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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/11/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. 1270/2024, 2544/2024 e
177/2025 R.G.L. promosse da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Dante Alighieri n.
49 presso lo studio dell'Avv. Anna Lisa Mazzara che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 20 novembre 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16 giugno 2024 (R.G. n. 1270/2024) parte ricorrente agiva in giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di
Gotto, esponendo di aver lavorato alle dipendenze della società Il
GL s.r.l.s. in liquidazione dal 18 maggio 2020 al 15 ottobre
2020 e 22 giugno 2021 al 30 ottobre 2021 con qualifica di bracciante agricolo (livello D). Rappresentava che l' all'esito di un accertamento ispettivo aveva CP_1 cancellato il suo nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2020 e 2021.
Sosteneva che, contrariamente a quanto ritenuto dall' aveva CP_1 regolarmente svolto attività lavorativa per la società Il GL
S.r.l.s. in liquidazione e chiedeva che venisse dichiarato il proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 102 giornate lavorative nell'anno 2020 e nell'anno 2021.
Con successivo ricorso depositato il 26 novembre 2024 (R.G. n.
2544/2024) parte ricorrente, riproponendo i medesimi argomenti sopra riportati, chiedeva l'annullamento dei provvedimenti con i quali l' in considerazione del disconoscimento delle giornate di lavoro CP_1 in agricoltura per gli anni 2020 e 2021, ave a chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2020, 2021 e 2022, di indennità di malattia per gli anni
2021 e 2022, di indenntià una tantum COVID per gli anni 2020 e
2021.
In data 29 gennaio 2025 il ricorrente depositava ricorso iscritto al n.
177/2025 R.G., chiedendo, per i medesimi motivi sopra riportati,
l'annullamento dei provvedimenti con i quali l' in considerazione CP_1 del disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura per gli anni
2020 e 2021, ave a chiesto la restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di malattia per gli anni 2021 e 2022.
Nella resistenza dell' all'udienza del 19 giugno 2025 le cause CP_1 veniva riunite.
All'udienza del 20 novembre le cause riunite venivano assunte in decisione.
Parte ricorrente lamenta che l' ha disconosciuto la sussistenza di CP_1 un rapporto di lavoro agricolo con la società Il GL S.r.l.s. in liquidazione per gli anni 2020 e 2021.
Gli Ispettori hanno, in particolare, accertato il carattere antieconomico dell'attività aziendale, evidenziando come negli anni 2020 e 2021 le spese per le retribuzioni e la contribuzione siano state di gran lunga superiori al volume d'affari complessivo della società.
Inoltre hanno rilevato che il legale rappresentante della società non conosceva il numero dei lavoratori, non si era mai occupata delle assunzioni e che dalle dichiarazioni dello stesso era emerso che in realtà l'azienda Il GL S.r.l.s. in liquidazione altro non era se non la prosecuzione dell'attività dell'azienda individuale di CA
ER che non aveva potuto più esercitarla per “problemi amministrativi/giuridici”.
In sostanza secondo gli ispettori il ER avrebbe continuato a gestire le assunzioni utilizzando lo schermo della società Il GL
S.r.l.s. in liquidazione, rispetto alla quale – in quanto imprenditore occulto – non poteva riconoscersi la titolarità dei rapporti di lavoro formalmente posti in essere con i dipendenti.
Va rilevato come nella specie le risultanze di cui al verbale di accertamento n. 2023001493/DDL del 31/07/2023 devono ritenersi corrette e fondate.
Il giudizio in esame riguarda la cancellazione di parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, sicché occorre accertare se vi sia prova della sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro in agricoltura con la società Il GL S.r.l.s. in liquidazione.
Secondo quanto di recente chiarito dalla Corte d'Appello di Messina
(cfr. sent. n. 265/2024), la prova deve essere fornita dal lavoratore e, nel caso in cui, come nella presente fattispecie l' ne contesti le CP_1 risultanze con riferimento ad elementi di fatto (accertamento ispettivo) che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto subordinato, l'organo giudiziario deve liberamente valutare tutto il materiale probatorio raccolto nel pervenire al proprio convincimento
(Cass. 2 agosto 2012, n. 13877).
È dunque necessario analizzare gli esiti dei verbali ispettivi allegati in atti. I rapporti ispettivi, pur non facendo piena prova fino a querela di falso (prova privilegiata che si estende soltanto agli elementi di fatto di ci i verbalizzanti abbiano avuto obiettiva conoscenza e, quanto alle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si estende solo al principio di certezza che esse siano state effettivamente rese nei termini rappresentati), per la loro natura hanno tuttavia un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto (Cass. n. 14965/2012).
Dagli accertamenti ispettivi condotti dall' è emerso che negli anni CP_1
2020 e 2021 le spese per le retribuzioni e la contribuzione siano state di gran lunga superiori al volume d'affari della società. Si è rilevato, cioè, il carattere antieconomico dell'azienda in quanto, a fronte di una spesa complessiva per retribuzioni e contribuzione di € 3.326.580,21, il volume d'affari è stato notevolmente inferiore.
Gli ispettori hanno poi rilevato che dalle dichiarazioni rese dallo stesso titolare e dai dipendenti è emerso che la società Il GL S.r.l.s. in liquidazione fosse in realtà la prosecuzione dell'attività dell'azienda individuale di CA ER che non poteva più esercitarla per problemi amministrativi/giuridici.
In particolare , legale rappresentante della società Il Testimone_1
GL S.r.l.s. ha dichiarato: “l'attività in questione l'ho rilevata dal sig. che non poteva più esercitarla per problemi Parte_2 amministrativi/giuridici e sono subentrata io. Sono in comodato gratuito dalla sig.ra che è la moglie del sig. ER Parte_3
CA, la quale mi ha concesso sia l'uso sia dell'intera struttura che di tutti i terreni dei quali non ricordo l'intera estensione […] Nel 2021
c'era sempre il sig. ER CA che si occupava lui delle assunzioni circa un'ottantina di persone. Il sig. ER C. per quanto concerne le retribuzioni, il fine settimana pagava in contanti gli operai con vari acconti per quello che ne so io, fino al raggiungimento dell'importo indicato in busta paga. Per quanto concerne l'anno 2020 la situazione era analoga all'anno 2021, sempre
c'erano un'ottantina di persone circa. Per quanto concerne la mia posizione nella società, prima ero dipendente del sig. e Parte_2 successivamente ho rilevato l'attività. Il sig. ER CA era mio dipendente fino al 14 marzo 2022 e fino a quella data era lui a gestire l'attività”.
Gli elementi emersi, quali il carattere antieconomico dell'attività aziendale (costi di manodopera di gran lunga maggiori rispetto al reddito derivante dall'attività), la messa di disposizione a titolo gratuito da parte della moglie del ER di strutture e terreni per lo svolgimento dell'attività, la gestione dell'azienda e del personale da parte di CA ER, soggetto diverso dal legale rappresentante della società e dipendente della stessa fino al 14 marzo 2022, denotano un corposo quadro indiziario – corroborato anche da puntuali riscontri documentali acquisiti direttamente dagli ispettori, e come tali dotati di efficacia privilegiata – indicativo dalla natura fittizia del rapporto di lavoro instaurato con la società Il
GL S.r.l.s. in liquidazione.
A ciò si aggiunga che diversi lavoratori (in particolare RI AR
AN, , , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 [...]
, , , , , Per_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 Persona_8
) hanno riconosciuto in CA ER Persona_9
l'effettivo titolare dell'azienda Il GL, individuandolo come il soggetto che impartiva direttive e gestiva il rapporto di lavoro.
In particolare la lavoratrice ha dichiarato in sede Testimone_2 ispettiva che “Ho lavorato per ER CA dal 2014 al 2019, dal 2019 al 2020 con la sig.ra moglie di ER e poi Parte_3 con Il GL. Di fatto ho sempre lavorato nello stesso posto con le stesse mansioni e l'organizzazione è sempre stata fatta dal sig.
ER CA”. Ed ancora ha dichiarato che “le giornate venivano Persona_6 sempre comunicate e organizzate dalla sig.ra , che io sappia, su Tes_1 direttive del sig. ER.
ha poi dichiarato che la ditta Il GL “è del sig. Persona_8
ER CA”.
Parimenti RI AR AN ha riferito che “era sempre presente
ER che dirigeva i lavori” ed ha riferito di aver Persona_1 lavorato “per ER” solo nel 2021 dal 15 ottobre a fine dicembre.
ha, inoltre, dichiarato che “ER CA mi Persona_2 diceva cosa fare, mentre era in ufficio”. Tes_1
Nonostante il contenuto diverso delle dichiarazioni rese da altri lavoratori (che imputano la titolarità della gestione dell'azienda in capo alla ), ritiene il Tribunale di dover attribuire maggiore Tes_1 attendibilità al narrato di quei dipendenti che hanno rinvenuto in
CA ER l'effettivo titolare dell'azienda.
Le dichiarazioni prima riportate sono tutte sostanzialmente convergenti e, a differenza di quelle rese da altri lavoratori, trovano elementi di riscontro nella disponibilità a titolo gratuito delle strutture e dei terreni da parte della moglie del ER e soprattutto nelle dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della società, Tes_1
.
[...]
Al contempo non può attribuirsi rilevanza alle buste paga, al CUD ed ai modelli UNILAV, trattandosi di documenti provenienti dal presunto datore di lavoro e dunque da un soggetto avente un interesse diretto nell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro.
Ed invero, laddove emergano elementi di dubbio in ordine al rapporto di lavoro (come eccepito dall' nella memoria di costituzione), la CP_1 documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, C. Cass. 10529/1996, nonché C. Cass. 9290/2000).
A fronte dell'accertamento ispettivo, deve ritenersi corretto il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura.
Parte ricorrente si è infatti limitata ad articolare una prova testimoniale, finalizzata a dimostrare – oltre al luogo di lavoro, al tipo di mansioni svolte ed all'orario di lavoro osservato – che il potere direttivo veniva esercitato dal legale rappresentante della società.
Si tratta però di una circostanza dal tenore generico che di per sé non
è in grado di fornire una rappresentazione idonea a sovvertire le conclusioni dell'accertamento che, come visto, sono fondate su diversi elementi di riscontro.
Per le ragioni che precedono, il ricorso avverso la cancellazione della ricorrente dall'elenco dei lavoratori agricoli va rigettato.
Conseguentemente va rigettato anche il ricorso avverso i provvedimenti di restituzione delle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione, di indennità di malattia e di indennità una tantum COVID.
Deve al riguardo evidenziarsi che, per insegnamento della Suprema
Corte, nelle controversie aventi ad oggetto le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati a tempo determinato in agricoltura, l'iscrizione negli elenchi anagrafici (o il possesso del certificato sostitutivo) rappresenta “elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia, ai fini previdenziali, alle prestazioni lavorative” (Cass. 29 luglio 2004 n. 1443).
La Corte di Cassazione ha precisato altresì che “se l'interessato non sia già in possesso della documentazione che lo attesta, deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione”
(Cass. 15 luglio 2005 n. 14994). Ritiene il Tribunale che sussistano gravi motivi per compensare integralmente le spese del giudizio. La questione oggetto di causa presenta profili di particolare complessità sia in fatto che in diritto, attesa la sovrapposizione tra la gestione formale e quella sostanziale dell'azienda, nonché la presenza di elementi indiziari di non immediata e univoca interpretazione.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 21 novembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino