Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 492
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Mancata notifica cartelle di pagamento

    Il ricorso è parzialmente fondato in quanto l'agente della riscossione, benché regolarmente citato, non ha provato la notifica delle cartelle richiamate nel preavviso di fermo.

  • Rigettato
    Validità delle cartelle di pagamento

    L'annullamento del preavviso di fermo non si estende alle cartelle richiamate, poiché il fermo amministrativo non è un atto di espropriazione forzata e non richiede la notifica di un avviso di adempimento ai sensi dell'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973. L'eventuale nullità delle cartelle potrà essere fatta valere in relazione ad atti successivi inseriti nella sequenza esecutiva.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 492
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 492
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo