Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00479/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01170/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2011, proposto da
UI CC, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Bonanni e Lino Diana, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Avv. Alfonsi in Latina, via Armellini n. 4;
contro
Comune di Ripi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 6402 datato 10 ottobre 2011, di ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto depositato in data 27 marzo 2026, notificato il 26 marzo 2026, con il quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa CE SA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il Sig. UI CC è insorto avverso l’ordinanza di demolizione di opere abusive i cui estremi sono riportati in epigrafe, emessa dal Comune di Ripi;
- il suddetto Comune non si è costituito in giudizio;
- con atto a firma congiunta del ricorrente e del suo difensore, notificato all’amministrazione municipale in data 26 marzo 2026 e depositato il giorno successivo, la parte ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso e chiesto per l’effetto di darsi luogo alla declaratoria di estinzione del giudizio “ essendo le opere di cui all’ingiunzione di demolizione in parte sanate (…) e per la restante parte in corso di volontaria demolizione (…) ”;
- all’udienza di smaltimento dell’arretrato tenutasi in data 17 aprile 2026 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione;
Ritenuto che non resta al Collegio che dare atto della rinuncia al ricorso, proposta nel rispetto delle formalità e della tempistica contemplate dall’art. 84, commi 1 e 3 cod. proc. amm., e per l’effetto dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 35, co. 2, lett. c) cod. proc. amm.;
Ritenuto, altresì, che nulla deve disporsi in merito alle spese processuali, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Ripi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL SC, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
CE SA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| CE SA CA | EL SC |
IL SEGRETARIO