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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/11/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.189-1/2025 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. EL GUERNELLI - Presidente
Dott.ssa NE RIMONDINI - Giudice relatore
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 189 -1/2025 rg. PU da:
, nata ad [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
Rappresentata e difesa dall'avv. Pamela Fragorzi
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2025, ha presentato domanda di Parte_1 ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
pagina 1 di 9 Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
L'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio
(cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi Presidium Debitores, avv. Francesco Samorì, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda e alle integrazioni, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni.
pagina 2 di 9 Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Nonostante la ricorrente non abbia depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma
I CCI, richiesta con decreto del 12 settembre 2025, necessaria per la verifica dei presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI e l'OCC si sia limitato a riportare il contenuto delle dichiarazioni della ricorrente, si può ritenere che la debitrice non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la società “ ” di cui è socia accomandataria Controparte_1 risulta in scioglimento e liquidazione dal 07.01.2011 e, quindi, appare verosimile che negli ultimi tre esercizi non abbia superato i parametri di cui all'art. 121 CCI.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.
Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto della vendita della vettura e dell'eccedenza della somma necessaria al mantenimento- che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Sebbene tale attestazione non appaia condivisibile per le ragioni evidenziate nel prosieguo, sussiste la possibilità di potere acquisire attivo mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ai sensi dall'art. 268 comma III, quarto periodo CCI. La domanda, pertanto, può essere accolta.
Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi è emersa la sussistenza di un bene immobile riferito alla ricorrente, ove la stessa risiede con la famiglia. Il Gestore ha chiarito che
“l'incongruenza riscontrata rispetto a quanto indicato nella dichiarazione dei redditi, ed in particolare nel quadro RB del modello Unico Persone Fisiche presentato dalla ricorrente è da ricondursi al fatto che il figlio minorenne, risulta intestatario di un fabbricato ad uso civile abitazione sito nel Comune di Persona_1
Dozza (BO), in via Luigi Longo n. 14 (All.01)” (cfr. pagina 1 dell'integrazione del 4.07.2025).
Dalla documentazione depositata (cfr. allegato 1 dell'integrazione del 4.07.2025) è emerso che il corrispettivo per l'acquisto dell'immobile (circa euro 77.000) è stato corrisposto mediante la liquidazione di due polizze riferibili a circostanza che rientra tra gli atti Parte_1 dispositivi del patrimonio dell'ultimo quinquennio (in quanto la compravendita risale al pagina 3 di 9 18.05.2022). Sebbene l'OCC abbia indicato che tale compravendita, effettuata da parte di
[...]
al fratello minore , sia da ricondurre all'emergere di gravi CP_2 Persona_1 problematiche di salute della ricorrente, il Liquidatore dovrà considerare la possibilità di recuperare tali somme mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, come previsto dall'art. 268 comma III, quarto periodo CCI, così da ricomprendere tale ammontare nell'attivo in favore del ceto creditorio.
La debitrice risulta proprietaria di una Renault Captur targata ER036XN, immatricolata nel 2013, del valore stimato di euro 5.000,00. Spetterà al Liquidatore valutare la convenienza e l'economicità della vendita di tale bene.
Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio e nella misura riservata al mantenimento della debitrice, devono ritenersi acquisite alla procedura.
La ricorrente svolge attività di lavoratrice autonoma come fisioterapista e, da quanto indicato dall'OCC, percepisce mensilmente entrate per euro 1.250,00 (“Dalla situazione contabile al 31 dicembre 2024 risulta un reddito complessivo di euro 6.245,00. Da quanto suesposto, a fronte di un reddito complessivo dichiarato per il periodo di imposta 2023 pari ad euro 17.384,00 e tenuto conto dell'applicazione della tassazione ordinaria IRPEF, si stima che la signora percepisce entrate Parte_1 mensili nette di circa € 1.250,00” - cfr. pagina 4 della relazione dell'OCC). Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi è, tuttavia, emerso un andamento piuttosto oscillante delle entrate negli anni (si passa da un reddito per il periodo d'imposta del 2021 in negativo di -2.367 euro, a un reddito imponibile per il periodo d'imposta del 2023 di 5.426,00 euro), ed, in effetti, è stata acquisita una “bozza” di dichiarazione dei redditi riferibile al 2024 “dalla quale emerge un reddito imponibile complessivo pari ad € 10.489,00”. Nonostante ciò il Gestore ha ritenuto “che la sig.ra
sia in grado di garantire il versamento della somma mensile pari ad almeno € 250,00, importo Parte_1 che potrà essere eventualmente rideterminato in funzione dell'evoluzione dei risultati economici effettivi dell'attività stessa” (cfr. pagina 2 dell'integrazione del 4.07.2025 della relazione). Considerando che la ricorrente ha dichiarato di avere necessità per il mantenimento di una somma mensile di euro 1.000,00, il Liquidatore dovrà verificare la possibilità di acquisire attivo quale somma eccedente quella necessaria al mantenimento.
Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo
TFR e di altri emolumenti equipollenti).
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento della debitrice non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere pagina 4 di 9 provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste della debitrice.
Allo stato può dunque essere lasciata alla parte ricorrente la somma mensile netta di euro
1.000,00 euro mensili;
gli eventuali redditi ulteriori (ulteriori mensilità, altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Trattandosi di reddito da lavoro autonomo il Liquidatore dovrà farsi consegnare periodicamente la contabilità e gli estratti conto della debitrice, valutare sulla scorta dell'imposizione fiscale presunta il reddito netto della stessa e farsi consegnare periodicamente i redditi superiori all'importo qui determinato, salvo conguaglio annuale di quanto dovuto.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie, si considera opportuno nominare quale Liquidatrice l'avv. Fulvia
Ventura, dotata della necessaria esperienza e professionalità.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce pagina 5 di 9 espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio
2025, in causa C-582/2023), che ha riconosciuto, all'interno delle procedure di sovraindebitamento, il diritto del consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché accerti l'esistenza di clausole vessatorie, è necessario che il Liquidatore, nella formazione dello stato passivo, esamini specificamente i contratti di finanziamento conclusi dal consumatore al fine di verificare l'esistenza di clausole abusive.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di pagina 6 di 9 , nata ad [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...];
n o m i n a
Giudice Delegata la dott.ssa NE IM;
n o m i n a
Liquidatrice l'avv. Fulvia Ventura, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: https://tribunale-bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni della debitrice e dei familiari (unitamente alla documentazione di supporto) ai pagina 7 di 9 fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste della debitrice;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso del difensore della ricorrente) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al
Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 8 di 9 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente la somma Parte_1 mensile netta di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie al proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all'OCC e alla Liquidatrice.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 28 ottobre 2025 La Giudice Rel. Il Presidente
NE IM EL LI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. EL GUERNELLI - Presidente
Dott.ssa NE RIMONDINI - Giudice relatore
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 189 -1/2025 rg. PU da:
, nata ad [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...]
Rappresentata e difesa dall'avv. Pamela Fragorzi
- ricorrente
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2025, ha presentato domanda di Parte_1 ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI).
Sussiste ex art. 27 CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Bologna
(cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCI (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCI consente, inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni di cui al Titolo III, Sezioni II e III (Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza – artt. 40 e ss. CCI).
pagina 1 di 9 Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
L'art. 269 CCI non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione debba indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio
(cfr. Tribunale Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCI) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCI).
A corredo del ricorso introduttivo, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi Presidium Debitores, avv. Francesco Samorì, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente in allegazione alla domanda e alle integrazioni, oltreché l'analisi della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, l'indicazione delle cause dell'indebitamento e la descrizione della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni.
pagina 2 di 9 Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2, I comma, lett. c, CCI).
Nonostante la ricorrente non abbia depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma
I CCI, richiesta con decreto del 12 settembre 2025, necessaria per la verifica dei presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCI e l'OCC si sia limitato a riportare il contenuto delle dichiarazioni della ricorrente, si può ritenere che la debitrice non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, atteso che la società “ ” di cui è socia accomandataria Controparte_1 risulta in scioglimento e liquidazione dal 07.01.2011 e, quindi, appare verosimile che negli ultimi tre esercizi non abbia superato i parametri di cui all'art. 121 CCI.
Stante la modifica introdotta all'art. 268, III comma, ultimo periodo, CCI dal d.lgs.
136/2024, l'accesso alla liquidazione controllata su domanda del debitore persona fisica è ora possibile solo nel caso in cui “l'OCC attesta che è possibile acquisire attività da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”.
È stato previsto, quindi, un ulteriore presupposto di ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, da verificarsi tramite l'attestazione resa dall'OCC nell'ambito della relazione di cui all'art. 269, II comma, CCI.
Nel caso di specie, l'OCC ha attestato – tenendo conto della vendita della vettura e dell'eccedenza della somma necessaria al mantenimento- che vi sia attivo distribuibile ai creditori. Sebbene tale attestazione non appaia condivisibile per le ragioni evidenziate nel prosieguo, sussiste la possibilità di potere acquisire attivo mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ai sensi dall'art. 268 comma III, quarto periodo CCI. La domanda, pertanto, può essere accolta.
Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi è emersa la sussistenza di un bene immobile riferito alla ricorrente, ove la stessa risiede con la famiglia. Il Gestore ha chiarito che
“l'incongruenza riscontrata rispetto a quanto indicato nella dichiarazione dei redditi, ed in particolare nel quadro RB del modello Unico Persone Fisiche presentato dalla ricorrente è da ricondursi al fatto che il figlio minorenne, risulta intestatario di un fabbricato ad uso civile abitazione sito nel Comune di Persona_1
Dozza (BO), in via Luigi Longo n. 14 (All.01)” (cfr. pagina 1 dell'integrazione del 4.07.2025).
Dalla documentazione depositata (cfr. allegato 1 dell'integrazione del 4.07.2025) è emerso che il corrispettivo per l'acquisto dell'immobile (circa euro 77.000) è stato corrisposto mediante la liquidazione di due polizze riferibili a circostanza che rientra tra gli atti Parte_1 dispositivi del patrimonio dell'ultimo quinquennio (in quanto la compravendita risale al pagina 3 di 9 18.05.2022). Sebbene l'OCC abbia indicato che tale compravendita, effettuata da parte di
[...]
al fratello minore , sia da ricondurre all'emergere di gravi CP_2 Persona_1 problematiche di salute della ricorrente, il Liquidatore dovrà considerare la possibilità di recuperare tali somme mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, come previsto dall'art. 268 comma III, quarto periodo CCI, così da ricomprendere tale ammontare nell'attivo in favore del ceto creditorio.
La debitrice risulta proprietaria di una Renault Captur targata ER036XN, immatricolata nel 2013, del valore stimato di euro 5.000,00. Spetterà al Liquidatore valutare la convenienza e l'economicità della vendita di tale bene.
Le giacenze sui conti correnti bancari non derivanti dal versamento dello stipendio e nella misura riservata al mantenimento della debitrice, devono ritenersi acquisite alla procedura.
La ricorrente svolge attività di lavoratrice autonoma come fisioterapista e, da quanto indicato dall'OCC, percepisce mensilmente entrate per euro 1.250,00 (“Dalla situazione contabile al 31 dicembre 2024 risulta un reddito complessivo di euro 6.245,00. Da quanto suesposto, a fronte di un reddito complessivo dichiarato per il periodo di imposta 2023 pari ad euro 17.384,00 e tenuto conto dell'applicazione della tassazione ordinaria IRPEF, si stima che la signora percepisce entrate Parte_1 mensili nette di circa € 1.250,00” - cfr. pagina 4 della relazione dell'OCC). Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi è, tuttavia, emerso un andamento piuttosto oscillante delle entrate negli anni (si passa da un reddito per il periodo d'imposta del 2021 in negativo di -2.367 euro, a un reddito imponibile per il periodo d'imposta del 2023 di 5.426,00 euro), ed, in effetti, è stata acquisita una “bozza” di dichiarazione dei redditi riferibile al 2024 “dalla quale emerge un reddito imponibile complessivo pari ad € 10.489,00”. Nonostante ciò il Gestore ha ritenuto “che la sig.ra
sia in grado di garantire il versamento della somma mensile pari ad almeno € 250,00, importo Parte_1 che potrà essere eventualmente rideterminato in funzione dell'evoluzione dei risultati economici effettivi dell'attività stessa” (cfr. pagina 2 dell'integrazione del 4.07.2025 della relazione). Considerando che la ricorrente ha dichiarato di avere necessità per il mantenimento di una somma mensile di euro 1.000,00, il Liquidatore dovrà verificare la possibilità di acquisire attivo quale somma eccedente quella necessaria al mantenimento.
Il Liquidatore provvederà altresì a verificare i presupposti di esigibilità, nel corso della procedura, di eventuali altre entrate e/o altri redditi (eventualmente anche a titolo di anticipo
TFR e di altri emolumenti equipollenti).
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento della debitrice non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere pagina 4 di 9 provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste della debitrice.
Allo stato può dunque essere lasciata alla parte ricorrente la somma mensile netta di euro
1.000,00 euro mensili;
gli eventuali redditi ulteriori (ulteriori mensilità, altri redditi da lavoro dipendente e autonomo) dovranno essere acquisiti e posti a disposizione dei creditori.
Trattandosi di reddito da lavoro autonomo il Liquidatore dovrà farsi consegnare periodicamente la contabilità e gli estratti conto della debitrice, valutare sulla scorta dell'imposizione fiscale presunta il reddito netto della stessa e farsi consegnare periodicamente i redditi superiori all'importo qui determinato, salvo conguaglio annuale di quanto dovuto.
Con riguardo alla durata della procedura, l'art. 272, II comma, CCI è stato modificato dal d.lgs. n. 136/2024 e oggi prevede espressamente che “la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura”. La procedura potrà essere chiusa anche anteriormente se il Liquidatore attesta non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Il termine di tre anni, pertanto, costituisce il limite temporale massimo per l'acquisizione dell'attivo devoluto al soddisfacimento del ceto creditorio.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie, si considera opportuno nominare quale Liquidatrice l'avv. Fulvia
Ventura, dotata della necessaria esperienza e professionalità.
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.
Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità del compenso dell'Advisor del ricorrente, alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce pagina 5 di 9 espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d) (“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.
Alla luce di quanto sopra esposto, il Liquidatore dovrà richiedere la restituzione di somme eventualmente passibili dell'azione revocatoria o, comunque, indebite, e, in caso di rifiuto, esperire, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 274 CCI secondo comma, e 151 CCI, ogni azione diretta a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, al fine di ristabilire il principio della par condicio creditorum espressamente previsto per la liquidazione controllata per effetto del richiamo contenuto all'art. 270, V comma, CCI all'art. 151 dettato per la liquidazione giudiziale.
Infine, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (sentenza del 3 luglio
2025, in causa C-582/2023), che ha riconosciuto, all'interno delle procedure di sovraindebitamento, il diritto del consumatore di rivolgersi al giudice nazionale perché accerti l'esistenza di clausole vessatorie, è necessario che il Liquidatore, nella formazione dello stato passivo, esamini specificamente i contratti di finanziamento conclusi dal consumatore al fine di verificare l'esistenza di clausole abusive.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di pagina 6 di 9 , nata ad [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1 residente in [...];
n o m i n a
Giudice Delegata la dott.ssa NE IM;
n o m i n a
Liquidatrice l'avv. Fulvia Ventura, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;
o r d i n a alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
d i s p o n e c h e i l L i q u i d a t o r e
− notifichi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: https://tribunale-bologna.giustizia.it; nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni della debitrice e dei familiari (unitamente alla documentazione di supporto) ai pagina 7 di 9 fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste della debitrice;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto a prededucibilità del compenso del difensore della ricorrente) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI;
con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al
Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 276 CCI depositi una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI depositando anche relazione conclusiva nella quale dare atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pagina 8 di 9 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità del ricorrente la somma Parte_1 mensile netta di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie al proprio sostentamento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti – e gli altri emolumenti dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all'OCC e alla Liquidatrice.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del
Tribunale in data 28 ottobre 2025 La Giudice Rel. Il Presidente
NE IM EL LI
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