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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/06/2025, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8395 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura GAGGIOTTI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8395/2024 promossa da:
(CF: ) n. 24/09/1977 TREVIGLIO, con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CELOTTI LORENA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
(CF: n. 06/11/1978 VIMERCATE (MB), con l'Avv. CP_1 C.F._2
GAVIRAGHI MARIA ROSA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
E con l'intervento del
CURATORE SPECIALE delle minori, Avv. Giulia FUMAGALLI
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nei propri scritti difensivi: parte ricorrente nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. depositata in data 14.05.2025:
“In via principale e nel merito
1. Accertare e dichiarare la piena capacità e idoneità genitoriale del IG. Parte_1
pagina 1 di 19 2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. RS
3. Disporre l'affido esclusivo delle minori e in favore del IG. con collocamento prevalente presso ER Parte_1 lo stesso nella casa familiare dove attualmente già risiede il nucleo, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per le ragioni già elencate in atti. Di conseguenza, solo le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione RS e alla salute delle figlie e dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo. ER
4. Assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del IG. sita in 20883 Mezzago (MB), Via Papa Giovanni Pt_1
XXIII, 17, unitamente ai mobili che la arredano, al IG. in quanto genitore collocatario della prole ed esclusivo possessore Pt_1 da anni.
5. Ordinare alla IG.ra di corrispondere al IG. la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della prole, da versarsi, sul conto corrente personale del IG. in via anticipata, entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat FOI.
6. Disporre che le spese straordinarie, previste dalle Linee Guida del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, vengano suddivise al 50% tra i genitori.
7. Disporre che l'Assegno Unico venga percepito interamente dal IG. come già accade. Pt_1
8. Disporre che il diritto di visita della IG.ra venga attuato secondo il regime degli incontri protetti, da svolgersi CP_1 periodicamente e in maniera graduale, alla presenza degli assistenti sociali e di eventuali altre figure professionali, se ritenute RS essenziali, previo accertamento di quale sia il concreto interesse primario di e in un possibile ma pur sempre ER graduale riavvicinamento con la madre.
9. Disporre, in ogni caso, che il regime degli incontri protetti venga attuato solo a condizione che la IG.ra dia prova di CP_1 aver superato la propria dipendenza alcolica e previa valutazione della conformità degli incontri all'interesse della prole.
10. Prevedere che i periodi di vacanza non vengano ripartiti tra i genitori, ma che venga attuato solamente l'ordinario diritto di visita della IG.ra , mediante gli incontri protetti sopra richiesti se ritenuti nell'interesse della prole. Pertanto, le vacanze CP_1
RS estive, le vacanze natalizie, le vacanze pasquali e gli altri ponti e festività saranno trascorsi dalle minori e insieme ER al padre, con la possibilità di sentire telefonicamente la madre per gli auguri.
11. Autorizzare sin da ora il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.
In via subordinata
12. Accertare e dichiarare la piena capacità e idoneità genitoriale del IG. Parte_1
13. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. RS
14. Qualora non si ritengano sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo delle minori e in favore ER del IG. disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno paritariamente la responsabilità Pt_1 genitoriale, con collocamento prevalente presso il padre nella casa familiare sita in 20883 Mezzago (MB), Via Papa Giovanni
XXIII, 17.
pagina 2 di 19 15. Assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del IG. sita in 20883 Mezzago (MB), Via Papa Giovanni Pt_1
XXIII, 17, unitamente ai mobili che la arredano, al IG. in quanto genitore collocatario della prole ed esclusivo possessore Pt_1 da anni.
16. Ordinare alla IG.ra di corrispondere al IG. la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat FOI;
17. Disporre che le spese straordinarie, previste dalle Linee Guida del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, vengano suddivise al 50% tra i genitori;
18. Disporre che l'Assegno Unico venga percepito interamente dal IG. Pt_1
19. Disporre che il diritto di visita della IG.ra venga attuato secondo il regime degli incontri protetti, da svolgersi CP_1 periodicamente e in maniera graduale, alla presenza degli assistenti sociali e di eventuali altre figure professionali, se ritenute essenziali e previa valutazione dell'interesse delle minori al riavvicinamento alla madre.
20. Disporre che il regime degli incontri protetti venga attuato solo a condizione che la IG.ra dia prova di aver superato CP_1
RS la propria dipendenza alcolica e comunque che le visite siano nell'interesse di e ed in ogni caso con un principio di ER gradualità.
21. Prevedere che i periodi di vacanza non vengano ripartiti tra i genitori, ma che venga attuato solamente l'ordinario diritto di visita della IG.ra , mediante gli incontri protetti. Pertanto, le vacanze estive, le vacanze natalizie, le vacanze pasquali e CP_1
RS gli altri ponti e festività saranno trascorsi dalle minori e insieme al padre, con la possibilità di sentire ER telefonicamente la madre per gli auguri.
22. Autorizzare sin da ora il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.
In ogni caso
23. Voglia il Presidente, in considerazione delle argomentazioni sopra svolte, adottare i provvedimenti provvisori (e non) più opportuni e tutelanti nell'interesse delle figlie minori, anche dopo l'eventuale audizione delle stesse.
24. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
In via istruttoria
- Disporre, se ritenuto, l'audizione della figlia , oggi di anni quindici, la quale potrà riferire sulle dinamiche RSona_3 familiari pregresse, sui fatti accaduti e sul rapporto con entrambi i genitori.
- Ammettersi prova per testi nei riguardi dei IG.ri e genitori del IG. Controparte_2 Testimone_1 Parte_1 residenti in [...], sui seguenti capitoli di prova: RS 1. Vero che il IG. si è sempre occupato delle incombenze relative alla vita delle figlie e accompagnandole Pt_1 ER
a scuola, andandole a riprendere e accompagnandole alle varie attività extrascolastiche;
2. Vero che la IG.ra ha spesso delegato al marito le incombenze relative alle figlie;
CP_1
3. Vero che dall'inizio 2022 la IG.ra si è allontanata dalla casa familiare di Mezzago senza farvi più ritorno;
CP_1
pagina 3 di 19 RS 4. Vero che da allora il IG. si occupa in esclusiva delle vostre nipoti e , occasionalmente anche Parte_1 ER con il Vostro aiuto;
- Ammettersi prova per testi nei riguardi del IG. , padre del IG. residente in 20871 Controparte_2 Parte_1
Vimercate (MB), Via Bernareggi, 10, sui seguenti capitoli di prova:
5. Vero che in data 4.06.2021 lei riceveva una telefonata dalla NI , la quale chiedeva il suo aiuto perché aveva ER avuto un diverbio con la madre ed era stata aggredita fisicamente da quest'ultima;
6. Vero che in data 4.06.2021 lei, prima di raggiungere la NI presso la casa di Mezzago, si recava dai carabinieri di
Bellusco per segnalare la situazione in atto;
7. Vero che in data 4.06.2021 chiedeva il suo aiuto, riferendo di essere stata picchiata dalla madre prima con le ER ciabatte e poi di essere stata colpita sempre dalla madre con una sedia del salotto;
8. Vero che in data 4.06.2021 chiedeva il suo aiuto, riferendo di essere stata, altresì, aggredita verbalmente e ER fisicamente anche dalla nonna materna, la IG.ra Per_4
Per RS
- Ammettersi prova per testi nei riguardi della IG.ra , madre di amichetta della figlia residente Controparte_3 in 20883 Mezzago (MB), Via Del Pozzo, sui seguenti capitoli di prova: Per 9. Vero che lei è la madre di , amichetta della minore sin dalla scuola materna;
RSona_6
RS 10. Vero che è capitato che, terminata la scuola materna, la IG.ra si recasse presso la sua residenza con per CP_1
Per permettere alla figlia di giocare un po' con;
11. Vero che in quelle occasioni, la IG.ra era solita farsi offrire e consumare qualche bicchiere di vino in pieno pomeriggio;
CP_1
12. Vero che in un'occasione lei ha visto la IG.ra , rimasta da sola per qualche minuto, versarsi di nascosto dell'altro vino CP_1 nel bicchiere, senza chiedere il permesso;
13. Vero che dopo l'episodio di cui sopra, lei ha smesso di invitare la IG.ra a casa, preferendo recarsi al bar o al parco CP_1 giochi insieme alle bambine;
RS
14. Vero che dall'inizio 2022 è il solo IG. occasionalmente coadiuvato dai suoi genitori, ad occuparsi di e Pt_1 ER
- Ammettersi prova per testi nei riguardi dei IG.ri e vicini di casa del IG. residenti in [...]
20883 Mezzago (MB), Via Papa Giovanni XXIII, 17, sui seguenti capitoli di prova:
15. Vero che voi abitate nello stesso stabile in cui risiede anche il IG. sito in 20883 Mezzago (MB), Via Papa Pt_1
Giovanni XXIII, 17;
16. Vero che da tempo la IG.ra non è più residente presso l'abitazione in cui vive il IG. con le figlie e CP_1 Pt_1 ER
RS
RS 17. Vero che avete visto solo il IG. e i nonni paterni occuparsi delle minori e Pt_1 ER
18. Vero che qualche volta avete visto la IG.ra dormire nella propria autovettura parcheggiata sotto il condominio;
CP_1
RS 19. Vero che dall'inizio 2022 è il solo IG. occasionalmente coadiuvato dai suoi genitori, ad occuparsi di e Pt_1 ER
RS
- Ammettersi prova per testi nei riguardi della IG.ra , insegnante di presso l'Istituto Ada Negri di Oreno Testimone_2
(MB), Via Matteotti, 13, sui seguenti capitoli di prova: pagina 4 di 19 20. Vero che lei è insegnante della minore presso l'Istituto Ada Negri di Oreno (MB), Via Matteotti, 13; RSona_6
21. Vero che il IG. è sempre stato molto presente nel percorso scolastico della figlia, partecipando regolarmente Parte_1 ai colloqui e alle assemblee di classe;
22. Vero che la IG.ra , madre della minore, ha sempre avuto una partecipazione marginale, presentandosi CP_1 raramente ai colloqui e alle riunioni di classe;
RS
23. Vero che il IG. è referente della commissione mensa del plesso scolastico frequentato dalla figlia ” Parte_1
Parte resistente nella propria comparsa di costituzione ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo in via riconvenzionale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“NEL MERITO
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separati
2) Ci si op pone alla richiesta di controparte di affido esclusivo al padre per le motivazioni sopra indicate e/o comunque in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
3) Ci si oppone alla richiesta di controparte di incontri protetti in quanto inesistenti i presupposti, come sopra motivato. RS
4) Disporre l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, non ci si oppone al collocamento presso ER
l'abitazione paterna dove tuttora vivono.
5) Assegnare la cas a coniugale sita in Mezzago, Via Papa Giovanni X XIII 17, di proprietà esclusiva del SI. Pt_1
allo stesso.
[...]
RS 6) Disporre che la madre potrà trascorre con le figlie e tenendo conto dei loro impegni scolastici, ER
tre pomeriggi alla settimana, con gli orari da concordare secondo i turni di lavoro della mamma e gli impegni delle figlie alla luce della situazione attuale si rende necessario un breve percorso di riavvicinamento che dovrà essere gestito dai servizi, si richiede altresì che agli incontri non dovrà presenziare il padre.
Dopo il percorso di riavvicinamento le figlie potranno pernottare dalla madre e trascorre weekend con la stessa. Essendo
l'abitazione della IG.ra vicina a quella del SI. paesi contigui, le stesse potranno mante ne re i loro rapporti CP_1 Pt_1 amicali e concordare con la madre i loro impegni sociali.
Prevedere che le figlie riallacciano i rapporti con i rami genitoriali materni, interrotti bruscamente senza nessun motivo, come prevede la legislazione vigente, stabilendo con le stesse, data l'età le modalità e i tempi di visita.
Stabilire, previo percorso con i servizi sociali di riavvicinamento, i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali che le minori trascorreranno con la madre nel rispetto dei loro impegni;
Disporre, qualora l.Ill.mo Giudice lo riterrà necessario, un percorso di coordinazione genitoriale per i GG. e CP_1 Pt_1 affinché sia riattivata la comunicazione tra loro nell'interesse delle figlie minori;
Per le al tre festività civili e, ogni qualvolta le minori lo desiderano, potranno comunicarlo ai genitori ed accordarsi con loro sulle modalità di visita.
pagina 5 di 19 Da ultimo si segnala che, la SI.ra si rimette a quanto deciderà l'Ill.mo Giudice in seguito alle relazioni diagnostiche CP_1
RS in corso che chiariranno quali saranno le scelte migliori per e scelte che le aiuteranno nella loro crescita serena e ER nel loro sviluppo psicologico.
7) Disporre a carico della SI.ra , in ragione del reddito percepito, un concorso al mantenimento delle figlie CP_1
RS
e , la somma di € 200,00, ovvero € 100,00 per figlia, e/ o quella diversa somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di ER giustizia tenendo conto del reddito percepito dalla SI.ra , da versarsi in via anticipata al padre entro il 10 di ogni mese, CP_1 stabilendo altresì l'adeguamento automatico dell'assegno secondo gli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie, sempre in ragione del reddito percepito dalla SI.ra , secondo le linee guida vigenti presso il Tribunale di Monza che qui CP_1 si intendono trascritte;
8) Disporre che l'assegno Unico Universale sia percepito in ragione del 50% dai genitori,
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte e ci si riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare i capitoli di prova e in dicare i testi, nonché essere ammessi a prova contraria, ne i termini stabiliti dalla legge e/o dall'Ill.mo
Giudice.
La SI.ra , ut supra rappresentata e difesa, CP_1
CHIEDE INOLTRE
Che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
Fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 2° comma cpc, con scadenza a data successiva a 6 mesi decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione con le quali le parti chiederanno di non volersi riconciliare e, all'esito
Rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni
Relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra e il SI. CP_1 Parte_1 nel Comune di Carnate (MB) il giorno 02. 09.2006 trascritto nei registri del Comune di Carnate al n° 10, Parte II, serie A, anno 2006, RS
2) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e ER
RS 3) Disporre che le figlie e possano vedere la mamma secondo le modalità che saranno stabilite in sede di separazione, ER secondo il calendario che sarà disposto in seguito a quanto risulterà dalle relazioni dei servizi sociali, di carattere psicodiagnostico,
4) Disporre che la madre e le figlie trascorrano i periodi di vacanze estive, Natalizie e Pasquali, secondo il calendario che sarà disposto secondo le indicazioni psicodiagnostiche contenute nella relazione dei servizi sociali, Per_
5) Disporre il concorso al mantenimento delle figlie e a carico della SI.ra della somma di € ER CP_1
200,00 mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Monza, che qui si intende trascritto,
6) Disporre che l'assegno Unico Universale sia diviso al 50% tra i GG. e ” CP_1 Parte_1
Le parti all'udienza del 03.06.2025 hanno raggiunto il seguente accordo: pagina 6 di 19 RS
“- che da settembre frequenti il corso di danza moderna con suddivisione delle spese;
- la madre autorizza a frequentare il campus estivo di calcio a Chianciano, con spese a carico integralmente del ER padre;
RS
- che frequenti il Grest estivo con suddivisione di spese;
Sulla parte economica, i genitori concordano che:
- la madre corrisponda a la somma mensile di euro 300,00 oltre al 40% delle spese straordinarie come da Protocollo Pt_1 in suo presso il Tribunale di Monza;
- l'AU verrà percepito integralmente dal padre.”
Nella medesima udienza sia le parti che il Curatore Speciale delle minori chiedevano un breve termine per acquisire le relazioni psicodiagnostiche dei genitori (ETIM o CPS) e le valutazioni psicodiagnostiche delle minori (UONPIA).
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva un termine per l'acquisizione delle predette relazioni e fissava udienza di discussione orale, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
In data 09.06.2025 venivano depositate le psicodiagnosi richieste.
Le parti per l'udienza del 19.06.2025 depositavano le autorizzate note scritte nelle quali concludevano come segue: il Curatore Speciale delle minori: “considerata all'oggi la mancanza di volontà di entrambe le minori ad incontrare la madre, ancorché in ambiente protetto e nonostante la consapevolezza dell'importanza della relazione madre-figlie, la sottoscritta ritiene prematuro e poco efficace forzare ed imporre degli incontri stante la permanenza di un netto rifiuto. Sarà però necessario intervenire presso le minori affinché affrontino, con un adeguato sostegno psicologico, tale tematica, con i tempi e le modalità che siano le più adeguate al loro benessere ed alla loro volontà.
La sottoscritta ritiene fondamentale che entrambi i genitori seguano/proseguano un percorso di sostegno alla genitorialità e/o, se fattibile, di mediazione famigliare affinché giungano a porre le basi di una, seppur minima, comunicazione efficace nell'interesse delle figlie. RS La sottoscritta aderisce totalmente alla proposta di inserimento di un'educatrice domiciliare per al fine di lavorare sulla relazione con una figura femminile.
Al momento, pertanto, la sottoscritta ritiene di riportarsi integralmente alle proprie conclusioni di cui alla memoria di costituzione del 29 aprile 2025, in attesa di verificare l'andamento dei percorsi proposti, l'esito del NOA per la IG.ra e lo stato di CP_1 benessere delle minori.
Sarà cura della sottoscritta mantenere un regolare contatto con i servizi incaricati, con aggiornamenti costanti e continui.”
Parte ricorrente: “1.Dichiarare, anche mediante sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il IG. e la IG.ra , in data 2.09.2006 nel Comune di Carnate Parte_1 CP_1
(MB), trascritto nei registri del Comune di Carnate al n. 10, Parte II, serie A, anno 2006.
pagina 7 di 19 RS 2.Disporre l'affidamento esclusivo delle minori e in favore del IG. con collocamento prevalente presso lo ER Pt_1 stesso, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale e solo le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle minori dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo.
3.Ordinare alla IG.ra di corrispondere al IG. a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'importo ritenuto CP_1 Pt_1 congruo rispetto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, nonché alle eIGenze di vita delle minori, da versarsi, sul conto corrente personale del IG. in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Pt_1
Istat FOI.
4.Disporre che le spese straordinarie, previste dalle Linee Guida del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, vengano suddivise tra i genitori nella misura ritenuta più adeguata alla situazione economico-patrimoniale RS delle parti, nonché alle eIGenze di vita di e ER
5.Disporre che l'Assegno Unico continui ad essere interamente percepito dal IG. Pt_1
RS 6.Disporre, qualora le figlie e siano ancora restie ad una frequentazione continua con la madre o qualora ER quest'ultima non abbia superato le proprie fragilità personali, che il diritto di visita della IG.ra resti sospeso o, dopo il CP_1 benestare con gli organi preposti, venga attuato secondo il regime degli incontri protetti, da svolgersi periodicamente, alla presenza degli Assistenti Sociali e di eventuali altre figure professionali. In alternativa, disporre che la eventuale frequentazione madre- figlie avvenga secondo le modalità ritenute più adatte a tutelare il prevalente interesse delle minori, nonché il loro percorso di crescita e di sviluppo.
7.Disporre che i periodi di vacanza non vengano ripartiti tra i genitori, ma che venga attuato solamente l'ordinario diritto di visita della IG.ra , mediante gli incontri protetti, salvo il miglior interesse della prole anche secondo le indicazioni degli CP_1 organi preposti alla valutazione. In alternativa, disporre che nei periodi delle vacanze Natalizie, Pasquali, estive e di tutti gli RS altri ponti e festività la IG.ra possa vedere le figlie e secondo le modalità e i tempi ritenuti più adatti a CP_1 ER garantire il prevalente interesse delle minori, nonché a tutelare il loro percorso di crescita e di sviluppo.
8.Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e possiedono i mezzi adeguati al proprio mantenimento e quindi nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento, né di assegno divorzile e che null'altro è dovuto reciprocamente.
In via subordinata
9.Dichiarare, anche mediante sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il IG.
e la IG.ra , in data 2.09.2006 nel Comune di Carnate (MB), trascritto nei registri del Parte_1 CP_1
Comune di Carnate al n. 10, Parte II, serie A, anno 2006. RS 10.Qualora non si ritengano sussistenti i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo delle minori e in ER favore del IG. disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno paritariamente la Pt_1 responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso il padre nella casa familiare.
11.Ordinare alla IG.ra di corrispondere al IG. a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'importo CP_1 Pt_1 ritenuto congruo rispetto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, nonché alle eIGenze di vita delle minori, da versarsi,
pagina 8 di 19 sul conto corrente personale del IG. in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo Pt_1 gli indici Istat FOI.
12.Disporre che le spese straordinarie, previste dalle Linee Guida del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, vengano suddivise tra i genitori nella misura ritenuta più adeguata alla situazione economico-patrimoniale RS delle parti, nonché alle eIGenze di vita di e ER
13.Disporre che l'Assegno Unico continui ad essere interamente percepito dal IG. Pt_1
14.Disporre che il diritto di visita della IG.ra venga attuato secondo le modalità ritenute più adeguate a garantire il CP_1 prevalente interesse delle minori, nonché a tutelare il loro percorso di crescita e di sviluppo.
15.Disporre che i periodi delle vacanze Natalizie, Pasquali, estive e di tutti gli altri ponti e festività vengano suddivisi tra i genitori secondo le modalità e i tempi ritenuti più adatti a garantire il prevalente interesse delle minori, nonché a tutelare il loro percorso di crescita e di sviluppo.
16.Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e possiedono i mezzi adeguati al proprio mantenimento e quindi nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento, né di assegno divorzile né per altra ragione.
In ogni caso
17.Voglia il Presidente, in considerazione delle argomentazioni sopra svolte, adottare i provvedimenti provvisori (e non) più opportuni e tutelanti nell'interesse delle figlie minori, anche dopo l'eventuale audizione delle stesse.
18.Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.”
Parte resistente: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separati;
2) Ci si oppone alla richiesta di controparte di affido esclusivo al padre per le motivazioni indicate in atti e/o comunque in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
3) Ci si oppone alla richiesta di controparte di incontri protetti in quanto inesistenti i presupposti, come motivato in atti. RS
4) Disporre l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, non ci si oppone al collocamento presso ER
l'abitazione paterna dove tuttora vivono.
5) Assegnare la casa coniugale sita in Mezzago, Via Papa Giovanni XXIII 17, di proprietà esclusiva del SI. Pt_1
allo stesso.
[...]
RS 6) Disporre che la madre potrà trascorre con le figlie e tenendo conto dei loro impegni scolastici, ER
tre pomeriggi alla settimana, con gli orari da concordare secondo i turni di lavoro della mamma e gli impegni delle figlie Alla luce della situazione attuale si rende necessario un breve percorso di riavvicinamento che dovrà essere gestito dai servizi, si richiede altresì che agli incontri non dovrà presenziare il padre.
Dopo il percorso di riavvicinamento le figlie potranno pernottare dalla madre e trascorre weekend con la stessa. Essendo
l'abitazione della IG.ra vicina a quella del SI. paesi contigui, le stesse potranno mantenere i loro rapporti CP_1 Pt_1 amicali e concordare con la madre i loro impegni sociali.
Prevedere che le figlie riallacciano i rapporti con i rami genitoriali materni, interrotti bruscamente senza nessun motivo, come prevede la legislazione vigente, stabilendo con le stesse, data l'età, le modalità e i tempi di visita. pagina 9 di 19 Stabilire, previo percorso con i servizi sociali di riavvicinamento, i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali che le minori trascorreranno con la madre, nel rispetto dei loro impegni;
Disporre, qualora l.Ill.mo Giudice lo riterrà necessario, un percorso di coordinazione e/o mediazione genitoriale per i GG.
e affinchè sia riattivata la comunicazione tra loro, nell'interesse delle figlie minori;
CP_1 Pt_1
Per le altre festività civili e, ogni qualvolta le minori lo desiderano, potranno comunicarlo ai genitori ed accordarsi con loro sulle modalità di visita.
Da ultimo si segnala che, la SI.ra si rimette a quanto deciderà l'Ill.mo Giudice in seguito alle relazioni diagnostiche, CP_1
RS in corso che chiariranno quali saranno le scelte migliori per e scelte che le aiuteranno nella loro crescita serena e ER nel loro sviluppo psicologico.
7) Disporre a carico della SI.ra , in ragione del reddito percepito, un concorso al mantenimento delle figlie CP_1
RS
e , la somma di € 200,00, ovvero € 100,00 per figlia, e/o quella diversa somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di ER giustizia tenendo conto del reddito percepito dalla SI.ra , da versarsi in via anticipata al padre entro il 10 di ogni mese, CP_1 stabilendo altresi' l'adeguamento automatico dell'assegno secondo gli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie, sempre in ragione del reddito percepito dalla SI.ra , secondo le linee guida vigenti presso il Tribunale di Monza CP_1 che qui si intendono trascritte;
8) Disporre che l'assegno Unico Universale sia percepito in ragione del 50% dai genitori,
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte e ci si riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare i capitoli di prova e in dicare i testi, nonché essere ammessi a prova contraria, nei termini stabiliti dalla legge e/o dall'Ill.mo
Giudice.
Che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinchè:
Fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 2° comma cpc, - con scadenza a data successiva a 6 mesi decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti chiederanno di non volersi riconciliare e, all'esito
Rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
Relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra e il SI. CP_1 Parte_1 nel Comune di Carnate (MB) il giorno 02.09.2006 trascritto nei registri del Comune di Carnate al n° 10, Parte II, serie A, anno 2006, RS
2) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e ER
RS 3) Disporre che le figlie e possano vedere la mamma secondo le modalità che saranno stabilite in sede di separazione, ER secondo il calendario che sarà disposto in seguito a quanto risulterà dalle relazioni dei servizi sociali, di carattere psicodiagnostico,
4) Disporre che la madre e le figlie trascorrano i periodi di vacanze estive, e secondo il calendario che sarà Per_8 Per_9 disposto secondo le indicazioni psicodiagnostiche contenute nella relazione dei servizi sociali, pagina 10 di 19 RS 5) Disporre il concorso al mantenimento delle figlie e a carico della SI.ra della somma di € ER CP_1
200,00 mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Monza, che qui si intende trascritto,
6) Disporre che l'assegno Unico Universale sia diviso al 50% tra i GG. e ” CP_1 Parte_1
pagina 11 di 19 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 02.09.2006 in Carnate Parte_1 CP_1 con rito concordatario;
- Dall'unione sono nate le figlie (7.11.2009 a Vimercate) e (4.04.2015 a RSona_3 RSona_6
Vimercate);
- con ricorso depositato il giorno 19/12/2024, chiedeva la separazione, esponeva che Parte_1 la convivenza era diventata intollerabile ed improseguibile a causa principalmente della dipendenza da sostanze alcoliche della moglie, situazione che aveva condotto ad un allontanamento della resistente dalla casa familiare sin dal 2021, con conseguente allontanamento anche dalle figlie minori;
concludeva domandando la separazione, l'affido esclusivo delle minori, con il collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita a favore della resistente solo sotto la supervisione di educatori e comunque solo dopo la presa in carico della moglie presso il NOA;
che gli fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse posto a carico di un contributo al mantenimento delle figlie di euro 500,00 mensili, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
- si costituiva la resistente, la quale esponeva che le ragioni della crisi di coppia erano da ricercare in una complessiva situazione di fragilità della IGnora, non necessariamente collegata ad una condizione di abuso di sostanze alcoliche, ma certamente connessa a problemi relativi alle relazioni familiari;
inoltre CP_1 riportava che il padre, dal 2021 in avanti, aveva posto in essere una condotta volta ad escludere la resistente dalla vita delle figlie;
insisteva affinché il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso delle figlie con CP_1 collocamento presso il padre, regolamentazione libera delle visite madre-figlie e previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre pari ad euro 200,00 mensili.
- Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, che nel proprio ricorso riportava anche la pendenza di un procedimento de protestate presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (RG. MIN. 3445/2024), il Giudice nel decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti attivava i servizi sociali di Mezzago
e confermava la nomina del Curatore Speciale delle minori, già nominato dal TM.
- Alla prima udienza di comparizione delle parti le stesse comparivano personalmente e insistevano nelle rispettive istanze.
Tanto premesso il Collegio osserva quanto segue.
Sulla pronuncia di separazione.
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei pagina 12 di 19 coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c..
Sull'affidamento delle minori.
La nuova formulazione degli art. 337 bis e segg. c.c. tende ad un ampliamento del principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all'esito di una valutazione in positivo dell'idoneità genitoriale dell'uno e in negativo di quella dell'altro.
Nel caso di specie il servizio sociale incaricato ha fatto emergere quanto segue:
- Il nucleo è seguito dal 2020, su delega della Procura per i Minorenni di Milano, in conseguenza di alcune segnalazioni circa i litigi della coppia e l'abuso di sostanze alcoliche da parte della madre delle CP_6 minori.
- è stata in carico al Noa da giugno 2021 e nel dicembre 2021 ha avuto un ricovero in una struttura CP_1 comunitaria durato cinque settimane.
- Gli operatori hanno riscontrato sin dal primo periodo di conoscenza della coppia genitoriale un'accesa conflittualità e una narrazione molto differente e a tratti confliggente circa gli accadimenti che hanno condotto alla crisi della coppia ed alla frattura dei rapporti tra la madre e le minori.
- Gli operatori hanno incontrato le minori in diverse occasioni (dal 2021 ad oggi), soffermandosi anche sul delicato tema del rapporto con la madre: le minori sin dal 2022 hanno manifestato malessere nell'incontrare
; durante i colloqui, sollecitate dalle operatrici e dal padre, hanno faticato a parlare della madre e si CP_1 sono dichiarate sostanzialmente sfiduciate circa una reale volontà di cambiamento della genitrice. Anche negli ultimi colloqui, rispetto all'idea di poter riaprire i contatti con la madre entrambe le minori hanno mostrato totale chiusura.
pagina 13 di 19 Il servizio, temendo che il prolungamento del distacco dalla madre possa cristallizzare la situazione, ha proposto alle minori la possibilità di incontrare la madre presso il servizio sociale, ma le ragazze non si sono dichiarate disponibili dichiarando “se pensiamo a lei non ci vengono in mente ricordi felici”.
Le minori sono apparse agli operatori adeguatamente inserite nel contesto scolastico e amicale;
entrambe hanno buoni rendimenti scolastici.
- Il padre è apparso agli operatori come un genitore adeguato e capace di seguire le minori negli impegni scolatici ed extra-scolastici; anche nel contesto scolastico il padre è risultato presente e partecipe.
Sono state acquisite le valutazioni psico-diagnostiche di tutti i membri de nucleo familiare, dalle quali è emerso quanto segue.
Per quanto attiene l'ETIM presso l'ASST Brianza con relazione datata 27.5.2025 ha riportato CP_1 che la madre ha partecipato agni incontri con atteggiamento disponibile e collaborante. Nel racconto della propria storia personale la resistente ha riferito che l'aumento dell'uso dell'alcol è stato connesso al malessere emotivo vissuto nella fase finale della relazione di coppia. La madre riporta molto dolore rispetto all'attuale situazione di distacco dalle figlie e del loro rifiuto di riaccoglierla nelle loro vite.
In conclusione, gli operatori dell'ETIM evidenziano che ha un funzionamento psicologico integro e CP_1 privo di franca psicopatologia, con buone risorse psicologiche, ma con aree di fragilità. Gli operatori ipotizzano la presenza al momento di una certa quota di ansia e di pensieri o preoccupazioni;
tali vissuti non appaiono essere tali da costituire un franco disturbo d'ansia e non emergono manifeste difficoltà di gestione dello stress;
tuttavia, è possibile che tali esperienze impattino sulla componente ideativa pure in un contesto di generale chiarezza del pensiero;
gli operatori segnalano, infatti, alcuni scivolamenti nel pensiero o nell'esame di realtà da parte di . Durante la psicodiagnosi è emersa anche una vulnerabilità nella sfera CP_1 relazionale rispetto alla lettura più profonda e emotiva dell'altro. A
Alla luce di quanto emerso gli operatori del servizio specialistico conIGliano l'avvio di un percorso di sostegno psicologico, nonché di un percorso di supporto genitoriale nel tentativo di creare un clima di minore conflittualità e maggior condivisione delle responsabilità genitoriali.
Per quanto attiene a , con relazione dell'ETIM ASST Brianza datata 29.05.2025, gli operatori Parte_1 riportano che il padre si è presentato puntuale agli appuntamenti concordati con atteggiamento collaborante.
Nel corso degli incontri il padre ha riferito del problema dell'alcol dipendenza della moglie e riporta come a tutt'oggi sia preoccupato rispetto al reale superamento da parte di di tale dipendenza. CP_1
In conclusione, gli operatori del servizio riportano che dagli approfondimenti svolti emerge un funzionamento integro e privo di psicopatologia, l'esame di realtà e il pensiero risultano sempre mantenuti e adeguati, con tendenza al mantenimento del controllo su di sé, sull'ambiente esterno e nell'ambito delle relazioni.
pagina 14 di 19 Le elevate risorse ideo-affettive di consentono allo stesso di mettere in gioco notevoli energie al fine Pt_1 di analizzare l'ambiente circostante e mantenere un elevato controllo interno ed esterno;
è emersa, infatti, un'alta tolleranza agli stress che permette il mantenimento di un buon equilibrio interno e un controllo emotivo e comportamentale;
tali caratteristiche potrebbero talvolta non permettere a di valutare ed Pt_1 assumere punti di vista al di fuori di sé, anche a fronte di buone capacità di lettura dell'altro.
Alla luce di quanto emerso gli operatori prospettano l'utilità di avviare un percorso di supporto genitoriale che faciliti una minore conflittualità nella coppia ed una maggiore collaborazione.
Rispetto alle due minori con relazione datata 26.05.2025 l'ETIM ha proposto le seguenti osservazioni. si è presentata agli incontri con atteggiamento collaborativo;
le funzioni cognitive, di memoria e di
ER comprensione linguistiche sono risultate adeguate. La minore ha riportato di sentirsi bene emotivamente, meglio del passato quando era presente in casa la madre;
la minore ha riportato di voler vivere con il padre e di non aver mai avuto un rapporto positivo e affettivo con la madre lamentando che non si sia mai CP_1 impegnata nel curarsi dall'alcol dipendenza, sia stata in passato aggressiva sia fisicamente che verbalmente verso di lei, abbia trascurato emotivamente le figlie. ha raccontato di essersi confrontata in passato con la madre su questi temi, ma che le sia
ER CP_1 sempre sembrata disinteressata;
la minore riferisce quindi di essere molto delusa e ormai rassegnata rispetto all'incapacità di cambiamento della madre. riconosce di aver necessità di un riferimento materno e femminile, ma non lo vede nella madre e
ER non lascia, ad oggi, alcuna possibilità di un riavvicinamento apparendo molto ferma nella sua posizione di chiusura. descrive positivamente il padre e la rete parentale paterna.
ER
RS si è presentata maggiormente intimorita nel contesto valutativo. La minore tende a gestire la preoccupazione attraverso la vicinanza delle figure di riferimento affettivo quali il padre e la sorella maggiore.
La bambina ha riportato di sentirsi bene emotivamente e di non incontrare da diverso tempo la madre. RS non ha mostrato reazioni emotive di fronte alle sollecitazioni proposte dagli operatori ed è sembrata tendente a negare e controllare la possibile sofferenza legata ai rapporti familiari distaccati. RS Nei confronti della madre sembra porre una rigida distanza affettiva e riferisce di non avere ricordi di lei o di momenti trascorsi insieme.
La minore ha parlato positivamente del padre e della sorella maggiore.
In conclusione, gli operatori del servizio specialistico rilevano che le minori sono dotate di adeguate competenze cognitive e prive di psicopatologie del neuro sviluppo.
Entrambe le minori sono risultate però portatrici, con modalità differenti, di una sofferenza emotiva legata alla situazione familiare, alle tensioni genitoriali del passato, alle passate fragilità materne nell'accudimento, al distacco da tre anni con la madre. pagina 15 di 19 Secondo gli specialisti il loro equilibrio attuale appare disfunzionale per la loro crescita affettiva e lo sviluppo di un'adeguata autostima e di una capacità di adattamento sociale, proponendo per entrambe una diagnosi di sindrome da disadattamento.
Per il loro benessere attuale ed evolutivo secondo gli operatori è necessario che i genitori siano in grado di costruire un rapporto di fiducia reciproca e di collaborazione che possa legittimare alle figlie la ripresa, anche se inizialmente in modalità tutelata e accompagnata, della relazione con la madre.
Di converso la madre deve farsi carico con continuità delle proprie fragilità per dare garanzie alle figlie e il padre deve nel tempo riacquisire fiducia verso di lei come figura materna.
Entrambi i genitori, quindi, in considerazione della complessità della situazione hanno bisogno di essere accompagnati a capire i bisogni emotivi delle figlie.
Gli operatori ritengono che possa essere utile nel frattempo avviare un percorso di supporto psicologico individuale per nell'ambito del Consultorio, mirato nel supporto dell'ansia e dell'autostima. P ER
RS Per quanto riguarda il servizio specialistico ritiene utile avviare un supporto educativo domiciliare con una figura femminile che possa fornirle un modello di identificazione femminile e sostenerla nei processi di riconoscimento e gestione delle emozioni.
Ebbene, tanto premesso, il Collegio osserva che l'attuale condizione del nucleo non consente l'esercizio della bi-genitorialità in maniera condivisa.
La madre non ha contatti con le figlie sostanzialmente dal 2022, manifesta ancora oggi forti fragilità e necessita di una copiosa presa in carico, presso il Noa e psicologica, per riuscire a sperimentare strategie per riavvicinarsi alle figlie.
Il padre si è dimostrato ad oggi un genitore presente ed adeguato, si è interfacciato con gli operatori del servizio sociale in maniera collaborativa e ha saputo rielaborare i suggerimenti degli operatori.
Alla luce di quanto sopra riportato il Collegio ritiene che la cornice giuridica maggiormente tutelante per le minori sia l'affidamento esclusivo cd. rafforzato delle stesse al padre.
Sul collocamento e sull'assegnazione della casa familiare.
Entrambe le parti chiedono il collocamento prevalente delle minori presso il padre con conseguente assegnazione della casa familiare allo stesso.
Vista l'attuale condizione di benessere delle minori presso il padre non si rilevano elementi per discostarsi dalla concorde richiesta delle parti.
Sulle visite madre-figlie.
Ad oggi le minori si oppongono a qualsivoglia forma di incontri con la madre, anche se filtrati dalla presenza degli educatori all'interno del contesto del servizio sociale.
Il Collegio concorda con la proposta del servizio sociale di evitare di forzare le minori, fattore che potrebbe condurre le ragazze ad accentuare il rifiuto della figura materna, ma di introdurre un lavoro di mediazione pagina 16 di 19 tra i genitori al fine di poter supportare ed implementare una comunicazione tra le parti con l'obiettivo di creare un'apertura tra i due genitori che possa, in maniera indiretta, riflettersi sul rapporto madre-figlie.
Il Tribunale condivide le proposte del servizio e dell'ETIM circa la necessità di creare una rete di supporti che sostenga da una parte i genitori in un percorso di contenimento della conflittualità e di ripristino della reciproca fiducia, dall'altra le minori in un percorso di riabilitazione della figura materna mediante un RS sostegno psicologico per e un servizio educativo domiciliare per con una figura femminile. ER
Sulla contribuzione al mantenimento delle figlie a carico della madre.
All'udienza del 03.06.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo rispetto alla parte economica. RS
“- che da settembre frequenti il corso di danza moderna con suddivisione delle spese;
- la madre autorizza a frequentare il campus estivo di calcio a Chianciano, con spese a carico integralmente del padre;
ER
RS
- che frequenti il Grest estivo con suddivisione di spese;
Sulla parte economica, i genitori concordano che:
- la madre corrisponda a la somma mensile di euro 300,00 oltre al 40% delle spese straordinarie come da Protocollo in Pt_1 suo presso il Tribunale di Monza;
- l'AU verrà percepito integralmente dal padre.”
Il Tribunale ritiene tale accordo pienamente accoglibile in quanto coerente con il primario benessere delle minori, che ad oggi vivono presso il padre e non frequentano la madre.
Nel momento in cui i sostegni attivati consentiranno una ripresa della relazione madre-figlie, la parte economica potrà subire modificazioni.
Sui sostegni a tutela delle minori.
Il Collegio condivide tutte le proposte del servizio sociale e dell'ETIM, in particolare:
- di attivare un servizio ADM presso l'abitazione paterna con educatrice femminile, con l'obiettivo di lavorare sulla relazione con il femminile, sempre al fine di reinserire la figura materna nella vita delle minori;
- attivare un percorso di sostegno psicologico per presso il competente Consultorio;
ER
- attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
- attivare un percorso di sostegno psicologico per la madre.
Alla luce del passato problema di alcol dipendenza della madre, a detta di superato da tempo, a detta CP_1 del padre ancora latente, il Collegio reputa opportuno, anche nell'ottica di costruire un rapporto di fiducia tra le parti, avviare la madre ad una presa in carico presso il NOA, per verificare la sua astensione dall'utilizzo di sostanza alcoliche.
Sulle istanze istruttorie.
Tutte le istanze istruttorie delle parti non appaiono accoglibili in quanto irrilevanti ai fini della decisione ovvero superate dagli approfondimenti svolti dai servizi sociali e dall'ETIM. pagina 17 di 19 Spese di lite unitamente alla definizione del procedimento, essendo stata richiesta anche la pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile N. 8395/2024 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi n. il Parte_1
24/09/1977 a TREVIGLIO (BG) e n. il 06/11/1978 a VIMERCATE (MB), CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in data 02.09.2006 nel Comune di Carnate (MB), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Carnate (MB) al n. 10, Parte II, Serie A;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CARNATE per le annotazioni di legge;
3. Affida le minori n. il 7.11.2009 a Vimercate e n. il 4.04.2015 a Vimercate RSona_3 RSona_6 in via esclusiva al padre, il quale potrà assumere in via autonoma ed esclusiva tutte le decisioni in punto collocamento, scelte sanitarie, scolastiche, extra-scolastiche, ludiche e sportive;
4. Colloca le minori presso il padre;
5. Assegna la casa coniugale sita in Mezzago (MB), Via Papa Giovanni XXIII, 17, a , Parte_1 genitore collocatario delle minori;
6. Dispone che il servizio sociale di Mezzago:
- Mantenga il monitoraggio sul nucleo familiare;
- Attivi un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
- Attivi un percorso di sostegno psicologico per la minore ER
RS
- Attivi un servizio educativo domiciliare in favore di con le modalità indicate in parte motiva;
- Attivi un percorso psicologico per ovvero la avvii presso il competente centro ER0 specialistico;
- Avvii presso il competente NOA al fine di verificare l'astensione dalle sostanze ER0 alcoliche, autorizzando il NOA a trasmettere al servizio relazioni di aggiornamento ed esiti degli esami;
- Attivi, non appena le condizioni delle minori lo consentiranno (anche con il sostegno dei presidi attivati) una ripresa degli incontri tra le minori e la madre, dapprima in modalità osservate e quindi ampliando tempi e modalità di visita, compatibilmente con il benessere delle minori;
- Relazioni mensilmente il curatore speciale circa l'andamento dei progetti e il benessere delle minori;
pagina 18 di 19 - Trasmetta una relazione di aggiornamento entro la data del 15.06.2026, comunicando in ogni caso allo scrivente Tribunale qualsivoglia insorgendo pregiudizio per le minori che imponga una modifica delle presenti disposizioni;
7. Provvede in conformità agli accordi delle parti circa il mantenimento delle minori, la suddivisione delle spese straordinarie e l'assegnazione dell'AU integralmente al padre;
8. Rigetta le istanze istruttorie
9. Riserva la decisione sulle spese di lite unitamente alla definizione del procedimento;
10. Riserva a separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili de matrimonio
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio del 19.06.2025
Si comunichi:
- Alle parti;
- Al Curatore Speciale;
- Al Servizio Sociale di Mezzago.
Il Presidente
Laura GAGGIOTTI
Il Giudice est.
Ethel Matilde ANCONA
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura GAGGIOTTI Presidente dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8395/2024 promossa da:
(CF: ) n. 24/09/1977 TREVIGLIO, con l'Avv. Parte_1 C.F._1
CELOTTI LORENA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
(CF: n. 06/11/1978 VIMERCATE (MB), con l'Avv. CP_1 C.F._2
GAVIRAGHI MARIA ROSA presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
E con l'intervento del
CURATORE SPECIALE delle minori, Avv. Giulia FUMAGALLI
INTERVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nei propri scritti difensivi: parte ricorrente nella memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. depositata in data 14.05.2025:
“In via principale e nel merito
1. Accertare e dichiarare la piena capacità e idoneità genitoriale del IG. Parte_1
pagina 1 di 19 2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. RS
3. Disporre l'affido esclusivo delle minori e in favore del IG. con collocamento prevalente presso ER Parte_1 lo stesso nella casa familiare dove attualmente già risiede il nucleo, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per le ragioni già elencate in atti. Di conseguenza, solo le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione RS e alla salute delle figlie e dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo. ER
4. Assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del IG. sita in 20883 Mezzago (MB), Via Papa Giovanni Pt_1
XXIII, 17, unitamente ai mobili che la arredano, al IG. in quanto genitore collocatario della prole ed esclusivo possessore Pt_1 da anni.
5. Ordinare alla IG.ra di corrispondere al IG. la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) a CP_1 Pt_1 titolo di contributo al mantenimento della prole, da versarsi, sul conto corrente personale del IG. in via anticipata, entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat FOI.
6. Disporre che le spese straordinarie, previste dalle Linee Guida del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, vengano suddivise al 50% tra i genitori.
7. Disporre che l'Assegno Unico venga percepito interamente dal IG. come già accade. Pt_1
8. Disporre che il diritto di visita della IG.ra venga attuato secondo il regime degli incontri protetti, da svolgersi CP_1 periodicamente e in maniera graduale, alla presenza degli assistenti sociali e di eventuali altre figure professionali, se ritenute RS essenziali, previo accertamento di quale sia il concreto interesse primario di e in un possibile ma pur sempre ER graduale riavvicinamento con la madre.
9. Disporre, in ogni caso, che il regime degli incontri protetti venga attuato solo a condizione che la IG.ra dia prova di CP_1 aver superato la propria dipendenza alcolica e previa valutazione della conformità degli incontri all'interesse della prole.
10. Prevedere che i periodi di vacanza non vengano ripartiti tra i genitori, ma che venga attuato solamente l'ordinario diritto di visita della IG.ra , mediante gli incontri protetti sopra richiesti se ritenuti nell'interesse della prole. Pertanto, le vacanze CP_1
RS estive, le vacanze natalizie, le vacanze pasquali e gli altri ponti e festività saranno trascorsi dalle minori e insieme ER al padre, con la possibilità di sentire telefonicamente la madre per gli auguri.
11. Autorizzare sin da ora il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.
In via subordinata
12. Accertare e dichiarare la piena capacità e idoneità genitoriale del IG. Parte_1
13. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. RS
14. Qualora non si ritengano sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo delle minori e in favore ER del IG. disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno paritariamente la responsabilità Pt_1 genitoriale, con collocamento prevalente presso il padre nella casa familiare sita in 20883 Mezzago (MB), Via Papa Giovanni
XXIII, 17.
pagina 2 di 19 15. Assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva del IG. sita in 20883 Mezzago (MB), Via Papa Giovanni Pt_1
XXIII, 17, unitamente ai mobili che la arredano, al IG. in quanto genitore collocatario della prole ed esclusivo possessore Pt_1 da anni.
16. Ordinare alla IG.ra di corrispondere al IG. la somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna figlia) CP_1 Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat FOI;
17. Disporre che le spese straordinarie, previste dalle Linee Guida del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, vengano suddivise al 50% tra i genitori;
18. Disporre che l'Assegno Unico venga percepito interamente dal IG. Pt_1
19. Disporre che il diritto di visita della IG.ra venga attuato secondo il regime degli incontri protetti, da svolgersi CP_1 periodicamente e in maniera graduale, alla presenza degli assistenti sociali e di eventuali altre figure professionali, se ritenute essenziali e previa valutazione dell'interesse delle minori al riavvicinamento alla madre.
20. Disporre che il regime degli incontri protetti venga attuato solo a condizione che la IG.ra dia prova di aver superato CP_1
RS la propria dipendenza alcolica e comunque che le visite siano nell'interesse di e ed in ogni caso con un principio di ER gradualità.
21. Prevedere che i periodi di vacanza non vengano ripartiti tra i genitori, ma che venga attuato solamente l'ordinario diritto di visita della IG.ra , mediante gli incontri protetti. Pertanto, le vacanze estive, le vacanze natalizie, le vacanze pasquali e CP_1
RS gli altri ponti e festività saranno trascorsi dalle minori e insieme al padre, con la possibilità di sentire ER telefonicamente la madre per gli auguri.
22. Autorizzare sin da ora il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie minori.
In ogni caso
23. Voglia il Presidente, in considerazione delle argomentazioni sopra svolte, adottare i provvedimenti provvisori (e non) più opportuni e tutelanti nell'interesse delle figlie minori, anche dopo l'eventuale audizione delle stesse.
24. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
In via istruttoria
- Disporre, se ritenuto, l'audizione della figlia , oggi di anni quindici, la quale potrà riferire sulle dinamiche RSona_3 familiari pregresse, sui fatti accaduti e sul rapporto con entrambi i genitori.
- Ammettersi prova per testi nei riguardi dei IG.ri e genitori del IG. Controparte_2 Testimone_1 Parte_1 residenti in [...], sui seguenti capitoli di prova: RS 1. Vero che il IG. si è sempre occupato delle incombenze relative alla vita delle figlie e accompagnandole Pt_1 ER
a scuola, andandole a riprendere e accompagnandole alle varie attività extrascolastiche;
2. Vero che la IG.ra ha spesso delegato al marito le incombenze relative alle figlie;
CP_1
3. Vero che dall'inizio 2022 la IG.ra si è allontanata dalla casa familiare di Mezzago senza farvi più ritorno;
CP_1
pagina 3 di 19 RS 4. Vero che da allora il IG. si occupa in esclusiva delle vostre nipoti e , occasionalmente anche Parte_1 ER con il Vostro aiuto;
- Ammettersi prova per testi nei riguardi del IG. , padre del IG. residente in 20871 Controparte_2 Parte_1
Vimercate (MB), Via Bernareggi, 10, sui seguenti capitoli di prova:
5. Vero che in data 4.06.2021 lei riceveva una telefonata dalla NI , la quale chiedeva il suo aiuto perché aveva ER avuto un diverbio con la madre ed era stata aggredita fisicamente da quest'ultima;
6. Vero che in data 4.06.2021 lei, prima di raggiungere la NI presso la casa di Mezzago, si recava dai carabinieri di
Bellusco per segnalare la situazione in atto;
7. Vero che in data 4.06.2021 chiedeva il suo aiuto, riferendo di essere stata picchiata dalla madre prima con le ER ciabatte e poi di essere stata colpita sempre dalla madre con una sedia del salotto;
8. Vero che in data 4.06.2021 chiedeva il suo aiuto, riferendo di essere stata, altresì, aggredita verbalmente e ER fisicamente anche dalla nonna materna, la IG.ra Per_4
Per RS
- Ammettersi prova per testi nei riguardi della IG.ra , madre di amichetta della figlia residente Controparte_3 in 20883 Mezzago (MB), Via Del Pozzo, sui seguenti capitoli di prova: Per 9. Vero che lei è la madre di , amichetta della minore sin dalla scuola materna;
RSona_6
RS 10. Vero che è capitato che, terminata la scuola materna, la IG.ra si recasse presso la sua residenza con per CP_1
Per permettere alla figlia di giocare un po' con;
11. Vero che in quelle occasioni, la IG.ra era solita farsi offrire e consumare qualche bicchiere di vino in pieno pomeriggio;
CP_1
12. Vero che in un'occasione lei ha visto la IG.ra , rimasta da sola per qualche minuto, versarsi di nascosto dell'altro vino CP_1 nel bicchiere, senza chiedere il permesso;
13. Vero che dopo l'episodio di cui sopra, lei ha smesso di invitare la IG.ra a casa, preferendo recarsi al bar o al parco CP_1 giochi insieme alle bambine;
RS
14. Vero che dall'inizio 2022 è il solo IG. occasionalmente coadiuvato dai suoi genitori, ad occuparsi di e Pt_1 ER
- Ammettersi prova per testi nei riguardi dei IG.ri e vicini di casa del IG. residenti in [...]
20883 Mezzago (MB), Via Papa Giovanni XXIII, 17, sui seguenti capitoli di prova:
15. Vero che voi abitate nello stesso stabile in cui risiede anche il IG. sito in 20883 Mezzago (MB), Via Papa Pt_1
Giovanni XXIII, 17;
16. Vero che da tempo la IG.ra non è più residente presso l'abitazione in cui vive il IG. con le figlie e CP_1 Pt_1 ER
RS
RS 17. Vero che avete visto solo il IG. e i nonni paterni occuparsi delle minori e Pt_1 ER
18. Vero che qualche volta avete visto la IG.ra dormire nella propria autovettura parcheggiata sotto il condominio;
CP_1
RS 19. Vero che dall'inizio 2022 è il solo IG. occasionalmente coadiuvato dai suoi genitori, ad occuparsi di e Pt_1 ER
RS
- Ammettersi prova per testi nei riguardi della IG.ra , insegnante di presso l'Istituto Ada Negri di Oreno Testimone_2
(MB), Via Matteotti, 13, sui seguenti capitoli di prova: pagina 4 di 19 20. Vero che lei è insegnante della minore presso l'Istituto Ada Negri di Oreno (MB), Via Matteotti, 13; RSona_6
21. Vero che il IG. è sempre stato molto presente nel percorso scolastico della figlia, partecipando regolarmente Parte_1 ai colloqui e alle assemblee di classe;
22. Vero che la IG.ra , madre della minore, ha sempre avuto una partecipazione marginale, presentandosi CP_1 raramente ai colloqui e alle riunioni di classe;
RS
23. Vero che il IG. è referente della commissione mensa del plesso scolastico frequentato dalla figlia ” Parte_1
Parte resistente nella propria comparsa di costituzione ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo in via riconvenzionale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“NEL MERITO
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separati
2) Ci si op pone alla richiesta di controparte di affido esclusivo al padre per le motivazioni sopra indicate e/o comunque in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
3) Ci si oppone alla richiesta di controparte di incontri protetti in quanto inesistenti i presupposti, come sopra motivato. RS
4) Disporre l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, non ci si oppone al collocamento presso ER
l'abitazione paterna dove tuttora vivono.
5) Assegnare la cas a coniugale sita in Mezzago, Via Papa Giovanni X XIII 17, di proprietà esclusiva del SI. Pt_1
allo stesso.
[...]
RS 6) Disporre che la madre potrà trascorre con le figlie e tenendo conto dei loro impegni scolastici, ER
tre pomeriggi alla settimana, con gli orari da concordare secondo i turni di lavoro della mamma e gli impegni delle figlie alla luce della situazione attuale si rende necessario un breve percorso di riavvicinamento che dovrà essere gestito dai servizi, si richiede altresì che agli incontri non dovrà presenziare il padre.
Dopo il percorso di riavvicinamento le figlie potranno pernottare dalla madre e trascorre weekend con la stessa. Essendo
l'abitazione della IG.ra vicina a quella del SI. paesi contigui, le stesse potranno mante ne re i loro rapporti CP_1 Pt_1 amicali e concordare con la madre i loro impegni sociali.
Prevedere che le figlie riallacciano i rapporti con i rami genitoriali materni, interrotti bruscamente senza nessun motivo, come prevede la legislazione vigente, stabilendo con le stesse, data l'età le modalità e i tempi di visita.
Stabilire, previo percorso con i servizi sociali di riavvicinamento, i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali che le minori trascorreranno con la madre nel rispetto dei loro impegni;
Disporre, qualora l.Ill.mo Giudice lo riterrà necessario, un percorso di coordinazione genitoriale per i GG. e CP_1 Pt_1 affinché sia riattivata la comunicazione tra loro nell'interesse delle figlie minori;
Per le al tre festività civili e, ogni qualvolta le minori lo desiderano, potranno comunicarlo ai genitori ed accordarsi con loro sulle modalità di visita.
pagina 5 di 19 Da ultimo si segnala che, la SI.ra si rimette a quanto deciderà l'Ill.mo Giudice in seguito alle relazioni diagnostiche CP_1
RS in corso che chiariranno quali saranno le scelte migliori per e scelte che le aiuteranno nella loro crescita serena e ER nel loro sviluppo psicologico.
7) Disporre a carico della SI.ra , in ragione del reddito percepito, un concorso al mantenimento delle figlie CP_1
RS
e , la somma di € 200,00, ovvero € 100,00 per figlia, e/ o quella diversa somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di ER giustizia tenendo conto del reddito percepito dalla SI.ra , da versarsi in via anticipata al padre entro il 10 di ogni mese, CP_1 stabilendo altresì l'adeguamento automatico dell'assegno secondo gli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie, sempre in ragione del reddito percepito dalla SI.ra , secondo le linee guida vigenti presso il Tribunale di Monza che qui CP_1 si intendono trascritte;
8) Disporre che l'assegno Unico Universale sia percepito in ragione del 50% dai genitori,
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte e ci si riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare i capitoli di prova e in dicare i testi, nonché essere ammessi a prova contraria, ne i termini stabiliti dalla legge e/o dall'Ill.mo
Giudice.
La SI.ra , ut supra rappresentata e difesa, CP_1
CHIEDE INOLTRE
Che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
Fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 2° comma cpc, con scadenza a data successiva a 6 mesi decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione con le quali le parti chiederanno di non volersi riconciliare e, all'esito
Rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni
Relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra e il SI. CP_1 Parte_1 nel Comune di Carnate (MB) il giorno 02. 09.2006 trascritto nei registri del Comune di Carnate al n° 10, Parte II, serie A, anno 2006, RS
2) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e ER
RS 3) Disporre che le figlie e possano vedere la mamma secondo le modalità che saranno stabilite in sede di separazione, ER secondo il calendario che sarà disposto in seguito a quanto risulterà dalle relazioni dei servizi sociali, di carattere psicodiagnostico,
4) Disporre che la madre e le figlie trascorrano i periodi di vacanze estive, Natalizie e Pasquali, secondo il calendario che sarà disposto secondo le indicazioni psicodiagnostiche contenute nella relazione dei servizi sociali, Per_
5) Disporre il concorso al mantenimento delle figlie e a carico della SI.ra della somma di € ER CP_1
200,00 mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Monza, che qui si intende trascritto,
6) Disporre che l'assegno Unico Universale sia diviso al 50% tra i GG. e ” CP_1 Parte_1
Le parti all'udienza del 03.06.2025 hanno raggiunto il seguente accordo: pagina 6 di 19 RS
“- che da settembre frequenti il corso di danza moderna con suddivisione delle spese;
- la madre autorizza a frequentare il campus estivo di calcio a Chianciano, con spese a carico integralmente del ER padre;
RS
- che frequenti il Grest estivo con suddivisione di spese;
Sulla parte economica, i genitori concordano che:
- la madre corrisponda a la somma mensile di euro 300,00 oltre al 40% delle spese straordinarie come da Protocollo Pt_1 in suo presso il Tribunale di Monza;
- l'AU verrà percepito integralmente dal padre.”
Nella medesima udienza sia le parti che il Curatore Speciale delle minori chiedevano un breve termine per acquisire le relazioni psicodiagnostiche dei genitori (ETIM o CPS) e le valutazioni psicodiagnostiche delle minori (UONPIA).
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, concedeva un termine per l'acquisizione delle predette relazioni e fissava udienza di discussione orale, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
In data 09.06.2025 venivano depositate le psicodiagnosi richieste.
Le parti per l'udienza del 19.06.2025 depositavano le autorizzate note scritte nelle quali concludevano come segue: il Curatore Speciale delle minori: “considerata all'oggi la mancanza di volontà di entrambe le minori ad incontrare la madre, ancorché in ambiente protetto e nonostante la consapevolezza dell'importanza della relazione madre-figlie, la sottoscritta ritiene prematuro e poco efficace forzare ed imporre degli incontri stante la permanenza di un netto rifiuto. Sarà però necessario intervenire presso le minori affinché affrontino, con un adeguato sostegno psicologico, tale tematica, con i tempi e le modalità che siano le più adeguate al loro benessere ed alla loro volontà.
La sottoscritta ritiene fondamentale che entrambi i genitori seguano/proseguano un percorso di sostegno alla genitorialità e/o, se fattibile, di mediazione famigliare affinché giungano a porre le basi di una, seppur minima, comunicazione efficace nell'interesse delle figlie. RS La sottoscritta aderisce totalmente alla proposta di inserimento di un'educatrice domiciliare per al fine di lavorare sulla relazione con una figura femminile.
Al momento, pertanto, la sottoscritta ritiene di riportarsi integralmente alle proprie conclusioni di cui alla memoria di costituzione del 29 aprile 2025, in attesa di verificare l'andamento dei percorsi proposti, l'esito del NOA per la IG.ra e lo stato di CP_1 benessere delle minori.
Sarà cura della sottoscritta mantenere un regolare contatto con i servizi incaricati, con aggiornamenti costanti e continui.”
Parte ricorrente: “1.Dichiarare, anche mediante sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il IG. e la IG.ra , in data 2.09.2006 nel Comune di Carnate Parte_1 CP_1
(MB), trascritto nei registri del Comune di Carnate al n. 10, Parte II, serie A, anno 2006.
pagina 7 di 19 RS 2.Disporre l'affidamento esclusivo delle minori e in favore del IG. con collocamento prevalente presso lo ER Pt_1 stesso, il quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale e solo le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione e alla salute delle minori dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo.
3.Ordinare alla IG.ra di corrispondere al IG. a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'importo ritenuto CP_1 Pt_1 congruo rispetto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, nonché alle eIGenze di vita delle minori, da versarsi, sul conto corrente personale del IG. in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Pt_1
Istat FOI.
4.Disporre che le spese straordinarie, previste dalle Linee Guida del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, vengano suddivise tra i genitori nella misura ritenuta più adeguata alla situazione economico-patrimoniale RS delle parti, nonché alle eIGenze di vita di e ER
5.Disporre che l'Assegno Unico continui ad essere interamente percepito dal IG. Pt_1
RS 6.Disporre, qualora le figlie e siano ancora restie ad una frequentazione continua con la madre o qualora ER quest'ultima non abbia superato le proprie fragilità personali, che il diritto di visita della IG.ra resti sospeso o, dopo il CP_1 benestare con gli organi preposti, venga attuato secondo il regime degli incontri protetti, da svolgersi periodicamente, alla presenza degli Assistenti Sociali e di eventuali altre figure professionali. In alternativa, disporre che la eventuale frequentazione madre- figlie avvenga secondo le modalità ritenute più adatte a tutelare il prevalente interesse delle minori, nonché il loro percorso di crescita e di sviluppo.
7.Disporre che i periodi di vacanza non vengano ripartiti tra i genitori, ma che venga attuato solamente l'ordinario diritto di visita della IG.ra , mediante gli incontri protetti, salvo il miglior interesse della prole anche secondo le indicazioni degli CP_1 organi preposti alla valutazione. In alternativa, disporre che nei periodi delle vacanze Natalizie, Pasquali, estive e di tutti gli RS altri ponti e festività la IG.ra possa vedere le figlie e secondo le modalità e i tempi ritenuti più adatti a CP_1 ER garantire il prevalente interesse delle minori, nonché a tutelare il loro percorso di crescita e di sviluppo.
8.Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e possiedono i mezzi adeguati al proprio mantenimento e quindi nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento, né di assegno divorzile e che null'altro è dovuto reciprocamente.
In via subordinata
9.Dichiarare, anche mediante sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il IG.
e la IG.ra , in data 2.09.2006 nel Comune di Carnate (MB), trascritto nei registri del Parte_1 CP_1
Comune di Carnate al n. 10, Parte II, serie A, anno 2006. RS 10.Qualora non si ritengano sussistenti i presupposti per confermare l'affidamento esclusivo delle minori e in ER favore del IG. disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno paritariamente la Pt_1 responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso il padre nella casa familiare.
11.Ordinare alla IG.ra di corrispondere al IG. a titolo di contributo al mantenimento della prole, l'importo CP_1 Pt_1 ritenuto congruo rispetto alla situazione economico-patrimoniale delle parti, nonché alle eIGenze di vita delle minori, da versarsi,
pagina 8 di 19 sul conto corrente personale del IG. in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo Pt_1 gli indici Istat FOI.
12.Disporre che le spese straordinarie, previste dalle Linee Guida del Tribunale di Monza, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, vengano suddivise tra i genitori nella misura ritenuta più adeguata alla situazione economico-patrimoniale RS delle parti, nonché alle eIGenze di vita di e ER
13.Disporre che l'Assegno Unico continui ad essere interamente percepito dal IG. Pt_1
14.Disporre che il diritto di visita della IG.ra venga attuato secondo le modalità ritenute più adeguate a garantire il CP_1 prevalente interesse delle minori, nonché a tutelare il loro percorso di crescita e di sviluppo.
15.Disporre che i periodi delle vacanze Natalizie, Pasquali, estive e di tutti gli altri ponti e festività vengano suddivisi tra i genitori secondo le modalità e i tempi ritenuti più adatti a garantire il prevalente interesse delle minori, nonché a tutelare il loro percorso di crescita e di sviluppo.
16.Accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e possiedono i mezzi adeguati al proprio mantenimento e quindi nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento, né di assegno divorzile né per altra ragione.
In ogni caso
17.Voglia il Presidente, in considerazione delle argomentazioni sopra svolte, adottare i provvedimenti provvisori (e non) più opportuni e tutelanti nell'interesse delle figlie minori, anche dopo l'eventuale audizione delle stesse.
18.Con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento.”
Parte resistente: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzare gli stessi a vivere separati;
2) Ci si oppone alla richiesta di controparte di affido esclusivo al padre per le motivazioni indicate in atti e/o comunque in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
3) Ci si oppone alla richiesta di controparte di incontri protetti in quanto inesistenti i presupposti, come motivato in atti. RS
4) Disporre l'affido condiviso delle minori e ad entrambi i genitori, non ci si oppone al collocamento presso ER
l'abitazione paterna dove tuttora vivono.
5) Assegnare la casa coniugale sita in Mezzago, Via Papa Giovanni XXIII 17, di proprietà esclusiva del SI. Pt_1
allo stesso.
[...]
RS 6) Disporre che la madre potrà trascorre con le figlie e tenendo conto dei loro impegni scolastici, ER
tre pomeriggi alla settimana, con gli orari da concordare secondo i turni di lavoro della mamma e gli impegni delle figlie Alla luce della situazione attuale si rende necessario un breve percorso di riavvicinamento che dovrà essere gestito dai servizi, si richiede altresì che agli incontri non dovrà presenziare il padre.
Dopo il percorso di riavvicinamento le figlie potranno pernottare dalla madre e trascorre weekend con la stessa. Essendo
l'abitazione della IG.ra vicina a quella del SI. paesi contigui, le stesse potranno mantenere i loro rapporti CP_1 Pt_1 amicali e concordare con la madre i loro impegni sociali.
Prevedere che le figlie riallacciano i rapporti con i rami genitoriali materni, interrotti bruscamente senza nessun motivo, come prevede la legislazione vigente, stabilendo con le stesse, data l'età, le modalità e i tempi di visita. pagina 9 di 19 Stabilire, previo percorso con i servizi sociali di riavvicinamento, i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali che le minori trascorreranno con la madre, nel rispetto dei loro impegni;
Disporre, qualora l.Ill.mo Giudice lo riterrà necessario, un percorso di coordinazione e/o mediazione genitoriale per i GG.
e affinchè sia riattivata la comunicazione tra loro, nell'interesse delle figlie minori;
CP_1 Pt_1
Per le altre festività civili e, ogni qualvolta le minori lo desiderano, potranno comunicarlo ai genitori ed accordarsi con loro sulle modalità di visita.
Da ultimo si segnala che, la SI.ra si rimette a quanto deciderà l'Ill.mo Giudice in seguito alle relazioni diagnostiche, CP_1
RS in corso che chiariranno quali saranno le scelte migliori per e scelte che le aiuteranno nella loro crescita serena e ER nel loro sviluppo psicologico.
7) Disporre a carico della SI.ra , in ragione del reddito percepito, un concorso al mantenimento delle figlie CP_1
RS
e , la somma di € 200,00, ovvero € 100,00 per figlia, e/o quella diversa somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di ER giustizia tenendo conto del reddito percepito dalla SI.ra , da versarsi in via anticipata al padre entro il 10 di ogni mese, CP_1 stabilendo altresi' l'adeguamento automatico dell'assegno secondo gli indici ISTAT, oltre al 40% delle spese straordinarie, sempre in ragione del reddito percepito dalla SI.ra , secondo le linee guida vigenti presso il Tribunale di Monza CP_1 che qui si intendono trascritte;
8) Disporre che l'assegno Unico Universale sia percepito in ragione del 50% dai genitori,
Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da controparte e ci si riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare i capitoli di prova e in dicare i testi, nonché essere ammessi a prova contraria, nei termini stabiliti dalla legge e/o dall'Ill.mo
Giudice.
Che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinchè:
Fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter 2° comma cpc, - con scadenza a data successiva a 6 mesi decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti chiederanno di non volersi riconciliare e, all'esito
Rimetta nuovamente la causa in decisione affinchè il collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI
Relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la SI.ra e il SI. CP_1 Parte_1 nel Comune di Carnate (MB) il giorno 02.09.2006 trascritto nei registri del Comune di Carnate al n° 10, Parte II, serie A, anno 2006, RS
2) Disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e ER
RS 3) Disporre che le figlie e possano vedere la mamma secondo le modalità che saranno stabilite in sede di separazione, ER secondo il calendario che sarà disposto in seguito a quanto risulterà dalle relazioni dei servizi sociali, di carattere psicodiagnostico,
4) Disporre che la madre e le figlie trascorrano i periodi di vacanze estive, e secondo il calendario che sarà Per_8 Per_9 disposto secondo le indicazioni psicodiagnostiche contenute nella relazione dei servizi sociali, pagina 10 di 19 RS 5) Disporre il concorso al mantenimento delle figlie e a carico della SI.ra della somma di € ER CP_1
200,00 mensili, oltre al 40% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Monza, che qui si intende trascritto,
6) Disporre che l'assegno Unico Universale sia diviso al 50% tra i GG. e ” CP_1 Parte_1
pagina 11 di 19 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 02.09.2006 in Carnate Parte_1 CP_1 con rito concordatario;
- Dall'unione sono nate le figlie (7.11.2009 a Vimercate) e (4.04.2015 a RSona_3 RSona_6
Vimercate);
- con ricorso depositato il giorno 19/12/2024, chiedeva la separazione, esponeva che Parte_1 la convivenza era diventata intollerabile ed improseguibile a causa principalmente della dipendenza da sostanze alcoliche della moglie, situazione che aveva condotto ad un allontanamento della resistente dalla casa familiare sin dal 2021, con conseguente allontanamento anche dalle figlie minori;
concludeva domandando la separazione, l'affido esclusivo delle minori, con il collocamento presso di sé e regolamentazione del diritto di visita a favore della resistente solo sotto la supervisione di educatori e comunque solo dopo la presa in carico della moglie presso il NOA;
che gli fosse assegnata la casa coniugale;
che fosse posto a carico di un contributo al mantenimento delle figlie di euro 500,00 mensili, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole;
- si costituiva la resistente, la quale esponeva che le ragioni della crisi di coppia erano da ricercare in una complessiva situazione di fragilità della IGnora, non necessariamente collegata ad una condizione di abuso di sostanze alcoliche, ma certamente connessa a problemi relativi alle relazioni familiari;
inoltre CP_1 riportava che il padre, dal 2021 in avanti, aveva posto in essere una condotta volta ad escludere la resistente dalla vita delle figlie;
insisteva affinché il Tribunale disponesse l'affidamento condiviso delle figlie con CP_1 collocamento presso il padre, regolamentazione libera delle visite madre-figlie e previsione di un assegno di mantenimento a carico della madre pari ad euro 200,00 mensili.
- Alla luce delle allegazioni di parte ricorrente, che nel proprio ricorso riportava anche la pendenza di un procedimento de protestate presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (RG. MIN. 3445/2024), il Giudice nel decreto di fissazione della prima udienza di comparizione delle parti attivava i servizi sociali di Mezzago
e confermava la nomina del Curatore Speciale delle minori, già nominato dal TM.
- Alla prima udienza di comparizione delle parti le stesse comparivano personalmente e insistevano nelle rispettive istanze.
Tanto premesso il Collegio osserva quanto segue.
Sulla pronuncia di separazione.
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile, come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei pagina 12 di 19 coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, e lo sviluppo del processo – ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione – inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex articolo 151 c.c..
Sull'affidamento delle minori.
La nuova formulazione degli art. 337 bis e segg. c.c. tende ad un ampliamento del principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove la famiglia attraversi la fase patologica della separazione ovvero intervenga il divorzio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all'esito di una valutazione in positivo dell'idoneità genitoriale dell'uno e in negativo di quella dell'altro.
Nel caso di specie il servizio sociale incaricato ha fatto emergere quanto segue:
- Il nucleo è seguito dal 2020, su delega della Procura per i Minorenni di Milano, in conseguenza di alcune segnalazioni circa i litigi della coppia e l'abuso di sostanze alcoliche da parte della madre delle CP_6 minori.
- è stata in carico al Noa da giugno 2021 e nel dicembre 2021 ha avuto un ricovero in una struttura CP_1 comunitaria durato cinque settimane.
- Gli operatori hanno riscontrato sin dal primo periodo di conoscenza della coppia genitoriale un'accesa conflittualità e una narrazione molto differente e a tratti confliggente circa gli accadimenti che hanno condotto alla crisi della coppia ed alla frattura dei rapporti tra la madre e le minori.
- Gli operatori hanno incontrato le minori in diverse occasioni (dal 2021 ad oggi), soffermandosi anche sul delicato tema del rapporto con la madre: le minori sin dal 2022 hanno manifestato malessere nell'incontrare
; durante i colloqui, sollecitate dalle operatrici e dal padre, hanno faticato a parlare della madre e si CP_1 sono dichiarate sostanzialmente sfiduciate circa una reale volontà di cambiamento della genitrice. Anche negli ultimi colloqui, rispetto all'idea di poter riaprire i contatti con la madre entrambe le minori hanno mostrato totale chiusura.
pagina 13 di 19 Il servizio, temendo che il prolungamento del distacco dalla madre possa cristallizzare la situazione, ha proposto alle minori la possibilità di incontrare la madre presso il servizio sociale, ma le ragazze non si sono dichiarate disponibili dichiarando “se pensiamo a lei non ci vengono in mente ricordi felici”.
Le minori sono apparse agli operatori adeguatamente inserite nel contesto scolastico e amicale;
entrambe hanno buoni rendimenti scolastici.
- Il padre è apparso agli operatori come un genitore adeguato e capace di seguire le minori negli impegni scolatici ed extra-scolastici; anche nel contesto scolastico il padre è risultato presente e partecipe.
Sono state acquisite le valutazioni psico-diagnostiche di tutti i membri de nucleo familiare, dalle quali è emerso quanto segue.
Per quanto attiene l'ETIM presso l'ASST Brianza con relazione datata 27.5.2025 ha riportato CP_1 che la madre ha partecipato agni incontri con atteggiamento disponibile e collaborante. Nel racconto della propria storia personale la resistente ha riferito che l'aumento dell'uso dell'alcol è stato connesso al malessere emotivo vissuto nella fase finale della relazione di coppia. La madre riporta molto dolore rispetto all'attuale situazione di distacco dalle figlie e del loro rifiuto di riaccoglierla nelle loro vite.
In conclusione, gli operatori dell'ETIM evidenziano che ha un funzionamento psicologico integro e CP_1 privo di franca psicopatologia, con buone risorse psicologiche, ma con aree di fragilità. Gli operatori ipotizzano la presenza al momento di una certa quota di ansia e di pensieri o preoccupazioni;
tali vissuti non appaiono essere tali da costituire un franco disturbo d'ansia e non emergono manifeste difficoltà di gestione dello stress;
tuttavia, è possibile che tali esperienze impattino sulla componente ideativa pure in un contesto di generale chiarezza del pensiero;
gli operatori segnalano, infatti, alcuni scivolamenti nel pensiero o nell'esame di realtà da parte di . Durante la psicodiagnosi è emersa anche una vulnerabilità nella sfera CP_1 relazionale rispetto alla lettura più profonda e emotiva dell'altro. A
Alla luce di quanto emerso gli operatori del servizio specialistico conIGliano l'avvio di un percorso di sostegno psicologico, nonché di un percorso di supporto genitoriale nel tentativo di creare un clima di minore conflittualità e maggior condivisione delle responsabilità genitoriali.
Per quanto attiene a , con relazione dell'ETIM ASST Brianza datata 29.05.2025, gli operatori Parte_1 riportano che il padre si è presentato puntuale agli appuntamenti concordati con atteggiamento collaborante.
Nel corso degli incontri il padre ha riferito del problema dell'alcol dipendenza della moglie e riporta come a tutt'oggi sia preoccupato rispetto al reale superamento da parte di di tale dipendenza. CP_1
In conclusione, gli operatori del servizio riportano che dagli approfondimenti svolti emerge un funzionamento integro e privo di psicopatologia, l'esame di realtà e il pensiero risultano sempre mantenuti e adeguati, con tendenza al mantenimento del controllo su di sé, sull'ambiente esterno e nell'ambito delle relazioni.
pagina 14 di 19 Le elevate risorse ideo-affettive di consentono allo stesso di mettere in gioco notevoli energie al fine Pt_1 di analizzare l'ambiente circostante e mantenere un elevato controllo interno ed esterno;
è emersa, infatti, un'alta tolleranza agli stress che permette il mantenimento di un buon equilibrio interno e un controllo emotivo e comportamentale;
tali caratteristiche potrebbero talvolta non permettere a di valutare ed Pt_1 assumere punti di vista al di fuori di sé, anche a fronte di buone capacità di lettura dell'altro.
Alla luce di quanto emerso gli operatori prospettano l'utilità di avviare un percorso di supporto genitoriale che faciliti una minore conflittualità nella coppia ed una maggiore collaborazione.
Rispetto alle due minori con relazione datata 26.05.2025 l'ETIM ha proposto le seguenti osservazioni. si è presentata agli incontri con atteggiamento collaborativo;
le funzioni cognitive, di memoria e di
ER comprensione linguistiche sono risultate adeguate. La minore ha riportato di sentirsi bene emotivamente, meglio del passato quando era presente in casa la madre;
la minore ha riportato di voler vivere con il padre e di non aver mai avuto un rapporto positivo e affettivo con la madre lamentando che non si sia mai CP_1 impegnata nel curarsi dall'alcol dipendenza, sia stata in passato aggressiva sia fisicamente che verbalmente verso di lei, abbia trascurato emotivamente le figlie. ha raccontato di essersi confrontata in passato con la madre su questi temi, ma che le sia
ER CP_1 sempre sembrata disinteressata;
la minore riferisce quindi di essere molto delusa e ormai rassegnata rispetto all'incapacità di cambiamento della madre. riconosce di aver necessità di un riferimento materno e femminile, ma non lo vede nella madre e
ER non lascia, ad oggi, alcuna possibilità di un riavvicinamento apparendo molto ferma nella sua posizione di chiusura. descrive positivamente il padre e la rete parentale paterna.
ER
RS si è presentata maggiormente intimorita nel contesto valutativo. La minore tende a gestire la preoccupazione attraverso la vicinanza delle figure di riferimento affettivo quali il padre e la sorella maggiore.
La bambina ha riportato di sentirsi bene emotivamente e di non incontrare da diverso tempo la madre. RS non ha mostrato reazioni emotive di fronte alle sollecitazioni proposte dagli operatori ed è sembrata tendente a negare e controllare la possibile sofferenza legata ai rapporti familiari distaccati. RS Nei confronti della madre sembra porre una rigida distanza affettiva e riferisce di non avere ricordi di lei o di momenti trascorsi insieme.
La minore ha parlato positivamente del padre e della sorella maggiore.
In conclusione, gli operatori del servizio specialistico rilevano che le minori sono dotate di adeguate competenze cognitive e prive di psicopatologie del neuro sviluppo.
Entrambe le minori sono risultate però portatrici, con modalità differenti, di una sofferenza emotiva legata alla situazione familiare, alle tensioni genitoriali del passato, alle passate fragilità materne nell'accudimento, al distacco da tre anni con la madre. pagina 15 di 19 Secondo gli specialisti il loro equilibrio attuale appare disfunzionale per la loro crescita affettiva e lo sviluppo di un'adeguata autostima e di una capacità di adattamento sociale, proponendo per entrambe una diagnosi di sindrome da disadattamento.
Per il loro benessere attuale ed evolutivo secondo gli operatori è necessario che i genitori siano in grado di costruire un rapporto di fiducia reciproca e di collaborazione che possa legittimare alle figlie la ripresa, anche se inizialmente in modalità tutelata e accompagnata, della relazione con la madre.
Di converso la madre deve farsi carico con continuità delle proprie fragilità per dare garanzie alle figlie e il padre deve nel tempo riacquisire fiducia verso di lei come figura materna.
Entrambi i genitori, quindi, in considerazione della complessità della situazione hanno bisogno di essere accompagnati a capire i bisogni emotivi delle figlie.
Gli operatori ritengono che possa essere utile nel frattempo avviare un percorso di supporto psicologico individuale per nell'ambito del Consultorio, mirato nel supporto dell'ansia e dell'autostima. P ER
RS Per quanto riguarda il servizio specialistico ritiene utile avviare un supporto educativo domiciliare con una figura femminile che possa fornirle un modello di identificazione femminile e sostenerla nei processi di riconoscimento e gestione delle emozioni.
Ebbene, tanto premesso, il Collegio osserva che l'attuale condizione del nucleo non consente l'esercizio della bi-genitorialità in maniera condivisa.
La madre non ha contatti con le figlie sostanzialmente dal 2022, manifesta ancora oggi forti fragilità e necessita di una copiosa presa in carico, presso il Noa e psicologica, per riuscire a sperimentare strategie per riavvicinarsi alle figlie.
Il padre si è dimostrato ad oggi un genitore presente ed adeguato, si è interfacciato con gli operatori del servizio sociale in maniera collaborativa e ha saputo rielaborare i suggerimenti degli operatori.
Alla luce di quanto sopra riportato il Collegio ritiene che la cornice giuridica maggiormente tutelante per le minori sia l'affidamento esclusivo cd. rafforzato delle stesse al padre.
Sul collocamento e sull'assegnazione della casa familiare.
Entrambe le parti chiedono il collocamento prevalente delle minori presso il padre con conseguente assegnazione della casa familiare allo stesso.
Vista l'attuale condizione di benessere delle minori presso il padre non si rilevano elementi per discostarsi dalla concorde richiesta delle parti.
Sulle visite madre-figlie.
Ad oggi le minori si oppongono a qualsivoglia forma di incontri con la madre, anche se filtrati dalla presenza degli educatori all'interno del contesto del servizio sociale.
Il Collegio concorda con la proposta del servizio sociale di evitare di forzare le minori, fattore che potrebbe condurre le ragazze ad accentuare il rifiuto della figura materna, ma di introdurre un lavoro di mediazione pagina 16 di 19 tra i genitori al fine di poter supportare ed implementare una comunicazione tra le parti con l'obiettivo di creare un'apertura tra i due genitori che possa, in maniera indiretta, riflettersi sul rapporto madre-figlie.
Il Tribunale condivide le proposte del servizio e dell'ETIM circa la necessità di creare una rete di supporti che sostenga da una parte i genitori in un percorso di contenimento della conflittualità e di ripristino della reciproca fiducia, dall'altra le minori in un percorso di riabilitazione della figura materna mediante un RS sostegno psicologico per e un servizio educativo domiciliare per con una figura femminile. ER
Sulla contribuzione al mantenimento delle figlie a carico della madre.
All'udienza del 03.06.2025 le parti hanno raggiunto il seguente accordo rispetto alla parte economica. RS
“- che da settembre frequenti il corso di danza moderna con suddivisione delle spese;
- la madre autorizza a frequentare il campus estivo di calcio a Chianciano, con spese a carico integralmente del padre;
ER
RS
- che frequenti il Grest estivo con suddivisione di spese;
Sulla parte economica, i genitori concordano che:
- la madre corrisponda a la somma mensile di euro 300,00 oltre al 40% delle spese straordinarie come da Protocollo in Pt_1 suo presso il Tribunale di Monza;
- l'AU verrà percepito integralmente dal padre.”
Il Tribunale ritiene tale accordo pienamente accoglibile in quanto coerente con il primario benessere delle minori, che ad oggi vivono presso il padre e non frequentano la madre.
Nel momento in cui i sostegni attivati consentiranno una ripresa della relazione madre-figlie, la parte economica potrà subire modificazioni.
Sui sostegni a tutela delle minori.
Il Collegio condivide tutte le proposte del servizio sociale e dell'ETIM, in particolare:
- di attivare un servizio ADM presso l'abitazione paterna con educatrice femminile, con l'obiettivo di lavorare sulla relazione con il femminile, sempre al fine di reinserire la figura materna nella vita delle minori;
- attivare un percorso di sostegno psicologico per presso il competente Consultorio;
ER
- attivare un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
- attivare un percorso di sostegno psicologico per la madre.
Alla luce del passato problema di alcol dipendenza della madre, a detta di superato da tempo, a detta CP_1 del padre ancora latente, il Collegio reputa opportuno, anche nell'ottica di costruire un rapporto di fiducia tra le parti, avviare la madre ad una presa in carico presso il NOA, per verificare la sua astensione dall'utilizzo di sostanza alcoliche.
Sulle istanze istruttorie.
Tutte le istanze istruttorie delle parti non appaiono accoglibili in quanto irrilevanti ai fini della decisione ovvero superate dagli approfondimenti svolti dai servizi sociali e dall'ETIM. pagina 17 di 19 Spese di lite unitamente alla definizione del procedimento, essendo stata richiesta anche la pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella controversia civile N. 8395/2024 RG, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi n. il Parte_1
24/09/1977 a TREVIGLIO (BG) e n. il 06/11/1978 a VIMERCATE (MB), CP_1 che hanno contratto matrimonio concordatario in data 02.09.2006 nel Comune di Carnate (MB), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Carnate (MB) al n. 10, Parte II, Serie A;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CARNATE per le annotazioni di legge;
3. Affida le minori n. il 7.11.2009 a Vimercate e n. il 4.04.2015 a Vimercate RSona_3 RSona_6 in via esclusiva al padre, il quale potrà assumere in via autonoma ed esclusiva tutte le decisioni in punto collocamento, scelte sanitarie, scolastiche, extra-scolastiche, ludiche e sportive;
4. Colloca le minori presso il padre;
5. Assegna la casa coniugale sita in Mezzago (MB), Via Papa Giovanni XXIII, 17, a , Parte_1 genitore collocatario delle minori;
6. Dispone che il servizio sociale di Mezzago:
- Mantenga il monitoraggio sul nucleo familiare;
- Attivi un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
- Attivi un percorso di sostegno psicologico per la minore ER
RS
- Attivi un servizio educativo domiciliare in favore di con le modalità indicate in parte motiva;
- Attivi un percorso psicologico per ovvero la avvii presso il competente centro ER0 specialistico;
- Avvii presso il competente NOA al fine di verificare l'astensione dalle sostanze ER0 alcoliche, autorizzando il NOA a trasmettere al servizio relazioni di aggiornamento ed esiti degli esami;
- Attivi, non appena le condizioni delle minori lo consentiranno (anche con il sostegno dei presidi attivati) una ripresa degli incontri tra le minori e la madre, dapprima in modalità osservate e quindi ampliando tempi e modalità di visita, compatibilmente con il benessere delle minori;
- Relazioni mensilmente il curatore speciale circa l'andamento dei progetti e il benessere delle minori;
pagina 18 di 19 - Trasmetta una relazione di aggiornamento entro la data del 15.06.2026, comunicando in ogni caso allo scrivente Tribunale qualsivoglia insorgendo pregiudizio per le minori che imponga una modifica delle presenti disposizioni;
7. Provvede in conformità agli accordi delle parti circa il mantenimento delle minori, la suddivisione delle spese straordinarie e l'assegnazione dell'AU integralmente al padre;
8. Rigetta le istanze istruttorie
9. Riserva la decisione sulle spese di lite unitamente alla definizione del procedimento;
10. Riserva a separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia di cessazione degli effetti civili de matrimonio
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio del 19.06.2025
Si comunichi:
- Alle parti;
- Al Curatore Speciale;
- Al Servizio Sociale di Mezzago.
Il Presidente
Laura GAGGIOTTI
Il Giudice est.
Ethel Matilde ANCONA
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