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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17381 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 74220/22 posta in deliberazione in data 22.5.25 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 partita IVA , difesa dall'Avv. Claudio Coppacchioli P.IVA_1
OPPONENTE E
(codice fiscale ), Controparte_1 C.F._1
(codice fiscale , Controparte_2 C.F._2
(codice fiscale , in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, difesi dall'Avv. Giulio Gonnella OPPOSTI MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle pagina 1 di 5 questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte. Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, le parti opposte ottenevano l'emissione del decreto ingiuntivo n. 18166/2022 – RG 59533/2022, in data 21 ottobre 2022, con il quale il Tribunale di Roma ingiungeva alla di pagare in loro favore la somma di Parte_1
€ 1.358.432,53, oltre accessori e spese.
Nello specifico, e affermavano di aver sottoscritto con l'opponente 19 CP_1 CP_2 contratti, nel corso dell'anno 2021, con i quali quest'ultima gli avrebbe affidato l'attività di consulenza e l'erogazione di servizi, sia in fase preliminare (per assistenza alla definizione e perfezionamento del contratto d'appalto), sia in fase operativa (per servizi di assistenza all'impresa, servizi di controllo e servizi tecnici e logistica), con riferimento ad altrettanti contratti di appalto, stipulati dall'opponente con 19 condominii, per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico, ai sensi del D.L. n. 34/2020, da realizzarsi su ciascun edificio condominiale, con pagamento mediante cessione del credito, da portare in detrazione quale credito di imposta per la medesima opponente. Il corrispettivo sarebbe stato pattuito in misura pari al 10% del corrispettivo percepito per ogni singolo appalto e rientrante nelle somme assoggettabili alle disposizioni del D.L. n. 34, con pagamento contestuale all'emissione degli stati di avanzamento lavori per i quali fosse stata rilasciata la cessione del credito di imposta all'opponente da parte del condominio. Secondo gli opposti, la in riferimento ai citati 19 contratti di Parte_1 appalto, avrebbe percepito complessivi euro 16.310.512,95, oltre IVA e, quindi, essi avrebbero diritto al compenso pari ad euro 1.631.051,29, oltre IVA;
avendo pagina 2 di 5 l'opponente corrisposto la somma di euro 517.582,00, oltre IVA, alla società
nominata da NO e in ragione di una facoltà Controparte_3 CP_1 contenuta nei contratti, la richiesta monitoria è stata avanzata per il residuo di euro 1.113.469,29, oltre IVA al 22% e, così, per complessivi euro 1.358.432,53.
Ha proposto opposizione lamentando il conflitto di interesse Parte_1 delle parti opposte rispetto ai contratti di consulenza, trattandosi degli amministratori dei condominii con i quali la medesima aveva sottoscritto gli appalti, nominati responsabili dei lavori nei vari contratti, nonché la nullità dei predetti contratti, non essendo specificato l'oggetto dell'incarico; l'opponente ha, inoltre, contestato lo svolgimento dell'attività prevista, nonché l'inadempimento di controparte alla raccolta della documentazione.
La parte opposta si è costituita, sostenendo la sussistenza del credito, nonché prendendo posizione sulle varie argomentazioni di controparte. Ciò premesso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte: “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019).” (Cass. 9314/24). A seguito della contestazione della parte opponente sulla genericità del contenuto dei contratti e sulla inesistenza di qualsivoglia attività di consulenza svolta dalle parti opposte, nonostante l'ingente importo del credito, queste ultime, al fine di ottemperare all'onere probatorio sulle medesime gravanti, hanno depositato, in comparsa, un file contenente 21 pagine di corrispondenza telematica, senza effettuare alcuna deduzione circa la effettiva valenza probatoria dell'atto (doc. 6); infatti, nella corposa comparsa di costituzione (37 pagine), nulla si deduce nello specifico circa l'attività svolta;
in particolare, a pag. 17 si fa riferimento generico ad attività di raccolta di documentazione, senza neppure specificare di quale genere;
inoltre, a pag. 18 si cita il doc. 6, senza dedurre quali elementi probatori se ne evincano.
Anche nella memoria 183 cpc n.2), le parti opposte si limitano a richiamare il deposito di una pen-drive, contenente migliaia di pagine di corrispondenza telematica e altri documenti, senza specificarne il contenuto e, soprattutto, la rilevanza probatoria, ai fini della prova del credito. Va, allora, ricordato, come ribadito recentemente dalla Suprema Corte che: “un generico richiamo dei documenti non può in alcun modo svolgere una funzione integrativa del petitum e della causa petendi con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) di scoprire, tra le varie produzioni, quali sono quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda (senza però esplicitarlo nell'atto introduttivo)” (Cass. 3022/18). Infatti: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti pagina 3 di 5 difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione).” (Cass. SU 2435/08).
Inoltre, alla specifica contestazione della parte opponente, che si tratti di corrispondenza che poteva essere effettuata dalle parti opposte in qualità di amministratori dei vari condominii (comunicazioni con invio di contratti di appalto e di prefattibilità predisposti e firmati dall'opponente, rinviati dall'opposta, per accettazione, all'opponente medesima;
oppure di comunicazioni di codici fiscali di singoli condomini;
oppure di invio degli atti notori di cessione del credito del condominio per il pagamento dei lavori) oppure di documenti senza alcuna sottoscrizione e ufficialità, le parti opposte nulla hanno
contro
-dedotto. Anche l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rapp. della parte opponente, che avrebbe potuto sollecitare una confessione giudiziale, pur se articolato su capitoli generici, come di seguito si dirà, non ha apportato elementi utili a sostenere la tesi del creditore;
mentre, le istanze di prova orale testimoniale non sono state ammesse, in quanto appunto generiche;
infatti, il cap. 8): “vero che i Signori e e la svolgevano l'attività Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro appaltata con i n. 19 contratti di prestazione d'opera aventi ad oggetto attività di consulenza e di erogazione di servizi, interfacciandosi costantemente con e Parte_1 proprio personale, e predisponendo tutta l'attività necessaria e consegnando tutta la documentazione a , non indica la specifica attività compiuta Parte_1 dagli opposti ed è irrilevante che essa corrisponda a quella demandata alla Parte_1 negli appalti (circostanza oggetto di altri capitoli), se prima non si dimostra
[...] da chi sia stata effettuata. Del tutto esplorativa e inammissibile, infine, la richiesta di una consulenza tecnica finalizzata a verificare l'attività compiuta dagli opposti, in quanto sostitutiva dei precisi obblighi di deduzione e allegazione del creditore.
Né può sopperire alla carenza deduttiva, la circostanza del pagamento dell'importo di euro 517.582,00, oltre IVA, effettuato da in favore di Parte_1
pagina 4 di 5 che non dimostra la eventuale altra attività compiuta dagli Controparte_3 opposti, ai fini dell'accertamento dell'ulteriore credito.
Ne consegue che la prova del credito non è stata fornita, con fondatezza della opposizione e revoca del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di parte opponente, che liquida in euro 11.268,00, per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori, da distrarsi nei confronti del difensore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 11.12.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 5 di 5
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 74220/22 posta in deliberazione in data 22.5.25 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 partita IVA , difesa dall'Avv. Claudio Coppacchioli P.IVA_1
OPPONENTE E
(codice fiscale ), Controparte_1 C.F._1
(codice fiscale , Controparte_2 C.F._2
(codice fiscale , in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, difesi dall'Avv. Giulio Gonnella OPPOSTI MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle pagina 1 di 5 questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/14).
Si richiamano, quindi, i contenuti degli atti di parte. Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere- dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, senza che sia necessaria una espressa domanda dell'opposto, in quanto implicita nella richiesta di conferma del decreto ingiuntivo (Cass. 10104/96; 15702/04; 9021/05); inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Sinteticamente, le parti opposte ottenevano l'emissione del decreto ingiuntivo n. 18166/2022 – RG 59533/2022, in data 21 ottobre 2022, con il quale il Tribunale di Roma ingiungeva alla di pagare in loro favore la somma di Parte_1
€ 1.358.432,53, oltre accessori e spese.
Nello specifico, e affermavano di aver sottoscritto con l'opponente 19 CP_1 CP_2 contratti, nel corso dell'anno 2021, con i quali quest'ultima gli avrebbe affidato l'attività di consulenza e l'erogazione di servizi, sia in fase preliminare (per assistenza alla definizione e perfezionamento del contratto d'appalto), sia in fase operativa (per servizi di assistenza all'impresa, servizi di controllo e servizi tecnici e logistica), con riferimento ad altrettanti contratti di appalto, stipulati dall'opponente con 19 condominii, per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico, ai sensi del D.L. n. 34/2020, da realizzarsi su ciascun edificio condominiale, con pagamento mediante cessione del credito, da portare in detrazione quale credito di imposta per la medesima opponente. Il corrispettivo sarebbe stato pattuito in misura pari al 10% del corrispettivo percepito per ogni singolo appalto e rientrante nelle somme assoggettabili alle disposizioni del D.L. n. 34, con pagamento contestuale all'emissione degli stati di avanzamento lavori per i quali fosse stata rilasciata la cessione del credito di imposta all'opponente da parte del condominio. Secondo gli opposti, la in riferimento ai citati 19 contratti di Parte_1 appalto, avrebbe percepito complessivi euro 16.310.512,95, oltre IVA e, quindi, essi avrebbero diritto al compenso pari ad euro 1.631.051,29, oltre IVA;
avendo pagina 2 di 5 l'opponente corrisposto la somma di euro 517.582,00, oltre IVA, alla società
nominata da NO e in ragione di una facoltà Controparte_3 CP_1 contenuta nei contratti, la richiesta monitoria è stata avanzata per il residuo di euro 1.113.469,29, oltre IVA al 22% e, così, per complessivi euro 1.358.432,53.
Ha proposto opposizione lamentando il conflitto di interesse Parte_1 delle parti opposte rispetto ai contratti di consulenza, trattandosi degli amministratori dei condominii con i quali la medesima aveva sottoscritto gli appalti, nominati responsabili dei lavori nei vari contratti, nonché la nullità dei predetti contratti, non essendo specificato l'oggetto dell'incarico; l'opponente ha, inoltre, contestato lo svolgimento dell'attività prevista, nonché l'inadempimento di controparte alla raccolta della documentazione.
La parte opposta si è costituita, sostenendo la sussistenza del credito, nonché prendendo posizione sulle varie argomentazioni di controparte. Ciò premesso, va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte: “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cass. n. 21522/2019).” (Cass. 9314/24). A seguito della contestazione della parte opponente sulla genericità del contenuto dei contratti e sulla inesistenza di qualsivoglia attività di consulenza svolta dalle parti opposte, nonostante l'ingente importo del credito, queste ultime, al fine di ottemperare all'onere probatorio sulle medesime gravanti, hanno depositato, in comparsa, un file contenente 21 pagine di corrispondenza telematica, senza effettuare alcuna deduzione circa la effettiva valenza probatoria dell'atto (doc. 6); infatti, nella corposa comparsa di costituzione (37 pagine), nulla si deduce nello specifico circa l'attività svolta;
in particolare, a pag. 17 si fa riferimento generico ad attività di raccolta di documentazione, senza neppure specificare di quale genere;
inoltre, a pag. 18 si cita il doc. 6, senza dedurre quali elementi probatori se ne evincano.
Anche nella memoria 183 cpc n.2), le parti opposte si limitano a richiamare il deposito di una pen-drive, contenente migliaia di pagine di corrispondenza telematica e altri documenti, senza specificarne il contenuto e, soprattutto, la rilevanza probatoria, ai fini della prova del credito. Va, allora, ricordato, come ribadito recentemente dalla Suprema Corte che: “un generico richiamo dei documenti non può in alcun modo svolgere una funzione integrativa del petitum e della causa petendi con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) di scoprire, tra le varie produzioni, quali sono quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda (senza però esplicitarlo nell'atto introduttivo)” (Cass. 3022/18). Infatti: “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti pagina 3 di 5 difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994, n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione).” (Cass. SU 2435/08).
Inoltre, alla specifica contestazione della parte opponente, che si tratti di corrispondenza che poteva essere effettuata dalle parti opposte in qualità di amministratori dei vari condominii (comunicazioni con invio di contratti di appalto e di prefattibilità predisposti e firmati dall'opponente, rinviati dall'opposta, per accettazione, all'opponente medesima;
oppure di comunicazioni di codici fiscali di singoli condomini;
oppure di invio degli atti notori di cessione del credito del condominio per il pagamento dei lavori) oppure di documenti senza alcuna sottoscrizione e ufficialità, le parti opposte nulla hanno
contro
-dedotto. Anche l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rapp. della parte opponente, che avrebbe potuto sollecitare una confessione giudiziale, pur se articolato su capitoli generici, come di seguito si dirà, non ha apportato elementi utili a sostenere la tesi del creditore;
mentre, le istanze di prova orale testimoniale non sono state ammesse, in quanto appunto generiche;
infatti, il cap. 8): “vero che i Signori e e la svolgevano l'attività Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 loro appaltata con i n. 19 contratti di prestazione d'opera aventi ad oggetto attività di consulenza e di erogazione di servizi, interfacciandosi costantemente con e Parte_1 proprio personale, e predisponendo tutta l'attività necessaria e consegnando tutta la documentazione a , non indica la specifica attività compiuta Parte_1 dagli opposti ed è irrilevante che essa corrisponda a quella demandata alla Parte_1 negli appalti (circostanza oggetto di altri capitoli), se prima non si dimostra
[...] da chi sia stata effettuata. Del tutto esplorativa e inammissibile, infine, la richiesta di una consulenza tecnica finalizzata a verificare l'attività compiuta dagli opposti, in quanto sostitutiva dei precisi obblighi di deduzione e allegazione del creditore.
Né può sopperire alla carenza deduttiva, la circostanza del pagamento dell'importo di euro 517.582,00, oltre IVA, effettuato da in favore di Parte_1
pagina 4 di 5 che non dimostra la eventuale altra attività compiuta dagli Controparte_3 opposti, ai fini dell'accertamento dell'ulteriore credito.
Ne consegue che la prova del credito non è stata fornita, con fondatezza della opposizione e revoca del decreto ingiuntivo. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/14 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite di parte opponente, che liquida in euro 11.268,00, per compenso, oltre al 15% per spese forfettarie e accessori, da distrarsi nei confronti del difensore, dichiaratosi antistatario.
Roma, 11.12.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
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