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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3219 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno
2022, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 195/2022 del 10.1.2022, avente ad oggetto
“lesioni personali”;
TRA
, (c.f. n. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'atto di appello dall'avv.to Augusto Corsaro (c.f. n. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via R. Caravaglios n. 33, il quale procuratore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax 081 19302842 ed al seguente indirizzo di PEC: ; Email_1
APPELLANTE
E in persona del l.r.p.t. (C.F. n. ) nella qualità Controparte_1 P.IVA_1 di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri in nome e per conto del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Famiglietti (c.f. n.
), in virtù di procura generale alle liti per atto Notar C.F._3 Persona_1 del 18/12/2014 (rep. N 186905 / racc. n 303679), il quale difensore dichiara di voler
[...] ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
o al n. fax 0812452234; Email_2
APPELLATO
Oggetto: azione ex art. 283 lett. a D.lvo 209/2005
1 Conclusioni: come da atto di appello e comparsa di costituzione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 7/11/2016, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la in qualità di impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada per la Regione Campania, chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità di un veicolo ignoto per il sinistro accaduto il 31/3/2015, in Napoli, nel Tunnel della Vittoria alle ore
19,00 circa e pronunciata condanna a carico del CP_2
L'attore era alla guida del ciclomotore Honda tg DZ04398, indossava il casco, e marciava diretto verso via Acton, quando, circa verso la metà della galleria, scivolava su una scia d'olio fuoriuscita dal veicolo che lo precedeva, il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso o farsi identificare. Rovinava al suolo riportando lesioni alla gamba destra, trauma alla testa e facciale, e contusioni al polso e gomito sinistro, residuanti un danno permanente del 11%, oltre inabilità temporanea. Sui luoghi interveniva successivamente la Polizia Municipale, i cui agenti, constatata la presenza del liquido sulla carreggiata, chiamavano apposita ditta per la rimozione della sostanza.
L'attore deduceva che la causazione del danno fosse esclusivamente dovuta alla condotta colposa del conducente del veicolo ignoto, per difetto di manutenzione del veicolo e di adozione delle precauzioni conseguenti allo sversamento dell'olio, e riferiva di aver sporto denuncia contro ignoti il 30/5/2015, sebbene il procedimento penale si chiudeva con decreto di archiviazione del
19/10/2015 per essere rimasto ignoto il responsabile.
Chiedeva pertanto di dichiarare la responsabilità del veicolo rimasto ignoto e per l'effetto, condannare l'impresa designata per la gestione del F.G.V.S., ai seni dell'art. 283 comma 1 lett. a)
D.lgs 205/2009, al pagamento in suo favore della somma corrispondente al danno subito di €
47.250.00, oltre accessori e spese di lite.
Ai fini della procedibilità della domanda, l'istante costituiva in mora la con Controparte_1 racc.ta del 10/11/2015 ed allegava di aver esperito l'invito a negoziazione assistita in data
15.1.2016, senza esito.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/2/2017 si costituiva in giudizio la convenuta nella spiegata qualità, la Controparte_3 quale, eccependo la nullità della citazione, l'improponibilità e inammissibilità della domanda e, contestando la dinamica del sinistro e la quantificazione del danno richiesto, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Nel corso del giudizio si procedeva all'esame del teste , richiesto da parte attrice, si Testimone_1 acquisiva documentazione, tra cui il verbale dei VVUU intervenuti nelle immediatezze dei fatti, e si espletava C.T.U. medica, e successivamente sulla base della documentazione offerta e delle prove raccolte, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. all'udienza del 5/7/2021.
In esito, il Tribunale di Napoli pronunciava in data 10/1/2022 la sentenza qui impugnata n.
195/2022, non notificata, con la quale così statuiva: “1. Rigetta la domanda;
2. condanna
[...]
al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di nella Parte_1 Controparte_1 qualità di impresa designata per la Campania alla gestione del Fondo di garanzia Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante p.t che si liquidano in euro 4.380,00 per onorari, oltre
15% rimborso forfettario per esborsi, IVA e CPA come per legge;
3. pone a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con separato decreto”.
Il Tribunale premessa la procedibilità della domanda, esperite le formalità previste ex art. 287 D.lgs.
209/2005 nella formulazione applicabile ratione temporis, rigettava la domanda, ritenuta infondata per difetto di prova sull'accadimento dei fatti, avendo ritenuto le dichiarazioni dell'unico testimone escusso da un lato, generiche e lacunose, non avendo specificato il modello e colore dell'autocarro, né la velocità, e dall'altro lato, inverosimili, ritenendo che il teste, alla guida del proprio ciclomotore, seguendo in lontananza il veicolo ignoto e lo scooter del , riusciva a scorgere la Pt_1 scia d'olio fuoriuscente dal primo, ed ancora, contraddittorie, visto che il danneggiato, nelle immediatezze del sinistro dichiarava alla Polizia Municipale di essere scivolato su una scia di olio presente sulla carreggiata (senza menzionare la provenienza dal veicolo che lo precedeva).
Osservava, inoltre, il giudice la mancanza nel verbale dei VVUU dell'indicazione della presenza del testimone, di cui non raccoglievano informazioni utili.
Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale riteneva il testimone inattendibile e, sebbene avesse fornito una ricostruzione conforme a quanto indicato in questa sede dall'attore, la sua deposizione era giudicata lacunosa, inverosimile e contraddittoria rispetto agli altri elementi probatori emergenti dagli atti.
Con atto di appello notificato in data 8/7/2022, proponeva appello avverso la Parte_1 detta sentenza, chiedendo di: “dichiarare il presente gravame procedibile e proponibile, per aver l'appellante ottemperato agli obblighi e formalità di legge prescritti in materia, nonché ammissibile per essere il presente atto conforme alle disposizioni normative;
attesa la fondatezza del diritto preteso dall'appellante, dichiarare l'appello ammissibile essendovi più che ragionevoli, probabilità che il presente gravame venga accolto;
2. Nel merito: accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza n. 195/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data Pt_2
3 10.01.2022, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le modifiche proposte e richieste, condannando la appellata nella qualità, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di €
20.870,73 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo, il tutto in accoglimento della domanda formulata in primo grado;
3. Considerato che in virtù della conclamata e dichiarata piena soccombenza della appellata , il Giudice d'appello dovrà annullare le statuizioni Controparte_1 della sentenza impugnata in ordine anche alla errata liquidazione delle spese di giudizio e condannare la appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze maturate dal sottoscritto difensore come correttamente calcolate e specificate per il giudizio di primo grado, ponendo a carico della stessa anche le spese di CTU;
4. quanto alle spese e competenze del presente gravarne, anch'esse andranno poste integralmente a carico della appellata , per il Controparte_1 principio della soccombenza, oltre maggiorazione di legge per spese generali (15%), nonché Iva e
Cpa con espressa distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore avv. Augusto Corsaro antistatario”.
Preliminarmente l'appellante osservava come la condotta processuale della parte convenuta nel primo grado, consistita nel mancato deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. come anche nella mancata precisazione delle conclusioni e deposito delle memorie conclusionali e repliche potesse essere inteso quale abbandono della difesa, con rinuncia alle eccezioni mosse solo con la comparsa di costituzione.
Con il primo motivo, l'appellante deduce la “I. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” per avere il Tribunale ritenuto inattendibile l'unico testimone escusso ( ), sulla base della mancata rappresentazione di dettagli tecnici sul veicolo Testimone_1
(modello, colore, velocità/andatura del veicolo) e, d'altro canto, sulla non verosimiglianza della narrazione risultando poco credibile che il teste alla guida del proprio scoter e nelle condizioni di luogo e tempo di vedeva “in lontananza” la perdita d'olio dall'autocarro che precedeva lo scooter dell'infortunato, senza tenere conto di altre circostanze allegate agli atti: il teste, infatti, aveva già reso tali dichiarazioni nel documento allegato alla richiesta inviata prima del giudizio all'impresa designata per il FGVS in data 7.12.2017 in modo del tutto conforme a quanto rappresentato in giudizio nell'escussione testimoniale. Inoltre, queste dichiarazioni non contrastavano con la narrativa resa dall'attore, in quanto anche questi aveva poi integrato la sua narrazione nell'esame condotto dal PM in sede di indagini, riferendo del veicolo da cui fuoriusciva l'olio e che proseguiva la marcia senza prestargli soccorso. Infine, l'appellante riteneva le circostanze riferite pienamente
4 confermate anche dagli altri atti depositati: documentazione medico-legale, verbale di VVUU, atti del procedimento penale.
Pertanto la valutazione di inattendibilità del teste espressa dal primo giudicante doveva ritenersi semplicistica ed immotivata.
Con il secondo motivo l'appellante deduceva il vizio di “II. Omessa ed apparente motivazione della sentenza emessa dal Tribunale”, lamentando che la sentenza risultava priva di indicazione degli elementi logici a fondamento del convincimento del giudice, indicati in maniera generica.
In data 14/10/2022 si costituiva la preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza degli elementi ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza. Contestava specificamente i motivi di appello, evidenziando la correttezza e specificità della motivazione della pronuncia, contenente i riferimenti alla dichiarazione del teste e gli elementi contraddittori con la stessa.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Instaurato il giudizio, in esito ad alcuni rinvii della precisazione delle conclusioni, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal
Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, il presente procedimento perveniva dalla quinta Sezione alla presente, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano in data 4.2.2025.
Alla udienza del 16.9.2025, in presenza, le parti precisavano le conclusioni e rinunciavano espressamente ai termini per il deposito successivo delle memorie conclusionali e repliche e la
Corte assegnava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, va rigettato con piena conferma Parte_1 della statuizione del primo grado per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che l'appello, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto contiene oltre alla volontà di riforma anche una parte argomentativa, atta a confutare e contestare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico – giuridico della pronuncia (Cass. SSUU 27199/2017, Cass.18307/2015 e Cass. 22781/2014).
D'altro canto va disattesa la questione sollevata dall'appellante dell'abbandono del giudizio da parte delle nella spiegata qualità, ritenuto che anche in mancanza di conclusioni espresse, Controparte_1 nondimeno si intendano richiamate le difese già esposte nella comparsa conclusionali, peraltro non
5 contenente eccezioni in senso stretto e domande riconvenzionali (Cass. 5018/2014, Cass.
15860/2014 e 31571/2019) costituendo una facoltà, e non un obbligo, il deposito di tali atti.
Fatta tale necessaria premessa, esaminando il merito dell'impugnazione, ritiene il Collegio di doverla totalmente disattendere.
Il primo motivo di gravame è infondato.
In punto di diritto, le norme che l'appellante ritiene violate nella decisione impugnata sono l'art. 115 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice pone a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti (e i fatti non specificamente contestati) e l'art. 116 c.p.c., secondo cui tali prove vanno valutate dal giudice secondo il “prudente apprezzamento”.
Suddetti principi sono pienamente rispettati dal Giudice del primo grado il quale nel valutare la prova su il fondamento per l'accoglimento dell'azione contro il F.G.V.S. per il risarcimento del danno nell'ipotesi indicata, ovvero l'essere il sinistro cagionato da un veicolo non identificato, ex art. 283 comma 1 lett. a) ha fatto un esame logico, approfondito e perciò condivisibile delle prove raccolte, il cui elemento principale è la testimonianza del . Tes_1
Ritiene infatti questa Corte pienamente condivisile l'iter logico della motivazione, poiché, specificamente analizzate le dichiarazioni del predetto testimone, queste sono apparse intrinsecamente incoerenti, nella parte in cui il dichiara di aver visto l'autocarro emettere Tes_1 fumo e perdere olio, ma non ha saputo riferire alcun elemento descrittivo del veicolo, anche ai fini della sua identificazione. D'altra parte è lo stesso appellante a suffragare tale valutazione nel passaggio dell'atto introduttivo del gravame in cui osserva: “sembra alquanto inverosimile che un soggetto di per sé già impegnato nella guida del proprio scooter, intento a non scivolare anch'esso sulla scia d'olio presente sul manto stradale, interrogato sul colore, tipo e velocità dell'autocarro che stava uscendo dal tunnel, riferisca esaustivamente e con dovizia di particolari”. Se ciò è vero, ancora più inverosimile è accorgersi della perdita d'olio, peraltro dovendosi ritenere la fuoriuscita proveniente dal lato posteriore inferiore del mezzo, la cui visione era ostruita dai veicoli, tra cui quello del danneggiato che precedevano il teste.
Peraltro il primo giudice ha attentamente rilevato il contrasto tra queste dichiarazioni e quelle rese dal danneggiato ai VVUU nell'immediatezza dell'intervento, come riferite nel verbale, il quale riferiva solo la presenza della scia d'olio, di cui non si era avveduto scivolando, nonché la mancata indicazione nel predetto verbale del testimone.
6 Anche questi elementi appaiono particolarmente rilevanti a sconfessare le dichiarazioni valorizzate dall'appellante.
Ancora, questa Corte osserva non solo la evidenza del contrasto, essendo stata la versione del danneggiato ripetuta nelle immediatezze, nei medesimi detti termini anche all'accesso al Pronto soccorso dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo il 31.3.2015, come si legge nel verbale dell'accettazione versato in atti: “cause e circostanze dichiarate: trauma per la presenza di olio sul manto stradale”
(senza alcun riferimento allo sversamento), ma anche la mancata indicazione del come Tes_1 presente ai fatti, non solo nel verbale di VVUU intervenuti nelle immediatezze del sinistro, ma anche nella querela sporta dal ai CC della stazione Napoli – Stella in data 30.4.2015, Pt_1 limitandosi ad indicare nell'ultima frase della querela presentata: “si riserva di indicare i nominativi dei testimoni presenti al fatto”, sebbene suddetto elemento fosse di fondamentale importanza per lo sviluppo delle indagini.
Non appare, invece, rilevante nella prudente valutazione del complesso probatorio il documento allegato alla richiesta inviata prima del giudizio all'impresa designata per il FGVS in data 7.12.2017 contenente dichiarazioni scritte del sulla dinamica del sinistro, in modo del tutto conforme a Tes_1 quanto rappresentato in giudizio (allegata in primo grado con le memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c.) in quanto è vero che dimostra il convincimento del soggetto sull'andamento dei fatti, ma non contiene alcun altro elemento aggiuntivo, non consentendo il superamento di quello scrutinio di incoerenza intrinseca e contraddittorietà estrinseca fin qui esaminato. Si aggiunga comunque la datazione, oltre due anni dopo il sinistro, e quindi la conseguente incidenza sulla memoria dei fatti accaduti.
Alla luce di quanto già riferito sulla specificità dell'approfondimento da parte del primo giudice del materiale probatorio raccolto in primo grado, e della esplicitazione delle valutazioni logiche che conducevano alla decisione, va senz'altro disatteso il secondo motivo di gravame con cui l'appellante deduceva il vizio di “II. Omessa ed apparente motivazione della sentenza emessa dal
Tribunale”, poiché la stessa appare esplicitata e esaustiva con un dettagliato esame delle circostanze concrete.
In conclusione, l'appello proposto da Sig. è infondato in fatto e in diritto e, di Parte_1 conseguenza, la sentenza va confermata in via integrale.
In ordine al governo delle spese di lite, secondo la soccombenza, gli appellanti vanno condannati alle spese in favore dell'appellato, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, aggiornati, secondo lo scaglione della controversia, come qui proposta, fino ad € 26.000,00, valore della
7 domanda, ridotta rispetto al primo grado, verosimilmente allineandosi alle risultanze della CTU, pari ad € 20.870,73, considerata l'entità della pretesa, in importi prossimi ai minimi, trattandosi di questioni in fatto ed in diritto di agevole valutazione.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 nei confronti di
Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 10/1/2022 n. 195/2022, non notificata, nei confronti della in qualità di Impresa Designata per il Fondo Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada per la Regione Campania, ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide:
A) Rigetta l'appello, confermando in via integrale l'appellata sentenza;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore di in qualità di impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_3
Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del l.r.p.t., che liquida in complessivi €
3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
C) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
Dott. Eugenio Forgillo Presidente
Dott. Francesco Notaro Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Celentano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 3219 del Ruolo Generale contenzioso dell'anno
2022, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 195/2022 del 10.1.2022, avente ad oggetto
“lesioni personali”;
TRA
, (c.f. n. ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'atto di appello dall'avv.to Augusto Corsaro (c.f. n. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via R. Caravaglios n. 33, il quale procuratore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax 081 19302842 ed al seguente indirizzo di PEC: ; Email_1
APPELLANTE
E in persona del l.r.p.t. (C.F. n. ) nella qualità Controparte_1 P.IVA_1 di impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei sinistri in nome e per conto del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Famiglietti (c.f. n.
), in virtù di procura generale alle liti per atto Notar C.F._3 Persona_1 del 18/12/2014 (rep. N 186905 / racc. n 303679), il quale difensore dichiara di voler
[...] ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
o al n. fax 0812452234; Email_2
APPELLATO
Oggetto: azione ex art. 283 lett. a D.lvo 209/2005
1 Conclusioni: come da atto di appello e comparsa di costituzione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 7/11/2016, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la in qualità di impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_1
Vittime della Strada per la Regione Campania, chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità di un veicolo ignoto per il sinistro accaduto il 31/3/2015, in Napoli, nel Tunnel della Vittoria alle ore
19,00 circa e pronunciata condanna a carico del CP_2
L'attore era alla guida del ciclomotore Honda tg DZ04398, indossava il casco, e marciava diretto verso via Acton, quando, circa verso la metà della galleria, scivolava su una scia d'olio fuoriuscita dal veicolo che lo precedeva, il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso o farsi identificare. Rovinava al suolo riportando lesioni alla gamba destra, trauma alla testa e facciale, e contusioni al polso e gomito sinistro, residuanti un danno permanente del 11%, oltre inabilità temporanea. Sui luoghi interveniva successivamente la Polizia Municipale, i cui agenti, constatata la presenza del liquido sulla carreggiata, chiamavano apposita ditta per la rimozione della sostanza.
L'attore deduceva che la causazione del danno fosse esclusivamente dovuta alla condotta colposa del conducente del veicolo ignoto, per difetto di manutenzione del veicolo e di adozione delle precauzioni conseguenti allo sversamento dell'olio, e riferiva di aver sporto denuncia contro ignoti il 30/5/2015, sebbene il procedimento penale si chiudeva con decreto di archiviazione del
19/10/2015 per essere rimasto ignoto il responsabile.
Chiedeva pertanto di dichiarare la responsabilità del veicolo rimasto ignoto e per l'effetto, condannare l'impresa designata per la gestione del F.G.V.S., ai seni dell'art. 283 comma 1 lett. a)
D.lgs 205/2009, al pagamento in suo favore della somma corrispondente al danno subito di €
47.250.00, oltre accessori e spese di lite.
Ai fini della procedibilità della domanda, l'istante costituiva in mora la con Controparte_1 racc.ta del 10/11/2015 ed allegava di aver esperito l'invito a negoziazione assistita in data
15.1.2016, senza esito.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20/2/2017 si costituiva in giudizio la convenuta nella spiegata qualità, la Controparte_3 quale, eccependo la nullità della citazione, l'improponibilità e inammissibilità della domanda e, contestando la dinamica del sinistro e la quantificazione del danno richiesto, concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Nel corso del giudizio si procedeva all'esame del teste , richiesto da parte attrice, si Testimone_1 acquisiva documentazione, tra cui il verbale dei VVUU intervenuti nelle immediatezze dei fatti, e si espletava C.T.U. medica, e successivamente sulla base della documentazione offerta e delle prove raccolte, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. all'udienza del 5/7/2021.
In esito, il Tribunale di Napoli pronunciava in data 10/1/2022 la sentenza qui impugnata n.
195/2022, non notificata, con la quale così statuiva: “1. Rigetta la domanda;
2. condanna
[...]
al pagamento delle spese del presente giudizio a favore di nella Parte_1 Controparte_1 qualità di impresa designata per la Campania alla gestione del Fondo di garanzia Vittime della
Strada, in persona del legale rappresentante p.t che si liquidano in euro 4.380,00 per onorari, oltre
15% rimborso forfettario per esborsi, IVA e CPA come per legge;
3. pone a carico di parte attrice le spese di CTU liquidate con separato decreto”.
Il Tribunale premessa la procedibilità della domanda, esperite le formalità previste ex art. 287 D.lgs.
