Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 10/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1108 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 TRA (C.F.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso la p.e.c. . iuffrè.it dell'Avv. Elisabetta Merlino, che Email_1 Email_2 la rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E (C.F.: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE e PUBBLICO presso questo Tribunale. CP_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: separazione giudiziale. CONCLUSIONI: per la ricorrente: l'Ill.mo Tribunale adito voglia autorizzare i coniugi e a vivere separati e voglia Parte_1 Controparte_1 pronunciare la separazione giudiziale degli stessi. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.10.2024, la sig.ra ha Parte_1 chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge sig. con il Controparte_1 quale ha contratto matrimonio celebrato in Ortona il 1° settembre 2009, iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 13, parte I, dell'anno 2009. Ha esposto che dall'unione è nata, a Fier (Albania), la figlia , il Per_1
3.11.1992, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. Ha dichiarato che, dopo un primo periodo di armonia e rispetto reciproco, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile, tanto che il resistente ha abbandonato la casa coniugale, disinteressandosi, così, completamente della famiglia. Il sig. è rimasto contumace. Controparte_1
Ciò detto, osserva il Collegio che la richiesta della sig.ra può Parte_1 essere accolta non essendo più contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Stante l'interesse comune alla pronuncia sullo status, il sig. Controparte_1 va condannato a rifondere allo Stato il 50% delle spese di lite.
P.Q.M.
(C.F.: ) e (C.F.: C.F._1 Controparte_1
C.F._2
2) ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Ortona;
3) condanna il sig. (C.F.: a Controparte_1 C.F._2 rifondere allo Stato il 50% delle spese di lite che liquida per il totale, su cui operare il calcolo, in € 98,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi di avvocato oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 8.4.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI