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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2936/2022 pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv.to ANNUNZIATA SALVATORE (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 4 dicembre 2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
N. 2936/2022 1 | P A G . giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. , con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 1518/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 20 aprile 2022, premettendo di aver proposto azione di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. nei confronti del in quanto in data Controparte_1
14.12.2018, in località Terzigno (NA) al Corso A. Volta alle ore 05.30 il veicolo IVECO TG.
CA587JT di proprietà dell'appellante sprofondava in una voragine presente sulla strada. In particolare, l'appellante ha articolato un unico motivo di appello relativo all'erroneità della sentenza in punto di quantificazione del danno, avendo il Giudice di Pace erroneamente valutato il materiale istruttorio in atti, chiedendo la riforma della pronuncia, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
3. Il , sebbene regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia con ordinanza del 29.09.2022.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 04.05.2022 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (20.04.2022), ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 04.05.2022, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare deve darsi atto dell'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Tanto premesso, in base all'atto di citazione in appello, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla pronuncia,
N. 2936/2022 2 | P A G . che attengono all'erronea quantificazione del danno e alla rivalutazione a detti fini del materiale istruttorio in atti ai fini dell'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Tanto premesso, ancora in via preliminare, al fine di circoscrivere la natura dell'accertamento devoluto al Tribunale, deve essere rilevato che, stante il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt.
329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
5. L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il Giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014).
N. 2936/2022 3 | P A G . Nel caso in esame, le conclusioni cui è giunto il primo Giudice in punto di prova relativa al danno conseguenza e alla relativa quantificazione non possono essere condivise e la sentenza deve essere riformata.
Più dettagliatamente, la pronuncia gravata ha disposto quanto segue: “Quanto ai danni subiti dall'attore questi non appaiono tutti provati e tanto considerato che i testi escussi non hanno saputo indicare i danni patiti dal veicolo ed anzi il teste esaminato ha riferito che il teste esaminato ha riferito che il veicolo non era marciante mentre dalla relazione di servizio dei carabinieri emerge tutt'altro. (...) Pertanto, considerato il tipo di veicolo, il suo stato di conservazione, il dato relativo alla sua prima immatricolazione nel marzo 2009, il costo della mano d'opera e dei pezzi di ricambio e tenuto conto delle considerazioni fin qui svolte si ritiene congruo ed equo liquidare la somma complessiva di euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre agli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo ponendo la responsabilità dell'accaduto esclusivamente in testa alla amministrazione comunale. In tale somma deve ritenersi ricompresa anche la spesa per l'intervento di rimessa su strada il cui costo non appare provato. In effetti l'attore ha prodotto una ricevuta fiscale del 14 dicembre 2018 dove viene indicata la somma di euro 1500,00 oltre iva senza però produrre la fattura che invece è stata prodotta per gli assunti danni all'autocarro; fatture emesse, tra l'altro, dalla stessa società che aveva anche provveduto a rimettere su strada il veicolo”.
La decisione del giudicante di primo grado in merito alla ridotta quantificazione del danno si fonda su un'asserita discrasia tra le dichiarazioni del teste che ha riferito che il veicolo non era marciante e la relazione dei Carabinieri intervenuti in loco, oltre che sulla mancanza di documentazione idonea a provare l'ammontare delle spese sostenute per la riparazione.
Con riguardo alla riscontrata contraddizione, questo Giudice ritiene che la stessa sia agevolmente superabile giacché il teste ha espressamente dichiarato di essere andato via prima che giungessero le
Autorità e tanto risulta sufficiente per ritenere che fino a quando lo stesso è rimasto sui luoghi di causa il veicolo non fosse effettivamente marciante.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, risulta documentalmente provato l'avvenuto pagamento del costo della rimessa su strada corrisposto alla Europ Assistance, chiamata nell'immediatezza del fatto, essendo stato depositato in atti assegno bancario pari ad € 1.850,00
(numero 1066153980-08): deve quindi essere riconosciuta l'intera somma corrisposta dall'appellante per la quale vi è piena prova dell'integrale esborso economico.
Ancora, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale subito dall'attore, odierno appellante, risultano depositate in atti le fatture relative alla riparazione del veicolo pari una ad € 2.151,59 e l'altra ad € 2.133,98.
N. 2936/2022 4 | P A G . In merito all'efficacia probatoria della fattura, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità e di merito cui si ritiene di aderire ha a più riprese evidenziato che la sola fattura non è idonea a provare il danno patito se non ne viene dimostrato il pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 12.02.2018, n. 3293 per cui “la fattura commerciale – se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla – non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal destinatario”).
La fattura, dunque, costituisce un elemento indiziario idoneo, unitamente ad altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza a formare il convincimento del giudice in merito all'ammontare del danno (cfr. Cass. n. 5565/1991, la quale ha ritenuto corretta la decisione che aveva liquidato il danno in misura pari all'importo di una “fattura rilasciata dal carrozziere che aveva riparato l'autovettura del danneggiato e in cui erano elencati i lavori eseguiti e i pezzi sostituiti, unitamente alla spesa della manodopera”).
Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura emessa dal riparatore può giustificare una liquidazione dal danno in un ammontare corrispondente anche qualora a pagarla sia stato un terzo, diverso dal proprietario (cfr. Cass. civ., n. 18235/2008).
Ad ogni modo, la giurisprudenza ha chiarito che non rileva l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per la riparazione in quanto il danno subito dal veicolo in un incidente stradale è risarcibile in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26/06/2024, n. 17670).
Ed infatti, si tratta indiscutibilmente di una perdita eziologicamente conseguente all'evento lesivo e, quindi, liquidabile ai sensi dell'art. 1223 c.c. quale conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo: ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, infatti, non occorre che vi sia un'attestazione dell'avvenuto pagamento, posto che ciò che rileva è soltanto l'effettivo espletamento della prestazione ed il sorgere del credito del danneggiato, ovvero di una posta passiva nel suo patrimonio. La locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non fa riferimento ai soli esborsi monetari o diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il “vinculum iuris” in cui l'obbligazione si sostanzia costituisce già una posta passiva nel patrimonio del danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
10/11/2010, n. 22826).
Pertanto, non può quindi che riconoscersi altresì il danno conseguenza causalmente riconducibile all'evento imputabile al circostanza sulla quale, in assenza di appello incidentale, si è CP_1 formato il giudicato, consistente nel costo sopportato dall'odierno appellante ai fini della riparazione del veicolo incidentato.
N. 2936/2022 5 | P A G . Nella fattispecie in esame, oltre alla spesa relativa al costo di spostamento del veicolo, risulta risarcibile il danno rappresentato dalle spese necessarie alla riparazione del veicolo da quantificarsi in
€ 4.285,57, conformemente alle fatture depositate in atti, dovendosi evidenziare che, ancorché il non si sia costituito nel presente procedimento di secondo grado, nel corso del primo CP_1 giudizio le stesse non sono state specificamente contestate, ritenuto antieconomico in considerazione delle cifre richieste disporre una consulenza tecnica sul punto e tenuto conto che il documento di parte appare coerente con i danni patiti dal veicolo.
Trattandosi di debito di valore occorre aggiungere alla somma riconosciuta gli interessi al tasso legale quale liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (14.12.2018) e quindi anno per anno fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, dal momento della presente decisione al saldo.
In conclusione, quindi, la sentenza appellata va riformata in parte qua con la previsione che il
[...]
, già condannato in prime cure al pagamento della somma a titolo di risarcimento danno CP_1 patrimoniale pari ad € 1.500,00, dev'essere condannato al pagamento in favore dell'appellante della maggior somma pari ad € 4.635,57, oltre interessi.
6. Le spese di lite seguono strettamente il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, come modificati dal D.M. 147 del 2022, con applicazione della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto per l'assenza di particolare complessità e con esclusione della fase istruttoria non essendo state acquisite prove nel presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosene antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1518/2022 del Giudice di Pace Parte_1 di Nola, pubblicata il 20 aprile 2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale pari CP_1 CP_1
N. 2936/2022 6 | P A G . ad € 4.635,57; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi alla data del fatto (14.12.2018) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 150,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre I.V.A., c.p.a.
[...]
e rimborso forfetario al 15%, come per legge, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al difensore dichiaratosene antistatario.
Cosi deciso in Nola, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 2936/2022 7 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 2936/2022 pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv.to ANNUNZIATA SALVATORE (C.F. ); C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ; Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza al 4 dicembre 2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
N. 2936/2022 1 | P A G . giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. , con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 1518/2022 del Parte_1
Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 20 aprile 2022, premettendo di aver proposto azione di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. nei confronti del in quanto in data Controparte_1
14.12.2018, in località Terzigno (NA) al Corso A. Volta alle ore 05.30 il veicolo IVECO TG.
