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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 492/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1932/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2541/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: ADE insiste e si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche al preavviso di fermo amministrativo (art. 86 DPR 602/73), chiedendo l'annullamento integrale del provvedimento. Lo stesso preavviso dettaglia i debiti (IRPEF, addizionali, TARI, tassa automobilistica, contributo unificato) per un totale di € 4.144,01. Chiede l'annullamento del preavviso di fermo”… come pure di ogni atto presupposto e consequenziale, disponendone l'integrale annullamento”.
Controdeduzioni Agenzia Entrate: l'agenzia conferma la competenza solo sulla cartella n.
29620190057197486000 (IRPEF anno 2016), sostenendo che è stata regolarmente notificata e che la pretesa è definitiva.
ADER benchè convenuta in giudizio non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Il preavviso di fermo va annullato per effetto della circostanza che ADER - contumace -non ha provato la notifica delle cartelle richiamate.
2. Tuttavia l'annullamento non può estendersi alle cartelle richiamate per le ragioni che seguono.
Con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973”.
Ancora, sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 ha rilevato che: “Non è necessario l'invio di un avviso ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973 in relazione alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo a mente dell'art. 86 del medesimo decreto. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo Amministrativo non è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, la S.C. (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi “di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione”. Dovendo, alla luce di quanto sopra,ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica...di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.....”. Pertanto l'eventuale nullità delle cartelle potrà eventualmente essere fatta valere in relazioni a atti successivi inseriti nella sequenza esecutiva ( es. Intimazioni di pagamento) essendo il preavviso di fermo amerò atto cautelare di garanzia scisso dal procedimento esecutivo.
· Conclusivamente, il ricorso viene accolto in parte e limitatamente al preavviso di fermo impugnato.
Compensa le spese per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla il preavviso di fermo impugnato. Rigetta nel resto e compensa le spese Palermo, 13.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1932/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 IRPEF-ALTRO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010334000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2541/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: ADE insiste e si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente eccepisce la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche al preavviso di fermo amministrativo (art. 86 DPR 602/73), chiedendo l'annullamento integrale del provvedimento. Lo stesso preavviso dettaglia i debiti (IRPEF, addizionali, TARI, tassa automobilistica, contributo unificato) per un totale di € 4.144,01. Chiede l'annullamento del preavviso di fermo”… come pure di ogni atto presupposto e consequenziale, disponendone l'integrale annullamento”.
Controdeduzioni Agenzia Entrate: l'agenzia conferma la competenza solo sulla cartella n.
29620190057197486000 (IRPEF anno 2016), sostenendo che è stata regolarmente notificata e che la pretesa è definitiva.
ADER benchè convenuta in giudizio non risulta costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. Il preavviso di fermo va annullato per effetto della circostanza che ADER - contumace -non ha provato la notifica delle cartelle richiamate.
2. Tuttavia l'annullamento non può estendersi alle cartelle richiamate per le ragioni che seguono.
Con sentenza del 4 settembre 2013, n. 20310, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “il fermo, ancorché qualificato quale atto funzionale all'espropriazione, non è, comunque inserito nella sequenza procedimentale dell'esecuzione forzata e non richiede, pertanto, l'assolvimento degli incombenti del processo esecutivo nei quali si prescrive l'obbligo di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973”.
Ancora, sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 ha rilevato che: “Non è necessario l'invio di un avviso ex art. 50, D.P.R. n. 602/1973 in relazione alla notificazione del preavviso di fermo amministrativo a mente dell'art. 86 del medesimo decreto. Nell'affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, le SS.UU. di questa Corte hanno puntualizzato che il fermo Amministrativo non è atto funzionale all'espropriazione forzata (Cass. 2053/06), ma atto riferibile a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa (v. 10672/09, 14831/08). Con specifico riferimento al preavviso di fermo amministrativo, la S.C. (Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010) ha altresì affermato che trattasi “di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione”. Dovendo, alla luce di quanto sopra,ritenersi che il preavviso di fermo, così come lo stesso fermo amministrativo, non costituiscano atti di espropriazione forzata, deve escludersi l'applicabilità agli stessi del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, - secondo cui se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica...di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo..) -, disposizione operante nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.....”. Pertanto l'eventuale nullità delle cartelle potrà eventualmente essere fatta valere in relazioni a atti successivi inseriti nella sequenza esecutiva ( es. Intimazioni di pagamento) essendo il preavviso di fermo amerò atto cautelare di garanzia scisso dal procedimento esecutivo.
· Conclusivamente, il ricorso viene accolto in parte e limitatamente al preavviso di fermo impugnato.
Compensa le spese per effetto della soccombenza parziale.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla il preavviso di fermo impugnato. Rigetta nel resto e compensa le spese Palermo, 13.10.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito