Articolo 42 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
Articolo 47Articolo 43
Versione
14 marzo 1948
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Versione
22 marzo 1972
Art. 42. ((Ciascun Consiglio provinciale e' composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari.)) In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.
Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Entrata in vigore il 22 marzo 1972