209/2005 nella formulazione applicabile ratione temporis, rigettava la domanda, ritenuta infondata per difetto di prova sull'accadimento dei fatti, avendo ritenuto le dichiarazioni dell'unico testimone escusso da un lato, generiche e lacunose, non avendo specificato il modello e colore dell'autocarro, né la velocità, e dall'altro lato, inverosimili, ritenendo che il teste, alla guida del proprio ciclomotore, seguendo in lontananza il veicolo ignoto e lo scooter del , riusciva a scorgere la Pt_1 scia d'olio fuoriuscente dal primo, ed ancora, contraddittorie, visto che il danneggiato, nelle immediatezze del sinistro dichiarava alla Polizia Municipale di essere scivolato su una scia di olio presente sulla carreggiata (senza menzionare la provenienza dal veicolo che lo precedeva).
Osservava, inoltre, il giudice la mancanza nel verbale dei VVUU dell'indicazione della presenza del testimone, di cui non raccoglievano informazioni utili.
Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale riteneva il testimone inattendibile e, sebbene avesse fornito una ricostruzione conforme a quanto indicato in questa sede dall'attore, la sua deposizione era giudicata lacunosa, inverosimile e contraddittoria rispetto agli altri elementi probatori emergenti dagli atti.
Con atto di appello notificato in data 8/7/2022, proponeva appello avverso la Parte_1 detta sentenza, chiedendo di: “dichiarare il presente gravame procedibile e proponibile, per aver l'appellante ottemperato agli obblighi e formalità di legge prescritti in materia, nonché ammissibile per essere il presente atto conforme alle disposizioni normative;
attesa la fondatezza del diritto preteso dall'appellante, dichiarare l'appello ammissibile essendovi più che ragionevoli, probabilità che il presente gravame venga accolto;
2. Nel merito: accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza n. 195/2022 emessa dal Tribunale di Napoli in data Pt_2
3 10.01.2022, secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le modifiche proposte e richieste, condannando la appellata nella qualità, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di €
20.870,73 oltre interessi legali dall'evento al soddisfo, il tutto in accoglimento della domanda formulata in primo grado;
3. Considerato che in virtù della conclamata e dichiarata piena soccombenza della appellata , il Giudice d'appello dovrà annullare le statuizioni Controparte_1 della sentenza impugnata in ordine anche alla errata liquidazione delle spese di giudizio e condannare la appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese e competenze maturate dal sottoscritto difensore come correttamente calcolate e specificate per il giudizio di primo grado, ponendo a carico della stessa anche le spese di CTU;
4. quanto alle spese e competenze del presente gravarne, anch'esse andranno poste integralmente a carico della appellata , per il Controparte_1 principio della soccombenza, oltre maggiorazione di legge per spese generali (15%), nonché Iva e
Cpa con espressa distrazione ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto difensore avv. Augusto Corsaro antistatario”.
Preliminarmente l'appellante osservava come la condotta processuale della parte convenuta nel primo grado, consistita nel mancato deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. come anche nella mancata precisazione delle conclusioni e deposito delle memorie conclusionali e repliche potesse essere inteso quale abbandono della difesa, con rinuncia alle eccezioni mosse solo con la comparsa di costituzione.
Con il primo motivo, l'appellante deduce la “I. Erronea valutazione delle risultanze istruttorie - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” per avere il Tribunale ritenuto inattendibile l'unico testimone escusso ( ), sulla base della mancata rappresentazione di dettagli tecnici sul veicolo Testimone_1
(modello, colore, velocità/andatura del veicolo) e, d'altro canto, sulla non verosimiglianza della narrazione risultando poco credibile che il teste alla guida del proprio scoter e nelle condizioni di luogo e tempo di vedeva “in lontananza” la perdita d'olio dall'autocarro che precedeva lo scooter dell'infortunato, senza tenere conto di altre circostanze allegate agli atti: il teste, infatti, aveva già reso tali dichiarazioni nel documento allegato alla richiesta inviata prima del giudizio all'impresa designata per il FGVS in data 7.12.2017 in modo del tutto conforme a quanto rappresentato in giudizio nell'escussione testimoniale. Inoltre, queste dichiarazioni non contrastavano con la narrativa resa dall'attore, in quanto anche questi aveva poi integrato la sua narrazione nell'esame condotto dal PM in sede di indagini, riferendo del veicolo da cui fuoriusciva l'olio e che proseguiva la marcia senza prestargli soccorso. Infine, l'appellante riteneva le circostanze riferite pienamente
4 confermate anche dagli altri atti depositati: documentazione medico-legale, verbale di VVUU, atti del procedimento penale.
