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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 22/07/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 167/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F.: ), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: , (C.F.: ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F.: ), (C.F.: C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (C.F.: ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F.: ), (C.F.: ), Pt_11 C.F._11 Parte_12 C.F._12 (C.F.: ), DA (C.F.: Parte_13 C.F._13 Parte_14
), DALL'O' (C.F.: ), C.F._14 Pt_15 C.F._15 Parte_16 (C.F.: ), (C.F.: ), C.F._16 Parte_17 C.F._17 [...] (C.F.: ), (C.F.: Parte_18 C.F._18 Parte_19
, (C.F.: ), C.F._19 Parte_20 C.F._20 Parte_21
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._21 Parte_22 C.F._22 DI (C.F.: ), DI (C.F.: Parte_23 C.F._23 Parte_24
),. (C.F.: ), C.F._24 Parte_25 C.F._25 Parte_26 (C.F.: ), (C.F.: ), C.F._26 Parte_27 C.F._27 Pt_28
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._28 Parte_29 C.F._29
(C.F.: ), (C.F.: Parte_30 C.F._30 Parte_31
), (C.F.: ), C.F._31 Parte_32 C.F._32 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Pt_33 C.F._33 Parte_34
), (C.F.: ), C.F._34 Parte_35 C.F._35
(C.F.: ), (C.F.: Parte_36 C.F._36 Parte_37
), (C.F.: , (C.F.: C.F._37 Parte_38 C.F._38 Parte_39
), (C.F.: ), C.F._39 Parte_40 C.F._40 Parte_41
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._41 Parte_42
), (C.F.: ), C.F._42 Parte_43 C.F._43 Parte_44
(C.F.: ), (C.F.: ,
[...] C.F._44 Parte_45 C.F._45
(C.F.: ), (C.F.: Parte_46 C.F._46 Parte_47
), (C.F.: ), C.F._47 Parte_48 C.F._48 Parte_49 (C.F.: ), (C.F.: ), C.F._49 Parte_50 C.F._50
(C.F.: ), (C.F.: Parte_51 C.F._51 Parte_52
), tutti con il patrocinio dell'Avv. DUS ELENA, elettivamente domiciliati C.F._52 presso lo studio del difensore, sito in Castelfranco Veneto (TV), via Bastia Vecchia n. 26; pagina 1 di 21 contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._53 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._54 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che i Ricorrenti hanno diritto di beneficiare della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 per ciascun anno scolastico in cui hanno svolto servizio di docenti in forza di contratti a tempo , ovvero hanno prestato servizio come personale educativo, e per l'effetto condannare il e del merito (C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_4 Viale di Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, ad attribuire il predetto beneficio ai Ricorrenti, e quindi ad assegnare agli stessi la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015, a ciascuno in riferimento agli anni scolastici di seguito indicati:
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_53 C.F._55
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3 C.F._56
(C.F.: : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4 C.F._4
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_5 C.F._57
e 2022/2023;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_6 C.F._6 2022/2023;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7 C.F._7
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_8 C.F._58
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_9 C.F._59 2022/2023;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024; Parte_10 C.F._60
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_13 C.F._61
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_54 C.F._14
2023/2024;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_55 C.F._15
(C.F.: ): 2023/2024: Parte_16 C.F._16
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_17 C.F._62
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_18 C.F._18
2023/2024;
(C.F.: : 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_19 C.F._63 2022/2023 e 2023/2024; pagina 2 di 21 (C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_20 C.F._20 2023/2024;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e Parte_21 C.F._64
2023/2024.
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_22 C.F._65 2023/2024;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_56 C.F._23
2021/2022, e 2022/2023;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_57 C.F._24 2021/2022 e 2022/2023;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_25 C.F._25
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_26 C.F._26
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_27 C.F._27
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
(C.F.: ): 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_28 C.F._28 e 2023/2024;
(C.F.: ): 2023/2024; Parte_29 C.F._66
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_30 C.F._67
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_31 C.F._68
2022/2023;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024; Parte_32 C.F._32
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024; Parte_33 C.F._69
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_34 C.F._34
2022/2023;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024; Parte_35 C.F._35
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_36 C.F._36 2022/2023 e 2023/2024;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_37 C.F._70
e 2023/2024;
(C.F.: : 2022/2023; Parte_38 C.F._71
(C.F.: ): 202 Parte_39 C.F._72
0/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_40 C.F._40
2023/2024;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_58 C.F._41 2021/2022 e 2022/2023;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_42 C.F._73
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_43 C.F._74
(C.F.: : 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_44 C.F._44
(C.F.: : 2021/2022 e 2022/2023; Parte_45 C.F._45
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_46 C.F._46
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_47 C.F._47
(C.F.: ): 2022/2023; Parte_48 C.F._48
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_49 C.F._75 e 2022/2023;
(C.F.: ): 2021/2022 e 2022/2023; Parte_50 C.F._76
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_51 C.F._77
2021/2022 e 2022/2023; pagina 3 di 21 (C.F.: : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_52 C.F._52
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2 C.F._78
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_11 C.F._11
2023/2024;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_12 C.F._12 2022/2023 e 2023/2024. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite. ”
***
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare di rito:
dichiarare l'incompetenza territoriale di codesto Giudice adito, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., in relazione alla domanda presentata dalla ricorrente;
Parte_57
In via preliminare nel merito:
dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti elencati al punto 2), nei limiti prescrizionali quinquennali ai sensi dell'art. 2948 c.c. co. 1, n. 4.
Nel merito in via principale:
rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
Nel merito In via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato l'8 agosto 2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, come sopra rappresentati, convenivano in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni pure riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere docenti precari assunti dal convenuto, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo nell'a.s. CP_1 CP_1
2023/24 in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche,
[...]
, e di appartenere al personale educativo degli Educandati, e Parte_2 Parte_11 Parte_12 pagina 4 di 21 tutti precisavano di non aver fruito nelle annualità sopra indicate dell'erogazione della somma di €
500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stati soggetti agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si dolevano i ricorrenti della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e
64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , insieme alle proprie Controparte_1 amministrazioni periferiche e come sopra rappresentato, che preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio con riferimento alla posizione della ricorrente , avendo Parte_57 ella ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024 presso l' Controparte_6 di IA (VI) ed eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati ex art. 2948, n. 4 c.c., con riferimento alle posizioni dei seguenti ricorrenti:
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_5
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_9
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_12
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_56
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_57
• per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019; Parte_27
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_28
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_41
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_42
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_49
pagina 5 di 21 • per l'anno scolastico 2018/2019. Parte_51
Nel merito l'amministrazione resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dai ricorrenti, anche con riferimento alle posizioni degli educatori.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Con riserva di esaminare l'eccepita prescrizione quinquennale per le posizioni dei ricorrenti appena sopra indicati, deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio riferita alla posizione della ricorrente , atteso che la stessa prestava servizio all'atto della domanda Parte_57 presso un istituto della provincia di Vicenza, rammentandosi sul punto la giurisprudenza di legittimità
(Sezione Lavoro, Ordinanza n. 506 del 11/01/2019) che ha stabilito che la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, in quanto la "ratio legis" è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio.
Venendo al merito della domanda, deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli pagina 6 di 21 in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, risulta dai documenti allegati al ricorso ed invero anche dalle deduzioni di parte resistente che gli attori abbiano svolto, negli anni scolastici nei quali hanno operato in forza di contratti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e siano altresì stati soggetti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Tutti i ricorrenti hanno infatti operato per l'intera durata dell'anno scolastico, anche se alcuni per un numero di ore inferiore alle 18, il che non esclude che fossero gravati dall'obbligo formativo che fonda la previsione della Carta elettronica, e comunque tutti hanno operato per più di 180 giorni nel corso di ogni anno scolastico.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali decisioni, nonché della recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023), alla quale si fa qui espresso riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., che ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre ponendo in risalto la destinazione pagina 7 di 21 del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell'Amministrazione convenuta – di natura contrattuale – e che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolto in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, ritenendosi sul punto infondata la deduzione da parte dell'amministrazione resistente secondo la quale il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici, ritenendosi sul punto che non possa apporsi in via amministrativa un termine finale di utilizzo del beneficio.
Peraltro, l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.” pagina 8 di 21 sicché deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alla parte ricorrente non spetterebbe il bonus in quanto titolare di contratto valido solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
6. Le posizioni dei docenti appartenenti al personale educativo.
Con riguardo a tali docenti, la contestazione mossa dal convenuto alla spettanza ai tre CP_1 ricorrenti sopra indicati del bonus in oggetto si fonda sulla insuperabile differenza tra il ruolo del personale docente – al quale detto bonus è attribuito dalla legge – e il personale educativo, che ne sarebbe escluso in ragione della equiparabilità tra i due profili solo ai fini retributivi sancita dalla contrattazione collettiva di settore.
Va sul punto rammentato che l'evoluzione giurisprudenziale ha visto da una parte la Corte d'Appello di IR (nella sentenza depositata il 9 giugno 2022, RG 540/2021) fare propria la tesi secondo la quale il quadro normativo degli educatori e la contrattazione collettiva in materia distinguono tra la vera e propria funzione didattica, affidata ai docenti (a cui sono richieste competenze specifiche nelle singole materie e sulla relativa didattica, cfr. art. 26 Ccnl quadriennio 2006/2009), e la funzione educativa, che è di supporto ed è affidata agli educatori (a cui sono richieste, invece, competenze trasversali, di tipo psicopedagogico, metodologico e organizzativo-relazionale, cfr. artt. da 127 a 131 del medesimo Ccnl).
Detto Giudice ha concluso che, sebbene entrambe le figure di docenti ed educatori siano assimilate dall'art. 25 nella dizione complessiva di “personale docente”, o di “area docente”, al fine del trattamento normativo ed economico, la diversa configurazione delle mansioni di docenti ed educatori impediva l'attribuzione ai secondi del bonus in argomento.
Va però soggiunto che la Consulta, nella sentenza n. 1/2022 invocata da parte resistente, nel giudicare legittima l'individuazione di educatori ed educatrici e la riserva di posti in educandati maschili e femminili, ha precisato che la funzione educativa, come confermato dalla disciplina di fonte negoziale,
è intesa «alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa» (art. 128, comma 1, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007), ma nulla ha stabilito con riferimento alla non riconducibilità alla funzione docente dell'attività svolta da tali soggetti.
Va infine ricordato che, con decisione successiva a quella della Corte territoriale sopra ricordata, e con decisione precedente rispetto alla nota pronuncia (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) con la pagina 9 di 21 quale la Corte di Cassazione che ha ritenuto di dover disapplicare il ricordato art. 1, co. 121 della L.
107/2015 in quanto contrastante con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), riconoscendo anche a tali docenti il ricordato beneficio, la Suprema Corte ha così stabilito (sentenza del 31/10/2022, n.
32104):
“(…) 2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. CP_7 pagina 10 di 21 prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri CP_7 che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
Deve dunque, condividendo questo giudicante l'esaustiva e convincente motivazione della Suprema
Corte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ritenersi che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, va assimilato a quest'ultimo nelle attività di formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, sicché va collocato dal punto di vista contrattual-collettivo all'interno dell'area professionale del personale docente, con l'ovvia conclusione che il bonus in argomento spetti anche al personale educativo cui i ricorrenti e Parte_2 Parte_11 Parte_12 appartengono.
7. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica, realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del , CP_1 la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
pagina 11 di 21 Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva, come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto, occorrendo considerare al riguardo che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del
DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, ed ha affermato che la nozione di “cessazione” andava adattata laddove si riferisse al personale precario, ed ha concluso affermando che se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, che risulta dimostrata per tutti i ricorrenti – titolari di contratti a tempo determinato ovvero inseriti nella graduatoria provinciale per il conferimento delle supplenze, come da documentazione depositata dal patrocinio attoreo - va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
8. La prescrizione.
Infine, la Corte ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, dato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di pagina 12 di 21 adempimento - dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - e dunque per le supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Va altresì ribadito che il valore economico del beneficio richiesto venga pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, sicché trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, ma si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e dunque, considerando che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato è la notifica del ricorso datato 8 agosto 2024, deve ritenersi – in ossequio al criterio suggerito dalla Suprema Corte- prescritta la somma rivendicata da alcuni degli attori in relazione all'anno scolastico 2018/2019, posto che in tale data (cinque anni a ritroso dalla notifica) era già stato conferito l'incarico per dette annualità ed anzi l'anno scolastico si era già concluso.
Va precisato che al ricorso risultano allegate quattro diffide stragiudiziali (doc. da 53 a 57), ma per la ricorrente non vi è la prova della comunicazione pec al Ministero convenuto, mentre per le Pt_9 ricorrenti e le diffide sono del 27.6.2024 e del 31.10.2024 e dunque la notifica del Pt_56 Pt_51 ricorso è di poco successiva e di poco precedente a dette diffide, che non variano la sorte dell'interruzione, mentre per la ricorrente la diffida datata documentalmente 22.3.2023 fa sì Parte_41 che vada rigettata l'eccezione con riferimento all'anno scolastico 2018/19.
Va quindi dichiarato il diritto delle parti attrici ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici sotto specificati per ciascuno dei ricorrenti, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1 disposizione di ciascuno dei ricorrenti gli importi complessivi sotto indicati tramite il sistema della
Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. E dunque:
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € 1.500,00; Parte_53 C.F._55
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_3 C.F._56
1.500,00; pagina 13 di 21 (C.F.: : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_4 C.F._4
2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_5 C.F._5
e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_6 C.F._6
2022/2023, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_7 C.F._7
2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_8 C.F._8
€ 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_9 C.F._59
2022/2023, € 2.000,00 (a.s. 2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, € 1.000,00; Parte_10 C.F._10
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € 1.500,00; Parte_13 C.F._13
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_54 C.F._14
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_55 C.F._79
€ 2.000,00;
(C.F.: ): 2023/2024, € 500,00; Parte_16 C.F._80
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_17 C.F._17
1.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_18 C.F._81
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: : 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_19 C.F._19
2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_20 C.F._20
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e Parte_21 C.F._21
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_22 C.F._65
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_56 C.F._23
2021/2022, e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto); pagina 14 di 21 (C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_25 C.F._82
1.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_26 C.F._26
€ 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_27 C.F._27
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_28 C.F._28
e 2023/2024, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2023/2024, € 500,00; Parte_29 C.F._29
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_30 C.F._67
1.500,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_31 C.F._68
2022/2023, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, € 1.000,00; Parte_32 C.F._32
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, € 1.000,00; Parte_33 C.F._33
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_34 C.F._34
2022/2023, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, €1.000,00; Parte_35 C.F._83
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_36 C.F._36
2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_37 C.F._70
e 2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: : 2022/2023, € 500,00; Parte_38 C.F._71
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_39 C.F._72
2.000,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_40 C.F._84
2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_58 C.F._41
2021/2022 e 2022/2023, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_42 C.F._42
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_43 C.F._74
2.000,00; pagina 15 di 21 (C.F.: : 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_44 C.F._85
2.000,00;
(C.F.: : 2021/2022 e 2022/2023, € 1.500,00; Parte_45 C.F._86
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_46 C.F._46
1.500,00;
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_47 C.F._87
1.500,00;
(C.F.: ): 2022/2023, € 500,00; Parte_48 C.F._88
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_49 C.F._75
e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2021/2022 e 2022/2023, € 1.000,00; Parte_50 C.F._50
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_51 C.F._77
2021/2022 e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_52 C.F._52
2.000,00;
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_2 C.F._78
1.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_11 C.F._89
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_12 C.F._90
2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00 (2018/19 prescritto).
Su dette somme andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
9. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi minimi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.00,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa con aumento del 50% considerata la pluralità dei ricorrenti, compensi che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
pagina 16 di 21 Il TRIBUNALE DI BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 167/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: , (C.F.: ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: Parte_6 C.F._91 Parte_7
), (C.F.: ), (C.F.: C.F._92 Parte_8 C.F._58 Parte_9
), (C.F.: ), C.F._59 Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F.: ), (C.F.: ), Pt_11 C.F._11 Parte_12 C.F._90
(C.F.: ), DA (C.F.: Parte_13 C.F._13 Parte_14
), DALL'O' (C.F.: ), C.F._14 Pt_15 C.F._15 Parte_16
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._80 Parte_17 C.F._17 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_18 C.F._18 Parte_19
, (C.F.: ), C.F._19 Parte_20 C.F._20 Parte_21
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._64 Parte_22 C.F._22
DI (C.F.: ), DI (C.F.: Parte_23 C.F._93 Parte_24
),. (C.F.: ), C.F._24 Parte_25 C.F._25 Parte_26
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._26 Parte_27 C.F._27 Pt_28
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._28 Parte_29 C.F._29
(C.F.: ), (C.F.: Parte_30 C.F._30 Parte_31
), (C.F.: ), C.F._68 Parte_32 C.F._94 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Pt_33 C.F._33 Parte_34
), (C.F.: ), C.F._95 Parte_35 C.F._83
(C.F.: ), (C.F.: Parte_36 C.F._96 Parte_37
), (C.F.: , (C.F.: C.F._70 Parte_38 C.F._71 Parte_39
), (C.F.: ), C.F._72 Parte_40 C.F._84 Parte_41
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._97 Parte_42
), (C.F.: ), C.F._73 Parte_43 C.F._43 Parte_44
(C.F.: ), (C.F.: ,
[...] C.F._85 Parte_45 C.F._45
(C.F.: ), (C.F.: Parte_46 C.F._98 Parte_47
), (C.F.: ), C.F._87 Parte_48 C.F._88 Parte_49
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._49 Parte_50 C.F._76
(C.F.: ), (C.F.: Parte_51 C.F._51 Parte_52
pagina 17 di 21 )contro il (C.F. C.F._52 Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, l' P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ) e l'
[...] P.IVA_2 Controparte_3
(C.F.: ), ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così
[...] P.IVA_3 provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno riguardo alla domanda di Parte_57
dichiarando la competenza del Tribunale di Vicenza, quale Giudice del Lavoro, e concedendo
[...] termine di legge per la riassunzione;
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici indicati per ciascuno degli attori di seguito e condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione di ricorrenti le somme sotto indicate tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione:
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € 1.500,00; Parte_53 C.F._99
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_3 C.F._3
1.500,00;
(C.F.: : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_4 C.F._4
2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_5 C.F._5
e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_6 C.F._91
2022/2023, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_7 C.F._7
2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_8 C.F._8
€ 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_9 C.F._9
2022/2023, € 2.000,00 (a.s. 2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, € 1.000,00; Parte_10 C.F._60
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € 1.500,00; Parte_13 C.F._13
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_54 C.F._14
2023/2024, € 2.000,00; pagina 18 di 21 (C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_55 C.F._79
€ 2.000,00;
(C.F.: ): 2023/2024, € 500,00; Parte_16 C.F._80
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_17 C.F._17
1.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_18 C.F._81
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: : 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_19 C.F._19
2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_20 C.F._20
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e Parte_21 C.F._21
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_22 C.F._65
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_56 C.F._23
2021/2022, e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_25 C.F._25
1.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_26 C.F._100
€ 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_27 C.F._101
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_28 C.F._28
e 2023/2024, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2023/2024, € 500,00; Parte_29 C.F._29
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_30 C.F._67
1.500,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_31 C.F._31
2022/2023, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, € 1.000,00; Parte_32 C.F._94
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, € 1.000,00; Parte_33 C.F._33
pagina 19 di 21 (C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_34 C.F._95
2022/2023, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, €1.000,00; Parte_35 C.F._35
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_36 C.F._36
2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_37 C.F._70
e 2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: : 2022/2023, € 500,00; Parte_38 C.F._71
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_39 C.F._39
2.000,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_40 C.F._40
2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_58 C.F._41
2021/2022 e 2022/2023, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_42 C.F._73
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_43 C.F._43
2.000,00;
(C.F.: : 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_44 C.F._85
2.000,00;
(C.F.: : 2021/2022 e 2022/2023, € 1.500,00; Parte_45 C.F._45
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_46 C.F._46
1.500,00;
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_47 C.F._87
1.500,00;
(C.F.: ): 2022/2023, € 500,00; Parte_48 C.F._88
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_49 C.F._75
e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2021/2022 e 2022/2023, € 1.000,00; Parte_50 C.F._50
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_51 C.F._51
2021/2022 e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_52 C.F._52
2.000,00; pagina 20 di 21 (C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_2 C.F._78
1.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_11 C.F._89
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_12 C.F._90
2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00 (2018/19 prescritto).
3) Condanna il convenuto a rifondere ai ricorrenti – e per loro al procuratore costituito, che CP_1 si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 9.696,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 379,50.
Così deciso in Belluno, in data 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 21 di 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 167/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 (C.F.: ), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: , (C.F.: ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F.: ), (C.F.: C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (C.F.: ), C.F._9 Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F.: ), (C.F.: ), Pt_11 C.F._11 Parte_12 C.F._12 (C.F.: ), DA (C.F.: Parte_13 C.F._13 Parte_14
), DALL'O' (C.F.: ), C.F._14 Pt_15 C.F._15 Parte_16 (C.F.: ), (C.F.: ), C.F._16 Parte_17 C.F._17 [...] (C.F.: ), (C.F.: Parte_18 C.F._18 Parte_19
, (C.F.: ), C.F._19 Parte_20 C.F._20 Parte_21
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._21 Parte_22 C.F._22 DI (C.F.: ), DI (C.F.: Parte_23 C.F._23 Parte_24
),. (C.F.: ), C.F._24 Parte_25 C.F._25 Parte_26 (C.F.: ), (C.F.: ), C.F._26 Parte_27 C.F._27 Pt_28
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._28 Parte_29 C.F._29
(C.F.: ), (C.F.: Parte_30 C.F._30 Parte_31
), (C.F.: ), C.F._31 Parte_32 C.F._32 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Pt_33 C.F._33 Parte_34
), (C.F.: ), C.F._34 Parte_35 C.F._35
(C.F.: ), (C.F.: Parte_36 C.F._36 Parte_37
), (C.F.: , (C.F.: C.F._37 Parte_38 C.F._38 Parte_39
), (C.F.: ), C.F._39 Parte_40 C.F._40 Parte_41
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._41 Parte_42
), (C.F.: ), C.F._42 Parte_43 C.F._43 Parte_44
(C.F.: ), (C.F.: ,
[...] C.F._44 Parte_45 C.F._45
(C.F.: ), (C.F.: Parte_46 C.F._46 Parte_47
), (C.F.: ), C.F._47 Parte_48 C.F._48 Parte_49 (C.F.: ), (C.F.: ), C.F._49 Parte_50 C.F._50
(C.F.: ), (C.F.: Parte_51 C.F._51 Parte_52
), tutti con il patrocinio dell'Avv. DUS ELENA, elettivamente domiciliati C.F._52 presso lo studio del difensore, sito in Castelfranco Veneto (TV), via Bastia Vecchia n. 26; pagina 1 di 21 contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore;
(C.F.: ); Controparte_2 P.IVA_2
(C.F.: ): Controparte_3 P.IVA_3 in persona dei rispettivi Dirigenti pro tempore;
Tutti rappresentati e difesi ai sensi e per gli effetti dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Contr Massimiliano Salvador (C.F.: ), dirigente dell' di , e dal dott. C.F._53 CP_3 (C.F. ), funzionario del Persona_1 C.F._54 Controparte_1
, elettivamente domiciliati presso la sede dell' , ufficio
[...] Controparte_5 legale e del contenzioso, Via S. Andrea 1, , fax 0437/292256 – PEC: CP_3
Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa, che i Ricorrenti hanno diritto di beneficiare della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 per ciascun anno scolastico in cui hanno svolto servizio di docenti in forza di contratti a tempo , ovvero hanno prestato servizio come personale educativo, e per l'effetto condannare il e del merito (C.F.: ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_4 Viale di Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore, ad attribuire il predetto beneficio ai Ricorrenti, e quindi ad assegnare agli stessi la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015, a ciascuno in riferimento agli anni scolastici di seguito indicati:
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_53 C.F._55
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3 C.F._56
(C.F.: : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_4 C.F._4
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_5 C.F._57
e 2022/2023;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_6 C.F._6 2022/2023;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_7 C.F._7
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_8 C.F._58
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_9 C.F._59 2022/2023;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024; Parte_10 C.F._60
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_13 C.F._61
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_54 C.F._14
2023/2024;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_55 C.F._15
(C.F.: ): 2023/2024: Parte_16 C.F._16
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_17 C.F._62
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_18 C.F._18
2023/2024;
(C.F.: : 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_19 C.F._63 2022/2023 e 2023/2024; pagina 2 di 21 (C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_20 C.F._20 2023/2024;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e Parte_21 C.F._64
2023/2024.
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_22 C.F._65 2023/2024;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_56 C.F._23
2021/2022, e 2022/2023;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_57 C.F._24 2021/2022 e 2022/2023;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_25 C.F._25
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_26 C.F._26
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_27 C.F._27
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
(C.F.: ): 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_28 C.F._28 e 2023/2024;
(C.F.: ): 2023/2024; Parte_29 C.F._66
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_30 C.F._67
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_31 C.F._68
2022/2023;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024; Parte_32 C.F._32
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024; Parte_33 C.F._69
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_34 C.F._34
2022/2023;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024; Parte_35 C.F._35
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_36 C.F._36 2022/2023 e 2023/2024;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_37 C.F._70
e 2023/2024;
(C.F.: : 2022/2023; Parte_38 C.F._71
(C.F.: ): 202 Parte_39 C.F._72
0/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_40 C.F._40
2023/2024;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_58 C.F._41 2021/2022 e 2022/2023;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_42 C.F._73
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_43 C.F._74
(C.F.: : 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_44 C.F._44
(C.F.: : 2021/2022 e 2022/2023; Parte_45 C.F._45
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_46 C.F._46
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_47 C.F._47
(C.F.: ): 2022/2023; Parte_48 C.F._48
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_49 C.F._75 e 2022/2023;
(C.F.: ): 2021/2022 e 2022/2023; Parte_50 C.F._76
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_51 C.F._77
2021/2022 e 2022/2023; pagina 3 di 21 (C.F.: : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_52 C.F._52
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Parte_2 C.F._78
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_11 C.F._11
2023/2024;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_12 C.F._12 2022/2023 e 2023/2024. In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di lite. ”
***
I procuratori di parte resistente chiedono e concludono:
“In via preliminare di rito:
dichiarare l'incompetenza territoriale di codesto Giudice adito, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., in relazione alla domanda presentata dalla ricorrente;
Parte_57
In via preliminare nel merito:
dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dai ricorrenti elencati al punto 2), nei limiti prescrizionali quinquennali ai sensi dell'art. 2948 c.c. co. 1, n. 4.
Nel merito in via principale:
rigettare le domande attoree perché del tutto infondate sia in fatto che in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
Nel merito In via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse, valutare le condizioni minime necessarie al riconoscimento della “Carta del docente” in riferimento, quanto meno, all'effettivo svolgimento dell'orario di servizio completo, durante l'intero anno scolastico;
nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica con ordine all'Amministrazione stessa di procedere al riconoscimento esclusivo della “Carta del docente”, non quindi a risarcimenti monetari, né riconoscimento del danno, nonché dichiarare l'applicazione del divieto di interessi e rivalutazione monetaria;
in via subordinata si chiede che, nella denegata ipotesi di soccombenza, le spese di lite vengano liquidate secondo quanto previsto per le cause di minima complessità dal D.M. 55/2014, inserendosi le questioni affrontate in un contenzioso seriale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato l'8 agosto 2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, come sopra rappresentati, convenivano in giudizio il per sentire accogliere le Controparte_1 conclusioni pure riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di essere docenti precari assunti dal convenuto, di aver prestato servizio alle dipendenze del medesimo nell'a.s. CP_1 CP_1
2023/24 in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche,
[...]
, e di appartenere al personale educativo degli Educandati, e Parte_2 Parte_11 Parte_12 pagina 4 di 21 tutti precisavano di non aver fruito nelle annualità sopra indicate dell'erogazione della somma di €
500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 122, della L. n. 107/2015 pur avendo svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stati soggetti agli stessi obblighi formativi dei docenti assunti a tempo indeterminato.
Si dolevano i ricorrenti della violazione da parte dell'Amministrazione convenuta del principio eurounitario di non discriminazione di cui all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, dell'erronea applicazione dell'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, degli artt. 29, 63 e
64 del c.c.n.l. del 29/11/2007, dell'art. 2 del d. lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 3, 35 e 97 della
Costituzione, atteso che l'attribuzione della c.d. Carta docenti al solo personale di ruolo si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione;
ancora, parte attrice lamentava la violazione degli artt.
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in relazione alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 ed infine invocava la disapplicazione della norma contestata, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta Elettronica, chiedendo in subordine il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio il , insieme alle proprie Controparte_1 amministrazioni periferiche e come sopra rappresentato, che preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio con riferimento alla posizione della ricorrente , avendo Parte_57 ella ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024 presso l' Controparte_6 di IA (VI) ed eccepiva altresì la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi vantati ex art. 2948, n. 4 c.c., con riferimento alle posizioni dei seguenti ricorrenti:
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_5
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_9
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_12
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_56
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_57
• per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019; Parte_27
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_28
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_41
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_42
• per l'anno scolastico 2018/2019; Parte_49
pagina 5 di 21 • per l'anno scolastico 2018/2019. Parte_51
Nel merito l'amministrazione resisteva al ricorso, affermando l'insussistenza del trattamento discriminatorio lamentato dai ricorrenti, anche con riferimento alle posizioni degli educatori.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Il merito della domanda.
Con riserva di esaminare l'eccepita prescrizione quinquennale per le posizioni dei ricorrenti appena sopra indicati, deve rilevarsi la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio riferita alla posizione della ricorrente , atteso che la stessa prestava servizio all'atto della domanda Parte_57 presso un istituto della provincia di Vicenza, rammentandosi sul punto la giurisprudenza di legittimità
(Sezione Lavoro, Ordinanza n. 506 del 11/01/2019) che ha stabilito che la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, in quanto la "ratio legis" è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio.
Venendo al merito della domanda, deve rammentarsi che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico.”
mentre il comma 122 del medesimo articolo ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121», sicché il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha stabilito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” ed il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato l'assegnazione della Carta Docenti ai docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi coloro che sono in periodo di formazione e prova, quelli inidonei per motivi di salute, quelli pagina 6 di 21 in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Venendo alla fattispecie di causa, risulta dai documenti allegati al ricorso ed invero anche dalle deduzioni di parte resistente che gli attori abbiano svolto, negli anni scolastici nei quali hanno operato in forza di contratti a tempo determinato, le medesime mansioni svolte dal personale di ruolo, e siano altresì stati soggetti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi, senza fruire del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Tutti i ricorrenti hanno infatti operato per l'intera durata dell'anno scolastico, anche se alcuni per un numero di ore inferiore alle 18, il che non esclude che fossero gravati dall'obbligo formativo che fonda la previsione della Carta elettronica, e comunque tutti hanno operato per più di 180 giorni nel corso di ogni anno scolastico.
4. I precedenti giurisprudenziali.
Va rammentato che, con recente decisione, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) ha annullato il
D.P.C.M. n. 32313 del 2015, evidenziando come una interpretazione costituzionalmente orientata della
L. n. 107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, e che sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, che con ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha concluso stabilendo che:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
5. La giurisprudenza di legittimità.
Alla luce di tali decisioni, nonché della recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023), alla quale si fa qui espresso riferimento anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., che ha esaminato diffusamente la questione, insieme alle altre ponendo in risalto la destinazione pagina 7 di 21 del beneficio al sostegno della formazione continua dei docenti, che costituisce un obbligo per sia per il personale a tempo indeterminato che per quello impiegato a tempo determinato, e che trova riscontro nel corrispondente obbligo di formazione da parte dell'Amministrazione convenuta – di natura contrattuale – e che questo Giudice condivide e fa proprie, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi fondata la domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e seguenti L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolto in forza dei contratti a tempo determinato indicati in ricorso, ritenendosi sul punto infondata la deduzione da parte dell'amministrazione resistente secondo la quale il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni scolastici, ritenendosi sul punto che non possa apporsi in via amministrativa un termine finale di utilizzo del beneficio.
Peraltro, l'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 ha chiarito, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate» e da detta precisazione si evince che la somma non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma che l'importo eventualmente non utilizzato nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quello da erogare all'avvio di quest'ultimo.
Sul punto questo Giudice condivide e fa proprie le decisioni di merito, in particolare quella pronunciata dal Giudice del Lavoro di Torino, n. 1259/2022, e dal Giudice del Lavoro di Treviso il 24.11.2022 nel proc. n. 627/2022, nonché la ricordata decisione del Giudice di legittimità, ed ancora la sentenza del
Giudice del Lavoro di Verona n. 661/2023, sentenze che dedicano ampio spazio alla connessione tra la formazione assicurata dalla Carta e l'anno scolastico di svolgimento della prestazione, ma al fine di evidenziare come l'articolazione “annuale” del beneficio consenta di estenderlo ai docenti precari “il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, ed anche ai docenti con orario di lavoro part time ma articolato sull'intero anno scolastico, giungendo ad affermare senza esitazione che l'art. 1 comma 121 sopra ricordato è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4 punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE e va dunque disapplicato.
La Suprema Corte testualmente afferma sul punto:
“In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai sili insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.” pagina 8 di 21 sicché deve ritenersi infondata e respingersi anche la deduzione di parte convenuta secondo la quale alla parte ricorrente non spetterebbe il bonus in quanto titolare di contratto valido solo fino al termine delle attività didattiche (30.6) e non fino al termine dell'anno scolastico (31.8).
6. Le posizioni dei docenti appartenenti al personale educativo.
Con riguardo a tali docenti, la contestazione mossa dal convenuto alla spettanza ai tre CP_1 ricorrenti sopra indicati del bonus in oggetto si fonda sulla insuperabile differenza tra il ruolo del personale docente – al quale detto bonus è attribuito dalla legge – e il personale educativo, che ne sarebbe escluso in ragione della equiparabilità tra i due profili solo ai fini retributivi sancita dalla contrattazione collettiva di settore.
Va sul punto rammentato che l'evoluzione giurisprudenziale ha visto da una parte la Corte d'Appello di IR (nella sentenza depositata il 9 giugno 2022, RG 540/2021) fare propria la tesi secondo la quale il quadro normativo degli educatori e la contrattazione collettiva in materia distinguono tra la vera e propria funzione didattica, affidata ai docenti (a cui sono richieste competenze specifiche nelle singole materie e sulla relativa didattica, cfr. art. 26 Ccnl quadriennio 2006/2009), e la funzione educativa, che è di supporto ed è affidata agli educatori (a cui sono richieste, invece, competenze trasversali, di tipo psicopedagogico, metodologico e organizzativo-relazionale, cfr. artt. da 127 a 131 del medesimo Ccnl).
Detto Giudice ha concluso che, sebbene entrambe le figure di docenti ed educatori siano assimilate dall'art. 25 nella dizione complessiva di “personale docente”, o di “area docente”, al fine del trattamento normativo ed economico, la diversa configurazione delle mansioni di docenti ed educatori impediva l'attribuzione ai secondi del bonus in argomento.
Va però soggiunto che la Consulta, nella sentenza n. 1/2022 invocata da parte resistente, nel giudicare legittima l'individuazione di educatori ed educatrici e la riserva di posti in educandati maschili e femminili, ha precisato che la funzione educativa, come confermato dalla disciplina di fonte negoziale,
è intesa «alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa» (art. 128, comma 1, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo
2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007), ma nulla ha stabilito con riferimento alla non riconducibilità alla funzione docente dell'attività svolta da tali soggetti.
Va infine ricordato che, con decisione successiva a quella della Corte territoriale sopra ricordata, e con decisione precedente rispetto alla nota pronuncia (sentenza n. 29961 pubblicata il 27.10.2023) con la pagina 9 di 21 quale la Corte di Cassazione che ha ritenuto di dover disapplicare il ricordato art. 1, co. 121 della L.
107/2015 in quanto contrastante con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), riconoscendo anche a tali docenti il ricordato beneficio, la Suprema Corte ha così stabilito (sentenza del 31/10/2022, n.
32104):
“(…) 2.2 La carta in discorso è attribuita, dunque, al personale docente, nel cui ambito può ben dirsi rientrare quello educativo ad esso assimilato sul piano funzionale dal D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 395, rubricato "funzione docente", il quale prevede: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".
2.3 Con specifico riguardo alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell'area professionale del personale docente stabilendo, all'art. 25, che "1. Il personale docente ed educativo degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria;
i docenti della scuola secondaria di 1 grado;
i docenti diplomati e laureati della scuola secondaria di 2 grado;
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili".
2.4 Il successivo art. 127 aggiunge che "1. Il profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate ed integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell'esperienza educativa e l'attività di studio e di ricerca.
2. Nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi, convittori e semiconvittori, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di rispetto dell'autonomia culturale e professionale del personale educativo.
3. La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono l'attività educativa vera e propria, le attività ad essa funzionali e le attività aggiuntive".
2.5 L'art. 128 stabilisce, ancora, che "1. L'attività educativa è volta alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa. La medesima attività è finalizzata anche all'organizzazione degli studi e del tempo libero, delle iniziative culturali, sportive e ricreative, nonché alla definizione delle rispettive metodologie, anche per gli aspetti psicopedagogici e di orientamento".
2.6 Ciò posto, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente. Sul piano esegetico, decisiva valenza riveste l'art. 127, comma 2, cit., ove è puntualizzato che, nell'ambito dell'area della funzione docente, la funzione educativa partecipa al processo di formazione e di educazione, in un quadro coordinato di rapporti e intese con i docenti delle scuole, sicché, all'istitutore spetterebbe appunto il compito di integrare l'istruzione ricevuta dal corpo docente, oltre che di conferire agli alunni speciali complementi di cultura.
2.7 Ne' può sostenersi che sul personale educativo, a differenza di quello docente, non graverebbe un preciso obbligo formativo. Contrariamente a quanto opina la difesa del l'art. 129 c.c.n.l. cit. CP_7 pagina 10 di 21 prevede che "(...) 4. Rientra altresì nell'attività funzionale all'attività educativa la partecipazione ad iniziative di formazione e di aggiornamento programmate a livello nazionale, regionale o di istituzione educativa", appalesando in tal guisa come tali iniziative si correlino funzionalmente alla realizzazione dei compiti assegnati al personale educativo, con assimilazione in parte qua al personale docente in senso stretto. Pertanto, tenuto conto della ratio dell'introduzione del bonus in parola, non si spiegherebbe una differenziazione di trattamento, posto che entrambe le figure professionali sono soggette, a ben vedere, a precisi oneri formativi, tanto da giustificare l'introduzione di un sostegno datoriale in correlazione all'esborso economico per le spese di aggiornamento e di studio.
2.8 La circostanza che il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 398, preservi una distinzione tra i ruoli del personale docente e di quello educativo non giova a supportare la tesi del laddove si consideri CP_7 che, al comma 2, articolo ult. cit., si specifica chiaramente con espressione lessicalmente sovrapponibile a quella in precedenza adoperata dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 121, - che al personale educativo "si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari". Com'e' agevole constatare, trattasi di locuzione che, dove estende al personale educativo le disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei docenti elementari, opera un'equiparazione a tali fini fra le due categorie, e ciò per la complementarietà delle rispettive funzioni.
2.9 Se è indubbio, poi, che la carta docente "dell'importo nominale di Euro 500 annui" costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
Deve dunque, condividendo questo giudicante l'esaustiva e convincente motivazione della Suprema
Corte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ritenersi che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, va assimilato a quest'ultimo nelle attività di formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, sicché va collocato dal punto di vista contrattual-collettivo all'interno dell'area professionale del personale docente, con l'ovvia conclusione che il bonus in argomento spetti anche al personale educativo cui i ricorrenti e Parte_2 Parte_11 Parte_12 appartengono.
7. Le modalità di fruizione del beneficio.
Interrogandosi poi sulle modalità di messa a disposizione dei docenti della somma prevista dalla Carta
Elettronica, realizzata in forma di applicazione web, con previsione di iscrizione e registrazione sia dei docenti che degli esercenti, con generazione a richiesta di un codice di acquisto o buono a favore del docente per i beni/servizi prescelti, accettabile dall'esercente solo se coerente al disposto normativo, e determinativo del riconoscimento all'esercente di un credito di pari importo nei confronti del , CP_1 la Suprema Corte ha affermato che la pur complessa struttura dell'operazione non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento ed ha soggiunto che non vi sia ragione per dubitare, anche alla luce del decreto legge n. 69 del 2023 che ha esteso ai supplenti annuali detto beneficio, che la Carta possa funzionare anche rispetto a periodi pregressi.
pagina 11 di 21 Ancora, nel valutare il profilo dell'interesse del docente precario rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso, la Suprema Corte ha richiamato, dal lato datoriale, la natura
“continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558), concludendo che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
in detti casi, peraltro, non verrebbe meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative.
La Corte si è allora interrogata su quale fosse il funzionamento del sistema nel caso in cui non vi fosse stata attribuzione tempestiva, come nel caso dei docenti precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto, occorrendo considerare al riguardo che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del
DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, ed ha affermato che la nozione di “cessazione” andava adattata laddove si riferisse al personale precario, ed ha concluso affermando che se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico, permanendo in tal caso solo il diritto al risarcimento del danno.
Dunque, in presenza della condizione di permanente inserimento nel sistema scolastico, che risulta dimostrata per tutti i ricorrenti – titolari di contratti a tempo determinato ovvero inseriti nella graduatoria provinciale per il conferimento delle supplenze, come da documentazione depositata dal patrocinio attoreo - va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.
8. La prescrizione.
Infine, la Corte ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente, dato rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione dell'azione di pagina 12 di 21 adempimento - dal momento in cui il diritto può essere fatto valere - e dunque per le supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Va altresì ribadito che il valore economico del beneficio richiesto venga pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, sicché trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva, ma si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” e dunque, considerando che il primo atto interruttivo della prescrizione documentato è la notifica del ricorso datato 8 agosto 2024, deve ritenersi – in ossequio al criterio suggerito dalla Suprema Corte- prescritta la somma rivendicata da alcuni degli attori in relazione all'anno scolastico 2018/2019, posto che in tale data (cinque anni a ritroso dalla notifica) era già stato conferito l'incarico per dette annualità ed anzi l'anno scolastico si era già concluso.
Va precisato che al ricorso risultano allegate quattro diffide stragiudiziali (doc. da 53 a 57), ma per la ricorrente non vi è la prova della comunicazione pec al Ministero convenuto, mentre per le Pt_9 ricorrenti e le diffide sono del 27.6.2024 e del 31.10.2024 e dunque la notifica del Pt_56 Pt_51 ricorso è di poco successiva e di poco precedente a dette diffide, che non variano la sorte dell'interruzione, mentre per la ricorrente la diffida datata documentalmente 22.3.2023 fa sì Parte_41 che vada rigettata l'eccezione con riferimento all'anno scolastico 2018/19.
Va quindi dichiarato il diritto delle parti attrici ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui per gli anni scolastici sotto specificati per ciascuno dei ricorrenti, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1 disposizione di ciascuno dei ricorrenti gli importi complessivi sotto indicati tramite il sistema della
Carta elettronica, atteso che l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, configurando il beneficio come a destinazione vincolata, e nei medesimi termini lo stesso deve essere articolato anche per i docenti a tempo determinato. E dunque:
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € 1.500,00; Parte_53 C.F._55
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_3 C.F._56
1.500,00; pagina 13 di 21 (C.F.: : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_4 C.F._4
2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_5 C.F._5
e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_6 C.F._6
2022/2023, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_7 C.F._7
2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_8 C.F._8
€ 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_9 C.F._59
2022/2023, € 2.000,00 (a.s. 2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, € 1.000,00; Parte_10 C.F._10
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € 1.500,00; Parte_13 C.F._13
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_54 C.F._14
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_55 C.F._79
€ 2.000,00;
(C.F.: ): 2023/2024, € 500,00; Parte_16 C.F._80
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_17 C.F._17
1.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_18 C.F._81
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: : 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_19 C.F._19
2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_20 C.F._20
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e Parte_21 C.F._21
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_22 C.F._65
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_56 C.F._23
2021/2022, e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto); pagina 14 di 21 (C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_25 C.F._82
1.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_26 C.F._26
€ 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_27 C.F._27
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_28 C.F._28
e 2023/2024, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2023/2024, € 500,00; Parte_29 C.F._29
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_30 C.F._67
1.500,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_31 C.F._68
2022/2023, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, € 1.000,00; Parte_32 C.F._32
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, € 1.000,00; Parte_33 C.F._33
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_34 C.F._34
2022/2023, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, €1.000,00; Parte_35 C.F._83
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_36 C.F._36
2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_37 C.F._70
e 2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: : 2022/2023, € 500,00; Parte_38 C.F._71
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_39 C.F._72
2.000,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_40 C.F._84
2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_58 C.F._41
2021/2022 e 2022/2023, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_42 C.F._42
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_43 C.F._74
2.000,00; pagina 15 di 21 (C.F.: : 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_44 C.F._85
2.000,00;
(C.F.: : 2021/2022 e 2022/2023, € 1.500,00; Parte_45 C.F._86
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_46 C.F._46
1.500,00;
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_47 C.F._87
1.500,00;
(C.F.: ): 2022/2023, € 500,00; Parte_48 C.F._88
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_49 C.F._75
e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2021/2022 e 2022/2023, € 1.000,00; Parte_50 C.F._50
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_51 C.F._77
2021/2022 e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_52 C.F._52
2.000,00;
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_2 C.F._78
1.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_11 C.F._89
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_12 C.F._90
2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00 (2018/19 prescritto).
Su dette somme andranno calcolati interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
9. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi minimi previsti dalla tabella 3 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.00,00 nel quale ricade il valore dichiarato di causa con aumento del 50% considerata la pluralità dei ricorrenti, compensi che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
pagina 16 di 21 Il TRIBUNALE DI BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 167/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: , (C.F.: ), Pt_4 C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F.: ), (C.F.: Parte_6 C.F._91 Parte_7
), (C.F.: ), (C.F.: C.F._92 Parte_8 C.F._58 Parte_9
), (C.F.: ), C.F._59 Parte_10 C.F._10 [...]
(C.F.: ), (C.F.: ), Pt_11 C.F._11 Parte_12 C.F._90
(C.F.: ), DA (C.F.: Parte_13 C.F._13 Parte_14
), DALL'O' (C.F.: ), C.F._14 Pt_15 C.F._15 Parte_16
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._80 Parte_17 C.F._17 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_18 C.F._18 Parte_19
, (C.F.: ), C.F._19 Parte_20 C.F._20 Parte_21
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._64 Parte_22 C.F._22
DI (C.F.: ), DI (C.F.: Parte_23 C.F._93 Parte_24
),. (C.F.: ), C.F._24 Parte_25 C.F._25 Parte_26
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._26 Parte_27 C.F._27 Pt_28
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._28 Parte_29 C.F._29
(C.F.: ), (C.F.: Parte_30 C.F._30 Parte_31
), (C.F.: ), C.F._68 Parte_32 C.F._94 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Pt_33 C.F._33 Parte_34
), (C.F.: ), C.F._95 Parte_35 C.F._83
(C.F.: ), (C.F.: Parte_36 C.F._96 Parte_37
), (C.F.: , (C.F.: C.F._70 Parte_38 C.F._71 Parte_39
), (C.F.: ), C.F._72 Parte_40 C.F._84 Parte_41
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._97 Parte_42
), (C.F.: ), C.F._73 Parte_43 C.F._43 Parte_44
(C.F.: ), (C.F.: ,
[...] C.F._85 Parte_45 C.F._45
(C.F.: ), (C.F.: Parte_46 C.F._98 Parte_47
), (C.F.: ), C.F._87 Parte_48 C.F._88 Parte_49
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._49 Parte_50 C.F._76
(C.F.: ), (C.F.: Parte_51 C.F._51 Parte_52
pagina 17 di 21 )contro il (C.F. C.F._52 Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, l' P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.: ) e l'
[...] P.IVA_2 Controparte_3
(C.F.: ), ogni diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così
[...] P.IVA_3 provvede:
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Belluno riguardo alla domanda di Parte_57
dichiarando la competenza del Tribunale di Vicenza, quale Giudice del Lavoro, e concedendo
[...] termine di legge per la riassunzione;
1) Accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici indicati per ciascuno degli attori di seguito e condanna il convenuto a mettere a CP_1 disposizione di ricorrenti le somme sotto indicate tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione:
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € 1.500,00; Parte_53 C.F._99
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_3 C.F._3
1.500,00;
(C.F.: : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_4 C.F._4
2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_5 C.F._5
e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_6 C.F._91
2022/2023, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_7 C.F._7
2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_8 C.F._8
€ 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_9 C.F._9
2022/2023, € 2.000,00 (a.s. 2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, € 1.000,00; Parte_10 C.F._60
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € 1.500,00; Parte_13 C.F._13
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_54 C.F._14
2023/2024, € 2.000,00; pagina 18 di 21 (C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_55 C.F._79
€ 2.000,00;
(C.F.: ): 2023/2024, € 500,00; Parte_16 C.F._80
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_17 C.F._17
1.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_18 C.F._81
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: : 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_19 C.F._19
2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_20 C.F._20
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e Parte_21 C.F._21
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_22 C.F._65
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_56 C.F._23
2021/2022, e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, € Parte_25 C.F._25
1.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, Parte_26 C.F._100
€ 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_27 C.F._101
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_28 C.F._28
e 2023/2024, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2023/2024, € 500,00; Parte_29 C.F._29
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_30 C.F._67
1.500,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_31 C.F._31
2022/2023, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, € 1.000,00; Parte_32 C.F._94
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, € 1.000,00; Parte_33 C.F._33
pagina 19 di 21 (C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_34 C.F._95
2022/2023, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2022/2023 e 2023/2024, €1.000,00; Parte_35 C.F._35
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_36 C.F._36
2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 Parte_37 C.F._70
e 2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: : 2022/2023, € 500,00; Parte_38 C.F._71
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_39 C.F._39
2.000,00;
(C.F.: ): 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_40 C.F._40
2023/2024, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_58 C.F._41
2021/2022 e 2022/2023, € 2.500,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_42 C.F._73
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_43 C.F._43
2.000,00;
(C.F.: : 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_44 C.F._85
2.000,00;
(C.F.: : 2021/2022 e 2022/2023, € 1.500,00; Parte_45 C.F._45
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_46 C.F._46
1.500,00;
(C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_47 C.F._87
1.500,00;
(C.F.: ): 2022/2023, € 500,00; Parte_48 C.F._88
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_49 C.F._75
e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: ): 2021/2022 e 2022/2023, € 1.000,00; Parte_50 C.F._50
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_51 C.F._51
2021/2022 e 2022/2023, € 2.000,00 (2018/19 prescritto);
(C.F.: : 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_52 C.F._52
2.000,00; pagina 20 di 21 (C.F.: ): 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, € Parte_2 C.F._78
1.500,00;
(C.F.: ): 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e Parte_11 C.F._89
2023/2024, € 2.000,00;
(C.F.: ): 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, Parte_12 C.F._90
2022/2023 e 2023/2024, € 2.500,00 (2018/19 prescritto).
3) Condanna il convenuto a rifondere ai ricorrenti – e per loro al procuratore costituito, che CP_1 si è dichiarato antistatario- le spese di lite, che liquida in € 9.696,00 per compenso di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 379,50.
Così deciso in Belluno, in data 22 luglio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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