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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 604/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PAOLETTI LUCA per parte resistente e che non risultano depositate note per conto del ricorrente.
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 604 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Graffignano (VT), via Fontanelle, 2, presso lo studio dell'Avv. Norberto Nisi, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giuliano Nisi, in virtù di procura depositata unitamente al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E P. IVA = ), CP_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Montefiascone (VT), via Oreste Borghesi, 43, presso lo studio dell'Avv. Luca Paoletti, che la rappresenta e difende giusta procura depositata unitamente alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 2.5.2022 ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto e, nel merito, autorizzare l'esecuzione per la somma di € 18.859,70 oltre interessi e rivalutazione successivi al 30/09/2020 (data di notificazione del precetto) ovvero, nella denegata ipotesi contraria, della somma di € 3.854,79 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a mezzo di CTU tecnico-contabile di cui si fa fon d'or richiesta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”. Il ricorrente ha esposto che, con sentenza n. 152/2020 del 29.5.2020, il Tribunale di Viterbo
- Sezione Lavoro – aveva accolto la propria domanda nei confronti della datrice di lavoro , riconoscendogli il diritto a ottenere il superiore inquadramento al livello VII CP_1 del Ccnl Gas Acqua dal 27.11.2012 e il conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto percepire in base all'inquadramento nel livello VII Ccnl Gas Acqua e quanto effettivamente percepito;
che, con nota del 24.7.2020, i propri difensori avevano comunicato al procuratore di una nota contenente i conteggi CP_1 analitici delle differenze retributive;
che, con nota del 25.8.2020, gli aveva CP_1 comunicato di essere disposta a riconoscergli una somma per differenze retributive di € 3.854,79, inferiore rispetto a quella dovuta, eccependo la non debenza delle somme conteggiate a titolo di superminimo mensile, nonché la ripetizione delle somme riconosciute per il lavoro straordinario prestato, non più spettanti ai dipendenti di VII livello, secondo quanto disposto dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia;
che, in data 30.9.2020, aveva notificato atto di precetto a intimando alla società di CP_1 pagare la somma di € 18.859,70 in virtù del titolo suddetto e, conseguentemente, avviato la procedura esecutiva con atto di pignoramento presso terzi;
che aveva proposto CP_1 opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. dinanzi al Tribunale di Viterbo;
che si era costituito nella predetta procedura esecutiva in qualità di creditore eccependo la tardività e l'infondatezza delle contestazioni di merito in quanto irrilevanti nella fase esecutiva;
che il Tribunale di Viterbo, ritenendo la “mancanza di criteri da utilizzare per la determinazione delle somme dovute al lavoratore, non avendo il Giudice di merito disposto una CTU” e, in conseguenza ritenendo che non fosse “possibile stabilire la differenza tra il dovuto e il percepito spettante al lavoratore, senza procedere ad accertamenti che non sembra siano stati compiuti nella fase di merito” aveva sospeso la procedura esecutiva rimettendo le parti dinanzi al Giudice del merito nel termine di 90 giorni per l'esatta quantificazione delle somme dovute. Ciò premesso in fatto, in diritto ha dedotto:
- la tardività ed inammissibilità delle contestazioni sul quantum dovuto sollevate da CP_1 in fase esecutiva in quanto eccezioni deducibili nel giudizio di merito dinanzi al Giudice
[...] del Lavoro e, pertanto, non più conoscibili nel giudizio di opposizione all'esecuzione;
- la non applicabilità al caso di specie della riassorbibilità del superminimo, essendo stato quest'ultimo riconosciuto per particolari meriti del lavoratore, nonché della riassorbibilità dell'indennità per lavoro straordinario, non prevista da alcun accordo sindacale, transazione tra le parti o disposizione normativa;
- la determinabilità mediante un mero calcolo matematico del quantum oggetto di condanna;
- la prescrizione delle pretese avanzate dalla;
CP_1
Si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “in accoglimento CP_1 dell'opposizione all'esecuzione proposta da , voglia accertare e dichiarare il difetto in capo al CP_1 creditore istante del diritto di procedere ad esecuzione forzata per carenza di liquidità del credito azionato, nonché per inesistenza, totale o parziale, dello stesso in considerazione di quanto già effettivamente percepito dal lavoratore nel corso del rapporto lavorativo, con conseguente dichiarazione di inefficacia del pignoramento di cui al procedimento esecutivo n. 721/2020 RGE Trib. Viterbo. Con vittoria di spese di giudizio”. La società resistente ha dedotto:
- la carenza del necessario carattere di liquidità del credito azionato, non essendo determinato o determinabile l'importo oggetto della condanna operata con sentenza n. 152/2020 del Tribunale di Viterbo ed avendo il creditore notificato atto di precetto indicando una somma ancora diversa da quella determinata nel ricorso di merito;
- l'insussistenza del credito azionato dal ricorrente in ragione della necessità di detrarre dall'importo spettante le somme percepite in costanza di rapporto a titolo di superminimo mensile (assorbibile nella maggiore retribuzione derivante dal superiore inquadramento in forza di specifica pattuizione tra le parti contenuta in verbale di conciliazione giudiziale del 20.7.2012) e di indennità per lavoro straordinario, incompatibile con il livello VII riconosciuto;
- la percezione da parte del ricorrente, in ultima analisi, di retribuzioni superiori rispetto a quanto spettante in ragione dell'inquadramento nel VII livello del CCNL Gas Acqua o, comunque, di voci di retribuzione non dovute per effetto del predetto inquadramento. Con note ex art. 127 ter c.p.c. del 19.2.2025 ha rappresentato l'avvenuta CP_1 integrale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 152/2020 ad opera della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4573/2023 dell'11.12.2023, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni articolate in ricorso e nella condanna del alle Parte_1 spese di lite. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per giurisprudenza pacifica in caso di esecuzione forzata intrapresa (o anche soltanto minacciata) sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (così Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 ed, in senso conforme, Cass. n. 21264/2024; Cass. n. 9899/2022). Nella specie ha documentato l'avvenuta riforma totale in appello della sentenza CP_1 del Tribunale di Viterbo n. 152/2020 oggetto della presente opposizione all'esecuzione, sicché, in conformità al principio giurisprudenziale richiamato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo. Cionondimeno, ai fini della regolazione delle spese di lite va verificata la fondatezza degli originari motivi di opposizione in omaggio al principio della soccombenza virtuale. L'opposizione è solo in parte fondata. In diritto va premesso che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in forza del quale la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, sicché, dal lato del creditore, è ammissibile anche la formulazione di una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo (così, ex multis, Cass. n. 7225/2006). Nella specie il creditore opposto (formalmente ricorrente) - a fronte della contestazione della società debitrice (formalmente resistente) di inidoneità del titolo esecutivo a fondare l'esecuzione forzata per illiquidità del credito in esso accertato - ha chiesto di “autorizzare l'esecuzione per la somma di € 18.859,70 oltre interessi e rivalutazione successivi al 30/09/2020 (data di notificazione del precetto) ovvero, nella denegata ipotesi contraria, della somma di € 3.854,79 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a mezzo di CTU tecnico-contabile di cui si fa fon d'or richiesta”. Dette conclusioni, in omaggio al principio del petitum sostanziale ed a quello di ragionevole durata del processo, con divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria ex art. 111 Cost., possono essere interpretate come domanda principale di accertamento del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo esecutivo già esistente e come domanda subordinata di accertamento del credito (e relativa condanna), volta a costituire un nuovo titolo esecutivo. Andrà pertanto innanzitutto appurato se il titolo esecutivo giudiziale rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 152/2020 del 29.5.2020 costituisse titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata per essere il credito in esso accertato determinato o determinabile. In caso negativo, dovrà procedersi alla determinazione giudiziale del predetto credito. Ebbene, con riferimento alla prima questione, deve condividersi la tesi dell'opponente secondo la quale il titolo esecutivo in esame risulta generico ed il credito da esso contemplato non è determinato né determinabile. In tema le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che il giudice dell'opposizione all'esecuzione, qualora il titolo esecutivo risulti generico e indeterminato non contenendo gli elementi sufficienti a rendere liquido il credito con un calcolo puramente matematico, può fare riferimento a elementi esterni ed extratestuali, non desumibili dal titolo, ma risultanti dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, se ne siano stati introdotti nel processo in cui la sentenza che ha definito quel giudizio è stata pronunziata (così, Cass., Sez. Un., n. 11066/2012). Con riferimento al caso di specie, pur aderendosi all'interpretazione giudiziale maggiormente estensiva su richiamata, il credito non risulta determinabile nemmeno con un'integrazione extratestuale. Invero la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 152/2020, accertato il diritto del ricorrente al superiore inquadramento al VII livello del CCNL Gas Acqua dal 27.11.2012, ha condannato la resistente al pagamento in favore del “delle differenze retributive tra Parte_1 quanto avrebbe dovuto percepire in base all'inquadramento nel livello VII del CCNL Gas Acqua e quanto effettivamente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo”. Dette differenze non possono essere quantificate con elementi desumibili dalla motivazione della sentenza, né dagli atti delle parti (avendo il lavoratore in sede di ricorso quantificato le sole differenze spettanti in base al livello VIII), né dai documenti (essendo stati allegati all'atto introduttivo i soli conteggi relativi al livello VIII), né da relazioni degli ausiliari del giudice (non essendo stata disposta CTU contabile nel corso del giudizio). Ne deriva che il titolo esecutivo giudiziale rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 152/2020 (caducato ad opera della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4573/2023 intervenuta nelle more del giudizio) non poteva costituire titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, contenendo una condanna generica e non essendovi elementi (interni al titolo ed esterni al medesimo, ma comunque appartenenti al giudizio in cui la sentenza è stata pronunciata) sufficienti a rendere il credito liquido. Ciò posto, deve procedersi alla determinazione del quantum in questa sede. Il ricorrente (opposto) rivendica a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento dall'1.1.2014 al 30.6.2019 la somma di € 18.859,70, di cui € 16.155,70 per differenze, € 233,35 per rivalutazione monetaria, € 1.840,57 per interessi ed € 630 per onorari di redazione del precetto (comprensivi di IVA e CPA). La società resistente (opponente) contesta detti conteggi, rappresentando che nulla è dovuto, avendo il lavoratore percepito somme addirittura maggiori rispetto a quelle spettanti in base al superiore inquadramento. In particolare, a detta di dalle CP_1 differenze quantificate dal lavoratore andrebbero detratti gli importi percepiti dal ricorrente in costanza di rapporto a titolo di superminimo (da considerarsi assorbibile nella maggiore retribuzione derivante dal superiore inquadramento in forza di specifica pattuizione tra le parti contenuta in verbale di conciliazione giudiziale del 20.7.2012) ed a titolo di indennità per lavoro straordinario (incompatibile, per espressa previsione di legge e della contrattazione collettiva, con il livello VII riconosciuto). Ebbene, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione l'opponente può persino chiedere la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (così, Cass. n. 12436/2021 richiamata dalla società), è altrettanto vero che, per orientamento giurisprudenziale granitico, in sede di opposizione all'esecuzione il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato, ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (così, ex multis, Cass. n. 26110/2022; Cass. n. 3277/2015; Cass. n. 3667/2013; Cass. n. 12911/2012). In altri termini, pur essendo il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. un ordinario giudizio di cognizione suscettibile di avere ad oggetto l'intero rapporto obbligatorio sotteso al titolo esecutivo, in esso la parte opponente non può far valere eccezioni o contestazioni che avrebbe potuto e dovuto introdurre nel giudizio di cognizione in cui il titolo si è formato. Nella specie, le contestazioni al conteggio del lavoratore mosse in questo giudizio, in quanto derivanti da circostanze precedenti alla formazione del titolo, avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 152/2020. Ciò non è avvenuto, essendosi la società limitata in quella sede a contestare genericamente i conteggi formulati dal ricorrente (pag. 7 memoria di costituzione nel giudizio R.G.L.P. n. 232/2019), in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale nel rito del lavoro grava sul convenuto l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (così, ex multis, Cass. n. 29236/2017; Cass. n. 10116/2015; Cass. n. 4051/2011). Né può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che nel giudizio R.G.L.P. n. 232/2019 il lavoratore avesse quantificato l'importo (ed allegato il relativo conteggio) solo in relazione alle differenze spettanti in base al livello VIII. Ciò in quanto le contestazioni oggi mosse dalla società attengono ai criteri stessi di quantificazione delle differenze e cioè se dal dovuto in forza del superiore livello riconosciuto (VII o VIII) debbano essere scomputati gli importi percepiti dal lavoratore in costanza di rapporto a titolo di superminimo ed indennità per straordinario. Eccezioni, queste, formulabili sia con riferimento alle spettanze quantificate sul livello VII che a quelle determinate in base al livello VIII, oltre che fondate su fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo. Ne deriva l'inammissibilità delle contestazioni in quanto tardive. Ciò posto, dai conteggi formulati dal ricorrente (allegati al precetto, doc. 2 ricorso), da considerarsi corretti stante l'inammissibilità delle contestazioni mosse dall'opponente, vanno comunque scomputate le somme determinate a titolo di compensi per la redazione dell'atto di precetto (pari ad € 630,00), stante la nullità del medesimo per inidoneità del titolo esecutivo a fondare l'esecuzione. Ne deriva che, ove non fosse sopravvenuta la caducazione del titolo esecutivo per totale riforma in appello, l'opposizione sarebbe stata accolta solo in minima parte, con declaratoria del diritto del ricorrente a percepire a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento al livello VII del CCNL Gas Acqua la somma di € 16.155,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo. Con conseguente condanna della società opponente al pagamento del relativo importo. Le spese di lite, in omaggio al principio della soccombenza virtuale e stante la fondatezza solo parziale dell'opposizione, possono essere pertanto compensate per un terzo e per la restante parte, liquidata in dispositivo, poste a carico della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto della restante parte, che liquida in € 1.406,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, lì 20 febbraio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 604/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PAOLETTI LUCA per parte resistente e che non risultano depositate note per conto del ricorrente.
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 604 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Graffignano (VT), via Fontanelle, 2, presso lo studio dell'Avv. Norberto Nisi, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giuliano Nisi, in virtù di procura depositata unitamente al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E P. IVA = ), CP_1 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Montefiascone (VT), via Oreste Borghesi, 43, presso lo studio dell'Avv. Luca Paoletti, che la rappresenta e difende giusta procura depositata unitamente alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso in riassunzione depositato in data 2.5.2022 ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto e, nel merito, autorizzare l'esecuzione per la somma di € 18.859,70 oltre interessi e rivalutazione successivi al 30/09/2020 (data di notificazione del precetto) ovvero, nella denegata ipotesi contraria, della somma di € 3.854,79 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a mezzo di CTU tecnico-contabile di cui si fa fon d'or richiesta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali”. Il ricorrente ha esposto che, con sentenza n. 152/2020 del 29.5.2020, il Tribunale di Viterbo
- Sezione Lavoro – aveva accolto la propria domanda nei confronti della datrice di lavoro , riconoscendogli il diritto a ottenere il superiore inquadramento al livello VII CP_1 del Ccnl Gas Acqua dal 27.11.2012 e il conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto percepire in base all'inquadramento nel livello VII Ccnl Gas Acqua e quanto effettivamente percepito;
che, con nota del 24.7.2020, i propri difensori avevano comunicato al procuratore di una nota contenente i conteggi CP_1 analitici delle differenze retributive;
che, con nota del 25.8.2020, gli aveva CP_1 comunicato di essere disposta a riconoscergli una somma per differenze retributive di € 3.854,79, inferiore rispetto a quella dovuta, eccependo la non debenza delle somme conteggiate a titolo di superminimo mensile, nonché la ripetizione delle somme riconosciute per il lavoro straordinario prestato, non più spettanti ai dipendenti di VII livello, secondo quanto disposto dalle disposizioni contrattuali vigenti in materia;
che, in data 30.9.2020, aveva notificato atto di precetto a intimando alla società di CP_1 pagare la somma di € 18.859,70 in virtù del titolo suddetto e, conseguentemente, avviato la procedura esecutiva con atto di pignoramento presso terzi;
che aveva proposto CP_1 opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. dinanzi al Tribunale di Viterbo;
che si era costituito nella predetta procedura esecutiva in qualità di creditore eccependo la tardività e l'infondatezza delle contestazioni di merito in quanto irrilevanti nella fase esecutiva;
che il Tribunale di Viterbo, ritenendo la “mancanza di criteri da utilizzare per la determinazione delle somme dovute al lavoratore, non avendo il Giudice di merito disposto una CTU” e, in conseguenza ritenendo che non fosse “possibile stabilire la differenza tra il dovuto e il percepito spettante al lavoratore, senza procedere ad accertamenti che non sembra siano stati compiuti nella fase di merito” aveva sospeso la procedura esecutiva rimettendo le parti dinanzi al Giudice del merito nel termine di 90 giorni per l'esatta quantificazione delle somme dovute. Ciò premesso in fatto, in diritto ha dedotto:
- la tardività ed inammissibilità delle contestazioni sul quantum dovuto sollevate da CP_1 in fase esecutiva in quanto eccezioni deducibili nel giudizio di merito dinanzi al Giudice
[...] del Lavoro e, pertanto, non più conoscibili nel giudizio di opposizione all'esecuzione;
- la non applicabilità al caso di specie della riassorbibilità del superminimo, essendo stato quest'ultimo riconosciuto per particolari meriti del lavoratore, nonché della riassorbibilità dell'indennità per lavoro straordinario, non prevista da alcun accordo sindacale, transazione tra le parti o disposizione normativa;
- la determinabilità mediante un mero calcolo matematico del quantum oggetto di condanna;
- la prescrizione delle pretese avanzate dalla;
CP_1
Si è costituita in giudizio formulando le seguenti conclusioni: “in accoglimento CP_1 dell'opposizione all'esecuzione proposta da , voglia accertare e dichiarare il difetto in capo al CP_1 creditore istante del diritto di procedere ad esecuzione forzata per carenza di liquidità del credito azionato, nonché per inesistenza, totale o parziale, dello stesso in considerazione di quanto già effettivamente percepito dal lavoratore nel corso del rapporto lavorativo, con conseguente dichiarazione di inefficacia del pignoramento di cui al procedimento esecutivo n. 721/2020 RGE Trib. Viterbo. Con vittoria di spese di giudizio”. La società resistente ha dedotto:
- la carenza del necessario carattere di liquidità del credito azionato, non essendo determinato o determinabile l'importo oggetto della condanna operata con sentenza n. 152/2020 del Tribunale di Viterbo ed avendo il creditore notificato atto di precetto indicando una somma ancora diversa da quella determinata nel ricorso di merito;
- l'insussistenza del credito azionato dal ricorrente in ragione della necessità di detrarre dall'importo spettante le somme percepite in costanza di rapporto a titolo di superminimo mensile (assorbibile nella maggiore retribuzione derivante dal superiore inquadramento in forza di specifica pattuizione tra le parti contenuta in verbale di conciliazione giudiziale del 20.7.2012) e di indennità per lavoro straordinario, incompatibile con il livello VII riconosciuto;
- la percezione da parte del ricorrente, in ultima analisi, di retribuzioni superiori rispetto a quanto spettante in ragione dell'inquadramento nel VII livello del CCNL Gas Acqua o, comunque, di voci di retribuzione non dovute per effetto del predetto inquadramento. Con note ex art. 127 ter c.p.c. del 19.2.2025 ha rappresentato l'avvenuta CP_1 integrale riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo n. 152/2020 ad opera della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4573/2023 dell'11.12.2023, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni articolate in ricorso e nella condanna del alle Parte_1 spese di lite. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per giurisprudenza pacifica in caso di esecuzione forzata intrapresa (o anche soltanto minacciata) sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (così Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 ed, in senso conforme, Cass. n. 21264/2024; Cass. n. 9899/2022). Nella specie ha documentato l'avvenuta riforma totale in appello della sentenza CP_1 del Tribunale di Viterbo n. 152/2020 oggetto della presente opposizione all'esecuzione, sicché, in conformità al principio giurisprudenziale richiamato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo. Cionondimeno, ai fini della regolazione delle spese di lite va verificata la fondatezza degli originari motivi di opposizione in omaggio al principio della soccombenza virtuale. L'opposizione è solo in parte fondata. In diritto va premesso che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in forza del quale la circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, sicché, dal lato del creditore, è ammissibile anche la formulazione di una domanda diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo (così, ex multis, Cass. n. 7225/2006). Nella specie il creditore opposto (formalmente ricorrente) - a fronte della contestazione della società debitrice (formalmente resistente) di inidoneità del titolo esecutivo a fondare l'esecuzione forzata per illiquidità del credito in esso accertato - ha chiesto di “autorizzare l'esecuzione per la somma di € 18.859,70 oltre interessi e rivalutazione successivi al 30/09/2020 (data di notificazione del precetto) ovvero, nella denegata ipotesi contraria, della somma di € 3.854,79 o della somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, anche a mezzo di CTU tecnico-contabile di cui si fa fon d'or richiesta”. Dette conclusioni, in omaggio al principio del petitum sostanziale ed a quello di ragionevole durata del processo, con divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria ex art. 111 Cost., possono essere interpretate come domanda principale di accertamento del diritto di procedere esecutivamente in forza del titolo esecutivo già esistente e come domanda subordinata di accertamento del credito (e relativa condanna), volta a costituire un nuovo titolo esecutivo. Andrà pertanto innanzitutto appurato se il titolo esecutivo giudiziale rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 152/2020 del 29.5.2020 costituisse titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata per essere il credito in esso accertato determinato o determinabile. In caso negativo, dovrà procedersi alla determinazione giudiziale del predetto credito. Ebbene, con riferimento alla prima questione, deve condividersi la tesi dell'opponente secondo la quale il titolo esecutivo in esame risulta generico ed il credito da esso contemplato non è determinato né determinabile. In tema le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che il giudice dell'opposizione all'esecuzione, qualora il titolo esecutivo risulti generico e indeterminato non contenendo gli elementi sufficienti a rendere liquido il credito con un calcolo puramente matematico, può fare riferimento a elementi esterni ed extratestuali, non desumibili dal titolo, ma risultanti dagli atti delle parti, dai documenti da esse prodotti, dalle relazioni degli ausiliari del giudice, se ne siano stati introdotti nel processo in cui la sentenza che ha definito quel giudizio è stata pronunziata (così, Cass., Sez. Un., n. 11066/2012). Con riferimento al caso di specie, pur aderendosi all'interpretazione giudiziale maggiormente estensiva su richiamata, il credito non risulta determinabile nemmeno con un'integrazione extratestuale. Invero la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 152/2020, accertato il diritto del ricorrente al superiore inquadramento al VII livello del CCNL Gas Acqua dal 27.11.2012, ha condannato la resistente al pagamento in favore del “delle differenze retributive tra Parte_1 quanto avrebbe dovuto percepire in base all'inquadramento nel livello VII del CCNL Gas Acqua e quanto effettivamente percepito, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo”. Dette differenze non possono essere quantificate con elementi desumibili dalla motivazione della sentenza, né dagli atti delle parti (avendo il lavoratore in sede di ricorso quantificato le sole differenze spettanti in base al livello VIII), né dai documenti (essendo stati allegati all'atto introduttivo i soli conteggi relativi al livello VIII), né da relazioni degli ausiliari del giudice (non essendo stata disposta CTU contabile nel corso del giudizio). Ne deriva che il titolo esecutivo giudiziale rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Viterbo n. 152/2020 (caducato ad opera della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4573/2023 intervenuta nelle more del giudizio) non poteva costituire titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, contenendo una condanna generica e non essendovi elementi (interni al titolo ed esterni al medesimo, ma comunque appartenenti al giudizio in cui la sentenza è stata pronunciata) sufficienti a rendere il credito liquido. Ciò posto, deve procedersi alla determinazione del quantum in questa sede. Il ricorrente (opposto) rivendica a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento dall'1.1.2014 al 30.6.2019 la somma di € 18.859,70, di cui € 16.155,70 per differenze, € 233,35 per rivalutazione monetaria, € 1.840,57 per interessi ed € 630 per onorari di redazione del precetto (comprensivi di IVA e CPA). La società resistente (opponente) contesta detti conteggi, rappresentando che nulla è dovuto, avendo il lavoratore percepito somme addirittura maggiori rispetto a quelle spettanti in base al superiore inquadramento. In particolare, a detta di dalle CP_1 differenze quantificate dal lavoratore andrebbero detratti gli importi percepiti dal ricorrente in costanza di rapporto a titolo di superminimo (da considerarsi assorbibile nella maggiore retribuzione derivante dal superiore inquadramento in forza di specifica pattuizione tra le parti contenuta in verbale di conciliazione giudiziale del 20.7.2012) ed a titolo di indennità per lavoro straordinario (incompatibile, per espressa previsione di legge e della contrattazione collettiva, con il livello VII riconosciuto). Ebbene, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che nel giudizio di opposizione all'esecuzione l'opponente può persino chiedere la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (così, Cass. n. 12436/2021 richiamata dalla società), è altrettanto vero che, per orientamento giurisprudenziale granitico, in sede di opposizione all'esecuzione il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato, ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (così, ex multis, Cass. n. 26110/2022; Cass. n. 3277/2015; Cass. n. 3667/2013; Cass. n. 12911/2012). In altri termini, pur essendo il giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. un ordinario giudizio di cognizione suscettibile di avere ad oggetto l'intero rapporto obbligatorio sotteso al titolo esecutivo, in esso la parte opponente non può far valere eccezioni o contestazioni che avrebbe potuto e dovuto introdurre nel giudizio di cognizione in cui il titolo si è formato. Nella specie, le contestazioni al conteggio del lavoratore mosse in questo giudizio, in quanto derivanti da circostanze precedenti alla formazione del titolo, avrebbero dovuto essere sollevate nel giudizio di cognizione conclusosi con la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 152/2020. Ciò non è avvenuto, essendosi la società limitata in quella sede a contestare genericamente i conteggi formulati dal ricorrente (pag. 7 memoria di costituzione nel giudizio R.G.L.P. n. 232/2019), in contrasto con il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale nel rito del lavoro grava sul convenuto l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (così, ex multis, Cass. n. 29236/2017; Cass. n. 10116/2015; Cass. n. 4051/2011). Né può assumere rilievo in senso contrario la circostanza che nel giudizio R.G.L.P. n. 232/2019 il lavoratore avesse quantificato l'importo (ed allegato il relativo conteggio) solo in relazione alle differenze spettanti in base al livello VIII. Ciò in quanto le contestazioni oggi mosse dalla società attengono ai criteri stessi di quantificazione delle differenze e cioè se dal dovuto in forza del superiore livello riconosciuto (VII o VIII) debbano essere scomputati gli importi percepiti dal lavoratore in costanza di rapporto a titolo di superminimo ed indennità per straordinario. Eccezioni, queste, formulabili sia con riferimento alle spettanze quantificate sul livello VII che a quelle determinate in base al livello VIII, oltre che fondate su fatti antecedenti alla formazione del titolo esecutivo. Ne deriva l'inammissibilità delle contestazioni in quanto tardive. Ciò posto, dai conteggi formulati dal ricorrente (allegati al precetto, doc. 2 ricorso), da considerarsi corretti stante l'inammissibilità delle contestazioni mosse dall'opponente, vanno comunque scomputate le somme determinate a titolo di compensi per la redazione dell'atto di precetto (pari ad € 630,00), stante la nullità del medesimo per inidoneità del titolo esecutivo a fondare l'esecuzione. Ne deriva che, ove non fosse sopravvenuta la caducazione del titolo esecutivo per totale riforma in appello, l'opposizione sarebbe stata accolta solo in minima parte, con declaratoria del diritto del ricorrente a percepire a titolo di differenze retributive per il superiore inquadramento al livello VII del CCNL Gas Acqua la somma di € 16.155,78, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste al saldo. Con conseguente condanna della società opponente al pagamento del relativo importo. Le spese di lite, in omaggio al principio della soccombenza virtuale e stante la fondatezza solo parziale dell'opposizione, possono essere pertanto compensate per un terzo e per la restante parte, liquidata in dispositivo, poste a carico della società opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposto della restante parte, che liquida in € 1.406,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, lì 20 febbraio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci