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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera est.
nella causa iscritta al n. r.g 630/2024 promossa da
(già ) Parte_1 Parte_2
con gli avv.ti Michele Palla, Elisa Baroni, Giulia Aristei reclamante contro
Controparte_1
con l'avv. Silvia Fantozzi reclamato avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 289/2024 del Tribunale di Lucca pubblicata il
19.9.2024 all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, in cui la Corte si è riservata la decisione della causa nei termini di legge, è pronunciata la seguente
SENTENZA
Questi i fatti come emergenti dagli atti.
Con lettera del 16.2.2022, la elevava contestazione disciplinare nei confronti Parte_2
di del seguente contenuto: Controparte_1
-con ordine di servizio del 24.11.2021, il (dal 2016 addetto come operatore alla Centrale di CP_1
Controllo, con funzioni di vigilanza sui monitor che riportavano le immagini delle videocamere installate nel park nonché di risposta alle richieste dell'utenza) veniva informato che, a far data dal
1.12.2021, unitamente ad altri colleghi sarebbe stato adibito alla mansione di emissione di
1 abbonamenti e tessere e che, fino al 30.11.2021, sarebbe stata presente presso l' una Parte_3
persona dedicata alla sua formazione sulle nuove mansioni;
- che la Responsabile dell'Ufficio Permessi e Abbonamenti ( aveva comunicato alla società Persona_1 che dopo quindici minuti dall'inizio dell'attività formativa, si era allontanato senza CP_1 autorizzazione, dichiarando che non intendeva seguire l'attività in questione;
che, a seguito di detta segnalazione, la Responsabile del personale ( ) aveva incontrato il (alla Controparte_2 CP_1
presenza del Responsabile del Servizio, Roberto EO, e delle RSA), ribadendo al dipendente la necessità della partecipazione alla formazione: il decideva quindi di fare la formazione fino CP_1
al 29 novembre (con scarsi risultati), dal 1° dicembre iniziava a svolgere la mansione con il supporto e in compresenza dei colleghi fino al giorno 11 dicembre;
dal 13 al 19 dicembre usufruiva di giorni di ferie;
-che dal 21 dicembre iniziava a svolgere in autonomia la mansione, con risultati insoddisfacenti, con superficialità, facendo errori, invitando gli utenti ad andare via e a ripresentarsi nei giorni successivi: i fatti gli venivano contestati con nota del 22 dicembre, addebiti che il confermava davanti al CP_1
responsabile EO, scusandosi e dichiarando che intendeva riprovare a svolgere la mansione con il corretto atteggiamento (nessuna sanzione disciplinare veniva quindi emessa). Il dipendente tuttavia continuava nella condotta pregressa e dopo due giorni si metteva in malattia;
-poiché erano risultate segnalazioni che, nonostante la malattia, il svolgeva le normali CP_1
incombenze di vita, facendo lunghe passeggiate in bicicletta e frequentando il bar vicino alla sua abitazione, veniva incaricata una agenzia investigativa che, nei giorni dal 20 gennaio al 28 gennaio,
l'aveva seguito appurando dette circostanze (come analiticamente indicate nella contestazione per le singole giornate);
-che nello specifico la società gli contestava: “Il comportamento da lei tenuto durante la malattia risulta del tutto inaccettabile e tale da costituire gravissima infrazione disciplinare visto che lei, tutti i giorni verificati, mostrando una puntualità degna di maggiore sorte, in prossimità della scadenza della fascia di reperibilità mattutina, è uscito di casa per dedicarsi ad attività ludiche o di svago che dimostrano come nessun impedimento l'affliggesse. Certamente, la sua condotta attesta come lei non sia affetto da alcuna condizione patologica che giustifichi l'invalidità assoluta denunciata all'azienda per evitare le mansioni - d'ufficio e di scarso impegno fisico - di neo-assegnazione che lei, sin da subito, ha platealmente dimostrato di non gradire, rifiutando inizialmente la relativa formazione e successivamente applicandosi al lavoro con evidente, dolosa superficialità - tanto da indurre l'azienda ad una contestazione formale. Neppure la benevolenza dimostratale dalla società allorquando ha deciso di soprassedere dall'applicazione di una più che legittima sanzione l'ha indotta a rivedere il suo atteggiamento visto che, dopo appena due giorni ulteriori giorni di lavoro caratterizzati da errori
2 evidenti, lei ha ben pensato di mettersi in malattia per potersi dedicare alle sue lunghe escursioni in biciletta post fascia di reperibilità e alle sue visite al bar, non mancando per giunta di ironizzare con un conoscente sulla sua attenzione alle fasce. I comportamenti che le vengono contestati si pongono in evidente conclamato contrasto con i principi basilari che governano il rapporto di lavoro subordinato, ed in particolare, l'obbligo di diligenza tipizzato dall'art 2104 cc, le regole di buona fede
e correttezza che devono informare l'esecuzione del contratto di lavoro ex art 1375 cc ed il comportamento del lavoratore durante la malattia….. lei ha evidentemente abusato di una provvidenza di legge, finanziata peraltro con denaro pubblico, per sottrarsi all'impegno di lavoro…..dedicandosi ad altre attività di suo piacimento e tornaconto per giunta finanziate con
l'indennità di malattia……”.
Con lettera del 9.3.2022, il veniva licenziato per giusta causa, previa sua audizione orale, CP_1
non verbalizzata per richiesta del lavoratore e del sindacato che lo assisteva.
Il Tribunale di Lucca, adito da in opposizione all'ordinanza emessa nella fase Parte_1
sommaria, confermava la medesima ordinanza (che aveva annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione del lavoratore), riformandola sull'indennità risarcitoria (limitata alle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, in luogo dell'indennità originariamente calcolata, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione); con condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, pari a € 14.118,00.
Il Tribunale - in relazione alla fattispecie contestata al lavoratore di simulazione di uno stato di malattia (sindrome ansioso-depressiva) per il rifiuto a svolgere le mansioni di nuova assegnazione - aveva ritenuto insussistente la giusta causa di licenziamento, considerato che la documentazione prodotta e le prove orali confortavano il fatto che la malattia esisteva effettivamente.
Secondo il Tribunale, risultava documentalmente che il in concomitanza con la malattia (in CP_1
data 24.1.2022 e anche successivamente) aveva acquistato il farmaco (Zoloft) contenente RA prescritto dalla dott.ssa , medico di famiglia. Questa, sentita come testimone, aveva dichiarato Per_2
che nelle occasioni dei vari certificati il si era recato nel suo studio e che - sebbene lei non CP_1
fosse una psichiatra - si vedeva che il paziente (che non voleva andare da uno specialista) aveva dei disturbi, in quanto per linguaggio e gestualità aveva tratti compulsivi.
Ad avviso del Tribunale, accertamenti medici obiettivi non erano previsti nella fase inziale di queste patologie e non servivano comunque per accertare l'esistenza di una malattia, in quanto questo era obbligo da parte del medico tenuto anche ad esprimere un trattamento adeguato: gli accertamenti
(normalmente a mezzo di test) venivano effettuati solo dal medico legale per quantificare l'incidenza della patologia sull'integrità psico-fisica del soggetto in base a precisi parametri di riferimento.
3 Inoltre, doveva richiamarsi l'attendibile deposizione del teste EO, Responsabile del servizio, sul disagio del che non aveva dimestichezza con gli strumenti informatici, non apparendo CP_1 significativa per il Tribunale l'esperienza lavorativa pregressa che era consistita “nel visionare
(controllare) l'utenza tramite il computer e assisterla aprendo le sbarre dei parcheggi (sempre teste
EO). Secondo il teste, il non sapeva usare il programma mentre i suoi colleghi, per CP_1
l'esperienza maturata nei mesi estivi, avevano una certa dimestichezza con le estensioni che consentivano di fare il rilascio e i rinnovi degli abbonamenti. Per il lavoratore era poi inconsueto rapportarsi con il pubblico (teste EO): nelle esperienze lavorative pregresse il si CP_1 rapportava con l'utenza telefonicamente o direttamente nel suo casottino (teste ), mentre CP_2
nella nuova mansione doveva stare allo sportello da solo.
Quanto alla negligenza contestatagli al ritorno dalle ferie e al non avere avuto miglioramenti, tale circostanza non era sintomatica di una volontà di non applicarsi, ma del fatto che non essendo ad uso agli strumenti informatici, le ferie lo avevano fatto regredire su un programma che aveva appena cominciato a conoscere.
La ha proposto reclamo avverso detta pronuncia, rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “disattesa ogni contraria eccezione e istanza, previe tutte le declaratorie del caso, ritenuta l'ammissibilità del reclamo, previa fissazione dell'udienza di discussione e concesso al reclamante termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, in radicale riforma della sentenza n. 289/2024 emessa dal Tribunale di Lucca - Sez. Lavoro, Dott. A.
Manfredini, nel giudizio di opposizione RG 819/2023, in data 19 settembre 2024 e comunicata via pec in data 20.09.2024 (all.to 1), ….nel merito, respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando la legittimità del licenziamento ex art. 2119 c.c. irrogato al sig. CP_1
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non ritenga integrata una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., sempre in riforma della sentenza reclamata, Voglia accertare
e dichiarare, che il licenziamento irrogato dalla società al sig. è fondato su giustificato CP_1 motivo soggettivo, nell'accezione dell'art. 3, L. 604/1966; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di confermare la sentenza reclamata e quindi l'illegittimità del licenziamento comminato da in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., al sig. in parziale riforma della sentenza reclamata, Voglia CP_1 disporre l'applicazione al caso di specie alla fattispecie del co. V dell'art. 18 L. 300/1970 (revisione L.
92/2012) e, nel caso di ritenuta applicazione di quest'ultima norma, quantificare il risarcimento disposto a favore del sig. nel minimo di legge (ovvero dodici mensilità dell'ultima CP_1 retribuzione globale di fatto, quantificata, riformando sul punto l'ordinanza opposta, in € 2.602,26);
4 Sulle spese, Vinte le spese di lite e gli oneri di assistenza legale, sia del primo grado che del presente reclamo, implementati del contributo forfettario (15%) ex DM 55/2014, iva, c.p.a. e con refusione delle spese di assistenza tecnica che l'istruttoria del giudizio rendesse eventualmente necessarie, condannando il reclamato alla restituzione degli importi che gli sono stati corrisposti in esecuzione della ordinanza n. cron. 1943/2023 del Tribunale di Lucca sez. lavoro (R.G. 847/2022) inutilmente opposta che ha chiuso la fase sommaria del giudizio di primo grado (all.to 2 e 4) e di quelli che dovessero essergli corrisposti nelle more del reclamo per le ulteriori spese liquidate con la sentenza qui impugnata, al fine di evitare il recupero forzoso
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di confermare la sentenza reclamata e quindi l'illegittimità del licenziamento comminato da in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., al sig. in relazione alle spese liquidate complessivamente dal Tribunale CP_1
di Lucca sez. Lavoro nel giudizio di primo grado, in riforma totale o in subordine parziale della sentenza reclamata, per i motivi spesi nel terzo motivo di impugnazione, voglia liquidare le spese del primo grado di giudizio, in complessivi euro 4.629,00, oltre accessori o la diversa somma, minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia, condannando il reclamato alla restituzione degli importi che gli sono stati corrisposti in eccesso rispetto alla somma così rideterminata in necessitata esecuzione dell'ordinanza emessa in esito alla fase sommaria del giudizio di primo grado e di quelli che dovessero essergli corrisposti nelle more del reclamo per le ulteriori spese liquidate con la sentenza qui impugnata, al fine di evitare il recupero forzoso;
in via ulteriormente subordinata, laddove la Corte ritenesse congrua la liquidazione delle spese in relazione alle due fasi del giudizio, sempre in riforma della sentenza di prime cure, voglia la Corte liquidare a favore del per l'intero giudizio di prime cure a titolo di spese legali l'importo di CP_1
euro 7.088,33, oltre accessori o la diversa somma, minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia, condannando il reclamato alla restituzione degli importi che gli sono stati corrisposti in eccesso rispetto alla somma così rideterminata in necessitata esecuzione dell'ordinanza emessa in esito alla fase sommaria del giudizio di primo grado e di quelli che dovessero essergli corrisposti nelle more del reclamo per le ulteriori spese liquidate con la sentenza qui impugnata, al fine di evitare il recupero forzoso, in via residuale, nell'ipotesi di sola riforma in punto di spese della sentenza che ha deciso
l'opposizione, ma dovendo comunque tenere conto delle spese liquidate nella fase sommaria, sempre in radicale riforma della sentenza di prime cure, voglia la Corte accertare e dichiarare che
[...]
nulla deve al sig. avendo egli già percepito a titolo di spese legali per il giudizio Parte_1 CP_1
di primo grado un importo superiore a quella risultante dalla liquidazione a “tabella” delle spese della fase di opposizione (ovvero euro 14.725,10 oltre accessori per la fase sommaria) o, in subordine,
5 voglia liquidare a favore del a titolo di spese legali della fase di opposizione l'importo di CP_1
euro 2.459,33, oltre accessori, o la diversa somma, minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia, condannando il reclamato alla restituzione degli importi che dovessero essergli corrisposti nelle more del reclamo per le ulteriori spese liquidate con la sentenza qui impugnata al fine di evitare il recupero forzoso”.
In estrema sintesi e quale primo motivo di reclamo, la società ha contestato la pronuncia nella parte in cui aveva accertato il carattere non simulato della malattia con travisamento degli elementi istruttori, come evincibile da tali elementi che non erano stati considerati, ovverosia:
-il rifiuto della formazione e l'ostracismo verso le nuove mansioni
-il fatto che le nuove mansioni non erano diverse da quelle svolte 6/7 anni prima quando la società aveva un servizio abbonamento tessere all'interno del parcheggio (come dichiarato dal teste
EO). Secondo la società gli abbonamenti venivano fatti entrando nella scheda anagrafica del gestionale, potendo apportare alcune modifiche ai dati ivi presenti e rilasciando l'abbonamento
-la pregressa contestazione disciplinare in merito al fatto che aveva continuato a non applicarsi correttamente nelle sue mansioni, condotta poi archiviata in cambio della promessa di un cambio di atteggiamento
-la testimonianza del medico di famiglia si era risolta in una irrituale consulenza tecnica;
mentre, la certificazione medica prodotta soltanto (e quindi irritualmente) nell'opposizione non copriva l'intero periodo di malattia. Il medico aveva prescritto al dipendente in data 15.2.2022 la visita psichiatrica, visita che lo stesso non aveva inteso effettuare (elemento, anche questo, sintomatico della assenza di malattia), tanto che lo stesso medico curante da allora non aveva più emesso certificati di malattia.