Pertanto la valutazione di inattendibilità del teste espressa dal primo giudicante doveva ritenersi semplicistica ed immotivata.
Con il secondo motivo l'appellante deduceva il vizio di “II. Omessa ed apparente motivazione della sentenza emessa dal Tribunale”, lamentando che la sentenza risultava priva di indicazione degli elementi logici a fondamento del convincimento del giudice, indicati in maniera generica.
In data 14/10/2022 si costituiva la preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per carenza degli elementi ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza. Contestava specificamente i motivi di appello, evidenziando la correttezza e specificità della motivazione della pronuncia, contenente i riferimenti alla dichiarazione del teste e gli elementi contraddittori con la stessa.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Instaurato il giudizio, in esito ad alcuni rinvii della precisazione delle conclusioni, a seguito del decreto di riassegnazione e redistribuzione di affari tra sezioni della Corte di Appello, emanato dal
Presidente della Corte di Appello in data 30.12.2024, il presente procedimento perveniva dalla quinta Sezione alla presente, con assegnazione alla relatrice dott.ssa Celentano in data 4.2.2025.
Alla udienza del 16.9.2025, in presenza, le parti precisavano le conclusioni e rinunciavano espressamente ai termini per il deposito successivo delle memorie conclusionali e repliche e la
Corte assegnava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, va rigettato con piena conferma Parte_1 della statuizione del primo grado per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che l'appello, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato, è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto contiene oltre alla volontà di riforma anche una parte argomentativa, atta a confutare e contestare le specifiche ragioni del primo giudice e il fondamento logico – giuridico della pronuncia (Cass. SSUU 27199/2017, Cass.18307/2015 e Cass. 22781/2014).
D'altro canto va disattesa la questione sollevata dall'appellante dell'abbandono del giudizio da parte delle nella spiegata qualità, ritenuto che anche in mancanza di conclusioni espresse, Controparte_1 nondimeno si intendano richiamate le difese già esposte nella comparsa conclusionali, peraltro non
5 contenente eccezioni in senso stretto e domande riconvenzionali (Cass. 5018/2014, Cass.
15860/2014 e 31571/2019) costituendo una facoltà, e non un obbligo, il deposito di tali atti.
Fatta tale necessaria premessa, esaminando il merito dell'impugnazione, ritiene il Collegio di doverla totalmente disattendere.
Il primo motivo di gravame è infondato.
In punto di diritto, le norme che l'appellante ritiene violate nella decisione impugnata sono l'art. 115 c.p.c., il quale stabilisce che il giudice pone a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti (e i fatti non specificamente contestati) e l'art. 116 c.p.c., secondo cui tali prove vanno valutate dal giudice secondo il “prudente apprezzamento”.
Suddetti principi sono pienamente rispettati dal Giudice del primo grado il quale nel valutare la prova su il fondamento per l'accoglimento dell'azione contro il F.G.V.S. per il risarcimento del danno nell'ipotesi indicata, ovvero l'essere il sinistro cagionato da un veicolo non identificato, ex art. 283 comma 1 lett. a) ha fatto un esame logico, approfondito e perciò condivisibile delle prove raccolte, il cui elemento principale è la testimonianza del . Tes_1
Ritiene infatti questa Corte pienamente condivisile l'iter logico della motivazione, poiché, specificamente analizzate le dichiarazioni del predetto testimone, queste sono apparse intrinsecamente incoerenti, nella parte in cui il dichiara di aver visto l'autocarro emettere Tes_1 fumo e perdere olio, ma non ha saputo riferire alcun elemento descrittivo del veicolo, anche ai fini della sua identificazione. D'altra parte è lo stesso appellante a suffragare tale valutazione nel passaggio dell'atto introduttivo del gravame in cui osserva: “sembra alquanto inverosimile che un soggetto di per sé già impegnato nella guida del proprio scooter, intento a non scivolare anch'esso sulla scia d'olio presente sul manto stradale, interrogato sul colore, tipo e velocità dell'autocarro che stava uscendo dal tunnel, riferisca esaustivamente e con dovizia di particolari”. Se ciò è vero, ancora più inverosimile è accorgersi della perdita d'olio, peraltro dovendosi ritenere la fuoriuscita proveniente dal lato posteriore inferiore del mezzo, la cui visione era ostruita dai veicoli, tra cui quello del danneggiato che precedevano il teste.
Peraltro il primo giudice ha attentamente rilevato il contrasto tra queste dichiarazioni e quelle rese dal danneggiato ai VVUU nell'immediatezza dell'intervento, come riferite nel verbale, il quale riferiva solo la presenza della scia d'olio, di cui non si era avveduto scivolando, nonché la mancata indicazione nel predetto verbale del testimone.
6 Anche questi elementi appaiono particolarmente rilevanti a sconfessare le dichiarazioni valorizzate dall'appellante.
Ancora, questa Corte osserva non solo la evidenza del contrasto, essendo stata la versione del danneggiato ripetuta nelle immediatezze, nei medesimi detti termini anche all'accesso al Pronto soccorso dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo il 31.3.2015, come si legge nel verbale dell'accettazione versato in atti: “cause e circostanze dichiarate: trauma per la presenza di olio sul manto stradale”
(senza alcun riferimento allo sversamento), ma anche la mancata indicazione del come Tes_1 presente ai fatti, non solo nel verbale di VVUU intervenuti nelle immediatezze del sinistro, ma anche nella querela sporta dal ai CC della stazione Napoli – Stella in data 30.4.2015, Pt_1 limitandosi ad indicare nell'ultima frase della querela presentata: “si riserva di indicare i nominativi dei testimoni presenti al fatto”, sebbene suddetto elemento fosse di fondamentale importanza per lo sviluppo delle indagini.
Non appare, invece, rilevante nella prudente valutazione del complesso probatorio il documento allegato alla richiesta inviata prima del giudizio all'impresa designata per il FGVS in data 7.12.2017 contenente dichiarazioni scritte del sulla dinamica del sinistro, in modo del tutto conforme a Tes_1 quanto rappresentato in giudizio (allegata in primo grado con le memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c.) in quanto è vero che dimostra il convincimento del soggetto sull'andamento dei fatti, ma non contiene alcun altro elemento aggiuntivo, non consentendo il superamento di quello scrutinio di incoerenza intrinseca e contraddittorietà estrinseca fin qui esaminato. Si aggiunga comunque la datazione, oltre due anni dopo il sinistro, e quindi la conseguente incidenza sulla memoria dei fatti accaduti.
Alla luce di quanto già riferito sulla specificità dell'approfondimento da parte del primo giudice del materiale probatorio raccolto in primo grado, e della esplicitazione delle valutazioni logiche che conducevano alla decisione, va senz'altro disatteso il secondo motivo di gravame con cui l'appellante deduceva il vizio di “II. Omessa ed apparente motivazione della sentenza emessa dal
Tribunale”, poiché la stessa appare esplicitata e esaustiva con un dettagliato esame delle circostanze concrete.
In conclusione, l'appello proposto da Sig. è infondato in fatto e in diritto e, di Parte_1 conseguenza, la sentenza va confermata in via integrale.
In ordine al governo delle spese di lite, secondo la soccombenza, gli appellanti vanno condannati alle spese in favore dell'appellato, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, aggiornati, secondo lo scaglione della controversia, come qui proposta, fino ad € 26.000,00, valore della
7 domanda, ridotta rispetto al primo grado, verosimilmente allineandosi alle risultanze della CTU, pari ad € 20.870,73, considerata l'entità della pretesa, in importi prossimi ai minimi, trattandosi di questioni in fatto ed in diritto di agevole valutazione.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 nei confronti di
Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 10/1/2022 n. 195/2022, non notificata, nei confronti della in qualità di Impresa Designata per il Fondo Garanzia Vittime della Controparte_1
Strada per la Regione Campania, ogni ulteriore istanza rigetta e disattesa, così decide:
A) Rigetta l'appello, confermando in via integrale l'appellata sentenza;
B) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in Parte_1 favore di in qualità di impresa designata per il Fondo Garanzia Controparte_3
Vittime della Strada per la Regione Campania, in persona del l.r.p.t., che liquida in complessivi €
3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
C) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002 nei confronti di Parte_1
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Celentano Dott. Eugenio Forgillo
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