CA587JT di proprietà dell'appellante sprofondava in una voragine presente sulla strada. In particolare, l'appellante ha articolato un unico motivo di appello relativo all'erroneità della sentenza in punto di quantificazione del danno, avendo il Giudice di Pace erroneamente valutato il materiale istruttorio in atti, chiedendo la riforma della pronuncia, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
3. Il , sebbene regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia con ordinanza del 29.09.2022.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 04.05.2022 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (20.04.2022), ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 04.05.2022, nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c.
Sempre in via preliminare deve darsi atto dell'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e
434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199).
Tanto premesso, in base all'atto di citazione in appello, l'esposizione dell'appellante consente di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla pronuncia,
N. 2936/2022 2 | P A G . che attengono all'erronea quantificazione del danno e alla rivalutazione a detti fini del materiale istruttorio in atti ai fini dell'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
Tanto premesso, ancora in via preliminare, al fine di circoscrivere la natura dell'accertamento devoluto al Tribunale, deve essere rilevato che, stante il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt.
329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
5. L'appello è fondato e merita di essere accolto.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il Giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014).
N. 2936/2022 3 | P A G . Nel caso in esame, le conclusioni cui è giunto il primo Giudice in punto di prova relativa al danno conseguenza e alla relativa quantificazione non possono essere condivise e la sentenza deve essere riformata.
Più dettagliatamente, la pronuncia gravata ha disposto quanto segue: “Quanto ai danni subiti dall'attore questi non appaiono tutti provati e tanto considerato che i testi escussi non hanno saputo indicare i danni patiti dal veicolo ed anzi il teste esaminato ha riferito che il teste esaminato ha riferito che il veicolo non era marciante mentre dalla relazione di servizio dei carabinieri emerge tutt'altro. (...) Pertanto, considerato il tipo di veicolo, il suo stato di conservazione, il dato relativo alla sua prima immatricolazione nel marzo 2009, il costo della mano d'opera e dei pezzi di ricambio e tenuto conto delle considerazioni fin qui svolte si ritiene congruo ed equo liquidare la somma complessiva di euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre agli interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo ponendo la responsabilità dell'accaduto esclusivamente in testa alla amministrazione comunale. In tale somma deve ritenersi ricompresa anche la spesa per l'intervento di rimessa su strada il cui costo non appare provato. In effetti l'attore ha prodotto una ricevuta fiscale del 14 dicembre 2018 dove viene indicata la somma di euro 1500,00 oltre iva senza però produrre la fattura che invece è stata prodotta per gli assunti danni all'autocarro; fatture emesse, tra l'altro, dalla stessa società che aveva anche provveduto a rimettere su strada il veicolo”.
La decisione del giudicante di primo grado in merito alla ridotta quantificazione del danno si fonda su un'asserita discrasia tra le dichiarazioni del teste che ha riferito che il veicolo non era marciante e la relazione dei Carabinieri intervenuti in loco, oltre che sulla mancanza di documentazione idonea a provare l'ammontare delle spese sostenute per la riparazione.
Con riguardo alla riscontrata contraddizione, questo Giudice ritiene che la stessa sia agevolmente superabile giacché il teste ha espressamente dichiarato di essere andato via prima che giungessero le
Autorità e tanto risulta sufficiente per ritenere che fino a quando lo stesso è rimasto sui luoghi di causa il veicolo non fosse effettivamente marciante.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di Pace, risulta documentalmente provato l'avvenuto pagamento del costo della rimessa su strada corrisposto alla Europ Assistance, chiamata nell'immediatezza del fatto, essendo stato depositato in atti assegno bancario pari ad € 1.850,00
(numero 1066153980-08): deve quindi essere riconosciuta l'intera somma corrisposta dall'appellante per la quale vi è piena prova dell'integrale esborso economico.
Ancora, ai fini della quantificazione del danno patrimoniale subito dall'attore, odierno appellante, risultano depositate in atti le fatture relative alla riparazione del veicolo pari una ad € 2.151,59 e l'altra ad € 2.133,98.
N. 2936/2022 4 | P A G . In merito all'efficacia probatoria della fattura, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità e di merito cui si ritiene di aderire ha a più riprese evidenziato che la sola fattura non è idonea a provare il danno patito se non ne viene dimostrato il pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 12.02.2018, n. 3293 per cui “la fattura commerciale – se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla – non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più quando non sia accompagnata da quietanza o non risulti accettata dal destinatario”).
La fattura, dunque, costituisce un elemento indiziario idoneo, unitamente ad altri elementi desunti da nozioni di comune esperienza a formare il convincimento del giudice in merito all'ammontare del danno (cfr. Cass. n. 5565/1991, la quale ha ritenuto corretta la decisione che aveva liquidato il danno in misura pari all'importo di una “fattura rilasciata dal carrozziere che aveva riparato l'autovettura del danneggiato e in cui erano elencati i lavori eseguiti e i pezzi sostituiti, unitamente alla spesa della manodopera”).
Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la fattura emessa dal riparatore può giustificare una liquidazione dal danno in un ammontare corrispondente anche qualora a pagarla sia stato un terzo, diverso dal proprietario (cfr. Cass. civ., n. 18235/2008).
Ad ogni modo, la giurisprudenza ha chiarito che non rileva l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo per la riparazione in quanto il danno subito dal veicolo in un incidente stradale è risarcibile in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26/06/2024, n. 17670).
Ed infatti, si tratta indiscutibilmente di una perdita eziologicamente conseguente all'evento lesivo e, quindi, liquidabile ai sensi dell'art. 1223 c.c. quale conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo: ai fini della liquidazione di tale posta di danno emergente, infatti, non occorre che vi sia un'attestazione dell'avvenuto pagamento, posto che ciò che rileva è soltanto l'effettivo espletamento della prestazione ed il sorgere del credito del danneggiato, ovvero di una posta passiva nel suo patrimonio. La locuzione “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non fa riferimento ai soli esborsi monetari o diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti ma include l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il “vinculum iuris” in cui l'obbligazione si sostanzia costituisce già una posta passiva nel patrimonio del danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, n.
10/11/2010, n. 22826).
Pertanto, non può quindi che riconoscersi altresì il danno conseguenza causalmente riconducibile all'evento imputabile al circostanza sulla quale, in assenza di appello incidentale, si è CP_1 formato il giudicato, consistente nel costo sopportato dall'odierno appellante ai fini della riparazione del veicolo incidentato.
N. 2936/2022 5 | P A G . Nella fattispecie in esame, oltre alla spesa relativa al costo di spostamento del veicolo, risulta risarcibile il danno rappresentato dalle spese necessarie alla riparazione del veicolo da quantificarsi in
€ 4.285,57, conformemente alle fatture depositate in atti, dovendosi evidenziare che, ancorché il non si sia costituito nel presente procedimento di secondo grado, nel corso del primo CP_1 giudizio le stesse non sono state specificamente contestate, ritenuto antieconomico in considerazione delle cifre richieste disporre una consulenza tecnica sul punto e tenuto conto che il documento di parte appare coerente con i danni patiti dal veicolo.
Trattandosi di debito di valore occorre aggiungere alla somma riconosciuta gli interessi al tasso legale quale liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712), inizialmente calcolati sul suddetto importo devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (14.12.2018) e quindi anno per anno fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché ulteriori interessi legali, dal momento della presente decisione al saldo.
In conclusione, quindi, la sentenza appellata va riformata in parte qua con la previsione che il
[...]
, già condannato in prime cure al pagamento della somma a titolo di risarcimento danno CP_1 patrimoniale pari ad € 1.500,00, dev'essere condannato al pagamento in favore dell'appellante della maggior somma pari ad € 4.635,57, oltre interessi.
6. Le spese di lite seguono strettamente il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano, in assenza di nota spese, come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014, come modificati dal D.M. 147 del 2022, con applicazione della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto per l'assenza di particolare complessità e con esclusione della fase istruttoria non essendo state acquisite prove nel presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosene antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1518/2022 del Giudice di Pace Parte_1 di Nola, pubblicata il 20 aprile 2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di danno patrimoniale pari CP_1 CP_1
N. 2936/2022 6 | P A G . ad € 4.635,57; sulla somma de qua decorrono interessi compensativi al tasso legale da calcolarsi alla data del fatto (14.12.2018) alla pronuncia della presente sentenza sulla somma originariamente devalutata alla data dell'illecito e poi incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, nonché interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo;
b) condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che si liquidano in € 150,00 per esborsi ed € 852,00 per compensi, oltre I.V.A., c.p.a.
[...]
e rimborso forfetario al 15%, come per legge, con attribuzione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al difensore dichiaratosene antistatario.
Cosi deciso in Nola, in data 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 2936/2022 7 | P A G .