Inoltre, nella documentazione di malattia non era stato prescritto che lui doveva fare attività ludiche perché necessarie alla sua guarigione, come da lui affermato, in ragione della tipologia di malattia.
Pertanto, ad avviso della società, potendo svolgere le attività contestategli, ben avrebbe potuto anche lavorare
-era poi indicativa della simulazione la circostanza che tutte le volte in cui scadeva un certificato medico, il telefonava al suo datore di lavoro, per accertarsi se doveva continuare a svolgere CP_1
quelle mansioni, rimettendosi in malattia dopo avere avuto risposta affermativa, con una condotta di evidente premeditazione
-doveva poi considerarsi l'atteggiamento del lavoratore (unitamente al sindacato che lo assisteva) che non aveva voluto la verbalizzazione della sua audizione nell'ambito della procedura disciplinare.
La società reclamante affermava quindi la sussistenza della giusta causa, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del sulla punibilità della condotta con sanzione conservativa. CP_1
6 Inoltre, ai fini della rilevanza dell'addebito andava valutata la condotta tenuta dal prima CP_1
della malattia, con riguardo alla precedente contestazione poi archiviata per avere lo stesso promesso un cambio di atteggiamento nell'esercizio delle mansioni
In via subordinata, insisteva per il riconoscimento del giustificato motivo soggettivo.
Quale secondo motivo di reclamo, ha chiesto l'applicazione della tutela di cui al comma 5 dell'art 18
L. n. 300/1970, con un risarcimento contenuto al minimo di legge in relazione ai parametri di legge.
Quale terzo motivo di reclamo, ha variamente contestato la liquidazione delle spese effettuata in primo grado.
Ha quindi concluso anche in via istruttoria per l'ammissione di prove orali e per l'interrogatorio formale, rimettendo alla Corte la valutazione sull'ammissione di una Ctu psichiatrica. si è costituito chiedendo la conferma della sentenza e la Controparte_1
condanna alle spese per l'importo di € 12.156,00, oltre un aumento del 30% per la redazione dell'atto con i collegamenti ipertestuali.
Il reclamato ha contestato l'asserito travisamento del materiale istruttorio da parte del Tribunale;
ha richiamato le significative deposizioni dei testi EO e nonché l'esistenza di prove Per_2 documentali costituite dai certificati medici e dall'acquisto farmaci. Stante l'insussistenza del fatto, era applicabile la tutela del comma 4 dell'art 18 L. n. 300/1970, in luogo del comma 5; ha infine contestato le avverse argomentazioni in punto di liquidazione delle spese.
*******
La contestazione disciplinare ha quindi ad oggetto la condotta del lavoratore che avrebbe simulato l'esistenza di una malattia per non svolgere le nuove mansioni assegnategli con ordine di servizio del
24.11.2021, mansioni da lui non gradite.
Preliminarmente, alcune considerazioni si impongono sulla patologia denunciata dal lavoratore.
In atti, sono state prodotte quattro certificazioni mediche rilasciate dalla dott.ssa Persona_3 attestanti la sussistenza di una “sindrome ansioso-depressiva” nel periodo dal 28.12.2021 al 19.2.2022; in relazione a tale diagnosi la dott.ssa in sede testimoniale aveva ritenuto di premettere che - Per_2 sebbene la stessa non fosse una psichiatra - si “vedeva” bene che aveva dei disturbi, ossia CP_1
che manifestava tratti ossessivi compulsivi, per linguaggio, gestualità e per come si poneva;
per tali ragioni era stata da lei somministrata la RA principio attivo dello che era il farmaco Pt_4
principe per tale tipologia di malattia. La teste aveva altresì dichiarato di avere prescritto al CP_1
in data 15.2.2022 una visita psichiatrica a cui però lo stesso non intese mai sottoporsi.
Sulla effettività di una tale patologia, è certo che per la tipologia della malattia (di natura psichica) non può escludersi la sua sussistenza per il solo fatto che il durante tale periodo si era dedicato CP_1
ad attività di svago (andare in bicicletta o al bar): in astratto, tali attività ben potrebbero essere
7 necessarie al miglioramento della salute psichica del soggetto, anche a prescindere dall'esistenza di una specifica prescrizione in tal senso (la società ha negato l'esistenza di certificazioni contenenti tali prescrizioni non rinvenute in atti).
E' altrettanto certo che il si è limitato a depositare in atti la suindicata certificazione CP_1
proveniente da un medico generico (dichiaratosi espressamente non competente per quella tipologia di malattia psichica) che aveva effettuato una diagnosi superficiale e priva di riscontri, fondata su un accertamento soltanto “visivo” sulla base di atteggiamenti tenuti dal paziente in sua presenza e del suo riferito in merito anche alle difficoltà lavorative, senza produrre in atti alcun referto proveniente da specialisti (psichiatri) né alcuna relazione medica di un professionista della materia sia in ordine alla effettività della malattia sia in relazione alla sua riferibilità causale al cambio di mansioni (dal momento che il lavoratore imputava tale situazione patologica proprio a mansioni che non aveva mai svolto e non sapeva svolgere).
Accertamenti tanto più necessari, considerato che detta malattia avrebbe avuto una insorgenza rapida, con inizio il 28.12.2021, a distanza di solo un mese dalla comunicazione delle nuove mansioni che si iniziarono poi a svolgere in data 1.12.2021, tenuto conto altresì che dal 13 al 19 dicembre 2021 il non lavorò perché in ferie. CP_1
E' poi evidente che il lavoratore non intese mai sottoporsi ad alcun accertamento specialistico, come dichiarato dalla dott.ssa che aveva fatto una prescrizione specifica in tal senso nel febbraio Per_2
2022 (a nulla rilevando che si sarebbe sottratto alla visita perché aveva assunto il farmaco e iniziava a stare meglio e non voleva essere identificato come “matto”); peraltro, quanto all'acquisto del farmaco prescritto, è stata prodotta in atti una stampa proveniente dalla farmacia attestante acquisti avvenuti dal 24.1.2022 al 30.3.2023, non risultando una prova dell'acquisto nel momento in cui ebbe inizio la malattia (28.12.2021), quando la necessità di cura avrebbe dovuto essere impellente.
Le suesposte considerazioni sulla effettività della malattia devono essere integrate poi dalla valutazione di circostanze in fatto emerse anche all'esito dell'istruttoria orale e documentale e non esaminate dal Tribunale.
Il riferimento è, in particolare, alla forte contrarietà che il aveva espresso all'assunzione CP_1
delle nuove mansioni fin dal momento in cui si sarebbe dovuto sottoporre alla relativa formazione di
Per_ circa una settimana, come evincibile dalla mail della responsabile Uffici permessi (sig.ra doc. n.
2 della società) che comunicava al responsabile EO l'espresso rifiuto del lavoratore a svolgere la formazione e il suo allontanamento quasi immediato il primo giorno in cui ebbe ad iniziare la formazione.
Il diverso atteggiamento di rifiuto delle mansioni rispetto alla condotta degli altri colleghi interessati ha trovato riscontro nella deposizione del teste EO, secondo cui tutti coloro che erano stati adibiti a
8 quelle mansioni erano un po' avanti con l'età (al pari del e avevano mal vissuto quella CP_1
“novità”; tutti avevano avuto problemi all'inizio, ma quando avevano capito che quella era l'attività che dovevano necessariamente fare, continuarono a svolgerla. Anche il aveva avuto sin da CP_1
subito delle difficoltà, specie quando dovette operare da solo e stare al pubblico, anche se non si trattava di un'attività complessa e peraltro similare ad altra che lo stesso aveva svolto 6/7 anni fa quando avevano un servizio tessere all'interno del parcheggio. Il teste ha poi dichiarato che, in tale contesto, il non ebbe comunque mai a parlargli di problemi di salute;
in quelle settimane CP_1
faceva trasparire ansia e preoccupazione, ma non un malessere (così, il teste EO e la teste
). CP_2
Pertanto, l'assenza di certificazioni significative in merito all'effettività della malattia e l'avversione fin da subito a svolgere le mansioni assegnate, inducono a concludere che la malattia denunciata si palesava come una conseguenza annunciata di tale avversione.
La malattia costituì dunque un pretesto per esonerarsi da quelle mansioni che erano state rifiutate fin dal periodo della formazione, tanto che la medesima formazione non fu svolta con il massimo impegno;
così come il non ebbe ad impegnarsi successivamente nell'esercizio delle CP_1
mansioni con la diligenza richiesta, facendo errori e chiedendo agli utenti che si presentavano allo sportello di ritornare in altri giorni: in particolare, si veda anche la mail del responsabile EO
(doc. n. 17 della società), in cui si dava atto di risultati “sconfortanti” nonostante l'aiuto offerto dai colleghi, di un atteggiamento di sufficienza e di noncuranza del che affermava di essere stato CP_1
rassicurato che comunque non poteva essere licenziato se non per gravi motivi.
Non solo: ma nel corso della malattia il lavoratore cercò di utilizzare la sua condizione come strumento per sondare la possibilità di ottenere una assegnazione a diverse mansioni: sempre il teste EO aveva riferito che, per un paio di volte durante la malattia, il lo ebbe a contattare dicendogli CP_1
“mi sto' curando, ma immagino che se dovessi rientrare non potrei che svolgere quell'attività”, circostanza che l'EO aveva a lui confermato (così, il teste): il tutto, a riprova che il rientro in servizio e la fine della denunciata malattia dipendevano appunto dalla tipologia di mansioni che gli avrebbero attribuito e che il sarebbe rientrato solo se assegnato a mansioni diverse (tanto che CP_1
la malattia ebbe a protrarsi sino al febbraio). Per contro, non appaiono condivisibili (per quanto fin qui osservato) le argomentazioni del lavoratore sul fatto che tali contatti telefonici sarebbero stati la prova che il cambio di mansioni era stato l'evento scatenante la malattia.
Il carattere simulato della malattia denota da parte del lavoratore una condotta di particolare gravità, in violazione degli obblighi di collaborazione e diligenza dovuti nei confronti del datore di lavoro (oltre che in termini di fiducia), integrando quella condotta che il CCNL prodotto in atti pone a base del licenziamento senza preavviso quando il lavoratore si è reso colpevole di “mancanze che non
9 consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro” (nessuna argomentazione viene riproposta subordinatamente dal reclamato in merito alla applicabilità di una sanzione conservativa).
Peraltro, la giusta causa di recesso richiede una disamina in concreto della compromissione del rapporto fiduciario in cui rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti,
l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva (Cass. 31202/2021, tra le tante): nella specie, indubbiamente si era trattato di un fatto grave sia oggettivamente (per le modalità della condotta) che soggettivamente (per la sua intenzionalità) che aveva inciso sulla possibilità del datore di lavoro di confidare nel futuro adempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore (nel giudizio di primo grado, in risposta alla difesa del lavoratore sull'assenza di precedenti disciplinari, la società aveva evidenziato l'applicazione di una pregressa sanzione della sospensione dal lavoro nel 2015, per assenza ingiustificata)
Ne consegue la fondatezza del reclamo che va accolto (ogni altra questione assorbita), con rigetto della domanda proposta dal nella fase sommaria del primo grado di giudizio (anche con CP_1 riferimento al pagamento dell'indennità di mancato preavviso).
Il reclamante, per l'ipotesi di riforma della sentenza, nel capitolo delle conclusioni del reclamo intitolato “Sulle spese” ha chiesto la condanna del reclamato alle spese del primo grado del giudizio e del presente reclamo, oltre che la condanna alla restituzione degli importi che gli sono stati corrisposti in esecuzione della fase sommaria e di quelli che dovessero essergli corrisposti nelle more del reclamo per le ulteriori spese liquidate con la sentenza impugnata.
Ciò premesso, le spese della fase sommaria e della fase di opposizione del primo grado di giudizio debbono porsi a carico di , soccombente, e le stesse vanno liquidate ex DM n. Controparte_1
55/2014 (e successivi aggiornamenti), considerati il valore della causa (indeterminabile complessità bassa) e le attività compiute nelle varie fasi e gradi (con attività istruttoria svolta in fase sommaria) per i seguenti importi (calcolati nei valori minimi):
-€ 2.608,00 per il giudizio in fase sommaria, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-€ 3.689,00 per il giudizio di opposizione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-€ 3.473,00 per il presente giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Quanto alla richiesta di restituzione di quanto corrisposto, la richiesta del reclamante sembra limitata alle sole spese (si vedano le conclusioni come sopra riportate, nulla argomentandosi nella narrativa del reclamo in merito a diverse restituzioni).
10 In proposito, è stato depositato nel presente grado il doc. n. 4, “bonifico indennità risarc. e spese legali”, da cui si evince il pagamento di un importo per tali titoli pari a complessivi € 53.188,69, importo costituito dalle somme di € 31.703,00 inclusiva dell'indennità risarcitoria (busta paga agosto
2023) ed € 21.485,68 per spese legali ed accessori (come argomentato nel reclamo con riferimento a documenti in atti).
Il bonifico effettuato per spese riguarda quindi la fase sommaria (essendo intervenuto nel settembre
2023) all'esito dell'ordinanza conclusiva di detta fase (del luglio 2023), non essendoci prova in atti di un ulteriore pagamento per le spese del giudizio di opposizione (in atti, vi è solo una mail dell'ottobre
2024, in cui la difesa della società rispondeva al legale del di avere girato la richiesta di CP_1
pagamento alla società che avrebbe ottemperato alla corresponsione, con riserva di reclamo).
Ne consegue che deve essere condannata parte reclamata alla restituzione dell'importo sopra indicato a titolo di spese legali della fase sommaria.
P.Q.M.
La Corte, sul reclamo proposto avverso la sentenza n. 289/2024 del Tribunale di Lucca pubblicata il
19.9.2024, così provvede:
-in accoglimento del reclamo, respinge la domanda proposta davanti al Tribunale di Lucca nella fase sommaria del giudizio ex L. n. 92/1992;
-condanna al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio che liquida Controparte_1 in € 2.608,00 per il giudizio in fase sommaria, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 3.689,00 per il giudizio di opposizione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 3.473,00 per il presente giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-condanna alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di spese legali Controparte_1 per € 21.485,68.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
11
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera est.
nella causa iscritta al n. r.g 630/2024 promossa da
(già ) Parte_1 Parte_2
con gli avv.ti Michele Palla, Elisa Baroni, Giulia Aristei reclamante contro
Controparte_1
con l'avv. Silvia Fantozzi reclamato avente ad oggetto: reclamo avverso la sentenza n. 289/2024 del Tribunale di Lucca pubblicata il
19.9.2024 all'esito dell'udienza del 14 gennaio 2025, in cui la Corte si è riservata la decisione della causa nei termini di legge, è pronunciata la seguente
SENTENZA
Questi i fatti come emergenti dagli atti.
Con lettera del 16.2.2022, la elevava contestazione disciplinare nei confronti Parte_2
di del seguente contenuto: Controparte_1
-con ordine di servizio del 24.11.2021, il (dal 2016 addetto come operatore alla Centrale di CP_1
Controllo, con funzioni di vigilanza sui monitor che riportavano le immagini delle videocamere installate nel park nonché di risposta alle richieste dell'utenza) veniva informato che, a far data dal
1.12.2021, unitamente ad altri colleghi sarebbe stato adibito alla mansione di emissione di
1 abbonamenti e tessere e che, fino al 30.11.2021, sarebbe stata presente presso l' una Parte_3
persona dedicata alla sua formazione sulle nuove mansioni;
- che la Responsabile dell'Ufficio Permessi e Abbonamenti ( aveva comunicato alla società Persona_1 che dopo quindici minuti dall'inizio dell'attività formativa, si era allontanato senza CP_1 autorizzazione, dichiarando che non intendeva seguire l'attività in questione;
che, a seguito di detta segnalazione, la Responsabile del personale ( ) aveva incontrato il (alla Controparte_2 CP_1
presenza del Responsabile del Servizio, Roberto EO, e delle RSA), ribadendo al dipendente la necessità della partecipazione alla formazione: il decideva quindi di fare la formazione fino CP_1
al 29 novembre (con scarsi risultati), dal 1° dicembre iniziava a svolgere la mansione con il supporto e in compresenza dei colleghi fino al giorno 11 dicembre;
dal 13 al 19 dicembre usufruiva di giorni di ferie;
-che dal 21 dicembre iniziava a svolgere in autonomia la mansione, con risultati insoddisfacenti, con superficialità, facendo errori, invitando gli utenti ad andare via e a ripresentarsi nei giorni successivi: i fatti gli venivano contestati con nota del 22 dicembre, addebiti che il confermava davanti al CP_1
responsabile EO, scusandosi e dichiarando che intendeva riprovare a svolgere la mansione con il corretto atteggiamento (nessuna sanzione disciplinare veniva quindi emessa). Il dipendente tuttavia continuava nella condotta pregressa e dopo due giorni si metteva in malattia;
-poiché erano risultate segnalazioni che, nonostante la malattia, il svolgeva le normali CP_1
incombenze di vita, facendo lunghe passeggiate in bicicletta e frequentando il bar vicino alla sua abitazione, veniva incaricata una agenzia investigativa che, nei giorni dal 20 gennaio al 28 gennaio,
l'aveva seguito appurando dette circostanze (come analiticamente indicate nella contestazione per le singole giornate);
-che nello specifico la società gli contestava: “Il comportamento da lei tenuto durante la malattia risulta del tutto inaccettabile e tale da costituire gravissima infrazione disciplinare visto che lei, tutti i giorni verificati, mostrando una puntualità degna di maggiore sorte, in prossimità della scadenza della fascia di reperibilità mattutina, è uscito di casa per dedicarsi ad attività ludiche o di svago che dimostrano come nessun impedimento l'affliggesse. Certamente, la sua condotta attesta come lei non sia affetto da alcuna condizione patologica che giustifichi l'invalidità assoluta denunciata all'azienda per evitare le mansioni - d'ufficio e di scarso impegno fisico - di neo-assegnazione che lei, sin da subito, ha platealmente dimostrato di non gradire, rifiutando inizialmente la relativa formazione e successivamente applicandosi al lavoro con evidente, dolosa superficialità - tanto da indurre l'azienda ad una contestazione formale. Neppure la benevolenza dimostratale dalla società allorquando ha deciso di soprassedere dall'applicazione di una più che legittima sanzione l'ha indotta a rivedere il suo atteggiamento visto che, dopo appena due giorni ulteriori giorni di lavoro caratterizzati da errori
2 evidenti, lei ha ben pensato di mettersi in malattia per potersi dedicare alle sue lunghe escursioni in biciletta post fascia di reperibilità e alle sue visite al bar, non mancando per giunta di ironizzare con un conoscente sulla sua attenzione alle fasce. I comportamenti che le vengono contestati si pongono in evidente conclamato contrasto con i principi basilari che governano il rapporto di lavoro subordinato, ed in particolare, l'obbligo di diligenza tipizzato dall'art 2104 cc, le regole di buona fede
e correttezza che devono informare l'esecuzione del contratto di lavoro ex art 1375 cc ed il comportamento del lavoratore durante la malattia….. lei ha evidentemente abusato di una provvidenza di legge, finanziata peraltro con denaro pubblico, per sottrarsi all'impegno di lavoro…..dedicandosi ad altre attività di suo piacimento e tornaconto per giunta finanziate con
l'indennità di malattia……”.
Con lettera del 9.3.2022, il veniva licenziato per giusta causa, previa sua audizione orale, CP_1
non verbalizzata per richiesta del lavoratore e del sindacato che lo assisteva.
Il Tribunale di Lucca, adito da in opposizione all'ordinanza emessa nella fase Parte_1
sommaria, confermava la medesima ordinanza (che aveva annullato il licenziamento e disposto la reintegrazione del lavoratore), riformandola sull'indennità risarcitoria (limitata alle 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, in luogo dell'indennità originariamente calcolata, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione); con condanna della società al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, pari a € 14.118,00.
Il Tribunale - in relazione alla fattispecie contestata al lavoratore di simulazione di uno stato di malattia (sindrome ansioso-depressiva) per il rifiuto a svolgere le mansioni di nuova assegnazione - aveva ritenuto insussistente la giusta causa di licenziamento, considerato che la documentazione prodotta e le prove orali confortavano il fatto che la malattia esisteva effettivamente.
Secondo il Tribunale, risultava documentalmente che il in concomitanza con la malattia (in CP_1
data 24.1.2022 e anche successivamente) aveva acquistato il farmaco (Zoloft) contenente RA prescritto dalla dott.ssa , medico di famiglia. Questa, sentita come testimone, aveva dichiarato Per_2
che nelle occasioni dei vari certificati il si era recato nel suo studio e che - sebbene lei non CP_1
fosse una psichiatra - si vedeva che il paziente (che non voleva andare da uno specialista) aveva dei disturbi, in quanto per linguaggio e gestualità aveva tratti compulsivi.
Ad avviso del Tribunale, accertamenti medici obiettivi non erano previsti nella fase inziale di queste patologie e non servivano comunque per accertare l'esistenza di una malattia, in quanto questo era obbligo da parte del medico tenuto anche ad esprimere un trattamento adeguato: gli accertamenti
(normalmente a mezzo di test) venivano effettuati solo dal medico legale per quantificare l'incidenza della patologia sull'integrità psico-fisica del soggetto in base a precisi parametri di riferimento.
3 Inoltre, doveva richiamarsi l'attendibile deposizione del teste EO, Responsabile del servizio, sul disagio del che non aveva dimestichezza con gli strumenti informatici, non apparendo CP_1 significativa per il Tribunale l'esperienza lavorativa pregressa che era consistita “nel visionare
(controllare) l'utenza tramite il computer e assisterla aprendo le sbarre dei parcheggi (sempre teste
EO). Secondo il teste, il non sapeva usare il programma mentre i suoi colleghi, per CP_1
l'esperienza maturata nei mesi estivi, avevano una certa dimestichezza con le estensioni che consentivano di fare il rilascio e i rinnovi degli abbonamenti. Per il lavoratore era poi inconsueto rapportarsi con il pubblico (teste EO): nelle esperienze lavorative pregresse il si CP_1 rapportava con l'utenza telefonicamente o direttamente nel suo casottino (teste ), mentre CP_2
nella nuova mansione doveva stare allo sportello da solo.
Quanto alla negligenza contestatagli al ritorno dalle ferie e al non avere avuto miglioramenti, tale circostanza non era sintomatica di una volontà di non applicarsi, ma del fatto che non essendo ad uso agli strumenti informatici, le ferie lo avevano fatto regredire su un programma che aveva appena cominciato a conoscere.
La ha proposto reclamo avverso detta pronuncia, rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “disattesa ogni contraria eccezione e istanza, previe tutte le declaratorie del caso, ritenuta l'ammissibilità del reclamo, previa fissazione dell'udienza di discussione e concesso al reclamante termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, in radicale riforma della sentenza n. 289/2024 emessa dal Tribunale di Lucca - Sez. Lavoro, Dott. A.
Manfredini, nel giudizio di opposizione RG 819/2023, in data 19 settembre 2024 e comunicata via pec in data 20.09.2024 (all.to 1), ….nel merito, respingere le avverse richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando la legittimità del licenziamento ex art. 2119 c.c. irrogato al sig. CP_1
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non ritenga integrata una giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., sempre in riforma della sentenza reclamata, Voglia accertare
e dichiarare, che il licenziamento irrogato dalla società al sig. è fondato su giustificato CP_1 motivo soggettivo, nell'accezione dell'art. 3, L. 604/1966; in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di confermare la sentenza reclamata e quindi l'illegittimità del licenziamento comminato da in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., al sig. in parziale riforma della sentenza reclamata, Voglia CP_1 disporre l'applicazione al caso di specie alla fattispecie del co. V dell'art. 18 L. 300/1970 (revisione L.
92/2012) e, nel caso di ritenuta applicazione di quest'ultima norma, quantificare il risarcimento disposto a favore del sig. nel minimo di legge (ovvero dodici mensilità dell'ultima CP_1 retribuzione globale di fatto, quantificata, riformando sul punto l'ordinanza opposta, in € 2.602,26);
4 Sulle spese, Vinte le spese di lite e gli oneri di assistenza legale, sia del primo grado che del presente reclamo, implementati del contributo forfettario (15%) ex DM 55/2014, iva, c.p.a. e con refusione delle spese di assistenza tecnica che l'istruttoria del giudizio rendesse eventualmente necessarie, condannando il reclamato alla restituzione degli importi che gli sono stati corrisposti in esecuzione della ordinanza n. cron. 1943/2023 del Tribunale di Lucca sez. lavoro (R.G. 847/2022) inutilmente opposta che ha chiuso la fase sommaria del giudizio di primo grado (all.to 2 e 4) e di quelli che dovessero essergli corrisposti nelle more del reclamo per le ulteriori spese liquidate con la sentenza qui impugnata, al fine di evitare il recupero forzoso
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte ritenga di confermare la sentenza reclamata e quindi l'illegittimità del licenziamento comminato da in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., al sig. in relazione alle spese liquidate complessivamente dal Tribunale CP_1
di Lucca sez. Lavoro nel giudizio di primo grado, in riforma totale o in subordine parziale della sentenza reclamata, per i motivi spesi nel terzo motivo di impugnazione, voglia liquidare le spese del primo grado di giudizio, in complessivi euro 4.629,00, oltre accessori o la diversa somma, minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia, condannando il reclamato alla restituzione degli importi che gli sono stati corrisposti in eccesso rispetto alla somma così rideterminata in necessitata esecuzione dell'ordinanza emessa in esito alla fase sommaria del giudizio di primo grado e di quelli che dovessero essergli corrisposti nelle more del reclamo per le ulteriori spese liquidate con la sentenza qui impugnata, al fine di evitare il recupero forzoso;
in via ulteriormente subordinata, laddove la Corte ritenesse congrua la liquidazione delle spese in relazione alle due fasi del giudizio, sempre in riforma della sentenza di prime cure, voglia la Corte liquidare a favore del per l'intero giudizio di prime cure a titolo di spese legali l'importo di CP_1
euro 7.088,33, oltre accessori o la diversa somma, minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia, condannando il reclamato alla restituzione degli importi che gli sono stati corrisposti in eccesso rispetto alla somma così rideterminata in necessitata esecuzione dell'ordinanza emessa in esito alla fase sommaria del giudizio di primo grado e di quelli che dovessero essergli corrisposti nelle more del reclamo per le ulteriori spese liquidate con la sentenza qui impugnata, al fine di evitare il recupero forzoso, in via residuale, nell'ipotesi di sola riforma in punto di spese della sentenza che ha deciso
l'opposizione, ma dovendo comunque tenere conto delle spese liquidate nella fase sommaria, sempre in radicale riforma della sentenza di prime cure, voglia la Corte accertare e dichiarare che
[...]
nulla deve al sig. avendo egli già percepito a titolo di spese legali per il giudizio Parte_1 CP_1
di primo grado un importo superiore a quella risultante dalla liquidazione a “tabella” delle spese della fase di opposizione (ovvero euro 14.725,10 oltre accessori per la fase sommaria) o, in subordine,
5 voglia liquidare a favore del a titolo di spese legali della fase di opposizione l'importo di CP_1
euro 2.459,33, oltre accessori, o la diversa somma, minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia, condannando il reclamato alla restituzione degli importi che dovessero essergli corrisposti nelle more del reclamo per le ulteriori spese liquidate con la sentenza qui impugnata al fine di evitare il recupero forzoso”.
In estrema sintesi e quale primo motivo di reclamo, la società ha contestato la pronuncia nella parte in cui aveva accertato il carattere non simulato della malattia con travisamento degli elementi istruttori, come evincibile da tali elementi che non erano stati considerati, ovverosia:
-il rifiuto della formazione e l'ostracismo verso le nuove mansioni
-il fatto che le nuove mansioni non erano diverse da quelle svolte 6/7 anni prima quando la società aveva un servizio abbonamento tessere all'interno del parcheggio (come dichiarato dal teste
EO). Secondo la società gli abbonamenti venivano fatti entrando nella scheda anagrafica del gestionale, potendo apportare alcune modifiche ai dati ivi presenti e rilasciando l'abbonamento
-la pregressa contestazione disciplinare in merito al fatto che aveva continuato a non applicarsi correttamente nelle sue mansioni, condotta poi archiviata in cambio della promessa di un cambio di atteggiamento
-la testimonianza del medico di famiglia si era risolta in una irrituale consulenza tecnica;
mentre, la certificazione medica prodotta soltanto (e quindi irritualmente) nell'opposizione non copriva l'intero periodo di malattia. Il medico aveva prescritto al dipendente in data 15.2.2022 la visita psichiatrica, visita che lo stesso non aveva inteso effettuare (elemento, anche questo, sintomatico della assenza di malattia), tanto che lo stesso medico curante da allora non aveva più emesso certificati di malattia.
Inoltre, nella documentazione di malattia non era stato prescritto che lui doveva fare attività ludiche perché necessarie alla sua guarigione, come da lui affermato, in ragione della tipologia di malattia.
Pertanto, ad avviso della società, potendo svolgere le attività contestategli, ben avrebbe potuto anche lavorare
-era poi indicativa della simulazione la circostanza che tutte le volte in cui scadeva un certificato medico, il telefonava al suo datore di lavoro, per accertarsi se doveva continuare a svolgere CP_1
quelle mansioni, rimettendosi in malattia dopo avere avuto risposta affermativa, con una condotta di evidente premeditazione
-doveva poi considerarsi l'atteggiamento del lavoratore (unitamente al sindacato che lo assisteva) che non aveva voluto la verbalizzazione della sua audizione nell'ambito della procedura disciplinare.
La società reclamante affermava quindi la sussistenza della giusta causa, diversamente da quanto dedotto dalla difesa del sulla punibilità della condotta con sanzione conservativa. CP_1
6 Inoltre, ai fini della rilevanza dell'addebito andava valutata la condotta tenuta dal prima CP_1
della malattia, con riguardo alla precedente contestazione poi archiviata per avere lo stesso promesso un cambio di atteggiamento nell'esercizio delle mansioni
In via subordinata, insisteva per il riconoscimento del giustificato motivo soggettivo.
Quale secondo motivo di reclamo, ha chiesto l'applicazione della tutela di cui al comma 5 dell'art 18
L. n. 300/1970, con un risarcimento contenuto al minimo di legge in relazione ai parametri di legge.
Quale terzo motivo di reclamo, ha variamente contestato la liquidazione delle spese effettuata in primo grado.
Ha quindi concluso anche in via istruttoria per l'ammissione di prove orali e per l'interrogatorio formale, rimettendo alla Corte la valutazione sull'ammissione di una Ctu psichiatrica. si è costituito chiedendo la conferma della sentenza e la Controparte_1
condanna alle spese per l'importo di € 12.156,00, oltre un aumento del 30% per la redazione dell'atto con i collegamenti ipertestuali.
Il reclamato ha contestato l'asserito travisamento del materiale istruttorio da parte del Tribunale;
ha richiamato le significative deposizioni dei testi EO e nonché l'esistenza di prove Per_2 documentali costituite dai certificati medici e dall'acquisto farmaci. Stante l'insussistenza del fatto, era applicabile la tutela del comma 4 dell'art 18 L. n. 300/1970, in luogo del comma 5; ha infine contestato le avverse argomentazioni in punto di liquidazione delle spese.
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La contestazione disciplinare ha quindi ad oggetto la condotta del lavoratore che avrebbe simulato l'esistenza di una malattia per non svolgere le nuove mansioni assegnategli con ordine di servizio del
24.11.2021, mansioni da lui non gradite.
Preliminarmente, alcune considerazioni si impongono sulla patologia denunciata dal lavoratore.
In atti, sono state prodotte quattro certificazioni mediche rilasciate dalla dott.ssa Persona_3 attestanti la sussistenza di una “sindrome ansioso-depressiva” nel periodo dal 28.12.2021 al 19.2.2022; in relazione a tale diagnosi la dott.ssa in sede testimoniale aveva ritenuto di premettere che - Per_2 sebbene la stessa non fosse una psichiatra - si “vedeva” bene che aveva dei disturbi, ossia CP_1
che manifestava tratti ossessivi compulsivi, per linguaggio, gestualità e per come si poneva;
per tali ragioni era stata da lei somministrata la RA principio attivo dello che era il farmaco Pt_4
principe per tale tipologia di malattia. La teste aveva altresì dichiarato di avere prescritto al CP_1
in data 15.2.2022 una visita psichiatrica a cui però lo stesso non intese mai sottoporsi.
Sulla effettività di una tale patologia, è certo che per la tipologia della malattia (di natura psichica) non può escludersi la sua sussistenza per il solo fatto che il durante tale periodo si era dedicato CP_1
ad attività di svago (andare in bicicletta o al bar): in astratto, tali attività ben potrebbero essere
7 necessarie al miglioramento della salute psichica del soggetto, anche a prescindere dall'esistenza di una specifica prescrizione in tal senso (la società ha negato l'esistenza di certificazioni contenenti tali prescrizioni non rinvenute in atti).
E' altrettanto certo che il si è limitato a depositare in atti la suindicata certificazione CP_1
proveniente da un medico generico (dichiaratosi espressamente non competente per quella tipologia di malattia psichica) che aveva effettuato una diagnosi superficiale e priva di riscontri, fondata su un accertamento soltanto “visivo” sulla base di atteggiamenti tenuti dal paziente in sua presenza e del suo riferito in merito anche alle difficoltà lavorative, senza produrre in atti alcun referto proveniente da specialisti (psichiatri) né alcuna relazione medica di un professionista della materia sia in ordine alla effettività della malattia sia in relazione alla sua riferibilità causale al cambio di mansioni (dal momento che il lavoratore imputava tale situazione patologica proprio a mansioni che non aveva mai svolto e non sapeva svolgere).
Accertamenti tanto più necessari, considerato che detta malattia avrebbe avuto una insorgenza rapida, con inizio il 28.12.2021, a distanza di solo un mese dalla comunicazione delle nuove mansioni che si iniziarono poi a svolgere in data 1.12.2021, tenuto conto altresì che dal 13 al 19 dicembre 2021 il non lavorò perché in ferie. CP_1
E' poi evidente che il lavoratore non intese mai sottoporsi ad alcun accertamento specialistico, come dichiarato dalla dott.ssa che aveva fatto una prescrizione specifica in tal senso nel febbraio Per_2
2022 (a nulla rilevando che si sarebbe sottratto alla visita perché aveva assunto il farmaco e iniziava a stare meglio e non voleva essere identificato come “matto”); peraltro, quanto all'acquisto del farmaco prescritto, è stata prodotta in atti una stampa proveniente dalla farmacia attestante acquisti avvenuti dal 24.1.2022 al 30.3.2023, non risultando una prova dell'acquisto nel momento in cui ebbe inizio la malattia (28.12.2021), quando la necessità di cura avrebbe dovuto essere impellente.
Le suesposte considerazioni sulla effettività della malattia devono essere integrate poi dalla valutazione di circostanze in fatto emerse anche all'esito dell'istruttoria orale e documentale e non esaminate dal Tribunale.
Il riferimento è, in particolare, alla forte contrarietà che il aveva espresso all'assunzione CP_1
delle nuove mansioni fin dal momento in cui si sarebbe dovuto sottoporre alla relativa formazione di
Per_ circa una settimana, come evincibile dalla mail della responsabile Uffici permessi (sig.ra doc. n.
2 della società) che comunicava al responsabile EO l'espresso rifiuto del lavoratore a svolgere la formazione e il suo allontanamento quasi immediato il primo giorno in cui ebbe ad iniziare la formazione.
Il diverso atteggiamento di rifiuto delle mansioni rispetto alla condotta degli altri colleghi interessati ha trovato riscontro nella deposizione del teste EO, secondo cui tutti coloro che erano stati adibiti a
8 quelle mansioni erano un po' avanti con l'età (al pari del e avevano mal vissuto quella CP_1
“novità”; tutti avevano avuto problemi all'inizio, ma quando avevano capito che quella era l'attività che dovevano necessariamente fare, continuarono a svolgerla. Anche il aveva avuto sin da CP_1
subito delle difficoltà, specie quando dovette operare da solo e stare al pubblico, anche se non si trattava di un'attività complessa e peraltro similare ad altra che lo stesso aveva svolto 6/7 anni fa quando avevano un servizio tessere all'interno del parcheggio. Il teste ha poi dichiarato che, in tale contesto, il non ebbe comunque mai a parlargli di problemi di salute;
in quelle settimane CP_1
faceva trasparire ansia e preoccupazione, ma non un malessere (così, il teste EO e la teste
). CP_2
Pertanto, l'assenza di certificazioni significative in merito all'effettività della malattia e l'avversione fin da subito a svolgere le mansioni assegnate, inducono a concludere che la malattia denunciata si palesava come una conseguenza annunciata di tale avversione.
La malattia costituì dunque un pretesto per esonerarsi da quelle mansioni che erano state rifiutate fin dal periodo della formazione, tanto che la medesima formazione non fu svolta con il massimo impegno;
così come il non ebbe ad impegnarsi successivamente nell'esercizio delle CP_1
mansioni con la diligenza richiesta, facendo errori e chiedendo agli utenti che si presentavano allo sportello di ritornare in altri giorni: in particolare, si veda anche la mail del responsabile EO
(doc. n. 17 della società), in cui si dava atto di risultati “sconfortanti” nonostante l'aiuto offerto dai colleghi, di un atteggiamento di sufficienza e di noncuranza del che affermava di essere stato CP_1
rassicurato che comunque non poteva essere licenziato se non per gravi motivi.
Non solo: ma nel corso della malattia il lavoratore cercò di utilizzare la sua condizione come strumento per sondare la possibilità di ottenere una assegnazione a diverse mansioni: sempre il teste EO aveva riferito che, per un paio di volte durante la malattia, il lo ebbe a contattare dicendogli CP_1
“mi sto' curando, ma immagino che se dovessi rientrare non potrei che svolgere quell'attività”, circostanza che l'EO aveva a lui confermato (così, il teste): il tutto, a riprova che il rientro in servizio e la fine della denunciata malattia dipendevano appunto dalla tipologia di mansioni che gli avrebbero attribuito e che il sarebbe rientrato solo se assegnato a mansioni diverse (tanto che CP_1
la malattia ebbe a protrarsi sino al febbraio). Per contro, non appaiono condivisibili (per quanto fin qui osservato) le argomentazioni del lavoratore sul fatto che tali contatti telefonici sarebbero stati la prova che il cambio di mansioni era stato l'evento scatenante la malattia.
Il carattere simulato della malattia denota da parte del lavoratore una condotta di particolare gravità, in violazione degli obblighi di collaborazione e diligenza dovuti nei confronti del datore di lavoro (oltre che in termini di fiducia), integrando quella condotta che il CCNL prodotto in atti pone a base del licenziamento senza preavviso quando il lavoratore si è reso colpevole di “mancanze che non
9 consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro” (nessuna argomentazione viene riproposta subordinatamente dal reclamato in merito alla applicabilità di una sanzione conservativa).
Peraltro, la giusta causa di recesso richiede una disamina in concreto della compromissione del rapporto fiduciario in cui rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti,
l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva (Cass. 31202/2021, tra le tante): nella specie, indubbiamente si era trattato di un fatto grave sia oggettivamente (per le modalità della condotta) che soggettivamente (per la sua intenzionalità) che aveva inciso sulla possibilità del datore di lavoro di confidare nel futuro adempimento degli obblighi gravanti sul lavoratore (nel giudizio di primo grado, in risposta alla difesa del lavoratore sull'assenza di precedenti disciplinari, la società aveva evidenziato l'applicazione di una pregressa sanzione della sospensione dal lavoro nel 2015, per assenza ingiustificata)
Ne consegue la fondatezza del reclamo che va accolto (ogni altra questione assorbita), con rigetto della domanda proposta dal nella fase sommaria del primo grado di giudizio (anche con CP_1 riferimento al pagamento dell'indennità di mancato preavviso).
Il reclamante, per l'ipotesi di riforma della sentenza, nel capitolo delle conclusioni del reclamo intitolato “Sulle spese” ha chiesto la condanna del reclamato alle spese del primo grado del giudizio e del presente reclamo, oltre che la condanna alla restituzione degli importi che gli sono stati corrisposti in esecuzione della fase sommaria e di quelli che dovessero essergli corrisposti nelle more del reclamo per le ulteriori spese liquidate con la sentenza impugnata.
Ciò premesso, le spese della fase sommaria e della fase di opposizione del primo grado di giudizio debbono porsi a carico di , soccombente, e le stesse vanno liquidate ex DM n. Controparte_1
55/2014 (e successivi aggiornamenti), considerati il valore della causa (indeterminabile complessità bassa) e le attività compiute nelle varie fasi e gradi (con attività istruttoria svolta in fase sommaria) per i seguenti importi (calcolati nei valori minimi):
-€ 2.608,00 per il giudizio in fase sommaria, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-€ 3.689,00 per il giudizio di opposizione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-€ 3.473,00 per il presente giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge.
Quanto alla richiesta di restituzione di quanto corrisposto, la richiesta del reclamante sembra limitata alle sole spese (si vedano le conclusioni come sopra riportate, nulla argomentandosi nella narrativa del reclamo in merito a diverse restituzioni).
10 In proposito, è stato depositato nel presente grado il doc. n. 4, “bonifico indennità risarc. e spese legali”, da cui si evince il pagamento di un importo per tali titoli pari a complessivi € 53.188,69, importo costituito dalle somme di € 31.703,00 inclusiva dell'indennità risarcitoria (busta paga agosto
2023) ed € 21.485,68 per spese legali ed accessori (come argomentato nel reclamo con riferimento a documenti in atti).
Il bonifico effettuato per spese riguarda quindi la fase sommaria (essendo intervenuto nel settembre
2023) all'esito dell'ordinanza conclusiva di detta fase (del luglio 2023), non essendoci prova in atti di un ulteriore pagamento per le spese del giudizio di opposizione (in atti, vi è solo una mail dell'ottobre
2024, in cui la difesa della società rispondeva al legale del di avere girato la richiesta di CP_1
pagamento alla società che avrebbe ottemperato alla corresponsione, con riserva di reclamo).
Ne consegue che deve essere condannata parte reclamata alla restituzione dell'importo sopra indicato a titolo di spese legali della fase sommaria.
P.Q.M.
La Corte, sul reclamo proposto avverso la sentenza n. 289/2024 del Tribunale di Lucca pubblicata il
19.9.2024, così provvede:
-in accoglimento del reclamo, respinge la domanda proposta davanti al Tribunale di Lucca nella fase sommaria del giudizio ex L. n. 92/1992;
-condanna al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio che liquida Controparte_1 in € 2.608,00 per il giudizio in fase sommaria, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 3.689,00 per il giudizio di opposizione, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
€ 3.473,00 per il presente giudizio, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap come per legge;
-condanna alla restituzione dell'importo corrisposto a titolo di spese legali Controparte_1 per € 21.485,68.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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