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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/07/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO IT1ALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria Sezione civile
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Natalino Sapone – Presidente
Dott. ssa Rosa Maria Bova – Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 579/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Attilio Bandiera, cod. fisc. , ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il difensore, in Reggio Calabria, via Giuseppe De Nava, n. 134, fax 0965.331721, p.e.c. Email_1 appellanti
CONTRO
in persona del pro tempore, cod. fisc. Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliata appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile,
n. 46/2009, pubblicata in data 11.1.2019, nella causa n. 3955/2015 R.G.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con atto di appello ritualmente notificato nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo,
i suddetti appellanti impugnavano la sentenza in oggetto. Con decreto del 17.7.2019, veniva designato il relatore e disposata la comparizione delle parti per l'udienza del 23.1.2020;
L'appellata si costituiva con comparsa il 18.12.2019, Controparte_1 proponendo altresì appello incidentale condizionato.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.1.2020, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.1.2021 e successivamente differita d'ufficio fino all'udienza del 7.11.2024, sostituita con la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da rispettivi provvedimenti ritualmente comunicati alle parti costituite.
A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, rilevato il mancato deposito di note di trattazione e stante l'equiparabilità di tale condotta processuale all'assenza delle parti all'udienza, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., la causa veniva differita all'udienza del 20.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da ordinanza comunicata alle parti costituite.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte, occorrendo dunque dichiarare l'estinzione della procedura ex artt. 309, 181 e 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi assunta in decisone senza termini, da ordinanza comunicata alle parti costituite, e viene definita con la presente sentenza.
Premesso quanto sopra, è sufficiente osservare che, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., se nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., a mente del quale, in tale evenienza, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti costituite. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Ne consegue che, nel caso di specie, risultando integrate, le suddette condizioni, deve provvedersi in conformità disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarando l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310
c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione pag. 2/3 (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn.
25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza:
Così deciso, nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 3/3
Corte d'appello di Reggio Calabria Sezione civile
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Natalino Sapone – Presidente
Dott. ssa Rosa Maria Bova – Consigliera
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 579/2019 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Attilio Bandiera, cod. fisc. , ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il difensore, in Reggio Calabria, via Giuseppe De Nava, n. 134, fax 0965.331721, p.e.c. Email_1 appellanti
CONTRO
in persona del pro tempore, cod. fisc. Controparte_1 CP_2
, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_1
Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15, è ope legis domiciliata appellata
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile,
n. 46/2009, pubblicata in data 11.1.2019, nella causa n. 3955/2015 R.G.
SVOGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECSIONE
Con atto di appello ritualmente notificato nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo,
i suddetti appellanti impugnavano la sentenza in oggetto. Con decreto del 17.7.2019, veniva designato il relatore e disposata la comparizione delle parti per l'udienza del 23.1.2020;
L'appellata si costituiva con comparsa il 18.12.2019, Controparte_1 proponendo altresì appello incidentale condizionato.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.1.2020, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.1.2021 e successivamente differita d'ufficio fino all'udienza del 7.11.2024, sostituita con la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da rispettivi provvedimenti ritualmente comunicati alle parti costituite.
A scioglimento della riserva assunta a tale ultima udienza, rilevato il mancato deposito di note di trattazione e stante l'equiparabilità di tale condotta processuale all'assenza delle parti all'udienza, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., la causa veniva differita all'udienza del 20.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da ordinanza comunicata alle parti costituite.
Anche a tale nuova udienza nessuna parte ha depositato note scritte, occorrendo dunque dichiarare l'estinzione della procedura ex artt. 309, 181 e 127 ter c.p.c.
La causa è stata quindi assunta in decisone senza termini, da ordinanza comunicata alle parti costituite, e viene definita con la presente sentenza.
Premesso quanto sopra, è sufficiente osservare che, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., se nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181 c.p.c., a mente del quale, in tale evenienza, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti costituite. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. Ne consegue che, nel caso di specie, risultando integrate, le suddette condizioni, deve provvedersi in conformità disponendo la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarando l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310
c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione pag. 2/3 (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn.
25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- nulla sulle spese;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza:
Così deciso, nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 3/3