Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3672/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3672/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. SORRENTINO RAFFAELLA ( ) VIA G. C.F._2
MATTEOTTI 30 84014 NOCERA INFERIORE, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 C.F._3 studio dell'Avv. SORRENTINO RAFFAELLA ( ) VIA G. C.F._2
MATTEOTTI 30 84014 NOCERA INFERIORE, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_3 C.F._4 studio dell'Avv. SORRENTINO RAFFAELLA ( ) VIA G. C.F._2
MATTEOTTI 30 84014 NOCERA INFERIORE, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: , elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_4 C.F._5 dell'Avv. (c.f.: ) e dell'Avv. SORRENTINO RAFFAELLA ( ) VIA G. C.F._2
MATTEOTTI 30 84014 NOCERA INFERIORE, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
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VIA CORREALE, 48 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. PETROSINO
ARMANDO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._6
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal
CP_1
Invero, a seguito della domanda di mediazione, in base al disposto normativo (art. 5 comma 6
del D.lgs. 28/2010 laddove afferma che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed 'impedisce' la decadenza) si deve ritenere che si determini un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare,
dopo il deposito del verbale negativo della mediazione, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall'art. 1137 comma 2 c.c. (Tribunale Roma sez. V, 12/03/2019,
n.5382; Corte appello Palermo sez. II, 27/06/2017, n.1245; Corte appello Salerno sez. II,
27/07/2020, n.942).
Nel caso di specie, gli attori hanno notificato l'atto di citazione in data 3.6.2016 e, quindi,
entro il termine di trenta giorni dal deposito del verbale di mediazione negativo (cfr. verbale del 20.5.2016).
Nel merito, quanto alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, essa va rigettata, atteso che dall'esame della delibera del 30.8.2016, non si evince affatto che l'assemblea abbia revocato e/o ratificato il deliberato del 29.2.1016.
Pagina 2 di 3 Invero, in essa si fa riferimento alle sole delibere del 30.3.2016 e del 20.4.2016, le quali vengono revocate, mentre alcuna menzione si fa della delibera oggetto del presente giudizio.
Passando ad esaminare i motivi di opposizione, il Tribunale ritiene fondato il motivo concernente l'omessa convocazione degli attori all'assemblea indetta in seconda convocazione per il giorno 29.2.2016, circostanza neanche contestata dal CP_1
convenuto.
Pertanto, la suddetta deliberazione va annullata.
Nella presente pronuncia di accoglimento restano assorbiti tutti gli altri motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e si liquidano in base ai parametri di CP_1
cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Annulla la delibera assembleare del 29.2.2016;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 CP_1
degli attori che si liquidano in euro 545,00 per spese vive ed euro 3.809,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 20/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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