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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 578/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara sezione lavoro n.88/2024 pubblicata in data 18 giugno 2024 promossa con ricorso depositato in data 13 settembre 2024 da:
[...]
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati presso la pec dell'avv. Maurizio Servidio che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTI - APPELLATI INCIDENTALI
Contro
CP_1 elettivamente domiciliato a Ferrara via Borgo Leoni n. 70/b presso e nello studio dell'avv. Paola Guarini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Milazzo n.4/2 presso la sede dell'avvocatura distrettuale di Bologna via Milazzo n.4/2 rappresentato e difeso dall' avv. Roberta Lezzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 rep del 22/03/2024 Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: differenze retributive
1 CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 05/06/2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del lavoro accertava e dichiarava che nel periodo dal 24.1.2012 al CP_1
10.7.2021 aveva lavorato alle dipendenze
[...] per un orario superiore (pari a n. 48 ore Controparte_3 settimanali nel periodo da novembre a marzo di ogni anno e n. 53 ore settimanali nel periodo da aprile a ottobre) rispetto a quello, a tempo parziale, contrattualmente stabilito e che aveva diritto all'inquadramento retributivo al livello D del CCNL per i dipendenti dalle imprese del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Condannava per l'effetto Controparte_3
e quale socio illimitatamente responsabile,
[...] Controparte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore della stessa delle differenze retributive maturate, quantificate in complessivi € 83.153,59 lordi, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Accertava, altresì, la sussistenza della giusta causa delle dimissioni decorrenti dal 9.10.2021 e per l'effetto condannava Controparte_3 [...]
e quale socio Controparte_3 Controparte_3 illimitatamente responsabile solido tra loro, al pagamento in favore dello stesso dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 306,60 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.
Accertava e dichiarava, altresì, la sussistenza del diritto dell' alle differenze CP_4 contributive conseguenti al superiore livello di inquadramento riconosciuto al lavoratore ed al superiore numero di ore di lavoro prestate nel periodo dal
24.1.2012 al 10.7.2021 nei limiti di quanto non prescritto, oltre alle sanzioni civili ed agli interessi di mora come per legge e dichiarava prescritte le differenze contributive relative al periodo anteriore al 26.4.2017 e per l'effetto condannava e Controparte_3 [...]
quale socio illimitatamente responsabile, in solido tra loro, Controparte_3
2 al pagamento in favore dell'ente previdenziale della contribuzione dovuta, oltre alle sanzioni civili ed agli interessi di mora ex art. 116 co. 8 lett. b) e co. 9 L. n.
388/2000 dal dovuto al saldo.
In particolare in tale ricorso conveniva in giudizio CP_1 [...]
e Controparte_3 Controparte_3
quale socio illimitatamente responsabile, esponendo di avere lavorato
[...] alle dipendenze della società con qualifica di operaio comune, livello E, e mansioni di falegname, dal 24.1.2012 al 9.10.2021, con un contratto di lavoro a tempo parziale ed orario di lavoro dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, dal lunedì al sabato, per 36 ore settimanali, ma deducendo che in realtà aveva lavorato dall'inizio del rapporto di lavoro e sino al 25.7.2021 con un orario superiore e precisamente da novembre a marzo per 8 ore dalle 8.30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 e da aprile ad ottobre 9 ore dalle 8:30 alle 13:00 e dalle
14:30 alle 19:00, escluso il sabato, in cui il lavoro terminava sempre alle 18.00, con un solo sabato al mese nei mesi di luglio e agosto.
Precisava di avere incassato € 500,00 mensili da gennaio 2019 aggiuntivi rispetto alla busta paga, eccetto due mensilità ed in relazione alle ferie deduceva di avere goduto annualmente di soli 7 giorni, sempre nella prima metà di settembre, ad eccezione dell'ultimo anno in cui era stato posto in ferie per 14 giorni dal 10.7 al 24.7.2021.
Sosteneva, inoltre, di avere sempre effettuato mansioni superiori al suo livello di inquadramento che indicava dettagliatamente, svolgendo tutte le attività di manutenzione e riparazione, più complesse, necessarie alle imbarcazioni, tranne le riparazioni meccaniche e sosteneva che dette mansioni fossero inquadrabili nel superiore livello C del CCNL applicato all'azienda ed in subordine nel livello
D.
Affermava, poi, di essersi dimesso per giusta causa.
Deduceva, inoltre, che la società aveva segnato nella busta paga del settembre
2016 presunti acconti di TFR da lui in realtà mai ricevuti (€ 2.328,32 + €
1.820,00), mentre nella busta paga di novembre 2019 era stato indicato un ulteriore acconto per TFR di € 4.500,00 che lui aveva ricevuto ma poi restituito al titolare in contanti e che l'ulteriore acconto TFR di € 1.000,00 sulla busta paga di novembre 2020 era stato ricevuto, ma di fatto imputata ai fuori busta di €
500,00 mensili relativi alle successive mensilità di dicembre 2020 e gennaio
3 2021, mai ricevuti.
Sosteneva, più in generale, di non avere mai chiesto anticipi di TFR e di non avere di fatto mai incassato quanto dovuto a tale titolo.
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna delle parti convenute, previo riconoscimento del livello C, al pagamento delle differenze retributive maturate per i titoli sopra esposti, quantificate in complessivi € 113.065,35 lordi (di cui €
19.802,54 lordi a titolo di TFR) ed in subordine, previo riconoscimento del livello D, il pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate nella complessiva somma di € 98.159,22 (di cui € 17.883,59 a titolo di TFR lordo).
In via di ulteriore subordine chiedeva, avuto riguardo al livello E di inquadramento, applicato al rapporto, come da contratto, la condanna della controparte al pagamento delle differenze retributive quantificate nella complessiva somma di € 85.919,71 lordi (di cui € 16.968,98 a titolo di TFR). CP_ Chiedeva il pagamento a favore di delle relative differenze contributive nei limiti di quanto non ancora prescritto ed in relazione ai contributi prescritti domandava la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 c.c., da quantificarsi in via equitativa, ovvero, in subordine, con riserva di quantificare il danno previdenziale in separato giudizio.
Domandava, infine, la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. CP_ Si costituivano ed il socio illimitatamente responsabile CP_3 [...] sostenendo la correttezza dell'inquadramento e contestando Controparte_3 il maggior orario di lavoro indicato dal lavoratore trattandosi di attività programmabile e senza improvvisi picchi.
In relazione al TFR, affermavano che i pagamenti degli acconti sul TFR erano effettivamente avvenuti, in quanto versati con bonifici, dietro le pressanti richieste di e negavano la sussistenza della giusta causa di dimissioni. CP_1
Contestavano, inoltre, i conteggi, ritenendoli esorbitanti ed errati in quanto non tenevano conto degli acconti TFR versati al lavoratore e il prospettato danno pensionistico ex art. 2116 c.c. dato che veva trovato nuova occupazione. CP_1
Concludevano chiedendo, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' il quale, dato atto delle conclusioni in suo favore CP_4 prese dal lavoratore ricorrente nei confronti del datore di lavoro in merito alla regolarizzazione contributiva, ove non prescritta, concludeva associandosi alle
4 domande di con conseguente “condanna della società alla CP_1 regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato, tenuto conto della prescrizione quinquennale maturata ex lege, oltre agli accessori maturandi”.
Il tribunale di Ferrara sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponevano appello e . CP_3 Controparte_3
Con il primo motivo di appello, articolato in quattro punti, deducevano la mancata o errata attribuzione e/o applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'onere probatorio con conseguente non condivisa interpretazione dei risultati dell'istruttoria probatoria rispetto al riconoscimento del maggiore orario lavorativo, alle ferie non godute, al riconoscimento del livello D in luogo del livello E indicato nel contratto, al riconoscimento della giusta causa delle dimissioni.
Con il secondo motivo di appello censuravano la mancata indicazione delle ragioni dell'accoglimento delle conclusioni del ctp del lavoratore rispetto alle conclusioni ed al quantum calcolato dal ctu.
Con il terzo motivo di appello contestavano la regolamentazione delle spese giudiziali che non aveva tenuto conto del parziale rigetto delle domande del lavoratore.
Concludevano chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, la Corte
d'appello dichiarasse dato il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al lavoratore, corretto l'inquadramento al livello “E” del CCNL, che lo stesso aveva lavorato nel rispetto degli orari di cui al suo contratto di lavoro a tempo parziale per 36 ore settimanali e per l'effetto dichiarasse non sorrette da giusta causa le dimissioni presentate dal medesimo. Nordi.
Chiedevano, in subordine, in caso di parziale conferma della sentenza impugnata, che venisse dichiarato che, a fronte del riconoscimento del livello
“D”, a spettavano le differenze retributive come calcolate e CP_1 liquidate dal CTU in base al quesito posto, per l'importo complessivo di €.
51.772,89 in luogo della corrisposta somma di €. 83.153,59, condannando lo stesso alla restituzione delle differenze retributive versate a seguito della sentenza di primo grado.
Domandavano, infine, che, anche in caso di conferma della sentenza impugnata, venisse disposta la compensazione totale o parziale delle spese di lite del primo
5 grado con riforma del capo relativo alle spese.
Si costituiva con memoria depositata in data 6 aprile 2025 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Proponeva, altresì, appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata in riferimento agli importi di euro 4500,00 (novembre 2019) e
1120,00 (dicembre 2013) per TFR anticipato e contestando la sussistenza di detti anticipi del TFR.
Si costituiva con memoria depositata in data 7 aprile 2025 evidenziando che i motivi di appello riguardavano i rapporti tra le parti e che nulla di specifico era stato chiesto nei suoi confronti e concludeva chiedendo “allo stato” la conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria espletata in primo grado.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 5 giugno 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Occorre, innanzitutto, esaminare il primo motivo di appello in relazione al maggior orario di lavoro riconosciuto dalla sentenza di primo grado.
Si evidenzia, innanzitutto, che come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. lav n. 4076/2018) “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.”
Nel caso di specie l'esame complessivo dell'istruttoria non permette di ritenere adeguatamente adempiuto tale onere probatorio a differenza di quanto opinato dal giudice di primo grado.
In particolare il Tribunale ha sul punto così motivato: “ E' stata raggiunta prova sufficiente che l'orario di lavoro fosse più ampio di quello formalizzato nel contratto del 24.1.2012, pari a 36 ore settimanali, articolate come riportato al par. 1, pari a 6 ore su 6 giorni.
Il teste , amico di entrambe le parti, ha riferito che il ricorrente Testimone_1 lavorava secondo gli orari di apertura del cantiere, che erano indicate in un cartello esposto, e che d'estate lavorasse un'ora in più di pomeriggio. CP_1 lavorava anche il sabato.
6 Il teste cognato del ricorrente, ha riferito che l'orario invernale Testimone_2 di lavoro era dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30/18:00, mentre
l'estate lavorava fino alle 19:00. Lavorava anche il sabato.
Il primo teste ha dichiarato che frequentava il luogo di lavoro, seppure senza una precisa regolarità. Il secondo ha riferito di essere stato più volte in cantiere.
Le loro deposizioni possono dunque ritenersi attendibili ed indirettamente confermate dalle dichiarazioni del teste meccanico che Tes_3 collaborava assiduamente con l'azienda e che dunque la frequentava spesso.
Egli ha riferito che lui vi si recava dalle 8:30 alle 12:30 (“la mezza”) e poi se ne andava;
analogamente il pomeriggio, quando riprendeva alle ore 14:30 sino alle 17:30, quando andava via. Va sul punto evidenziato che il teste ha riferito Tes_ cosa faceva lui, collaboratore esterno, e non cosa facesse , uscendo CP_1 sempre alle 17:30, anche l'estate, ha dichiarato di non sapere a che ora finisse
CP_1
Il teste , amico del titolare ed ex cliente, ha raccontato che si Testimone_4 recava saltuariamente a trovare l'amico per chiacchierare con lui. Lo faceva saltuariamente, quando l'amico era libero dal lavoro. Sul punto ha riferito che gli è capitato di essere lì alle 13:00 e di non vedere nessuno in quell'orario.
Come cliente (possedendo in precedenza un barchino con rimessaggio presso la
) ha dichiarato essersi recato in azienda verso le 10:00 del mattino, CP_3 per poi fare rientro con la barca verso le 17:30 l'inverno e verso le 19:00 l'estate
e di non vedere nessuno.
Trattasi di dichiarazioni che non sono decisive per smentire quanto riferito dagli altri testimoni, dal momento che il testimone ha affermato che la sua presenza era saltuaria. Il teste, non sapendo riferire “gli orari precisi” non apporta alcun elemento significativo circa l'apertura dell'attività lavorativa la mattina ed il pomeriggio, in quanto non era mai presente in quell'orario. Circa la sospensione mattutina, si rileva che, se egli si è recato nel cantiere verso le
13:00 non può smentire che lavorasse anche dalle 12:30 alle 13:00; CP_1 analogamente deve dirsi per il suo rientro in barca alle 19:00, non potendo negare che lavorasse dalle 18:00 alle 19:00. Peraltro, considerato che CP_1 una parte del lavoro del si svolgeva anche in falegnameria (come CP_1 dichiarato da e non può escludersi che la sera egli si trovasse Tes_1 Tes_2 all'interno del locale quando rientrava con il barchino. Per_1
7 Poiché la stessa parte ricorrente ha riferito che il sabato lavorava sino alle
18:00 anche l'estate, l'ora di lavoro in più estiva (fino alle 19:00) va riferita solo alle giornate dal lunedì al venerdì.
Va chiarito (anche alla luce della discussione intercorsa sul punto tra il CTU ed il CTP di parte ricorrente in merito alla interpretazione del primo punto del quesito peritale) che risulta pacifico tra le parti che il ricorrente lavorasse anche di sabato, ed è comprovato – alla luce di quanto detto sopra – che lavorasse sino alle ore 18:00.”
Orbene la motivazione del giudice di prime cure non è condivisibile se si leggono nella loro interezza le deposizioni dei testi che lo stesso ha ritenuto probanti del maggior orario di lavoro indicato dall'appellato.
Il teste , che frequentava solo saltuariamente il cantiere, ha reso Testimone_1 una deposizione in relazione agli orari di lavoro dell'appellato del tutto approssimativa e generica inidonea a provare un maggior orario di lavoro rispetto a quello contrattuale.
Innanzitutto a rigore non ha detto che l'appellato lavorava negli orari indicati nel cartello posto all'ingresso del cantiere, orari che, peraltro, non è neppure stato in grado di riferire.
Lo stesso ha, poi, detto più volte di non ricordare ed ha ribadito in più occasioni che la sua presenza era solo saltuaria in cantiere.
La sua deposizione, inoltre, risulta riferita più al lavoro svolto in cantiere dalla società che alla specifica posizione dell'appellato.
Si legge, infatti, nel verbale d'udienza: Giudice: … di Nordi… Per_2 CP_1 dentro la . Innanzitutto lei è in grado di riferire gli orari di
[...] CP_3 lavoro del signor ES Per quello che ho sempre visto nel CP_1 Tes_1 cartello che c'è scritto prima dell'ingresso del cantiere. Giudice: Ma lei frequentava… ovviamente a noi interessa il periodo in cui ci lavorava il signor
ES Sì, sì. Giudice: Negli anni tra il 2012 e il 2021 circa in quel CP_1 Tes_1 periodo lì. ES Di tanto in tanto capitavo lì in cantiere. Giudice: Ogni Tes_1 tanto capitava in cantiere. ES Sì. Giudice: Con quale frequenza? Tes_1
ES Ah non esiste. A volte potevo mancare anche per delle settimane Tes_1 intere, a volte c'ero un giorno sì e l'altro pure. Giudice: Ah. Ok. Quindi in maniera diciamo… imprevedibile, ecco. ES Sì. Sì. Giudice: E quindi Tes_1 lei vedeva scritti gli orari sul cartello. ES Ci sono prima di entrare Tes_1
8 nel cantiere. Sul lato sinistro del cancello. Giudice: E che c'è scritto? ES
Adesso gli orari precisi non me li ricordo, però c'è scritto… Giudice: Tes_1
Intanto le chiedo la ditta lavorava dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato?
ES No, lavoravano anche il sabato. Giudice: Normalmente? Tes_1
Regolarmente anche il sabato? ES Non tutti mi pare. C'erano alcuni Tes_1 che facevano la giornata di riposo. Giudice: Ok. Erano a turno che facevano la giornata di riposo? ES Mi pare di sì. Giudice: Ecco è possibile che Tes_1
l'orario fosse dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 nel periodo estivo?
ES Sì, è possibile. Mi sa che era proprio quello l'orario. Giudice: Era Tes_1 proprio quello. Senta e invece nel periodo invernale si ricorda che ci fossero delle modifiche? ES Penso che facessero orari diversi. Giudice: E si Tes_1 ricorda in quale momento differivano? ES … Giudice: Il pomeriggio? Tes_1
La mattina? (inc.)… ES Adesso non mi ricordo, penso che facessero Tes_1 il pomeriggio più corto però. Giudice: Aspetti stavo dice… sì, ho confuso. Ho confuso gli orari. Cioè quindi l'estate facevano un'ora in più. ES Sì. Tes_1
Giudice: O comunque… scusi, non vorrei suggerirle. Facevano più ore di lavoro? ES Penso che facessero qualche ora in più d'estate. Giudice: Tes_1
Qualche ora in più. Si ricorda se era la mattina o il pomeriggio che accadeva?
ES No, penso che fosse il pomeriggio. Giudice: Il pomeriggio. Quindi Tes_1 riassumendo, lei ha detto prima che era possibile che sul cartello ci sia scritto dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00…ES Sì. Giudice: … più Tes_1 qualcosa in più l'estate. Quindi può essere che il pomeriggio l'estate fosse dalle
14:30 alle 19:00? ES Adesso non sono in grado… Giudice: (inc., Tes_1 voci sovrapposte). Avv. Servidio: No, chiedo scusa signor Giudice. Aveva già risposto il teste (inc.). Dicendo che non ricordava. Giudice: Sì, sì, infatti… ES
Anche adesso. (voci sovrapposte) Giudice: No, no, ma infatti ha detto Tes_1 che non è sicuro. ES Ho detto che non ricordavo. Avv. Servidio: Tes_1
(inc.) Giudice: Ha detto all'inizio che può essere ma quando gli ho chiesto
“quante ore in più faceva l'estate?” non se lo ricordava. Però ha detto che era il pomeriggio che ne faceva di più. ES Sì, secondo me sì. Perché le Tes_1 giornate erano più lunghe e se c'era molto lavoro da fare o qualcosa da finire magari. Giudice: Si allungavano nella sera (inc.). ES A volte Tes_1 capitava…”
Orbene è evidente che non è possibile trarre da tale deposizione molto generica
9 e confusa elementi probanti del maggior orario di lavoro dedotto dall'appellato.
Il giudice di primo grado ha, inoltre, basato il suo convincimento sulla circostanza che da questa deposizione risulta che l'appellato lavorava anche il sabato senza tenere conto del fatto che già nel contratto di lavoro stipulato tra le parti per un orario part time di 36 ore era previsto che l'appellato lavorasse il sabato con i medesimi orari degli altri giorni e cioè dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 17.30 (cfr.doc. n.2 di parte appellata).
Nè la prova del maggior orario lavorativo svolto da può trarsi dalla CP_1 deposizione del teste non solo in quanto cognato dell'appellato, Testimone_2 ma perché lo stesso che non lavorava con lui, lavorando come piastrellista, ed, inoltre, non frequentava il cantiere con regolarità, ma vi è stato solo qualche volta prevalentemente verso sera.
Si legge, infatti, nella deposizione dello stesso: “Avv. Servidio: Giusto per evitare di tornare indietro. Se il teste può dirci che attività svolge e se può quantomeno circoscrivere le volte che è andato in cantiere. ES Allora Tes_2 la mia attività … io sono un piastrellista. Sono andato lì in cantiere… non
c'ero sempre, è capitato però di andare in cantiere a volte mio cognato m'ha chiamato per andare là. È capitato due o tre volte dove mi chiamava perché mi diceva “Guarda mi hanno portato una mangiata di cozze, una mangiata di vongole” così “vieni, vieni stasera, vienimi a prendere”. Poi mi è capitato anche di andar là di giorno. Giudice: diceva di venire a prendersi del pesce che qualche pescatore portava? ES che qualcuno magari gli lasciava una Tes_2 mangiata di qualcosa “vieni a prenderne un pochino anche te” però sono andato anche… mi è capitato anche dei pomeriggi ad andar là, non stava tutto il pomeriggio, stavo là un periodo limitato, però c'ero. Giudice: E quindi lei però facendo un lavoro che fa in che orari riusciva ad andare in questo luogo?
ES Beh io prevalentemente andavo verso sera. Giudice: verso sera. Tes_2
ES Sì, sì, verso le 6… 6 e mezza. Sono stato là il pomeriggio, lui… le Tes_2 volte in cui mi chiamava mio cognato perché magari aveva bisogno… è successo una volta in cui d'inverno il signor non c'era, mio cognato mi ha CP_3 chiamato, siamo partiti dal cantiere del signor siamo andati in un CP_3 cantiere lì poco distante, mi ricordo bene con mio cognato con un barchino e siamo andati a trainare una barca dal cantiere del (inc.) degli Estensi, abbiamo fatto tutto il Porto Canale fino a dentro al cantiere.
10 Giudice: Ho capito. Allora volevo chiedere sempre con riferimento agli orari, se si ricorda se è all'entrata della ditta c'è una tabella con gli orari di apertura
e chiusura. ES No, non c'ho mai fatto caso, sicuramente ci sarà, ma Tes_2 io non ci ho mai fatto caso se ci fosse.”
Detto teste, inoltre, è stato come il teste precedente abbastanza impreciso e generico.
Né può aver rilievo ai fini probatori che abbia riferito determinati orari di lavoro in quanto non ne aveva evidentemente conoscenza diretta e non ha nemmeno indicato come facesse a saperli.
Il teste artigiano che collabora dal 2018 con la società appellante e Tes_3 che non era presente continuativamente in cantiere, non ha poi riferito nulla di specifico in merito agli orari di lavoro svolti dall'appellato.
La deposizione del teste , ex cliente e amico di Testimone_4 Controparte_3
infine, non prova l'orario dedotto dall'appellato e dalla stessa, anzi, si
[...] ricavano elementi in contrasto con quanto dedotto da quest'ultimo.
Si osserva, infine, che non vi sono neppure elementi presuntivi che depongano a favore della tesi di parte appellata considerata anche la tipologia di attività svolta dalla società e la sua modesta entità.
Ne consegue, pertanto, che l'appello in relazione alla mancata prova del maggior orario di lavoro è fondato.
Ne consegue, quindi, che la domanda di differenza retributive proposta da CP_1 in relazione al maggior orario di lavoro deve essere rigettata.
Risulta, invece, infondato il motivo di appello relativo alle ferie non godute.
In primo grado, infatti, parte appellante non ha contestato nella sua memoria di costituzione che, come indicato nel ricorso introduttivo, l'appellato fruisse di soli sette giorni di ferie a settembre ad eccezione che nel 2021 in cui è stato posto in ferie a luglio per 14 giorni.
La mancata fruizione dell'intero periodo di ferie si ricava, peraltro, anche dalla deposizione dei testi e anche indirettamente dalle agende 2015 Tes_2 Tes_1
e 2016 prodotte in atti.
In particolare il giudice di primo grado ha così condivisibilmente motivato sul punto: “Sulle ferie di fatto non godute dal ricorrente, si rileva che la parte convenuta non ha espressamente contestato la circostanza nella memoria di costituzione, sebbene il titolare abbia poi negato la circostanza in sede di
11 interrogatorio formale.
Il teste ha comunque affermato che il cognato andava in ferie solo una Tes_2 settimana all'anno e di questo era certo perché si recavano in ferie insieme. Ciò accadeva la prima o la seconda settimana di settembre.
Anche il teste ha dichiarato che andava in montagna una Tes_1 CP_1 settimana “a fine estate”.
La circostanza trova pieno riscontro documentale nelle due agende di lavoro degli anni 2015 e 2016, acquisite in via cartacea ai sensi dell'art. 196 quater comma 1 disp. att. c.p.c.
Sul punto va premesso che in sede di interrogatorio formale Controparte_3 ha dichiarato che era solo ad annotare tutti i giorni su dei
[...] CP_1
“registri” le attività svolte nel cantiere. Ha in particolare affermato che lo faceva fare a lui perché “era il più anziano”, inoltre gli altri dipendenti erano stranieri e non sapevano scrivere bene in italiano.
Effettivamente, i registri (rectius, agende) risultano compilati da una sola mano, corrispondente a quella del come espressamente riconosciuto dal datore CP_1 di lavoro, sentito sul punto (si v. il verbale stenotipico del 22.9.2023). La scrittura cambia solo in una settimana, nel mese di settembre, degli anni 2015 e
2016 (come osservato in udienza, ad esempio, nell'agenda del 2016 la scrittura cambia solo dal giorno lunedì 5 settembre a sabato 10 settembre;
la calligrafia Per_ è stata riconosciuta dal titolare essere quella della ex dipendente , Per_4 di origine rumena).
Peraltro le agende smentiscono anche l'affermazione della parte convenuta secondo cui l'azienda chiudeva il 23 dicembre per riaprire il 7 gennaio di tutti gli anni. Nell'agenda del 2016 si legge infatti che l'attività si è protratta oltre il
23 dicembre 2016…”
Né è dirimente che dalle buste paga risultasse la fruizione delle ferie trattandosi di documento proveniente dal datore di lavoro che l'appellato proponendo il ricorso in cui ha dedotto la mancata integrale fruizione delle ferie ha evidentemente contestato.
Si ritiene, altresì, che sia da rigettare il motivo di appello relativo al riconoscimento del superiore inquadramento D.
Si reputa, infatti, che correttamente il giudice di primo grado considerate le declaratorie contrattuali e le prove orali abbia ritenuto che l'appellato dovesse
12 essere inquadrato nel livello D e non nel livello E previsto nel contratto.
A questo proposito occorre, innanzitutto, richiamare le declaratorie contrattuali.
Nel CCNL applicabile è previsto che: “Appartengono alla Categoria D:…gli operai che svolgono con perizia mansioni esecutive per le quali risultano in possesso di specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite o con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi di apprendistato, sanno eseguire con perizia diverse mansioni esecutive nell'ambito del processo produttivo e/o anche in affiancamento ad altri lavoratori;
- autisti in possesso della patente C che, con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente
o mediante percorsi di apprendistato, effettuano consegne e ritiro delle merci e che svolgono la manutenzione ordinaria dell'automezzo nonché il rifornimento
e la pulizia dello stesso.
Profilo
Sulla base delle indicazioni tecniche impartite:
- all'operaio è richiesto, anche in applicazione del disegno tecnico, di eseguire lavorazioni a macchina o a banco tecnologicamente omogenee, in una o più fasi del ciclo, riconoscendo la materia prima da utilizzare, le attrezzature e le caratteristiche elementari degli impianti;
…Esemplificazioni non esaustive del profilo
- Montaggio di mobili e/o infissi, le cui parti richiedono aggiustamenti o adattamenti semplici e di finitura.
Montatori che effettuino la messa in opera completa di mobili, infissi, avvolgibili
o parquet/pavimenti in legno in genere e che sappiano eseguire ove occorra, i necessari e semplici adattamenti richiesti dalle caratteristiche ambientali della sede della posa in opera.
- Conduzione di carrelli elevatori, montacarichi, gru o semoventi in genere.
- Lavorazioni semplici di imbottitura di sedie, divani, poltrone, materassi, rivestimenti dì mobili in genere, confezione e posa in opera di tendaggi.
- Operazioni esecutive nella costruzione di tutte le parti in legno di barche, battelli o natanti in genere tra le quali anche il taglio, sagomatura e curvatura del fasciame e degli elementi strutturali di imbarcazioni da diporto e/o barche
a vela e/o motoscafi- Lavori di riparazione e manutenzione semplice.
13 - Lavori di carteggiatura, doratura, laccatura, verniciatura e lucidatura semplici e ad immersione.
- Taglio e montaggio di cornici con l'utilizzo di materiali già predisposti.
- Lavoratori che eseguono la semplice realizzazione di pallet, basamenti per container e camion, casse orizzontali e verticali, gabbie orizzontali e verticali, casse pieghevoli, imballi da magazzino anche con utilizzo di strumenti di chiusura quali graffatrici e macchine per punti.
- Lavoratori che eseguono operazioni semplici di imballaggio, stoccaggio, confezionamento, etichettatura di prodotti finiti anche con macchinari automatici come avvolgitrici, fasciapallets, rulliere, reggitrici, etichettatrici, fascettatrici”.
Appartengono alla Categoria E:
…“- gli operai che, con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi di apprendistato, svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste generiche capacità tecnico-pratiche, nel campo delle lavorazioni a macchina o a banco, oppure del montaggio o dell'imballaggio e stivaggio del prodotto anche in ausilio ad altri lavoratori.
Profilo
Sulla base delle semplici indicazioni tecniche ricevute, al lavoratore è richiesto di saper riconoscere i particolari ed il procedimento per eseguire l'attività assegnata in una specifica fase dell'attività aziendale che potrà essere nell'ambito della produzione, assemblaggio, installazione presso i clienti o dei servizi.
Esemplificazioni non esaustive del profilo
- Assemblatore di componenti (antine, cassetti ed altre parti principali).
- Assemblatore di semplici prodotti di arredamento o dell'infisso o parti di essi.
- Lavoratore che a pezzi finiti esegue lievi aggiustamenti od adattamenti.
- Lavoratore che esegue semplici imballaggi”.
Orbene dall'istruttoria espletata in primo grado risulta che svolgesse CP_1 mansioni di gruista dovendo sollevare imbarcazioni e posizionarle su carrelli o cavalletti e mansioni di carteggiatura, lucidatura e trattamento dello scafo con antivegetativo, tutte mansioni inquadrabili nella declaratoria della categoria D che espressamente le prevede tra i profili esemplificativi.
14 Le mansioni svolte dallo stesso nel loro complesso non rientravano, quindi, tra le più semplici mansioni di cui alla categoria E, ma si trattava di mansioni esecutive richiedenti una certa perizia e capacità tecnico-pratiche.
Si rileva, peraltro, che nella categoria D rientrano anche mansioni “semplici” ed, infatti, nella declaratoria come sopra indicato si legge: “Operazioni esecutive nella costruzione di tutte le parti in legno di barche, battelli o natanti in genere tra le quali anche il taglio, sagomatura e curvatura del fasciame e degli elementi strutturali di imbarcazioni da diporto e/o barche a vela e/o motoscafi- Lavori di riparazione e manutenzione semplice.
- Lavori di carteggiatura, doratura, laccatura, verniciatura e lucidatura semplici e ad immersione.”
Si condividono, quindi, le articolate motivazioni del giudice di primo grado non risultando, invece, persuasive, considerata la declaratoria contrattuale e l'istruttoria svolta, le deduzioni di segno contrario di parte appellante.
L'appello risulta, altresì, infondato in relazione alla dedotta mancata giusta causa di dimissioni.
Considerato l'errato inquadramento di cui sopra si è detto che costituisce indubbia lesione dei diritti del lavoratore sussiste la giusta causa di dimissioni, non rilevando in senso contrario l'eventuale sussistenza di ulteriori elementi.
Si condivide, quindi, la motivazione del giudice di primo grado sul punto che ha asserito che: “Con riferimento alle dimissioni per giusta causa, occorre avere riguardo alla comunicazione scritta del recesso del lavoratore (v. doc. 3 ric. e doc. 6 cov.), così come risulta dalla comunicazione telematica, ove viene indicato, come motivo di dimissione, un orario di lavoro di fatto superiore (a tempo pieno) a quello formalizzato (part time) e ad un inquadramento inferiore
a quello delle mansioni svolte.
Alla luce di quanto osservato nei precedenti paragrafi, appare pienamente acclarata la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, per la quale deve pertanto essere riconosciuta la relativa indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c.
Nel ricorso viene indicato a fondamento del recesso anche la privazione della mansione di gruista nell'ultimo periodo (in concomitanza dell'arrivo del figlio del titolare) ed l'isolamento nella falegnameria. Tale elemento non è formalmente indicato tra i motivi di recesso, ma è stato comunque provato in
15 giudizio.
La privazione della mansione è stata infatti sostanzialmente ammessa dal titolare... Lo ricorda anche mentre lo riporta come un fatto Tes_1 Tes_2 riferitogli dal cognato. Tes_ La ha ricordato che nell'ultimo periodo è arrivato il figlio e che Per_5 era più arrabbiato e che stava in falegnameria, e con lui non ha più CP_1 parlato.”
Il secondo motivo di appello considerato che non è stato ritenuto provato il dedotto maggior orario di lavoro e che, quindi, non sono dovute differenze retributive per il maggior orario di lavoro risulta assorbito
Il terzo motivo di appello, relativo alla riforma della statuizione delle spese del giudizio di primo grado in caso di conferma della sentenza impugnata, stante la parziale riforma della sentenza da cui consegue una nuova regolamentazione delle spese processuali risulta parimenti assorbito.
Occorre, quindi, esaminare l'appello incidentale proposto da . CP_1
L'appellato in particolare sostiene che non vi sarebbe prova del pagamento di euro 1120,00 lordi relativi alla contestata anticipazione del TFR e di aver restituito in contanti l'importo di euro 4500,00 dato come anticipazione del TFR.
In relazione al pagamento della somma di euro 1120,00 relativa all'anticipazione del TFR si osserva che il relativo assegno di pagamento risulta prodotto con l'allegato 3 alla ctu.
Si evidenzia, peraltro, che lo stesso è stato accertato nella ctu, che non è stata oggetto di specifiche censure in parte qua da parte del ctp dell'appellato, e che la relativa busta paga risalente a dicembre 2013 non è mai stata contestata.
In relazione al pagamento dell'importo di euro 4500,00 a titolo di TFR che l'appellato conferma di aver ricevuto, ma che sostiene di aver restituito in contanti si osserva che lo stesso lungi dall'effettuare in appello una precisazione della modalità di restituzione ha modificato la relativa deduzione.
Si legge, infatti, nella memoria dell'appellato: “Con riferimento al pagamento dell'importo di euro 4.500,00, che il lavoratore conferma di aver ricevuto, precisa che esso è stato poi restituito in contanti nel senso che il lavoratore da dicembre 2019 ad agosto 2020 non ha ricevuto l'importo di euro 500,00 mensili che aveva iniziato a percepire da gennaio 2019, nello stesso modo in cui è stato restituito in contanti l'importo di euro 1.000,00 ricevuto a titolo di anticipo di
16 TFR nel mese di novembre 2020, poichè non ha percepito per i mesi di dicembre
2020 e gennaio 2021 l'importo “fuori busta” di euro 500,00 mensili, di cui nella
CTU si è tenuto debito conto (cfr. allegato 8 CTU).”
Nel ricorso introduttivo, invece, si legge: “Si pone inoltre l'attenzione sulla busta paga del mese di novembre 2019, pure ricevuta dal sottoscritto procuratore dall'organizzazione datoriale cui aderisce il lavoratore, che indica un importo di euro 4.500,00 a titolo di acconto sul TFR che il lavoratore ha ricevuto e che ha restituito al datore di lavoro in contanti, poiché il datore di lavoro gli aveva comunicato che vi era stato un errore nella predisposizione della busta paga e che quegli importi erano stati erroneamente erogati.
Per tale ragione il lavoratore provvedeva a restituire quanto ricevuto a titolo di acconto sul TFR.
Il lavoratore, all'epoca aveva fiducia nell'azienda ex datrice di lavoro, ed acconsentiva di buon grado alla restituzione dell'importo.
Questa difesa conosce la giurisprudenza in punto di inversione dell'onere della prova in presenza di buste paga sottoscritte per quietanza dal lavoratore, cui si ritiene sia assimilabile il caso di avvenuto bonifico di importi a titolo retributivo
e/o di TFR.
Su questo punto si chiede che l'ill.mo Giudice adito voglia ammettere -contrariis reiectis-- la testimonianza del coniuge del ricorrente, sig. ra , Testimone_5 unico soggetto a conoscenza della circostanza di fatto sopra esposta.
Vi è infine la busta paga del mese di novembre 2020 che indica un acconto sul
TFr di euro 1.000,00 che il lavoratore ha ricevuto.
Tuttavia, tale importo è stato “compensato” dal datore di lavoro poiché per i successivi mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 non ha ricevuto alcun importo
“fuori busta”, come accadeva invece dal 2019 in avanti...”
Orbene è chiaro considerato quanto indicato nel ricorso introduttivo che l'appellato ivi faceva riferimento ad un'asserita restituzione in contanti e non ad una sorta di compensazione che ha, invece, indicato per l'importo di euro
1000,00 e, quindi, il mutamento di deduzioni sul punto è inammissibile e, peraltro, le divergenti deduzioni dimostrano a fortiori l'infondatezza dell'assunto del tutto indimostrato dell'appellato secondo cui la somma sarebbe stata dallo stesso restituita alla società.
L'appello incidentale deve, quindi, essere rigettato.
17 Da quanto sopra esposto deriva che in parziale accoglimento dell'appello proposto da Controparte_3
e , a parziale modifica della sentenza di primo grado, va CP_3 CP_3 rigettato il ricorso proposto da limitatamente alle domande di CP_1 accertamento e condanna al pagamento delle differenze retributive per orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stabilito e alle relative differenze contributive e confermata per il resto ivi comprese le statuizioni sulla contribuzione diversa da quella dovuta per maggiore orario di lavoro.
Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che è stata pagata da
[...]
a Controparte_3 CP_1 la maggior somma di euro 83460,19 ( cfr. doc A di parte appellante) a seguito della sentenza di primo grado e stante la domanda di restituzione proposta parte appellante, deve essere condannato a restituire a CP_1 [...]
la differenza tra la suddetta Controparte_3 somma e la minor somma spettante in base alla presente sentenza.
Per quanto attiene alle spese processuali tra gli appellanti e il lavoratore stante la reciproca parziale soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate nella misura di un terzo.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
Si deve, peraltro, dare atto che, come risulta dalla documentazione prodotta da parte appellante ( cfr. doc B di parte appellante),
[...] ha già pagato a titolo di spese legali in Controparte_3 esecuzione della sentenza di primo grado la somma di euro 8014,08. CP_ Considerata la posizione di nella presente vertenza e le relative difese nei due gradi di giudizio e che in appello nulla di specifico è stato dedotto dagli appellanti nei confronti dell'ente, va confermata la sentenza di primo grado in CP_ relazione alla statuizione sulle spese giudiziali tra gli appellanti e e vanno compensate le spese del grado di appello tra gli stessi.
Le spese di stenotipia, fonoregistrazione e trascrizione e quelle della CTU contabile vanno poste integralmente a carico di
[...]
come ritenuto Controparte_5 Controparte_3 ammissibile dalla Suprema Corte anche in caso di compensazione totale o parziale delle spese ( cfr. Cass. civ n. 22868/2019).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico
18 dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 /
2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.578/2024 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e , a parziale Controparte_3 Controparte_3 modifica della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da
[...]
limitatamente alle domande di accertamento e condanna al pagamento CP_1 delle differenze retributive per orario di lavoro superiore a quello stabilito e alle relative differenze contributive e la conferma per Parte_2 il resto
2) Dato atto che è stata pagata da Controparte_3
a la maggior somma di euro 83460,19
[...] CP_1 condanna a restituire a CP_1 Controparte_3
la differenza tra la suddetta somma e la minor somma
[...] spettante in base alla presente sentenza
3) Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
4) Condanna in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore e a Controparte_3 rifondere a le spese dei due gradi di giudizio che liquida, previa CP_1 compensazione di un terzo, nella restante somma di euro 4000,00 per compensi ed euro 253,00 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge per il primo grado di giudizio e nella restante somma di euro
3000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge per il grado di appello dando atto che è già stata versata da
[...] per spese legali la Controparte_3 somma di euro 8014,08
5) Pone definitivamente a carico di Controparte_3
e di le spese di stenotipia,
[...] Controparte_3 fonoregistrazione e trascrizione, nonché quelle per la CTU contabile
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico
19 dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 5 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Presidente
Dott. Marcella Angelini
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 578/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ferrara sezione lavoro n.88/2024 pubblicata in data 18 giugno 2024 promossa con ricorso depositato in data 13 settembre 2024 da:
[...]
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati presso la pec dell'avv. Maurizio Servidio che li rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTI - APPELLATI INCIDENTALI
Contro
CP_1 elettivamente domiciliato a Ferrara via Borgo Leoni n. 70/b presso e nello studio dell'avv. Paola Guarini che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Milazzo n.4/2 presso la sede dell'avvocatura distrettuale di Bologna via Milazzo n.4/2 rappresentato e difeso dall' avv. Roberta Lezzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio n.37875 rep del 22/03/2024 Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: differenze retributive
1 CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 05/06/2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ferrara in funzione di giudice del lavoro accertava e dichiarava che nel periodo dal 24.1.2012 al CP_1
10.7.2021 aveva lavorato alle dipendenze
[...] per un orario superiore (pari a n. 48 ore Controparte_3 settimanali nel periodo da novembre a marzo di ogni anno e n. 53 ore settimanali nel periodo da aprile a ottobre) rispetto a quello, a tempo parziale, contrattualmente stabilito e che aveva diritto all'inquadramento retributivo al livello D del CCNL per i dipendenti dalle imprese del legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Condannava per l'effetto Controparte_3
e quale socio illimitatamente responsabile,
[...] Controparte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore della stessa delle differenze retributive maturate, quantificate in complessivi € 83.153,59 lordi, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Accertava, altresì, la sussistenza della giusta causa delle dimissioni decorrenti dal 9.10.2021 e per l'effetto condannava Controparte_3 [...]
e quale socio Controparte_3 Controparte_3 illimitatamente responsabile solido tra loro, al pagamento in favore dello stesso dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 306,60 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.
Accertava e dichiarava, altresì, la sussistenza del diritto dell' alle differenze CP_4 contributive conseguenti al superiore livello di inquadramento riconosciuto al lavoratore ed al superiore numero di ore di lavoro prestate nel periodo dal
24.1.2012 al 10.7.2021 nei limiti di quanto non prescritto, oltre alle sanzioni civili ed agli interessi di mora come per legge e dichiarava prescritte le differenze contributive relative al periodo anteriore al 26.4.2017 e per l'effetto condannava e Controparte_3 [...]
quale socio illimitatamente responsabile, in solido tra loro, Controparte_3
2 al pagamento in favore dell'ente previdenziale della contribuzione dovuta, oltre alle sanzioni civili ed agli interessi di mora ex art. 116 co. 8 lett. b) e co. 9 L. n.
388/2000 dal dovuto al saldo.
In particolare in tale ricorso conveniva in giudizio CP_1 [...]
e Controparte_3 Controparte_3
quale socio illimitatamente responsabile, esponendo di avere lavorato
[...] alle dipendenze della società con qualifica di operaio comune, livello E, e mansioni di falegname, dal 24.1.2012 al 9.10.2021, con un contratto di lavoro a tempo parziale ed orario di lavoro dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, dal lunedì al sabato, per 36 ore settimanali, ma deducendo che in realtà aveva lavorato dall'inizio del rapporto di lavoro e sino al 25.7.2021 con un orario superiore e precisamente da novembre a marzo per 8 ore dalle 8.30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 e da aprile ad ottobre 9 ore dalle 8:30 alle 13:00 e dalle
14:30 alle 19:00, escluso il sabato, in cui il lavoro terminava sempre alle 18.00, con un solo sabato al mese nei mesi di luglio e agosto.
Precisava di avere incassato € 500,00 mensili da gennaio 2019 aggiuntivi rispetto alla busta paga, eccetto due mensilità ed in relazione alle ferie deduceva di avere goduto annualmente di soli 7 giorni, sempre nella prima metà di settembre, ad eccezione dell'ultimo anno in cui era stato posto in ferie per 14 giorni dal 10.7 al 24.7.2021.
Sosteneva, inoltre, di avere sempre effettuato mansioni superiori al suo livello di inquadramento che indicava dettagliatamente, svolgendo tutte le attività di manutenzione e riparazione, più complesse, necessarie alle imbarcazioni, tranne le riparazioni meccaniche e sosteneva che dette mansioni fossero inquadrabili nel superiore livello C del CCNL applicato all'azienda ed in subordine nel livello
D.
Affermava, poi, di essersi dimesso per giusta causa.
Deduceva, inoltre, che la società aveva segnato nella busta paga del settembre
2016 presunti acconti di TFR da lui in realtà mai ricevuti (€ 2.328,32 + €
1.820,00), mentre nella busta paga di novembre 2019 era stato indicato un ulteriore acconto per TFR di € 4.500,00 che lui aveva ricevuto ma poi restituito al titolare in contanti e che l'ulteriore acconto TFR di € 1.000,00 sulla busta paga di novembre 2020 era stato ricevuto, ma di fatto imputata ai fuori busta di €
500,00 mensili relativi alle successive mensilità di dicembre 2020 e gennaio
3 2021, mai ricevuti.
Sosteneva, più in generale, di non avere mai chiesto anticipi di TFR e di non avere di fatto mai incassato quanto dovuto a tale titolo.
Concludeva, quindi, chiedendo la condanna delle parti convenute, previo riconoscimento del livello C, al pagamento delle differenze retributive maturate per i titoli sopra esposti, quantificate in complessivi € 113.065,35 lordi (di cui €
19.802,54 lordi a titolo di TFR) ed in subordine, previo riconoscimento del livello D, il pagamento delle differenze retributive maturate, quantificate nella complessiva somma di € 98.159,22 (di cui € 17.883,59 a titolo di TFR lordo).
In via di ulteriore subordine chiedeva, avuto riguardo al livello E di inquadramento, applicato al rapporto, come da contratto, la condanna della controparte al pagamento delle differenze retributive quantificate nella complessiva somma di € 85.919,71 lordi (di cui € 16.968,98 a titolo di TFR). CP_ Chiedeva il pagamento a favore di delle relative differenze contributive nei limiti di quanto non ancora prescritto ed in relazione ai contributi prescritti domandava la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116 c.c., da quantificarsi in via equitativa, ovvero, in subordine, con riserva di quantificare il danno previdenziale in separato giudizio.
Domandava, infine, la condanna dei convenuti al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. CP_ Si costituivano ed il socio illimitatamente responsabile CP_3 [...] sostenendo la correttezza dell'inquadramento e contestando Controparte_3 il maggior orario di lavoro indicato dal lavoratore trattandosi di attività programmabile e senza improvvisi picchi.
In relazione al TFR, affermavano che i pagamenti degli acconti sul TFR erano effettivamente avvenuti, in quanto versati con bonifici, dietro le pressanti richieste di e negavano la sussistenza della giusta causa di dimissioni. CP_1
Contestavano, inoltre, i conteggi, ritenendoli esorbitanti ed errati in quanto non tenevano conto degli acconti TFR versati al lavoratore e il prospettato danno pensionistico ex art. 2116 c.c. dato che veva trovato nuova occupazione. CP_1
Concludevano chiedendo, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' il quale, dato atto delle conclusioni in suo favore CP_4 prese dal lavoratore ricorrente nei confronti del datore di lavoro in merito alla regolarizzazione contributiva, ove non prescritta, concludeva associandosi alle
4 domande di con conseguente “condanna della società alla CP_1 regolarizzazione previdenziale ed assicurativa obbligatoria su quanto accertato, dovuto e non versato, tenuto conto della prescrizione quinquennale maturata ex lege, oltre agli accessori maturandi”.
Il tribunale di Ferrara sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2 Proponevano appello e . CP_3 Controparte_3
Con il primo motivo di appello, articolato in quattro punti, deducevano la mancata o errata attribuzione e/o applicazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'onere probatorio con conseguente non condivisa interpretazione dei risultati dell'istruttoria probatoria rispetto al riconoscimento del maggiore orario lavorativo, alle ferie non godute, al riconoscimento del livello D in luogo del livello E indicato nel contratto, al riconoscimento della giusta causa delle dimissioni.
Con il secondo motivo di appello censuravano la mancata indicazione delle ragioni dell'accoglimento delle conclusioni del ctp del lavoratore rispetto alle conclusioni ed al quantum calcolato dal ctu.
Con il terzo motivo di appello contestavano la regolamentazione delle spese giudiziali che non aveva tenuto conto del parziale rigetto delle domande del lavoratore.
Concludevano chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, la Corte
d'appello dichiarasse dato il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al lavoratore, corretto l'inquadramento al livello “E” del CCNL, che lo stesso aveva lavorato nel rispetto degli orari di cui al suo contratto di lavoro a tempo parziale per 36 ore settimanali e per l'effetto dichiarasse non sorrette da giusta causa le dimissioni presentate dal medesimo. Nordi.
Chiedevano, in subordine, in caso di parziale conferma della sentenza impugnata, che venisse dichiarato che, a fronte del riconoscimento del livello
“D”, a spettavano le differenze retributive come calcolate e CP_1 liquidate dal CTU in base al quesito posto, per l'importo complessivo di €.
51.772,89 in luogo della corrisposta somma di €. 83.153,59, condannando lo stesso alla restituzione delle differenze retributive versate a seguito della sentenza di primo grado.
Domandavano, infine, che, anche in caso di conferma della sentenza impugnata, venisse disposta la compensazione totale o parziale delle spese di lite del primo
5 grado con riforma del capo relativo alle spese.
Si costituiva con memoria depositata in data 6 aprile 2025 CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Proponeva, altresì, appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata in riferimento agli importi di euro 4500,00 (novembre 2019) e
1120,00 (dicembre 2013) per TFR anticipato e contestando la sussistenza di detti anticipi del TFR.
Si costituiva con memoria depositata in data 7 aprile 2025 evidenziando che i motivi di appello riguardavano i rapporti tra le parti e che nulla di specifico era stato chiesto nei suoi confronti e concludeva chiedendo “allo stato” la conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria espletata in primo grado.
La causa veniva discussa e decisa all'udienza del 5 giugno 2025 mediante lettura del dispositivo.
3 Occorre, innanzitutto, esaminare il primo motivo di appello in relazione al maggior orario di lavoro riconosciuto dalla sentenza di primo grado.
Si evidenzia, innanzitutto, che come affermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte ( Cass. lav n. 4076/2018) “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso.”
Nel caso di specie l'esame complessivo dell'istruttoria non permette di ritenere adeguatamente adempiuto tale onere probatorio a differenza di quanto opinato dal giudice di primo grado.
In particolare il Tribunale ha sul punto così motivato: “ E' stata raggiunta prova sufficiente che l'orario di lavoro fosse più ampio di quello formalizzato nel contratto del 24.1.2012, pari a 36 ore settimanali, articolate come riportato al par. 1, pari a 6 ore su 6 giorni.
Il teste , amico di entrambe le parti, ha riferito che il ricorrente Testimone_1 lavorava secondo gli orari di apertura del cantiere, che erano indicate in un cartello esposto, e che d'estate lavorasse un'ora in più di pomeriggio. CP_1 lavorava anche il sabato.
6 Il teste cognato del ricorrente, ha riferito che l'orario invernale Testimone_2 di lavoro era dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30/18:00, mentre
l'estate lavorava fino alle 19:00. Lavorava anche il sabato.
Il primo teste ha dichiarato che frequentava il luogo di lavoro, seppure senza una precisa regolarità. Il secondo ha riferito di essere stato più volte in cantiere.
Le loro deposizioni possono dunque ritenersi attendibili ed indirettamente confermate dalle dichiarazioni del teste meccanico che Tes_3 collaborava assiduamente con l'azienda e che dunque la frequentava spesso.
Egli ha riferito che lui vi si recava dalle 8:30 alle 12:30 (“la mezza”) e poi se ne andava;
analogamente il pomeriggio, quando riprendeva alle ore 14:30 sino alle 17:30, quando andava via. Va sul punto evidenziato che il teste ha riferito Tes_ cosa faceva lui, collaboratore esterno, e non cosa facesse , uscendo CP_1 sempre alle 17:30, anche l'estate, ha dichiarato di non sapere a che ora finisse
CP_1
Il teste , amico del titolare ed ex cliente, ha raccontato che si Testimone_4 recava saltuariamente a trovare l'amico per chiacchierare con lui. Lo faceva saltuariamente, quando l'amico era libero dal lavoro. Sul punto ha riferito che gli è capitato di essere lì alle 13:00 e di non vedere nessuno in quell'orario.
Come cliente (possedendo in precedenza un barchino con rimessaggio presso la
) ha dichiarato essersi recato in azienda verso le 10:00 del mattino, CP_3 per poi fare rientro con la barca verso le 17:30 l'inverno e verso le 19:00 l'estate
e di non vedere nessuno.
Trattasi di dichiarazioni che non sono decisive per smentire quanto riferito dagli altri testimoni, dal momento che il testimone ha affermato che la sua presenza era saltuaria. Il teste, non sapendo riferire “gli orari precisi” non apporta alcun elemento significativo circa l'apertura dell'attività lavorativa la mattina ed il pomeriggio, in quanto non era mai presente in quell'orario. Circa la sospensione mattutina, si rileva che, se egli si è recato nel cantiere verso le
13:00 non può smentire che lavorasse anche dalle 12:30 alle 13:00; CP_1 analogamente deve dirsi per il suo rientro in barca alle 19:00, non potendo negare che lavorasse dalle 18:00 alle 19:00. Peraltro, considerato che CP_1 una parte del lavoro del si svolgeva anche in falegnameria (come CP_1 dichiarato da e non può escludersi che la sera egli si trovasse Tes_1 Tes_2 all'interno del locale quando rientrava con il barchino. Per_1
7 Poiché la stessa parte ricorrente ha riferito che il sabato lavorava sino alle
18:00 anche l'estate, l'ora di lavoro in più estiva (fino alle 19:00) va riferita solo alle giornate dal lunedì al venerdì.
Va chiarito (anche alla luce della discussione intercorsa sul punto tra il CTU ed il CTP di parte ricorrente in merito alla interpretazione del primo punto del quesito peritale) che risulta pacifico tra le parti che il ricorrente lavorasse anche di sabato, ed è comprovato – alla luce di quanto detto sopra – che lavorasse sino alle ore 18:00.”
Orbene la motivazione del giudice di prime cure non è condivisibile se si leggono nella loro interezza le deposizioni dei testi che lo stesso ha ritenuto probanti del maggior orario di lavoro indicato dall'appellato.
Il teste , che frequentava solo saltuariamente il cantiere, ha reso Testimone_1 una deposizione in relazione agli orari di lavoro dell'appellato del tutto approssimativa e generica inidonea a provare un maggior orario di lavoro rispetto a quello contrattuale.
Innanzitutto a rigore non ha detto che l'appellato lavorava negli orari indicati nel cartello posto all'ingresso del cantiere, orari che, peraltro, non è neppure stato in grado di riferire.
Lo stesso ha, poi, detto più volte di non ricordare ed ha ribadito in più occasioni che la sua presenza era solo saltuaria in cantiere.
La sua deposizione, inoltre, risulta riferita più al lavoro svolto in cantiere dalla società che alla specifica posizione dell'appellato.
Si legge, infatti, nel verbale d'udienza: Giudice: … di Nordi… Per_2 CP_1 dentro la . Innanzitutto lei è in grado di riferire gli orari di
[...] CP_3 lavoro del signor ES Per quello che ho sempre visto nel CP_1 Tes_1 cartello che c'è scritto prima dell'ingresso del cantiere. Giudice: Ma lei frequentava… ovviamente a noi interessa il periodo in cui ci lavorava il signor
ES Sì, sì. Giudice: Negli anni tra il 2012 e il 2021 circa in quel CP_1 Tes_1 periodo lì. ES Di tanto in tanto capitavo lì in cantiere. Giudice: Ogni Tes_1 tanto capitava in cantiere. ES Sì. Giudice: Con quale frequenza? Tes_1
ES Ah non esiste. A volte potevo mancare anche per delle settimane Tes_1 intere, a volte c'ero un giorno sì e l'altro pure. Giudice: Ah. Ok. Quindi in maniera diciamo… imprevedibile, ecco. ES Sì. Sì. Giudice: E quindi Tes_1 lei vedeva scritti gli orari sul cartello. ES Ci sono prima di entrare Tes_1
8 nel cantiere. Sul lato sinistro del cancello. Giudice: E che c'è scritto? ES
Adesso gli orari precisi non me li ricordo, però c'è scritto… Giudice: Tes_1
Intanto le chiedo la ditta lavorava dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato?
ES No, lavoravano anche il sabato. Giudice: Normalmente? Tes_1
Regolarmente anche il sabato? ES Non tutti mi pare. C'erano alcuni Tes_1 che facevano la giornata di riposo. Giudice: Ok. Erano a turno che facevano la giornata di riposo? ES Mi pare di sì. Giudice: Ecco è possibile che Tes_1
l'orario fosse dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 nel periodo estivo?
ES Sì, è possibile. Mi sa che era proprio quello l'orario. Giudice: Era Tes_1 proprio quello. Senta e invece nel periodo invernale si ricorda che ci fossero delle modifiche? ES Penso che facessero orari diversi. Giudice: E si Tes_1 ricorda in quale momento differivano? ES … Giudice: Il pomeriggio? Tes_1
La mattina? (inc.)… ES Adesso non mi ricordo, penso che facessero Tes_1 il pomeriggio più corto però. Giudice: Aspetti stavo dice… sì, ho confuso. Ho confuso gli orari. Cioè quindi l'estate facevano un'ora in più. ES Sì. Tes_1
Giudice: O comunque… scusi, non vorrei suggerirle. Facevano più ore di lavoro? ES Penso che facessero qualche ora in più d'estate. Giudice: Tes_1
Qualche ora in più. Si ricorda se era la mattina o il pomeriggio che accadeva?
ES No, penso che fosse il pomeriggio. Giudice: Il pomeriggio. Quindi Tes_1 riassumendo, lei ha detto prima che era possibile che sul cartello ci sia scritto dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00…ES Sì. Giudice: … più Tes_1 qualcosa in più l'estate. Quindi può essere che il pomeriggio l'estate fosse dalle
14:30 alle 19:00? ES Adesso non sono in grado… Giudice: (inc., Tes_1 voci sovrapposte). Avv. Servidio: No, chiedo scusa signor Giudice. Aveva già risposto il teste (inc.). Dicendo che non ricordava. Giudice: Sì, sì, infatti… ES
Anche adesso. (voci sovrapposte) Giudice: No, no, ma infatti ha detto Tes_1 che non è sicuro. ES Ho detto che non ricordavo. Avv. Servidio: Tes_1
(inc.) Giudice: Ha detto all'inizio che può essere ma quando gli ho chiesto
“quante ore in più faceva l'estate?” non se lo ricordava. Però ha detto che era il pomeriggio che ne faceva di più. ES Sì, secondo me sì. Perché le Tes_1 giornate erano più lunghe e se c'era molto lavoro da fare o qualcosa da finire magari. Giudice: Si allungavano nella sera (inc.). ES A volte Tes_1 capitava…”
Orbene è evidente che non è possibile trarre da tale deposizione molto generica
9 e confusa elementi probanti del maggior orario di lavoro dedotto dall'appellato.
Il giudice di primo grado ha, inoltre, basato il suo convincimento sulla circostanza che da questa deposizione risulta che l'appellato lavorava anche il sabato senza tenere conto del fatto che già nel contratto di lavoro stipulato tra le parti per un orario part time di 36 ore era previsto che l'appellato lavorasse il sabato con i medesimi orari degli altri giorni e cioè dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 17.30 (cfr.doc. n.2 di parte appellata).
Nè la prova del maggior orario lavorativo svolto da può trarsi dalla CP_1 deposizione del teste non solo in quanto cognato dell'appellato, Testimone_2 ma perché lo stesso che non lavorava con lui, lavorando come piastrellista, ed, inoltre, non frequentava il cantiere con regolarità, ma vi è stato solo qualche volta prevalentemente verso sera.
Si legge, infatti, nella deposizione dello stesso: “Avv. Servidio: Giusto per evitare di tornare indietro. Se il teste può dirci che attività svolge e se può quantomeno circoscrivere le volte che è andato in cantiere. ES Allora Tes_2 la mia attività … io sono un piastrellista. Sono andato lì in cantiere… non
c'ero sempre, è capitato però di andare in cantiere a volte mio cognato m'ha chiamato per andare là. È capitato due o tre volte dove mi chiamava perché mi diceva “Guarda mi hanno portato una mangiata di cozze, una mangiata di vongole” così “vieni, vieni stasera, vienimi a prendere”. Poi mi è capitato anche di andar là di giorno. Giudice: diceva di venire a prendersi del pesce che qualche pescatore portava? ES che qualcuno magari gli lasciava una Tes_2 mangiata di qualcosa “vieni a prenderne un pochino anche te” però sono andato anche… mi è capitato anche dei pomeriggi ad andar là, non stava tutto il pomeriggio, stavo là un periodo limitato, però c'ero. Giudice: E quindi lei però facendo un lavoro che fa in che orari riusciva ad andare in questo luogo?
ES Beh io prevalentemente andavo verso sera. Giudice: verso sera. Tes_2
ES Sì, sì, verso le 6… 6 e mezza. Sono stato là il pomeriggio, lui… le Tes_2 volte in cui mi chiamava mio cognato perché magari aveva bisogno… è successo una volta in cui d'inverno il signor non c'era, mio cognato mi ha CP_3 chiamato, siamo partiti dal cantiere del signor siamo andati in un CP_3 cantiere lì poco distante, mi ricordo bene con mio cognato con un barchino e siamo andati a trainare una barca dal cantiere del (inc.) degli Estensi, abbiamo fatto tutto il Porto Canale fino a dentro al cantiere.
10 Giudice: Ho capito. Allora volevo chiedere sempre con riferimento agli orari, se si ricorda se è all'entrata della ditta c'è una tabella con gli orari di apertura
e chiusura. ES No, non c'ho mai fatto caso, sicuramente ci sarà, ma Tes_2 io non ci ho mai fatto caso se ci fosse.”
Detto teste, inoltre, è stato come il teste precedente abbastanza impreciso e generico.
Né può aver rilievo ai fini probatori che abbia riferito determinati orari di lavoro in quanto non ne aveva evidentemente conoscenza diretta e non ha nemmeno indicato come facesse a saperli.
Il teste artigiano che collabora dal 2018 con la società appellante e Tes_3 che non era presente continuativamente in cantiere, non ha poi riferito nulla di specifico in merito agli orari di lavoro svolti dall'appellato.
La deposizione del teste , ex cliente e amico di Testimone_4 Controparte_3
infine, non prova l'orario dedotto dall'appellato e dalla stessa, anzi, si
[...] ricavano elementi in contrasto con quanto dedotto da quest'ultimo.
Si osserva, infine, che non vi sono neppure elementi presuntivi che depongano a favore della tesi di parte appellata considerata anche la tipologia di attività svolta dalla società e la sua modesta entità.
Ne consegue, pertanto, che l'appello in relazione alla mancata prova del maggior orario di lavoro è fondato.
Ne consegue, quindi, che la domanda di differenza retributive proposta da CP_1 in relazione al maggior orario di lavoro deve essere rigettata.
Risulta, invece, infondato il motivo di appello relativo alle ferie non godute.
In primo grado, infatti, parte appellante non ha contestato nella sua memoria di costituzione che, come indicato nel ricorso introduttivo, l'appellato fruisse di soli sette giorni di ferie a settembre ad eccezione che nel 2021 in cui è stato posto in ferie a luglio per 14 giorni.
La mancata fruizione dell'intero periodo di ferie si ricava, peraltro, anche dalla deposizione dei testi e anche indirettamente dalle agende 2015 Tes_2 Tes_1
e 2016 prodotte in atti.
In particolare il giudice di primo grado ha così condivisibilmente motivato sul punto: “Sulle ferie di fatto non godute dal ricorrente, si rileva che la parte convenuta non ha espressamente contestato la circostanza nella memoria di costituzione, sebbene il titolare abbia poi negato la circostanza in sede di
11 interrogatorio formale.
Il teste ha comunque affermato che il cognato andava in ferie solo una Tes_2 settimana all'anno e di questo era certo perché si recavano in ferie insieme. Ciò accadeva la prima o la seconda settimana di settembre.
Anche il teste ha dichiarato che andava in montagna una Tes_1 CP_1 settimana “a fine estate”.
La circostanza trova pieno riscontro documentale nelle due agende di lavoro degli anni 2015 e 2016, acquisite in via cartacea ai sensi dell'art. 196 quater comma 1 disp. att. c.p.c.
Sul punto va premesso che in sede di interrogatorio formale Controparte_3 ha dichiarato che era solo ad annotare tutti i giorni su dei
[...] CP_1
“registri” le attività svolte nel cantiere. Ha in particolare affermato che lo faceva fare a lui perché “era il più anziano”, inoltre gli altri dipendenti erano stranieri e non sapevano scrivere bene in italiano.
Effettivamente, i registri (rectius, agende) risultano compilati da una sola mano, corrispondente a quella del come espressamente riconosciuto dal datore CP_1 di lavoro, sentito sul punto (si v. il verbale stenotipico del 22.9.2023). La scrittura cambia solo in una settimana, nel mese di settembre, degli anni 2015 e
2016 (come osservato in udienza, ad esempio, nell'agenda del 2016 la scrittura cambia solo dal giorno lunedì 5 settembre a sabato 10 settembre;
la calligrafia Per_ è stata riconosciuta dal titolare essere quella della ex dipendente , Per_4 di origine rumena).
Peraltro le agende smentiscono anche l'affermazione della parte convenuta secondo cui l'azienda chiudeva il 23 dicembre per riaprire il 7 gennaio di tutti gli anni. Nell'agenda del 2016 si legge infatti che l'attività si è protratta oltre il
23 dicembre 2016…”
Né è dirimente che dalle buste paga risultasse la fruizione delle ferie trattandosi di documento proveniente dal datore di lavoro che l'appellato proponendo il ricorso in cui ha dedotto la mancata integrale fruizione delle ferie ha evidentemente contestato.
Si ritiene, altresì, che sia da rigettare il motivo di appello relativo al riconoscimento del superiore inquadramento D.
Si reputa, infatti, che correttamente il giudice di primo grado considerate le declaratorie contrattuali e le prove orali abbia ritenuto che l'appellato dovesse
12 essere inquadrato nel livello D e non nel livello E previsto nel contratto.
A questo proposito occorre, innanzitutto, richiamare le declaratorie contrattuali.
Nel CCNL applicabile è previsto che: “Appartengono alla Categoria D:…gli operai che svolgono con perizia mansioni esecutive per le quali risultano in possesso di specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite o con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi di apprendistato, sanno eseguire con perizia diverse mansioni esecutive nell'ambito del processo produttivo e/o anche in affiancamento ad altri lavoratori;
- autisti in possesso della patente C che, con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente
o mediante percorsi di apprendistato, effettuano consegne e ritiro delle merci e che svolgono la manutenzione ordinaria dell'automezzo nonché il rifornimento
e la pulizia dello stesso.
Profilo
Sulla base delle indicazioni tecniche impartite:
- all'operaio è richiesto, anche in applicazione del disegno tecnico, di eseguire lavorazioni a macchina o a banco tecnologicamente omogenee, in una o più fasi del ciclo, riconoscendo la materia prima da utilizzare, le attrezzature e le caratteristiche elementari degli impianti;
…Esemplificazioni non esaustive del profilo
- Montaggio di mobili e/o infissi, le cui parti richiedono aggiustamenti o adattamenti semplici e di finitura.
Montatori che effettuino la messa in opera completa di mobili, infissi, avvolgibili
o parquet/pavimenti in legno in genere e che sappiano eseguire ove occorra, i necessari e semplici adattamenti richiesti dalle caratteristiche ambientali della sede della posa in opera.
- Conduzione di carrelli elevatori, montacarichi, gru o semoventi in genere.
- Lavorazioni semplici di imbottitura di sedie, divani, poltrone, materassi, rivestimenti dì mobili in genere, confezione e posa in opera di tendaggi.
- Operazioni esecutive nella costruzione di tutte le parti in legno di barche, battelli o natanti in genere tra le quali anche il taglio, sagomatura e curvatura del fasciame e degli elementi strutturali di imbarcazioni da diporto e/o barche
a vela e/o motoscafi- Lavori di riparazione e manutenzione semplice.
13 - Lavori di carteggiatura, doratura, laccatura, verniciatura e lucidatura semplici e ad immersione.
- Taglio e montaggio di cornici con l'utilizzo di materiali già predisposti.
- Lavoratori che eseguono la semplice realizzazione di pallet, basamenti per container e camion, casse orizzontali e verticali, gabbie orizzontali e verticali, casse pieghevoli, imballi da magazzino anche con utilizzo di strumenti di chiusura quali graffatrici e macchine per punti.
- Lavoratori che eseguono operazioni semplici di imballaggio, stoccaggio, confezionamento, etichettatura di prodotti finiti anche con macchinari automatici come avvolgitrici, fasciapallets, rulliere, reggitrici, etichettatrici, fascettatrici”.
Appartengono alla Categoria E:
…“- gli operai che, con adeguato tirocinio in azienda o con preparazione conseguita in scuole professionali o corsi di istruzione equivalente o mediante percorsi di apprendistato, svolgono mansioni esecutive per le quali sono richieste generiche capacità tecnico-pratiche, nel campo delle lavorazioni a macchina o a banco, oppure del montaggio o dell'imballaggio e stivaggio del prodotto anche in ausilio ad altri lavoratori.
Profilo
Sulla base delle semplici indicazioni tecniche ricevute, al lavoratore è richiesto di saper riconoscere i particolari ed il procedimento per eseguire l'attività assegnata in una specifica fase dell'attività aziendale che potrà essere nell'ambito della produzione, assemblaggio, installazione presso i clienti o dei servizi.
Esemplificazioni non esaustive del profilo
- Assemblatore di componenti (antine, cassetti ed altre parti principali).
- Assemblatore di semplici prodotti di arredamento o dell'infisso o parti di essi.
- Lavoratore che a pezzi finiti esegue lievi aggiustamenti od adattamenti.
- Lavoratore che esegue semplici imballaggi”.
Orbene dall'istruttoria espletata in primo grado risulta che svolgesse CP_1 mansioni di gruista dovendo sollevare imbarcazioni e posizionarle su carrelli o cavalletti e mansioni di carteggiatura, lucidatura e trattamento dello scafo con antivegetativo, tutte mansioni inquadrabili nella declaratoria della categoria D che espressamente le prevede tra i profili esemplificativi.
14 Le mansioni svolte dallo stesso nel loro complesso non rientravano, quindi, tra le più semplici mansioni di cui alla categoria E, ma si trattava di mansioni esecutive richiedenti una certa perizia e capacità tecnico-pratiche.
Si rileva, peraltro, che nella categoria D rientrano anche mansioni “semplici” ed, infatti, nella declaratoria come sopra indicato si legge: “Operazioni esecutive nella costruzione di tutte le parti in legno di barche, battelli o natanti in genere tra le quali anche il taglio, sagomatura e curvatura del fasciame e degli elementi strutturali di imbarcazioni da diporto e/o barche a vela e/o motoscafi- Lavori di riparazione e manutenzione semplice.
- Lavori di carteggiatura, doratura, laccatura, verniciatura e lucidatura semplici e ad immersione.”
Si condividono, quindi, le articolate motivazioni del giudice di primo grado non risultando, invece, persuasive, considerata la declaratoria contrattuale e l'istruttoria svolta, le deduzioni di segno contrario di parte appellante.
L'appello risulta, altresì, infondato in relazione alla dedotta mancata giusta causa di dimissioni.
Considerato l'errato inquadramento di cui sopra si è detto che costituisce indubbia lesione dei diritti del lavoratore sussiste la giusta causa di dimissioni, non rilevando in senso contrario l'eventuale sussistenza di ulteriori elementi.
Si condivide, quindi, la motivazione del giudice di primo grado sul punto che ha asserito che: “Con riferimento alle dimissioni per giusta causa, occorre avere riguardo alla comunicazione scritta del recesso del lavoratore (v. doc. 3 ric. e doc. 6 cov.), così come risulta dalla comunicazione telematica, ove viene indicato, come motivo di dimissione, un orario di lavoro di fatto superiore (a tempo pieno) a quello formalizzato (part time) e ad un inquadramento inferiore
a quello delle mansioni svolte.
Alla luce di quanto osservato nei precedenti paragrafi, appare pienamente acclarata la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, per la quale deve pertanto essere riconosciuta la relativa indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c.
Nel ricorso viene indicato a fondamento del recesso anche la privazione della mansione di gruista nell'ultimo periodo (in concomitanza dell'arrivo del figlio del titolare) ed l'isolamento nella falegnameria. Tale elemento non è formalmente indicato tra i motivi di recesso, ma è stato comunque provato in
15 giudizio.
La privazione della mansione è stata infatti sostanzialmente ammessa dal titolare... Lo ricorda anche mentre lo riporta come un fatto Tes_1 Tes_2 riferitogli dal cognato. Tes_ La ha ricordato che nell'ultimo periodo è arrivato il figlio e che Per_5 era più arrabbiato e che stava in falegnameria, e con lui non ha più CP_1 parlato.”
Il secondo motivo di appello considerato che non è stato ritenuto provato il dedotto maggior orario di lavoro e che, quindi, non sono dovute differenze retributive per il maggior orario di lavoro risulta assorbito
Il terzo motivo di appello, relativo alla riforma della statuizione delle spese del giudizio di primo grado in caso di conferma della sentenza impugnata, stante la parziale riforma della sentenza da cui consegue una nuova regolamentazione delle spese processuali risulta parimenti assorbito.
Occorre, quindi, esaminare l'appello incidentale proposto da . CP_1
L'appellato in particolare sostiene che non vi sarebbe prova del pagamento di euro 1120,00 lordi relativi alla contestata anticipazione del TFR e di aver restituito in contanti l'importo di euro 4500,00 dato come anticipazione del TFR.
In relazione al pagamento della somma di euro 1120,00 relativa all'anticipazione del TFR si osserva che il relativo assegno di pagamento risulta prodotto con l'allegato 3 alla ctu.
Si evidenzia, peraltro, che lo stesso è stato accertato nella ctu, che non è stata oggetto di specifiche censure in parte qua da parte del ctp dell'appellato, e che la relativa busta paga risalente a dicembre 2013 non è mai stata contestata.
In relazione al pagamento dell'importo di euro 4500,00 a titolo di TFR che l'appellato conferma di aver ricevuto, ma che sostiene di aver restituito in contanti si osserva che lo stesso lungi dall'effettuare in appello una precisazione della modalità di restituzione ha modificato la relativa deduzione.
Si legge, infatti, nella memoria dell'appellato: “Con riferimento al pagamento dell'importo di euro 4.500,00, che il lavoratore conferma di aver ricevuto, precisa che esso è stato poi restituito in contanti nel senso che il lavoratore da dicembre 2019 ad agosto 2020 non ha ricevuto l'importo di euro 500,00 mensili che aveva iniziato a percepire da gennaio 2019, nello stesso modo in cui è stato restituito in contanti l'importo di euro 1.000,00 ricevuto a titolo di anticipo di
16 TFR nel mese di novembre 2020, poichè non ha percepito per i mesi di dicembre
2020 e gennaio 2021 l'importo “fuori busta” di euro 500,00 mensili, di cui nella
CTU si è tenuto debito conto (cfr. allegato 8 CTU).”
Nel ricorso introduttivo, invece, si legge: “Si pone inoltre l'attenzione sulla busta paga del mese di novembre 2019, pure ricevuta dal sottoscritto procuratore dall'organizzazione datoriale cui aderisce il lavoratore, che indica un importo di euro 4.500,00 a titolo di acconto sul TFR che il lavoratore ha ricevuto e che ha restituito al datore di lavoro in contanti, poiché il datore di lavoro gli aveva comunicato che vi era stato un errore nella predisposizione della busta paga e che quegli importi erano stati erroneamente erogati.
Per tale ragione il lavoratore provvedeva a restituire quanto ricevuto a titolo di acconto sul TFR.
Il lavoratore, all'epoca aveva fiducia nell'azienda ex datrice di lavoro, ed acconsentiva di buon grado alla restituzione dell'importo.
Questa difesa conosce la giurisprudenza in punto di inversione dell'onere della prova in presenza di buste paga sottoscritte per quietanza dal lavoratore, cui si ritiene sia assimilabile il caso di avvenuto bonifico di importi a titolo retributivo
e/o di TFR.
Su questo punto si chiede che l'ill.mo Giudice adito voglia ammettere -contrariis reiectis-- la testimonianza del coniuge del ricorrente, sig. ra , Testimone_5 unico soggetto a conoscenza della circostanza di fatto sopra esposta.
Vi è infine la busta paga del mese di novembre 2020 che indica un acconto sul
TFr di euro 1.000,00 che il lavoratore ha ricevuto.
Tuttavia, tale importo è stato “compensato” dal datore di lavoro poiché per i successivi mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 non ha ricevuto alcun importo
“fuori busta”, come accadeva invece dal 2019 in avanti...”
Orbene è chiaro considerato quanto indicato nel ricorso introduttivo che l'appellato ivi faceva riferimento ad un'asserita restituzione in contanti e non ad una sorta di compensazione che ha, invece, indicato per l'importo di euro
1000,00 e, quindi, il mutamento di deduzioni sul punto è inammissibile e, peraltro, le divergenti deduzioni dimostrano a fortiori l'infondatezza dell'assunto del tutto indimostrato dell'appellato secondo cui la somma sarebbe stata dallo stesso restituita alla società.
L'appello incidentale deve, quindi, essere rigettato.
17 Da quanto sopra esposto deriva che in parziale accoglimento dell'appello proposto da Controparte_3
e , a parziale modifica della sentenza di primo grado, va CP_3 CP_3 rigettato il ricorso proposto da limitatamente alle domande di CP_1 accertamento e condanna al pagamento delle differenze retributive per orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stabilito e alle relative differenze contributive e confermata per il resto ivi comprese le statuizioni sulla contribuzione diversa da quella dovuta per maggiore orario di lavoro.
Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che è stata pagata da
[...]
a Controparte_3 CP_1 la maggior somma di euro 83460,19 ( cfr. doc A di parte appellante) a seguito della sentenza di primo grado e stante la domanda di restituzione proposta parte appellante, deve essere condannato a restituire a CP_1 [...]
la differenza tra la suddetta Controparte_3 somma e la minor somma spettante in base alla presente sentenza.
Per quanto attiene alle spese processuali tra gli appellanti e il lavoratore stante la reciproca parziale soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere compensate nella misura di un terzo.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
Si deve, peraltro, dare atto che, come risulta dalla documentazione prodotta da parte appellante ( cfr. doc B di parte appellante),
[...] ha già pagato a titolo di spese legali in Controparte_3 esecuzione della sentenza di primo grado la somma di euro 8014,08. CP_ Considerata la posizione di nella presente vertenza e le relative difese nei due gradi di giudizio e che in appello nulla di specifico è stato dedotto dagli appellanti nei confronti dell'ente, va confermata la sentenza di primo grado in CP_ relazione alla statuizione sulle spese giudiziali tra gli appellanti e e vanno compensate le spese del grado di appello tra gli stessi.
Le spese di stenotipia, fonoregistrazione e trascrizione e quelle della CTU contabile vanno poste integralmente a carico di
[...]
come ritenuto Controparte_5 Controparte_3 ammissibile dalla Suprema Corte anche in caso di compensazione totale o parziale delle spese ( cfr. Cass. civ n. 22868/2019).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico
18 dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 /
2002 se dovuto.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna sezione lavoro, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente pronunciando nella causa n.578/2024 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e , a parziale Controparte_3 Controparte_3 modifica della sentenza di primo grado, rigetta il ricorso proposto da
[...]
limitatamente alle domande di accertamento e condanna al pagamento CP_1 delle differenze retributive per orario di lavoro superiore a quello stabilito e alle relative differenze contributive e la conferma per Parte_2 il resto
2) Dato atto che è stata pagata da Controparte_3
a la maggior somma di euro 83460,19
[...] CP_1 condanna a restituire a CP_1 Controparte_3
la differenza tra la suddetta somma e la minor somma
[...] spettante in base alla presente sentenza
3) Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
4) Condanna in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore e a Controparte_3 rifondere a le spese dei due gradi di giudizio che liquida, previa CP_1 compensazione di un terzo, nella restante somma di euro 4000,00 per compensi ed euro 253,00 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge per il primo grado di giudizio e nella restante somma di euro
3000,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge per il grado di appello dando atto che è già stata versata da
[...] per spese legali la Controparte_3 somma di euro 8014,08
5) Pone definitivamente a carico di Controparte_3
e di le spese di stenotipia,
[...] Controparte_3 fonoregistrazione e trascrizione, nonché quelle per la CTU contabile
6) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico
19 dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002 se dovuto
Così deciso in Bologna, il 5 giugno 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Presidente
Dott. Marcella Angelini
20