diversa soluzione costruttiva che avrebbe coinvolto anche altre imprese per la realizzazione delle pareti della piscina con elementi metallici più leggeri (opere che sarebbero state direttamente appaltate dalla committenza alla ditta ) e delle CP_6
8 “terre armate” (opere che sarebbero state appaltate direttamente dalla committenza alla ditta
; Controparte_1
- che l'unica opera da lei eseguita, ovvero la platea, non presentava vizio o difetto alcuno, atteso che non vi erano segni di cedimento, crepe o fessurazioni che sarebbero viceversa agilmente visibili, laddove esistenti;
- che la perdita di planarità della piscina era conseguenza del mancato approfondimento dell'aspetto geotecnico prima della realizzazione delle “terre armate”, approfondimento che anche il geologo aveva indicato nella sua relazione geologica come CP_4 imprescindibile prima della realizzazione dell'opera;
- che la mancanza della relazione geotecnica non poteva esserle attribuita;
- che la responsabilità della mancanza della relazione di calcolo dei carichi di progetto, rilevata dal ctu e ritenuta necessaria ai fini della corretta esecuzione dell'opera doveva essere addebitata alla ditta Controparte_1 esecutrice delle terre armate, realizzate per la costruzione dei pendii e per il piano di appoggio della platea;
- che il ctu in sede di istruzione preventiva l'aveva erroneamente qualificata come “appaltatore principale” dell'opera commissionata dagli attori, addebitandogli la responsabilità di non aver accertato la portanza del terreno di fondazione e la corretta esecuzione delle terre armate;
- che si era limitata a intervenire, come da incarico, dopo l'esecuzione delle terre armate realizzate dalla ditta fino al Controparte_1 piano di appoggio della platea;
- che non sarebbe stato possibile per lei verificare nel momento di realizzazione della platea, se gli strati sottostanti non più visibili, eseguiti in precedenza dalla erano stati CP_9 costipati correttamente e in ogni caso non era tenuta a mettere in discussione le modalità operative e/o verificare la portanza del terreno di fondazione.
1.5 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18 aprile 2023, si costituiva la società eccependo la nullità Controparte_1
9 dell'atto di citazione, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la propria assicurazione e il rigetto nel merito delle domande articolate dagli attori.
Allegava in particolare la convenuta:
- che la scelta di ricorrere alle “terre armate” era stata assunta in via autonoma dai committenti e dal Direttore dei Lavori, sentito il geologo;
- che le “terre armate” erano state eseguite a regola d'arte;
- che la causa del dislivello venutosi a creare era stato individuato dal ctu nell'assestamento del terreno sottostante e, pertanto, non in ragione di quanto da lei realizzato;
- che non era tenuta a svolgere alcuna relazione di calcolo prima di eseguire le terre armate;
- che aveva operato seguendo le direttive del geom. Controparte_2
- che la ripartizione delle responsabilità effettuate dal ctu in sede di istruzione preventiva non era corretta.
1.6 Autorizzata la chiamata in causa della sola , essendosi costituita Controparte_5 tardivamente la convenuta e Controparte_1 concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'esame di alcuni testi sui capitoli di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, nonché disponendo un'integrazione della ctu svolta in sede di istruzione preventiva.
All'udienza del 10 giugno 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 15 luglio 2025.
Alla fissata udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. Le istanze istruttorie
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da alcune delle parti in sede di precisazione delle conclusioni, occorre ribadire le valutazioni già espresse con l'ordinanza del 10 aprile 2024 e con quella successiva del 10 giugno 2025, anche considerato che si hanno a disposizione sufficienti elementi per assumere la decisione.
3. La domanda di risarcimento dei danni
10 3.1 Gli attori hanno agito in giudizio chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei vizi e difetti dell'opera della cui costruzione gli stessi si erano occupati su loro incarico.
3.2 Occorre preliminarmente evidenziare che, alla luce delle allegazioni delle parti e degli esiti dell'istruttoria svolta, possono essere sintetizzati come segue i fatti di causa nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione:
- gli attori nel corso del 2018, intenzionati a realizzare una piscina interrata sui terreni di loro proprietà, si erano rivolti alla società la quale, coinvolgendo CP_3 CP_3
l'ing. e il geologo dott. , aveva sottoposto Persona_2 Controparte_4 loro un progetto che prevedeva la realizzazione della piscina utilizzando la tecnica delle palificazioni;
- tale progetto, probabilmente per ragioni economiche, non era stato realizzato;
- successivamente, all'inizio del 2019, gli attori avevano deciso di realizzare la piscina interrata seguendo la diversa metodologia delle “terre armate” e avevano affidato le diverse fasi di realizzazione dell'opera a distinte imprese, sotto la direzione lavori del geom.
[...]
CP_2
- nel dettaglio, all'impresa era Controparte_1 stato affidato il compito di realizzare le “terre armate”, all'impresa Controparte_3 quello di realizzare la platea in calcestruzzo e all'impresa di
[...] CP_10 eseguire le pareti perimetrali, il telo di impermeabilizzazione della vasca e gli impianti della stessa;
- nel momento in cui i committenti avevano optato per la soluzione tecnica delle “terre armate”
l'ing. e il geologo dott. non avevano più Persona_2 Controparte_4 partecipato alla realizzazione del progetto (il geologo aveva redatto solo la relazione geologica e non quella geotecnica in quanto non più richiesto dai committenti).
3.3 Tanto premesso, deve rilevarsi che il ctu, nominato in sede di istruzione preventiva e poi richiamato nel presente giudizio di merito, ha accertato la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati dagli attori.
11 Sul punto le conclusioni alle quali è giunto il consulente meritano di essere condivise in quanto fondate su una precisa analisi dei luoghi e della documentazione agli atti, nonché privi di vizi logici. Si aggiunga che la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati, nonché la causa degli stessi non risulta essere contestata dalle parti le cui posizioni, invece, collidono relativamente all'individuazione dei soggetti da ritenersi responsabili.
Nel dettaglio si legge nella relazione:
- che “Dal bordo vasca è percepibile distintamente il disallineamento della piscina da monte verso valle sui due lati corti in quanto il pelo libero dell'acqua dà un chiaro riferimento inequivocabile”;
- che il vizio consiste nella “perdita di planarità della piscina oltre i limiti del corretto funzionamento degli aspiratori”;
- che al momento degli accertamenti peritali “il dislivello verso la parte di valle è di circa 30-
35 mm”;
- che la causa della perdita di planarità “risiede nell'assestamento del terreno di fondazione nella parte di valle che ha causato una rotazione rigida della platea e della piscina soprastante”.
Individuato come sopra il vizio esistente e la causa dello stesso, il ctu, pur ritenendo condivisibile sotto il profilo progettuale l'ipotesi delle terre armate (sia per offrire un piano solido su cui costruire la platea del nuovo manufatto sia per “interrare” le pareti della piscina ricreando un pendio inerbito) ha rilevato la mancanza della parte tecnica a supporto di tale scelta. Si legge nella relazione: “Come noto i fornitori delle terre armate devono fornire una relazione di calcolo
o comunque una specifica tecnica che dimostri la stabilità del proprio manufatto sotto i carichi di progetto, nonché le diverse condizioni al contorno (stabilità del pendio, cedimenti, ecc.).
Usualmente sulla base delle condizioni di carico vengono stabiliti la tipologia delle griglie o dei geosintetici che compongono gli strati “armati” del terreno e la loro lunghezza in funzione dell'entità dei carichi che devono sopportare. Negli atti depositati non si evince nulla di tutto ciò ma solo la descrizione di quanto si sarebbe dovuto eseguire nei capitoli 10 e 11 della Relazione
Geologica già citata e nel preventivo della ditta . CP_1
In altre parole, la causa del vizio non è stata la scelta della tecnica delle terre armate, ma il fatto che l'esecuzione di tale opera non è stata preceduta dalle corrette analisi tecniche e dai corretti
12 calcoli. Ne consegue che al fine di individuare il soggetto responsabile dei danni subiti dagli attori è necessario accertare chi era tenuto a effettuare le analisi e i calcoli omessi e chi era tenuto a controllare che tali analisi e calcoli fossero stati eseguiti.
Sul punto ritiene il Tribunale di accogliere solo in parte le conclusioni alle quali è giunto il ctu, anche alla luce delle integrazioni fornite nel corso del giudizio di merito, dovendo escludersi la responsabilità del convenuto e dovendo ripartirsi le quote di Controparte_4 responsabilità degli altri convenuti in misura differente da quanto indicato dal ctu.
3.4 Nel dettaglio, la responsabilità solidale dei convenuti Controparte_1
, sussiste per le
[...] Controparte_2 Controparte_3 ragioni di seguito esposte.
3.4.1 Con riguardo alla posizione di Controparte_1
si concorda con il ctu circa la sussistenza di profili di colpa in capo alla stessa in quanto
[...] impresa tenuta all'esecuzione delle terre armate, che ha agito in mancanza dei dati tecnici e delle specifiche di capitolato adeguate. Sul punto il ctu nella risposta alle integrazioni chieste dal
Giudice proprio al fine di meglio comprendere i profili di responsabilità della convenuta ha affermato: “non è pensabile realizzare un intervento così chiamato [terre armate] senza una
Relazione di Calcolo e una specifica tecnica che la caratterizzi. Pertanto, è convincimento del
CTU che la documentazione di che trattasi non solo è prevista dalla normativa di riferimento
(Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e nello specifico all'art.22 All.I.7 che recita…“Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare”) ma anche dal buon senso” e che “La redazione di una Relazione di Calcolo e di una
Specifica Tecnica di una “Terra Armata” può essere redatta da chiunque conosca le caratteristiche di tale tecnologia e se ne assuma la paternità, in altre parole: non risulta al sottoscritto che sia una competenza esclusiva di tecnici abilitati: infatti è prassi, come già detto a pag.5, che la Relazione e la specifica vengano redatte dal fornitore del materiale e della tecnologia prescelta e consegnate (in uno alla proposta economica) al proprio acquirente”.
Orbene, alla luce di quanto sopra, tenuto conto del ruolo assunto dall'impresa
[...] nella realizzazione della piscina e della causa Controparte_1 del vizio riscontrato che si sarebbe potuto evitare se si fossero eseguite a regola d'arte le terre
13 armate, ritiene il Tribunale che alla stessa debba essere attribuita la percentuale maggiore di responsabilità per i danni subiti dagli attori, pari al 60%.
3.4.2 Parimenti con riguardo alla posizione del geom. si concorda con Controparte_2 il ctu circa la sussistenza di profili di colpa in capo allo stesso nella sua qualità di Direttore
Lavori (qualifica che risulta dagli atti e che è stata confermata anche dalla teste Testimone_1 sentita i data 17 settembre 2024, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare). In
[...] tale veste (e a prescindere dalla qualifica di progettista architettonico che parimenti aveva), il convenuto non è stato in grado di ravvisare il rischio “che un piano di imposta per la platea eseguito non a perfetta regola d'arte in relazione ai carichi di progetto, e le terre armate non adeguatamente dimensionate in relazione al piano di imposta e ai carichi di progetto” avrebbero potuto comportare “l'insorgere di un cedimento differenziale della platea con conseguente rotazione del manufatto”, circostanze poi verificatesi.
Sul punto giova richiamare quanto espresso anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. n.
23858/2022) circa il dovere del Direttore Lavori, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, di intraprendere le opportune iniziative per accertare la causa di tali fattori e di apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (nello stesso senso si veda anche Cass. n. 23174/2018).
Aggiunge la Cassazione nella pronuncia citata che “il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata (Cass. n. 7370/2015 citata anche da parte controricorrente)”.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto del ruolo rivestito dal convenuto e della mancanza di prova di qualsivoglia controllo effettuato da Controparte_2 quest'ultimo circa la corretta esecuzione delle terre armate si ritiene adeguato attribuire allo stesso una percentuale di responsabilità pari al 30%.
14 3.4.3 Venendo ora alla posizione della convenuta ritiene il Controparte_3
Tribunale che, pur condividendo quanto affermato dal ctu con riguardo alla sussistenza di profili di colpa in capo alla stessa, la percentuale di responsabilità da attribuire alla convenuta debba essere contenuta nella misura del 10%, non potendo la società Controparte_3 essere considerata “appaltatore principale” come ritenuto dal ctu.
E infatti, dalla ricostruzione dei fatti di causa come sopra effettuata (vedi supra 3.2) si evince che per la realizzazione della piscina interrata gli attori avevano affidato l'esecuzione delle diverse fasi costruttive direttamente alle singole imprese scelte, senza che possa rinvenirsi un
“appaltatore principale” e dei sub appaltatori, ogni impresa era stata incaricata direttamente dai committenti di svolgere una specifica parte dell'opera sotto la direzione del geom.
[...] in qualità di Direttore Lavori. avrebbe forse potuto CP_2 Controparte_3 rivestire il ruolo attribuitogli dal ctu nella fase preliminare del 2018, quando era stata inizialmente contattata dai committenti per l'elaborazione di un progetto, ma quando nel 2019 i committenti hanno deciso di intraprendere il nuovo e diverso progetto di realizzazione della piscina ricorrendo alla tecnica delle terre armate, non pare corretta la qualifica di “appaltatore principale” della società . Controparte_3
Ciò posto, considerato che la convenuta era stata resa edotta del Controparte_3 progetto da realizzare e scelto dal committente e che l'esecuzione della parte dell'opera alla stessa affidata era strettamente dipendente da quanto eseguito dall'impresa
[...]
, si concorda con il ctu circa la sussistenza di profili di Controparte_1 responsabilità in capo alla in ragione del fatto che quest'ultima Controparte_3
“avrebbe dovuto/potuto assicurarsi (anche mediante semplici prove su piastra o empiriche di altro tipo), l'effettivo grado di compattazione e stabilità del terreno su cui ha poi eseguito la platea di fondazione della futura piscina”, tenuto conto “che il terreno di che trattasi è su un pendio e che il lavoro preliminare è stato quello di scavare e riportare del terreno per creare un piano orizzontale”.
A sostegno di quanto sopra, rileva il Tribunale, innanzitutto, che l'appaltatore “essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza”, essendo altrimenti comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto
15 e le indicazioni (ex multis Cass. n. 4204/1987, Cass. n. 14598/2000; Cass. n. 31273/2022). In secondo luogo, ad avviso del Tribunale, in casi come quello di specie, in cui l'esecuzione dell'opera viene affidata contemporaneamente a più imprese direttamente incaricate dal committente, il principio di affidamento della correttezza dell'operato altrui, che sicuramente deve regolare i rapporti tra i soggetti incaricati, non può escludere automaticamente la sussistenza di profili di responsabilità di un'impresa per errori commessi da un'altra, laddove tali errori siano riconoscibili in base alle conoscenze tecniche possedute dai soggetti coinvolti e soprattutto laddove l'attività di un'impresa presupponga quella svolta da un'altra.
Ne consegue che anche la convenuta deve essere ritenuta Controparte_3 solidalmente responsabile unitamente alla società Controparte_1
e al geom. dei danni subiti dagli attori, nella
[...] Controparte_2 percentuale sopra indicata.
3.4.4. Infine, con riferimento alla posizione del convenuto ritiene il Controparte_4
Tribunale che non possano rilevarsi profili di colpa in capo allo stesso rispetto ai vizi accertati, contrariamente a quanto sostenuto dal ctu.
Il ctu ha rinvenuto profili di colpa in capo al geologo convenuto nel fatto che lo stesso non avrebbe valutato correttamente le caratteristiche dello strato comprimibile del terreno. Orbene, anche a voler ritenere sussistente tale profilo, risulta assorbente la condotta tenuta dagli altri convenuti che hanno partecipato alla fase esecutiva dell'opera senza preoccuparsi della mancanza delle necessarie analisi tecniche preliminari. Sul punto rileva, inoltre, che il dott. CP_4 non è stato coinvolto nella fase esecutiva, essendogli stato revocato l'incarico
[...] successivamente alla scelta dei committenti di affidare l'esecuzione delle terre armate alla e prima che avesse redatto la Controparte_1 relazione geotecnica (tale circostanza allegata dal convenuto risulta Controparte_4 confermata nella comparsa di costituzione del convenuto e nelle Controparte_2 dichiarazioni testimoniali rese dall'ing. e dal geom. sentiti Persona_2 Persona_1 all'udienza del 17 settembre 2024). Ne consegue che l'omissione contestata dal ctu, anche ove effettivamente sussistente, non risulta aver avuto rilevanza causale nella condotta tenuta dagli altri convenuti e che ha comportato la presenza del vizio e dei danni riscontrati.
16 3.5 In conclusione, deve essere accertata la responsabilità dei convenuti
[...]
nella misura del 60%, di nella Controparte_1 Controparte_2 misura del 30% e di nella misura del 10%. Controparte_3
3.6 Venendo ora alla liquidazione dei danni subiti, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo a quanto indicato dal ctu nella relazione depositata all'esito del procedimento di istruzione preventiva (18 giugno 2022) e non alla proposta depositata in data 7 giugno 2025 a seguito di richiesta del Giudice, atteso che tale ultima soluzione è stata elaborata ai soli fini conciliativi, ma
(come indicato anche dal ctu) risolve solo il problema del funzionamento degli skimmer, senza eliminare quello della perdita di planarità della piscina.
In particolare, nella relazione depositata in data 18 giugno 2022 il ctu, a seguito della consultazione di “due ditte del settore specializzate nel risanamento di manufatti danneggiati a causa di cedimenti differenziali nei terreni di fondazione”, ha quantificato i costi necessari per eliminare i vizi esistenti in una somma pari a euro 50.000.
Non vi è ragione di discostarsi dalle conclusioni del ctu sul punto, anche considerato che le critiche dei convenuti sono sostanzialmente limitate all'importo indicato e finalizzate a ridurre lo stesso senza assicurare l'integrale emenda dei vizi riscontrati.
I convenuti Controparte_1 [...]
devono, pertanto, essere condannati solidalmente CP_2 Controparte_3
a pagare in favore degli attori la somma pari a euro 50.000 a causa dei vizi e difetti accertati, avendo con le loro condotte tutti contribuito causalmente alla causazione degli stessi.
Essendo le somme sopra indicate un debito di valore, va altresì riconosciuto agli attori il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
17
4. La domanda di manleva
Il convenuto a chiesto di essere manlevato dalla propria assicurazione Controparte_2 con riguardo a tutti gli importi che sarà tenuto a corrispondere all'esito del presente giudizio.
, costituendosi, non ha contestato l'esistenza della copertura Controparte_5 assicurativa e l'operatività della stessa nei limiti contrattuali, richiamando genericamente i limiti a tale operatività contenuti nel contratto.
Risulta agli atti che ha sottoscritto con la terza chiamata la polizza Controparte_2
n.19064234, denominata “Zurich Pro Studio di Architetto”, sottoscritta dallo Studio Parte_3
regolata dalle condizioni generali di contratto, di cui al modello P.509 ed. 01/2019 con
[...] validità dal 30/03/2020 al 30/03/2021 (doc. 1 e 2 fascicolo terza chiamata).
La polizza di cui sopra con riguardo alla responsabilità civile prevede una franchigia pari a euro
2.500.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di manleva formulata dal convenuto
[...] merita accoglimento e, pertanto, la terza chiamata, , CP_2 Controparte_5 deve essere condannata a tenere indenne il proprio assicurato dagli importi che sarà tenuto a pagare in forza della presente sentenza a titolo di risarcimento dei danni, al netto della franchigia contrattuale, oltre spese legali.
5. Le spese di lite
5.1 Con riguardo alle spese di lite deve procedersi come segue.
5.2 Le spese di lite degli attori, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dei convenuti ritenuti responsabili, ovvero
[...]
Controparte_1 Controparte_11 Controparte_3
[...]
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto, per il giudizio di merito, del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto agli attori e dell'attività difensiva effettivamente prestata e, per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, considerando il valore della causa come indeterminabile, con complessità media.
18 5.2 Le spese di lite del convenuto la cui responsabilità è stata esclusa Controparte_4 nonostante gli esiti della ctu, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. devono essere poste a carico degli attori.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto, per il giudizio di merito, del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto agli attori e, per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, considerando il valore della causa come indeterminabile, con complessità media, tutti ridotti del 40% attesa l'attività difensiva effettivamente prestata in ragione dei limitati profili di coinvolgimento del convenuto.
5.3 Con riguardo, invece, ai rapporti tra il convenuto e l'assicurazione Controparte_2 dello stesso, , nulla deve disporsi essendo stata accolta la domanda Controparte_5 di manleva avanzata dal primo nei confronti della seconda.
5.4 Quanto poi alle spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva e nel presente procedimento, si ritiene che anche le stesse, in applicazione del principio della soccombenza, debbano essere poste a carico dei convenuti
[...]
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
5.5 Devono, infine, porsi a carico dei convenuti Controparte_1
, anche le spese
[...] Controparte_2 Controparte_3 della CTP di parte attrice, atteso che la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare “che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056;
Cass. 11-6-1980 n. 3716)” (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 10173 del 18.5.2015) e che, nel caso di specie, le stesse, pari a euro 3.100, risultano documentate e adeguate (doc. 7 fascicolo attori).
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità dei convenuti Controparte_1
, e nella
[...] Controparte_2 Controparte_3
19 causazione dei danni subiti dagli attori e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. CONDANNA i convenuti, Controparte_1
e , in solido tra loro, al risarcimento Controparte_2 Controparte_3 dei danni subiti dagli attori, e e, Parte_1 Parte_2 quindi, a corrispondere agli stessi la somma pari a euro 50.000, oltre interessi come in motivazione;
3. ACCERTA e DICHIARA che i danni sopra liquidati sono imputabili nella misura del 60% alla convenuta , del 30% al Controparte_1 convenuto del 10% alla convenuta;
Controparte_2 Controparte_3
4. CONDANNA a tenere indenne il convenuto, Controparte_5 [...] dal pagamento delle somme che lo stesso sarà tenuto a corrispondere in CP_2 applicazione della presente sentenza a titolo di risarcimento dei danni, al netto della franchigia, oltre spese legali;
5. CONDANNA i convenuti, Controparte_1
e , a rifondere in favore degli attori, Controparte_2 Controparte_3
e le spese di lite che si liquidano in Parte_1 Parte_2 euro 10.672 (euro 7.616 per il giudizio di merito + euro 3.056 per l'istruzione preventiva) per compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali, oltre anticipazioni di legge;
6. CONDANNA gli attori, e , a rifondere Parte_1 Parte_2 al convenuto, , le spese di lite che si liquidano in euro 6.404 (euro Controparte_4
4.570 per il giudizio di merito + euro 1.834 per l'istruzione preventiva) per compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali, oltre anticipazioni di legge;
7. PONE definitivamente a carico dei convenuti, Controparte_1
, e , le spese
[...] Controparte_2 Controparte_3 per la CTU svolta nel procedimento di istruzione preventiva, pari a euro 4684,29 già liquidate con separato decreto;
8. PONE definitivamente a carico dei convenuti, Controparte_1
, e , le spese
[...] Controparte_2 Controparte_3
20 per l'integrazione alla CTU svolta nel presente procedimento, pari a euro 1.340,85, oltre iVA
e oneri contributivi sull'importo degli onorari, già liquidato con separato decreto;
9. CONDANNA i convenuti, Controparte_1
e , a corrispondere agli attori, le Controparte_2 Controparte_3 spese per la consulenza di parte pari a euro 3.100.
Varese, 11 dicembre 2025
Il Giudice
MA IA LC
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA IA LC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3446/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Battipede, presso il cui studio in Varese via Morazzone 8 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORI contro
(P.IVA ), nella Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Conconi contro
(C.F. ), nato Varese il giorno 8.6.1971, Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Grassi, presso il cui studio sito in Varese via Cesare
Battisti n. 12 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Demolli presso il cui studio sito in Milano, via
NO XI n. 2 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione nel procedimento per ATP sub RG n. 2793/2020 contro
1 C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Controparte_4 C.F._4
AV presso il cui studio sito in Milano Via Freguglia 10 è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTI
e contro
(P.IVA in persona del procuratore pro tempore, Controparte_5 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Gabardini presso il cui studio sito in Varese, via Cavour
44 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
ER TA
CONCLUSIONI
Per gli attori (come da fogli depositati telematicamente il 15 luglio 2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: NEL MERITO: A) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti nella causazione dei vizi e difetti verificatesi nella proprietà degli attori, così come descritti in narrativa, e, per l'effetto, condannarli in via tra loro solidale, al risarcimento, in favore dei signori e Parte_1 [...]
, dei danni tutti subiti e subendi, quantificati nella misura di € 55.000,00 o in Parte_2 quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia ad esito dell'esperenda istruttoria, oltre lavori preparatori e di ripristino ivi inclusi quelli di scavo, successivo riempimento e sistemazione dell'area verde circostante la piscina, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo saldo;
B) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali ai sensi della tariffa professionale forense, anche del giudizio ex art. 696-bis c.p.c rubricato al n. 2793/2020 R.G. avanti il Tribunale di Varese, oltre rimborso spese di CTU e CTP per la fase di ATP ammontanti ad € 7.784,29 come documentate, e a quelle della fase di merito ancora da liquidarsi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento all'effettivo saldo.”. Per parte convenuta (come da fogli Controparte_1 depositati telematicamente in data 11 luglio 2025):
“Voglia il Tribunale Illustrissimo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e previe declaratorie del caso (anche in punto di estensione del contraddittorio al soggetto assicuratore, effettivamente obbligato a garantire la resistente), così giudicare: a) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
b) respingere le pretese attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi indicati in narrativa della comparsa;
2 c) nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità solidale di convenuti ed attori, quantificare la responsabilità con il criterio paritario/sussidiario di cui all'art. 2055 n. 3 c.c.; d) con vittoria di spese e compensi di lite, da liquidarsi a favore dello scrivente Legale, in quanto antistatario”. Per parte convenuta (come da fogli depositat telematicamente in data 11 Controparte_2 luglio 2025):
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito: In principalità:
= rigettare le domande tutte proposte nei confronti del geom perché infondate in fatto e CP_2 in diritto. In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata in capo al OM CP_2 una qualsiasi responsabilità in relazione ai fatti di cui è causa, salvo gravame: = in ipotesi di ritenuta responsabilità solidale dei convenuti: quantificare ex art. 2055 comma II cc, la misura della responsabilità di ciascun convenuto nel presente giudizio tenuto conto della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, con limitazione della percentuale della responsabilità del geom a misura non superiore al 10%; CP_2
= condannare in ogni caso a manlevare e tenere indenne il OM Controparte_5 [...] da ogni e qualsiasi obbligo di risarcimento in relazione ai fatti di cui è causa nonché CP_2 dal pagamento di tutte le somme eventualmente dovute dal medesimo convenuto a qualsiasi titolo
o ragione ad esito del presente giudizio. In ogni caso:
= vittoria di compensi e spese del presente procedimento. In via istruttoria: Senza inversione dell'onere della prova, il OM chiede ammettersi prova Controparte_2 orale, per interpello e testi, sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli:
1) Vero che nel corso della riunione in data 11/3/2019, tenutasi in Gazzada Schianno via Battisti n. 18 presso l'ufficio del OM , alla presenza degli attori, di tutti i convenuti e del Persona_1 consulente della committenza, ing , questo ultimo ha precisato che ai fini Persona_2 della realizzazione della piscina di cui ai documenti 2 e 3 fascicolo che mi si CP_2 rammostrano era da omettere il deposito della pratica sismica e strutturale;
2) Vero che nel corso del medesimo incontro di cui al cap 1) e alla presenza dei medesimi soggetti, visti i dettagli costruttivi forniti da impresa la committenza ha dato CP_1 istruzione al dott. di non procedere alla ulteriore relazione geotecnica;
CP_4
3) Vero che nella occasione di cui al cap. 2) il Dott. ha accettato l'indicazione ricevuta CP_4 dalla committenza e ha omesso di sollevare obiezioni e avvertimenti;
4) Vero che nella occasione di cui al cap. 2) ha accettato l'indicazione impartita CP_1 dalla committenza e ha omesso di sollevare obiezioni e avvertimenti;
3 5) Vero che le opere di realizzazione della piscina di cui è causa sono state eseguite da CP_1
e da seguendo le istruzioni contenute alle pagine 35 e 36 della relazione
[...] Controparte_3
Dott. che mi si rammostra quale doc. 4 fascicolo nonché le istruzioni esecutive CP_4 CP_2 predisposte dall'Ing. .” Persona_2
Per parte convenuta (come da fogli depositatoi telematicamente Controparte_3 in data 14 luglio 2025):
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così pronunciarsi: Nel merito: accertare e per l'effetto dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a e conseguentemente rigettare la domanda avversaria poiché infondata in Controparte_3 fatto e in diritto per le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali. In Via Istruttoria: si chiede sin d'ora l'interrogatorio formale dell'Attore e di tutti i convenuti sui seguenti capitoli di prova.
1.Vero che la ditta nel gennaio – marzo 2018 aveva illustrato alla Controparte_3 committenza la soluzione tecnica, per la stessa, più opportuna e che tale soluzione tecnica fu respinta dalla committenza, poiché troppo onerosa.
2.Vero che la soluzione tecnica di cui al capitolo di prova che precede prevedeva le palificazioni e la realizzazione di pareti in cemento armato
3.Vero che la soluzione tecnica di cui al capitolo di prova che precede, ovverosia le palificazioni e la realizzazione di pareti in cemento armato veniva suggerita all'esito della consultazione e dell'esame effettuato dall'Ing. e dal Geologo Dott. Per_2 CP_4
4.Vero che nell'incontro svolto presso la sede di il giorno 11 marzo 2019 Controparte_3 alle ore 17,30 con il progettista geom. l'ing. , il dott. Controparte_2 Persona_2
i responsabili di il committente Sig. e i responsabili Controparte_4 CP_6 Parte_2 incaricati dalla ditta questi ultimi fornirono verbalmente ampie garanzie e CP_1 referenze realizzative sulla validità del sistema offerto alla committenza (Terre armate) , sostitutivo al più complesso ed oneroso sistema dei micropali.
5.Vero che venne commissionata dal committente alla la sola esecuzione di Controparte_3 una platea in cemento armato come offerta del 19 dicembre 2018 da realizzarsi su fondo costipato per strati, alternati da reti specifiche eseguiti direttamente dalla ditta CP_1 come da documento che si rammostra al teste. Appurato che da tale sequenza di fatti emerge già ex se l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'odierna convenuta, si insiste altresì perché venga ammessa l'escussione testimoniale del OMetra , nella sua qualità di CTP nel procedimento per ATP, sui seguenti Persona_1 capitoli di prova: di CTP nel procedimento per ATP, sui seguenti capitoli di prova:
6.Vero che il CTU nel procedimento per ATP sub RG 27993/2020 ha omesso l'esame dei fatti per cui è causa.
7.Vero che nel procedimento per ATP sub RG 27993/2020 omettendo di sentire le parti in causa il CTU accertava i fatti del presente giudizio.”
4 Per parte convenuta (come da fogli depositati telematicamente il 14 luglio Controparte_4
2025):
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Varese, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:
- In via principale nel merito: respingere le domande tutte rivolte dagli attori nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni espresse in narrativa, Controparte_4 con la rifusione delle spese e dei compensi di lite;
- In via subordinata: liquidare il danno secondo le conseguenze dirette ed immediate dell'accertata responsabilità del Dott. contenen - dolo nelle effettive risultanze Controparte_4 istruttorie, e comunque nel limite della quota del 2% accertata nel procedimento cautelare, con la riduzione prevista dall'art. 1227 Cod. Civ., con la compensazione almeno parziale delle spese e dei compensi di lite.” Per la terza chiamata (come da fogli depositati telematicamente in Controparte_5 data 11 luglio 2025):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale:
- respingere le domande svolte nei confronti di Controparte_7
già , in quanto infondate in fatto e diritto,
[...] Controparte_8
In via subordinata e, comunque, nella denegata ipotesi in cui la responsabilità del OM.
[...] venisse ritenuta compromessa, in toto o in parte, CP_2
- accertare e dichiarare che Controparte_7 già , se mai, potrà essere chiamata a mallevare il OM. Controparte_8 [...]
nei limiti di cui all'invocato contratto, come meglio articolati ed eccepiti in atti e da CP_2 intendersi qui integralmente trascritti, e che le somme che eventualmente la Controparte_8
sarà chiamata a pagare, dovranno essere decurtate delle franchigie contrattuali
[...]
e, comunque,
- accertare e dichiarare che l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivategli in via di solidarietà; In ogni caso:
- spese e competenze di lite rifuse.”. MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio le società
[...] Controparte_1
e nonché il geom.
[...] Controparte_3 [...]
e il geologo al fine di vedere accertata la responsabilità CP_2 Controparte_4
5 degli stessi per i vizi e difetti presenti nell'opera loro commissionata nei primi mesi dell'anno
2019 e vederli condannare al risarcimento dei danni subiti.
Allegavano, in particolare, gli attori:
- che al fine di realizzare una piscina interrata presso la propria abitazione, avevano incaricato il geom. quale progettista architettonico e direttore lavori;
Controparte_2
- che il progetto strutturale dell'opera era stato commissionato all'ing. , il Persona_2 quale aveva suggerito di procedere effettuando delle palificazioni del terreno;
- che in occasione di uno dei sopralluoghi effettuati prima dell'avvio delle opere, il rappresentante della , aveva proposto, in luogo della Controparte_1 Persona_3 palificazione, di utilizzare la tecnica delle “terre armate”;
- che tale proposta era stata accolta favorevolmente dal direttore dei lavori, geom.
[...]
il quale l'aveva inclusa nel proprio progetto architettonico;
CP_2
- che anche nella relazione del geologo si dava atto della realizzazione delle “terre armate”;
- che, ricevuto il preventivo della avevano dato incarico alla stessa di Controparte_1 eseguire quanto necessario per la realizzazione dell'opera;
- che i lavori di realizzazione della piscina, iniziati nei primi mesi del 2019, venivano ultimati nel mese di giugno del 2019;
- che nella seconda metà di luglio 2019 si erano accorti della perdita di planarità della vasca, ovvero della pendenza della stessa verso valle, con dislivello pari a 2,8 cm tra il lato a
“monte” e il lato a “valle”;
- che denunciati i vizi e difetti riscontrati, constatata l'impossibilità di addivenire a una definizione bonaria della controversia, era stato svolto procedimento di istruzione preventiva innanzi al Tribunale di Varese (RG n. 2793/2020) all'esito del quale era stato introdotto il presente giudizio, tenendo conto delle risultanze della svolta ctu.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 27 marzo 2023, si costituiva il convenuto chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a Controparte_2 chiamare in causa la propria assicurazione, ; nel merito, in via Controparte_5 principale, di rigettare le domande formulate dagli attori perché infondate in fatto e in diritto;
in
6 via subordinata, di accertare le quote di responsabilità in capo a ciascun convenuto, limitando la propria al 10% e condannando la sua assicurazione a tenerlo indenne da qualsiasi somma sarebbe stato condannato a pagare in favore degli attori.
Allegava, in particolare, il convenuto:
- che con riguardo alle opere oggetto di causa aveva svolto il ruolo di progettista architettonico e direttore lavori, non anche quello di progettista strutturale;
- che, infatti, si era limitato a redigere il progetto architettonico diretto all'ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione della piscina interrata e accessorio in legno presso l'immobile degli attori e sulla base delle scelte operate da questi ultimi;
- che nel progetto architettonico le “terre armate” erano state indicate solo graficamente identificandole non solo come sostegno del pendio, ma anche come supporto funzionale, come richiesto dai committenti;
- che non si era pronunciato sulla proposta di di eseguire le terre armate, Controparte_1 ma si era limitato a dare corso alla volontà della committenza;
- che in seguito all'incontro svoltosi in data 11 marzo 2019 alla presenza dei committenti era stata data indicazione al dott. di non procedere con la relazione geotecnica alla luce dei dettagli CP_4 costruttivi forniti dall'impresa CP_1 Controparte_1
1.3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 29 marzo 2023, si costituiva il convenuto chiedendo, nel merito in via principale, di rigettare tutte le Controparte_4 domande articolate dagli attori e, in subordine, di contenere la propria responsabilità nella misura del 2%.
Allegava il convenuto:
- che la proposta tecnico-economica accettata dagli attori prevedeva il proprio obbligo di eseguire due specifiche prestazioni: i) una relazione geologica;
ii) una relazione geotecnica;
- che i due elaborati hanno funzioni distinte e complementari: la relazione geologica contiene la valutazione di fattibilità del progetto, mentre la relazione geotecnica contiene il dimensionamento delle opere e le verifiche del progetto stesso;
- che, eseguita la prima relazione, in data 11 marzo 2019, gli era stato revocato l'incarico dagli attori in ragione dei dettagli costruttivi forniti dall'impresa
[...]
Controparte_1
7 - che aveva pertanto fatturato alla signora solo il compenso relativo alla prima Parte_1 parte dell'incarico a suo tempo affidatogli;
- che nella relazione geologica eseguita e trasmessa agli attori era indicato espressamente che le
“terre armate” in fase di progettazione esecutiva avrebbero dovuto essere oggetto di dimensionamento e veridica ai sensi del DM 17 gennaio 2018 nell'ambito della relazione geotecnica.
1.4 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17 aprile 2023, si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto delle domande articolate dagli Controparte_3 attori in quanto infondate in fatto e in diritto.
Allegava, in particolare, la convenuta:
- che ad inizio gennaio 2018 era stata contattata dal sig. (già cliente in Parte_2 precedenza), per suggerimenti e consigli in merito alla ipotesi di realizzazione di una piscina nel loro giardino;
- che, in ragione delle difficoltà connesse alla realizzazione dell'opera di interesse degli attori, era stata indicata la necessità di rivolgersi ad un ingegnere strutturista con il supporto di un geologo;
- che gli incarichi erano stati affidati all'ing. e al geologo dott. Persona_2 CP_4
[...]
- che i professionisti incaricati tra febbraio e marzo del 2018 avevano consigliato di utilizzare la soluzione tecnologica che prevedeva una serie di micropali da installare da parte di una ditta specializzata, ma, poiché la proposta si era rivelata particolarmente onerosa, la stessa era stata momentaneamente accantonata dagli attori;
- che a dicembre 2018 era stata ricontattata dal progettista geom. e dal Controparte_2 committente sig. per formulare una diversa offerta che prevedeva la sola Parte_2 realizzazione della platea in cemento armato secondo il progetto già redatto dall'ing.
, escludendo sia le palificazioni e sia la realizzazione di pareti in cemento Persona_2 armato, a vantaggio di una diversa soluzione costruttiva che avrebbe coinvolto anche altre imprese per la realizzazione delle pareti della piscina con elementi metallici più leggeri (opere che sarebbero state direttamente appaltate dalla committenza alla ditta ) e delle CP_6
8 “terre armate” (opere che sarebbero state appaltate direttamente dalla committenza alla ditta
; Controparte_1
- che l'unica opera da lei eseguita, ovvero la platea, non presentava vizio o difetto alcuno, atteso che non vi erano segni di cedimento, crepe o fessurazioni che sarebbero viceversa agilmente visibili, laddove esistenti;
- che la perdita di planarità della piscina era conseguenza del mancato approfondimento dell'aspetto geotecnico prima della realizzazione delle “terre armate”, approfondimento che anche il geologo aveva indicato nella sua relazione geologica come CP_4 imprescindibile prima della realizzazione dell'opera;
- che la mancanza della relazione geotecnica non poteva esserle attribuita;
- che la responsabilità della mancanza della relazione di calcolo dei carichi di progetto, rilevata dal ctu e ritenuta necessaria ai fini della corretta esecuzione dell'opera doveva essere addebitata alla ditta Controparte_1 esecutrice delle terre armate, realizzate per la costruzione dei pendii e per il piano di appoggio della platea;
- che il ctu in sede di istruzione preventiva l'aveva erroneamente qualificata come “appaltatore principale” dell'opera commissionata dagli attori, addebitandogli la responsabilità di non aver accertato la portanza del terreno di fondazione e la corretta esecuzione delle terre armate;
- che si era limitata a intervenire, come da incarico, dopo l'esecuzione delle terre armate realizzate dalla ditta fino al Controparte_1 piano di appoggio della platea;
- che non sarebbe stato possibile per lei verificare nel momento di realizzazione della platea, se gli strati sottostanti non più visibili, eseguiti in precedenza dalla erano stati CP_9 costipati correttamente e in ogni caso non era tenuta a mettere in discussione le modalità operative e/o verificare la portanza del terreno di fondazione.
1.5 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18 aprile 2023, si costituiva la società eccependo la nullità Controparte_1
9 dell'atto di citazione, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la propria assicurazione e il rigetto nel merito delle domande articolate dagli attori.
Allegava in particolare la convenuta:
- che la scelta di ricorrere alle “terre armate” era stata assunta in via autonoma dai committenti e dal Direttore dei Lavori, sentito il geologo;
- che le “terre armate” erano state eseguite a regola d'arte;
- che la causa del dislivello venutosi a creare era stato individuato dal ctu nell'assestamento del terreno sottostante e, pertanto, non in ragione di quanto da lei realizzato;
- che non era tenuta a svolgere alcuna relazione di calcolo prima di eseguire le terre armate;
- che aveva operato seguendo le direttive del geom. Controparte_2
- che la ripartizione delle responsabilità effettuate dal ctu in sede di istruzione preventiva non era corretta.
1.6 Autorizzata la chiamata in causa della sola , essendosi costituita Controparte_5 tardivamente la convenuta e Controparte_1 concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'esame di alcuni testi sui capitoli di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, nonché disponendo un'integrazione della ctu svolta in sede di istruzione preventiva.
All'udienza del 10 giugno 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni in data 15 luglio 2025.
Alla fissata udienza le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il Giudice, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. Le istanze istruttorie
Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate da alcune delle parti in sede di precisazione delle conclusioni, occorre ribadire le valutazioni già espresse con l'ordinanza del 10 aprile 2024 e con quella successiva del 10 giugno 2025, anche considerato che si hanno a disposizione sufficienti elementi per assumere la decisione.
3. La domanda di risarcimento dei danni
10 3.1 Gli attori hanno agito in giudizio chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei vizi e difetti dell'opera della cui costruzione gli stessi si erano occupati su loro incarico.
3.2 Occorre preliminarmente evidenziare che, alla luce delle allegazioni delle parti e degli esiti dell'istruttoria svolta, possono essere sintetizzati come segue i fatti di causa nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione:
- gli attori nel corso del 2018, intenzionati a realizzare una piscina interrata sui terreni di loro proprietà, si erano rivolti alla società la quale, coinvolgendo CP_3 CP_3
l'ing. e il geologo dott. , aveva sottoposto Persona_2 Controparte_4 loro un progetto che prevedeva la realizzazione della piscina utilizzando la tecnica delle palificazioni;
- tale progetto, probabilmente per ragioni economiche, non era stato realizzato;
- successivamente, all'inizio del 2019, gli attori avevano deciso di realizzare la piscina interrata seguendo la diversa metodologia delle “terre armate” e avevano affidato le diverse fasi di realizzazione dell'opera a distinte imprese, sotto la direzione lavori del geom.
[...]
CP_2
- nel dettaglio, all'impresa era Controparte_1 stato affidato il compito di realizzare le “terre armate”, all'impresa Controparte_3 quello di realizzare la platea in calcestruzzo e all'impresa di
[...] CP_10 eseguire le pareti perimetrali, il telo di impermeabilizzazione della vasca e gli impianti della stessa;
- nel momento in cui i committenti avevano optato per la soluzione tecnica delle “terre armate”
l'ing. e il geologo dott. non avevano più Persona_2 Controparte_4 partecipato alla realizzazione del progetto (il geologo aveva redatto solo la relazione geologica e non quella geotecnica in quanto non più richiesto dai committenti).
3.3 Tanto premesso, deve rilevarsi che il ctu, nominato in sede di istruzione preventiva e poi richiamato nel presente giudizio di merito, ha accertato la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati dagli attori.
11 Sul punto le conclusioni alle quali è giunto il consulente meritano di essere condivise in quanto fondate su una precisa analisi dei luoghi e della documentazione agli atti, nonché privi di vizi logici. Si aggiunga che la sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati, nonché la causa degli stessi non risulta essere contestata dalle parti le cui posizioni, invece, collidono relativamente all'individuazione dei soggetti da ritenersi responsabili.
Nel dettaglio si legge nella relazione:
- che “Dal bordo vasca è percepibile distintamente il disallineamento della piscina da monte verso valle sui due lati corti in quanto il pelo libero dell'acqua dà un chiaro riferimento inequivocabile”;
- che il vizio consiste nella “perdita di planarità della piscina oltre i limiti del corretto funzionamento degli aspiratori”;
- che al momento degli accertamenti peritali “il dislivello verso la parte di valle è di circa 30-
35 mm”;
- che la causa della perdita di planarità “risiede nell'assestamento del terreno di fondazione nella parte di valle che ha causato una rotazione rigida della platea e della piscina soprastante”.
Individuato come sopra il vizio esistente e la causa dello stesso, il ctu, pur ritenendo condivisibile sotto il profilo progettuale l'ipotesi delle terre armate (sia per offrire un piano solido su cui costruire la platea del nuovo manufatto sia per “interrare” le pareti della piscina ricreando un pendio inerbito) ha rilevato la mancanza della parte tecnica a supporto di tale scelta. Si legge nella relazione: “Come noto i fornitori delle terre armate devono fornire una relazione di calcolo
o comunque una specifica tecnica che dimostri la stabilità del proprio manufatto sotto i carichi di progetto, nonché le diverse condizioni al contorno (stabilità del pendio, cedimenti, ecc.).
Usualmente sulla base delle condizioni di carico vengono stabiliti la tipologia delle griglie o dei geosintetici che compongono gli strati “armati” del terreno e la loro lunghezza in funzione dell'entità dei carichi che devono sopportare. Negli atti depositati non si evince nulla di tutto ciò ma solo la descrizione di quanto si sarebbe dovuto eseguire nei capitoli 10 e 11 della Relazione
Geologica già citata e nel preventivo della ditta . CP_1
In altre parole, la causa del vizio non è stata la scelta della tecnica delle terre armate, ma il fatto che l'esecuzione di tale opera non è stata preceduta dalle corrette analisi tecniche e dai corretti
12 calcoli. Ne consegue che al fine di individuare il soggetto responsabile dei danni subiti dagli attori è necessario accertare chi era tenuto a effettuare le analisi e i calcoli omessi e chi era tenuto a controllare che tali analisi e calcoli fossero stati eseguiti.
