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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/11/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 13.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 11.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1332/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso da no giusta procura posta allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Barletta, via Andria n. 52, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica per ricevere le comunicazioni e Email_1
Email_2
RICORRENTE
Controparte_1
Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere maturato giorni di ferie non fruiti durante gli anni scolastici in cui era stato assunto con contratto a termine sino al 30 giugno o sino al termine delle lezioni (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023); sostiene che non potevano considerarsi fruite le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche per i quali non vi era stata richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non lo aveva invitato a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe comportato la perdita. Evidenzia a tale proposito che nei periodi di
1 sospensione il docente era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola. Invoca l'art. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012. Richiama, infine, a sostegno di quanto preteso le sentenze rese sul tema dalla Corte di Cassazione e chiede l'accoglimento delle pretese vantate. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti il non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la CP_1 contumacia. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Ricostruzione della normativa vigente e interpretazione della stessa: rinvio ai precedenti del Tribunale di Ancona e peculiarità della presente fattispecie. Il Tribunale di Ancona ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in esame, ritenendo per le motivazioni meglio esposte nelle pronunce cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Tribunale Ancona, sentenza n. 510/2025 del 27.8.2025) che per i giorni di sospensione delle lezioni indicati dai calendari regionali vi fosse una presunzione di godimento delle ferie con onere di prova contraria a carico del lavoratore;
diversamente, per i giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ciascun anno grava sul datore di lavoro provare di essersi assicurato “concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.” (Cass. 14268/2022). Orbene, fermi restando i suddetti principi, era onere in ogni caso del allegare per i singoli anni scolastici i giorni in cui il calendario CP_1 prevedeva la sospensione delle lezioni al fine di individuare i periodi in cui vige la presunzione di godimento delle ferie, trattandosi di statuizioni contenute in atti amministrativi che non possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice. In assenza di tale allegazione è sufficiente che il lavoratore indichi in ricorso il periodo di lavoro, le ferie maturate e le ferie effettivamente godute al fine di ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie residue. Si ritiene, pertanto, che vista la contumacia dell'amministrazione, non vi sia neppure in via presuntiva la prova del godimento delle ferie residue come allegate in ricorso, con piena spettanza delle somme pretese.
3. Sul quantum dovuto. In assenza di contestazione e considerata il chiaro e specifico conteggio risultante dal ricorso introduttivo si ritiene che le somme richieste siano corrette e congrue. Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 2 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
4. Regolamento delle spese di lite. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Condanna il ere a Controparte_1
la somma lorda di Euro 1.959,79 a titolo di Parte_1
per ferie non godute per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, oltre accessori come per legge;
3) Condanna il a rifondere a Controparte_1
le spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 per Parte_1 nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 14.11.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.11.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 13.11.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 11.11.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1332/2025 R.G.Lav. TRA
Parte_1 rappresentato e difeso da no giusta procura posta allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Barletta, via Andria n. 52, con indicazione degli indirizzi di posta elettronica per ricevere le comunicazioni e Email_1
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RICORRENTE
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Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere maturato giorni di ferie non fruiti durante gli anni scolastici in cui era stato assunto con contratto a termine sino al 30 giugno o sino al termine delle lezioni (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023); sostiene che non potevano considerarsi fruite le ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche per i quali non vi era stata richiesta del lavoratore e autorizzazione del dirigente scolastico, precisando che il datore di lavoro non lo aveva invitato a fruire delle ferie con espresso avviso che il mancato godimento ne avrebbe comportato la perdita. Evidenzia a tale proposito che nei periodi di
1 sospensione il docente era rimasto a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di attività che non necessitavano della presenza a scuola. Invoca l'art. 13 e 19 CCNL 2006-2018, nonché l'art. 1 commi 54 e 55 legge 228/2012. Richiama, infine, a sostegno di quanto preteso le sentenze rese sul tema dalla Corte di Cassazione e chiede l'accoglimento delle pretese vantate. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo nei suoi confronti il non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la CP_1 contumacia. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Ricostruzione della normativa vigente e interpretazione della stessa: rinvio ai precedenti del Tribunale di Ancona e peculiarità della presente fattispecie. Il Tribunale di Ancona ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione in esame, ritenendo per le motivazioni meglio esposte nelle pronunce cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Tribunale Ancona, sentenza n. 510/2025 del 27.8.2025) che per i giorni di sospensione delle lezioni indicati dai calendari regionali vi fosse una presunzione di godimento delle ferie con onere di prova contraria a carico del lavoratore;
diversamente, per i giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ciascun anno grava sul datore di lavoro provare di essersi assicurato “concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.” (Cass. 14268/2022). Orbene, fermi restando i suddetti principi, era onere in ogni caso del allegare per i singoli anni scolastici i giorni in cui il calendario CP_1 prevedeva la sospensione delle lezioni al fine di individuare i periodi in cui vige la presunzione di godimento delle ferie, trattandosi di statuizioni contenute in atti amministrativi che non possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice. In assenza di tale allegazione è sufficiente che il lavoratore indichi in ricorso il periodo di lavoro, le ferie maturate e le ferie effettivamente godute al fine di ottenere l'indennità sostitutiva per le ferie residue. Si ritiene, pertanto, che vista la contumacia dell'amministrazione, non vi sia neppure in via presuntiva la prova del godimento delle ferie residue come allegate in ricorso, con piena spettanza delle somme pretese.
3. Sul quantum dovuto. In assenza di contestazione e considerata il chiaro e specifico conteggio risultante dal ricorso introduttivo si ritiene che le somme richieste siano corrette e congrue. Su tale importo sarà, poi, dovuta la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo ai sensi del disposto dell'art. 2 22 legge 724/1994, applicabile anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (Cass. 13624/2020).
4. Regolamento delle spese di lite. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Dichiara la contumacia del;
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2) Condanna il ere a Controparte_1
la somma lorda di Euro 1.959,79 a titolo di Parte_1
per ferie non godute per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, oltre accessori come per legge;
3) Condanna il a rifondere a Controparte_1
le spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 per Parte_1 nale, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Così deciso in Ancona, il 14.11.2025 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 13.11.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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