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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 11/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1389/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1389/2024 promossa con ricorso iscritto a ruolo in data
11.07.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CONCETTA SANNINO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE M. BELVEDERE e dell'avv. ANGELA A. DEL CAMPO
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata:
Nel merito, in via preliminare: dichiarare, ai sensi dell'art. 4 c. 12 L. 898/1970, con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pantigliate il 3/7/199 fra i signori Parte_1
e dandone comunicazione per le annotazioni di legge
[...] Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile;
Nel merito, in via principale […]”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, previe declaratorie di rito, così giudicare:
In via principale e nel merito
-Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pantigliate il 3 luglio
1999, fra i signori e dandone comunicazione Controparte_1 Parte_1 per le annotazioni di legge all'Ufficiale di Stato civile;
-disporre la prosecuzione del giudizio per pronunciarsi sulle altre domande, come da note del
28.01.2025, che qui sono da intendersi riportate e trascritte, previa ammissione delle istanze istruttorie ivi dedotte.
Con vittoria di spese e onorari”
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato (21.2.2025), domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 11.0.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nonché la regolamentazione in ordine alle figlie e In Controparte_1 Per_1 Per_2
particolare, il ricorrente ha domandato l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre, la corresponsione di complessivi € 600,00 al mese a titolo di mantenimento delle figlie e oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa Per_1 Per_2
coniugale alla madre.
Con memoria depositata in data 14.10.2024 si è costituita la quale ha Controparte_1
aderito alla domanda di divorzio e, a sua volta, ha domandato l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé, la condanna del ricorrente a versare, a titolo di Per_1
mantenimento delle figlie ed , la somma mensile di complessivi € 2.600,00, oltre Per_2 Per_1 il 50% delle spese straordinarie, il riconoscimento di un assegno divorzile di € 1.300,00, nonchè
l'assegnazione della casa coniugale a sé,
2. e si sono sposati con matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Pantigliate in data 3.7.1999 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 8, parte 2, serie A, anno 1999; doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nate tre figlie: il 24.9.2000, il 17.2.2002 e il 22.07.2008. Per_2 Per_3 Per_1
Il Tribunale di Lodi, con decreto del 17.2.2023, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandata da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge
1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Si ritiene che le ulteriori domande svolte in giudizio non possano essere decise in questa sede.
La causa va quindi rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
5. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e i quali si sono sposati in Pantigliate in data 3.7.1999 Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 8, parte 2, serie A, anno 1999);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pantigliate di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1389/2024 promossa con ricorso iscritto a ruolo in data
11.07.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CONCETTA SANNINO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
GIUSEPPE M. BELVEDERE e dell'avv. ANGELA A. DEL CAMPO
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ex adverso formulata:
Nel merito, in via preliminare: dichiarare, ai sensi dell'art. 4 c. 12 L. 898/1970, con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pantigliate il 3/7/199 fra i signori Parte_1
e dandone comunicazione per le annotazioni di legge
[...] Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile;
Nel merito, in via principale […]”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, previe declaratorie di rito, così giudicare:
In via principale e nel merito
-Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Pantigliate il 3 luglio
1999, fra i signori e dandone comunicazione Controparte_1 Parte_1 per le annotazioni di legge all'Ufficiale di Stato civile;
-disporre la prosecuzione del giudizio per pronunciarsi sulle altre domande, come da note del
28.01.2025, che qui sono da intendersi riportate e trascritte, previa ammissione delle istanze istruttorie ivi dedotte.
Con vittoria di spese e onorari”
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate nel termine assegnato (21.2.2025), domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con ricorso depositato in data 11.0.2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con nonché la regolamentazione in ordine alle figlie e In Controparte_1 Per_1 Per_2
particolare, il ricorrente ha domandato l'affido condiviso della minore con collocamento presso la madre, la corresponsione di complessivi € 600,00 al mese a titolo di mantenimento delle figlie e oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché l'assegnazione della casa Per_1 Per_2
coniugale alla madre.
Con memoria depositata in data 14.10.2024 si è costituita la quale ha Controparte_1
aderito alla domanda di divorzio e, a sua volta, ha domandato l'affido condiviso della figlia minore con collocamento presso di sé, la condanna del ricorrente a versare, a titolo di Per_1
mantenimento delle figlie ed , la somma mensile di complessivi € 2.600,00, oltre Per_2 Per_1 il 50% delle spese straordinarie, il riconoscimento di un assegno divorzile di € 1.300,00, nonchè
l'assegnazione della casa coniugale a sé,
2. e si sono sposati con matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Pantigliate in data 3.7.1999 (matrimonio trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 8, parte 2, serie A, anno 1999; doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione sono nate tre figlie: il 24.9.2000, il 17.2.2002 e il 22.07.2008. Per_2 Per_3 Per_1
Il Tribunale di Lodi, con decreto del 17.2.2023, ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate.
3. Ciò posto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, domandata da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge
1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
4. Si ritiene che le ulteriori domande svolte in giudizio non possano essere decise in questa sede.
La causa va quindi rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
5. In merito alle spese del giudizio ogni pronuncia viene differita all'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e i quali si sono sposati in Pantigliate in data 3.7.1999 Parte_1 Controparte_1
(matrimonio trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune al n. 8, parte 2, serie A, anno 1999);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pantigliate di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) rimette al definitivo ogni pronuncia in merito alle spese.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi