Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/05/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3999/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Riccardo Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3999 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2018 vertente
TRA
(già , cod. fisc. e p. iva Parte_1 Parte_2
in persona del leale rappresentante pro tempore; , P.IVA_1 Parte_3
cod. fisc. , nato a [...] il [...]; e C.F._1 CP_1
, cod. fisc. nato a [...] il [...],
[...] C.F._2
tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Papa Anna, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte attrice –
CONTRO
(già , cod. fisc. CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_2
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Monterosso Tito, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte convenuta –
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Conclusioni delle parti: Come precisate nelle note di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.11.2018,
[...]
(già — unitamente a e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, in qualità di fideiussori — ha convenuto in giudizio (oggi
[...] CP_3
, quale cessionaria dei rapporti bancari intrattenuti con CP_2 CP_4
censurando il comportamento della banca per una serie di condotte
[...]
asseritamente contrarie alle previsioni contrattuali e normative.
Più specificamente, parte attrice ha allegato di aver intrattenuto, presso le filiali di
Palermo e Termini Imerese di i seguenti rapporti: a) rapporto Controparte_4
di conto corrente di corrispondenza n. 72392 (aperto il 7.11.2002 e chiuso con passaggio a sofferenza il 29.12.2016); b) conto anticipi fatture n. 248117 (aperto l'1.06.2010 ed estinto il 31.12.2016); c) finanziamento n. 034/6053050 del
24.05.2007 per € 50.000,00. Detti rapporti sono stati poi ceduti, ai sensi dell'art. 5
d.l. n. 99/2017, convertito in legge n. 121 del 2017, alla Società per la Gestione di
Attività ( . CP_3
Con riguardo ai predetti rapporti, la parte attrice ha dedotto: (i) la nullità del contratto di conto corrente di corrispondenza n. 72392 per mancanza della forma scritta ad substantiam ex art. 117 T.U.B. nel periodo intercorso tra la data della sua apertura (7.11.2002) la successiva stipulazione contrattuale del 2.03.2004; (ii)
l'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di commissioni — con riguardo, in
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particolare, alla commissione di massimo scoperto, alla commissione istruttoria veloce e alla commissione di affidamento — di spese e costi di gestione non preventivamente pattuiti o pattuiti in maniera indeterminata;
(iii) l'omessa indicazione del TAEG/ISC; (iv) l'illegittima applicazione di valute c.d. “fittizie”
alle operazioni di conto corrente di corrispondenza e dei conti anticipi;
(v)
l'illegittima applicazione di interessi usurari nei rapporti di conto corrente e di conto anticipi, in tesi superiori a quello soglia di riferimento vigente all'epoca della loro stipulazione;
(vi) l'illegittimità degli interessi anatocistici e della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
(vii) la nullità delle fideiussioni prestate da CP_1
e .
[...] Parte_3
Alla stregua di tali premesse, gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare l'invalidità delle condizioni economiche applicate ai rapporti bancari intrattenuti,
domandando quindi — previa declaratoria della non debenza della somma di €
17.032,53, quale residuo passivo al momento del passaggio a sofferenza del
29.12.2016 — la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite, quantificate in € 53.176,45, nonché la dichiarazione di nullità delle fideiussioni sottoscritte da e , con Parte_3 Controparte_1
conseguente liberazione degli stessi da ogni obbligo.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la convenuta ha eccepito CP_3
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie avanzate dagli attori, evidenziando che, in qualità di cessionaria dei soli crediti deteriorati già appartenuti a non ha Controparte_4
assunto le passività connesse ai rapporti medesimi, se non nei limiti espressamente previsti dalla normativa di settore e dagli atti di cessione. In particolare, la convenuta ha precisato di rispondere esclusivamente dei crediti oggetto di cessione,
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e nei soli limiti della loro esistenza o della loro eventuale compensabilità con posizioni creditorie dell'attrice, restando pertanto estranea rispetto a ogni altra pretesa patrimoniale avanzata dagli attori.
In via ulteriormente preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate dagli attori.
A tal riguardo, in primo luogo, ha eccepito la prescrizione decennale delle rimesse solutorie effettuate sul conto corrente n. 72392, sostenendo che, in assenza della prova della pattuizione dell'affidamento, o nel caso di sussistenza dell'affidamento,
per gli importi oltre il fido concesso, i versamenti del correntista debbano considerarsi come pagamenti ripetibili, soggetti a prescrizione decorrente dalla data del singolo pagamento. Ha ritenuto, pertanto, prescritte tutte le rimesse anteriori al
27.11.2008, ossia dieci anni prima della notifica della citazione (avvenuta il
27.11.2018).
In secondo luogo, ha sostenuto che, anche a prescindere dalla natura solutoria delle rimesse, la prescrizione decennale relativa all'azione di ripetizione dell'indebito decorre, comunque, dalla data di annotazione dell'operazione sul conto, e non dalla chiusura del rapporto, trattandosi di atti immediatamente conoscibili dal cliente tramite gli estratti conto regolarmente trasmessi.
In terzo luogo, ha eccepito la prescrizione quinquennale con riguardo alla pretesa restitutoria sugli interessi attivi a favore del correntista, qualificandola come credito di natura periodica, soggetto al termine di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., con conseguente estinzione per le somme anteriori al 27.11.2013.
Infine, ha dedotto la decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto, non essendo stati gli stessi contestati nei termini di legge.
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Nel merito, la convenuta ha contestato integralmente le allegazioni attoree,
sostenendo la piena validità delle condizioni contrattuali applicate nel corso dei rapporti.
Alla luce di quanto esposto, la convenuta ha chiesto, in via principale, accertarsi il proprio difetto di legittimazione passiva nonché dichiararsi l'inammissibilità e improcedibilità ex art. 83 del T.U.B. relativamente alle domande restitutorie e risarcitorie di natura patrimoniale, potendo essere fatte valere unicamente nei confronti della in L.C.A. nell'ambito della Controparte_5
procedura liquidatoria, e, in subordine, il rigetto integrale delle domande attoree,
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. contabile e, all'esito, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (v. verbale d'udienza del 6.02.2023).
Infine, dopo l'assegnazione della causa ad altro Giudice, le parti hanno precisato le conclusioni con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024, sicché, con ordinanza del 22.01.2025, la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190,
comma 1, c.p.c..
Da ultimo, con la propria comparsa conclusionale, parte attrice ha chiesto la condanna di controparte al pagamento degli interessi di mora ex artt. 5 D.Lgs. n.
231/2022 e 1284, comma 4, c.c. maturati dalla data di costituzione in mora del
20.04.2016 sino al soddisfo.
DIRITTO
La convenuta (già ha eccepito, in via preliminare, il CP_2 CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva (rectius difetto di titolarità passiva del
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rapporto in capo alla cessionaria) in relazione alle domande risarcitorie e restitutorie proposte dagli attori.
L'eccezione è fondata e merita accoglimento.
A seguito della liquidazione coatta amministrativa di Controparte_5
Cont (di seguito, ) — avvenuta ai sensi dell'art 80, comma 1, T.U.B. e dell'art
[...]
2, comma 1, lettera a) del d.l. 25.06.2017 n. 99, convertito con modificazioni nella l. 31.07.2017 n. 121 (in G.U. 8.08.2017, n. 184), disposta con Decreto del Ministro
dell'Economia e Finanze n. 185 del 25.06.2017, su proposta della Banca d'Italia —
ha trasferito i propri crediti deteriorati non oggetto di Controparte_4
Cont operazioni di cartolarizzazione a in L.C.A., mediante scrittura privata autenticata in data 10.07.2017 dal notaio (rep. 3885, racc. 2087), Persona_1
come integrata in data 19.01.2018 con scrittura privata autenticata dal notaio
[...]
(rep. 14279) e in data 22.01.2018 con scrittura privata autenticata dal Per_2
notaio (rep. 4893, racc. 2634). Persona_1
Con D.M. 22.02.2018, in attuazione dell'art. 5 del predetto d.l. n. 99/2017, i crediti deteriorati già in capo a ono stati trasferiti in blocco a CP_7 CP_3
nell'ambito del Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vicenza”.
