Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Sezione Lavoro
Verbale di udienza
All'udienza del 12/02/2025 è stata chiamata la causa iscritta al N. 2113/2024 r.g.l.;
Sono comparsi:
1. l'avv. CIARELLI GIULIO per MA NE si riporta al ricorso e prende atto dell'avvenuto annullamento dell'avviso di addebito e della cancellazione dell'opponente dalla Gestione
commercio;
2. l'avv. DEL SORDO ROBERTA per si riporta alla memoria e chiede darsi atto della CP_1
cessata materia;
i procuratori delle parti chiedono la compensazione delle spese di lite
IL G.OP
dato atto, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,15
IL GIUDICE
Teodora Ferrante -
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 12.02.2025
PROMOSSO DA
con domicilio eletto in Isola del Gran Sasso, alla via San Gabriele n. 80 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Giulio Ciarelli, che la rappresenta e difende con procura allegata al ricorso
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della locale sede di Pescara, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 12.02.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
38320240001369267 notificatole dall' il 26.11.2024 per il pagamento di oneri contributivi CP_1
dovuti a titolo di Gestione Commercio per il periodo gennaio 2022 - dicembre 2023, in qualità di socia della “Avenida & Co. Srl”.
A motivazione del gravame l'opponente ha dedotto l'infondatezza della pretesa azionata dall'ente impositore, non ricorrendo i requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione alla gestione commercio tenuto conto che la società a seguito della chiusura nel periodo pandemico, protratta fino ai primi mesi dell'anno 2021, è stata posta in liquidazione dal 3 giugno 2021 e che da quel momento l'opponente non ha più prestato attività lavorativa all'interno della società avendo lavorato come dipendente di altre società.
L'Ente convenuto nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aver provveduto a cancellare la posizione nella gestione autonomi della ricorrente con decorrenza dal 3.06.2021 e di aver annullato l'avviso di addebito impugnato con provvedimento del 13.12.2024 non avendo ricevuto alcuna richiesta di cancellazione in data precedente.
Le parti hanno chiesto concordemente la compensazione delle spese di lite.
Va pertanto dichiarata la cessata materia del contendere
Le spese vanno compensate come concordemente richiesto dalle parti
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Pescara il 12.02.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)