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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4202/2020
All'udienza collegiale del giorno 05/03/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MADONIA PIETRO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. DI MEO SANDRO Avv. Mancini in sostituzione
***
La Corte invita la parte presente a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. Mancini discute riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Federica d'Amato
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 5.03.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4202 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso il difensore avv. Pietro Madonia che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
presso il difensore avv. Sandro Di Meo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.809/2020 resa in data 14.01.2020 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 28.07.2020 ha proposto Parte_1
2 appello avverso la sentenza n.809/2020 pubblicata in data 14.01.2020 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile r.g.n.6310/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti di Controparte_1
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi all'intestato Tribunale per sentirla condannare al risarcimento del
[...]
danno - ex art. 2043 c.c. - complessivamente quantificato nella somma di € 20.000,00 oltre interessi dal fatto fino all'integrale soddisfo.
A fondamento della domanda, l'istante premetteva che: la convenuta, anziché provvedere all'allaccio della propria conduttura fognaria con il collettore comunale si era abusivamente inserita nel tratto di conduttura fognaria di proprietà del
[...
, del , Controparte_2 Controparte_3
, in qualità di proprietario dello stabile di Via Augusto Conti 94 e di CP_4
in qualità di proprietario dello stabile di Via Augusto Conti 92, e Controparte_5
passante altresì sotto la sua proprietà; nonostante - in forza della sentenza del
Tribunale di Roma, in data 2 novembre 2011, n.24054/2011 – la fosse stata CP_1 condannata al risarcimento del danno e all'eliminazione dell'allaccio abusivo del suo immobile dalla condotta fognaria altrui e al ripristino della situazione antecedente, non vi aveva provveduto, tanto che era stato necessario ricorrere ex art.612 c.p.c. all'esecuzione degli obblighi di fare;
tutti gli interventi di accertamento dei danni e di ripristino dei luoghi avevano avuto come base operativa il cortile di sua proprietà, al cui interno si trova il pozzetto terminale necessario per la loro esecuzione;
era stato quindi costretto a sopportare per oltre 10 anni le molestie causate dall'illecita condotta posta in essere dalla convenuta, condotta che aveva creato una continua tensione tra le parti, essendo le due proprietà finitime, e comportato un disagio sia piscologico che materiale in capo all'istante per l'illecito subito. si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte attrice, in Controparte_1
quanto infondata in fatto e in diritto, e chiedendone il rigetto”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda;
compensa fra tutte le parti le spese di lite”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Nel merito, la domanda non è fondata e deve essere respinta per i motivi che seguono. Il ha Pt_1
chiaramente identificato l'azione proposta nel risarcimento da responsabilità per fatto illecito comportante un danno ingiusto ex art. 2043 c.c. al cui paradigma
3 normativo deve essere ricondotta la domanda al fine di individuare il titolo di responsabilità azionata nei confronti della Come è noto, sul piano CP_1 strutturale l'illecito civile è costituito da tre elementi: il fatto materiale, la colpevolezza e l'antigiuridicità. Una sua caratteristica è poi l'atipicità, in quanto comprende ogni possibile fatto dovuto a una condotta umana colpevole che cagioni ad altri un danno ingiusto. Tuttavia, nella struttura della responsabilità aquiliana, il danno risarcibile non si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso, ma necessita di una specifica prova in ordine ai profili del nesso causale e del pregiudizio concretamente risarcibile, secondo i principi generali stabiliti dall'art.
2043 c.c., in quanto l'esistenza del danno non è immancabilmente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva di un atto o di un comportamento illegittimo, ma deve essere allegata e concretamente provata. Con riguardo al caso in esame, pur essendo pacifico come il godimento del cortile di proprietà dell'attore sia stato parzialmente limitato dal comportamento antigiuridico della e vedendosi il CP_1 Pt_1 costretto a mettere a disposizione il proprio bene e sopportare l'esecuzione degli accertamenti peritali e i lavori di ripristino necessari a porre fine all'abuso compiuto dalla convenuta allacciandosi alla condotta fognaria di proprietà consortile ( i testi escussi hanno confermato tale circostanze), tuttavia l'attore non ha assolto l'onere di fornire la prova del reale pregiudizio subito a causa della limitazione della piena facoltà di godimento del suo diritto di proprietà. Non appare pertanto possibile liquidare all'attore il risarcimento del danno da diminuita godibilità del bene nell'arco temporale necessario agli accertamenti peritali e al ripristino dei luoghi alle condizioni antecedenti all'abuso compiuto dalla convenuta, neppure facendo ricorso all'equità, poiché il ricorso alla liquidazione equitativa è ammissibile soltanto se il danno patrimoniale lamentato venga debitamente provato dal danneggiato. Quest'ultimo invece non ha dedotto, né indicato in cosa sia consistito
l'effettivo pregiudizio economico derivante dal limitato uso del cortile di sua proprietà durante l'esecuzione dei sopralluoghi e delle opere di reintegrazione della condotta fognaria, limitandosi apoditticamente a quantificare l'importo dovutogli in
€ 20.000,00, con la conseguente assenza di uno dei presupposti fondamentali per il ricorso alla liquidazione equitativa, ovvero l'esistenza certa del danno. Di conseguenza, la mancanza dei presupposti necessari per consentire al giudice di esercitare la facoltà di quantificare il danno in via equitativa, ovvero che: il danneggiato abbia assolto l'onere di fornire concretamente la prova dell'ontologica esistenza d'un danno risarcibile - onere che non può dirsi assolto semplicemente
4 dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata - se non si dimostri altresì che questa era suscettibile di sfruttamento economico;
sia stato previamente accertato come l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) d'una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi, e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno.
Ove, poi, il abbia inteso chiedere la liquidazione in via equitativa di un danno Pt_1 non patrimoniale da mancato godimento dell'immobile, la risarcibilità sarebbe ugualmente esclusa, poiché non ricorre nella fattispecie in esame alcuna delle condizioni richieste dall'art. 2059 c.c., secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite
(vd. Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Quest'ultima ha infatti ritenuto necessaria
l'esistenza di “Una lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge), l'invocabilità dell'art. 2059 c.c.”, in forza del quale devono escludersi pretese risarcitorie in cui il danno conseguenziale sia irrisorio, ovvero che, pur essendo oggettivamente serio, non raggiunga un livello tale che consenta di ritenerlo rilevante e significativo.
Giova ricordare infine che il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione d'un diritto soggettivo non è riconosciuto dall'ordinamento con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso e, al contempo, lo stesso ordinamento non consente
l'arricchimento ove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro (nemo locupletari potest cum aliena iactura).
Di conseguenza, anche nelle ipotesi per le quali il danno sia ritenuto in re ipsa e trovi la sua causa diretta ed immediata nella situazione illegittima posta in essere dalla controparte, la presunzione attiene alla sola possibilità della sussistenza del danno, ma non alla sua effettiva sussistenza e, tanto meno, alla sua entità materiale.
L'affermazione del danno in re ipsa si riferisce quindi esclusivamente all'an debeatur, che presuppone soltanto l'accertamento d'un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit, mentre permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai diversi fini della determinazione quantitativa e della liquidazione di esso per equivalente pecuniario, e non è precluso al giudice il negare la risarcibilità stessa del danno ove la sua effettiva sussistenza o la sua materiale entità non risultino provate (Cass. n.10527/2011; Cass. ordinanza n.21865/2013;
Cass. ordinanza n.17557/2017), come accaduto nel caso in trattazione. In ordine alle
5 spese di lite, questo giudice ritiene che possano essere ravvisate gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione fra le parti, ragioni ravvisabili nella obiettiva difficoltà istruttoria della controversia”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del proposto appello: nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 809/2020, pubblicata il 14/1/2020 r.g.6310/2017 e per i motivi sopra specificati;
in ogni caso, riformare integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Roma n.809/2020, pubblicata il 14/01/2020 r.g.6310/2017 e conseguentemente rigettare le domande ex adverso formulate, per i motivi sopra specificati. In via istruttoria, ammettere i mezzi istruttori così come articolati nella memoria ex art.183 VI comma n. 2 C.P.C. dell'1/2/2019 in atti. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
§ 6. - costituitasi con comparsa depositata l'11.12.2020 ha resistito Controparte_1 al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Alla luce di tali considerazioni si conclude perché l'appello venga dichiarato inammissibile ex art.348 cpc e, nel merito, che venga rigettato in ogni suo punto con conseguente condanna alla rifusione di spese e compensi di lite per entrambi i gradi del giudizio”.
§ 7. - All'odierna udienza il difensore presente di parte appellata ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in un unico motivo.
§ 8.1. - Con l'unico motivo intestato “ERRATA INTERPRETAZIONE DI LEGGE” parte appellante, premesso l'ambito di applicazione dell'art.2043 c.c., necessitante della prova del danno, dell'ingiustizia dello stesso e dell'elemento soggettivo dell'illecito, deduceva che il primo giudice aveva errato nell'applicazione della disposizione, evidenziando quanto all'antigiuridicità della condotta che le uniche scriminanti dovevano individuarsi nella legittima difesa e nello stato di necessità.
Precisava, infatti, di aver patito, per circa 10-11 anni, molestie nella propria proprietà
- per colpa esclusiva della convenuta - consistiti nell'intervento di una ditta privata e negli interventi svolti dai c.t.u. nominati nell'ambito del contenzioso insorto tra la madre dell'appellata ed altri titolari di vicine proprietà, avente ad oggetto un tratto fognario consortile.
Deduceva che qualsiasi attività richiesta per motivi di giustizia, aveva avuto come
“base operativa” e luogo di esecuzione il cortile della sua proprietà con disagi di
6 natura psicologica e materiale, protrattisi per più di dieci anni.
In particolare, evidenziava che il pozzetto d'ispezione terminale ubicato nella propria proprietà era stato utilizzato per una video-ispezione affidata alla ditta privata Portale srl e che l'appellata non aveva adempiuto volontariamente al Controparte_1
distacco dal tratto fognario per quanto stabilito nella sentenza che aveva definito il contenzioso tra la madre ed i vicini, tanto da essere stato necessario ricorrere al procedimento di cui all'art.612 c.p.c..
Allegava inoltre che tutti i testi sentiti in istruttoria, , incaricato della Testimone_1
video-ispezione e dei successivi lavori, il c.t.u. arch. nominato nella causa di Per_1 merito e l'ing. il c.t.u. del procedimento ex art.612 c.p.c., avevano Tes_2 confermato l'occupazione e limitazione del proprio cortile-giardino.
§ 9. – Tali i motivi dell'impugnazione e le difese e conclusioni delle parti, preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione
- e quella di cui all'art.342 c.p.c. che l'appellata ha sollevato nella Controparte_1
propria comparsa di costituzione.
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C.
(Cass. SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012
- devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
Un. n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie - pur non agevolmente - paiono potersi rinvenire nell'atto d'appello.
§ 10. – Ciò posto, osserva la Corte che l'appello è infondato, atteso che stando ai motivi ed alle prospettazioni dell'appellante, questi avrebbe patito un danno da illegittima occupazione del proprio cortile, ivi essendo presente un pozzetto necessario per svolgere accertamenti ed attività dipese da un contenzioso inizialmente insorto tra la madre dell'appellata e i proprietari vicini, quindi proseguito nei confronti dell'appellata, avente ad oggetto un tratto fognario
7 consortile e le opere da compiersi per ripristinarne il corretto funzionamento.
A fronte di tali premesse, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, deve osservarsi che l'illecito civile di natura extracontrattuale è costituito da tre elementi: il fatto materiale, la colpevolezza e l'antigiuridicità.
Tuttavia – stando sempre a quanto osservato dal Tribunale - nella struttura della responsabilità aquiliana, il danno risarcibile non si pone in termini di automatismo rispetto al fatto dannoso, ma necessita di una specifica prova in ordine ai profili della condotta, del nesso causale e del pregiudizio concretamente risarcibile, secondo i principi generali stabiliti dall'art.2043 c.c., in quanto l'esistenza del danno non è immancabilmente ravvisabile a causa della potenzialità lesiva di un atto o di un comportamento illegittimo, ma deve essere allegata e concretamente provata.
Orbene, l'appellante, non risulta aver minimamente allegato, tantomeno provato, una condotta lesiva direttamente riconducibile alla parte appellata, che lo abbia costretto a subire i dedotti interventi nel proprio cortile, dovendosi invero ricondurre l'attività svoltasi nel proprio giardino al permesso che lo stesso appellante, verosimilmente, risulta aver accordato ai tecnici incaricati delle verifiche, non avendo minimamente dedotto di aver dovuto attenersi ad ordini impartiti nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria.
Appare quindi presumibile ritenere che si sia scelto da parte dei tecnici un punto di accesso più agevole per le ispezioni e gli interventi e meno invasivo e comunque non v'è prova - come già rilevato - di una condotta commissiva o omissiva della parte appellata che abbia sostanzialmente costretto l'appellante a subire tali interventi alla stregua di veri e propri atti di natura emulativa, tantomeno v'è prova di provvedimenti giudiziari volti ad ordinare l'accesso nella proprietà dell'appellante.
Quanto poi alla asserita durata dei disagi, l'arch. nel corso dell'istruttoria Per_1
svoltasi nel giudizio di primo grado risulta aver riferito di un solo accesso presso il cortile dell'appellante e così risposto: sul 2° capitolo: “Ho visionato il pozzetto riparato e ho scritto nella relazione che la causa della fuoriuscita dei liquami poteva essere ascritta all'avvenuto innesto della tubazione di scarico della nella CP_1
tubazione consortile in cemento, e che questa non era tecnicamente predisposta per tale innesto”; sul 3° capitolo: “Ho ispezionato il pozzetto che si trovava in un giardino privato e che ritengo fosse dell'attore”; sul 4° capitolo: “Non sono in grado di rispondere, poiché ho fatto un unico accesso, risalente all'estate del 2007, e non era ancora in corso alcun intervento”.
Di un solo accesso presso la proprietà dell'appellante pare aver riferito anche l'ing.
8 precisando che il distacco venne eseguito presso il cortile del Tes_2 Pt_1
Co mentre il nuovo allaccio venne effettuato dall'esterno sulla comunale, ivi quindi essendosi svolti i lavori, mentre dalla testimonianza di per cui “la base Testimone_1 operativa per l'intervento della mia ditta e per i sopralluoghi dei consulenti era necessariamente costituita dal cortile di proprietà esclusiva del non è dato Pt_1
potersi apprezzare la rilevanza delle condotte svoltesi nel cortile e relativa durata che per quanto dedotto dallo stesso appellante si sono risolte in una video-ispezione, risultando da quanto sopra osservato, interventi comunque mirati e circoscritti.
Dunque, non può apprezzarsi – tantomeno risulta essere stato provato - alcun danno di natura materiale-patrimoniale, tantomeno protrattosi per gli anni indicati nella citazione di primo grado, essendo oltretutto il pozzetto (così dalle fotografie prodotte) ubicato in una zona circoscritta (un angolo) ai margini del cortile dell'appellante.
Quanto poi al lumeggiato “disagio psicologico” valgano le considerazioni sopra svolte in termini di prova della condotta, del nesso causale e del danno, che, in questo caso, oltretutto doveva superare anche il vaglio di serietà e rilevanza, più volte evidenziato nella giurisprudenza della S.C..
Sul punto non può che rimandarsi a Cass.civ.n.2203 del 2024 per cui in tema di responsabilità civile, la lesione del diritto alla "serenità personale e familiare" conseguente ad immissioni illecite può generare un danno risarcibile, che, tuttavia, non è in re ipsa, ma deve essere, innanzitutto, allegato in maniera circostanziata, con riferimento a fatti specifici, concreti e indicativi del lamentato peggioramento qualitativo della vita (attraverso il raffronto tra la situazione precedente e quella successiva alle immissioni), e, poi, provato, anche mediante presunzioni e nel caso di specie le allegazioni dell'appellante sono stante assolutamente generiche.
In ogni caso, stando alle SS.UU. n.26972 del 2008 (e ss. conformi), il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, purché comunque sussistano tre condizioni:
(a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale
(altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di
9 tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.
Orbene, nel caso di specie, i presupposti di cui sopra risultano del tutto difettare, non essendo stati affatto comprovati dall'appellante.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza – quanto al solo secondo grado in difetto di appello incidentale - ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del terzo scaglione di valore (da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) in euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale, applicati i valori minimi di fase stante la semplicità delle questioni dedotte in giudizio, l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 12. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con atto di citazione notificato in data 28.07.2020 avverso la sentenza n.809/2020 resa in data 14.01.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della parte appellata che liquida complessivamente in euro 2.906,00 Controparte_1
per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 5.03.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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