Tra i crediti oggetto delle suddette operazioni rientrano anche quelli originariamente vantati da nei confronti della società Controparte_4 Pt_2
(in relazione ai quali e sono fideiussori).
[...] Parte_3 Controparte_1
Del resto, la riconducibilità dei rapporti oggetto di causa al perimetro della cessione in favore di (oggi è pacifica tra le parti, essendo stata CP_3 CP_2
peraltro riconosciuta dagli stessi attori (v. pag. 2 dell'atto di citazione), i quali hanno espressamente indirizzato la propria pretesa nei confronti della cessionaria sin dall'atto introduttivo del giudizio.
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Tuttavia, tali operazioni hanno riguardato esclusivamente il trasferimento della titolarità dei crediti e delle relative garanzie, non anche delle passività derivanti dai rapporti contrattuali originari.
In particolare, come espressamente previsto dall'art. 2.1, n. 7, del contratto di
Cont cessione tra in LCA e (v. all. D accluso alla comparsa di CP_3
costituzione), quest'ultima risponde unicamente delle “passività della Cedente nei
confronti dei Debitori Ceduti, che discendono da atti o fatti occorsi prima della
liquidazione coatta amministrativa e che sono state fatte valere giudizialmente nei
confronti della Cedente prima di tale data ovvero rispetto alle quali la
compensazione sia prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come definito
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo di recepimento della
direttiva 2014/59 o da un accordo di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del
codice civile, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 3-bis del Testo Unico
Bancario, ed il relativo contenzioso, esclusivamente entro i limiti in cui tali
passività siano compensabili con i crediti ceduti alla Cessionaria ai sensi del presente Contratto”.
Nel caso di specie, tuttavia, nessuna delle ipotesi contemplate dalla disciplina applicabile può ritenersi integrata, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per ritenere che la convenuta sia tenuta a rispondere delle passività
derivanti dai rapporti originariamente intrattenuti da parte attrice con la banca cedente.
Le domande degli attori, infatti, sono state proposte solo successivamente al perfezionamento della cessione, e non risultano fondate su contratti o accordi che prevedano una compensazione legalmente opponibile alla cessionaria.
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Del resto, la cessione operata ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 99/2017 non è una cessione del contratto, in assenza di un'espressa volontà delle parti coinvolte e del consenso del debitore ceduto, richiesto dall'art. 1406 c.c..
Pertanto, deve concludersi che (oggi non può CP_3 CP_2
rispondere in ordine alle pretese risarcitorie e restitutorie fatte valere da parte attrice.
Tali domande avrebbero dovuto essere rivolte esclusivamente nei confronti della cedente L.C.A., nell'ambito della procedura di accertamento del passivo CP_7
disciplinata dagli artt. 86 T.U.B..
Resta, ad ogni modo, da esaminare il merito delle doglianze attoree in ordine ai rapporti contrattuali intrattenuti con l'originaria banca, al fine di verificare se — e in quale misura — sussistano i denunciati vizi nei contratti e nei relativi addebiti, al solo e limitato scopo di valutare la sussistenza e la consistenza del credito che la convenuta assume di aver acquisito.
In altre parole, l'indagine deve essere finalizzata esclusivamente ad accertare se i rapporti oggetto di cessione abbiano effettivamente generato un credito in favore della cessionaria.
A tal riguardo, si rivela particolarmente utile la ricostruzione dei rapporti bancari operata dal C.T.U., dott. , condotta secondo criteri improntati a Persona_3
coerenza metodologica e rispetto della normativa applicabile.
Il C.T.U., infatti, ha preso in esame la documentazione contrattuale prodotta dalle parti, le condizioni economiche di volta in volta applicate, nonché le movimentazioni contabili risultanti dagli estratti conto prodotti in giudizio,
svolgendo una ricostruzione che si è sviluppata nel rispetto dei quesiti posti dal
Giudice.
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In particolare, il C.T.U. ha ricostruito analiticamente la sequenza dei rapporti bancari, distinguendo le diverse fasi di evoluzione contrattuale, e procedendo all'epurazione di tutte le voci di costo non supportate da pattuizione scritta o indeterminate. Ciò ha riguardato, in particolare, l'eliminazione degli addebiti relativi alla CMS non pattuita o pattuita in maniera indeterminata, nonché delle spese non supportate da apposita previsione contrattuale, e il ricalcolo delle valute ove applicate in assenza di chiare indicazioni sui termini. Il C.T.U. ha inoltre proceduto alla verifica del rispetto della normativa antiusura di cui alla legge n.
108/1996.
In ordine alla questione della prescrizione delle pretese azionate da parte attrice, il
C.T.U., dopo aver provveduto all'individuazione e cancellazione di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca, ha correttamente applicato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione delle rimesse aventi natura solutoria. In particolare, ha dato atto che la decorrenza della prescrizione decennale va individuata nella data di ciascuna rimessa solutoria eseguita su un conto privo di affidamento o oltre i limiti del fido concesso, e non già alla chiusura del rapporto. Sulla scorta di tali principi, il C.T.U. ha ricostruito i versamenti effettuati da parte attrice, individuando come solutorie tutte le rimesse eseguite nel periodo anteriore al 20.04.2006, vale a dire nei dieci anni precedenti la data di messa in mora del 20.04.2016 inviata da a Parte_2 Controparte_4
Il C.T.U. ha anche esaminato puntualmente le osservazioni formulate dai
CC.TT.PP. nel corso delle operazioni peritali, fornendo risposte motivate a ciascun rilievo sollevato.
Orbene, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio espletata — le cui conclusioni, sorrette da un'accurata ricostruzione contabile dei rapporti di causa, questo
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Tribunale ritiene di condividere, facendole proprie e rinviando ad esse per ogni ulteriore dettaglio (v. relazione depositata telematicamente dal C.T.U. dott.
[...]
il 30.12.2022) — deve pervenirsi alla conclusione che nessun credito Per_3
risulta sussistere in capo alla società convenuta nei confronti della parte attrice.
Al lume di tutto quanto esposto, deve ritenersi definitivamente accertato che il credito di cui la convenuta si è dichiarata titolare nei confronti di CP_2
parte attrice, pari ad € 17.032,53 — come risultante dagli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente n. 72392 alla data del passaggio a sofferenza del
29.12.2016 — non sussiste.
Orbene, in considerazione dell'accertata insussistenza di un'esposizione debitoria in capo alla società garantita, rimane inevitabilmente assorbita la domanda volta a far accertare la nullità delle fideiussioni prestate da e Parte_3 CP_1
.
[...]
Tale domanda, infatti, trova la propria ragion d'essere nella necessità di escludere la responsabilità dei fideiussori per le obbligazioni assunte dalla società garantita.
Tuttavia, una volta accertato, come è avvenuto in questa sede, che la società
convenuta non è titolare di alcun credito nei confronti della
[...]
(già derivante dai rapporti oggetto di causa, deve Parte_1 Parte_2
ritenersi che la questione relativa alla validità o meno delle fideiussioni sia ormai priva di rilevanza, risultando insussistente il debito che le stesse erano destinate a garantire.
In considerazione dell'esito del giudizio, e della soccombenza reciproca, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
Per le medesime ragioni, le spese di C.T.U., già liquidate in separato decreto,
devono essere poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
ACCERTA E DICHIARA che nessun credito sussiste in capo ad CP_2
(già nei confronti di parte attrice, discendente dai rapporti di conto CP_3
corrente n. 72392, conto anticipi n. 248117 e finanziamento n. 034/6053050;
RIGETTA le domande risarcitorie e restitutorie formulate da parte attrice nei confronti di CP_2
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso in Termini Imerese, in data 15/05/2025.
Il Giudice
Riccardo Pappalardo
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Riccardo
Pappalardo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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