Sul punto ritiene il Tribunale di accogliere solo in parte le conclusioni alle quali è giunto il ctu, anche alla luce delle integrazioni fornite nel corso del giudizio di merito, dovendo escludersi la responsabilità del convenuto e dovendo ripartirsi le quote di Controparte_4 responsabilità degli altri convenuti in misura differente da quanto indicato dal ctu.
3.4 Nel dettaglio, la responsabilità solidale dei convenuti Controparte_1
, sussiste per le
[...] Controparte_2 Controparte_3 ragioni di seguito esposte.
3.4.1 Con riguardo alla posizione di Controparte_1
si concorda con il ctu circa la sussistenza di profili di colpa in capo alla stessa in quanto
[...] impresa tenuta all'esecuzione delle terre armate, che ha agito in mancanza dei dati tecnici e delle specifiche di capitolato adeguate. Sul punto il ctu nella risposta alle integrazioni chieste dal
Giudice proprio al fine di meglio comprendere i profili di responsabilità della convenuta ha affermato: “non è pensabile realizzare un intervento così chiamato [terre armate] senza una
Relazione di Calcolo e una specifica tecnica che la caratterizzi. Pertanto, è convincimento del
CTU che la documentazione di che trattasi non solo è prevista dalla normativa di riferimento
(Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e nello specifico all'art.22 All.I.7 che recita…“Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare”) ma anche dal buon senso” e che “La redazione di una Relazione di Calcolo e di una
Specifica Tecnica di una “Terra Armata” può essere redatta da chiunque conosca le caratteristiche di tale tecnologia e se ne assuma la paternità, in altre parole: non risulta al sottoscritto che sia una competenza esclusiva di tecnici abilitati: infatti è prassi, come già detto a pag.5, che la Relazione e la specifica vengano redatte dal fornitore del materiale e della tecnologia prescelta e consegnate (in uno alla proposta economica) al proprio acquirente”.
Orbene, alla luce di quanto sopra, tenuto conto del ruolo assunto dall'impresa
[...] nella realizzazione della piscina e della causa Controparte_1 del vizio riscontrato che si sarebbe potuto evitare se si fossero eseguite a regola d'arte le terre
13 armate, ritiene il Tribunale che alla stessa debba essere attribuita la percentuale maggiore di responsabilità per i danni subiti dagli attori, pari al 60%.
3.4.2 Parimenti con riguardo alla posizione del geom. si concorda con Controparte_2 il ctu circa la sussistenza di profili di colpa in capo allo stesso nella sua qualità di Direttore
Lavori (qualifica che risulta dagli atti e che è stata confermata anche dalla teste Testimone_1 sentita i data 17 settembre 2024, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare). In
[...] tale veste (e a prescindere dalla qualifica di progettista architettonico che parimenti aveva), il convenuto non è stato in grado di ravvisare il rischio “che un piano di imposta per la platea eseguito non a perfetta regola d'arte in relazione ai carichi di progetto, e le terre armate non adeguatamente dimensionate in relazione al piano di imposta e ai carichi di progetto” avrebbero potuto comportare “l'insorgere di un cedimento differenziale della platea con conseguente rotazione del manufatto”, circostanze poi verificatesi.
Sul punto giova richiamare quanto espresso anche di recente dalla Suprema Corte (Cass. n.
23858/2022) circa il dovere del Direttore Lavori, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, di intraprendere le opportune iniziative per accertare la causa di tali fattori e di apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (nello stesso senso si veda anche Cass. n. 23174/2018).
Aggiunge la Cassazione nella pronuncia citata che “il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata (Cass. n. 7370/2015 citata anche da parte controricorrente)”.
Orbene, alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto del ruolo rivestito dal convenuto e della mancanza di prova di qualsivoglia controllo effettuato da Controparte_2 quest'ultimo circa la corretta esecuzione delle terre armate si ritiene adeguato attribuire allo stesso una percentuale di responsabilità pari al 30%.
14 3.4.3 Venendo ora alla posizione della convenuta ritiene il Controparte_3
Tribunale che, pur condividendo quanto affermato dal ctu con riguardo alla sussistenza di profili di colpa in capo alla stessa, la percentuale di responsabilità da attribuire alla convenuta debba essere contenuta nella misura del 10%, non potendo la società Controparte_3 essere considerata “appaltatore principale” come ritenuto dal ctu.
E infatti, dalla ricostruzione dei fatti di causa come sopra effettuata (vedi supra 3.2) si evince che per la realizzazione della piscina interrata gli attori avevano affidato l'esecuzione delle diverse fasi costruttive direttamente alle singole imprese scelte, senza che possa rinvenirsi un
“appaltatore principale” e dei sub appaltatori, ogni impresa era stata incaricata direttamente dai committenti di svolgere una specifica parte dell'opera sotto la direzione del geom.
[...] in qualità di Direttore Lavori. avrebbe forse potuto CP_2 Controparte_3 rivestire il ruolo attribuitogli dal ctu nella fase preliminare del 2018, quando era stata inizialmente contattata dai committenti per l'elaborazione di un progetto, ma quando nel 2019 i committenti hanno deciso di intraprendere il nuovo e diverso progetto di realizzazione della piscina ricorrendo alla tecnica delle terre armate, non pare corretta la qualifica di “appaltatore principale” della società . Controparte_3
Ciò posto, considerato che la convenuta era stata resa edotta del Controparte_3 progetto da realizzare e scelto dal committente e che l'esecuzione della parte dell'opera alla stessa affidata era strettamente dipendente da quanto eseguito dall'impresa
[...]
, si concorda con il ctu circa la sussistenza di profili di Controparte_1 responsabilità in capo alla in ragione del fatto che quest'ultima Controparte_3
“avrebbe dovuto/potuto assicurarsi (anche mediante semplici prove su piastra o empiriche di altro tipo), l'effettivo grado di compattazione e stabilità del terreno su cui ha poi eseguito la platea di fondazione della futura piscina”, tenuto conto “che il terreno di che trattasi è su un pendio e che il lavoro preliminare è stato quello di scavare e riportare del terreno per creare un piano orizzontale”.
A sostegno di quanto sopra, rileva il Tribunale, innanzitutto, che l'appaltatore “essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza”, essendo altrimenti comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto
15 e le indicazioni (ex multis Cass. n. 4204/1987, Cass. n. 14598/2000; Cass. n. 31273/2022). In secondo luogo, ad avviso del Tribunale, in casi come quello di specie, in cui l'esecuzione dell'opera viene affidata contemporaneamente a più imprese direttamente incaricate dal committente, il principio di affidamento della correttezza dell'operato altrui, che sicuramente deve regolare i rapporti tra i soggetti incaricati, non può escludere automaticamente la sussistenza di profili di responsabilità di un'impresa per errori commessi da un'altra, laddove tali errori siano riconoscibili in base alle conoscenze tecniche possedute dai soggetti coinvolti e soprattutto laddove l'attività di un'impresa presupponga quella svolta da un'altra.
Ne consegue che anche la convenuta deve essere ritenuta Controparte_3 solidalmente responsabile unitamente alla società Controparte_1
e al geom. dei danni subiti dagli attori, nella
[...] Controparte_2 percentuale sopra indicata.
3.4.4. Infine, con riferimento alla posizione del convenuto ritiene il Controparte_4
Tribunale che non possano rilevarsi profili di colpa in capo allo stesso rispetto ai vizi accertati, contrariamente a quanto sostenuto dal ctu.
Il ctu ha rinvenuto profili di colpa in capo al geologo convenuto nel fatto che lo stesso non avrebbe valutato correttamente le caratteristiche dello strato comprimibile del terreno. Orbene, anche a voler ritenere sussistente tale profilo, risulta assorbente la condotta tenuta dagli altri convenuti che hanno partecipato alla fase esecutiva dell'opera senza preoccuparsi della mancanza delle necessarie analisi tecniche preliminari. Sul punto rileva, inoltre, che il dott. CP_4 non è stato coinvolto nella fase esecutiva, essendogli stato revocato l'incarico
[...] successivamente alla scelta dei committenti di affidare l'esecuzione delle terre armate alla e prima che avesse redatto la Controparte_1 relazione geotecnica (tale circostanza allegata dal convenuto risulta Controparte_4 confermata nella comparsa di costituzione del convenuto e nelle Controparte_2 dichiarazioni testimoniali rese dall'ing. e dal geom. sentiti Persona_2 Persona_1 all'udienza del 17 settembre 2024). Ne consegue che l'omissione contestata dal ctu, anche ove effettivamente sussistente, non risulta aver avuto rilevanza causale nella condotta tenuta dagli altri convenuti e che ha comportato la presenza del vizio e dei danni riscontrati.
16 3.5 In conclusione, deve essere accertata la responsabilità dei convenuti
[...]
nella misura del 60%, di nella Controparte_1 Controparte_2 misura del 30% e di nella misura del 10%. Controparte_3
3.6 Venendo ora alla liquidazione dei danni subiti, ritiene il Tribunale che debba aversi riguardo a quanto indicato dal ctu nella relazione depositata all'esito del procedimento di istruzione preventiva (18 giugno 2022) e non alla proposta depositata in data 7 giugno 2025 a seguito di richiesta del Giudice, atteso che tale ultima soluzione è stata elaborata ai soli fini conciliativi, ma
(come indicato anche dal ctu) risolve solo il problema del funzionamento degli skimmer, senza eliminare quello della perdita di planarità della piscina.
In particolare, nella relazione depositata in data 18 giugno 2022 il ctu, a seguito della consultazione di “due ditte del settore specializzate nel risanamento di manufatti danneggiati a causa di cedimenti differenziali nei terreni di fondazione”, ha quantificato i costi necessari per eliminare i vizi esistenti in una somma pari a euro 50.000.
Non vi è ragione di discostarsi dalle conclusioni del ctu sul punto, anche considerato che le critiche dei convenuti sono sostanzialmente limitate all'importo indicato e finalizzate a ridurre lo stesso senza assicurare l'integrale emenda dei vizi riscontrati.
I convenuti Controparte_1 [...]
devono, pertanto, essere condannati solidalmente CP_2 Controparte_3
a pagare in favore degli attori la somma pari a euro 50.000 a causa dei vizi e difetti accertati, avendo con le loro condotte tutti contribuito causalmente alla causazione degli stessi.
Essendo le somme sopra indicate un debito di valore, va altresì riconosciuto agli attori il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
17
4. La domanda di manleva
Il convenuto a chiesto di essere manlevato dalla propria assicurazione Controparte_2 con riguardo a tutti gli importi che sarà tenuto a corrispondere all'esito del presente giudizio.
, costituendosi, non ha contestato l'esistenza della copertura Controparte_5 assicurativa e l'operatività della stessa nei limiti contrattuali, richiamando genericamente i limiti a tale operatività contenuti nel contratto.
Risulta agli atti che ha sottoscritto con la terza chiamata la polizza Controparte_2
n.19064234, denominata “Zurich Pro Studio di Architetto”, sottoscritta dallo Studio Parte_3
regolata dalle condizioni generali di contratto, di cui al modello P.509 ed. 01/2019 con
[...] validità dal 30/03/2020 al 30/03/2021 (doc. 1 e 2 fascicolo terza chiamata).
La polizza di cui sopra con riguardo alla responsabilità civile prevede una franchigia pari a euro
2.500.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di manleva formulata dal convenuto
[...] merita accoglimento e, pertanto, la terza chiamata, , CP_2 Controparte_5 deve essere condannata a tenere indenne il proprio assicurato dagli importi che sarà tenuto a pagare in forza della presente sentenza a titolo di risarcimento dei danni, al netto della franchigia contrattuale, oltre spese legali.
5. Le spese di lite
5.1 Con riguardo alle spese di lite deve procedersi come segue.
5.2 Le spese di lite degli attori, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico dei convenuti ritenuti responsabili, ovvero
[...]
Controparte_1 Controparte_11 Controparte_3
[...]
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto, per il giudizio di merito, del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto agli attori e dell'attività difensiva effettivamente prestata e, per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, considerando il valore della causa come indeterminabile, con complessità media.
18 5.2 Le spese di lite del convenuto la cui responsabilità è stata esclusa Controparte_4 nonostante gli esiti della ctu, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. devono essere poste a carico degli attori.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto, per il giudizio di merito, del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto agli attori e, per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, considerando il valore della causa come indeterminabile, con complessità media, tutti ridotti del 40% attesa l'attività difensiva effettivamente prestata in ragione dei limitati profili di coinvolgimento del convenuto.
5.3 Con riguardo, invece, ai rapporti tra il convenuto e l'assicurazione Controparte_2 dello stesso, , nulla deve disporsi essendo stata accolta la domanda Controparte_5 di manleva avanzata dal primo nei confronti della seconda.
5.4 Quanto poi alle spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva e nel presente procedimento, si ritiene che anche le stesse, in applicazione del principio della soccombenza, debbano essere poste a carico dei convenuti
[...]
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
[...]
5.5 Devono, infine, porsi a carico dei convenuti Controparte_1
, anche le spese
[...] Controparte_2 Controparte_3 della CTP di parte attrice, atteso che la Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare “che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 3-1-2013 n. 84; Cass. 16-6-1990 n. 6056;
Cass. 11-6-1980 n. 3716)” (cfr. Cass. Sez. II, sent. n. 10173 del 18.5.2015) e che, nel caso di specie, le stesse, pari a euro 3.100, risultano documentate e adeguate (doc. 7 fascicolo attori).
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità dei convenuti Controparte_1
, e nella
[...] Controparte_2 Controparte_3
19 causazione dei danni subiti dagli attori e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. CONDANNA i convenuti, Controparte_1
e , in solido tra loro, al risarcimento Controparte_2 Controparte_3 dei danni subiti dagli attori, e e, Parte_1 Parte_2 quindi, a corrispondere agli stessi la somma pari a euro 50.000, oltre interessi come in motivazione;
3. ACCERTA e DICHIARA che i danni sopra liquidati sono imputabili nella misura del 60% alla convenuta , del 30% al Controparte_1 convenuto del 10% alla convenuta;
Controparte_2 Controparte_3
4. CONDANNA a tenere indenne il convenuto, Controparte_5 [...] dal pagamento delle somme che lo stesso sarà tenuto a corrispondere in CP_2 applicazione della presente sentenza a titolo di risarcimento dei danni, al netto della franchigia, oltre spese legali;
5. CONDANNA i convenuti, Controparte_1
e , a rifondere in favore degli attori, Controparte_2 Controparte_3
e le spese di lite che si liquidano in Parte_1 Parte_2 euro 10.672 (euro 7.616 per il giudizio di merito + euro 3.056 per l'istruzione preventiva) per compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali, oltre anticipazioni di legge;
6. CONDANNA gli attori, e , a rifondere Parte_1 Parte_2 al convenuto, , le spese di lite che si liquidano in euro 6.404 (euro Controparte_4
4.570 per il giudizio di merito + euro 1.834 per l'istruzione preventiva) per compensi, oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali, oltre anticipazioni di legge;
7. PONE definitivamente a carico dei convenuti, Controparte_1
, e , le spese
[...] Controparte_2 Controparte_3 per la CTU svolta nel procedimento di istruzione preventiva, pari a euro 4684,29 già liquidate con separato decreto;
8. PONE definitivamente a carico dei convenuti, Controparte_1
, e , le spese
[...] Controparte_2 Controparte_3
20 per l'integrazione alla CTU svolta nel presente procedimento, pari a euro 1.340,85, oltre iVA
e oneri contributivi sull'importo degli onorari, già liquidato con separato decreto;
9. CONDANNA i convenuti, Controparte_1
e , a corrispondere agli attori, le Controparte_2 Controparte_3 spese per la consulenza di parte pari a euro 3.100.
Varese, 11 dicembre 2025
Il Giudice
MA IA LC
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