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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16621 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20675/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20675/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCANO VITTORIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCANO VITTORIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELOTTO GIORGIA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA TEULADA 52 ROMA presso il difensore avv. CELOTTO GIORGIA
CONVENUTO
ONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come modificato alla L. 2009 n. 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
in via preliminare, va affrontata la questione relativa alla eccezione di improcedibilità della domanda.
Stando alle produzioni dei verbali del procedimento, emerge che la parte chiamata è stata sempre presente unitamente al suo procuratore. Ne segue che la procedura è stata correttamente svolta.
Nel merito, richiamate le conclusioni rassegnate dal CTU, espletata al fine di accertare la natura della struttura per cui è causa e la lesività del diritto di veduta della stessa, CTU nella quale si è incentrata l'istruttoria del giudizio, considerato che la parte convenuta ha dichiarato, nella propria comparsa conclusionale di aver 'provveduto alla rimozione delle strutture per cui è causa e chiesto per tali ragioni la declaratoria di cessazione della materia del contendere'; che sul punto l'attore non concorda, dichiarando che, invece, la rimozione ha riguardato unicamente il tendaggio mentre risulta ancora presente la struttura'; considerato che per poter procedere alla valutazione della possibile cessazione della materia del contendere, sulla quale tuttavia non vi è consenso della parte attrice e quindi a stretto rigore non vi si può procedere ex abrupto ma unicamente all'esito dell'analisi della relazione peritale e della effettiva rimozione della struttura seppure dopo l'introduzione del giudizio;
considerato che
anche sotto quest'ultimo profilo si dovrà avere riguardo all'incidenza della rimessione in pristino e della effettiva lesione del diritto di veduta dell'opera in esame onde poi procedere alla richiesta del convenuto circa la compensazione delle spese di lite, possibile, come noto ai sensi dell'art. 92 CPC, in caso di soccombenza reciproca delle parti del giudizio.
Posto ciò, esaminata la relazione tecnica si osserva che in allegato alla memoria di replica la parte convenuta ha depositato una serie di documenti provenienti dal Municipio da cui emerge la sostanziale rimozione dell'opera di cui si controverte, e precisamente una pergotenda retrattile
Giurisprudenza in merito ritiene non necessario il previo consenso dell'assemblea condominiale all'installazione della pergotenda;
deve, però, soggiacere a requisiti di non stabilità / superficie massima estensibile e di amovibilità.
A pag. 15 della relazione, il CTU nominato ha descritto la struttura di cui si parla concludendo per il fatto che la struttura fosse a copertura del terrazzo di due appartamenti, quindi con un'estensione maggiore rispetto a quella consentita, si presenta chiusa in tutti i lati con posizionamento di condizionatori;
a pag. 19 (con valutazioni influenti ai fini della decisione contenute anche nelle pagina 2 di 3 successive), il CTU conclude, mediante allegazione di foto, per la constatazione della grave lesione del diritto di veduta a carico del vicino.
Da ciò dunque si deve argomentare che, se anche si può sostanzialmente propendere per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per una valutazione positiva della documentazione prodotta dalla parte convenuta seppure successiva al trattenimento della causa in decisione, non è possibile accogliere la richiesta di quest'ultima circa la declaratoria di compensazione delle spese di lite non vertendosi nel caso di una soccombenza reciproca, ma anzi in un'ipotesi di soccombenza della parte convenuta;
sicchè, anche se la situazione compromessa dei luoghi è stata ripristinata (circostanza verificabile con la produzione degli elementi documentali dal convenuto, diversamente sarebbe stato opportuno rimettere la causa sul ruolo e disporre che il Consulente di Ufficio accertasse la remissione in pristino invocata dalla parte e la nuova situazione di fatto modificata in seguito all'intervento del diretto interessato), le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta, in ragione della soccombenza, tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU a carico delle parti nella misura rispettivamente del 70% a carico del convenuto e della residua parte a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) In ragione della ritenuta soccombenza, dichiara tenuto a rimborsare alla parte CP_1
attrice, , le spese di lite, che si liquidano in € 4.400,00 per competenze Parte_1
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
3) Pone a carico del soccombente il 70% dell'importo a titolo di onorari del CTU ed il residuo a carico della parte attrice.
ROMA, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20675/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCANO VITTORIO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SCANO VITTORIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELOTTO GIORGIA, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA TEULADA 52 ROMA presso il difensore avv. CELOTTO GIORGIA
CONVENUTO
ONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda con le relative conclusioni ai sensi dell'art. 132 CPC come modificato alla L. 2009 n. 69.
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
in via preliminare, va affrontata la questione relativa alla eccezione di improcedibilità della domanda.
Stando alle produzioni dei verbali del procedimento, emerge che la parte chiamata è stata sempre presente unitamente al suo procuratore. Ne segue che la procedura è stata correttamente svolta.
Nel merito, richiamate le conclusioni rassegnate dal CTU, espletata al fine di accertare la natura della struttura per cui è causa e la lesività del diritto di veduta della stessa, CTU nella quale si è incentrata l'istruttoria del giudizio, considerato che la parte convenuta ha dichiarato, nella propria comparsa conclusionale di aver 'provveduto alla rimozione delle strutture per cui è causa e chiesto per tali ragioni la declaratoria di cessazione della materia del contendere'; che sul punto l'attore non concorda, dichiarando che, invece, la rimozione ha riguardato unicamente il tendaggio mentre risulta ancora presente la struttura'; considerato che per poter procedere alla valutazione della possibile cessazione della materia del contendere, sulla quale tuttavia non vi è consenso della parte attrice e quindi a stretto rigore non vi si può procedere ex abrupto ma unicamente all'esito dell'analisi della relazione peritale e della effettiva rimozione della struttura seppure dopo l'introduzione del giudizio;
considerato che
anche sotto quest'ultimo profilo si dovrà avere riguardo all'incidenza della rimessione in pristino e della effettiva lesione del diritto di veduta dell'opera in esame onde poi procedere alla richiesta del convenuto circa la compensazione delle spese di lite, possibile, come noto ai sensi dell'art. 92 CPC, in caso di soccombenza reciproca delle parti del giudizio.
Posto ciò, esaminata la relazione tecnica si osserva che in allegato alla memoria di replica la parte convenuta ha depositato una serie di documenti provenienti dal Municipio da cui emerge la sostanziale rimozione dell'opera di cui si controverte, e precisamente una pergotenda retrattile
Giurisprudenza in merito ritiene non necessario il previo consenso dell'assemblea condominiale all'installazione della pergotenda;
deve, però, soggiacere a requisiti di non stabilità / superficie massima estensibile e di amovibilità.
A pag. 15 della relazione, il CTU nominato ha descritto la struttura di cui si parla concludendo per il fatto che la struttura fosse a copertura del terrazzo di due appartamenti, quindi con un'estensione maggiore rispetto a quella consentita, si presenta chiusa in tutti i lati con posizionamento di condizionatori;
a pag. 19 (con valutazioni influenti ai fini della decisione contenute anche nelle pagina 2 di 3 successive), il CTU conclude, mediante allegazione di foto, per la constatazione della grave lesione del diritto di veduta a carico del vicino.
Da ciò dunque si deve argomentare che, se anche si può sostanzialmente propendere per la declaratoria di cessazione della materia del contendere per una valutazione positiva della documentazione prodotta dalla parte convenuta seppure successiva al trattenimento della causa in decisione, non è possibile accogliere la richiesta di quest'ultima circa la declaratoria di compensazione delle spese di lite non vertendosi nel caso di una soccombenza reciproca, ma anzi in un'ipotesi di soccombenza della parte convenuta;
sicchè, anche se la situazione compromessa dei luoghi è stata ripristinata (circostanza verificabile con la produzione degli elementi documentali dal convenuto, diversamente sarebbe stato opportuno rimettere la causa sul ruolo e disporre che il Consulente di Ufficio accertasse la remissione in pristino invocata dalla parte e la nuova situazione di fatto modificata in seguito all'intervento del diretto interessato), le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta, in ragione della soccombenza, tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU a carico delle parti nella misura rispettivamente del 70% a carico del convenuto e della residua parte a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) In ragione della ritenuta soccombenza, dichiara tenuto a rimborsare alla parte CP_1
attrice, , le spese di lite, che si liquidano in € 4.400,00 per competenze Parte_1
professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
3) Pone a carico del soccombente il 70% dell'importo a titolo di onorari del CTU ed il residuo a carico della parte attrice.
ROMA, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3