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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 22/12/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 90/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
19.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 90/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nata il [...] a [...], residente in [...], Parte_1
Cod. fiscale: , elettivamente domiciliata in Belmonte Calabro alla Via Serra C.F._1
n.24 presso lo studio dell'avv. Carmela Provenzano che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
ER FE, e CE LE, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede
Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa fino al decesso.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza.
§ 2. Va preliminarmente osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. 7273/2011).
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella presente fase di opposizione ad A.T.P., Dott. Persona_1
ha ritenuto quanto segue: “Dall'esame della cospicua documentazione sanitaria versata in
[...] atti, dai rilievi clinico - anamnestici, dalle risultanze degli accertamenti integrativi richiesti nel corso del presente accertamento peritale (All.13 dell'8.11.2024), si ritiene di concludere la relazione peritale affermando, in scienza e coscienza, che la Sig.ra , nata a [...] Parte_1 il 27.05.1949, è in possesso dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento, sia della condizione di ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) grave 100%, che del beneficio dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L 18/80)”. Quale decorrenza si indica il primo marzo 2024, mese in cui,
a seguito di visita presso Ambulatorio Geriatrico Unità di Valutazione Multidimensionale dell'U.O.C. Medicina Interna del PO San Francesco di Paola, del 13.03.2024 (cfr.all.10), venivano accertati e certificati i requisiti sanitari necessari per ottenere i benefici richiesi.”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni Parte_1
e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente a partire dal 01.03.2024.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato l'accoglimento della domanda con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, vanno compensate nella misura della metà e per la restante parte vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro
5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Carmela Provenzano dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente a partire dal
01.03.2024;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.348,50,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carmela
Provenzano dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 22.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 90/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
19.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 90/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nata il [...] a [...], residente in [...], Parte_1
Cod. fiscale: , elettivamente domiciliata in Belmonte Calabro alla Via Serra C.F._1
n.24 presso lo studio dell'avv. Carmela Provenzano che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
ER FE, e CE LE, tutti elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede
Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa fino al decesso.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene decisa con la presente sentenza.
§ 2. Va preliminarmente osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. 7273/2011).
Fatta questa premessa, le censure sono fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella presente fase di opposizione ad A.T.P., Dott. Persona_1
ha ritenuto quanto segue: “Dall'esame della cospicua documentazione sanitaria versata in
[...] atti, dai rilievi clinico - anamnestici, dalle risultanze degli accertamenti integrativi richiesti nel corso del presente accertamento peritale (All.13 dell'8.11.2024), si ritiene di concludere la relazione peritale affermando, in scienza e coscienza, che la Sig.ra , nata a [...] Parte_1 il 27.05.1949, è in possesso dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento, sia della condizione di ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 L. 124/98) grave 100%, che del beneficio dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L 18/80)”. Quale decorrenza si indica il primo marzo 2024, mese in cui,
a seguito di visita presso Ambulatorio Geriatrico Unità di Valutazione Multidimensionale dell'U.O.C. Medicina Interna del PO San Francesco di Paola, del 13.03.2024 (cfr.all.10), venivano accertati e certificati i requisiti sanitari necessari per ottenere i benefici richiesi.”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni Parte_1
e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente a partire dal 01.03.2024.
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato l'accoglimento della domanda con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, vanno compensate nella misura della metà e per la restante parte vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza), del valore della causa (scaglione euro
5.201,00 – 26.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e C.P.A., come per legge con attribuzione in favore dell'Avv. Carmela Provenzano dichiaratosene anticipatario, ex art 93 c.p.c..
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente a partire dal
01.03.2024;
2. Condanna l' al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.348,50,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e
C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Carmela
Provenzano dichiaratosene anticipatario ex art 93 c.p.c.;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 22.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso