Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
1
.
Ruolo Generale n. 3249/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Fulvio Dacomo Presidente
dr. Antonio Mungo Consigliere Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 3249/2020 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo – pagamento
prestazioni sanitarie”, riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta,
all'udienza collegiale del 15.1.2025, e vertente
TRA
P.IV , in Parte_1 P.IV_1
persona del suo legale rapp.te pro - tempore, dott. Controparte_1
rapp.to e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di appello, dall'Avv.
Donato Cicenia, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, CodiceFiscale_1
alla Piazza Municipio, 84, presso lo studio dell'avv. Enrico Angelone. Per le comunicazioni e gli avvisi di Cancelleria si indicano l'indirizzo PEC:
ed il fax: 0825/71099. Email_1
APPELLANTE
E
, P. IV , , P.IV: Controparte_2 P.IV_2
, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro - P.IV_2
tempore, con sede in , alla Via Degli Imbimbo, n.ri 10/12, CP_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura ex art. 83 c.p.c. autenticata ed allegata in atti (all. B ), giusta delibera del D.G. n. 146 del 4 febbraio 2022
(all. 1), dall'Avv. Marco Mariano, c.f. , PEC: CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata, in uno al Email_2
suo difensor e , presso la propria sede in , alla Via degli Imbimbo, n.ri CP_2
10/12. L Avv. Marco Mariano dichiara che le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni dovranno essere effettuate al fax n.: 08251644009, nonché
all'indirizzo PEC: Email_3
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, come da note depositate il
14.1.2025 e, quindi, accogliersi le seguenti conclusioni:
“a) in accoglimento del presente gravame, annullare e/o riformare,
per gli esposti motivi, la impugnata della sentenza n. 640/2020 del 30.3.2020,
emessa dal Tribunale di Avellino, in persona del Giudice Dott.ssa Aureliana
Di Matteo e, per l'effetto:
1) dichiarare ed accertare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto
e diritto dell'atto in opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, rigettare 3
l'opposizione medesima, perché inammissibile, improponibile e, comunque,
infondata in fatto ed in diritto e, conseguenzialmente, confermare il D.I. n.
1601/2015;
2) condannare, in ogni caso, controparte alla refusione delle spese,
diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore
anticipatario”.
Per l'appellata , in persona Controparte_2
del legale rapp.te pro – tempore, come da note depositate il 24.12.2024 e,
quindi, come di seguito indicato:
“1) Rigettare l'avverso appello, confermando la sentenza n. 640/2020
del 30 marzo 2020 del Tribunale di Avellino;
2) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi
di lite”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione del 24.9.2020 il Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, proponeva
[...]
impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 640/2020 del
30.3.2020 con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla
[...]
, era stato revocato il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 1601/2015 del 17.12.2015, emesso nei confronti di quest'ultima,
con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 523.031,26,
oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 e spese, quale corrispettivo per le prestazioni sanitarie effettuate nell'anno 2014 in forza di contratto in atti allegato, in regime accreditamento e per la branca di Patologia Clinica, per le quali erano 4
state emesse le fatture ivi meglio indicate.
L'istante conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la predetta - chiedendo, per le Parte_2
ragioni ivi meglio indicate ed in riforma della gravata decisione, accogliersi le conclusioni sopra indicate.
Con comparsa del 17.12.2020 si costituiva l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione, per violazione dell'art. 342 c.p.c.,
nonché l'infondatezza della stessa, per le ragioni ivi meglio esplicitate,
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto del 23.12.2024 per udienza del 15.1.2025 - ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
**************
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellata . Parte_2
Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma,
come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017,
secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata 5
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice,
senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado,
tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, l'appello non è fondato e va rigettato, nei termini e per le motivazioni di seguito indicate, con conseguente conferma della gravata decisione.
L'appellante lamenta in primo luogo che il giudice di primo grado avrebbe sostanzialmente travisato l'originaria domanda, incentrando la
Cont propria decisione sull'assunto erroneo che l' opponente non avesse contestato la sussistenza del rapporto, eccependo invece un “over case mix”,
e cioè un superamento delle prestazioni affidate, avendo a tal fine allegato dei provvedimenti amministrativi atti a comprovare tale eccesso, che non erano stati impugnati dalla parte opposta.
Orbene, ai fini di comprendere al meglio i motivi di censura e le ragioni della presente decisione, pare utile richiamare il percorso motivazionale seguito dal primo giudice, come di seguito indicato:
“…In atti vi è il contratto del 12.12.2014 sottoscritto tra le parti, con
il quale si prevedevano i volumi e le tipologie delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale di patologia clinica, con un numero di prestazioni e tetti di
Cont spesa predeterminati e dei termini per comunicare, a cura della il
superamento di tali tetti di spesa. 6
Inoltre sono regolamentate le condizioni del rapporto, con la
previsione della impossibilità di remunerare le prestazioni oltre la capacità
operativa massima;
infine, all'art. 9 è stabilito che il contratto “si riferisce
all'anno 2014 e sarà adeguato ad eventuali ulteriori provvedimenti regionali
in materia, qualora dovessero intervenire”.
Parimenti l'art. 5, sui criteri di remunerazione delle prestazioni, fa
riferimento alle determinazioni del Tavolo Tecnico di cui al successivo art. 8,
laddove è previsto che quest'ultimo può aggiornare il valore medio delle
prestazioni e che spetta allo stesso valutare le prestazioni ed in particolare le
prestazioni eccedenti il 10% del valore medio (case mix) che devono essere
remunerate.
Già in fase di stipula del contratto, stipula avvenuta successivamente
Con alle prestazioni rese, era prevista la possibilità per l' di affidare al Tavolo
Tecnico il riscontro delle prestazioni e di adeguarvi le condizioni contrattuali,
evenienza che si è concretizzata con l'emanazione dei provvedimenti che, pur
impugnati, non risultano annullati neanche nella loro efficacia esecutiva
dall'adito TAR.
Sul punto si osserva che la limitazione alla remunerazione delle
prestazioni rese, prevista già contrattualmente, risponde all'esigenza di
contenere e razionalizzare la spesa pubblica e non provoca alcuno squilibrio
tra le parti, essendo predeterminato contrattualmente.
Ciò è previsto dall'art.
8- quinquies comma 2, lett. d), d.lg. n. 502 del
1992: «il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate,
globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della
remunerazione extra- tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da 7
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività
effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lett.
d)».
In linea generale, si è ritenuto, in relazione alla determinazione dei
tetti di spesa sanitaria, che può avere anche effetti retroattivi e che quando
«le limitazioni di spesa intervengono tardivamente l'amministrazione deve
operare un attento bilanciamento degli interessi coinvolti ed una ragionevole
sintesi delle esigenze della P.A. e delle strutture private, altrimenti
pregiudicate oltremodo dalla tardività dell'atto nell'organizzazione
imprenditoriale e nella programmazione dell'attività» (Tar Roma Lazio, sez.
III, 25 febbraio 2008, n. 1664 e Cons. Stato, 31.5.2013, n. 2991: “L'efficacia
retroattiva degli atti con i quali l'Azienda sanitaria locale definisce - sulla
base delle previsioni del piano sanitario e dei criteri fissati in materia dalla
competente amministrazione regionale - il tetto di spesa per le prestazioni
erogate nel corso dell'anno dalle singole strutture sanitarie accreditate, con
correlativa fissazione di meccanismi di decremento tariffario per le
prestazioni erogate in eccedenza, oltre a garantire il diritto alla salute, non
impedisce agli interessati di disporre di un punto di riferimento per lo
svolgimento della loro attività, posto che in un sistema nel quale è fisiologica
la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa solo in epoca successiva
all'inizio di erogazione del servizio gli interessati possono aver riguardo, fino
quando non sia adottato un provvedimento, all'entità delle somme fissate per
le prestazioni dell'anno precedente, diminuite della riduzione della spesa
sanitaria imposta dalle norme finanziarie dell'anno in corso”).
Nel caso in esame il contratto è intervenuto nel corso dell'anno 2014, 8
ma non può genericamente invocarsi la sua illegittimità per tardività, poiché
tale illegittimità è invocabile, come detto, solo quando non ci sia stato un
attento bilanciamento degli interessi o la violazione dell'affidamento, laddove
nella specie al momento autoritativo è seguito il momento contrattuale che,
sia pur tardivo, ha di fatto coinvolto in via diretta il soggetto interessato che
ha accettato e concordato le condizioni ivi pattuite, sicché non può
argomentarsi di violazione dell'affidamento.
Nella specie, il superamento del predetto valore medio si è avuto in
seguito all'accorpamento delle categorie C1 e C2 della patologia clinica, con
una restrizione delle prestazioni imposta dall'Amministrazione con Decreto
25/20105, che ha modificato il precedente Decreto 129/2014 ed ha unificato
due categorie distinte in base alle quali calcolare il valore medio, valore
superabile per il limite del 10% da parte del soggetto accreditato, con verifica
da parte del Tavolo Tecnico.
Difatti, dunque il valore delle prestazioni rese in eccedenza è stato
modificato ex post con provvedimento regionale, che risulta impugnato dalla
parte opposta e che ha dato luogo alla delibera 924/2015 (parimenti
impugnata) di recupero dell'over case mix.
Tali evenienze, formalizzate nel provvedimento predetto, venivano
tuttavia già in rilevo nell'ambito dei tavoli tecnici riunitisi ad ottobre ed a
novembre 2014, versati in atti dall'opponente, dai quali emerge che era già
stato riscontrato un superamento dei valori medi da parte dell'opposto, prima
ancora dello sdoppiamento della categoria C di Patologia Clinica. A tale
tavolo tecnico, se pure non è emersa la partecipazione della parte opposta, è
invece documentata la presenza delle associazioni di categoria. 9
Cont La che ne era onerata, ha dato precisa evidenza del superamento
del valore medio così determinato, richiamando sul punto le risultanze del
tavolo tecnico nonché i provvedimenti amministrativi che, pur impugnati, non
risultano annullati e non possono essere disapplicati dal giudice ordinario,
non essendo emersi concreti motivi di nullità degli stessi.
È infine documentato dal report di saldo prodotto dall'opponente che
il totale liquidato per acconti è pari ad euro 1.563.082,45 e che il totale
fatturato è pari a 2.259.879,55, e vi è la prova del preciso ammontare dello
sforamento dell'over case mix per euro 874.237,62 (cfr. allegato delibera 924
del 6.7.2015), cifra che supera abbondantemente l'importo dell'ingiunzione.
In definitiva l'opponente ha dato la sufficiente prova del fatto
modificativo dell'obbligazione ed alcuna prova contraria è stata fornita
dall'opposto, neanche al fine di ammettere la consulenza tecnica d'ufficio
richiesta e disattesa dal precedente giudicante, attesa la natura documentale
della lite, con la conseguenza che l'opposizione deve essere accolta ed il
decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato”.
Orbene, dalla semplice lettura dell'originario atto di opposizione
Cont risulta che l' aveva dedotto in tale sede che, in osservanza al Decreto
Presidente Commissario ad Acta n. 129 del 31.10.2014 - con il quale erano stati per l'esercizio 2014 i limiti di spesa e i relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, escluso dialisi e fisiokinesiterapia - in data
12.12.2014 l' aveva stipulato con il Parte_2 Parte_1
uno specifico contratto con il quale, all'art.6,
[...]
comma 3, lett. c), era stato convenuto che al Tavolo Tecnico spettasse il 10
compito di determinare il valore medio delle prestazioni (cd. case mix) in base alla diversa tipologia di laboratorio C1 e C2, nonché il compito di verificare
(art.8, comma 2), il non superamento di oltre il 10% del valore medio delle prestazioni determinato secondo i criteri di cui al comma 6 dell'art.4 ed agli allegati schemi.
Aggiungeva l'opponente che il competente Tavolo Tecnico di
Macroarea Specialistica Ambulatoriale, al quale aveva partecipato la stessa rappresentanza del Centro Polispecialistico, nelle sedute del 20 e 28 ottobre
2014 e del 11.11.2014, in virtù della predetta classificazione C1 e C2, per la branca di patologia clinica e sulla base del numero di prestazioni del settore
A6 (<2000C1>2000C2), aveva contestato formalmente al Centro il cd. “over
case mix”, senza ottenere riscontro.
Successivamente, nella seduta dell'11.2.2015, il medesimo Tavolo,
recepita la nota regionale prot. 5214/C, con la quale “.. sono state rese edotte
le della predisposta revoca del cennato decreto commissariale n. CP_3
129/2014 nella parte in cui, per quanto attiene ai laboratori di analisi, si era
disposto lo sdoppiamento della cd. fascia in C1 e C2...”, aveva differito la chiusura del consuntivo per l'anno 2014, in attesa dell'emanando decreto di rimodulazione della classificazione tipologica C1 e C2.
Con Decreto del Presidente Commissario ad Acta n. 25 del 10.3.2015,
per l'esercizio 2014 era stato quindi testualmente stabilito che: “le Aziende
Sanitarie Locali considereranno le tipologie C1 e C2 della branca di
patologia clinica raggruppate in un'unica categoria C, ai fini
dell'applicazione del limite del 10% al superamento del valore medio delle
prestazioni, previsto dall'art.8, comma 2, dello schema di protocollo e di 11
contratto allegati al decreto commissariale n. 129/2014”.
Erano state quindi apportate modifiche significative, in termini economici, sullo sforamento del case mix del Centro per cui, riconvocato il
Tavolo, nella seduta del 15.4.2015, si era proceduto, per l'esercizio 2014, a ricalcolare i valori di produzione 2014 alla stregua del nuovo decreto commissariale 25/2015; inoltre, nella successiva seduta di Tavolo Tecnico del
12.6.2015, era stato presentato il report riguardante la produzione di patologia clinica per l'anno 2014, prendendo atto dei valori economici determinatisi quali over case mix, ribadendo la necessità di applicare lo stesso per la determinazione dei saldi 2014 (sempre in osservanza al citato decreto
25/2015).
Con la Delibera del Commissario Straordinario n. Parte_2
924 del 6.7.2015, avente ad oggetto: Macroarea Assistenza Specialistica
Ambulatoriale. Saldi anno 2014, il Tavolo tecnico aveva autorizzato la liquidazione del saldo del fatturato prodotto per l'anno 2014 dalle strutture accreditate, per la branca di patologia clinica “ad eccezione di quelle che
avessero presentato un valore di eccedenza del valore medio
prestazione”…per le quali i Distretti competenti avrebbero dovuto provvedere a richiedere note di credito per i valori evidenziati negli allegati alla delibera.
Per tale motivo, in applicazione della menzionata deliberazione del non impugnata dal Centro, e del decreto del Commissario Parte_3
Ad Acta 25/2015, era stato determinato in € 874.237,82, il recupero dell'over
case mix, regolarmente comunicato al Centro medesimo con nota n. 3202 del
10.7.2015, con richiesta di nota di credito, mai emessa.
In sintesi, quindi, a fronte di un fatturato gennaio – ottobre 2014 pari 12
ad € 2.259.789,55 (al lordo delle note di credito) era stato corrisposto al Centro
un acconto di € 1.563.082,45, non potendo essere oggetto di liquidazione le fatture di cui al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Con la propria comparsa di costituzione innanzi al primo giudice, il
Centro opposto deduceva innanzitutto l'inconferenza delle deduzioni di parte opponente rispetto al thema decidendum, avendo esso semplicemente richiesto il pagamento delle prestazioni contrattualmente previste ed eseguite;
rappresentava infatti che la problematica del cd. case mix si riferiva al pagamento dei saldi, a fronte degli acconti mensili del 90% di quanto spettante per le prestazioni effettuate, che erano invece oggetto della pretesa monitoria,
quanto ai mesi di settembre ed ottobre 2014.
Deduceva inoltre di aver contestato le risultanze del Tavolo tecnico nonché impugnato in sede amministrativa sia la delibera del Commissario
Straordinario del n. 924 del 6.7.2015 che il Decreto del CP_2
Commissario ad Acta Regione Campania – DCA - n. 25 del 10.3.2015,
essendo pendenti i relativi procedimenti giudiziari;
contestava quindi espressamente quanto determinato con le delibere in questione.
Ciò posto, osserva la Corte che, fermi restando la regolare stipulazione del contratto tra le parti e la non contestazione delle prestazioni oggetto del ricorso monitorio, occorre verificare se, come contestato dall'appellante, la abbia correttamente fatto applicazione della clausola prevista Parte_2
all'art. 8 del menzionato contratto;
risultava infatti in tale sede previso che il
Tavolo Tecnico di cui all'art. 6, con cadenza bimestrale, sulla base dei dati relativi alle prestazioni erogate, aggiornasse il valore medio delle stesse di cui all'art. 4 e secondo quanto previsto dagli schemi allegati. 13
La clausola in questione prevedeva inoltre il divieto per ciascuna struttura privata di superare di oltre il 10% del valore medio delle prestazioni
(al netto dello sconto), determinato secondo i criteri di cui al comma 6 dell'art. 4 e agli allegati schemi che definiscono il case mix delle strutture facenti capo alla medesima branca/tipologia prestazionale.
Il comma 3 del medesimo articolo prevedeva quindi l'obbligo
Cont dell' di provvedere al recupero, con emissione delle note di credito, delle somme eccedenti, sia per il superamento del 10% del volume di produzione
(rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente) che per il superamento del 10% del case mix (valore medio); è bene precisare che l'art. 6, dedicato al funzionamento del Tavolo Tecnico, prevedeva la determinazione di detto valore medio della prestazione in maniera differenziata rispetto alle diverse tipologie funzionali delle prestazioni erogate dalle singole strutture nell'ambito della stessa branca d'appartenenza, secondo la classificazione ivi indicata.
Così precisati i termini della questione, è certamente infondato il rilievo di parte appellante che, assumendo di aver chiesto il solo pagamento degli acconti ad esso spettanti per i mesi di settembre ed ottobre 2014, come previsti dall'art 7 del contratto, e non il saldo, ritiene errata la motivazione del primo giudice, in quanto riferita al superamento del limite del 10% del case
Cont mix (valore medio); infatti, la ha semplicemente opposto di non aver pagato i relativi importi dovendo provvedere al recupero delle somme oggetto della richiesta di emissione di nota di credito, per le ragioni sopra indicate
Con il secondo motivo di censura l'appellante lamenta che, in ogni caso, non sarebbe stato correttamente calcolato il superamento di detto limite, 14
chiedendo, a riprova di tale affermazione, disporsi c.t.u. e lamentando che erroneamente il primo giudice non vi avrebbe provveduto.
Si tratta di affermazione del tutto generica e, soprattutto, non fondata su alcuna indicazione degli elementi di fatto su cui la stessa risulta fondata,
carenza questa che non poteva essere colmata attraverso l'espletamento della chiesta c.t.u. che, in tale situazione, avrebbe assunto valore del tutto esplorativo.
Sotto altro profilo, l'appellante ha contestato l'avvenuto superamento del valore medio del case mix per effetto dell'accorpamento delle categorie
C1 e C2 della Patologia Clinica, come previste dall'art. 6, comma 3°, lett. c),
del contratto.
Cont Orbene, nella specie, l' ha dedotto che il superamento del predetto valore medio si è avuto appunto a seguito dell'accorpamento delle categorie
C1 e C2 della Patologia Clinica, con una restrizione delle prestazioni imposta dall'Amministrazione con Decreto del Presidente Commissario ad Acta n. 25
del 10.3.2015, che ha modificato il precedente Decreto 129/2014 ed ha unificato due categorie distinte in base alle quali calcolare il valore medio,
valore superabile per il limite del 10% da parte del soggetto accreditato, con verifica da parte del Tavolo Tecnico.
Difatti, dunque, il valore delle prestazioni rese in eccedenza è stato modificato ex post con provvedimento regionale, che ha dato luogo alla
Cont delibera 924/2015 (impugnata ed il cui ricorso, come dedotto dalla e non oggetto di contestazione, è stato dichiarato perento dal TAR) di recupero dell'over case mix.
Ovviamente, tutti i profili posti a base dell'impugnativa 15
amministrativa, come quello riguardante la necessità di calcolo di uno specifico case-mix di struttura direttamente ed esclusivamente riferibile al centro Polispecialisco (ciò, a dire dell'appellante, Parte_1
sulla base del decreto del Presidente della Repubblica - reso in sede ricorso straordinario promosso dalla avverso le determinazioni del Parte_1
taglio alla remunerazione delle prestazioni effettuate per l'anno 2006, proprio in ragione di un asserito recupero di , che aveva pienamente recepito Pt_4
il parere del Consiglio di Stato – sezione III – n.2280/2009, espresso nell'adunanza del 14.7.2009, nel quale, fra l'altro, era stato sancito che la
, essendo struttura abilitata a fornire prestazioni di lettera Parte_1
“R”, era caratterizzata da tale peculiarità che non ne consente la parificazione ad altri laboratori d'analisi), non possono certo essere riesaminati in questa sede, come viene sostanzialmente richiesto con l'atto di impugnazione.
Quanto al motivo di censura riguardante la mancata ammissione di c.t.u., osserva la Corte come sia principio giurisprudenziale del tutto pacifico
(v. ex plurimis, Cassazione civile, sez. II, 26/04/2023 , n. 10941) quello secondo il quale “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in
senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di
elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche
conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere
utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume,
ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire
alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere
una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non
provati.. 16
Correttamente pertanto il primo giudice, come sopra evidenziato, ha ritenuto di non ammettere la richiesta consulenza tecnica di ufficio.
Quanto infine alla doglianza riguardante l'avvenuta regolamentazione delle spese di lite, basti considerare che il primo giudice, nel condannare la parte oggi appellante, ha correttamente applicato il principio della soccombenza.
Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, essendo risultati tutti i motivi di censura del tutto infondati, l'appello va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Avellino n.
640/2020 del 30.3.2020.
Le spese e competenze di lite anticipate per il presente grado di giudizio dall'appellata , in persona Controparte_2
del legale rapp.te pro – tempore, seguono la soccombenza dell'appellante
in persona del legale Parte_1
rapp.te pro – tempore, e si liquidano in favore del primo come da dispositivo che segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento (da € 520.001,00 ad €
1.000.000,00) e della non particolare difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello 17
proposto, con citazione del 24.9.2020 dal Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, nei confronti
[...]
della , in persona del legale rapp.te Controparte_2
pro – tempore, nonché avverso la sentenza n. 640/2020 del 30.3.2020 del
Tribunale di Avellino, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma della gravata decisione;
2) Condanna il in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, al pagamento in favore della
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te pro – tempore, delle spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e Cpa, se dovute;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9.4.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo