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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 05/11/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1250/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. TO GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1250/2025 promosso con ricorso depositato in data 24/06/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZANELLA SILVIA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZANELLA SILVIA
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. RECH ENRICO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RECH ENRICO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli Persona_1
(C.F. ) il 29.12.2009, cittadino
[...] C.F._3
italiano, non economicamente autosufficiente, e Persona_2
(C.F. ) il 18.7.2013, cittadino italiano, non C.F._4
economicamente autosufficiente;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13.09.2008 nel
Comune di Santa Giustina (BL) da
Parte_1
e
Controparte_1
trascritto al n. 5, parte I, anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Giustina (BL) alle seguenti condizioni:
1) Conferma l'affido esclusivo alla madre, sig.ra , Parte_2
dei minori e Persona_3 [...]
, tenuto conto della distanza fisica del padre Persona_4
che vive in Senegal, fermo il diritto e dovere del sig.
[...]
di partecipare alle decisioni di maggiore Controparte_1
interesse dei figli e di vigilare sulla loro istruzione ed educazione;
2) Conferma la collocazione dei minori presso la residenza della madre, alla quale viene confermata l'assegnazione della ex casa coniugale, sita a Belluno, in via Mier n. 61;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i genitori confermano che il sig. potrà vedere i figli, in Italia o in CP_1
Senegal – nel caso di viaggi dei minori in tale Paese – soltanto alla presenza della madre, previo accordo con la stessa e sempre compatibilmente con le esigenze dei minori;
la sig.ra si Pt_1
impegna a trascorrere, ad anni alterni, e compatibilmente con le esigenze dei figli e sue, le settimane di ferie estive in Senegal, in
3 modo da favorire i contatti del sig. con i figli;
il sig. si CP_1 CP_1
occuperà dell'acquisto dei biglietti arerei e si impegnerà a mettere a disposizione della sig.ra e dei due figli una sistemazione Pt_1
alloggiativa a sé stante rispetto agli alloggi della sua famiglia e di quella della sig.ra Pt_1
4) I genitori concordano che il Sig. continuerà a CP_1
corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 400,00 mensili (€
200,00 per figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico sul suo c/c corrente o carta ricaricabile. L'importo dovuto dal Sig.
quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli è CP_1
soggetto a rivalutazione annuale a decorrere dal mese di giugno
2026, in conformità agli indici di aumento del costo della vita in
Italia, pubblicati dall'ISTAT.
5) I ricorrenti contribuiranno alle spese straordinarie, sia mediche,
sia di studio, sia di altra natura, nell'interesse dei figli ciascuno nella misura del 50% (cinquanta per cento) secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Belluno;
i rimborsi al genitore che avrà
anticipato l'intero importo dovranno avvenire mensilmente entro 10
giorni dalla richiesta del coniuge che le ha anticipate e previa esibizione del documento fiscale comprovante la relativa spesa
(scontrini, fatture, ricevute).
6) Le spese detraibili sostenute in favore dei figli verranno portate in detrazione al 100% dalla madre convivente, così come l'Assegno Unico per i minori continuerà ad essere percepito in via
4 esclusiva dalla Sig.ra , anche in ragione dell'affido Parte_1
esclusivo dei minori;
7) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere, pertanto, alcun assegno di divorzio uno nei confronti dell'altro;
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, o altro documento equipollente valevole per l'espatrio, per sé e per i figli minori;
9) Spese di assistenza e rappresentanza vengono compensate tra le parti, in modo tale che ciascun coniuge provvederà al pagamento del legale dal quale è stato assistito;
10) Prende atto che i coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 25/09/2025
Il presidente est.
TO EL
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. TO GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: scioglimento del S E N T E N Z A matrimonio – ricorso nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
congiunto 1250/2025 promosso con ricorso depositato in data 24/06/2025
da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZANELLA SILVIA elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ZANELLA SILVIA
e
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. RECH ENRICO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RECH ENRICO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
1 OGGETTO: ricorso congiunto scioglimento del matrimonio ai
sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli Persona_1
(C.F. ) il 29.12.2009, cittadino
[...] C.F._3
italiano, non economicamente autosufficiente, e Persona_2
(C.F. ) il 18.7.2013, cittadino italiano, non C.F._4
economicamente autosufficiente;
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 p r o n u n c i a
lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13.09.2008 nel
Comune di Santa Giustina (BL) da
Parte_1
e
Controparte_1
trascritto al n. 5, parte I, anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Santa Giustina (BL) alle seguenti condizioni:
1) Conferma l'affido esclusivo alla madre, sig.ra , Parte_2
dei minori e Persona_3 [...]
, tenuto conto della distanza fisica del padre Persona_4
che vive in Senegal, fermo il diritto e dovere del sig.
[...]
di partecipare alle decisioni di maggiore Controparte_1
interesse dei figli e di vigilare sulla loro istruzione ed educazione;
2) Conferma la collocazione dei minori presso la residenza della madre, alla quale viene confermata l'assegnazione della ex casa coniugale, sita a Belluno, in via Mier n. 61;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, i genitori confermano che il sig. potrà vedere i figli, in Italia o in CP_1
Senegal – nel caso di viaggi dei minori in tale Paese – soltanto alla presenza della madre, previo accordo con la stessa e sempre compatibilmente con le esigenze dei minori;
la sig.ra si Pt_1
impegna a trascorrere, ad anni alterni, e compatibilmente con le esigenze dei figli e sue, le settimane di ferie estive in Senegal, in
3 modo da favorire i contatti del sig. con i figli;
il sig. si CP_1 CP_1
occuperà dell'acquisto dei biglietti arerei e si impegnerà a mettere a disposizione della sig.ra e dei due figli una sistemazione Pt_1
alloggiativa a sé stante rispetto agli alloggi della sua famiglia e di quella della sig.ra Pt_1
4) I genitori concordano che il Sig. continuerà a CP_1
corrispondere alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_1
mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 400,00 mensili (€
200,00 per figlio) entro il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico sul suo c/c corrente o carta ricaricabile. L'importo dovuto dal Sig.
quale contributo per il mantenimento ordinario dei figli è CP_1
soggetto a rivalutazione annuale a decorrere dal mese di giugno
2026, in conformità agli indici di aumento del costo della vita in
Italia, pubblicati dall'ISTAT.
5) I ricorrenti contribuiranno alle spese straordinarie, sia mediche,
sia di studio, sia di altra natura, nell'interesse dei figli ciascuno nella misura del 50% (cinquanta per cento) secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Belluno;
i rimborsi al genitore che avrà
anticipato l'intero importo dovranno avvenire mensilmente entro 10
giorni dalla richiesta del coniuge che le ha anticipate e previa esibizione del documento fiscale comprovante la relativa spesa
(scontrini, fatture, ricevute).
6) Le spese detraibili sostenute in favore dei figli verranno portate in detrazione al 100% dalla madre convivente, così come l'Assegno Unico per i minori continuerà ad essere percepito in via
4 esclusiva dalla Sig.ra , anche in ragione dell'affido Parte_1
esclusivo dei minori;
7) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere, pertanto, alcun assegno di divorzio uno nei confronti dell'altro;
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, o altro documento equipollente valevole per l'espatrio, per sé e per i figli minori;
9) Spese di assistenza e rappresentanza vengono compensate tra le parti, in modo tale che ciascun coniuge provvederà al pagamento del legale dal quale è stato assistito;
10) Prende atto che i coniugi prestano acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 25/09/2025
Il presidente est.
TO EL
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