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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/10/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2681/2024
Udienza del 02/10/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2681/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Iannelli
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Schilirò
NONCHÈ CONTRO
(C.F. Controparte_2
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2681/2024
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/10/2024, Pt_1
ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_3
e l' proponendo opposizione avverso
[...] CP_2
l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90048785 76/000, notificata a mezzo raccomandata a.r. in data 05/10/2024, relativamente e limitatamente ai seguenti atti in essa riportati:
i) cartella di pagamento n. 03020050020892123000, dell'importo di € 21.995,42;
ii) cartella di pagamento n. 03020060020034983000, dell'importo di € 10.057,09;
iii) cartella di pagamento n. 03020070022397166000, dell'importo di € 19.280,13; per un importo complessivo di € 51.332,64.
1.1. A fondamento della spiegata opposizione, il ricorrente ha eccepito:
- l'avvenuto decorso del termine di prescrizione dei crediti riportati negli atti opposti;
- la prescrizione (quinquennale) dell'azione;
- la nullità/inesistenza delle notifiche di ogni singola cartella di pagamento;
- la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2681/2024
- dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia delle cartelle di pagamento, sottese all'intimazione di pagamento opposta, limitatamente alle pretese avanzate dall' , nonché, CP_2 di conseguenza, della successiva intimazione di pagamento n.
03020249004878576000, che dovrà altresì essere dichiarata nulla al pari degli atti alla stessa sottesi;
- dichiarare altresì l'intervenuta prescrizione relativamente ai crediti azionati con l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio;
- accertare, riconoscere e dichiarare l'ulteriore motivo di nullità relativo all'omessa indicazione, da parte dell' Controparte_3
, dei criteri di calcolo degli interessi moratori;
[...]
- conseguentemente e per l'effetto, ordinare la cancellazione dei ruoli relativi ai crediti per cui oggi è causa.
2. Si è costituita l' che ha Controparte_1 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_4
e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché tardivo;
- nel merito, rigettare l'opposizione;
- in ogni caso, in virtù delle domande formulate dalla ricorrente, tenere indenne il Concessionario dalle conseguenze del giudizio.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_2
Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2681/2024
- infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, che venga esclusa ogni sua responsabilità anche per eventuali spese di lite.
3.1. In via subordinata istruttoria, l' ha chiesto che venga CP_2 ordinato ex art. 210 c.p.c. ad la Controparte_1 produzione in giudizio di tutti gli atti di diffida, messa in mora o, comunque, aventi valore di interruzione del termine prescrizionale, notificati all'opponente per i crediti di cui alle cartelle opposte.
4. Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione passiva dell' (Ente previdenziale titolare delle pretese CP_2 creditorie) atteso che la domanda (accertamento della prescrizione) attiene al merito della pretesa creditoria (in tal caso, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 7514/2022, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore).
Le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che non sussiste litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione, il quale assume la veste di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 cod. civ.
4.1. Ne consegue, altresì, che i rilievi sollevati dall' circa la CP_2 tardività dell'opposizione, basati sul mancato rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 46/1999 o, alternativamente, di quelli previsti ai sensi dell'art. 617 c.p.c., limitatamente all'azione diretta a far valere la prescrizione, devono essere disattesi.
Difatti, l'azione spiegata nei confronti dell' , essendo CP_2 finalizzata a discutere l'esistenza stessa del credito, nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata, in relazione alla domanda diretta a far valere la prescrizione, come opposizione (all'esecuzione) ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ., non soggetta, sotto tale profilo, a termini di decadenza (Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022 cit.).
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2681/2024
4.2. Nel caso di specie si profila, poi, anche la legittimazione passiva dell' , avendo il ricorrente Controparte_1 chiesto la declaratoria di nullità (parziale) dell'intimazione di pagamento da essa emessa (sicché l' è il contraddittore, CP_3 legittimato passivo, correttamente chiamato a rispondere dell'atto da essa formato).
5. Ciò premesso, è fondato il primo motivo di opposizione, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
5.1. Invero, l' ha documentato la notificazione CP_3 unicamente con riferimento alle cartelle di pagamento sub ii) e iii) ovvero quella n. 03020060020034983000 (notificata il
14/12/2006, come indicato nell'intimazione di pagamento - doc.
n. 3 allegato alla memoria di costituzione) e quella n.
03020070022397166000 (notificata il 22/01/2008, come indicato nell'intimazione di pagamento - doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione).
Non si rinviene, invece, la prova della notifica della cartella sub
i) (n. 03020050020892123000).
5.2. In ogni caso, quand'anche quest'ultima cartella fosse stata effettivamente notificata nella data (08/02/2006) indicata nell'intimazione di pagamento, ciò sarebbe irrilevante ai fini della decisione.
5.3. Considerando la data di notifica più recente (22/01/2008), relativa alla cartella n. 03020070022397166000 (sub iii)), il credito ad essa sotteso si è prescritto in data 22/01/2013 (ovvero cinque anni dopo la data di notifica).
Il primo atto interruttivo dedotto dall' nella memoria di CP_3 costituzione è rappresentato, infatti, dall'intimazione di pagamento n. 030 2015 90111596 79/000 (doc. n. 5 allegato alla memoria di costituzione), notificata in data 12/11/2015 (doc. n.
5.A allegato alla memoria di costituzione), ovvero quando la prescrizione era ormai ampiamente maturata (dal 22/01/2013).
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2681/2024
5.4. A fortiori sono prescritti i crediti sottesi alla prime due cartelle di pagamento, notificate in date antecedenti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sono più dovute all' dal ricorrente CP_2 Parte_1 le somme sottese alle cartelle di pagamento n.
03020050020892123000, n. 03020060020034983000 e n.
03020070022397166000, essendo i relativi crediti prescritti;
b) annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n.
030 2024 90048785 76/000 ovvero limitatamente alle cartelle di pagamento specificate al punto che precede;
c) condanna l' e Controparte_1
l , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro CP_2 tempore, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 6.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Elisa Iannelli.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 6 di 6
Udienza del 02/10/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2681/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Iannelli
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Schilirò
NONCHÈ CONTRO
(C.F. Controparte_2
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2681/2024
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/10/2024, Pt_1
ha convenuto in giudizio l'
[...] Controparte_3
e l' proponendo opposizione avverso
[...] CP_2
l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90048785 76/000, notificata a mezzo raccomandata a.r. in data 05/10/2024, relativamente e limitatamente ai seguenti atti in essa riportati:
i) cartella di pagamento n. 03020050020892123000, dell'importo di € 21.995,42;
ii) cartella di pagamento n. 03020060020034983000, dell'importo di € 10.057,09;
iii) cartella di pagamento n. 03020070022397166000, dell'importo di € 19.280,13; per un importo complessivo di € 51.332,64.
1.1. A fondamento della spiegata opposizione, il ricorrente ha eccepito:
- l'avvenuto decorso del termine di prescrizione dei crediti riportati negli atti opposti;
- la prescrizione (quinquennale) dell'azione;
- la nullità/inesistenza delle notifiche di ogni singola cartella di pagamento;
- la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2681/2024
- dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia delle cartelle di pagamento, sottese all'intimazione di pagamento opposta, limitatamente alle pretese avanzate dall' , nonché, CP_2 di conseguenza, della successiva intimazione di pagamento n.
03020249004878576000, che dovrà altresì essere dichiarata nulla al pari degli atti alla stessa sottesi;
- dichiarare altresì l'intervenuta prescrizione relativamente ai crediti azionati con l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio;
- accertare, riconoscere e dichiarare l'ulteriore motivo di nullità relativo all'omessa indicazione, da parte dell' Controparte_3
, dei criteri di calcolo degli interessi moratori;
[...]
- conseguentemente e per l'effetto, ordinare la cancellazione dei ruoli relativi ai crediti per cui oggi è causa.
2. Si è costituita l' che ha Controparte_1 concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_4
e, per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio;
- sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché tardivo;
- nel merito, rigettare l'opposizione;
- in ogni caso, in virtù delle domande formulate dalla ricorrente, tenere indenne il Concessionario dalle conseguenze del giudizio.
3. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_2
Tribunale voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2681/2024
- infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, che venga esclusa ogni sua responsabilità anche per eventuali spese di lite.
3.1. In via subordinata istruttoria, l' ha chiesto che venga CP_2 ordinato ex art. 210 c.p.c. ad la Controparte_1 produzione in giudizio di tutti gli atti di diffida, messa in mora o, comunque, aventi valore di interruzione del termine prescrizionale, notificati all'opponente per i crediti di cui alle cartelle opposte.
4. Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione passiva dell' (Ente previdenziale titolare delle pretese CP_2 creditorie) atteso che la domanda (accertamento della prescrizione) attiene al merito della pretesa creditoria (in tal caso, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 7514/2022, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore).
Le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che non sussiste litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione, il quale assume la veste di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 cod. civ.
4.1. Ne consegue, altresì, che i rilievi sollevati dall' circa la CP_2 tardività dell'opposizione, basati sul mancato rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 46/1999 o, alternativamente, di quelli previsti ai sensi dell'art. 617 c.p.c., limitatamente all'azione diretta a far valere la prescrizione, devono essere disattesi.
Difatti, l'azione spiegata nei confronti dell' , essendo CP_2 finalizzata a discutere l'esistenza stessa del credito, nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata, in relazione alla domanda diretta a far valere la prescrizione, come opposizione (all'esecuzione) ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ., non soggetta, sotto tale profilo, a termini di decadenza (Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022 cit.).
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2681/2024
4.2. Nel caso di specie si profila, poi, anche la legittimazione passiva dell' , avendo il ricorrente Controparte_1 chiesto la declaratoria di nullità (parziale) dell'intimazione di pagamento da essa emessa (sicché l' è il contraddittore, CP_3 legittimato passivo, correttamente chiamato a rispondere dell'atto da essa formato).
5. Ciò premesso, è fondato il primo motivo di opposizione, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
5.1. Invero, l' ha documentato la notificazione CP_3 unicamente con riferimento alle cartelle di pagamento sub ii) e iii) ovvero quella n. 03020060020034983000 (notificata il
14/12/2006, come indicato nell'intimazione di pagamento - doc.
n. 3 allegato alla memoria di costituzione) e quella n.
03020070022397166000 (notificata il 22/01/2008, come indicato nell'intimazione di pagamento - doc. n. 4 allegato alla memoria di costituzione).
Non si rinviene, invece, la prova della notifica della cartella sub
i) (n. 03020050020892123000).
5.2. In ogni caso, quand'anche quest'ultima cartella fosse stata effettivamente notificata nella data (08/02/2006) indicata nell'intimazione di pagamento, ciò sarebbe irrilevante ai fini della decisione.
5.3. Considerando la data di notifica più recente (22/01/2008), relativa alla cartella n. 03020070022397166000 (sub iii)), il credito ad essa sotteso si è prescritto in data 22/01/2013 (ovvero cinque anni dopo la data di notifica).
Il primo atto interruttivo dedotto dall' nella memoria di CP_3 costituzione è rappresentato, infatti, dall'intimazione di pagamento n. 030 2015 90111596 79/000 (doc. n. 5 allegato alla memoria di costituzione), notificata in data 12/11/2015 (doc. n.
5.A allegato alla memoria di costituzione), ovvero quando la prescrizione era ormai ampiamente maturata (dal 22/01/2013).
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2681/2024
5.4. A fortiori sono prescritti i crediti sottesi alla prime due cartelle di pagamento, notificate in date antecedenti.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che non sono più dovute all' dal ricorrente CP_2 Parte_1 le somme sottese alle cartelle di pagamento n.
03020050020892123000, n. 03020060020034983000 e n.
03020070022397166000, essendo i relativi crediti prescritti;
b) annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n.
030 2024 90048785 76/000 ovvero limitatamente alle cartelle di pagamento specificate al punto che precede;
c) condanna l' e Controparte_1
l , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro CP_2 tempore, al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite, che si liquidano nella somma di € 6.000,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A.
(se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Elisa Iannelli.
Così deciso in Catanzaro, in data 2 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
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