Art. 42. ((Ciascun Consiglio provinciale e' composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari.)) In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.
Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.