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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/11/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ON US Presidente
Dott.ssa EL AS Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 931/2023 R.G. Cont.
promossa con ricorso da:
(C.F.: ) nata a [...] il 17 Parte_1 C.F._1
febbraio 1986, residente in [...], B.ta Sant' Antonio, 7, domiciliata in Rivarolo
Canavese, Via Gallo Pecca, 20, presso lo studio dell'avvocato Rosario Achille Dell'Abate,
dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti contro il resistente contumace
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
frazione Camagna, B.ta Belboschetto, 1/2
Oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis;
−dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel comune di Favria (TO) in data 2
maggio 2009, tra i signori e , trascritto nei Registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato civile del comune di Favria (TO) in data 2 maggio 2019, Atti di Matrimonio, Parte I, pagina 1 di 8 n.1, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere all'annotazione della
sentenza;
−affidare la IA minore alla madre, con facoltà del padre di far visita alla minore Per_1
unicamente con la mediazione dei servizi sociali;
−porre a carico del signor un contributo mensile al mantenimento pari ad Controparte_1
€ 200,00 per ciascun figlio, e così per € 400,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, con periodicità annuale, da corrispondersi alla signora entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese mediche, scolastiche e sportive che saranno
sostenute a favore dei figli;
−porre a carico de signor un assegno divorzile in favore della signora Controparte_1
dell'importo mensile di 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale, dal
momento in cui verrà a cessare la corresponsione del reddito di cittadinanza o simile sussidio;
−condannare il convenuto contumace, signor , al pagamento delle spese di Controparte_2
giudizio.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 28.02.23,
[...]
ha evocato in giudizio il marito innanzi Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio,
premettendo che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile il 02 maggio 2009 in Favria (TO)
(atto n. 1, P.1, anno 2009);
- dal matrimonio sono nate due figli: a Torino: in data 21 novembre 2004 ERona_2
ed in data 16 aprile 2011 ; Per_1
- il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 26.05.15 ha omologato il verbale di separazione consensuale tra i coniugi;
pagina 2 di 8 - dal giorno dell'udienza presidenziale e di autorizzazione a vivere separati è cessata ogni comunione di vita sia materiale che spirituale tra i coniugi e la convivenza non è
mai ripresa e non vi è stata alcuna riconciliazione.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, avvenuta il 18.06.23.
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di legge. In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Ivrea con decreto del 26.05.15 ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi, che erano stati autorizzati a vivere separati in data 19.03.15;
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge dalla separazione (autorizzazione a vivere separati del 19.03.15) fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 28.02.23), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
II. Dal matrimonio sono nati due figli: a Torino: in data 21 novembre 2004 Per_2
ed in data 16 aprile 2011 . La madre ha chiesto disporsi l'affido
[...] Per_1
ER esclusivo della IA minore stante il totale disinteresse del padre che “non vede
quasi mai e per anni non ha pagato il contributo al mantenimento disposto in sede di separazione
di coniugi”.
Il Presidente con provvedimento del 1.12.23 in adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ha statuito che: “Rilevato che la ricorrente ha prodotto solamente dichiarazioni
pagina 3 di 8 EE (di per sé non particolarmente significative) e che da quella per il 2023 (cfr. doc. 7) emerge
che la somma dei redditi del nucleo familiare ammonta ad euro 7.115,00;
Ritenuto, a fronte delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e della documentazione in atti, che sia
equo disporre che il padre versi per il mantenimento dei figli la complessiva somma di euro
350,00 mensili (euro 175,00 cadauno) oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da Protocollo
del Tribunale di Ivrea;
Ritenuto che la domanda della moglie volta ad ottenere un contributo al mantenimento non
possa trovare accoglimento dal momento che essa svolge “lavoretti” e che la sua capacità
lavorativa è comprovata (nel verbale di separazione consensuale risultava lavorare come operaia);
P.Q.M.
Rigettata ogni diversa richiesta,
ER
° Dispone l'affido condiviso della IA in capo ai genitori e Parte_1
con collocazione presso la madre;
Controparte_2
° Dispone che il padre possa tenere con sé la IA secondo accordi tra i genitori, anche tenuto
ER conto del gradimento di
ER
° Dispone che il padre versi per il mantenimento dei figli ed la complessiva somma Per_2
di euro 350,00 mensili (euro 175,00 cadauno) oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Ivrea;
° Dispone che il S.S. relazioni circa il benessere ed i rapporti con gli adulti di riferimento della
minore . Per_1
I VI incaricati del monitoraggio del nucleo familiare hanno trasmesso relazioni dalle quali in sintesi emerge che:
ER la IA disabile (nata il [...]), frequenta la prima media ed è affiancata da insegnante di sostegno ed educativa;
è anche in atto affido diurno per 10 ore settimanali;
il programma prosegue in maniera positiva;
grazie anche alle affidatarie ora
ER vive in un contesto tutelante ma è necessario continuare con il monitoraggio;
- la madre ora è collaborativa pur rimanendo in un contesto privo di stimoli e di regole;
- il padre è poco collaborativo e non disponibile ad essere da supporto per la madre;
pagina 4 di 8 - la presa in carico è stata caratterizzata da varie segnalazioni alla Procura Minori ma non risulta aperto alcun fascicolo perché la madre è collaborativa;
Ed ancora: che la minore è seguita, ed in carico, fin dal 2023 anche dal VIo di
Psicologia,, dall'Educativa e usufruisce di affido diurno e in previsione anche attivazione progetto P.I.P.P.I (con il consenso dei genitori); il Tribunale per i Minori nel tempo nonostante vari attenzionamenti non pare abbia allo stato pendenti procedimenti;
la madre sembrerebbe ora convivere con un uomo molto avanti negli anni e con il di lui figlio invalido;
la stessa appare collaborativa ed adesiva agli
ER interventi proposti dal;
tuttavia, date le difficoltà a gestire a tratti appare CP_3
espulsiva nel senso di avere prima richiesto l'affido residenziale e per poi
ER successivamente precisare che non vuole assolutamente l'allontanamento di da lei ma che comunque la stessa rientri la sera per cena e a dormire;
il padre (e la famiglia
ER paterna) dichiara di essere preoccupato per per la nuova convivenza della madre ma non prospetta affatto una collocazione presso di sé, chiede di allontanare la IA
dalla madre ma di poterla vedere, ha un rapporto non continuativo con la IA, non collabora con i VI (si presenta agli orari per lui comodi e a volte manda in sua sostituzione la nonna paterna) e nemmeno si è offerto di essere da supporto per la madre della minore;
i VI concludono nel senso che data la situazione attuale della minore, vista come poco tutelante per la stessa, venga disposto affidamento etero familiare o in comunità.
Nessun'altra segnalazione di situazioni tali da richiedere un intervento urgente è
pervenuta dai servizi sociali.
Alla luce di quanto innanzi appare opportuno, nell'interesse superiore della prole, visto il disinteresse del padre rispetto alla IA (come riferito dai VI e riscontrato dalla mancata costituzione ed anche comparizione nel presente procedimento, che pure riguardava l'affido della IA) accogliere la domanda di affido esclusivo della minore formulata dalla madre, con collocazione e residenza anagrafica presso quest'ultima, e
ER continuare con la collocazione diurna di presso i VI già incaricati.
pagina 5 di 8 Su quest'ultimo punto risultano evidenti, come emerse, le fragilità e le criticità della
ER madre nell'accudimento di ma è pur vero che la stessa si mostra collaborativa con i
VI (come da questi riferito) ed un collocamento presso altra famiglia o Comunità,
ER dunque un completamento sradicamento di dal suo - seppur fragile - ambiente familiare, appare, allo stato, una soluzione eccessivamente drastica e non di beneficio per la minore.
È, però, necessario che VI continuino con il monitoraggio, la presa incarico con supporto psicologico e di Educativa (anche rafforzato se ritenuto) della minore e dell'intero nucleo familiare, con onere di segnalazione al Procuratore presso il Tribunale
per i minorenni competente di situazioni di grave pregiudizio per la minore.
Si ritiene invero opportuno, nel superiore interesse della minore, mantenerne comunque la collocazione e la residenza presso la madre, con rafforzamento di tutti i sostegni già in atto (Educativa, collocazione diurna, sostegno psicologico, sostegno alla genitorialità), per evitare un totale distacco della stessa anche dalla figura materna, che comunque è apparsa consapevole delle proprie fragilità e soprattutto collaborativa;
a maggior tutela della minore, nel loro compito di monitoraggio i VI, qualora ravvisassero condotte dell'uno o dell'altro genitore di gravissimo pregiudizio per la stessa, dovranno come detto farne segnalazione alla P.M. presso il T.M..
Le visite con il padre potranno avvenire secondo le modalità ed i tempi individuati
ER come più tutelanti per la minore dai VI Sociali, e secondo i desideri di
In tema di mantenimento della minore e del figlio maggiorenne ma non autosufficiente,
va evidenziato che la madre riferisce di percepire un reddito di cittadinanza di euro 750
mensili, indennità di frequenza di euro 300,00 da ottobre a maggio, inoltre percepisce €
350,00 dal padre per i figli, non sostiene spese di affitto;
il padre invece percepisce come dichiarato dalla ricorrente (ma senza alcun riscontro probatorio, essendo lo stesso rimasto contumace) un reddito mensile di euro 2.000 mensili. Non essendo emerse,
dunque, particolari variazioni della complessiva situazione economico-patrimoniale dei genitori dall'epoca della separazione e successivamente dall'adozione nel presente pagina 6 di 8 procedimento dei provvedimenti presidenziali sul punto (come sopra riportati), appare opportuno confermare quanto già disposto in tale ultima sede, e, quindi, nella misura infra indicanda in parte dispositiva. Il padre dovrà inoltre contribuire nella misura del
50% alle spese extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo del
Tribunale di Ivrea siglato il 24.6.2026 tra Magistrati ed Avvocati.
Va, invece, rigettata la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente atteso che la stessa risulta essere in età lavorativa ed in piena capacità lavorativa. Allo stato,
peraltro la madre ha confermato di convivere con una terza persona, pur avendo sostenuto che si tratta di una soluzione temporanea.
L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate da parte ricorrente.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace), e dell'accoglimento solo parziale delle domande formulate dalla ricorrente appare opportuno dichiarare non ripetibili le spese del procedimento.
Con separato contestuale provvedimento, si procederà all'emissione di decreto di revoca al patrocinio a spese dello Stato, come istato dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
visto il parere del P.M. (reso in data 05/06/2025), così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e nel Comune di Favria (TO) il 02 maggio 2009, trascritto nei Controparte_1
registri di Stato Civile del Comune di Favria (TO), Registro Atti di Matrimonio, Parte I,
n.1;
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38.
pagina 7 di 8 ER
2. Dispone l'affido esclusivo della minore in capo alla madre, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
3. Dispone il proseguimento del monitoraggio e della presa in carico della minore da
ER parte dei VI tutti, con la collocazione diurna di presso i VI già incaricati,
supporto psicologico e di Educativa della minore, e dell'intero nucleo familiare,
sostegno alla genitorialità per la madre, con onore di segnalazione al Procuratore presso il Tribunale per i minorenni competente di situazioni di grave pregiudizio per la minore.
4. Dispone che le visite con il padre potranno avvenire secondo le modalità ed i tempi individuati come più tutelanti per la minore dai VI Sociali, e secondo i desideri di
ER
ER
5. Dispone che il padre versi per il mantenimento dei figli ed la Per_2
complessiva somma di euro 350,00 mensili (euro 175,00 cadauno) oltre ISTAT e 50%
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016.
6. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente.
7. Dichiara le spese di lite non ripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 04 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
EL AS ON US
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ON US Presidente
Dott.ssa EL AS Giudice rel./est.
Dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 931/2023 R.G. Cont.
promossa con ricorso da:
(C.F.: ) nata a [...] il 17 Parte_1 C.F._1
febbraio 1986, residente in [...], B.ta Sant' Antonio, 7, domiciliata in Rivarolo
Canavese, Via Gallo Pecca, 20, presso lo studio dell'avvocato Rosario Achille Dell'Abate,
dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti contro il resistente contumace
, nato a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1
frazione Camagna, B.ta Belboschetto, 1/2
Oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis;
−dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel comune di Favria (TO) in data 2
maggio 2009, tra i signori e , trascritto nei Registri Parte_1 Controparte_1
dello Stato civile del comune di Favria (TO) in data 2 maggio 2019, Atti di Matrimonio, Parte I, pagina 1 di 8 n.1, ordinando all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere all'annotazione della
sentenza;
−affidare la IA minore alla madre, con facoltà del padre di far visita alla minore Per_1
unicamente con la mediazione dei servizi sociali;
−porre a carico del signor un contributo mensile al mantenimento pari ad Controparte_1
€ 200,00 per ciascun figlio, e così per € 400,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT, con periodicità annuale, da corrispondersi alla signora entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle spese mediche, scolastiche e sportive che saranno
sostenute a favore dei figli;
−porre a carico de signor un assegno divorzile in favore della signora Controparte_1
dell'importo mensile di 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale, dal
momento in cui verrà a cessare la corresponsione del reddito di cittadinanza o simile sussidio;
−condannare il convenuto contumace, signor , al pagamento delle spese di Controparte_2
giudizio.”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 28.02.23,
[...]
ha evocato in giudizio il marito innanzi Parte_1 Controparte_1
l'intestato Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio,
premettendo che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile il 02 maggio 2009 in Favria (TO)
(atto n. 1, P.1, anno 2009);
- dal matrimonio sono nate due figli: a Torino: in data 21 novembre 2004 ERona_2
ed in data 16 aprile 2011 ; Per_1
- il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 26.05.15 ha omologato il verbale di separazione consensuale tra i coniugi;
pagina 2 di 8 - dal giorno dell'udienza presidenziale e di autorizzazione a vivere separati è cessata ogni comunione di vita sia materiale che spirituale tra i coniugi e la convivenza non è
mai ripresa e non vi è stata alcuna riconciliazione.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, avvenuta il 18.06.23.
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di legge. In particolare, deve osservarsi che:
a) il Tribunale di Ivrea con decreto del 26.05.15 ha omologato la separazione personale dei suddetti coniugi, che erano stati autorizzati a vivere separati in data 19.03.15;
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge dalla separazione (autorizzazione a vivere separati del 19.03.15) fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 28.02.23), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
II. Dal matrimonio sono nati due figli: a Torino: in data 21 novembre 2004 Per_2
ed in data 16 aprile 2011 . La madre ha chiesto disporsi l'affido
[...] Per_1
ER esclusivo della IA minore stante il totale disinteresse del padre che “non vede
quasi mai e per anni non ha pagato il contributo al mantenimento disposto in sede di separazione
di coniugi”.
Il Presidente con provvedimento del 1.12.23 in adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ha statuito che: “Rilevato che la ricorrente ha prodotto solamente dichiarazioni
pagina 3 di 8 EE (di per sé non particolarmente significative) e che da quella per il 2023 (cfr. doc. 7) emerge
che la somma dei redditi del nucleo familiare ammonta ad euro 7.115,00;
Ritenuto, a fronte delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e della documentazione in atti, che sia
equo disporre che il padre versi per il mantenimento dei figli la complessiva somma di euro
350,00 mensili (euro 175,00 cadauno) oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da Protocollo
del Tribunale di Ivrea;
Ritenuto che la domanda della moglie volta ad ottenere un contributo al mantenimento non
possa trovare accoglimento dal momento che essa svolge “lavoretti” e che la sua capacità
lavorativa è comprovata (nel verbale di separazione consensuale risultava lavorare come operaia);
P.Q.M.
Rigettata ogni diversa richiesta,
ER
° Dispone l'affido condiviso della IA in capo ai genitori e Parte_1
con collocazione presso la madre;
Controparte_2
° Dispone che il padre possa tenere con sé la IA secondo accordi tra i genitori, anche tenuto
ER conto del gradimento di
ER
° Dispone che il padre versi per il mantenimento dei figli ed la complessiva somma Per_2
di euro 350,00 mensili (euro 175,00 cadauno) oltre ISTAT e 50% spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Ivrea;
° Dispone che il S.S. relazioni circa il benessere ed i rapporti con gli adulti di riferimento della
minore . Per_1
I VI incaricati del monitoraggio del nucleo familiare hanno trasmesso relazioni dalle quali in sintesi emerge che:
ER la IA disabile (nata il [...]), frequenta la prima media ed è affiancata da insegnante di sostegno ed educativa;
è anche in atto affido diurno per 10 ore settimanali;
il programma prosegue in maniera positiva;
grazie anche alle affidatarie ora
ER vive in un contesto tutelante ma è necessario continuare con il monitoraggio;
- la madre ora è collaborativa pur rimanendo in un contesto privo di stimoli e di regole;
- il padre è poco collaborativo e non disponibile ad essere da supporto per la madre;
pagina 4 di 8 - la presa in carico è stata caratterizzata da varie segnalazioni alla Procura Minori ma non risulta aperto alcun fascicolo perché la madre è collaborativa;
Ed ancora: che la minore è seguita, ed in carico, fin dal 2023 anche dal VIo di
Psicologia,, dall'Educativa e usufruisce di affido diurno e in previsione anche attivazione progetto P.I.P.P.I (con il consenso dei genitori); il Tribunale per i Minori nel tempo nonostante vari attenzionamenti non pare abbia allo stato pendenti procedimenti;
la madre sembrerebbe ora convivere con un uomo molto avanti negli anni e con il di lui figlio invalido;
la stessa appare collaborativa ed adesiva agli
ER interventi proposti dal;
tuttavia, date le difficoltà a gestire a tratti appare CP_3
espulsiva nel senso di avere prima richiesto l'affido residenziale e per poi
ER successivamente precisare che non vuole assolutamente l'allontanamento di da lei ma che comunque la stessa rientri la sera per cena e a dormire;
il padre (e la famiglia
ER paterna) dichiara di essere preoccupato per per la nuova convivenza della madre ma non prospetta affatto una collocazione presso di sé, chiede di allontanare la IA
dalla madre ma di poterla vedere, ha un rapporto non continuativo con la IA, non collabora con i VI (si presenta agli orari per lui comodi e a volte manda in sua sostituzione la nonna paterna) e nemmeno si è offerto di essere da supporto per la madre della minore;
i VI concludono nel senso che data la situazione attuale della minore, vista come poco tutelante per la stessa, venga disposto affidamento etero familiare o in comunità.
Nessun'altra segnalazione di situazioni tali da richiedere un intervento urgente è
pervenuta dai servizi sociali.
Alla luce di quanto innanzi appare opportuno, nell'interesse superiore della prole, visto il disinteresse del padre rispetto alla IA (come riferito dai VI e riscontrato dalla mancata costituzione ed anche comparizione nel presente procedimento, che pure riguardava l'affido della IA) accogliere la domanda di affido esclusivo della minore formulata dalla madre, con collocazione e residenza anagrafica presso quest'ultima, e
ER continuare con la collocazione diurna di presso i VI già incaricati.
pagina 5 di 8 Su quest'ultimo punto risultano evidenti, come emerse, le fragilità e le criticità della
ER madre nell'accudimento di ma è pur vero che la stessa si mostra collaborativa con i
VI (come da questi riferito) ed un collocamento presso altra famiglia o Comunità,
ER dunque un completamento sradicamento di dal suo - seppur fragile - ambiente familiare, appare, allo stato, una soluzione eccessivamente drastica e non di beneficio per la minore.
È, però, necessario che VI continuino con il monitoraggio, la presa incarico con supporto psicologico e di Educativa (anche rafforzato se ritenuto) della minore e dell'intero nucleo familiare, con onere di segnalazione al Procuratore presso il Tribunale
per i minorenni competente di situazioni di grave pregiudizio per la minore.
Si ritiene invero opportuno, nel superiore interesse della minore, mantenerne comunque la collocazione e la residenza presso la madre, con rafforzamento di tutti i sostegni già in atto (Educativa, collocazione diurna, sostegno psicologico, sostegno alla genitorialità), per evitare un totale distacco della stessa anche dalla figura materna, che comunque è apparsa consapevole delle proprie fragilità e soprattutto collaborativa;
a maggior tutela della minore, nel loro compito di monitoraggio i VI, qualora ravvisassero condotte dell'uno o dell'altro genitore di gravissimo pregiudizio per la stessa, dovranno come detto farne segnalazione alla P.M. presso il T.M..
Le visite con il padre potranno avvenire secondo le modalità ed i tempi individuati
ER come più tutelanti per la minore dai VI Sociali, e secondo i desideri di
In tema di mantenimento della minore e del figlio maggiorenne ma non autosufficiente,
va evidenziato che la madre riferisce di percepire un reddito di cittadinanza di euro 750
mensili, indennità di frequenza di euro 300,00 da ottobre a maggio, inoltre percepisce €
350,00 dal padre per i figli, non sostiene spese di affitto;
il padre invece percepisce come dichiarato dalla ricorrente (ma senza alcun riscontro probatorio, essendo lo stesso rimasto contumace) un reddito mensile di euro 2.000 mensili. Non essendo emerse,
dunque, particolari variazioni della complessiva situazione economico-patrimoniale dei genitori dall'epoca della separazione e successivamente dall'adozione nel presente pagina 6 di 8 procedimento dei provvedimenti presidenziali sul punto (come sopra riportati), appare opportuno confermare quanto già disposto in tale ultima sede, e, quindi, nella misura infra indicanda in parte dispositiva. Il padre dovrà inoltre contribuire nella misura del
50% alle spese extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento al Protocollo del
Tribunale di Ivrea siglato il 24.6.2026 tra Magistrati ed Avvocati.
Va, invece, rigettata la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente atteso che la stessa risulta essere in età lavorativa ed in piena capacità lavorativa. Allo stato,
peraltro la madre ha confermato di convivere con una terza persona, pur avendo sostenuto che si tratta di una soluzione temporanea.
L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni valutazione sulle altre questioni pure sollevate da parte ricorrente.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace), e dell'accoglimento solo parziale delle domande formulate dalla ricorrente appare opportuno dichiarare non ripetibili le spese del procedimento.
Con separato contestuale provvedimento, si procederà all'emissione di decreto di revoca al patrocinio a spese dello Stato, come istato dalla ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
visto il parere del P.M. (reso in data 05/06/2025), così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte_1
e nel Comune di Favria (TO) il 02 maggio 2009, trascritto nei Controparte_1
registri di Stato Civile del Comune di Favria (TO), Registro Atti di Matrimonio, Parte I,
n.1;
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38.
pagina 7 di 8 ER
2. Dispone l'affido esclusivo della minore in capo alla madre, con collocazione e residenza anagrafica presso la madre.
3. Dispone il proseguimento del monitoraggio e della presa in carico della minore da
ER parte dei VI tutti, con la collocazione diurna di presso i VI già incaricati,
supporto psicologico e di Educativa della minore, e dell'intero nucleo familiare,
sostegno alla genitorialità per la madre, con onore di segnalazione al Procuratore presso il Tribunale per i minorenni competente di situazioni di grave pregiudizio per la minore.
4. Dispone che le visite con il padre potranno avvenire secondo le modalità ed i tempi individuati come più tutelanti per la minore dai VI Sociali, e secondo i desideri di
ER
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5. Dispone che il padre versi per il mantenimento dei figli ed la Per_2
complessiva somma di euro 350,00 mensili (euro 175,00 cadauno) oltre ISTAT e 50%
spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016.
6. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente.
7. Dichiara le spese di lite non ripetibili.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 04 novembre 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
EL AS ON US
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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