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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1694.
(Presunzioni di fortuito).
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.
(Presunzioni di fortuito).
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.
Commentari • 14
- 1. Forfait e determinazioni convenzionali del danno risarcibileAccesso limitatoMirca Sacchi · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2012 · 4.4171224
Giurisprudenza • 7
- 1. Trib. Roma, sentenza 19/02/2021, n. 3027Provvedimento: […] Né può disattendersi quanto previsto all'art. 13 delle condizioni generali di contratto,la cui validità promana dall'art. 1694 c.c., in base alle quali “ è responsabile per perdita, furto o danni ai beni trasportati solo nel c cui il danneggiato provi che l'evento si sia verificato per dolo o colpa grave imputabile a ”; prova che difetta nel caso di specie. […]Leggi di più...
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- caso fortuito·
- prova del danno·
- art. 1375 c.c.·
- condizioni generali di contratto·
- danno emergente·
- violazione dovere di buona fede·
- art. 1683 c.c.·
- responsabilità vettoriale