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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/04/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6689/2021 avente ad oggetto differenze retributive
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Katiuscia Scalogna del Foro di C.F._1
Ragusa ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Comiso via delle Allodole n. 7, giusta memoria di costituzione di nuovo procuratore del 26.09.2024
RICORRENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede legale in San PP AT (PA), via Badia n. 148, cod. fisc.: , giusta P.IVA_1
procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 5.11.2021, in breve, ha esposto: Parte_1
Pagina 1 - che dall'1.09.2018 fino al 31.08.2021 ha lavorato presso il cantiere di Linguaglossa della in forza di contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato Controparte_1
svolgendo mansioni di operatrice ecologica riconducibili nel livello 2 posizione parametrale A del CCNL Fise-Assoambiente al tempo vigente;
- che il rapporto di lavoro è cessato per l'avvicendamento delle imprese nella gestione dell'appalto/servizio di raccolta nettezza urbana;
- che, nonostante il CCNL preveda tra l'impresa uscente e l'impresa subentrante la continuità giuridica del rapporto di lavoro dei dipendenti, presi in considerazione gli elementi fissi della retribuzione di cui all'art. 27 CCNL nonché i cedolini paga, per tutta la durata del rapporto di lavoro, risultano non corrisposti:
a) gli scatti di anzianità, pari ad euro 44,66 mensili per complessivi euro 837,25;
b) i buoni pasto, pari ad euro 1,00 per ogni giornata di effettiva prestazione, per un totale di euro 171,00;
c) l'indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari ad euro 0,26 per complessivi euro
44,46;
d) i permessi ROL, riconosciuti dalla contrattazione collettiva a compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro per un monte ore annuo dal 01.02.2017 di 27,50 ore e dal
01.01.2018 di 30 ore, per cui non essendo stata corrisposta a tale titolo alcuna somma né per il
2018 né per il 2019, lo stesso è creditore, rispettivamente, dell'importo di euro 94,54 e di euro
286,82, per un totale di euro 381,36;
e) il bonus presenza del d.l. “Cura Italia” pari ad euro 58,36, da corrispondere nel mese di
Aprile 2020 in riferimento al mese di Marzo 2020 per i giorni di effettivo lavoro svolto in sede;
g) l'E.G.R. (Elemento di Garanzia Retributiva) per un totale di euro 168,50 previsto dall'art. 2 par C) punto 8 CCNL di categoria applicato al rapporto di lavoro
Su tali premesse, la ricorrente ha chiesto di “1. accertare il (suo) diritto … al riconoscimento degli scatti di anzianità, dei buoni pasto, dell'indennità di lavaggio indumenti, della liquidazione dei permessi ROL maturati e non goduti, dell' del bonus presenza e di tutte CP_2
le differenze conteggiate in dettaglio, e in forza al pagamento degli arretrati quali differenze retributive;
2. per conseguenza, ordinare alla società … di Controparte_1
procedere al riconoscimento delle suddette differenze retributive e condannarla al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.183,10 a titolo di differenze retributive arretrate come dettagliate in conteggio, oltre interessi e rivalutazione dal dì della maturazione del diritto ad oggi, nonché di ogni altra somma maturata e maturanda di cui si accerti il diritto nel corso del presente giudizio. Il tutto col favore delle spese e dei compensi difensivi”.
Pagina 2 La presente controversia, più volte rinviata per consentire il deposito della relazione tecnica d'ufficio e per quanto ulteriormente esposto negli atti di causa, è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e di una consulenza tecnica di natura contabile;
quindi, all'udienza del 16.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
_________________________
Sul piano processuale, innanzi tutto, va dichiarata la contumacia di Controparte_3
in quanto, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
In punto di fatto, è documentalmente provato che la ricorrente è inserita nel settore degli appalti e che il passaggio dalla società uscente Ecolandia s.r.l. alla parte convenuta è regolato dal CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti i servivi ambientali c.d. FISE
Assoambiente che poi, avuto riguardo al disposto dell'art. 6 comma 11, ha trovato applicazione al rapporto di lavoro per cui è causa.
Altresì, vi è riscontro documentale che ha lavorato alle dipendenze dalla Parte_1 società convenuta a far data dall'1.09.2018, svolgendo, in regime part time all'84,30%, mansioni di operatore ecologico di livello 2A.
Ciò posto, sul piano processuale, trattandosi di obbligazioni da contratto, il lavoratore che agisce in giudizio al fine di conseguire le differenze relative alle poste retributive maturate nell'espletamento dell'attività lavorativa subordinata, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuto a provare il fatto costitutivo della pretesa azionata;
diversamente, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti di legge ovvero la sussistenza di altro fatto estintivo, costituendo principio di ordine generale che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, …” (v. ex plurimis, Cass. 12.02.2010, n.3373).
Nella fattispecie concreta, dalla consultazione della contrattazione collettiva di categoria emerge che le parti sociali hanno espressamente previsto nella regolamentazione dell'avvicendamento delle imprese nella gestione dell'appalto di servizi, malgrado l'assunzione ex novo del lavoratore da parte dell'impresa subentrante, che allo stesso resti riconosciuto il
Pagina 3 valore degli aumenti periodici di anzianità in essere e dell'anzianità di servizio determinata dall'effettivo periodo di lavoro prestato ininterrottamente alle dipendenze delle precedenti imprese applicanti i CCNL dei servizi, nonché il riconoscimento degli aumenti retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva ed altresì gli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 28, il buono pasto di un euro “per ogni giornata di effettiva prestazione” nei termini meglio esplicitati all'art. 36 ed ancora, a norma dell'art. 33 comma 3 lett. B, l'indennità giornaliera per il lavaggio indumenti limitatamente ai dipendenti di cui all'art. 66, lettera C, commi 3 e 5
(rectius al personale operaio e al personale impiegatizio addetto agli impianti).
Ancora, l'art. 2 del CCNL de quo al paragrafo C ha previsto con la retribuzione del mese di marzo l'attribuzione della somma di euro 150,00 a titolo di elemento di garanzia retributiva
(EGR), in proporzione ai mesi in forza all'azienda nell'anno solare precedente a favore di aziende prive di contrattazione di secondo livello, precisando al punto 10 che ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale, l'EGR è proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa.
Inoltre, la norma transitoria dell'art. 17 del contratto collettivo in parola stabilisce che “
1. A totale compensazione dell'aumento dell'orario di lavoro di cui all'art. 17 comma 1, ai lavoratori a tempo pieno in forza al 31/01/2017 viene riconosciuto dall'1.02.2017 un monte ore annuo pro capite di permessi retribuiti pari ad euro 27,50 ore da godersi nell'anno solare di competenza compatibilmente con le esigenze di servizio. A decorrere dall'1/01/2018 il predetto monte ore sarà pari a 30 ore”, precisando al punto 5 che “fermo rimanendo l'impegno delle aziende a favorire, su richiesta del lavoratore, prioritariamente rispetto alle ferie,
l'effettiva fruizione entro l'anno solare delle ore di permesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, le ore eventualmente non fruite nell'anno solare di competenza sono liquidate con la retribuzione del mese di Gennaio nei valori in atto nel precedente mese di dicembre”.
L'art. 63 del d.l. n.18/2020, poi, ha emanato una misura straordinaria e urgente a seguito dell'emergenza COVID, riconoscendo un premio pari ad € 100,00 per il mese di marzo 2020 ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”, stabilendo che tale importo deve essere proporzionato ai giorni di lavoro del predetto mese.
Ebbene, nella fattispecie concreta, dalla consultazione delle buste paga in atti resta accertato
Pagina 4 che la ricorrente non ha percepito il bonus del d.l. n.18/2020, ha svolto mansioni di operatore ecologico di livello 2 posizione parametrale di attestazione A appartenenti alla luce delle declaratorie dell'area spazzamento di cui alla 15 del CCNL Fise Assoambiente alla categoria operaio e, come tale, legittimata a fruire dell'indennità giornaliera per il lavaggio indumenti dell'art. 33 lett. B comma 3.
Dalla disamina della busta paga di dicembre 2019 resta accertato che i permessi ROL maturati nell'anno precedente non sono stati né goduti né monetarizzati e, parimenti, dalla disamina di detta busta paga in rapporto alla busta paga di gennaio 2020 unitamente alle ulteriori risultanze in atti, per l'anno 2019, risultano non goduti e tanto meno monetarizzati i permessi ROL riconosciuti dalla parte datoriale in 24,77.
Nel contesto considerato, giova ricordare che la contumacia del convenuto integra un comportamento neutrale al quale non può essere attribuita valenza confessoria e, comunque, non contestativa dei conteggi elaborati dal lavoratore, sicché, in difetto di prova dell'adempimento delle disposizioni della contrattazione collettiva sopra richiamate, è stato dato incarico ad un CTU contabile di verificare, a favore del ricorrente, nei limiti di quanto sussiste riscontro in atti, l'ammontare delle differenze retributive per il lavoro espletato tenuto conto delle componenti retributive di cui al predetto CCNL ed avendo riguardo agli importi di cui il ricorrente ne ha assunto in ricorso l'avvenuta percezione.
Aderendo al mandato conferito e alle disposizioni del richiamato CCNL, il CTU ha provveduto a calcolare in merito alle poste economiche di cui la ricorrente ha assunto la debenza, le differenze retributive lorde asseritamente spettanti alla stessa, avendo riguardo:
- con riferimento agli scatti di anzianità, al principio di continuità del rapporto lavorativo a seguito dell'avvicendamento delle aziende appaltatrici, sì riscontrando che è creditrice Pt_1
della somma di euro 997,12;
- con riferimento ai buoni pasto, ai giorni effettivamente lavorati, così come risultanti dalle buste paga in atti, sì rilevando un credito pari ad euro 171,00;
- con riferimento ai permessi ROL, alla retribuzione utile in rapporto al monte orario annuo pro capite a titolo di permessi retribuiti, ragguagliati ai mesi lavorati, sì appurando per l'anno
2018 la sussistenza di un credito pari ad 92,97;
- con riferimento all'indennità giornaliera per il lavaggio indumenti, ai giorni effettivamente lavorati, così come risultanti dalle buste paga in atti per un ammontare pari ad euro 44,46;
- con riferimento al bonus “Cura Italia”, ai giorni di lavoro effettivamente lavorati, così come risultanti dalle buste paga in atti per un ammontare pari ad euro 69,23;
Contr
- con riferimento al alla risultante dalle buste paga, sì accertando la spettanza della
Pagina 5 somma di euro 157,85.
La metodologia con cui è stata espletata l'indagine peritale in parola è immune da vizi logici ed aderente in maniera precisa ed esauriente ai quesiti posti con l'ordinanza del 14.09.2023 ed essendo stata condotta nel rispetto delle disposizioni della contrattazione collettiva resta condivisa da questo Giudice non senza notare che rispetto alle predette risultanze peritali non sono stati svolti rilievi e/o osservazioni dalle parti costituite.
In aggiunta a quanto accertato dal CTU, stante le risultanze documentali in atti, alla luce della retribuzione utile determinata in sede peritale, va affermato che il ricorrente è anche titolare di un credito di euro 232,50 a titolo di permessi ROL per l'anno 2019 non fruiti.
In ragione di quanto precede e considerato che in ricorso la domanda di riconoscimento delle differenze retributive arretrate è stata circoscritta a scatti di anzianità, buoni pasto, indennità sostitutiva permessi ROL anni 2018 e 2019, indennità lavaggio indumenti, bonus
Contr
“Cura Italia” ed , tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 112 c.p.c. e valutato il petitum e la causa petendi del giudizio de quo, va disposta la condanna di al Controparte_1
pagamento del credito lordo complessivo di euro 1765,13 per le dette causali.
A norma dell'art. 429 c.p.c., sulle poste creditorie spettanti al ricorrente competono gli interessi e la rivalutazione, della maturazione fino all'effettivo soddisfo, come per legge.
I costi di CTU, nei rapporti interni tra le parti, restano definitivamente posti a carico di parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e, sempre in forza di detto criterio, le spese del presente giudizio vanno poste a carico della società convenuta e liquidate nella misura di cui in dispositivo avuto riguardo al valore e all'oggetto della causa, al mancato espletamento di istruttoria orale ed all'attività difensiva svolta, oltre a quanto previsto dagli artt. 2 e 4 del DM
n.55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA la contumacia di Controparte_1
CONDANNA a corrispondere a favore di la Controparte_1 Parte_1
somma complessiva di euro 1.765,13 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo come per legge
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU a carico di Controparte_1
Pagina 6 CONDANNA a rifondere a favore di le spese Controparte_1 Parte_1
processuali che liquida in euro 1.314,00, oltre il 15% spese generali, iva e c.p.a. come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 17.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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