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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1461/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa iscritta al R.G. n. 1461/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del in carica
[...] P.IVA_1 Parte_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, presso e nello studio dell'Avv.
Paolo Spiga ( ) e dell'Avv. Roberto Di Tucci (C.F. ) che C.F._1 C.F._2
lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio del 5 Per_1
aprile 2016 rep. 12.428
ATTORE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._3
(SS), Loc. Li Pidriazzi, strada 25
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità per danno cagionato in occasione di lavoro
CONCLUSIONI: per parte attrice: “1) accertare e dichiarare che l'infortunio in premessa si è verificato per fatto e colpa di;
2) per l'effetto, condannare , ai sensi del combinato disposto degli CP_1 CP_1 artt. 1916 e 2043 c.civ., a pagare all' la somma di € 10.248,76, ovvero quell'altra, maggiorata Pt_1
di interessi fino al saldo e rivalutazione, che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
3) con vittoria di spese e onorari di causa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 6 In via di premessa si osserva che gli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione», la quale «consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi». Deve quindi ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
n. 13202 del 26 luglio 2012), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione”, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. l' ha convenuto in giudizio Pt_1 CP_1
Ha dedotto che in data 2 settembre 2014, alle ore 6:00, mentre si trovava al lavoro, il convenuto, dipendente del panificio Madrau di Sorso, aveva colpito al volto con un pugno il collega PE
facendolo cadere a terra e procurandogli la frattura della mandibola, successivamente trattata
[...]
con un intervento chirurgico.
L'Istituto, inoltre, ha esposto brevemente la dinamica del sinistro, che a sua volta è stata ricostruita nel corso del procedimento penale aperto a seguito della querela presentata dal Sig. nei confronti PE
del Sig. . CP_1
Il GIP del Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 179/2015, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di lesioni personali con l'aggravante dell'aver impedito al danneggiato, a causa delle lesioni subite, di esercitare l'attività lavorativa per un tempo superiore ai 40 giorni, nonché dell'aver cagionato l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione e lo ha pertanto condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. La sentenza è stata confermata in appello dalla Corte con la decisione n. 831/2016, divenuta irrevocabile il 29 aprile 2017.
In conseguenza dell'infortunio, l'Istituto ha riconosciuto al Sig. , regolarmente assicurato PE
(come risulta dalla documentazione prodotta), un danno biologico del 6%, liquidato in capitale con un importo di € 10.248,76, come risulta dal certificato allegato al ricorso.
pagina 2 di 6 Alla luce dei fatti così esposti, l'Istituto chiede di poter recuperare una somma pari a € 10.248,76 – aggiornata al marzo 2024 – in cui non sono compresi i successivi costi e gli interessi fino al saldo, e ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citato, il convenuto non si è costituito nel presente giudizio e con ordinanza in data
16 gennaio 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e, lette le note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*********
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi in appresso illustrati illustrati
La domanda dell'Ente attore si basa sul combinato disposto dell'art. 1916 c.c., in base al quale
«L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili», e della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., che, come noto, impone a colui che ha commesso il fatto illecito di risarcire il danno che ne è derivato.
La norma richiamata costituisce notoriamente un'espressione tipica del principio indennitario applicabile, per effetto dell'estensione attuata dall'art. 1916 co. 4 c.c. anche all'assicurazione contro gli infortuni di competenza dell' e persegue lo scopo di precludere all'assicurato-danneggiato il Pt_1
cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno.
Assolvendo indennizzo e risarcimento ad un'identica funzione, invero, la corresponsione dell'indennizzo al danneggiato-assicurato produce l'effetto di elidere in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante che, pertanto, si estingue non potendo più essere preteso né azionato;
e ciò, secondo la giurisprudenza, accade non tanto perché sia da escludere l'applicazione dell'istituto della «compensatio lucri cum damno», bensì in quanto non vi è più danno risarcibile per la parte già indennizzata dall'assicuratore.
La funzione dell'art. 1916 c.c. è in realtà più complessa, consentendo di fatto una semplificazione processuale: grazie alla surrogazione, infatti, l'assicuratore è legittimato ad agire contro il responsabile, come fosse il danneggiato, in forza del solo pagamento, evitando così un inutile circuito di azioni e cessioni tra assicurato ed assicuratore.
La surrogazione dell'assicuratore sociale costituisce in sostanza una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile (Cass. civ., sez. VI, n. 17407 del 30.08.2016 e n. 3296 del 12 febbraio 2018)
Presupposti dell'azione sono tre: a) che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
b) che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il pagina 3 di 6 medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi;
c) che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
La surrogazione, pertanto, non si verifica automaticamente per effetto del pagamento dell'indennità assicurativa, ma richiede una comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile (c.d. denuntiatio) che produce il duplice effetto di far perdere all'assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all'assicuratore, comunicazione effettuata al resistente come da documentazione in atti.
Tutto ciò premesso in ordine alle circostanze fattuali da cui è derivato l'infortunio del Sig. fa PE
stato la sentenza di condanna emessa in data 30 aprile 2015 dal Tribunale di Sassari nei confronti dell'odierno convenuto, confermata in appello con sentenza del 14 dicembre 2016. Avverso la decisione della Corte d'appello non è stato proposto ricorso per Cassazione entro i termini stabiliti dal codice di procedura penale, e la sentenza è dunque divenuta irrevocabile.
Nel corso del procedimento penale è stata accertata la piena ed esclusiva responsabilità in capo al Sig.
delle lesioni subite dal Sig. , (da cui è derivata una inabilita lavorativa prolungatasi CP_1 PE
fino al 13 novembre 2014 come emerge dai certificati medici allegati), escludendo il concorso in capo a quest'ultimo nella causazione del danno.
A mente dell'art. 651 c.p.p., «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato. ».
La Corte di Cassazione ha chiarito che nell'azione di regresso esercitata dall' , il giudicato penale Pt_1
che abbia accertato la responsabilità penale del chiamato in regresso può essere fatto valere dall' , Pt_1
ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, per ciò che attiene all'accertamento della sussistenza del fatto e alla sua riferibilità all'imputato (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13890 del 11/12/1999).
Nel caso in esame, quindi, la sentenza passata in giudicato ben può essere utilizzata dall' nei Pt_1
confronti del convenuto per trarne l'accertamento della sussistenza del fatto e della sua CP_1
responsabilità penale.
Con riguardo alla causa in oggetto, ciò implica che la ricostruzione dei fatti operata dal G.I.P. nel quadro del giudizio penale nei confronti del Sig. non è più suscettibile di contestazione, salva CP_1
la facoltà per il condannato di avvalersi dei mezzi di impugnazione straordinaria previsti dal codice di pagina 4 di 6 procedura penale. E su tale ricostruzione dei fatti deve poggiare l'esame (e la fondatezza, come già anticipato) del petitum dell'attore.
Non v'è dubbio, poi, che le lesioni oggetto di condanna penale siano qualificabili come danno «in occasione di lavoro».
Ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965, art. 2, comma 1, «L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi
l'astensione dal lavoro per più di tre giorni». Il concetto di danno occorso “in occasione di lavoro”, frutto di anni di ricostruzioni e analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza, è assai ampio e articolato e trova fondamento nel rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l'evento lesivo e lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Nel suo alveo rientrano pertanto tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.
In particolare a provocare l'eventuale danno possono essere:
1. Elementi dell'apparato produttivo, 2.
Situazioni e fattori propri del lavoratore e 3. Situazioni ricollegabili all'attività lavorativa.
Acclarate, da una parte, la debenza del risarcimento da parte del convenuto e, dall'altra, la fondatezza del diritto in capo all' ad agire in regresso nei confronti del danneggiante per la somma versata Pt_1 dall' in favore del Sig. occorre quantificare detta somma. Pt_1 PE
Il diritto ad agire in surroga all'assicurato nei confronti del responsabile del danno soggiace al c.d. principio indennitario, in base al quale l'oggetto dell'azione di regresso dell' deve corrispondere Pt_1 in maniera pedissequa alla somma da esso versata al danneggiato. Pertanto, l' può agire solo fino Pt_1 alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo erogato, e non oltre.
Nel caso di specie, la somma per cui l' agisce nei confronti del Sig. , pari a € 10.248,76, Pt_1 CP_1
coincide esattamente con quella erogata al Sig. comprensiva del danno biologico – PE
quantificato in misura pari al 6% –, delle visite mediche sostenute e delle rivalutazioni monetarie dal momento del fatto alla presentazione del ricorso. Pertanto, risulta rispettato l'obbligo di corrispondenza in ossequio al principio indennitario.
In tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' (al lavoratore, o ai superstiti) nel Pt_1 giudizio di regresso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli atti emanati dall' a conclusione Pt_1
dei propri procedimenti, in quanto attestati dal direttore della sede erogatrice, siano assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.
pagina 5 di 6 Pertanto, benché com'è noto, la contumacia non equivale alla “non contestazione”, in assenza di elementi specifici di segno contrario, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle medesime prestazioni erogate sia esattamente indicato sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. n. 21540 del 15 ottobre 2007; Cass. n. 13377 del 1° dicembre 1999).
In conclusione, va condannato a versare all' la somma complessiva di Euro CP_1 Pt_1
10.248,76 per capitale, oltre interessi legali con decorrenza dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione fino ad € 26.000,00 ed il valore minimo per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte, considerato il tenore degli atti processuali e lo svolgimento in un'unica udienza in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- In accoglimento il ricorso, accertato che l'infortunio per cui è causa si è verificato per fatto e colpa di , per l'effetto condanna il medesimo al pagamento in favore dell' CP_1 Pt_1
dell'importo di Euro 10.248,76, oltre interessi legali con decorrenza dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo;
- Condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in € CP_1 Pt_1
1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari, 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa
Elisabetta Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa iscritta al R.G. n. 1461/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del in carica
[...] P.IVA_1 Parte_2
pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino 96, presso e nello studio dell'Avv.
Paolo Spiga ( ) e dell'Avv. Roberto Di Tucci (C.F. ) che C.F._1 C.F._2
lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio del 5 Per_1
aprile 2016 rep. 12.428
ATTORE
CONTRO
(C.F. nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._3
(SS), Loc. Li Pidriazzi, strada 25
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità per danno cagionato in occasione di lavoro
CONCLUSIONI: per parte attrice: “1) accertare e dichiarare che l'infortunio in premessa si è verificato per fatto e colpa di;
2) per l'effetto, condannare , ai sensi del combinato disposto degli CP_1 CP_1 artt. 1916 e 2043 c.civ., a pagare all' la somma di € 10.248,76, ovvero quell'altra, maggiorata Pt_1
di interessi fino al saldo e rivalutazione, che risulterà dovuta ad istruttoria conclusa;
3) con vittoria di spese e onorari di causa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO pagina 1 di 6 In via di premessa si osserva che gli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118 disp att. c.p.c. prevedono che la sentenza deve contenere la «concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione», la quale «consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi». Deve quindi ritenersi conforme al modello normativo richiamato (il quale prevede la sinteticità della motivazione quale corollario del dovere di assicurare la ragionevole durata del processo) la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
n. 13202 del 26 luglio 2012), nonché l'esame e la trattazione nella motivazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione”, dovendo le restanti questioni eventualmente esposte dalle parti e non trattate dal giudice essere ritenute non come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamati, in ordine alla ricostruzione dei profili fattuali della presente vicenda controversa, il contenuto assertivo della citazione e dei provvedimenti istruttori assunti dal giudice in corso di causa, si osserva quanto segue in ordine alla decisione.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. l' ha convenuto in giudizio Pt_1 CP_1
Ha dedotto che in data 2 settembre 2014, alle ore 6:00, mentre si trovava al lavoro, il convenuto, dipendente del panificio Madrau di Sorso, aveva colpito al volto con un pugno il collega PE
facendolo cadere a terra e procurandogli la frattura della mandibola, successivamente trattata
[...]
con un intervento chirurgico.
L'Istituto, inoltre, ha esposto brevemente la dinamica del sinistro, che a sua volta è stata ricostruita nel corso del procedimento penale aperto a seguito della querela presentata dal Sig. nei confronti PE
del Sig. . CP_1
Il GIP del Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 179/2015, ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di lesioni personali con l'aggravante dell'aver impedito al danneggiato, a causa delle lesioni subite, di esercitare l'attività lavorativa per un tempo superiore ai 40 giorni, nonché dell'aver cagionato l'indebolimento permanente dell'organo della masticazione e lo ha pertanto condannato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione. La sentenza è stata confermata in appello dalla Corte con la decisione n. 831/2016, divenuta irrevocabile il 29 aprile 2017.
In conseguenza dell'infortunio, l'Istituto ha riconosciuto al Sig. , regolarmente assicurato PE
(come risulta dalla documentazione prodotta), un danno biologico del 6%, liquidato in capitale con un importo di € 10.248,76, come risulta dal certificato allegato al ricorso.
pagina 2 di 6 Alla luce dei fatti così esposti, l'Istituto chiede di poter recuperare una somma pari a € 10.248,76 – aggiornata al marzo 2024 – in cui non sono compresi i successivi costi e gli interessi fino al saldo, e ha concluso come in epigrafe.
Benché ritualmente citato, il convenuto non si è costituito nel presente giudizio e con ordinanza in data
16 gennaio 2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e, lette le note di trattazione depositate in sostituzione dell'udienza del 16 gennaio 2025 ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*********
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi in appresso illustrati illustrati
La domanda dell'Ente attore si basa sul combinato disposto dell'art. 1916 c.c., in base al quale
«L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili», e della norma generale di cui all'art. 2043 c.c., che, come noto, impone a colui che ha commesso il fatto illecito di risarcire il danno che ne è derivato.
La norma richiamata costituisce notoriamente un'espressione tipica del principio indennitario applicabile, per effetto dell'estensione attuata dall'art. 1916 co. 4 c.c. anche all'assicurazione contro gli infortuni di competenza dell' e persegue lo scopo di precludere all'assicurato-danneggiato il Pt_1
cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno.
Assolvendo indennizzo e risarcimento ad un'identica funzione, invero, la corresponsione dell'indennizzo al danneggiato-assicurato produce l'effetto di elidere in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante che, pertanto, si estingue non potendo più essere preteso né azionato;
e ciò, secondo la giurisprudenza, accade non tanto perché sia da escludere l'applicazione dell'istituto della «compensatio lucri cum damno», bensì in quanto non vi è più danno risarcibile per la parte già indennizzata dall'assicuratore.
La funzione dell'art. 1916 c.c. è in realtà più complessa, consentendo di fatto una semplificazione processuale: grazie alla surrogazione, infatti, l'assicuratore è legittimato ad agire contro il responsabile, come fosse il danneggiato, in forza del solo pagamento, evitando così un inutile circuito di azioni e cessioni tra assicurato ed assicuratore.
La surrogazione dell'assicuratore sociale costituisce in sostanza una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, che per effetto del fatto illecito, la vittima acquista nei confronti del terzo responsabile (Cass. civ., sez. VI, n. 17407 del 30.08.2016 e n. 3296 del 12 febbraio 2018)
Presupposti dell'azione sono tre: a) che la vittima del fatto illecito (cioè l'assicurato) sia titolare di un credito risarcitorio nei confronti del responsabile;
b) che l'assicuratore sociale abbia indennizzato il pagina 3 di 6 medesimo pregiudizio patito dalla vittima e non pregiudizi diversi;
c) che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi.
La surrogazione, pertanto, non si verifica automaticamente per effetto del pagamento dell'indennità assicurativa, ma richiede una comunicazione dell'assicuratore al terzo responsabile (c.d. denuntiatio) che produce il duplice effetto di far perdere all'assicurato la legittimazione ad agire contro il responsabile e di trasferirla all'assicuratore, comunicazione effettuata al resistente come da documentazione in atti.
Tutto ciò premesso in ordine alle circostanze fattuali da cui è derivato l'infortunio del Sig. fa PE
stato la sentenza di condanna emessa in data 30 aprile 2015 dal Tribunale di Sassari nei confronti dell'odierno convenuto, confermata in appello con sentenza del 14 dicembre 2016. Avverso la decisione della Corte d'appello non è stato proposto ricorso per Cassazione entro i termini stabiliti dal codice di procedura penale, e la sentenza è dunque divenuta irrevocabile.
Nel corso del procedimento penale è stata accertata la piena ed esclusiva responsabilità in capo al Sig.
delle lesioni subite dal Sig. , (da cui è derivata una inabilita lavorativa prolungatasi CP_1 PE
fino al 13 novembre 2014 come emerge dai certificati medici allegati), escludendo il concorso in capo a quest'ultimo nella causazione del danno.
A mente dell'art. 651 c.p.p., «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato. ».
La Corte di Cassazione ha chiarito che nell'azione di regresso esercitata dall' , il giudicato penale Pt_1
che abbia accertato la responsabilità penale del chiamato in regresso può essere fatto valere dall' , Pt_1
ancorché non abbia partecipato al giudizio penale, per ciò che attiene all'accertamento della sussistenza del fatto e alla sua riferibilità all'imputato (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13890 del 11/12/1999).
Nel caso in esame, quindi, la sentenza passata in giudicato ben può essere utilizzata dall' nei Pt_1
confronti del convenuto per trarne l'accertamento della sussistenza del fatto e della sua CP_1
responsabilità penale.
Con riguardo alla causa in oggetto, ciò implica che la ricostruzione dei fatti operata dal G.I.P. nel quadro del giudizio penale nei confronti del Sig. non è più suscettibile di contestazione, salva CP_1
la facoltà per il condannato di avvalersi dei mezzi di impugnazione straordinaria previsti dal codice di pagina 4 di 6 procedura penale. E su tale ricostruzione dei fatti deve poggiare l'esame (e la fondatezza, come già anticipato) del petitum dell'attore.
Non v'è dubbio, poi, che le lesioni oggetto di condanna penale siano qualificabili come danno «in occasione di lavoro».
Ai sensi del d.P.R. n. 1124/1965, art. 2, comma 1, «L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi
l'astensione dal lavoro per più di tre giorni». Il concetto di danno occorso “in occasione di lavoro”, frutto di anni di ricostruzioni e analisi da parte della dottrina e della giurisprudenza, è assai ampio e articolato e trova fondamento nel rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l'evento lesivo e lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Nel suo alveo rientrano pertanto tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.
In particolare a provocare l'eventuale danno possono essere:
1. Elementi dell'apparato produttivo, 2.
Situazioni e fattori propri del lavoratore e 3. Situazioni ricollegabili all'attività lavorativa.
Acclarate, da una parte, la debenza del risarcimento da parte del convenuto e, dall'altra, la fondatezza del diritto in capo all' ad agire in regresso nei confronti del danneggiante per la somma versata Pt_1 dall' in favore del Sig. occorre quantificare detta somma. Pt_1 PE
Il diritto ad agire in surroga all'assicurato nei confronti del responsabile del danno soggiace al c.d. principio indennitario, in base al quale l'oggetto dell'azione di regresso dell' deve corrispondere Pt_1 in maniera pedissequa alla somma da esso versata al danneggiato. Pertanto, l' può agire solo fino Pt_1 alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo erogato, e non oltre.
Nel caso di specie, la somma per cui l' agisce nei confronti del Sig. , pari a € 10.248,76, Pt_1 CP_1
coincide esattamente con quella erogata al Sig. comprensiva del danno biologico – PE
quantificato in misura pari al 6% –, delle visite mediche sostenute e delle rivalutazioni monetarie dal momento del fatto alla presentazione del ricorso. Pertanto, risulta rispettato l'obbligo di corrispondenza in ossequio al principio indennitario.
In tema di prova della congruità dell'indennità corrisposta dall' (al lavoratore, o ai superstiti) nel Pt_1 giudizio di regresso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che gli atti emanati dall' a conclusione Pt_1
dei propri procedimenti, in quanto attestati dal direttore della sede erogatrice, siano assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento.
pagina 5 di 6 Pertanto, benché com'è noto, la contumacia non equivale alla “non contestazione”, in assenza di elementi specifici di segno contrario, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle medesime prestazioni erogate sia esattamente indicato sulla base della certificazione del direttore della sede (Cass. n. 21540 del 15 ottobre 2007; Cass. n. 13377 del 1° dicembre 1999).
In conclusione, va condannato a versare all' la somma complessiva di Euro CP_1 Pt_1
10.248,76 per capitale, oltre interessi legali con decorrenza dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione fino ad € 26.000,00 ed il valore minimo per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte, considerato il tenore degli atti processuali e lo svolgimento in un'unica udienza in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- In accoglimento il ricorso, accertato che l'infortunio per cui è causa si è verificato per fatto e colpa di , per l'effetto condanna il medesimo al pagamento in favore dell' CP_1 Pt_1
dell'importo di Euro 10.248,76, oltre interessi legali con decorrenza dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo;
- Condanna al pagamento in favore dell' delle spese di lite che liquida in € CP_1 Pt_1
1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Sassari, 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Carta
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